PREMESSA
Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00 00000 Xxxx
Tel. 00 00 0000 xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
Direzione Approvvigionamenti e Logistica Settore Acquisti
Prot. n. 2019/1694050
Determina a contrarre nr. 55 del 12/03/2019
Oggetto: Proroga dei servizi di telefonia su rete fissa di Agenzia delle entrate- Riscossione.
Determina a contrarre ai sensi dell’art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006.
PREMESSA
Nel 2012, le Società del Gruppo Equitalia aderivano alla Convenzione Consip “Telefonia fissa e connettivita' IP 4” (nel prosieguo “TF4”), attiva fino al 15/09/2015, mediante la sottoscrizione dei seguenti contratti esecutivi, scandenti in pari data:
− contratto Telecom Italia S.p.A. - CIG 43632446D9: per l’acquisto dei servizi di telefonia fissa fruiti dagli uffici dell’ex Equitalia Sud S.p.A.;
− contratto Telecom Italia S.p.A. - CIG 593580908C: per l’acquisto dei servizi di telefonia fissa fruiti dai restanti uffici del Gruppo;
− contratto Fastweb S.p.A. - CIG 5202175A9B: per l’acquisto dei servizi di telefonia fissa fruiti dalla contribuenza e dalle infrastrutture comuni al Gruppo.
All’approssimarsi della scadenza dei contratti, in ragione dell’indisponibilità della successiva edizione dell’Accordo Quadro “Telefonia Fissa 5” per i servizi analoghi, la cui iniziativa era stata pubblicata da Consip in data 02/02/2015, atteso il residuo contrattuale attivo capiente, i contratti Telecom Italia S.p.A. venivano temporalmente prorogati fino al 15/09/2016; mentre, atteso il massimale contrattuale esaurito, si procedeva alla stipulazione del nuovo contratto Fastweb,
CIG 6383967838, della durata anch’esso fino al 15/09/2016, effettuata mediante l’emissione dell’Ordine di acquisto nr. 2306405 del 08/09/2015 1.
Attesa la perdurante indisponibilità dell’Accordo Quadro Consip per i servizi analoghi, i contratti Telecom Italia S.p.A., CIG 43632446D9 e CIG 593580908C, e Fastweb S.p.A., CIG 6383967838, venivano susseguentemente prorogati al 15/03/20172; al 15/09/20173; al 15/03/20184; al 15/09/20185 ed, infine, al
15/03/20196.
A cavallo dell’ultima proroga, Xxxxxx rendeva disponibile la “Convenzione per la prestazione di servizi di telefonia fissa in favore delle Pubbliche Amministrazioni – Telefonia fissa 5” (nel prosieguo TF5).
In data 09/01/2019, a conclusione dell’assessment resosi necessario per la compilazione dei format definiti da Consip per la rappresentazione dei fabbisogni “TF5”, Agenzia delle entrate-Riscossione (nel prosieguo AdeR) emetteva l’Ordinativo preliminare di fornitura (OPF) n. 4720778, prot. nr. 2019/18693, nei confronti dell’aggiudicatario della Convenzione, Fastweb S.p.A., trasmettendo, in allegato ad esso, il Piano dei Fabbisogni contenente le specifiche dei servizi da migrare nell’ambito della nuova Convenzione.
Sulla base del Piano dei Fabbisogni, Fastweb elaborava il Progetto esecutivo (registrato al protocollo arrivo con il nr. 2019/396190 del 21/01/2019) contenente, tra le altre cose, i seguenti termini per la migrazione dei servizi dal vecchio al nuovo contratto:
a) entro 30 giorni dal ricevimento dell’Ordinativo di Fornitura per i servizi già erogati da Fastweb (che sono pari a oltre il 96% dei servizi complessivamente utilizzati da Ade-R su rete fissa);
1 Cfr. Delibera del Consiglio di amministrazione di Equitalia del 22/07/2015 e Determina a contrarre nr. 112 del 03/09/2015 prot. nr. 2015/36140 .
2 cfr. Delibera del Consiglio di amministrazione di Equitalia del 26/07/2016 e Determina a contrarre nr. 79 del 05/09/2016, prot. nr. 2016/51734.
3 cfr. Delibera del Consiglio di amministrazione di Equitalia del 22/07/2017 e Determina a contrarere nr. 18 del 18/03/2017, prot. nr. 2017/35828.
4 cfr. Determina a contrarre nr. 27 del 31/07/2017, prot. nr. 2017/415760. 5 cfr. Determina a contrarre nr. 18 del 13/03/2018, prot. nr. 2018/1287899. 6 cfr. Determina a contrarre nr. 53 del 05/09/2018, prot. nr. 2018/4763394.
b) entro 90 giorni dal ricevimento dell’Ordinativo di Fornitura per i servizi erogati da Telecom Italia SpA, fermo restando la correttezza e la completezza delle informazioni ricevute.
AdeR, mediante l’Ordinativo di Fornitura nr. 4739438 del 21/01/2019, prot. nr. 2019/407596, sottoscriveva il nuovo contratto attuativo, CIG nr. 7751071223, per l’acquisto dei servizi di telefonia fissa.
Il sistema tariffario applicato con la nuova Convenzione è più vantaggioso rispetto a quello applicato nella precedente Convenzione “TF4” e comporta un saving stimato di circa il 53,87% 7.
Vista la data di emissione dell’Ordinativo, i termini di cui alle su estese lettere a) e
b) divenivano, rispettivamente il 20/02/2019 e il 21/04/2019.
Il passaggio dei servizi già erogati da Fastweb S.p.A. si è concluso il 16/02/2019, mentre é tuttora in corso il passaggio dei servizi erogati dal fornitore uscente, Telecom Italia S.p.A..
Approssimandosi la scadenza dei contratti Telecom Italia S.p.A. (15/03/2019), con le Richieste di Acquisto nr. 2019/512 e nr. 2019/517 (nel prosieguo RdA), il Settore Esercizio Sistemi ICT (nel prosieguo Settore) formalizza la proposta di un’ulteriore proroga dei contratti attuativi Telecom Italia S.p.A., fino al termine delle operazioni di passaggio, così come previsto al 21/04/2019.
Come evidenziato dal Settore nella sua Nota tecnica prot. nr. 1484312 del 05/03/2019, l’esigenza della proroga risiede, in particolar modo, nella circostanza che i servizi per i quali essa è proposta devono essere garantiti, senza soluzione di continuità, in quanto fattori abilitanti e critici di successo per i servizi erogati da AdeR, sia interni che esterni, nell’ambito delle funzioni istituzionali ad essa assegnate.
Tenuto conto dei consumi medi mensili dell’ultimo semestre (circa € 100,00 mensili per il contratto CIG 43632446D9 ed € 1.000,00 mensili per il contratto CIG
7 Si veda la Determina a contrarre nr. 1 del 03/01/2019 – prot. nr. 2018/18693 per un maggior dettaglio del saving stimato.
593580908C8), il Settore ha elaborato la stima, di seguito rappresentata, dei massimali contrattuali residui alla scadenza naturale dei contratti (15/03/2019):
CIG | Valore consumato al 31/01/2019 | residuo contrattuale al 01/02/2019 | stima consumi dal 01/02/2019 al 15/03/2019 | stima consumi totali alla scadenza del 15/03/2019 | residuo contrattuale stimato |
43632446D9 | 23.909,06 | 337.869,69 | 150,00 | 24.059,06 | 337.719,69 |
593580908C | 54.839,99 | 70.160,01 | 1.500,00 | 56.339,99 | 68.660,01 |
Rilevata l’ampia capienza dei residui contrattuali, tenuto conto che i servizi saranno prorogati alle stesse tariffe dei contratti vigenti e dei bassi consumi consuntivati, il Settore evidenzia che la proroga proposta consiste in una mera prosecuzione temporale dei contratti in essere, fino al 21/04/2019.
Il Settore proponente segnala altresì che il Fornitore è stato previamente interessato della prosecuzione dei servizi fino al 21/04/2019.
