Imposta di registro Clausole campione

Imposta di registro. L'imposta di registro è una imposta indiretta (che cioè colpisce il trasferimento di ricchezza: ad es., l'acquisto di un appartamento) ed è dovuta per la registrazione di una scrittura, pubblica o privata, ed è commisurata ai valori espressi nella scrittura medesima.
Imposta di registro. Gli atti aventi ad oggetto la negoziazione di titoli scontano l’imposta di registro come segue: (i) gli atti pubblici e le scritture private autenticate scontano l’imposta di registro in misura fissa pari ad Euro 200; (ii) le scritture private non autenticate scontano l’imposta di registro in misura fissa pari ad Euro 200 solo “in caso d’uso”, a seguito di registrazione volontaria o in caso di “enunciazione”.
Imposta di registro. Solamente per i contratti abitativi a canone convenzionato (art.2 co.3 L.431/98) e per quelli per studenti universitari fuori sede (art.5 co.2 e 3 L.431/98), in assenza dell’opzione del regime fiscale della cedolare secca: • imposta di registro annuale, pari al 2% dell’importo annuale del canone, ridotta del 30% Per i contratti abitativi a canone convenzionato (art.2 co.3 L.431/98): • per il proprietario, persona fisica o società (se tassati come redditi fondiari), riduzione del 30 % della base imponibile formata dall’importo del canone desunto dal contratto ridotto del 5% • per l’inquilino persona fisica che ha adibito l’immobile ad abitazione principale, detrazione d’imposta pari ad € 495,80 se il reddito è inferiore ad € 15.493,71 ed € 247,90 se il reddito è inferiore ad € 30.987,41 • per l’inquilino, NON persona fisica, nessun beneficio Per i canoni degli studenti universitari fuori sede (art.5 co.2 e 3 L.431/98): • per il proprietario, persona fisica o società (se tassati come redditi fondiari), riduzione del 30 % della base imponibile formata dall’importo del canone desunto dal contratto ridotto del 5% • per l’inquilino, persona fisica residente in un comune sito in una provincia diversa e distante almeno 100 km (la distanza è ridotta a 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate), detrazione d’im- posta pari al 19% di quanto speso con il limite di spesa di € 2.633. Per i seguenti contratti in cui sia il proprietario sia l’inquilino siano persone fisiche al di fuori di una attività imprendito- riale o professionale: • unità abitative e relative pertinenze locate a titolo di abitazione (art.2 co.3 L.431/98), indipendentemente dal fatto che il conduttore la utilizzi come abitazione principale, alle condizioni stabilite dagli Accordi Territoriali • unità abitative e relative pertinenze locate a studenti universitari fuori sede (art.5 co.2 e 3 L.431/98) alle condi- zioni stabilite dagli Accordi Territoriali • unità abitative e relative pertinenze locate ad uso transitorio (art.5 co.1 L.431/98) alle condizioni stabilite dagli Accordi Territoriali. Le agevolazioni consistono: • per il proprietario, imposta pari al 10% (cedolare secca); contratto esente da xxxxx e da imposta di registro • per l’inquilino, contratto esente da xxxxx e da imposta di registro, nessun aggiornamento del canone di locazione finché è in vigore l’opzione della cedolare secca. L’aliquota agevolata del 10% è stata confermata “a regime” dal comma 6 art. 1 L.27.12.2019 ...
