Contract
n. 536 del 09 maggio 2022
Oggetto: Accordo Collettivo Nazionale con i Medici di Medicina Generale e Accordo Integrativo Regionale DGR 751/07 – approvazione schema di accordo con i Medici di Medicina Generale: “Sperimentazione residenzialità penitenziaria integrata e equipe medica di residenzialita’ penitenziaria”
LA GIUNTA REGIONALE
RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”;
DELIBERA
- di approvare lo schema di accordo con i Medici di Medicina Generale di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, avente ad oggetto: “Sperimentazione residenzialità penitenziaria integrata e equipe medica di residenzialita’ penitenziaria”;
- di incaricare l’Assessore alla Sanità a sottoscrivere l’accordo di cui all’allegato 1.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx) (Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx)
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 22 giugno 1999, n. 230 e s.m.i.;
- D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 433 e s.m.i.;
- L. 24 dicembre 2007, n. 244;
- D.P.C.M. 1 aprile 2008;
- Accordo Collettivo Nazionale (ACN) vigente della Medicina Generale (ACN 23/03/2005 e s.m.i.);
- Accordo Integrativo Regionale con i medici di Medicina Generale (AIR) – DGR 751/2007;
- Accordo Integrativo Regionale con i medici di Medicina Generale (AIR) - DGR 746/2016;
- Accordo Integrativo Regionale con i medici di Medicina Generale (AIR) - DGR 1587 /2017
Motivazione ed esito dell’istruttoria:
Il D.Lgs. 22 giugno 1999, n. 230, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 433, prevede il riordino della medicina penitenziaria e assegna al Servizio Sanitario Nazionale l’assistenza ai detenuti e agli internati che hanno diritto, al pari dei cittadini in stato di libertà, alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, efficaci, tempestive ed appropriate, sulla base degli obiettivi generali e speciali di salute e dei livelli essenziali e uniformi di assistenza individuati nel Piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali e in quelli locali.
La responsabilità dell’assistenza e della cura della popolazione carceraria ricade dal 2008 interamente sul servizio sanitario, a seguito del trasferimento delle funzioni sanitarie ai sensi dell’articolo 2, comma 283, lettera a) della L. 24 dicembre 2007, n. 244 e dal D.P.C.M. 1 aprile
2008.
Dalle rilevazioni statistiche, risulta che la popolazione carceraria presenta alta prevalenza di patologie psichiatriche o dipendenze patologiche e frequenti gesti autolesionistici che richiedono una attenzione continuativa di natura preventiva al fine di limitare le prestazioni sanitarie unicamente a quelle a bassa complessità, favorendo la gestione in loco senza trasferimento presso le strutture ospedaliere.
Negli ultimi anni, a causa della generalizzata carenza di medici e dell’avvio di nuovi servizi collegati alla pandemia Covid19, si riscontrano difficoltà nel reclutamento nel settore della medicina penitenziaria e abbandoni fra i medici di continuità assistenziale ivi operanti, con significative ricadute sui livelli di servizio.
In questo contesto, occorre ripensare il servizio in una logica innovativa, riconoscendo la natura residenziale della struttura penitenziaria ed introducendo nuovi strumenti per l’integrazione con le strutture ospedaliere e territoriali. La popolazione delle case circondariali e delle case di reclusione costituisce di fatto una “comunità residenziale”, in quanto in tali luoghi risiedono stabilmente soggetti i cui bisogni di cura e assistenza vengono presi in carico
da uno staff medico xxx presente e dedicato, laddove non sia necessaria la traduzione presso strutture ospedaliere.
L'Accordo Integrativo regionale con i MMG (DGR 751/2007), nella definizione del sistema di residenzialità, offre lo spunto per l’applicazione dell’approccio della medicina generale nella struttura residenziale carceraria. La necessità della presenza continuativa del medico in tali strutture è confermata dai dati di prevalenza sopra esposti per determinate patologie. Tali caratteristiche, unite alle analisi di contesto sopra rappresentate, motivano l’applicazione di un modello assistenziale, da parte della medicina generale, analogo a quello delineato con le DGR 746 del 18/07/2016 e 1587 del 28/12/2017 per gli Ospedali di Comunità, ancorché con un’intensità di cure inferiore.
In questo contesto si delinea la possibilità e l’opportunità di sperimentare una metodologia integrata di assistenza alla residenzialità penitenziaria che possa creare i necessari collegamenti tra gli ambulatori delle residenze carcerarie e le strutture ospedaliere e territoriali esterne, anche mediante telemedicina e telerefertazione e che applichi stabilmente la medicina di iniziativa, la prevenzione e la promozione della salute, mediante l’integrazione multidisciplinare e multiprofessionale, rivolta soprattutto alle patologie prevalenti, anche mediante ambulatori dedicati.
