Estinzione anticipata. Il Cliente può estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il mutuo senza dover pagare alcuna penale, compenso od onere aggiuntivo. L’estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto – tutto insieme – prima della scadenza del mutuo. Per i contratti di mutuo ipotecario stipulati per finalità diverse dall’acquisto o dalla ristrutturazione di immobili adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività economica o professionale, il Cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo pagando unicamente un compenso omnicomprensivo stabilito dal contratto, che non potrà essere superiore al 2% del capitale residuo
Estinzione anticipata. Il Cliente può estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, la sovvenzione o il prestito, senza penalità od oneri aggiuntivi, versando il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino a quel momento e una somma non superiore all’1% del capitale residuo, se prevista dal contratto. L’estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione di quanto ancora dovuto – tutto insieme – prima della scadenza del prestito.
Estinzione anticipata. Il Cliente può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto a Cofidis inviando comunicazione secondo le modalità indicate al precedente punto 12.1. In tale caso il Cliente ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del Contratto. - Indennità a carico del Cliente In caso di rimborso anticipato il Cliente è tenuto a corrispondere a Cofidis sull’importo rimborsato in anticipo un’ indennità pari a: • 1% se la vita residua del Contratto è superiore ad un anno; • 0,5% se la vita residua del Contratto è pari o inferiore ad un anno. L’indennità non può, in ogni caso, superare l’importo degli interessi che il Cliente avrebbe pagato per la vita residua del Contratto. - Casi in cui l’indennità non è dovuta Il Cliente non deve corrispondere alcuna indennità se il rimborso anticipato: • è effettuato in esecuzione di un Contratto di assicurazione a garanzia del credito; • corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro. In caso di richiesta di rimborso anticipato, Xxxxxxx comunica al Cliente i tempi e le modalità per corrispondere l’ammontare del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati. Qualora il Cliente non versi tempestivamente dette somme o versi un importo minore di quello dovuto, l’estinzione non avrà luogo e potrà essere effettuata solo con riferimento alla data della successiva scadenza, sulla base di un nuovo conteggio estintivo aggiornato a tale data. In ogni caso, sarà facoltà di Xxxxxxx trattenere le somme versate e considerarle ai fini di un rimborso parziale del Prestito Personale.
Estinzione anticipata. Il Cliente può rimborsare il prestito anticipatamente, ovvero prima della scadenza convenuta, integralmente o parzialmente in qualsiasi momento. In questo caso il Cliente dovrà corrispondere alla Banca l’indennizzo indicato nel sopra riportato “PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE”.
Estinzione anticipata. Il Cliente può estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il prestito senza dover pagare alcuna penale, compenso od onere aggiuntivo. L’estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto – tutto insieme – prima della scadenza del prestito.
Estinzione anticipata. In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del finanziamento, l’Impresa restituisce al Contraente la parte di premio pagata relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, al netto delle imposte. In alternativa l’Impresa, su richiesta dell’Assicurato/Contraente, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato. Resta inteso che, in caso di sinistro che comporti perdita totale del bene, il premio versato per l’annualità in corso al momento del sinistro, in relazione al veicolo oggetto di danno totale, rimane comunque acquisito dall’Impresa.
Estinzione anticipata. L’estinzione anticipata del finanziamento, già richiamata nella precedente sezione, può essere totale (ciò comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto - tutto insieme - prima della scadenza del finanziamento) oppure parziale (con una riduzione del finanziamento in linea capitale). L’estinzione anticipata le cui condizioni economiche sono state riportate nella Sezione “Condizioni Economiche del Servizio” deve essere effettuata ad una delle scadenze fissate per il rimborso del capitale e/o la corresponsione degli interessi, con un preavviso rispetto alla data indicata dal cliente per l’estinzione anticipata. Il cliente potrà estinguere in via anticipata, totalmente o parzialmente, il Finanziamento Bancario soltanto procedendo anche all’estinzione del Finanziamento Agevolato. Gli oneri per l’estinzione del Finanziamento Agevolato sono determinati da CDP.
Estinzione anticipata. L'impresa, nonché i suoi successori o aventi causa, hanno la facoltà di estinguere o rimborsare anticipatamente parte del capitale finanziato ed ancora non rimborsato, in coincidenza con la scadenza di un periodo di interessi, a condizione che:
Estinzione anticipata. Il Cedente ha sempre facoltà di rimborsare anticipatamente il prestito, in tutto o in parte, avendo in tal caso diritto ad una riduzione del costo totale del credito in misura pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto, secondo i criteri e nella misura indicati al punto 4 del modulo “Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori”.
Estinzione anticipata. 1. La Regione potrà estinguere il mutuo, totalmente o parzialmente, in anticipo rispetto al termine convenuto, mediante pagamento in corrispondenza di una delle scadenze previste dal contratto, purché:
a. siano trascorsi almeno 18 (diciotto) mesi dall'inizio dell'ammortamento;
b. ne faccia richiesta scritta con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni sulla data di efficacia dell’estinzione;
c. corrisponda un compenso omnicomprensivo pari a centesimi 12,5 per ogni 100 Euro dell’importo capitale del mutuo rimborsato anticipatamente, moltiplicati per il numero di semestri o frazione di semestre mancanti all’ultima scadenza contrattuale, ed ulteriormente moltiplicati per il numero non percentualizzato che rappresenta la differenza tra il tasso fisso del finanziamento e la quotazione dell'IRS (Interest Rate Swap) 3 anni lettera del primo giorno lavorativo del mese di [ ] e rispettivamente di [ ] che precedono il semestre solare in cui avviene l'estinzione anticipata, così come pubblicata sul quotidiano “Il Sole24 ore”.
2. In ogni caso il compenso omnicomprensivo da corrispondere alla Banca non potrà essere inferiore all’1,5% del capitale estinto o parzialmente rimborsato.