approvato dal Consiglio di Corso di studi in data 09/11/2022)
REGOLAMENTO
DEL CORSO DI LAUREA– L22- IN “SCIENZE DELLE ATTIVITA’ MOTORIE E SPORTIVE”
(approvato dal Consiglio di Corso di studi in data 09/11/2022)
1. Il presente Regolamento determina le norme generali relative alla didattica del corso di laurea triennale in “Scienze delle attività motorie e sportive” afferente alla Facoltà di Scienze dell’Uomo e della Società, in conformità allo Statuto, al Regolamento generale di Ateneo, al Regolamento Didattico d’Ateneo alla Carta della Qualità dell’Ateneo, al Regolamento-quadro sulle funzioni e il coordinamento dei Corsi di Studio e al Regolamento quadro sul calendario delle attività didattiche e sulla trasparenza nelle procedure di valutazione degli apprendimenti.
Art. 2 - Profilo scientifico e culturale del Corso di studi
1. Il profilo scientifico e culturale del Corso di Studi in “Scienze delle attività motorie e sportive”, congiuntamente alla descrizione dei suoi obiettivi formativi, delle metodologie didattiche utilizzate e degli sbocchi professionali previsti, sono indicati all’interno della relativa Scheda Unica Annuale, strumento principale del sistema di Autovalutazione, Valutazione Periodica e Accreditamento dei Corsi di Studio introdotto dalla L. 240/2010, dal Decreto Legislativo 19/2012 e recepito dal DM 47/2013.
Art. 3 - Organi del Corso di studi
1. Ai sensi dello Statuto e del Regolamento Didattico di Ateneo, nonché dei vigenti Regolamenti-quadro sulle funzioni di coordinamento, sono Organi costituiti del Corso di Studi:
1.1 il Consiglio di Corso di studi (CCdS);
1.2 il Coordinatore;
1.3 il Gruppo del Riesame.
2. Altresì, sono Organi di valutazione degli studenti:
2.1 le Commissioni di esame;
2.2 le Commissioni di laurea.
Art. 4 – Composizione e competenze del Consiglio di Corso di studi
1. Il Consiglio di Corso di studi è composto da tutti i docenti di ruolo e non di ruolo, ivi compresi i docenti a contratto, che prestano attività didattica nell’ambito del Corso di Studi.
2. Il Consiglio del Corso di studi è presieduto da un docente di ruolo nell’Ateneo, nominato annualmente dal Presidente dell’Università, su proposta del Rettore. Il Presidente del CCdS. assume anche le funzioni di coordinatore responsabile del complessivo funzionamento del CdS. Egli designa, tra i docenti di ruolo dell’Università che siano membri dello stesso Consiglio, il vicepresidente, che lo coadiuva nel coordinamento. Egli designa inoltre il docente verbalizzante ad inizio delle sedute del Consiglio.
3. Sono demandati al Consiglio di Corso di studi:
3.1 lo schema di ordinamento degli studi;
3.2 i criteri dettagliati di ammissione degli studenti;
3.3 i criteri di organizzazione e funzionamento delle attività didattiche, nel rispetto della libertà di insegnamento dei singoli docenti;
3.4 le proposte di eventuali attività didattiche integrative;
3.5 l’organizzazione delle attività di valutazione degli apprendimenti;
3.6 l’assistenza scientifica agli studenti laureandi.
4. Spetta inoltre al CCdS:
4.1 il riconoscimento degli studi compiuti in altri Atenei e l’attribuzione di crediti formativi universitari nell’ambito delle previsioni di legge e secondo i criteri fissati ai successivi articoli del presente regolamento;
4.2 i pronunciamenti definitivi in materia di riconoscimento di studi svolti all’estero;
4.3 il rilascio del nulla osta agli studenti per lo svolgimento di attività formative all’estero e le relative conferme di riconoscimento nell’ambito dei programmi di mobilità internazionale (learning agreement).
5. Il Consiglio di Corso di Studi può istituire Commissioni cui delegare alcune funzioni istruttorie e demandare lo svolgimento di particolari attività, riservandosi, comunque, la deliberazione su quanto istituito dalle Commissioni stesse.
6. All’interno del Corso di studi possono essere previste le seguenti Commissioni permanenti con funzioni consultive e istruttorie:
a. la Commissione Didattica;
b. la Commissione Tirocinio, Orientamento e Placement.
7. Il Consiglio di Corso di studi, inoltre, su proposta del Coordinatore del corso, delibera l’istituzione della commissione istruttoria per il riconoscimento crediti, ovvero può proporre di assegnare questa attività alla Commissione Didattica. La stessa è composta da tre docenti titolari di discipline del corso di laurea.
8. Nelle attività̀ di complessivo coordinamento, il Consiglio di Corso di studi tiene conto delle indicazioni e delle eventuali criticità̀ emerse nell’ambito del Sistema di assicurazione della qualità̀, sia a livello di Ateneo che a livello di Corso di studi, con particolare riferimento ai suggerimenti degli organi di valutazione. In tal senso, il CCdS discute ed approva la Scheda di Monitoraggio Annuale e il Rapporto di Riesame Ciclico.
9. Il Consiglio di Corso di studi programma, almeno ogni semestre, il calendario delle attività̀ di valutazione e lo invia al Preside per eventuali esigenze di coordinamento. Ove non sussistano rilievi entro i successivi dieci giorni, il calendario si intende operativo.
10. Al Consiglio spetta, infine, l’esercizio ottimale delle competenze organizzative e decisionali ad esso, comunque, rimesse dai Regolamenti, dalle Linee guida, dalle direttive e dalle deliberazioni dell’Università e della Facoltà di Scienze dell’Uomo e della Società.
11. Il Consiglio di Corso di Studi delibera con la presenza di almeno 5 membri dei quali almeno tre docenti strutturati incluso il Presidente e il vice Presidente. Il Preside di Facoltà ha diritto a partecipare alle sedute del CCdS e deve pertanto esserne informato preventivamente.
Art. 5 – Il Coordinatore del Corso di Studi
1. Per quanto riportato al precedente art. 4, comma 2, il complessivo funzionamento del Corso di Studi è affidato a un docente di ruolo nell’Ateneo, afferente al CCdS, che assume le funzioni di Coordinatore responsabile.
2. Il Coordinatore convoca e presiede le riunioni del CCdS secondo le modalità previste dal presente Regolamento e ne pone in attuazione le delibere assunte.
3. Il Coordinatore e il Consiglio di Corso di studi assicurano il coordinamento iniziale e continuo dell'organizzazione dell’insegnamento e del tirocinio, della valutazione, nonché, ove previste, dell’assistenza alla redazione delle tesi finali, con l’obiettivo di consentire agli studenti di potere accedere a tutti i servizi nel rispetto della più equilibrata distribuzione dei carichi dei docenti, dell’impegno degli stessi studenti e dell’uso delle infrastrutture e apparecchiature dell’Ateneo secondo i criteri indicati dalla Facoltà a norma dell’articolo 15 dello Statuto.
4. In particolare gli organi dello stesso Xxxxx di studi assicurano la distribuzione equa degli insegnamenti nelle
diverse annualità̀ del Corso, nell’ambito di una stessa annualita e nelle altre unità temporali fino
all’articolazione delle singole giornate. Essi tengono conto delle eventuali propedeuticità̀, evitano sovrapposizioni di attività̀ tali da impedire agli studenti di parteciparvi, si adoperano affinché́ a parità̀ di numero di crediti corrisponda, nelle diverse discipline, la richiesta di un impegno analogo da parte degli
studenti.
5. Il Coordinatore del CCdS cura la composizione di eventuali incoerenze. Ove le stesse dovessero perdurare, il Preside della Facoltà̀ adotta direttamente i provvedimenti necessari a rimuoverle.
Art. 6 – Gruppo di Riesame
1. Il Gruppo di Riesame è un’articolazione interna al corso di studi. Esso è preposto direttamente al sistema di Assicurazione della Qualità del Consiglio di Corso di Studi e quindi richiede il coinvolgimento, ai fini di una puntuale verifica, anche dei rappresentanti degli studenti e del personale amministrativo.
2. Il Gruppo di riesame è composto dal Coordinatore del Corso che lo presiede, dal docente responsabile della Qualità, nominato dal Presidente dell’Università, da due rappresentanti degli studenti su base elettiva e da un rappresentante del personale amministrativo di supporto al Corso.
3. Al Gruppo compete l’analisi delle condizioni organizzativo-didattiche del corso di laurea, l’analisi del contesto socio-economico specifico delle professionalità formate, l’istruzione delle proposte della Commissione Paritetica e la redazione dei Rapporti di Riesame da sottoporre alla valutazione e approvazione del Consiglio di Corso di Studi e quant’altro concorra a garantire il processo di Assicurazione della Qualità, secondo le linee Guida ANVUR e della Carta della Qualità dell’Ateneo.
Art. 7 - Commissione per le attività di tirocinio formativo e di orientamento
1. Il Consiglio di Corso di Studio, previa proposta al riguardo del Coordinatore, approva l’istituzione della Commissione per le attività di tirocinio formativo e di orientamento, composta da almeno 2 membri individuati tra i docenti e ricercatori che lo compongono, e di cui deve fare parte almeno un docente dell’ambito motorio-sportivo. Nel caso in cui venga prevista, le competenze della Commissione non potranno essere di segno diverso a quelle del Centro UKE PASS.
2. La Commissione è presieduta dal Coordinatore del Corso di Studio o da un suo delegato. Alla Commissione sono affidati i seguenti compiti, di cui allo specifico “Regolamento delle attività di tirocinio formativo e di orientamento”:
2.1. se necessario, compilare ed aggiornare, alla fine di ogni anno accademico, l’elenco delle strutture da proporre all’UKE PASS per le relative convenzioni;
2.2. individuare, tra i docenti ed i ricercatori, un tutor universitario che segua l'attività del tirocinio e mantenga i contatti con i responsabili delle sedi ospitanti;
2.3 stabilire i requisiti del tutor aziendale;
2.4. convocare gli studenti tirocinanti, per eventuali approfondimenti sulle attività da loro svolte presso gli Enti/Aziende o in rapporto alle attività promosse e organizzate dalla Facoltà;
2.5. valutare, a tutela dello studente, i casi in cui il tirocinante che segnali il problema si trovi a svolgere attività del tutto estranee e diverse da quelle indicate nel Progetto Formativo e, pertanto, prendere conseguenti decisioni in merito da comunicare all’UKE PASS;
2.6. proporre all’UKE PASS, con motivata relazione, l’eventuale risoluzione di convenzioni con strutture ritenute non idonee.
Art. 9 – Obiettivi formativi del Corso di Laurea e profilo professionale d’uscita
1. Gli obiettivi specifici del Corso di Laurea sono quelli di promuovere l'acquisizione di conoscenze, competenze e abilità scientifiche e professionali riferibili ai campi del movimento umano, dell'esercizio fisico e dell'allenamento per la pratica di discipline sportive. Con riferimento all'intera popolazione, i laureati acquisiranno conoscenze adeguate a promuovere iniziative funzionali al mantenimento della migliore efficienza fisica lungo l'arco dell'intera vita, includendovi anche l'acquisizione di abilità sociali che possono essere esaltate dall’attività motoria e sportiva (es., leadership, team-working, fair-play) e che per il loro tramite possono divenire patrimonio proprio di ogni essere umano per tutta la vita. Un obiettivo fondamentale sarà quello di consentire alle studentesse e agli studenti di sviluppare competenze specifiche nell'applicazione efficace delle metodologie e delle tecniche più appropriate per lo sviluppo delle capacità motorie e delle abilità motorie fondamentali, per la preparazione fisico-atletica, per l'allenamento, individuale e di squadra, per la pratica delle diverse discipline sportive, il tutto nella
piena considerazione degli aspetti di genere ed età dell'utenza e con il fine di adattare le proposte motorio-sportive a tutte le dimensioni umane che possono trarne beneficio. Inoltre, particolare attenzione è riservata agli aspetti didattici, sia di carattere generale che specialistico, relativi ai processi di insegnamento-apprendimento dell’educazione fisica e sportiva.
2. Al termine del percorso formativo, il laureato acquisirà il titolo professionale di “Chinesiologo di base”, ovvero un professionista in grado di operare in strutture pubbliche e private in cui potrà offrire la propria professionalità in attività legate al campo tecnico-sportivo, (ad esempio, preparatore atletico, personal trainer e figure affini che operano ai più vari livelli), nel settore organizzativo e gestionale di società sportive e aziende legate all'esercizio fisico e allo sport, nelle attività legate al tempo libero (palestre, piscine, centri fitness e wellness) e nella promozione del wellness per tutti e per tutto l'arco della vita (ludoteche, studi di rieducazione funzionale, villaggi turistici).
Art. 10 – Conoscenze teoriche e competenze.
1. Al termine del percorso formativo, il Laureato dovrà:
a) conoscere le basi biologiche dell'adattamento all'esercizio fisico in generale e nell'allenamento sportivo;
b) conoscere le principali teorie scientifiche volte a spiegare il movimento umano e lo sviluppo delle capacità motorie e delle abilità motorie fondamentali;
c) possedere approfondite conoscenze degli aspetti bio-medici e medico-clinici degli organi e degli apparati e comprenderne il relativo contributo nelle diverse espressioni del movimento umano;
d) conoscere i riferimenti teorici dei metodi e delle tecniche funzionali alla promozione e conduzione di attività motorie e sportive, nonché dei relativi metodi di valutazione, e comprendere come adattare le proposte ai diversi contesti di genere, di età e di condizione fisica dei praticanti;
e) possedere approfondite conoscenze degli aspetti socio-psico-pedagogici implicati nei processi di insegnamento-apprendimento di ambito motorio e sportivo e comprenderne il relativo ruolo e significato nei diversi contesti di applicazione (ad esempio, contesti scolastici e extra-scolastici);
f) conoscere l'organizzazione degli enti che promuovono attività motorie e sportive, con riferimento ai relativi aspetti di natura economico-gestionale e agli aspetti normativi di riferimento;
g) conoscere una lingua straniera;
h) conoscere gli elementi di base delle tecnologie per l’informazione e la comunicazione e comprendere le modalità di utilizzo delle più significative tecnologie informatiche applicabili al dominio motorio-sportivo sia nei contesti formativi che performativi.
1. I laureati in Scienze delle attività motorie e sportive dovranno essere in grado di:
a) condurre e gestire attività motorie ai fini educativi, ricreativi, di socializzazione, di prevenzione, del mantenimento e del recupero della migliore efficienza fisica nelle diverse fasce d’età;
b) condurre e gestire attività sportive con attenzione alle specificità di genere e alle classi di età;
c) avere competenze avanzate nello sviluppo di processi model-based in educazione fisica, motoria e sportiva;
d) essere in grado di utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e nello scambio di informazioni generali; possedere adeguate competenze nell’utilizzo di strumenti digitali adoperabili a supporto delle attività motorie e sportive in diversi contesti di applicazione;
e) possedere nozioni di natura giuridico-economica necessarie per operate in enti pubblici e privati che si occupano di promozione, a vari livelli e con diverse finalità, di attività motoria e sportiva;
f) essere capaci di lavorare in gruppo e di operare con definiti gradi di autonomia per inserirsi prontamente negli ambienti di lavoro.
Art. 11 - Articolazione del percorso didattico
2. L’articolazione del percorso didattico prevede una formazione di base atta ad integrare le conoscenze bio- mediche e biomeccaniche, psicopedagogiche, informatiche e giuridico-economiche, specifiche della classe di laurea L22, con i contenuti fondamentali dell'ambito delle discipline motorie e sportive. Le attività formative caratterizzanti, altresì, dovranno consentire alle studentesse e agli studenti di sviluppare, unitamente alla comprensione del movimento umano in ottica interdisciplinare, competenze specifiche nell’applicazione efficace delle metodologie e delle tecniche più appropriate per lo sviluppo delle capacità motorie e delle abilità motorie fondamentali, nonché per l’ambito dell'educazione motoria complessiva, della preparazione fisico- atletica, dell’allenamento, individuale e di squadra, per la pratica delle diverse discipline sportive, il tutto nella piena considerazione degli aspetti di genere ed età dell’utenza. In tal senso, il percorso formativo proposto prevede la piena integrazione degli aspetti biomedici, biomeccanici, psicopedagogici, informatici e giuridico- economici con quelli concernenti l’organizzazione e conduzione di attività motorie e sportive con finalità
educative, ricreative e adattive, per il benessere della persona e per il miglioramento delle specifiche prestazioni connesse al movimento umano.
3. A partire da un elevato livello di conoscenze dei quadri teorici di riferimento, dei metodi, delle tecniche e degli strumenti specifici, l’azione didattica intende approfondire anche le competenze di gestione e conduzione di differenti tipologie di attività motorie e sportive comprendenti i programmi di esercizio fisico finalizzato allo sviluppo, mantenimento e recupero delle capacità motorie per tutta la potenziale utenza e in una prospettiva di supporto alla definizione di stili di vita attivi lungo tutto l’arco della vita.
4. Nel quadro generale stabilito nell’ordinamento didattico, nell’Allegato A al presente Regolamento, si elencano gli insegnamenti del corso, indicandone i settori scientifico-disciplinari di riferimento, le eventuali propedeuticità, i crediti formativi universitari, nonché il numero di ore riservato alle lezioni frontali e ai laboratori.
Art. 12 – Attività formative
1. Lo svolgimento delle attività formative prevede:
a. lezioni frontali teoriche, attività seminariali e pratiche, la cui frequenza è vivamente consigliata, anche se non obbligatoria. Tra le modalità di svolgimento delle azioni didattiche, previe specifiche previsioni nella documentazione di “accreditamento del corso”, saranno possibili interventi formativi a distanza (FAD).
b. Attività pratiche e di didattica esercitativa, alcune a scelta dello studente, svolte nelle discipline di ambito motorio e sportivo (M-EDF/01 e M-EDF/02);
c. tirocini formativi e di orientamento;
d. elaborato finale
Art. 13 – Requisiti di ammissione al corso
1. Per essere ammessi al corso di laurea in Scienze delle attività motorie e sportive occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
2. L’accesso al corso non è subordinato al superamento di alcun test di ammissione preliminare, ma è esclusivamente legato alla disponibilità dei posti fino al raggiungimento del numero programmato previsto per legge. A tutti gli immatricolati, tuttavia, sarà somministrato, prima della sessione di esami di gennaio, un questionario a risposta multipla per verificare il loro livello di conoscenza iniziale relativamente agli ambiti individuati nel Quadro A3.a della Scheda SUA-CdS.
3. L’ordinamento didattico del Corso di laurea, per il tramite della Scheda SUA-CdS, definisce le conoscenze richieste per l'accesso.
4. Il Consiglio di Corso di Studi definisce le modalità di verifica iniziale delle competenze richieste per l’accesso al Corso e ne cura la relativa pubblicizzazione. In particolare, il Consiglio delibera annualmente i contenuti, le caratteristiche e i tempi di somministrazione di un questionario costituito da 30 domande a risposta multipla. La prova, che si svolgerà prima della sessione di esami invernale, si riterrà superata se le studentesse e gli studenti risponderanno correttamente ad almeno 6 (sei) domande su 10 (dieci) previste per ognuno degli ambiti indicati nella “Scheda SUA-CdS alla voce “Conoscenze richieste per l’accesso”. Qualora la prova non venisse superata, allo scopo di favorire l’assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA), il Consiglio del Corso di Studio attiverà azioni formative di natura integrativa e di studio, specifiche per ambito. Successivamente, saranno organizzate, e opportunamente calendarizzate e pubblicizzate sul sito web del corso, due distinte prove di verifica per ognuno dei previsti ambiti, riservate alle studentesse ed agli studenti con debiti formativi in uno o più degli stessi. Nelle stesse date, sarà cura del Consiglio di Corso di Studio predisporre prove riservate alle studentesse ed agli studenti assenti nella prima convocazione. Sia alle studentesse e agli studenti con debiti che a quelli assenti sarà consentito, se necessario, prendere parte ad entrambe le prove indicate in precedenza. Non sono previsti ulteriori momenti di recupero.
5. Se è stato assegnato un OFA per l’ambito motorio-sportivo, lo stesso si intenderà comunque assolto con il superamento degli esami relativi ai seguenti insegnamenti previsti al primo anno di corso: “Teoria, metodologia e didattica del movimento umano” (SSD: M-EDF/01), “Teoria, metodologia e didattica dell’allenamento sportivo” (SSD: M-EDF/02); se l’OFA assegnato riguardasse l’ambito informatico, lo stesso si riterrà assolto con il superamento degli esami relativi l’insegnamento “Informatica per l’analisi performativa” (SSD: ING-INF/05).
6. Il Consiglio del Corso di Studio può proporre alla Facoltà, qualora se ne ravvisasse la necessità, forme di verifica e di sostegno agli studenti nuovi iscritti.
Art. 14 – Valutazione e verifica degli apprendimenti
1. Le specificazioni sulle modalità di verifica degli apprendimenti sono quelle previste agli artt. 6, 7, e 8 del “Regolamento-Quadro sul calendario delle attività didattiche e sulla trasparenza nelle procedure di valutazione degli apprendimenti”, emanato con D.P. 30 dell’11 marzo 2019 ai sensi dell’art. 30 dello Statuto., e di seguito meglio specificate.
2. Le forme e i metodi di verifica dei risultati dell’attività formativa devono consentire di valutare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento attesi e fornire ai docenti le informazioni utili per orientare, ed eventualmente correggere, le metodologie adottate e quelle necessarie.
3. Per ciascun insegnamento previsto nel piano degli studi, l’accertamento degli apprendimenti consiste di norma in un unico colloquio orale individuale che si svolge in corrispondenza di uno degli appelli previsti nell’ambito delle sessioni di esame nelle date preventivamente pubblicate sul sito web dell’Università. Nei casi di particolare complessità̀ o di significativa numerosità̀ degli studenti partecipanti, gli esaminandi possono essere ripartiti in più̀ giornate secondo un calendario determinato nel giorno dell’appello ovvero, se possibile, anticipatamente sulla base delle prenotazioni pervenute. La calendarizzazione è in tal caso opportunamente pubblicizzata con le stesse modalità̀ del calendario originario.
4. In alternativa o in aggiunta al colloquio, le prove di esame possono consistere in elaborazioni scritte, grafiche o altra tipologia di produzione anche su supporto o con l’ausilio di strumenti digitali (di seguito per brevità definite “prove scritte”), a condizione che la modalità sia stata espressamente prevista nel regolamento del Corso e nel Documento di trasparenza.
5. Le prove di esame possono inoltre essere costituite da modalità combinate, quali ad esempio una prova scritta seguita da colloquio. Tutte le attività̀ ricomprese in un esame con modalità cosiddetta combinata sono svolte nell’ambito di uno stesso appello ed entro l’arco di tempo ad esso riservato nella calendarizzazione semestrale. Sono escluse, in quanto possono configurare ipotesi di duplicazione surrettizia del numero di esami, modalità̀ che attraversino più appelli.
6. Nelle modalità combinate, l’esito delle prove scritte non impedisce la partecipazione al colloquio. Inoltre, l’eventuale valutazione pari o superiore a 18/30 consente allo studente di conservare l’esito della prova scritta per le due sessioni immediatamente successive, anche se ricadenti in distinti anni accademici.
7. Le prove possono infine avere ad oggetto la realizzazione di specifici progetti, determinati e assegnati dal docente responsabile dell’attività o la partecipazione ad esperienze di ricerca e sperimentazione. Tali attività sono finalizzate in ogni caso all’accertamento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze che caratterizzano l’attività̀ facente parte del curriculum.
8. Nei casi di adozione di prove scritte, la Commissione è tenuta a conservare i prodotti della prova, che non possono essere distrutti in quanto costituenti atti dell’esame.
9. A valutazione avvenuta, la commissione deve provvedere a raccogliere l’intera documentazione prodotta dagli studenti e a depositarla, unitamente ad un elenco degli atti ed ai verbali, presso la segreteria amministrativa
della Facolta ai fini della registrazione degli esiti e dell’archiviazione degli atti. Le eventuali produzioni
realizzate dagli studenti su supporto o con l’ausilio di strumenti digitali vanno rese su supporto cartaceo e siglate dalla commissione d’esame.”
10. Il presidente o il componente della Commissione di esame che presiede allo svolgimento delle prove scritte è personalmente responsabile della custodia degli elaborati dal momento della loro consegna da parte degli studenti fino al deposito presso la segreteria amministrativa della Facoltà, che ne rilascia ricevuta.
11. Quando si fa ricorso a prove di esame consistenti in elaborati scritti, grafici o plastici, cosı̀ come in questionari anche a riposta chiusa, deve essere garantito in ogni momento che essi siano realizzati effettivamente dai partecipanti all’esame. Hanno quindi diritto ad accedere nella sede di svolgimento delle prove esclusivamente gli studenti partecipanti alla prova, che si siano preventivamente registrati. A tal fine la commissione d’esame accerta e verbalizza l’avvenuto isolamento dei partecipanti rispetto alle comunicazioni con l’esterno.
12. Per gli insegnamenti caratterizzati da un numero di crediti superiore a 10, e che siano classificati come annuali nel Piano di studi che li prevede, l’esame può̀ essere articolato su due sessioni diverse. In tal caso, può essere prevista una prova in itinere facoltativa nella sessione intermedia ed una successiva prova nelle sessioni finali. Quest’ultima viene diversamente strutturata, anche in termini organizzativi, rispettivamente per gli studenti
che abbiano o non abbiano sostenuto la prova in itinere. Agli studenti che abbiano sostenuto la prova in itinere è assegnato un voto risultante dalla media delle due prove. L’eventuale ripetizione dell’esame viene distribuita nelle sessioni disponibili.
13. Qualsiasi sia la modalità adottata (orale o alternativa, o combinata), ogni prova di esame è in ogni caso preceduta dall’accertamento dell’effettiva identità di ciascun partecipante, e conclusa con la sottoscrizione del verbale, congiuntamente da parte dello studente e della commissione. Quando le verifiche siano effettuate per gruppi di studenti, devono essere adottate misure di valutazione che assicurino la riconoscibilità̀ e valutabilità
dell’apporto individuale.
14. Il Preside della Facoltà vigila affinché le modalità combinate di esame, previste dall’articolo 22 del Regolamento didattico di Ateneo, non costituiscano forme surrettizie di elusione del limite massimo di esami
prescritto nell’articolo 12 del medesimo RDA. Ove ciò avvenga, il Preside ripristina la conformita Regolamento didattico di Ateneo.
con il
15. Le prescrizioni relative alle prove scritte contenute nel presente regolamento non si applicano alle prove di accertamento concernenti le lingue straniere moderne, per le quali sono fatte salve le specifiche modalità previste dal Quadro comune di riferimento del Consiglio d’Europa. Le modalità di accertamento della conoscenza della lingua straniera (livello B1), ove non già documentata dagli studenti con idonea attestazione, sono demandate d’ufficio al Centro linguistico d’Ateneo (CLIK).
16. Ai sensi degli articoli 12, punto 7, e 22, punto 7, del vigente Regolamento didattico di Ateneo, le prove d’esame relative agli insegnamenti costituiti da più̀ moduli si svolgono davanti ad una unica commissione e la loro valutazione è unitaria e contestuale. Previsioni diverse possono configurare un incremento surrettizio del
numero di esami.
Art. 15 - Prova finale per il conseguimento dei titoli
1. Secondo quanto previsto dal “Regolamento Didattico dell’Ateneo” e dal “Regolamento-Quadro sul calendario delle attività didattiche e sulla trasparenza nelle procedure di valutazione degli apprendimenti”, non si prevede la redazione di tesi a conclusione dei percorsi di laurea triennale. Per tali corsi la prova finale consiste,
di xxxxx, nella redazione di un breve elaborato in forma di rapporto finale critico, preso in carico da un docente relatore, avente ad oggetto le attività̀ di studio, di tirocinio, di stage o di apprendistato in Italia o all’estero direttamente vissute dallo studente. In relazione agli ordinamenti dei singoli corsi di studio, il
rapporto può avere prevalente forma scritta, grafica, plastica, digitale, comunque di documentazione dell’attività svolta. Il rapporto è quindi sinteticamente esposto dallo studente in occasione della seduta di laurea, con l’assistenza del relatore o di un altro docente.
2. L’elaborato di cui al precedente comma deve vertere su argomenti pertinenti agli obiettivi formativi qualificanti e caratterizzanti del corso, così come declinati nella Scheda SUA-CdS dello stesso corso e nei precedenti artt. 9 e 10 del presente Regolamento. Altresì, lo stesso deve essere sviluppato sotto la guida di un relatore di norma scelto tra uno dei docenti del corso. Nei casi in cui il relatore scelto non dovesse essere uno dei docenti del corso, ovvero un docente con SSD previsto nella tabella degli insegnamenti del corso, il candidato deve presentare una richiesta alla Commissione Didattica, indicando l’abstract del lavoro di tesi e facendo sottoscrivere la proposta al docente relatore. La Commissione provvederà con ogni urgenza ad esprimere un parere, che può essere favorevole o contrario, allo sviluppo del lavoro di tesi così come specificato nella domanda del laureando.
3. L’Ufficio Carriera dello Studente e Ricerca valuta le condizioni di ammissibilità dello studente all’esame finale e indica il voto di partenza con cui lo studente viene presentato in seduta di Xxxxxx.
4. Il voto è calcolato come media ponderata delle votazioni conseguite dallo studente negli esami di profitto del piano di studi. Il calcolo dei pesi è determinato sulla base dei CFU afferenti a ciascun insegnamento. La media è troncata alla seconda cifra decimale dopo la virgola. Il voto di partenza, espresso in centodecimi, è quindi determinato moltiplicando la media per 11/3 ed arrotondando all’intero più prossimo. Ai fini della
determinazione del voto finale, la Commissione di laurea valuta complessivamente l’elaborato conclusivo preparato dallo studente, la discussione dello stesso nella seduta pubblica di laurea e la sua carriera accademica complessiva, attribuendo un massimo di 7 punti che vengono sommati al voto di partenza.
5. Qualora lo studente raggiunga la votazione massima prevista dall’ordinamento accademico, la commissione ha la facoltà di attribuire la lode e può proporre l’annotazione a verbale di una particolare menzione in relazione alla qualità dell’elaborato finale o della carriera accademica dello studente. L’attribuzione della lode o l’annotazione della menzione richiede il voto unanime della commissione.
Art. 16 – Programma Dual-Career
1. Il programma “Dual-Career” è promosso dall’Università degli studi di Enna “Kore” allo scopo di sostenere gli sportivi di alto livello, di cui al successivo comma 2, nella conciliazione tra carriera universitaria e carriera agonistica, nel rispetto del diritto universale individuale all’istruzione e formazione.
2. Possono presentare domanda di ammissione al Programma gli sportivi di alto livello in attività, tenuto conto delle seguenti tipologie:
a. rappresentanti delle varie nazionali partecipanti a competizioni internazionali;
b. per gli sport individuali, atleti compresi tra i primi dodici posti della classifica nazionale di categoria giovanile e/o assoluti all’inizio dell’anno accademico di riferimento;
c. atleti delle Società degli sport di squadra che partecipano ai seguenti campionati: Calcio (serie A, serie B, Lega Pro, Primavera, Beretti), Basket (serie A e B), Pallamano (Serie A) e Pallanuoto (Serie A);
d. atleti delle Società degli sport di squadra che partecipano ai seguenti campionati: Pallavolo (serie A1, A2, B) e Rugby (Eccellenza, serie A, B);
e. atleti di alto livello dei gruppi sportivi militari partecipanti alle Olimpiadi invernali e estive, ai Campionati nazionali e internazionali di specialità, a meeting di particolare prestigio;
f. studenti coinvolti nella preparazione ai Giochi Olimpici e Paralimpici estivi e invernali, ai Giochi Olimpici e Paralimpici giovanili estivi e invernali, ovvero studenti riconosciuti “Atleti di Interesse Nazionale” dalle rispettive Federazioni o dalle Discipline Sportive Associate o Leghe professionistiche di riferimento;
g. atleti partecipanti alle Universiadi, ai Campionati Mondiali Universitari e ai Campionati Nazionali Universitari;
h. allenatori, i preparatori atletici e gli arbitri convocati dalla Federazione di appartenenza per rappresentare l’Italia nelle discipline olimpiche e/o paraolimpiche invernali e estive, nelle universiadi, nei campionati nazionali e internazionali di specialità.
3. Maggiori dettagli e specificazioni sul Programma “Dual-Career” sono contenuti nel relativo Regolamento, disponibile alla pagina web del sito di Ateneo: xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxxx.xxx/xx/xxxx-xxxxxx-xxxxxxx.
Art. 17 - Pari opportunità
1. In linea con quanto espresso dall’art. 3 dello Statuto e dal Codice Etico dell’Ateneo, il Corso di Studi in “Scienze delle attività motorie e sportive” promuove le pari opportunità e l’uguaglianza dei suoi studenti. Il CCdS vigila affinché sia esclusa qualsivoglia forma di discriminazione nei confronti di studenti, a causa di uno o più fattori quali l’età, il genere, la nazionalità, l’etnia, le convinzioni politiche e religiose, l’orientamento sessuale, la presenza di minorazione temporanea o permanente.
2. In accordo con il KODIS - Gruppo di Consulenza per la Disabilità e i DSA dell’Ateneo, i docenti del Corso di Studi sono chiamati a promuovere forme di didattica inclusiva e, laddove possibile, a fornire materiali didattici compensativi per gli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento.
3. In sede di esame, previa comunicazione ai docenti interessati attraverso il KODIS, agli studenti con disabilità e DSA sono garantiti i diritti acquisiti per legge. Ulteriori forme compensative volte a promuovere l’esperienza dello studente con disabilità e DSA possono essere concordate con il KODIS.
Art. 18 - Approvazione e modifiche
1. Il presente Regolamento è approvato dal CCdS in “Scienze delle attività motorie e sportive” all’unanimità dai componenti e dal Consiglio della Facoltà di Scienze dell’uomo e della società.
2. Lo stesso è emanato con decreto del Rettore, previo esame del Consiglio di Amministrazione dell’Università.
3. Successive modifiche o integrazioni, proposte da almeno il 20% dei componenti del CCdS, potranno essere inserite nel presente Regolamento se approvate con le stesse modalità previste per la sua prima approvazione.
Art. 19 - Validità e limiti
1. Il quadro di riferimento di quanto previsto nel presente Regolamento è costituito dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo, ai quali si rimanda per quanto non espressamente specificato.
2. Il Presente regolamento è in vigore a far data dall’avvio dell’A.A. 2022/2023, ovvero in abbinamento al progetto formativo che ha preso avvio in codesto anno accademico.