Imposta di registro. − L’imposta di registro è applicata al contratto di godimento in esame con la premessa (influenzata evidentemente dalla scelta di fondo a cui si è fatto cenno) dell’osservanza dei principi di cui all’art. 21 comma 1 D.P.R. n. 131/1986, che attribuiscono distinta rilevanza alle singole disposizioni negoziali contenute nell’atto che siano espressione di autonoma capacità contributiva. − Questa premessa, unitamente alle indicazioni che possono desumersi dalla circolare, portano a ritenere che, secondo l’Agenzia delle entrate, nel caso in cui entrambe le componenti del canone (tassate come se fossero riconducibili a due negozi distinti) siano soggette ad iva, si debbano applicare due imposte fisse di registro (nella misura di 200 euro ciascuna se il contratto è redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, nella misura di 67 euro per la parte tassata come locazione e di 200 euro per quella tassata come acconto se il contratto è redatto nella forma di scrittura privata non autenticata). Una tale duplicazione di imposte fisse appare però in contrasto, evidentemente, non solo con l’unicità del contratto di godimento in esame ma anche con la considerazione che una disposizione soggetta ad iva non manifesta un’autonoma capacità contributiva agli effetti dell’imposta di registro in quanto la stessa è stata valutata dal legislatore nell’ambito dell’imposizione iva. In altri termini, secondo gli stessi principi della circ. 44/E del 7 ottobre 2011, richiamata dalla circ. in esame, si dovrebbe ritenere che l’imposta di registro in misura fissa non possa essere applicata distintamente per “ciascuna disposizione” in quanto non si tratta – sotto il profilo dell’imposta di registro in ragione del principio di alternatività con l’iva – di “disposizioni negoziali dotate di contenuto economico che concretizzano, quindi, un indice di capacità contributiva”. − L’applicazione dell’imposta di registro proporzionale sulla quota di canone tassata come locazione tiene conto delle regole previste per quest’ultima, e quindi l’imposta può essere assolta sull’ammontare complessivo dei canoni imputabile al godimento per l’intera durata dello stesso, oppure sull’ammontare della quota relativo a ciascun anno (v. art. 17 comma 3 TUR). − L’Agenzia delle entrate non specifica quale sia l’imposta di registro applicabile alla quota di canone tassata come acconto prezzo ai sensi dell’art. 10 n. 8-bis D.P.R. n. 633/1972 in esenzione da iva, limitandosi ad affermare che “per quanto att...
Imposta di registro. Per determinare l’imposta di registro si forniscono le seguenti indicazioni: ▪Annualità successive 02 Locazione di immobili urbani 2% 03 Locazione di altri immobili 2% 04 Leasing di immobili abitativi 2% 05 Leasing di immobili strumentali 1% 06 Leasing di immobili strumentali con esercizio dell’opzione per l’assoggettamento all’IVA 1% 07 Leasing di altro tipo In base alla normativa vigente 08 Locazione di fabbricati abitativi effettuata da costruttori 2% 09 Locazione di immobili strumentali 1% 10 Locazione di immobili strumentali con esercizio dell’opzione per l’assoggettamento all’IVA 1% 11 Locazione di immobili abitativi Art 6 L 13 maggio 1999, n. 133 2%
Imposta di registro. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986, istitutivo dell'imposta di registro, i contratti si distinguono in: • atti soggetti a registrazione in termine fisso (tariffa parte I) • atti soggetti a registrazione in caso d'uso (tariffa parte II) • atti esenti da registrazione (tabella). Il contratto deve necessariamente contenere l'espressa indicazione dell'assoggettamento o dell'esenzione dello stesso dalla registrazione, con l'esatto riferimento normativo. In caso di atto sottoposto al regime IVA - se si tratta di scrittura privata non autenticata, la stessa è sottoposta a pagamento dell'imposta di registro in misura fissa solo in caso d'uso; - se si tratta di scrittura privata autenticata o atto pubblico, è sempre necessaria la registrazione in termine fisso ed in misura fissa. In caso di atto non sottoposto al regime IVA, si applica aliquota proporzionale rapportata alle singole specifiche fattispecie (di norma, il 3% del valore del contratto). Per le concessioni, l'aliquota è del 2%. I termini per la presentazione all'Agenzia delle Entrate per la registrazione sono: 1. 20 giorni decorrenti dalla data di stipulazione, cioè dalla data apposta sull'atto e non dalla data di repertoriazione o dall'ultima autenticazione per le scritture private autenticate; 2. per le locazioni di beni immobili, 30 giorni dalla data di stipulazione, ovvero dalla data di decorrenza della locazione, se non coincidente. Il ritardo nella registrazione è sanzionato; pertanto, nel caso di atti soggetti a registrazione è indispensabile la immediata trasmissione al servizio XX.XX. che provvederà alla registrazione. 7.2.1 Formule da inserire nel contratto :