Inoltre, data la complessità dell’approccio con la popolazione carceraria, è importante che i medici operanti all’interno di tali strutture possano coordinarsi tra loro mediante un confronto tra pari che permetta, oltre che la condivisione delle buone pratiche, anche la crescita professionale ed il supporto alle scelte. Tale confronto può essere sviluppato anche mediante l’individuazione di coordinatori e, dove necessario, di responsabili/referenti, così come definiti nel nuovo Accordo Collettivo Nazionale all’art. 71, quali attivatori di percorsi e nodi di rete tra i medici del carcere, le strutture amministrative carcerarie ed i referenti esterni.
Alla luce di quanto sopra esposto, lo schema di accordo di cui all’allegato 1 è articolato nei seguenti moduli:
1. Sperimentazione del modello di residenzialità penitenziaria integrata
2. Attivazione delle équipe mediche di residenzialità penitenziaria.
Si precisa che i contenuti dell’accordo in oggetto, attivabili mediante accordi aziendali di area vasta, per un tempo definito e limitato, non potranno in alcun modo essere prorogati oltre la data di entrata in vigore del nuovo Accordo Integrativo regionale discendente dal nuovo Accordo Collettivo Nazionale della Medicina Generale in corso di formalizzazione.
In particolare, all’art. 75 del nuovo ACN è previsto che “Gli Accordi regionali regolamentano le attività di cui al presente capo, in relazione ai compiti di cui all’articolo 71 del presente Accordo e alla complessità della struttura penitenziaria, nell’ambito delle risorse determinate a livello regionale”. Le parti si impegnano a valutare periodicamente i risultati del presente accordo ai fini dell’integrazione dei contenuti dello stesso nel AIR che sarà sottoscritto a seguito dell’entrata in vigore del nuovo ACN sopra citato.
1. Sperimentazione del modello di Residenzialità Penitenziaria Integrata
La sperimentazione in oggetto prevede:
• Messa a disposizione da parte di ASUR ai medici di assistenza penitenziaria di un kit di piccole tecnologie (ecografo, spirometro, ecc..) e della relativa formazione all’utilizzo;
• Implementazione di un idoneo collegamento tecnologico e professionale con gli specialisti delle strutture sanitarie pubbliche presenti nel territorio dell’Area Vasta su cui insiste la struttura penitenziaria che preveda una rete stabile di teleconsulto e telerefertazione, nel rispetto delle vigenti norme in materia di riservatezza dei dati personali, con l’individuazione nelle strutture sanitarie di referenti per le patologie prevalenti, a cui possano fare riferimento gli MMG in relazione alle attività svolte anche durante gli ambulatori dedicati;
• Individuazione in ogni struttura penitenziaria, fra i medici ivi operanti, di un Coordinatore con il compito aggiuntivo di gestire i rapporti professionali necessari al funzionamento della rete di teleconsulto e telerefertazione.
A fronte delle sopraindicate attività aggiuntive previste dalla sperimentazione, vengono definite quote di compenso orario aggiuntivo, non cumulabili fra loro, destinate ai medici di continuità assistenziale operanti nelle strutture carcerarie, da applicarsi nei contesti locali mediante accordi aziendali di Area Vasta in ragione del numero di detenuti presenti in ogni struttura:
- € 6,00 + ENPAM per strutture con presenze da 1 a 40 detenuti
- € 8,00 + ENPAM per strutture con presenze da 41 a 60 detenuti
- € 12,00 + ENPAM per strutture con presenze da 61 a 80 detenuti
- € 14,00 + ENPAM per strutture con presenze superiori a 80 detenuti
La ratio della classificazione sopra delineata è coerente con la struttura delle quote aggiuntive per gli Ospedali di Comunità prevista dall’AIR di cui alla DGR 1587 del 28/12/2017. L’ammontare dei compensi e la classificazione delle strutture tengono conto del differente carico assistenziale nelle strutture penitenziarie. Il riconoscimento delle quote orarie aggiuntive è subordinato all’avvio del programma di attività oggetto della sperimentazione. L’ASUR provvederà al monitoraggio ed al coordinamento della rendicontazione delle attività svolte all’interno delle singole strutture penitenziarie coinvolte.
A seguito della rendicontazione relativa alla prima applicazione, si provvederà in sede di comitato regionale della medicina generale, alla verifica della valorizzazione dei compensi e del carico di lavoro.
2. Attivazione delle équipe mediche di residenzialità penitenziaria
Lo staff medico del carcere è da intendersi come “équipe medica di residenzialità penitenziaria”, in analogia alla équipe territoriale” prevista dall’art. 18 dell’AIR DGR 751/2007. Tale équipe, gestita dal Coordinatore, si riunisce periodicamente ed effettua l’esame delle condizioni della popolazione carceraria affidata e definisce l’organizzazione della presa in
carico in relazione alle patologie presenti.