Tutte le strutture competenti hanno validato la RdA.
CONSIDERAZIONI
AdeR, in virtù della sua natura di Ente pubblico economico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D. Lgs. 163/2006, applicabile ratione temporis in forza di quanto chiarito dall’Anac con comunicato dell’11 maggio 2016.
Ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D. lgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
I servizi in oggetto rientrano, ai sensi dell’art.1, comma 7, del D.L.95/2012, convertito nella Legge n.135/2012, tra le categorie merceologiche per il cui affidamento “le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
8 Si veda la Determina a contrarre nr. 53 del 05/09/2018, prot. nr. 2018/4763394 per l’illustrazione della circostanze che hanno indotto ad una contrazione dei consumi rispetto ai valori originariamente previsti all’atto della sottoscrizione del Contratto attuativo.
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, L. 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta” hanno l’obbligo di:
- approvvigionarsi attraverso le Convenzioni e gli Accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. e dalle Centrali di committenza regionali di riferimento;
ovvero
- esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati.
In coerenza con le suddette previsioni, AdeR ha stipulato i contratti attuativi della Convenzione “TF4” con i fornitori Fastweb S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. che sono stati più volte prorogati, fino all’ultima scadenza del 15/03/2019, nell’attesa dell’attivazione della nuova Convenzione “TF5”.
All’attivazione di quest’ultima, AdeR, con l’Ordinativo di fornitura emesso in data 21/01/2019, ha stipulato, con l’aggiudicatario, Fastweb S.p.A., il nuovo Contratto attuativo CIG 7751071223.
In uno con la stipulazione, secondo quanto richiesto dalla Convenzione medesima, AdeR ha approvato il Progetto esecutivo dei servizi, elaborato dal nuovo Fornitore sulla scorta delle esigenze rappresentate dall’Agenzia stessa e, con esso, a termini di Convenzione: “le tempistiche ivi esplicitate nel caso di presa in carico da parte del Fornitore delle linee telefoniche già in possesso dell’Amministrazione, come nel caso della fornitura di nuove linee telefoniche. Le tempistiche previste dal progetto esecutivo ed accettate dall’Amministrazione si intendono come nuovo rifermento nel calcolo delle relative penali.” 9 .
Al riguardo delle tempistiche di presa in carico, nell’ambito della Convenzione sono previste due ipotesi: l’una, definita di “continuità del Fornitore”, per il caso il Fornitore assegnatario eroghi già i servizi all’Amministrazione (nel caso di specie Fastweb S.p.A.) e l’altra, definita “di nuovo Fornitore”, per il caso il Fornitore
9 Cfr. paragrafo nr. 8.3.2 del Capitolato tecnico della Convenzione
assegnatario non eroghi già i servizi all’Amministrazione (nel caso di specie Telecom Italia S.p.A.9) 10.
Al riguardo di questa seconda ipotesi, la Convenzione stabilisce che “... è previsto un iniziale periodo di start-up della Convenzione della durata di massimo 60 (sessanta) giorni solari nel quale per tutti gli Ordinativi di fornitura pervenuti sarà contrattualmente tollerato un ritardo nei termini di attivazione del servizio di massimo 30 (trenta giorni) solari, senza applicazione in tale periodo di franchigia delle penali previste nel paragrafo 10.1.” 11
In conformità alle previsioni appena citate, il Fornitore, nel suo Progetto esecutivo, sotto il titolo “Piano delle Attivazioni”, ha indicato che: “…per le linee/servizi di nuova attivazione e per la migrazione di quanto in essere…si ipotizza .. per i servizi attualmente gestiti da altro operatore, realizzazione entro 90 giorni solari dalla ricezione del relativo ordine di fornitura, fermo restando la correttezza e completezza delle informazioni ricevute.”
Ciò premesso, tenuto conto che la data di emissione dell’Ordinativo di fornitura è 21/01/2019, ne consegue che il termine di scadenza delle attività di migrazione, secondo quanto specificato dal Fornitore, cadrà il 21/04/2019.
