CONSIDERAZIONI Clausole campione
CONSIDERAZIONI. AdeR, in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alla normativa dei contratti pubblici. Ai sensi dell’art.32, comma 2, del D.Lgs. nr. 50/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Il processo di approvvigionamento dei servizi informatici e di connettività per le amministrazioni pubbliche è normato dall’articolo 1, comma 512, della L. 28/12/2015, nr. 208 (Legge di stabilità 2016) che prevede, relativamente a tali categorie merceologiche, che le Amministrazioni pubbliche e le Società inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, L. 31/12/2009, nr.196, a totale partecipazione pubblica (diretta o indiretta) provvedono all’acquisto di “beni e servizi informatici e di connettività …. esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori … per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti”. La Convenzione Consip MS EA5 ha ad oggetto la fornitura di Licenze d’uso Microsoft Enterprise Agreement. Nella Nota tecnica già più volte richiamata nelle superiori Premesse il Settore ha fornito altresì il quadro della situazione contrattuale progressivamente sviluppatasi nell’ambito della complessiva strategia di acquisto dei prodotti software Microsoft adottata da AdeR. Tale strategia ha preso avvio, in forza della delibera del Comitato di Gestione del 26/03/2020, con la sottoscrizione in adesione alla Convenzione Consip MS EA5 del contratto esecutivo di fornitura triennale di cui all’ordinativo di fornitura inziale nr. 5452263 avente scadenza 30/06/20232, al quale, verificandosi successivi ulteriori fabbisogni licenziali, ha fatto seguito la stipula di più contratti esecutivi integrativi 3, ciascuno dotato di proprio CIG distinto, attraverso l’utilizzo dello strumento previsto dalla Convenzione medesima del cosiddetto “true-up”, cioè dell’ordinativo di fornitura successiva a quello della fornitura iniziale/principale. Da quanto sopra emerge quindi che la soluzione acquisitiva delle nuove licenze mediante l’utilizzo dello strumento dell’ordinativo di fornitura s...
CONSIDERAZIONI. Agenzia delle entrate-Riscossione, in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.50/2016. Ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Per quanto attine alla scelta della procedura acquisitiva da espletare per l’approvvigionamento dei servizi in oggetto, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, Agenzia delle entrate-Riscossione e Agenzia delle Entrate hanno sottoscritto, in data 18 aprile 2018, un protocollo d’intessa avente durata triennale con la finalità di definire iniziative e modalità operative congiunte, attraverso cui realizzare sinergie in ambiti di interesse comune nel settore non afferente alla riscossione nazionale, al fine di incrementare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità nello svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali. In data 5 maggio 2020, l’AdeR e l’AdE hanno sottoscritto, ai sensi dell’articolo 8 del citato Protocollo, un atto aggiuntivo ad aggiornamento dell’allegato 2 del medesimo Protocollo d’intesa (Prot. N 1949313/2020) inserendo, tra le procedure da espletarsi congiuntamente, anche quella relativa alla fornitura di mascherine chirurgiche monouso, guanti monouso e gel disinfettante mani (e relativi dispenser erogatori esclusivamente per il fabbisogno di Agenzia delle Entrate), destinata a contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro (allegato 2). Agenzia delle entrate–Riscossione, in ragione dell’accordo di cui ai precedenti punti, ha conferito all’Agenzia delle Entrate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 del D. Lgs 50/2016, le funzioni di stazione appaltante e centrale di committenza per avviare - in forza del predetto accordo di committenza per la fase di aggiudicazione - una procedura conforme alle previsoni di cui al D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50. L’ Agenzia delle Entrate svolgerà, pertanto, l’indicata procedura in nome proprio e in nome e per conto di AdeR. Relativamente alla scelta della procedura da espletare - stante l’attuale indisponibilità di Convenzioni CONSIP per soddisfare il fabbisogno in oggetto nonché l’impossibilità di fare riferimento al Mercato Elettronico della Pubblica ...
CONSIDERAZIONI. Agenzia delle entrate-Riscossione, in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D.lgs. nr. 50/2016.
CONSIDERAZIONI. AdeR, in virtù della sua natura di organismo di diritto pubblico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016.
CONSIDERAZIONI. Il Bando della gara a procedura aperta, suddivisa in 7 lotti, indetta da Consip ad esito della quale è stato stipulato l’Accordo Quadro al quale è proposta l’adesione, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) n. S 54 17/03/2017 e sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana (GURI) n. 34 22/03/2017 . L’Agenzia delle entrate-Riscossione, in virtù della sua natura di Ente pubblico economico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D.Lgs. nr. 50/2016. Ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. nr. 50/2016, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Sulla base delle esigenze operative, delle stime economiche condotte e delle disponibilità dei servizi, la Struttura proponente ha individuato nell’adesione all’Accordo Quadro Consip “Gestione integrata delle trasferte di lavoro 3 – Lotto
CONSIDERAZIONI. È in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 che garantisce la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto di protezione dei dati personali. • È in essere un Contratto tra l’Azienda e il Fornitore, stipulato in data <inserire data>, che ha per oggetto l’erogazione del/dei servizio/i di <specificare il servizio>. • Ai sensi dell’art. 28, paragrafo 1, del GDPR, qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare, quest’ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate. • L’articolo 28, par. 3, del GDPR prevede che i trattamenti dei dati personali siano disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico, che indichi alcune informazioni riguardanti il trattamento e che contenga alcune condizioni (così descritte nel seguito). • Le Parti intendono integrare/modificare il contratto, come di seguito illustrato, in coerenza con le disposizioni del GDPR <formulazione da inserire per contratti già conclusi>. • A partire dalla data di entrata in vigore, al contratto è aggiunto il presente emendamento, che sostituirà la Lettera di nomina del responsabile del trattamento; <formulazione da inserire per i contratti già conclusi con conferimento dell’incarico mediante specifica lettera di Nomina a Responsabile del trattamento>.