Per tale attività, ai medici di continuità assistenziale operanti nelle strutture carcerarie, verranno corrisposte in via sperimentale, per un periodo definito e limitato e nelle more della sottoscrizione del nuovo AIR discendente dal nuovo ACN, a seguito di specifici accordi aziendali di area vasta, le seguenti quote aggiuntive:
• Partecipazione dei medici di continuità assistenziale operanti nelle strutture penitenziarie a équipe medica di residenzialità penitenziaria:
€ 70/mese + ENPAM rapportate a 104 ore mensili nella misura prevista dall’AIR DGR 751/07 art. 30;
• Coordinatore e/o responsabile/referente della équipe medica di residenzialità penitenziaria:
- per i compiti previsti per il coordinatore dall’art. 29 dell’AIR DGR 751/07, si corrisponde quanto previsto dallo stesso art. 29 al c. 5, e cioè il riconoscimento di 2 ore settimanali aggiuntive al normale orario di incarico valorizzate sul compenso base (senza applicazione delle maggiorazioni di cui al par. 1);
- qualora il coordinatore assuma anche il ruolo di responsabile/referente, con i relativi compiti dettagliati nello schema di accordo di cui all’allegato 1, previsti anche dall’art.71 c. 7 del nuovo ACN della Medicina Generale, si prevede il riconoscimento di un ulteriore compenso, pari a 4 ore settimanali aggiuntive al normale orario di incarico valorizzate sul compenso base (senza applicazione delle maggiorazioni di cui al par. 1).
Al fine di evitare il più possibile il ricorso a strutture esterne, al medico partecipante alla équipe medica di residenzialità penitenziaria potranno essere riconosciute tutte le prestazioni di particolare impegno professionale (PPIP – ALL. D ACN) necessarie e appropriate, con apposita notula come da accordo collettivo nazionale vigente.
Entro 3 mesi dalla sottoscrizione dell’accordo di cui all’allegato 1, il Comitato Regionale per la Medicina Generale si impegna a valutare le relazioni che saranno presentate da ASUR/Area Vasta di competenza relative al complesso dell’accordo, al fine di un’eventuale riproposizione nel nuovo AIR.
L’art. 24 del vigente ACN per la medicina generale attribuisce al comitato regionale permanente il compito di definire gli accordi regionali, nelle materie stabilite dall’art. 14 dell’accordo medesimo.
Lo schema di accordo sopra descritto e allegato alla presente proposta è stato definito nell’incontro del Comitato regionale per la medicina generale tenutosi il 25 marzo 2022.
All’ipotesi le organizzazioni sindacali FIMMG, SNAMI e SMI hanno dato disponibilità ad aderire mediante scambio di posta elettronica, rispettivamente il 30 marzo 2022, 1 aprile 2022 e 4
aprile 2022.
I costi relativi all’attuazione delle misure previste dal presente accordo (Sperimentazione del modello di Residenzialità Penitenziaria Integrata, Attivazione delle équipe mediche di
residenzialità penitenziaria, coordinatori e/o referenti e PPIP) sono a carico del Fondo sanitario regionale nell’ambito delle risorse assegnate, stante che la responsabilità dell’assistenza e della cura della popolazione carceraria è posta in carico interamente al servizio sanitario regionale ai sensi delle vigenti norme in premessa citate. Sono previsti ricorrenti trasferimenti annuali di risorse finalizzate per interventi di sanità penitenziaria ex Legge 244/2007, attraverso il Fondo sanitario annualmente assegnato alle Regioni.
Al monitoraggio delle attività e delle risorse impiegate provvede l’ASUR in coordinamento con il dirigente della Direzione Sanità e integrazione socio-sanitaria per quanto di competenza.
In considerazione di quanto sopra esposto, si propone, pertanto, alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.
Il responsabile del procedimento Xxxxx Xxxxxxxx
PARERE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE RISORSE UMANE E FORMAZIONE
Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.
Xxxxxxx, altresì, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio regionale.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della DGR n. 64/2014.
Il dirigente Xxxxx Xxxxxxxx
Documento informatico firmato digitalmente
PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SALUTE
Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
Dichiara, altresì, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.
Il Direttore Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx
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ALLEGATI
Allegato Accordo Penitenziaria.pdf - 41E1F6C7BFFACB3313266E853E3B6CCA8A933A8399F2A9DE2567FCDA46684BD5
536.pdf - 88AFF6E258D3535FA706D3136D4527AD78DA98FB74D66605B11286718E95C7FB