Tale termine è successivo alla scadenza dei Contratti attuativi “TF4”, fissata al 15/03/2019; pertanto, sulla scorta dell’obbligatorietà di approvvigionamento mediante gli strumenti Consip, prevista ai sensi di legge e sopra richiamata, considerata l’impossibilità di emettere nuovi Ordinativi di fornitura nell’ambito della Convenzione “TF4” che è scaduta fin dal 15/09/2019, la proroga proposta con la RdA rappresenta lo strumento maggiormente idoneo, considerata altresì la complessità dei servizi in argomento, per garantire, nella fase di passaggio dal Fornitore uscente al nuovo Fornitore, la prosecuzione dei servizi di telefonia fissa il cui funzionamento, secondo quanto già indicato nella Premessa, deve essere garantito in regime di continuità operativa per il realizzo degli scopi istituzionali.
10 Cfr. paragrafo nr. 8.1 del Capitolato tecnico della Convenzione
11 Cfr. paragrafo nr. 8.1 del Capitolato tecnico della Convenzione
L’Atto di proroga AdeR non vincolerà Ader, nei confronti del Fornitore, alla richiesta di quantità minime di prestazioni, di guisa che il Fornitore non possa vantare il diritto al riconoscimento di un corrispettivo minimo garantito
Nell’Atto di proroga dovrà essere prevista altresì la facoltà di recesso, anche parziale, da parte di AdeR, esercitabile con un preavviso minimo di 5 giorni, al cui esercizio non dovrà essere riconosciuta al Fornitore qualsivoglia somma a qualsivoglia titolo.
Per quanto sopra premesso e considerato, con il presente atto, ai sensi dell’art. 00, x. 0, xxx X.Xxx. xx. 000/0000,
il Responsabile del Settore Acquisti
in base ai poteri conferitigli dal Presidente dell’Agenzia delle entrate-Riscossione con Procura speciale del 13/12/2018, per atti Notaio Xxxxx Xx Xxxx
(Rep. nr. 44240 – Racc. nr. 25313) DISPONE
che si proceda alla proroga dei Contratti attutivi della Convenzione “TF4” Telecom Italia S.p.A., CIG 43632446D9 e CIG 593580908C, in scadenza al 15/03/2019.
All’uopo stabilisce che:
− nel periodo di proroga le prestazioni siano richieste alle medesime condizioni economiche e tecnico-operative dei contratti attuativi prorogati;
− attesa la capienza del massimale residuo di ciascun Contratto attuativo, come confermata dal Settore proponente, la proroga comporti la sola prosecuzione temporale dei contratti attuativi fino alla scadenza, per entrambi, del 21/04/2019;
− AdeR non si vincoli nei confronti del Fornitore alla richiesta di quantità minime di prestazioni e, di conseguenza, il Fornitore non possa vantare il diritto al riconoscimento di un corrispettivo minimo garantito;
− AdeR si riservi la facoltà di recesso - anche parziale - esercitabile con un preavviso minimo di 5 giorni, al cui esercizio non dovrà essere riconosciuta al Fornitore qualsivoglia somma a qualsivoglia titolo;
− il corrispettivo effettivo maturato dal Fornitore sia determinato a misura, sulla base delle prestazioni concretamente rese, come risultanti dalla contabilizzazione delle stesse effettuate dal Direttore dell’esecuzione;
− l’Atto di xxxxxxx sia firmato digitalmente;
− il Responsabile del Procedimento sia Xxxx Xxxxxxx e il Direttore dell’esecuzione sia Xxxxxxxx Xxxxxxx;
− Il Responsabile dell’Ufficio Acquisti Consip sia delegato a sottoscrivere ed inviare ai competenti Uffici le richieste di controllo circa la sussistenza del possesso dei requisiti di carattere generale in capo al Fornitore, qualora non già avviate o già esitate, con attuale validità, per altre precedenti procedure di AdeR in corso.
Il Responsabile Xxxxxxx Xxxxxx (firmato digitalmente)