CONSIDERAZIONI. Il panorama completo di «tutti gli strumenti attuativi previsti dalla legi- slazione statale e regionale» ovviamente supera gli orizzonti di questo scrit- to, cionondimeno non si può nascondere che spesso gli strumenti attuativi hanno assunto – e sempre più assumeranno – un ruolo centrale nella piani- ficazione urbanistica. Attraverso l’adozione ed approvazione di piani attuativi “in variante” ri- spetto alle previsioni della pianificazione generale, si è giunti ad un vero e proprio capovolgimento del rapporto tra pianificazione generale e quella at- tuativa, «nel senso che non è più il piano regolatore a vincolare la fase attua- tiva, ma l’attuazione a modificare, per quanto occorrente il piano»18 generale.
CONSIDERAZIONI. AdeR, in virtù della sua natura di Ente pubblico economico, è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti, alle disposizioni di cui al D. Lgs. 163/2006, applicabile ratione temporis in forza di quanto chiarito dall’Anac con comunicato dell’11 maggio 2016. Ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D. lgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis, le Amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. I servizi in oggetto rientrano, ai sensi dell’art.1, comma 7, del D.L.95/2012, convertito nella Legge n.135/2012, tra le categorie merceologiche per il cui affidamento “le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
CONSIDERAZIONI. Per valutare il potenziale di novità di un progetto, occorre che sia chiaro lo stato dell'arte di partenza, in relazione agli obiettivi del progetto stesso (conoscenze e limiti scientifici e tecnologici dello stato attuale a livello settoriale) e come l’azienda abbia condotto lo studio sullo stato dell'arte con l'inclusione di tutti i riferimenti antecedenti, ritenuti rilevanti al riguardo, che sono stati individuati ed esaminati (studi di mercato, verifica tecnologie analoghe già esistenti e vigilanza commerciale con identificazione delle imprese e dei prodotti concorrenti e dei criteri che consentono di considerarli come tali, nonché delle loro prestazioni, relazioni sui brevetti, pubblicazioni, banche dati5, sovvenzioni concesse, bandi di gara, ecc.) e che riflettano il livello di conoscenza dell'ambito del progetto al momento del suo inizio. Come già rilevato, se un determinato progresso scientifico o tecnologico è già stato raggiunto o tentato da altri soggetti, ma le informazioni sul processo o sul metodo o sul prodotto non sono disponibili, i progetti intrapresi per raggiungere tale progresso possono ugualmente rappresentare un avanzamento scientifico o tecnologico, con le precisazioni prima fatte, salvo che sia già stato raggiunto o tentato da altri soggetti correlati
CONSIDERAZIONI. Così come per le altre fattispecie di reato con riguardo alle quali sorge la responsabilità dell’ente, anche i delitti sopra richiamati devono essere commessi nell’interesse o a vantaggio dell’impresa. Per la tipologia delle imprese aderenti all’Associazione si ritiene che si tratti di reati difficilmente verificabili nel settore. Vi sono tuttavia ipotesi in cui l’ente può trarre beneficio dall’illecito. È il caso, ad esempio, delle iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile. Si tratta di un’ipotesi che potrebbe riguardare imprese operanti nel settore dell’organizzazione di viaggi. Anche in questi casi le imprese devono attuare tutte le cautele necessarie per evitare che siano poste in essere le condotte concretanti le ipotesi di reato richiamate. A questo proposito sarà opportuno svolgere controlli sulle aree aziendali a rischio e predisporre misure sanzionatorie nei confronti dei soggetti coinvolti negli illeciti descritti. A titolo puramente esemplificativo è opportuno richiamare alcuni strumenti di prevenzione che la società o ente potrà predisporre per prevenire la commissione delle condotte rilevanti. In particolare, la società o l’ente potrà: • introdurre uno specifico divieto nel codice etico; • dotarsi di strumenti informatici che impediscano accesso e/o ricezione di materiale relativo alla pornografia minorile; • fissare richiami netti ed inequivocabili ad un corretto utilizzo degli strumenti informatici in possesso dei propri dipendenti; • valutare e disciplinare con particolare attenzione e sensibilità l’organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. “turismo sessuale”; • dedicare particolare attenzione nella valutazioni di possibili partnership commerciali con società operanti in settori quali ad esempio la comunicazione telematica di materiale relativo alla pornografia minorile ed il turismo nelle aree geografiche richiamate al punto precedente; • approntare un adeguato sistema di sanzioni disciplinari che tenga conto della peculiare gravità delle violazioni di cui ai punti precedenti. Quanto invece ai reati connessi alla schiavitù, oltre a ricordare che tali ipotesi di reato si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche a chi consapevolmente agevola anche solo finanziariamente la medesima condotta, è anche qui opportuno prevedere specifiche misure di prev...