Imposta di registro. In base alla L. 2 aprile 1958, n. 319 (Articolo unico), in relazione con l‟art. 10 della Tabella allegata al T.U. approvato con il d.p.r. n. 131 del 1986 (29): “Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro nonché alle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 [contributo unificato]. Sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti relativi alla esecuzione sia immobiliare che mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi, nonché quelli riferentisi a recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa. [Sono abolite relativamente ai ricorsi amministrativi riferentisi ai rapporti di pubblico impiego le tasse di cui all'articolo 7 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018]. [Le spese relative ai giudizi sono anticipate dagli uffici giudiziari e poste a carico dell'erario]. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano alle procedure di cui agli articoli 618-bis, 825 e 826 del codice di procedura civile”. La non perfetta formulazione legislativa ( 30 ) rende in qualche modo difficoltoso assumere ricomprese nell‟esenzione le transazioni stragiudiziali pure e semplici (le quali sono la norma, in caso di controversie fra Dirigenti di grado elevato e la Società di appartenenza). Pertanto, può rendersi opportuno il ricorso alla formalizzazione per corrispondenza (plico senza busta A.R., ove vi sia interesse ad un ragionevole succedaneo della data certa), in modo che l‟eventuale imposta proporzionale che si pretendesse sull‟atto (1%; 0,50%, 3%, a seconda dei casi) sia legittimamente rinviabile all‟eventuale caso d‟uso dei documenti (arg. ex artt. 3, 6 e 9, I, e 1, II, della tariffa allegata al T.U. approvato con il d.p.r. n. 131 del 1986). A parte questa speciale ipotesi, non pare che l’esenzione di cui si è detto sia stata pregiudicata dalle recenti norme di ridimensionamento delle agevolazioni.
Imposta di registro. Il contratto deve contenere l'espressa indicazione dell'assoggettamento o dell'esenzione dello stesso dalla registrazione, con l'esatto riferimento normativo, ai sensi del DPR n° 131 del 26 aprile 1986. In caso di scrittura privata posta al regima IVA, non autenticata, la stessa è sottoposta a pagamento dell'imposta di registro in misura fissa solo in caso d'uso. Se si tratta di scrittura privata autenticata o atto pubblico, è sempre necessaria la registrazione in termine fisso ed in misura fissa. In caso di atto non sottoposto al regime IVA, si applica l'aliquota proporzionale rapportata alle singole specifiche fattispecie (di norma, il 3% del valore del contratto). Per le concessioni, l'aliquota è al 2%. La presentazione di atto all'Agenzia delle Entrate per la registrazione avviene a cura del Segretario Generale entro i termini seguenti: a) 20 giorni decorrenti dalla data di stipulazione, cioè dalla data apposta sull'atto e non dalla data di repertoriazione o dall'ultima autenticazione per le scritture private autenticate; b) per le locazioni di beni immobili, 30 giorni dalla data di stipulazione, ovvero dalla data di decorrenza della locazione, se non coincidente.
Imposta di registro. Anche in questo ambito, in realtà, è necessario recuperare per la ipotesi tassabili a Registro quella distinzione, elaborata della dottrina civilistica più risalente, nell’ambito delle figure di locazione-vendita tra
Imposta di registro. Per determinare l'imposta di registro si forniscono le seguenti indicazioni. Per l'affitto di fondi rustici (codice "01") si dovra' applicare l'aliquota dello 0,50% al corrispettivo annuo moltiplicato per il numero di annualita'. Per le sole locazioni di immobili urbani (codice "02") di durata pluriennale, anche arredati, l'imposta puo' essere assolta: