RELAZIONE
Ministero delle Infrastrutture Ufficio Legislativo
RELAZIONE
SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163, RECANTE CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
1. Il regolamento, previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo12 aprile 2006 n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, contiene la disciplina esecutiva ed attuativa delle disposizioni normative della fonte codicistica primaria.
Il predetto “regolamento” è richiamato da moltissime disposizioni codicistiche, secondo la definizione espressa scolpita nell’art. 3, comma 47, del Codice.
L’ambito applicativo del regolamento, sul versante soggettivo, è fissato dal menzionato art. 5, comma 1, che si riferisce alla “disciplina esecutiva ed attuativa del presente codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all’art. 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato”. Dalla disposizione primaria si desume che la disciplina esecutiva ed attuativa contenuta nel regolamento trova applicazione non soltanto con riferimento ai contratti delle amministrazioni ed enti statali, ma anche - relativamente agli ambiti indicati nell’art. 4, comma 3, del Codice e rientranti in materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2, della Costituzione – ai contratti di altre amministrazioni o soggetti equiparati.
Per ciò che concerne l’ambito applicativo del regolamento nei riguardi delle Regioni e Province autonome, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Codice spetta alla stessa fonte regolamentare fissare quali disposizioni, attuative ed esecutive di norme codicistiche ascrivibili agli ambiti di materie di cui all’art. 4, comma 3, siano applicabili anche alle Regioni ed alle Province autonome.
Sul versante oggettivo, i confini contenutistici del regolamento vengono tracciati dall’art. 5, comma 5, che indica un elenco analitico di profili disciplinatori di competenza
regolamentare, e si riferisce, nel contempo, alle materie per le quali la fonte regolamentare è di volta in volta richiamata da specifiche norme codicistiche.
In virtù della clausola di riserva risultante al combinato disposto degli artt. 5, comma 3 e 196, comma 1, il regolamento non contiene la disciplina esecutiva ed attutiva delle disposizioni codicistiche in materia di lavori, servizi e forniture nel settore della difesa e di competenza del genio militare. Tale disciplina, in ossequio all’art. 196, comma 1, è contenuta in un apposito regolamento da adottare, ex art. 17, comma 1, della legge n. 400/1988, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dell’economia e delle finanze.
Il regolamento contiene anche la disciplina delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, servizi e forniture eseguite nel territorio degli Stati esteri nell’ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, ed ai sensi dell’art. 5, comma 6, del Codice “tiene conto della specialità delle condizioni per la realizzazione dei lavori, servizi e forniture, e delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e dalla Unione europea”.
2. Ai sensi dell’art. 5, comma 4, del Codice il regolamento è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri delle politiche comunitarie, dell’ambiente, per i beni culturali e ambientali, dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può essere emanato.
Sullo schema di regolamento, il parere del Consiglio dei lavori pubblici è stato reso all’adunanza del 22.06.2007. Gran parte delle osservazioni contenute nel predetto parere, sono state recepite e lo schema di regolamento è stato modificato in conformità.
Tale schema di regolamento è stato trasmesso ai Ministeri concertanti ed interessati, che hanno fatto pervenire loro osservazioni e richieste di modifica.
Dopo l’esame da parte del preconsiglio dei Ministri dell’11 luglio 2007, il testo è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 13 luglio 2007.
Pertanto, lo schema deve essere trasmesso al Consiglio di Stato per il prescritto parere.
3. Il regolamento, una volta emanato, entrerà in vigore dopo 180 giorni dalla data di pubblicazione, e ciò ai sensi dell’art. 253, comma 2, del Codice.
Ai sensi della disposizione suindicata, il regolamento avrebbe dovuto essere adottato entro un anno dall’entrata in vigore del Codice (1° luglio 2006).
Con l’entrata in vigore del regolamento, come stabilito dall’art. 256, comma 4, del Codice, saranno abrogati, tra gli altri, il d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento esecutivo della legge quadro sui lavori pubblici), il d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 (Regolamento sul sistema di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici), il d.P.R. 4 aprile 2002, n, 101 (Regolamento recante criteri e modalità per l’espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l’approvvigionamento di beni e servizi) e il D.P.C.M. 13 marzo 1999, n. 117 (Regolamento recante norme per la determinazione degli elementi di valutazione e dei parametri di ponderazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’aggiudicazione degli appalti di servizi di pulizia
degli edifici di cui alla categoria 14 della classificazione comune dei prodotti 874 contenuta nell’allegato 1 al d. lgv. n. 157/1995).
Fino all’entrata in vigore del regolamento, in ossequio alla previsione contenuta nell’art. 253, comma 3, del Codice, “continueranno ad applicarsi il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e le altre disposizioni regolamentari vigenti “.
4. Sul piano sistematico, lo schema di regolamento consta delle seguenti sette Parti: Parte I (Disposizioni comuni); Parte II (Contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari); Parte III (Contratti pubblici relativi a servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria nei settori ordinari); Parte IV (Contratti pubblici relativi a forniture e altre servizi nei settori ordinari); Parte V (Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali); Parte VI (Contenzioso); Parte VII (Disposizioni transitorie e abrogazioni).
Come di seguito meglio evidenziato nella trattazione analitica riferita alle singole Parti, la struttura del testo segue, in linea di massima, l’ordine espositivo del Codice ed è conforme alla graduale evoluzione dei rapporti tra amministrazioni ed operatori economici. Tale ordine sistematico dovrebbe consentire agli operatori una consultazione fluida del testo regolamentare.
PARTE I
Nella parte prima, le disposizioni comuni (a lavori, servizi e forniture) con l’individuazione chiara delle disposizioni riconducibili alla competenza statale esclusiva e concorrente tra Stato e Regioni (articolo 1). Com’è noto, l’articolo 4, comma 3, del codice definisce di competenza esclusiva statale i seguenti ambiti:
• la qualificazione e la selezione dei concorrenti;
• le procedure di affidamento, esclusi i profili di organizzazione amministrativa;
• i criteri di aggiudicazione;
• il subappalto;
• i poteri di vigilanza sul mercato degli appalti affidati all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
• le attività di progettazione e i piani di sicurezza;
• la stipulazione e l’esecuzione dei contratti, ivi compresi direzione dell’esecuzione, direzione dei lavori, contabilità e collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione e contabilità amministrative;
• il contenzioso.
Resta altresì ferma la competenza esclusiva dello Stato a disciplinare:
• i contratti relativi alla tutela dei beni culturali;
• i contratti nel settore della difesa;
• i contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza.
Relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente tra Stato, Regioni e Province Autonome, l’articolo 4, comma 2, del codice prevede che le Regioni e le Province Autonome esercitino la propria potestà nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel codice in tema di:
• programmazione di lavori pubblici,
• approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi;
• organizzazione amministrativa;
• compiti e requisiti del responsabile del procedimento;
• sicurezza del lavoro.
Al comma 3 dell’articolo 1 del regolamento è individuato l’ambito di legislazione statale esclusiva. In relazione ai contenuti specifici del regolamento, risulta attratta nella competenza esclusiva statale la totalità della disciplina prevista dal regolamento, ad esclusione delle disposizioni relative agli organi del procedimento e alla programmazione nei contratti relativi a lavori, servizi e forniture.
Considerata la specificità della disciplina contenuta nel codice per il lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi (parte II, titolo III, capo IV, del codice), si definisce con l’apposito articolo 2, l’ambito di applicazione del regolamento a tali lavori. In particolare si chiarisce che per questi lavori parte della disciplina è contenuta nell’Allegato XXI al codice e quindi non si applicano le analoghe disposizioni regolamentari contenute nella parte II, titolo II (progettazione e verifica del progetto). Viceversa è specificato che le disposizioni contenute nella parte II, titolo IV (modalità tecniche e procedurali per la qualificazione dei contraenti generali), riproducenti le analoghe disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti del 27 maggio 2005 in tema di qualificazione del contraente generale, si applicano unicamente alle infrastrutture strategiche. Seguono le definizioni (articolo 3) e la regolamentazione del sito informatico presso l’Osservatorio (articolo 4) che, insieme al sito del Ministero Infrastrutture, viene individuato dal codice per la pubblicazione telematica degli avvisi e dei bandi di gara.
PARTE II
Nella parte seconda, la regolamentazione dei lavori nei settori ordinari, con un ordine degli argomenti che ricalca l’evoluzione temporale dell’opera: dall’individuazione del responsabile del procedimento (articoli 5 e 6 ) e dall’ inserimento dell’opera nella programmazione (articoli da 7 a 10), alla progettazione e verifica del progetto (articoli da 11 a 56), all’esecuzione dei lavori (articoli da 145 a 174 ), alla contabilità (articoli da 175 a 210), fino al collaudo (articoli da 211 a 234). In questa parte seconda sono confluiti i due principali regolamenti attuativi della Merloni: quello generale, il d.P.R. n. 554/99, e quello che disciplina il sistema di qualificazione, il d.P.R. n. 34/2000.
Nel titolo I, per quanto riguarda il responsabile del procedimento, si chiarisce che, per quanto riguarda i lavori, deve essere un funzionario in servizio anche di qualifica non dirigenziale (articolo 5), con idonea professionalità. Nel titolo II tra i punti più significativi del nuovo regolamento si evidenzia una definizione più analitica dei livelli di progettazione (particolarmente la preliminare e definitiva), con particolare riferimento alle relazioni tecniche ed agli elaborati grafici, e la regolamentazione della verifica del progetto da parte di strutture interne o esterne alla stazione appaltante ma, comunque, accreditate.
Un apposito regolamento per la verifica del progetto era già previsto dall’articolo 30, comma 6 della legge n. 109/1994 come modificato dall’articolo 7 - comma 1 lettera t) -
della legge n. 166/2002; la disposizione è ora riportata all’articolo 112, comma 5, del codice. La verifica (articolo 42) è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nello studio di fattibilità, nel documento preliminare alla progettazione ovvero negli elaborati progettuali già approvati. La verifica accerta in particolare: la completezza della progettazione; la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta; i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo; la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti; la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori.
Le attività di verifica sono affidate ad organismi di ispezione (di tipo A, B e C ) che, per lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, devono essere accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020. Si segnala l’apertura agli organismi di tipo C del mercato delle attività di verifica superiore ai 20 milioni di euro relativo alle opere non strategiche, rispetto alla limitazione vigente per le infrastrutture strategiche che, sopra questa soglia, consentono l’operatività esclusiva degli organismi di tipo A e B. Considerando il primato comunitario dell’Italia relativo al contenzioso, spesso relativo a problemi progettuali, si tratta di norme che potrebbero inaugurare un circolo virtuoso: più qualità progettuale, più opere di qualità, meno contenzioso.
Il titolo III (sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori) disciplina il sistema di qualificazione unico per tutti gli esecutori, a qualsiasi titolo, di lavori pubblici, di importo superiore a 150.000 euro, nonché di importo pari o inferiore. Il comma 2 dell’articolo 40 del codice dei contratti, diversamente dalla legge n. 109/94 che prevedeva un regolamento specifico per disciplinare la materia della qualificazione (d.P.R. n. 34/2000), ha stabilito che le norme regolamentari in tema di qualificazione fossero contenute e assorbite nel regolamento generale di cui all’articolo 5 del codice stesso. Gran parte delle modifiche e delle innovazioni contenute nelle norme del presente titolo, rispetto al testo delle norme del d.P.R. n. 34/2000, traggono origine, in primo luogo, dalla necessità di dare piena attuazione alle novità introdotte dal codice nella medesima materia.
L’articolo 40 del codice, che disciplina la materia della qualificazione, infatti, pur riprendendo sostanzialmente l’impostazione della normativa precedente (articolo 8 della legge n. 109/1994), tuttavia introduce delle importanti novità volte a perfezionare e a rendere più efficace il sistema della qualificazione, anche sotto il profilo del potenziamento dei controlli da esercitarsi sulle SOA. Da ciò è scaturita la nuova previsione (di cui al comma 4, lettera g), del codice) dell’applicazione di sanzioni pecuniarie e interdittive, sino alla revoca dell’autorizzazione, in caso di accertate irregolarità, illegittimità e illegalità commesse dalle SOA nel rilascio delle attestazioni.
Anche l’articolo 6 del codice, che disciplina i compiti dell’Autorità per la vigilanza, ha introdotto (comma 7, lettera m), nell’ottica di potenziare e rendere più capillare l’esercizio della vigilanza sull’operato delle SOA, il potere dell’Autorità di annullare le attestazioni rilasciate dalle SOA in difetto dei presupposti stabiliti dalle norme vigenti, nonché di sospendere, in via cautelare le attestazioni stesse. Entrambe le norme sopra citate, unitamente alle altre norme di carattere innovativo, demandano al regolamento il compito di definire in modo più dettagliato la disciplina relativa e le modalità applicative.
Le ulteriori innovazioni e adattamenti, contenuti nel titolo III, sono stati dettati dalla necessità di adeguare e modulare efficacemente il testo del d.P.R. n. 34/2000 alle novità ed alle esigenze operative intervenute nel corso degli anni, nonché dall’accoglimento di segnalazioni e proposte pervenute da enti e associazioni di categoria.
Al riguardo, si elencano di seguito gli articoli dello schema di regolamento nei quali sono state introdotte le più significative modifiche. L’articolo 58, al comma 4, introduce due nuove classifiche (III-bis fino a euro 1.500.000 e IV-bis fino a euro 3.500.000) con le quali si è voluto aderire alle richieste avanzate dalle associazioni di categoria delle piccole e medie imprese, affinché anch’esse potessero essere qualificate per importi intermedi.
Con l’articolo 62 comma 2, è stato previsto l’adeguamento del capitale sociale delle SOA da 516.457 Euro a 1.000.000 di Euro. Nel comma 6, lettera g), è stato aggiunto il divieto, per le SOA, di svolgere attività di attestazione qualora le stesse abbiano utilizzato documentazione dell’impresa non veritiera, concernente i requisiti di ordine generale e speciale.
Il comma 10 dell’articolo 65 contiene la previsione che, in caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento aziendale, la SOA, nella sua nuova configurazione, debba essere, comunque, nuovamente autorizzata dall’Autorità allo svolgimento dell’attività di attestazione.
L’articolo 67, al comma 1, lettera f), introduce, per le SOA, l’obbligo di verificare, anche dopo il rilascio dell’attestazione, la permanenza del possesso dei requisiti di carattere generale, in capo alle imprese. Nel comma 3, si introduce, nell’ambito del generale divieto di ricorrere a prestazioni di soggetti esterni, il divieto per le SOA di avvalersi di promotori commerciali, al fine di tutelare la corretta competizione imprenditoriale tra le SOA e limitare l’instaurarsi di rapporti poco trasparenti tra SOA e imprese.
L’articolo 70 riproduce la disposizione di cui all’articolo 7, comma 9, del d.P.R. n. 34/2000, disciplinando le sanzioni per violazione da parte delle SOA dell’obbligo d’informazione.
L’articolo 71, di nuova introduzione, dà attuazione al potere dell’Autorità per la vigilanza di applicare sanzioni pecuniarie alle imprese che violino l’obbligo di fornire risposta alle proprie richieste di informazioni e trova il suo fondamento legislativo nei commi 9, lettera a), e 11 dell’articolo 6 del codice, che prevedono espressamente detto potere.
Si evidenzia che, attraverso la previsione di cui al citato articolo, si è inteso fronteggiare la problematica, da più parti evidenziata (tra queste, la stessa Autorità e le SOA), della perdurante abitudine di alcune imprese a rimanere inerti alle richieste di informazioni da parte dell’Autorità, con l’evidente scopo di eludere il controllo sulle stesse. Stante questa situazione, è sembrato opportuno prevedere nei riguardi delle imprese, e nel rispetto della norma di rango primario, delle misure sanzionatorie finalizzate a moralizzare il settore, onde evitare il dilagare del fenomeno citato.
L’articolo 72, riprendendo quanto previsto dall’articolo 10, comma 5, d.P.R. n. 34/2000, disciplina il potere dell’Autorità di disporre sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA che svolgono la propria attività in modo non conforme alla norma. L’articolo 74 introduce, con il comma 10, la previsione per cui, in caso di cessione di azienda, l’impresa cedente può richiedere alla SOA una nuova attestazione relativa all’attività ceduta, non prima di cinque anni dall’atto di cessione. Si è ritenuto necessario inserire la suddetta previsione al fine di evitare la possibilità che l’impresa possa, in un periodo più breve del predetto
termine, ricostituire la propria attestazione utilizzando i requisiti di carattere speciale già trasferiti in capo al cessionario.
Il comma 4 dell’articolo 77 estende alle SOA la possibilità di accedere alle informazioni del casellario giudiziale in modo integrale, come già previsto in favore degli enti pubblici dall’articolo 39 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.
L’articolo 78 ricalca, in gran parte, il testo dell’articolo 18 del d.P.R. n. 34/2000. Il comma 4 è stato riformulato allo scopo di meglio definire le modalità di dimostrazione della capacità economica e finanziaria attraverso la cifra di affari in lavori relativa all’attività indiretta delle imprese. Al comma 8 si attribuisce un maggior peso all’elemento rappresentato dall’attrezzatura a noleggio, consentendo maggiormente alle imprese di impegnare le risorse finanziarie per dotarsi di attrezzature in funzione delle commesse acquisite, garantendo così l'utilizzazione di attrezzature adeguate al lavoro da realizzare e tecnologicamente aggiornate.
Il comma 16, di nuova introduzione, disciplina i requisiti necessari per l’ottenimento della qualificazione nella categoria OG11 e prevede che, in tal caso, l’impresa debba dimostrare di possedere almeno il 70% dei requisiti di ordine speciale per ciascuna delle categorie di opere specializzate XX0, XX0, OS28 e OS30.
Ciò rappresenta un’ importante novità in quanto introduce un criterio di qualificazione più selettivo rispetto alla vigente normativa dell’articolo 18 del d.P.R. n. 34/2000.
Nella seconda parte del comma 16 è previsto che la qualificazione così conseguita nella categoria OG11, consente di eseguire i lavori in ciascuna delle categorie XX0, XX0, OS28 e OS30 per l’ importo della classifica riconosciuto per la categoria OG11.
Nell’ultima parte del comma 16 vengono fissati i limiti per l’appaltabilità dei lavori con la categoria OG11 (fase della progettazione e della stesura del bando).
L’articolo 79, comma 3, consente di ridimensionare l’incidenza della cifra d’affari in lavori necessaria per ottenere l’attestazione SOA, a favore di elementi maggiormente significativi dell’affidabilità dell’impresa quali il patrimonio netto, l’indice di liquidità, l’indice di economicità e requisiti riferiti al personale e alle attrezzature.
L’articolo 82 riproduce, con adattamenti, quanto già previsto dall’articolo 22 del d.P.R. n.34/2000.
Il comma 7, di nuova introduzione, prevede un obbligo di informativa per le SOA che rilevino l’esistenza di certificati di lavori non presenti nel casellario informatico, ai fini dell’emanazione dei previsti provvedimenti. Inoltre, in attuazione dell’articolo 40, comma 3, lettera b), del codice, viene introdotto il divieto per le SOA, ai fini del rilascio dell’attestazione, di utilizzare i certificati di lavori che non siano presenti nel casellario informatico stesso.
La novità legislativa introdotta dalla citata norma è rappresentata dal fatto che i certificati dei lavori non sono più acquisiti dalle SOA direttamente dalle stazioni appaltanti, bensì unicamente dall’Osservatorio al quale devono essere inviati dalle stazioni appaltanti stesse. Al comma 8 è stata prevista, inoltre, una norma “moralizzatrice” del mercato che prevede che la documentazione contabile dei lavori prodotta dall’impresa esecutrice non è utilizzabile dalle SOA, in sede di attestazione, in sostituzione dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati dalle stazioni appaltanti. E’ disposto, altresì, che la documentazione contabile non è altresì utilizzabile in caso di disconoscimento del certificato di esecuzione dei lavori da parte della stazione appaltante o del soggetto che si presume lo abbia emesso.
L’articolo 50 del codice, per quanto concerne la possibilità che un’impresa possa conseguire l’attestazione SOA avvalendosi dei requisiti di altra impresa, purché appartenente allo stesso gruppo societario, demanda al regolamento il compito di disciplinare le relative modalità.
Nel comma 3 dell’articolo 87 del regolamento, conformemente a quanto previsto dal comma 1, lettera c) del predetto articolo 50 del codice, è stato previsto l’obbligo per l’impresa ausiliaria e per l’impresa ausiliata, di comunicare alle SOA e all’Autorità le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse da parte della prima in favore della seconda.
Nel medesimo comma 3 del presente articolo si è esteso il suddetto obbligo di comunicazione anche nel caso del venir meno del rapporto di controllo di cui all’articolo 2359, commi 1 e 2, del codice civile.
L’aspetto più significativo del nuovo articolo è dato dalla previsione, di cui al comma 5, che l’impresa ausiliata, per conseguire la qualificazione, deve dimostrare alla SOA di possedere tutti i requisiti di ordine generale, in proprio, nonché tutti i requisiti di ordine speciale concessi anche dall’impresa ausiliaria.
L’introduzione del suddetto obbligo è stata dettata dalla necessità di evitare che, per effetto dell’avvalimento di risorse altrui, i requisiti di ordine speciale già posseduti dall’impresa ausiliaria non fossero più sottoposti a nuova verifica da parte della SOA a causa del mero utilizzo dell’attestazione.
A completamento della disciplina, il comma 6 dell’articolo 87 prevede, altresì, che l’impresa ausiliata sia sottoposta a tutti gli obblighi previsti, per le imprese attestate dalle SOA, dal titolo III del regolamento.
L’articolo 96, di nuova introduzione rispetto al precedente regolamento n. 34/2000 prevede, al comma 1, che le attestazioni revocate dalle SOA o dall’Autorità, tra cui anche quelle rilasciate avvalendosi dei requisiti di altra impresa, siano inserite nel casellario informatico a cura dell’Autorità. Lo stesso comma 1 prevede, altresì, che le attestazioni riferite al contraente generale e revocate dal Ministero delle infrastrutture debbano essere inserite nel sito informatico dello stesso Ministero. Il comma 3, infine, prevede che, qualora le stazioni appaltanti ed i soggetti aggiudicatori rilevino che sia intervenuta la revoca dell’attestazione nei confronti dell’appaltatore, debbano procedere alla risoluzione del contratto in corso di esecuzione.
Correlato al titolo III è l’Allegato A (tabella delle categorie di opere generali e speciali), che riprende, con alcune innovazioni, quanto già contenuto nell’allegato A del d.P.R. n. 34/2000.
Le innovazioni introdotte si possono sintetizzare come segue:
- inserimento nella categoria OG 10 degli impianti di pubblica illuminazione;
- riformulazione della categoria OG11 relativa agli impianti tecnologici;
- sdoppiamento della categoria OS 2 in OS 2-A concernente le superfici decorate di beni architettonici e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico e OS 2-B concernente i beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
- riformulazione della categoria OS 8 limitandola alle impermeabilizzazioni e trasferimento conseguente delle altre finiture edili nella categoria OS7.
- sdoppiamento della categoria OS 12 tra barriere stradali e barriere paramassi e adeguamento alle indicazioni dell’Autorità garante della concorrenza;
- sdoppiamento della categoria OS 18 in componenti strutturali in acciaio e componenti per facciate continue;
- inserimento delle indagini geognostiche nella categoria OS20 e conseguente modificazione della categoria OS21.
Infine, per promuovere la divulgazione e la diffusione delle tecnologie non invasive che consentono di operare nel sottosuolo senza alcuna, o con una ridotta, operazione di scavo in trincea è stata predisposta, nell’ambito del citato aggiornamento dell’allegato A, l’istituzione di una nuova categoria specialistica OS 35 che concerne gli interventi a basso impatto ambientale, riguardante la costruzione e la manutenzione di qualsiasi opera interrata mediante l’utilizzo di tecnologie di scavo non invasive che comprende in via esemplificativa le perforazioni orizzontali, guidate e non, con l’eventuale riutilizzo e sfruttamento delle opere esistenti. Tali tecnologie permettono di incrementare il livello di sicurezza nei cantieri (diminuzione del 20% della incidentalità) e di ridurre in modo significativo l’impatto ambientale ed i costi sociali che accompagnano i lavori di scavo a cielo aperto.
La rivisitazione del sistema di qualificazione per i lavori ha dunque seguito due sentieri: maggiore trasparenza e valorizzazione della specializzazione nell’esecuzione dei lavori. Il primo obiettivo è legato alla più chiara definizione degli obblighi delle imprese e delle SOA, spesso evasi appellandosi ad una cornice normativa considerata in alcuni punti incompleta. Il secondo obiettivo (maggiore specializzazione) viene conseguito anche aumentando (sempre motivatamente) il numero delle opere cosiddette “superspeciali”, che necessitano di particolare “specializzazione” e che, se di importo superiore al 15% del valore dell’appalto, non possono essere subappaltate ma richiedono l’associazione temporanea di imprese. Questa scelta tecnica ha anche un riverbero in termini di trasparenza, nella convinzione, più volta espressa dai tutori dell’ordine pubblico, che quanto più si valorizza motivatamente la specializzazione, tanto meno si verificano i tentativi di infiltrazione negli appalti. Ovviamente, si è scelto di ridefinire la “superspecialità” in relazione alle categorie veramente necessitanti di alta specializzazione, senza vincolare, inutilmente ed ingiustificatamente, la libertà d’impresa. In questa luce va letto anche l’articolo 107, in cui è riprodotta, con adattamenti la norma dell’articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. In generale, le integrazioni proposte servono a chiarire meglio l’ambito di applicazione di questa norma allo scopo di evitare alcuni evidenti anomalie che si sono verificate anche a causa di una contraddittoria attività interpretativa Inoltre, si è ritenuto utile che l’individuazione delle strutture, impianti ed opere speciali avvenga facendo uso dell’acronimo OG o OS, seguito dal numero identificativo della singola categoria, desumendolo dall’allegato A al x.XX n. 34/2000, ora allegato A del regolamento, così da consentire l’immediato riscontro tra la qualificazione richiesta dal bando e le attestazioni possedute dalle imprese. L’integrazione dell’elenco delle strutture, impianti, e opere speciali è necessaria in considerazione del livello di alta specializzazione richiesto per l’esecuzione delle lavorazioni oggetto di detta integrazione.
Il titolo IV disciplina il sistema di qualificazione dei contraenti generali delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale. Il riferimento normativo di questo titolo si rinviene nella parte II, titolo III, capo IV, sezione III (articoli 186-193) della del codice, intitolata “Qualificazione dei contraenti generali”, che codifica gli articoli da 20-bis a 20- decies del decreto legislativo n. 190/2002, introdotti dall’articolo 1 del decreto legislativo 10 gennaio 2005 n. 9.
Tale sezione III che istituisce il sistema di qualificazione dei contraenti generali, prevede che gli stessi siano qualificati sulla base di tre classifiche, i cui importi sono fissati, rispettivamente, in 350 milioni di euro, 700 milioni di euro e oltre 700 milioni di euro. In particolare, gli articoli 187, 188 e 189 del codice, che recepiscono, rispettivamente, gli articoli 20-ter, 20-quater e 20-quinquies del decreto legislativo n. 190/2002 e s.m.i., specificano i requisiti per la qualificazione dei contraenti generali, sia di ordine generale che di ordine speciale. Per quanto non espressamente previsto dalla citata sezione III, l’articolo 192, comma 4, del codice demanda al regolamento di cui all’articolo 5 dello stesso codice il compito di definire in modo più dettagliato le modalità applicative.
Le norme regolamentari del presente titolo IV sono state trascritte, con gli opportuni adattamenti, riproducendo integralmente la normativa di dettaglio già contenuta nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 27 maggio 2005.
Con riferimento al titolo V si evidenziano le disposizioni relative al nuovo istituto del dialogo competitivo (articolo 113). E’precisato che “ai candidati ammessi al dialogo è assegnato un termine per presentare una o più proposte, corredate da uno studio di fattibilità con la relativa previsione di costo”; che “sulla base della soluzione o delle soluzioni prescelte, la stazione appaltante inserisce il relativo studio di fattibilità nella programmazione triennale dei lavori pubblici”; che le “offerte finali sono corredate dal progetto preliminare dell'opera e dal capitolato speciale d'appalto”; che “il soggetto aggiudicatario del dialogo provvede alla predisposizione della progettazione definitiva ed esecutiva e all’esecuzione dell’opera”.
Il regolamento disciplina al titolo VI anche il cosiddetto “performance bond”, la garanzia globale di esecuzione (articoli da 127 a 134), obbligatoria per gli appalti di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori di ammontare a base d'asta superiore a 75 milioni di euro, per gli affidamenti a contraente generale di qualunque ammontare, e, ove prevista dal bando di gara, per gli appalti di sola esecuzione di ammontare a base d'asta superiore a 100 milioni di euro. La garanzia globale non è richiesta per le concessioni.
La garanzia globale di esecuzione è prevista dall’articolo 129 comma 3 del codice, già articolo 30 comma 7-bis della legge n. 109/1994, introdotto dalla legge n. 415/1998 .
Essa va presentata entro trenta giorni dalla comunicazione della aggiudicazione definitiva, e deve essere redatta in conformità dello schema di garanzia contenuto nell’allegato H del regolamento. Nella garanzia globale è indicato il nominativo di almeno due sostituti che devono essere in possesso degli stessi requisiti precedentemente richiesti nel bando. La garanzia globale, secondo la terminologia usata dal legislatore, è un sistema inteso ad associare alla semplice garanzia fìdejussoria di buon adempimento (che comporta, per il garante, un onere di pagare le previste somme richieste dal committente che si duole per il mancato o inesatto adempimento dell'appaltatore) una più vasta garanzia di fare, che obbliga il garante a far conseguire alla stazione appaltante o al soggetto aggiudicatore non già il recupero degli oneri subiti, ma l'oggetto stesso della prestazione contrattuale. Simile
sistema di garanzia, non presente finora in l'Italia, è di uso frequente negli Stati Uniti ed in altri Stati; richiede, come è evidente, l'assunzione di un rischio più ampio per il garante, ed anche un impegno dello stesso sul piano tecnico.
La nuova garanzia dovrebbe espletare una essenziale funzione di selezione qualitativa delle imprese, ai fini dell'accesso alle gare. Il garante, che resta estraneo ai rapporti tra contraente e stazione appaltante o soggetto aggiudicatore, deve avere i requisiti previsti per il rilascio delle garanzie e deve aver rilasciato garanzie fidejussorie per appalti di lavori pubblici per un importo complessivo non inferiore ad 1,5 volte l’importo dei lavori. E’ evidente che il rilascio della garanzia, non potrà essere conseguito se non da imprese che i garanti considerino affidabili non solo e non tanto sul piano finanziario ma anche e soprattutto sul piano della efficienza aziendale, in modo da considerare marginali i rischi di incapacità o abbandono del cantiere.
Sotto altro verso, la garanzia globale dovrebbe consentire alle stazioni appaltanti o ai soggetti aggiudicatori di conseguire, in caso di inadempienza grave delle imprese esecutrici, non già il semplice risarcimento monetario, ma la stessa realizzazione sollecita dell'opera, che costituisce l'obiettivo primario ed essenziale delle stazioni appaltanti e dei soggetti aggiudicatori.
Nel titolo VIII, considerata la previsione del codice di una completa liberalizzazione dell’appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sia sulla base del progetto preliminare (articolo 165 del regolamento) che del progetto definitivo (articolo 166 del regolamento), particolare rilevanza assume la regolamentazione di questi due tipi di appalto. Sia per quanto riguarda l’appalto di progettazione ed esecuzione con gara “per” il definitivo (ex appalto concorso) sia per l’appalto con gara “sul” definitivo (ex appalto integrato), si segnalano due previsioni che dovrebbero dare maggiori garanzie rispetto alla prevenzione del contenzioso ed al pagamento del corrispettivo per i progettisti: da un lato, si prevede che, nella redazione del progetto esecutivo, siano ammesse, rispetto al “definitivo”, variazioni qualitative e quantitative contenute entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro ed al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie dell’appalto che non comportino un aumento dell’importo contrattuale; dall’altro, si prevede che sia il capitolato speciale prestazionale, allegato al progetto posto a base di gara, ad indicare le modalità per il pagamento del corrispettivo previsto per le spese di progettazione. E’ anche da rilevare la previsione, a garanzia della stazione appaltante, che, in entrambi i tipi di appalto di progettazione ed esecuzione, qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell’impresa non sia ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell’appaltatore.
Negli articoli 168 e 169, che regolamentano l’adeguamento dei prezzi, sono confluite sia le modalità per il calcolo ed il pagamento della compensazione relativa alle variazioni eccezionali dei prezzi dei materiali di costruzione (ex articolo 133, comma 4, del codice) sia le modalità per l’applicazione del prezzo chiuso (ex articolo 133, comma 3, del codice). Si tratta, in entrambi i casi, di disposizioni non presenti nel regolamento 554/1999.
Nel titolo sono state introdotte alcune previsioni del capitolato generale d’appalto (D.M. LL.PP. n. 145/2000) relative all’aspetto contrattuale in tema di penali, sospensioni, proroghe e varianti.
Per quanto riguarda il titolo X, dedicato al collaudo dei lavori, si segnala la previsione che, in caso di necessità, per l’affidamento ad esterni dei servizi attinenti al collaudo, si
applicano le stesse disposizioni relative all’affidamento dei servizi attinenti alla architettura ed ingegneria. Si prevede anche che il collaudo di lavori di manutenzione possa essere affidato ad un funzionario munito di diploma tecnico in servizio da almeno 5 anni in uffici pubblici o ad un tecnico diplomato, geometra o perito, iscritto da almeno 5 anni all’ordine o collegio professionale di appartenenza (articolo 212). Infine vengono specificati analiticamente i documenti da fornirsi al collaudatore (articolo 213), le modalità delle visite di collaudo in corso d’opera (articolo 217) ed i contenuti del certificato di collaudo (articolo 225).
Sono state inoltre profondamente rivisitate le disposizioni relative ai lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale (titolo XI) ed i lavori eseguiti all’estero (titolo XII), già precedentemente disciplinati dal regolamento n. 554/1999.
PARTE III
Per rendere più maneggevole il testo, si è scelto di distinguere i servizi d’architettura ed ingegneria (cui è dedicata la parte terza del regolamento ) dagli altri servizi, collocandoli subito dopo la parte dedicata ai lavori. Si segnala, in questa parte, la procedimentalizzazione della gara soprasoglia (articolo 275) e la previsione di alcune indicazioni per quella, informale, sottosoglia (articolo 276). La gara soprasoglia prevede una valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo quattro criteri: professionalità desunta dalla documentazione prodotta; illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico; ribasso percentuale globale indicato nell’offerta economica; riduzione percentuale indicata nell’offerta economica con riferimento al tempo. Per la gara informale si richiede il rispetto dei principi comunitari (non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza) e del criterio di rotazione.
PARTE IV
Per i restanti servizi e forniture (parte quarta), il regolamento segue l’orientamento generale del codice volto a garantire i maggiori vincoli che caratterizzano tradizionalmente la normativa sui lavori, nel rispetto delle differenze di questi settori. Il regolamento, nell’attuare i rinvii operati allo stesso dal codice, introduce alcuni profili di rilevante innovatività nella disciplina del settore dei servizi e delle forniture in ordine alle varie fasi in cui si articola la procedura di affidamento, oltre a chiarire e dettagliare le modalità applicative di alcuni istituti.
Tra gli elementi di maggiore innovatività si segnala che, per la prima volta, si introduce una disciplina della programmazione degli appalti di forniture e di servizi (articolo 280) al fine di garantire anche in tale settore una razionale ed adeguata organizzazione delle attività, prendendo a riferimento –pur con i necessari adattamenti – la normativa dei lavori pubblici. Al riguardo, si è privilegiata – proprio considerate l’innovatività della disciplina e le peculiarità del settore – un’impostazione della norma in termini di facoltà delle pubbliche amministrazioni che avranno a loro disposizione una serie di criteri per la predisposizione di atti di programmazione nel rispetto dei principi generali di economicità e di efficacia dell’azione amministrativa.
Si introduce, poi, una disciplina di dettaglio dei compiti e delle attività del responsabile del procedimento (articolo 282) che, nell’intento di tener conto delle peculiarità del settore e
di consentire un’adeguata applicazione della figura del responsabile del procedimento, prevede alcuni elementi di flessibilità attraverso un’articolazione dei detti compiti ed attività modulabile in parte anche in base ai regolamenti delle singole stazioni appaltanti (in considerazione dell’elevata eterogeneità soggettiva – a livello di tipologie di stazioni appaltanti – ed oggettiva – in termini di varietà di categorie merceologiche – che caratterizza il settore).
Un ulteriore profilo di rilevante innovatività è rappresentato dall’introduzione della finanza di progetto (articolo 287) in adattamento della disciplina della finanza di progetto per i lavori. In particolare, sono state adattate alla specificità dei servizi il contenuto della proposta che viene presentata dal promotore e l’individuazione delle attività cui è tenuta l’amministrazione in sede di valutazione della proposta medesima. Si è proceduto, altresì, a sostituire il meccanismo di scelta del concessionario descritto dall’articolo 155, comma 1, lettere a) e b), del codice con la procedura di cui all’articolo 30, comma 3 del codice stesso. In tal modo si è inteso assicurare anche nell’ambito della procedura di finanza di progetto le stesse modalità previste dal codice per la scelta del concessionario di servizi, prevedendo comunque l’utilizzo del diritto di prelazione da parte del promotore.
Il regolamento, poi, disciplina il sistema dinamico di acquisizione e i presupposti, le condizioni e le modalità di svolgimento dell’asta elettronica oltre a prevedere, sempre in tema di e-procurement, la procedura interamente gestita con sistemi telematici – ivi compreso il mercato elettronico per gli acquisti d’importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario – mettendo a frutto le esperienze ed i progressi tecnologici già raggiunti in applicazione del d.P.R. n. 101/2002 e coordinando il contenuto dello stesso alla disciplina del codice.
L’articolo 301 fissa, in primo luogo, le modalità di partecipazione all’asta anche sotto il profilo tecnico ed operativo (prevedendo, ad esempio, l’attribuzione di codici identificativi per operare all’interno del sistema informatico e, dunque, consentire, in particolare, la partecipazione all’asta da parte dei concorrenti e lo svolgimento delle proprie attività da parte del soggetto della stazione appaltante che presiede la gara). I rilanci vengono effettuati simultaneamente dai concorrenti, una volta attivate le utenze relative ai codici identificativi previamente attribuiti. Inoltre, in ragione di quanto indicato all’articolo 85, comma 9, del codice, per garantire la necessaria riservatezza in ordine a dati ed informazioni la cui conoscenza potrebbe alterare la concorrenza tra gli operatori, si è previsto che ciascun concorrente non potrà conoscere, durante lo svolgimento dell’asta, l’identità degli altri concorrenti.
In ordine alle modalità di formulazione delle offerte migliorative, si è previsto, in generale, l’utilizzo di un “tempo base” dell’asta, quale tempo ritenuto sufficientemente congruo al fine di arrivare all’aggiudicazione se non vengono effettuati nuovi rilanci (che si coordina con il tempo di durata massima dell’asta che non può essere inferiore ad un’ora). Il tempo base risponde all’esigenza di evitare che gli operatori economici propongano i rilanci concentrandosi tutti a ridosso della scadenza del termine ultimo per la presentazione dei rilanci stessi. In questo senso, il tempo base consente nella maggior parte dei casi una ordinata e razionale sequenza procedimentale. In alternativa al tempo base, nei casi di particolare complessità di cui al comma 5, si è ritenuto opportuno consentire alle stazioni appaltanti di scegliere (in via alternativa al tempo base) una modalità di negoziazione secondo intervalli temporali successivi – comunque sempre previamente definiti nel
numero e nella durata – in quanto si ritiene che in queste ipotesi il tempo base potrebbe non consentire ai concorrenti di formulare le offerte in base ad un’attenta riflessione che sola renderebbe possibile la proposizione di offerte serie ed attendibili con possibili conseguenze anche in termini di commissioni di errori materiali nella formulazione delle offerte stesse.
Infine, tra gli elementi maggiormente innovativi, si segnala l’introduzione di un’articolata disciplina in tema di esecuzione del contratto e contabilità (titolo III) nonché in tema di collaudo e verifica di conformità delle prestazioni contrattuali (titolo IV).
PARTE V
Il complesso delle disposizioni della Parte V mira a definire la disciplina regolamentare applicabile agli enti operanti nell’ambito dei settori speciali. L’articolato è diretto a uniformare l’attività negoziale degli enti aggiudicatori ad una serie di vincoli che, da un lato, garantiscano ineludibili principi di trasparenza, concorrenza, non discriminazione e, dall’altro, preservino altrettanto ineludibili margini di flessibilità, in ottemperanza alle previsioni della direttiva 2004/17/CE e al rinvio selettivo operato dall’articolo 206, comma 1, del codice.
Invero, l’esigenza di coniugare tutela della concorrenza e semplificazione delle procedure è particolarmente avvertita nei settori speciali, dove sono gli stessi enti aggiudicatori ad offrire sul mercato servizi di interesse economico generale, risultando in tal modo soggetti, sia a responsabilità di carattere pubblico, concernenti la garanzia di trasparenza ed economicità gestionale, di sicurezza e continuità del servizio erogato, sia alla spinta competitiva che deriva dalla progressiva apertura alla concorrenza. Ciò spiega anche il limitato ambito di operatività che la stessa Parte III del codice dei contratti pubblici riconosce alle norme del regolamento, confermando, in piena coerenza con il regime previgente e la normativa comunitaria, l’esigenza di evitare una rigida procedimentalizzazione dell’attività negoziale in ragione delle peculiarità oggettive dei settori di attività in cui operano gli enti aggiudicatori.
In tale ottica, l’articolo introduttivo della Parte V (articolo 355) riproduce a livello di normativa secondaria la scelta operata dal legislatore (articolo 206 del codice) di perimetrare il campo delle regole comuni ai settori ordinari e ai settori speciali. Il codice ha espressamente escluso che ai settori speciali debbano trovare applicazione una serie di disposizioni, ivi comprese quelle in tema di esecuzione del contratto (ad es.: livelli di progettazione; garanzie di esecuzione; varianti in corso d’opera; cessione di crediti; direzione lavori collaudo; risoluzione del contratto; procedure di riaffidamento in caso di fallimento o inadempimento dell’appaltatore).
In tale ottica, coerentemente con quanto disposto dalla norma primaria, è stato escluso l’obbligo di applicare le norme regolamentari attuative delle disposizioni del codice non direttamente riferibili ai settori speciali: l’esclusione di tali disposizioni costituisce una scelta obbligata, quale mera conseguenza delle opzioni già operate in sede di redazione del codice (qualora così non fosse, si incorrerebbe nell’incongruenza di ritenere applicabile ai settori speciali la norma secondaria di attuazione e non già quella primaria).
Per quanto riguarda i requisiti di qualificazione (articolo 356), per ciò che attiene alla fase di scelta del contraente, sono stati confermati e meglio specificati, i limitati ambiti di flessibilità già riconosciuti dal codice dei contratti che, nel rispetto dei principi di
proporzionalità e adeguatezza, possano garantire agli enti aggiudicatori nella gestione di sistemi di qualificazione e, limitatamente alle imprese pubbliche e ai soggetti privati, nella qualificazione alle singole gare di appalto, di disporre di una platea di concorrenti di adeguata affidabilità per la corretta esecuzione delle prestazioni richieste.
Per assicurare l’oggettività dei requisiti il comma secondo dell’articolo 356 evidenzia il loro inscindibile legame con la normative tecnica di settore e le specifiche esigenze di sicurezza e continuità del servizio pubblico erogato dagli enti aggiudicatori. In tale contesto, l’elencazione esemplificativa contenuta nel comma 4, dell’articolo 356, conferma che i cosiddetti “requisiti ulteriori di qualificazione” rappresentano il prodotto di una operazione di “specificazione” degli ordinari criteri di selezione qualitativa, operazione improntata alle peculiarità del settore di attività in cui opera l’ente aggiudicatore.
PARTE VI
La parte VI contiene le disposizioni relative al contenzioso con particolare riferimento alla definizione delle riserve al termine dell’esecuzione del contratto (articolo 360).
PARTE VII
La parte VII contiene le norme transitorie e le disposizioni abrogate.
ALLEGATI
Lo schema di regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture comprende gli allegati di seguito esposti:
• ALLEGATO A riferito alla qualificazione degli esecutori di lavori distinguendo le categorie di opere generali individuate con l’acronimo “OG”, elencate da “OG1” a “OG13”, e quelle di opere specializzate individuate con l’acronimo “OS” elencate da “OS1” a “OS35”.
• ALLEGATO B riferito al certificato di esecuzione dei lavori, composto dal quadro A riguardante i dati del bando di gara, dal quadro B riguardante il soggetto aggiudicatario e dal quadro C riguardante l’esecuzione dei lavori.
• ALLEGATO C riferito ai corrispettivi spettanti alle SOA.
• ALLEGATO D riferito all’incremento percentuale premiante nell’ambito degli esecutori di lavori.
• ALLEGATO E riferito alla domanda di qualificazione come contraente generale.
• ALLEGATO F riferito alla dichiarazione di esclusività del responsabile del progetto o di cantiere nell’ambito della qualificazione come contraente generale.
• ALLEGATO G riferito ai differenti metodi di calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento di lavori.
• ALLEGATO H riferito allo schema di garanzia globale che il contraente ha l’obbligo di presentare prima della stipulazione del contratto.
• ALLEGATO I riferito alla valutazione delle proposte progettuali nei concorsi di progettazione.
• ALLEGATO L riferito ai criteri per la selezione delle offerte nel caso di procedura ristretta nell’affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura.
• ALLEGATO M riferito all’attribuzione dei punteggi nella valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa nell’affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura.
• ALLEGATO N riferito allo schema di curriculum vitae per l’affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura di importo inferiore a 100.000 euro.
• ALLEGATO O riferito allo schema delle referenze professionali per l’affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura di importo inferiore a 100.000 euro.
• ALLEGATO P riferito ai differenti metodi di calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa nei contratti di servizi e forniture.
Articolato
PARTE I – DISPOSIZIONI COMUNI
TITOLO I - POTESTÀ REGOLAMENTARE E DEFINIZIONI
Art. 1
Il presente articolo definisce l’ambito di applicazione del regolamento.
Il comma 1 riproduce, con adattamenti, l’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
I commi 2, 3 e 4 sono predisposti in attuazione di quanto previsto dall’articolo 5, commi 1 e 2 del codice, che prevede che il regolamento indichi quali disposizioni rientrino in ambito di legislazione statale esclusiva.
Al riguardo l’attuale formulazione dell’articolo 4, comma 3, del codice definisce di competenza esclusiva statale i seguenti ambiti:
• la qualificazione e la selezione dei concorrenti;
• le procedure di affidamento, esclusi i profili di organizzazione amministrativa;
• i criteri di aggiudicazione;
• il subappalto;
• i poteri di vigilanza sul mercato degli appalti affidati all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
• le attività di progettazione e i piani di sicurezza;
• la stipulazione e l’esecuzione dei contratti, ivi compresi direzione dell’esecuzione, direzione dei lavori, contabilità e collaudo, ad eccezione dei profili di organizzazione e contabilità amministrative;
• il contenzioso.
Resta altresì ferma la competenza esclusiva dello Stato a disciplinare:
• i contratti relativi alla tutela dei beni culturali,
• i contratti nel settore della difesa,
• i contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza.
Relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente tra Stato, Regioni e Province Autonome, l’articolo 4, comma 2, del codice prevede che le Regioni e le Province Autonome esercitino la propria potestà nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel codice in tema di:
• programmazione di lavori pubblici,
• approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi,
• organizzazione amministrativa,
• compiti e requisiti del responsabile del procedimento,
• sicurezza del lavoro.
Al comma 3 è individuato l’ambito di legislazione statale esclusiva.
In relazione ai contenuti specifici del presente regolamento, risulta attratta nella competenza esclusiva statale la totalità della disciplina prevista dal regolamento, ad esclusione delle disposizioni relative agli organi del procedimento e alla programmazione nei contratti relativi a lavori, servizi e forniture.
Art. 2
Considerata la specificità della disciplina contenuta nel codice per il lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi (parte II, titolo III, capo IV, del codice), si definisce con un apposito articolo l’ambito di applicazione del regolamento a tali lavori. In particolare con riferimento al comma 1, per i lavori in esame parte della disciplina è contenuta nell’Allegato XXI al codice e quindi non si applicano le analoghe disposizioni regolamentari contenute nella parte II, titolo II (progettazione e verifica del progetto).
Viceversa, sempre al comma 1, è altresì specificato che le disposizioni contenute nella parte II, titolo IV (modalità tecniche e procedurali per la qualificazione dei contraenti generali), riproducenti le analoghe disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti del 27 maggio 2005 in tema di qualificazione del contraente generale, si applicano unicamente alle infrastrutture strategiche.
Al comma 2 è data attuazione alla previsione dell’articolo 180, comma 1, del codice che dispone che i soggetti aggiudicatori indichino negli atti di gara le disposizioni del regolamento che trovano applicazione con riguardo all’esecuzione, alla contabilità e al collaudo.
Art. 3
L’articolo in generale riproduce in parte l’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e l’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 .
Sono state aggiunte, per chiarezza e completezza, ulteriori definizioni di contenuti presenti nel testo regolamentare.
In particolare, al comma 1, sono state inserite:
- la lettera s), i gruppi di categorie ritenute omogenee assimilati ad una o più delle categorie di opere generali o di opere specializzate individuate nell’allegato A specificando che per essi si intendono anche le categorie di lavoro indicate nell’articolo 132, comma 3, del codice;
- la lettera t) relativa alle categorie di opere generali;
- la lettera u) relativa alle categorie di opere specializzate;
- la lettera v) relativa all’unità progettuale;
- la lettera z) relativa al ciclo di vita utile;
- la lettera aa) relativa alla definizione di laureato;
- la lettera cc) relativa agli organi di accreditamento;
- la lettera rr) relativa alla garanzia globale;
- la lettera ss) relativa al contraente;
- la lettera tt) relativa al garante;
- la lettera uu) relativa al subentrante;
- la lettera vv) relativa al sostituto;
- la lettera zz) relativa alle società capogruppo;
- la lettera aa1) relativa al finanziamento senza rivalsa o a rivalsa limitata;
- la lettera bb1) relativa al finanziatore.
TITOLO II – ALTRE DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 4
In attuazione dell’articolo 7, comma 10, del codice, questo articolo disciplina le modalità di funzionamento del sito dell’Osservatorio.
Uno specifico comunicato del Presidente dell’Autorità pubblicato sul sito renderà note le modalità di tale procedura elettronica.
Un apposito sistema di rilevazione dei bandi permetterà di dominare la totalità dei bandi e degli avvisi pubblicati.
Presso l’Osservatorio è disponibile, inoltre, una banca dati cui possono accedere i soggetti di cui all’articolo 3 comma 1 lettera b) del presente regolamento ed i portatori di interessi. Inoltre, nel sito informatico presso l’Osservatorio sono previsti archivi differenziati per i bandi, gli avvisi e gli estremi dei programmi non ancora scaduti e per atti scaduti, ed altresì un archivio per la pubblicazione di massime tratte da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali.
PARTE II - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI NEI SETTORI ORDINARI
TITOLO I - ORGANI DEL PROCEDIMENTO E PROGRAMMAZIONE
CAPO I – Organi del procedimento
Artt. 5 - 6
Gli articoli in sostanza riproducono gli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 con i dovuti adattamenti e con integrazioni.
Sono state apportate alcune precisazioni e semplificazioni per meglio definire i ruoli della stazione appaltante, del responsabile del procedimento e del direttore lavori. In particolare all’articolo 6, comma 7, si prevede, relativamente ai contratti di rilevanza comunitaria, che entro 60 giorni dall’approvazione, da parte della stazione appaltante, del certificato di collaudo, il responsabile del procedimento deve rendere il conto della gestione delle fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione del contratto alla stazione appaltante, la quale lo trasmette, con le proprie valutazioni, alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti, ove ha avuto luogo la stipula del contratto, entro 60 giorni dal ricevimento.
Al medesimo comma è disposto, altresì, l’obbligo per il responsabile del procedimento di inviare alla Procura regionale della Corte dei conti, competente per territorio, copia dei mandati di pagamento emessi al fine della corresponsione all’appaltatore delle maggiori somme.
CAPO II - La programmazione dei lavori
Art. 7
L’articolo riproduce con adattamenti l’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. E’ stato previsto al comma 2, tra l’altro, che le amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di avvalersi degli studi di fattibilità e delle proposte di intervento presentate da soggetti pubblici e privati nella fase di programmazione ai sensi dell’articolo 153, comma 2, del codice, ai fini dello sviluppo del programma triennale e dell’elenco annuale.
Art. 8
L’articolo riproduce in parte l’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Al comma 1, si stabilisce che per correlare la disponibilità finanziaria ad ogni singolo intervento, sia il programma di interventi e non il bilancio a contenere l’accantonamento.
Art. 9
L’articolo riproduce l’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 introducendo modifiche e chiarimenti formali. In particolare, al comma 3, è
stabilito che lo schema di programma e di aggiornamento sono adottati dall’organo competente entro il 15 ottobre di ogni anno secondo quanto già previsto all’articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 9 giugno 2005 n. 1021/IV.
Art. 10
L’articolo riproduce, con modifiche e con i dovuti adattamenti ai sensi dell’articolo 128 del codice, l’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. In particolare, al comma 2 si prevede che le amministrazioni aggiudicatrici di rilevanza nazionale trasmettano i programmi triennali e gli aggiornamenti annuali al CIPE entro 30 giorni dall'approvazione del programma o degli aggiornamenti; al comma 4, è disciplinata la pubblicità di interventi realizzabili con capitali privati mediante un avviso indicativo.
TITOLO II - PROGETTAZIONE E VERIFICA DEL PROGETTO
CAPO I - La progettazione Sezione I - Disposizioni generali Art. 11
L’articolo riproduce in sostanza l’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
L’integrazione al comma 1, in conformità alle disposizioni comunitarie, evidenzia che la valutazione della compatibilità tecnica e ambientale dei materiali utilizzati risulta fondamentale nella scelta dei componenti al fine di assicurare il miglioramento del rendimento degli interventi.
Il comma 3 detta una norma che permette al responsabile del procedimento, in conformità a quanto previsto dall’articolo 93, comma 2, del codice, di integrare o ridurre i livelli di definizione ed i contenuti della progettazione.
Al comma 7 è stabilito che, nel caso di concorso di progettazione, il documento preliminare sia integrato con i documenti preparatori del concorso stesso, ai fini di una maggiore identificazione e quantificazione dei bisogni dell’amministrazione aggiudicatrice ai sensi dall’articolo 128, comma 1, del codice.
Art. 12
L’articolo riproduce l’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, relativo alle norme tecniche, con esclusione del comma 3 in quanto abrogato dal codice a seguito dell’introduzione dell’articolo 68 dello stesso.
Art. 13
L’articolo, che riproduce l’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, introduce specificazioni integrative ad alcune le voci del quadro economico relativo a ciascun intervento quali ad esempio le spese per attività tecnico- amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione.
Sezione II - Progetto preliminare
Artt. 14-15 -16
Gli articoli integrano le disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 dettagliando il progetto preliminare con riferimento ai documenti componenti lo stesso, alla relazione illustrativa e alla relazione tecnica.
Art. 17
L’articolo riproduce l’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 concernente lo studio di prefattibilità ambientale.
Art. 18
L’articolo integra le disposizioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 conferendo maggiore valenza al miglioramento ambientale e paesaggistico e consentendo al responsabile del procedimento di variare i valori minimi delle “scale” in relazione alle opere da eseguire, in conformità di quanto disposto dall’articolo 93, comma 2, del codice. In particolare al comma 2, è stabilito che nel caso in cui il progetto preliminare venga posto a base di appalto di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c), del codice, gli elaborati da porre a base di gara comprendono tutte le informazioni necessarie per consentire ai concorrenti di formulare le offerte.
Art. 19
L’articolo integra le disposizioni di cui all’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, inserendo per completezza, al comma 2, il riferimento al quadro economico dei lavori. Al comma 3 è specificato che il quadro economico è accompagnato da specifico allegato relativo al piano economico di massima di copertura della spesa e della connessa gestione. .Al comma 4 è stabilito che nel caso di appalti di cui all’articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice, o di concessione, nella parte del quadro economico relativa ai lavori va indicato l’importo delle spese di progettazione
Art. 20
L’articolo riproduce ed integra l’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 concernente il capitolato speciale prestazionale del progetto preliminare. In particolare, al comma 2, è specificato che qualora il progetto preliminare sia posto a base di gara ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera c), del codice, o di una concessione di lavori pubblici, il capitolato speciale descrittivo e prestazionale costituisce allegato allo schema di contratto.
Sezione III - Progetto definitivo
Art. 21
L’articolo integra le disposizioni di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 dettagliando il progetto definitivo ed integrandolo, al comma 2, con alcuni elaborati.
In particolare, al comma 3, sono state apportate delle integrazioni relative ai piani di sicurezza ed alla individuazione dei costi della sicurezza secondo quanto disposto dal decreto legislativo 19 novembre 1999 n. 528 (sicurezza nei cantieri), nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222.
Art. 22
L’articolo integra le disposizioni di cui all’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 definendo in maniera più puntuale la relazione generale con particolare riferimento alle problematiche relative alle cave e discariche ed alla loro capacità.
Art. 23
L’articolo riproduce ed integra gli articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 definendo più dettagliatamente il progetto definitivo con particolare riferimento all’indicazione dei contenuti delle varie relazioni specialistiche quali la relazione sulle strutture, la relazione geotecnica, la relazione archeologica, e quella sulle interferenze.
Art. 24
L’articolo riproduce l’articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 concernente lo studio di impatto ambientale e di fattibilità ambientale.
Art. 25
L’articolo riproduce ed integra l’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 consentendo al responsabile del procedimento di variare i valori minimi delle “scale” in relazione alle opere da eseguire. Sono stati altresì ridefiniti gli elaborati grafici per le opere a rete.
Art. 26
L’articolo integra l’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. In particolare, al comma 1, è specificato che i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti devono consentire di determinare tutti gli elementi dimensionali dimostrandone la piena compatibilità con l’aspetto architettonico ed impiantistico e più in generale con tutti gli altri aspetti del progetto; al comma 3, è stato ridefinito il contenuto dei calcoli preliminari con particolare riferimento agli aspetti dimensionali e di costo.
Art. 27
L’articolo riproduce l’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 riguardante il disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo.
Art. 28
L’articolo riproduce con adattamenti l’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 relativo al piano particellare di esproprio.
Art. 29
L’articolo, in generale, specifica ed integra le disposizioni di cui all’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. In particolare, al comma 2, lettera b) è stata elevata dal 15% al 17% l’incidenza massima delle spese generali, per tener conto dei maggiori oneri organizzativi e gestionali gravanti sulle imprese. Al comma 4 sono state definite le spese generali tenuto conto delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1 del del D.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145. Al comma 7, si prevede l’aggregazione delle voci riportate nel computo metrico al fine dell’individuazione delle categorie generali e specializzate.
Sezione IV - Progetto esecutivo
Art. 30
L’articolo riproduce l’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 con esclusione della lettera l) dello stesso, relativa al quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera, inserita nell’articolo 40, comma 3, lettera a) (schema di contratto e capitolato speciale d’appalto) del presente regolamento in quanto si ritiene eccessivo considerare il quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera quale elaborato a sé stante del progetto esecutivo.
Art. 31
L’articolo riproduce in parte l’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 che disciplina la relazione generale del progetto esecutivo.
Art. 32
L’articolo riproduce sostanzialmente l’articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 disponendo, in particolare, al comma 1, che il progetto esecutivo prevede almeno le medesime relazioni specialistiche contenute nel progetto definitivo, che illustrino puntualmente le eventuali indagini integrative, le soluzioni adottate e le modifiche rispetto al progetto definitivo.
Artt. 33- 34
Gli articoli riproducono gli articoli 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 relativi agli elaborati grafici del progetto esecutivo e ai calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, introducendo specificazioni integrative in linea con gli articoli 18 e 25 del presente regolamento.
Art. 35
L’articolo introduce alcune precisazioni rispetto al testo di cui all’articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 concernente il piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti.
Art. 36
L’articolo riproduce l’articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 relativo al piani di sicurezza e di coordinamento.
Artt. 37 - 38
Gli articoli introducono alcune precisazioni rispetto al testo degli articoli 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 in tema di cronoprogramma ed elenco dei prezzi unitari.
Art. 39
L’articolo riproduce le disposizioni di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, chiarendo, al comma 2, che le singole lavorazioni, risultanti dall’aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo metrico estimativo, sono poi raggruppate, in sede di redazione dello schema di contratto e del bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee (di cui all’articolo 3, comma 1, lettera s) del presente regolamento).
Art. 40
L’articolo riproduce in parte ed integra l’articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. In particolare, al comma 3, lettera a), è stato inserito il contenuto della lettera l) di cui all’articolo 35 del d.P.R. n. 554/99 (già eliminata nell’articolo 30 del presente regolamento) inerente al quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera. Inoltre, sono stati inseriti il comma 5 relativo al piano per i controlli di cantiere ed il comma 11 relativo al ritardo o sospensione dei lavori per fatti imputabili all’impresa che riproduce il comma 4 dell’articolo 42 del d.P.R. n. 554/99.
CAPO II – La verifica del progetto
Il capo II del titolo II, in attuazione dell’articolo 112 del codice disciplina la verifica del progetto (articoli 41-56) già disciplinata agli articoli 46, 47, 48 e 49 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
Il codice pone l’accento sulla trasparenza delle procedure e sul perseguimento della qualità della progettazione quale elemento fondamentale per la buona riuscita di un’opera pubblica. La “verifica del progetto”, consiste sostanzialmente in un momento di controllo della rispondenza della progettazione ad una serie di requisiti (tecnici, qualitativi, normativi, economici, etc.) che ne garantiscano l’appaltabilità e la conseguente realizzazione nel rispetto di tempi, costi, qualità, sicurezza, con la minimizzazione dei rischi derivanti dall’introduzione di varianti, di sospensioni e conseguenti contenziosi.
Nella stesura degli articoli si è tenuto conto delle indicazioni contenute nelle norme UNI 10721/1998, UNI 10722-1/1998, UNI 10722-3/1999, ad oggi riferimento per l’attività di
verifica dei progetti.
Sui contenuti di tale capo, quale schema di apposito regolamento a suo tempo previsto dall’articolo 30, comma, comma 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i., si è espresso in data 17 novembre 2005 con voto n. 208 il Consiglio superiore dei lavori Pubblici.
Il regolamento pone l’accento sul fatto che l’attività di verifica e validazione è funzione propria della stazione appaltante, e per essa del responsabile del procedimento. Tale attività di verifica, da parte della stazione appaltante, è a valle dei doverosi controlli da parte del progettista che opera in regime di qualità.
Il responsabile del procedimento, a sua volta, può avvalersi di strutture tecniche interne o esterne alla stazione appaltante, in possesso di idonei requisiti e competenze professionali specifiche per la verifica della rispondenza del progetto alle finalità indicate all’articolo 42.
Art. 41
L’articolo individua l’ambito di applicazione della verifica dei progetti regolata dall’articolo 93, comma 6, del codice, relativo ai contenuti e momenti di verifica dei vari livelli di progettazione e dall’articolo 112, del codice, attinente alla verifica prima dell’inizio dei lavori.
Art. 42
In detto articolo sono individuate le finalità della verifica ed, particolare, che essa accerti la qualità della progettazione attraverso la completezza della progettazione, la minimizzazione dei rischi di contenzioso e di varianti dovute a non esaustiva o incompleta progettazione, i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo, la congruità del quadro economico in tutti i suoi aspetti, l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta, la possibilità effettiva di ultimazione dell'opera entro i termini previsti, la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori.
Art. 43
L’articolo individua, sulla base delle norme europee UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ed UNI EN ISO 9001, rispettivamente gli Organismi di ispezione di Tipo A, B e C e gli Organismi di certificazione del sistema di controllo interno di qualità. Il secondo comma prevede che un apposito regolamento, adottato con decreto del Ministero delle infrastrutture, disciplini il funzionamento omogeneo, coordinato e trasparente delle attività e delle procedure di accreditamento degli Organismi di ispezione di Tipo A, B e C e di accertamento per gli Organismi di certificazione del sistema di controllo interno di qualità.
Art. 44
L’articolo disciplina la verifica attraverso le strutture tecniche dell’amministrazione appaltante ed, in particolare, dispone, al comma 5, che, per le Amministrazioni dello Stato, l’accreditamento quale Organismo di ispezione di Tipo B (ossia quello che opera internamente alla stazione appaltante per i propri progetti) è effettuato tramite il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Lo stesso comma prevede, inoltre, che il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
provvede altresì ad accertare la coerenza dei sistemi interni di controllo della qualità con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001.
Art. 45
Tale articolo tratta la verifica attraverso strutture tecniche esterne all’amministrazione. L’articolo prevede, per verifiche di progetti relativi a lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, la partecipazione degli Organismi sia di Tipo A che di Tipo C. Per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro la partecipazione viene estesa anche ai soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), g) e h) del codice (professionisti e società di ingegneria), che devono disporre di un sistema interno di controllo di qualità, conforme alla norma UNI EN ISO 9001. Viene prevista l’applicazione di vincoli al fine di garantire la terzietà dell’organismo che procede alla verifica.
E’ stato previsto per progetti relativi a lavori di importo inferiore a 1.000.000 euro per opere puntuali ed inferiore alla soglia di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c) del codice relativa ai lavori (5.278.000 euro), per opere a rete, l’esenzione dal possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001.
Art. 46
L’articolo individua alcune disposizioni generali sul corrispettivo dell’attività di verifica e l’incompatibilità del soggetto incaricato della verifica con la progettazione, direzione lavori e collaudo, oggetto di verifica.
Art. 47
L’articolo individua alcune disposizioni generali per la partecipazione alle gare (fatturato globale ed avvenuto svolgimento di servizi di verifica), in analogia con quanto già previsto per gli affidamenti di servizi di ingegneria. L’articolo prevede, altresì, una fase transitoria di tre anni in cui, per i requisiti di fatturato e di servizi effettuati, si può fare riferimento anche ad attività di progettazione, direzione lavori e collaudo.
Nell’articolo sono previste, inoltre, le incompatibilità per la partecipazione alle gare per l’affidamento del servizio.
Art. 48
L’articolo richiama le procedure di gara facendo riferimento alle norme di cui all’articolo 270, commi 4 e 5 del regolamento.
Artt. 49 - 50
Le disposizioni concernenti i criteri generali della verifica derivano dalle norme UNI 10721/1998, UNI 10722-1/1998, UNI 10722-3/1999, ad oggi riferimento per l’attività di verifica dei progetti, da parte degli Organismi di Ispezione, già accreditati, e dei professionisti e delle società di ingegneria operanti nel settore.
Art. 51
L’articolo precisa che quanto indicato negli articoli 49 e 50 deve essere rapportato al livello progettuale esame di verifica (preliminare, definitivo, esecutivo) e può essere integrato o semplificato dall’amministrazione committente in relazione alla natura e complessità
dell’opera. L’articolo prevede, inoltre, che l’attività di verifica deve essere documentata attraverso appositi verbali, in contraddittorio con il progettista.
Art. 52
Nell’articolo si individua la “validazione” come l’atto formale che riporta gli esiti delle verifiche del progetto posto a base di gara. L’articolo richiama, inoltre, l’obbligo di indicare nel bando e nella lettera di invito per l’affidamento dei lavori gli estremi della validazione del progetto posto a base di gara.
Art. 53
L’articolo richiama le responsabilità dei soggetti, interni ed esterni, incaricati dell’attività di verifica e precisa che la validazione del progetto non esime l’impresa, che partecipa alla gara per l’affidamento dei lavori, agli adempimenti di cui all’articolo 106, comma 2, del presente regolamento. In particolare, al comma 2, è stabilito che per i danni non ristorabili, per tipologia o importo, mediante la copertura assicurativa di cui al successivo articolo 54, resta ferma la responsabilità per danno erariale del soggetto esterno incaricato dell'attività di verifica, la quale opera anche nell’ipotesi di inesigibilità, in tutto o in parte, della prestazione contrattualmente dovuta dall’assicuratore.
Art. 54
L’articolo indica, in analogia a quanto previsto dal regolamento nel caso dei servizi di architettura e ingegneria, le caratteristiche delle polizze che devono essere possedute dai soggetti incaricati della verifica.
Art. 55
L’articolo chiarisce che, contestualmente alla comunicazione della conferenza di servizi, le amministrazioni rendono disponibile il progetto e, infine, precisa che, ad avvenuta validazione del progetto posto a base di gara, l’amministrazione avvia la fase di affidamento dei lavori secondo le procedure previste dal proprio ordinamento.
Art. 56
Per quanto attiene ai progetti di opere riguardanti i beni culturali, nell’articolo si prevede l’applicazione delle disposizioni del presente regolamento in quanto compatibili con le disposizioni della parte II, titolo IV, capo II del codice. E’ previsto, inoltre, che per i progetti di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c) del codice relativa ai lavori (5.278.000 euro), il responsabile del procedimento proceda direttamente all’attività di verifica avvalendosi di soggetti qualificati.
TITOLO III - SISTEMA DI QUALIFICAZIONE E REQUISITI PER GLI ESECUTORI DI LAVORI
Il titolo III disciplina il sistema di qualificazione unico per tutti gli esecutori, a qualsiasi titolo, di lavori pubblici, di importo superiore a 150.000 euro, nonché di importo pari o inferiore.
Il comma 2 dell’articolo 40 del codice, diversamente dalla legge 11 febbraio 1994 n.109 che prevedeva un regolamento specifico per disciplinare la materia della qualificazione (decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34), ha stabilito che le norme regolamentari in tema di qualificazione fossero contenute e assorbite nel regolamento generale di cui all’articolo 5 del codice stesso.
La disposizione transitoria del codice (articolo 253, comma 3) ha, comunque, previsto che, sino all’entrata in vigore delle nuove norme regolamentari, debbano continuare ad applicarsi le disposizioni contenute nel d.P.R. n. 34/2000, in quanto compatibili con il codice stesso. Ciò, al fine di evitare una pericolosa vacatio in tema di regole sulla qualificazione.
Gran parte delle modifiche e delle innovazioni contenute nelle norme del presente titolo, rispetto al testo delle norme del d.P.R. n. 34/2000, traggono origine, in primo luogo, dalla necessità di dare piena attuazione alle novità introdotte dal codice nella medesima materia. L’articolo 40 del codice, che disciplina la materia della qualificazione, infatti, pur riprendendo sostanzialmente l’impostazione della normativa precedente (articolo 8, della legge n. 109/94), tuttavia introduce delle importanti novità volte a perfezionare e a rendere più efficace il sistema della qualificazione, anche sotto il profilo del potenziamento dei controlli da esercitarsi sulle SOA. Da ciò è scaturita la nuova previsione (di cui al comma 4, lettera g) del codice) dell’applicazione di sanzioni pecuniarie e interdittive, sino alla revoca dell’autorizzazione, in caso di accertate irregolarità, illegittimità e illegalità commesse dalle SOA nel rilascio delle attestazioni.
Anche l’articolo 6 del codice, che disciplina i compiti dell’Autorità per la vigilanza, ha introdotto - comma 7, lettera m)- nell’ottica di potenziare e rendere più capillare l’esercizio della vigilanza sull’operato delle SOA, il potere dell’Autorità di annullare le attestazioni rilasciate dalle SOA in difetto dei presupposti stabiliti dalle norme vigenti, nonché di sospendere, in via cautelare le attestazioni stesse.
Entrambe le norme sopra citate, unitamente alle altre norme di carattere innovativo, demandano al regolamento il compito di definire in modo più dettagliato la disciplina relativa e le modalità applicative.
Le ulteriori innovazioni e adattamenti, contenuti nel presente titolo, sono stati dettati dalla necessità di adeguare e modulare efficacemente il testo del d.P.R. n. 34/2000 alle novità ed alle esigenze operative intervenute nel corso degli anni, nonché dall’accoglimento di segnalazioni e proposte pervenute dagli operatori di settore.
CAPO I – Disposizioni generali
Art. 57
E’ sostanzialmente confermato quanto già previsto dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.
Il comma 2, nel prevedere che la qualificazione è obbligatoria per chiunque esegua lavori pubblici di importo superiore a 150.000 di euro, affidati dalle “stazioni appaltanti”,
introduce quest’ultimo termine, diverso da quello utilizzato dall’articolo 1 del precedente regolamento n. 34/2000 (“i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n.109”) poiché riprende l’espressione “stazione appaltante”, come definita nell’articolo 3, comma 33, del codice.
Art. 58
L’articolo riproduce, con adattamenti, quanto già previsto dall’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.
Il comma 4 introduce due nuove classifiche (III-bis e IV-bis) con le quali si è voluto aderire alle richieste avanzate dalle associazioni di categoria delle piccole e medie imprese, affinché anch’esse potessero essere qualificate per importi intermedi.
Art. 59
I commi 1, 2 e 3 del presente articolo riproducono quanto già previsto dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.
Nel comma 4 si introduce l’obbligo degli istituti accreditati di comunicare all’Autorità l’eventuale revoca della certificazione di qualità aziendale, ai fini dell’inserimento nel casellario informatico, affinché le SOA e le stazioni appaltanti possano venire a conoscenza delle conseguenti informazioni.
Nel comma 5, allo scopo di potenziare e rendere più efficace l’attività di verifica delle SOA, si è reso necessario prevedere che le stesse debbano riscontrare la regolarità della predetta certificazione.
CAPO II – Autorizzazione degli organismi di attestazione
Art. 60
L’articolo riproduce integralmente il testo dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 con gli opportuni adattamenti relativi alla nuova denominazione dei ministeri e con la nuova previsione, nel comma 1, lettera h), di tre (in sostituzione dei precedenti due) rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, in considerazione del nuovo assetto costituzionale.
Art. 61
L’articolo riproduce integralmente il testo dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 relativo alla nomina dei componenti della Commissione.
Art. 62
L’articolo è sostanzialmente invariato rispetto all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, salvo la ulteriore previsione introdotta al comma 2.
Nel comma 2, è stato previsto l’adeguamento del capitale sociale delle SOA da 516.457 Euro a 1.000.000 Euro. Inoltre la disposizione mira ad assicurare la permanenza sul mercato a soggetti maggiormente strutturati ed affidabili sotto il profilo patrimoniale, e
dunque più idonei a garantire lo svolgimento di un’attività, quale è quella di attestazione, di fondamentale importanza per il comparto delle imprese operanti nei lavori pubblici, introducendo una ulteriore garanzia in ordine al controllo circa l’effettiva presenza dei requisiti economici e finanziari richiesti alle società di attestazione quali il patrimonio netto pari al capitale sociale e la certificazione del bilancio.
Nel comma 3, si è reso necessario introdurre l’espresso divieto per le SOA di erogare, nei riguardi delle imprese, servizi di natura diversa dall’attività di attestazione.
Nel comma 6, lettera g), è stato aggiunto il divieto, per le SOA, di svolgere attività di attestazione qualora le stesse abbiano utilizzato documentazione dell’impresa non veritiera, concernente i requisiti di ordine generale e speciale.
Nel comma 8, è stato introdotta la previsione di un termine di 15 giorni entro il quale le SOA hanno l’obbligo di comunicare all’Autorità l’eventuale verificarsi di fatti che incidono sulla possibilità di svolgere l’attività di attestazione.
Art. 63
Il presente articolo non contiene innovazioni rispetto all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 in tema di partecipazioni azionarie.
Art. 64
L’articolo introduce, rispetto all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, l’unica innovazione consistente nella previsione che l’organico minimo delle SOA sia assunto, oltre che a tempo indeterminato, anche a tempo pieno.
Art. 65
Al comma 9 è stata chiarita la disposizione relativa al trasferimento dei documenti tra SOA; il comma 10 contiene l’unica novità rispetto alla formulazione dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 consistente nella previsione che, in caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento aziendale, la SOA, nella sua nuova configurazione, debba essere, comunque, nuovamente autorizzata dall’Autorità allo svolgimento dell’attività di attestazione.
Art. 66
L’articolo riproduce quasi integralmente il testo dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.
Nel comma 2 è stato aggiunto il riferimento alle imprese che hanno conseguito la qualificazione (ai sensi dell’articolo 50 del codice) mediante l’istituto dell’avvalimento.
Art. 67
L’articolo riproduce, con le opportune variazioni, i commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.
Il comma 1, lettera f), introduce, per le SOA, l’obbligo di verificare, anche dopo il rilascio dell’attestazione, la permanenza del possesso dei requisiti di carattere generale in capo alle imprese.
La lettera g) del medesimo comma 1, ribadisce i compiti delle SOA nel rilascio delle attestazioni.
Nel comma 2 è stata introdotta la possibilità, già attuata dalle SOA, di avvalersi della banca dati della Camera di commercio per accertare le informazioni di carattere giuridico- economico-finanziario delle imprese.
Nel comma 3, si introduce, nell’ambito del generale divieto di ricorrere a prestazioni di soggetti esterni, il divieto delle SOA di avvalersi di promotori commerciali, al fine di tutelare la corretta competizione imprenditoriale tra le SOA e limitare l’instaurarsi di rapporti poco trasparenti tra SOA e imprese.
Nel comma 5 è stata prevista una riduzione al 50% delle tariffe dovute alle SOA per le attestazioni dei consorzi stabili, tenendo presente che l'esame e l'elaborazione richiesta alla SOA è meno laboriosa di un'attestazione di impresa.
Art. 68
Rispetto alla formulazione dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, è stato introdotto il comma 3 che prevede che l’attività di attestazione degli organismi di certificazione sia soggetta alle disposizioni in materia di qualificazione.
Art. 69
Viene riprodotto integralmente, con adattamenti al codice, il testo dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 relativo al potere di vigilanza dell’Autorità.
Art. 70
L’articolo, che riproduce l’articolo 7, comma 9, del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, disciplina le sanzioni per violazione da parte delle SOA dell’obbligo d’informazione, al fine di moralizzare il mercato. In particolare, al comma 3, è stabilito che con provvedimento motivato dell’Autorità, le inadempienze indicate ai commi precedenti possono comportare la sospensione temporanea per un periodo fino a 180 giorni e la revoca dell’autorizzazione.
Art. 71
Il presente articolo, di nuova introduzione, dà attuazione al potere dell’Autorità per la vigilanza di applicare sanzioni pecuniarie alle imprese che violino l’obbligo di fornire risposta alle proprie richieste di informazioni e trova il suo fondamento legislativo nei commi 9, lettera a), e 11 dell’articolo 6 del codice, che prevedono espressamente detto potere.
Si evidenzia che, attraverso la previsione di cui al presente articolo, si è inteso fronteggiare la problematica, da più parti evidenziata (tra queste, la stessa Autorità e le SOA), della perdurante abitudine delle imprese a rimanere inerti alle richieste di informazioni da parte dell’Autorità, con l’evidente scopo di eludere il controllo sulle stesse. Stante questa situazione, è sembrato opportuno prevedere nei riguardi delle imprese, e nel rispetto della norma di rango primario, delle misure sanzionatorie finalizzate a moralizzare il settore, onde evitare il dilagare del fenomeno citato.
Art. 72
La novità di questo articolo risiede nella necessità di attribuire all’Autorità il potere di disporre sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA che svolgano la propria attività in modo non conforme alla norma. In particolare, al comma 2, è stabilito che con provvedimento motivato dell’Autorità, le inadempienze indicate al comma precedente possono comportare la sospensione temporanea per un periodo fino a 180 giorni e la revoca dell’autorizzazione.
Art. 73
Questo nuovo articolo prevede l’obbligo delle SOA di informare l’Autorità nel caso in cui l’impresa non adempia a quanto richiesto dalle SOA in sede di verifica e controllo della documentazione prodotta e della permanenza del possesso dei requisiti.
CAPO III – Requisiti per la qualificazione
Art. 74
Il testo dell’articolo riproduce, in gran parte, il contenuto dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.
Nel comma 10 è stata introdotta la previsione in base alla quale, in caso di cessione di azienda, l’impresa cedente può richiedere alla SOA una nuova attestazione relativa all’attività ceduta, non prima di cinque anni dall’atto di cessione.
Si è ritenuto necessario inserire la suddetta previsione al fine di evitare la possibilità che l’impresa possa, in un periodo più breve del citato termine, ricostituire la propria attestazione utilizzando i requisiti di carattere speciale già trasferiti in capo al cessionario.
Art. 75
L’articolo riproduce, in larga parte, il testo dell’articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 il quale, introdotto dal d.P.R. 10 marzo 2004, n. 93, ha previsto l’obbligo, per le imprese, di sottoporsi ogni tre anni alla verifica di mantenimento dei requisiti.
Nel nuovo comma 2 si è ritenuto di disciplinare le modalità temporali di svolgimento del procedimento di verifica.
Art. 76
Articolo invariato rispetto al testo dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 relativo al controllo dell’Autorità sulle attestazioni.
Art. 77
Il comma 1 del presente articolo, anziché elencare i requisiti di ordine generale così come espressamente indicati nell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, fa direttamente riferimento all’articolo 38, commi 1 e 3 del codice, in quanto quest’ultimo articolo riporta già l’elencazione dei suddetti requisiti di carattere generale occorrenti per conseguire la qualificazione; è altresì riprodotta la previsione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera m), del d.P.R. n. 34/2000, non riportata all’articolo 38 del codice.
Il comma 4 estende alle SOA la possibilità di accedere alle informazioni del casellario giudiziale in modo integrale, come già previsto in favore degli enti pubblici dall’articolo 39 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.
Art. 78
L’articolo ricalca, in gran parte, il testo dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.
Il comma 4 è stato riformulato allo scopo di meglio definire le modalità di dimostrazione della capacità economica e finanziaria attraverso la cifra di affari in lavori relativa all’attività indiretta delle imprese.
Il comma 7 riformula, in modo più dettagliato, i requisiti di idoneità tecnica che devono essere posseduti dai concessionari e dalle imprese che eseguono lavori pubblici attraverso i contratti di cui all’articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice. Per questi ultimi la norma prevede, oltre la presenza di uno staff tecnico di progettazione, compresa la figura del geologo per le categorie in cui è prevista la sua competenza, come richiesto per i concessionari, anche il possesso dei requisiti progettuali previsti dal bando di gara.
Al comma 8 si attribuisce un maggior peso all’elemento rappresentato dall’attrezzatura a noleggio, consentendo maggiormente alle imprese di impegnare le risorse finanziarie per dotarsi di attrezzature in funzione delle commesse acquisite, garantendo così l'utilizzazione di attrezzature adeguate al lavoro da realizzare e tecnologicamente aggiornate.
Il comma 10 è stato riformulato allo scopo di meglio definire il valore da attribuirsi alla retribuzione del titolare delle imprese individuali, delle società di persone e delle società di capitali artigiane unipersonali, ai fini della dimostrazione del requisito dell’adeguato organico medio annuo.
Nel comma 11 è stato introdotto l’obbligo di presentare, unitamente alla dichiarazione sulla consistenza dell’organico, il documento unico di regolarità contributiva, in corso di validità. Il comma 14 ricalca integralmente il testo dell’articolo 18 del d.P.R. n. 34/2000, tranne nella parte in cui estende a venti anni (invece degli attuali cinque) l’ambito temporale del valore dell’attività del direttore tecnico, svolta presso altre imprese, per ottenere la qualificazione fino alla III classifica; è stato ridotto a cinque anni il limite temporale per la dimostrazione dei requisiti da parte del direttore tecnico, considerato che l’attestazione SOA vale cinque anni;
Il comma 16, di nuova introduzione, disciplina i requisiti necessari per l’ottenimento della qualificazione nella categoria OG11 e prevede che, in tal caso, l’impresa debba dimostrare di possedere almeno il 70% dei requisiti di ordine speciale per ciascuna delle categorie di opere specializzate XX0, XX0, OS28 e OS30.
Ciò rappresenta un’importante novità in quanto introduce un criterio di qualificazione più selettivo rispetto alla vigente normativa dell’articolo 18 del d.P.R. n.34/2000.
Nella seconda parte del comma 16 è previsto che la qualificazione così conseguita nella categoria OG11, consente di eseguire i lavori in ciascuna delle categorie XX0, XX0, OS28 e OS30 per l’intero importo della classifica riconosciuto per la categoria OG11.
Nell’ultima parte del comma 16 vengono fissati i limiti per l’appaltabilità dei lavori con la categoria OG11 sulla base dell’individuazione di tale categoria nella fase di progetto e successiva predisposizione di bando.
Il comma 17, anch’esso di nuova introduzione, prevede ai fini del collaudo che per i lavori della categoria OS12-A, a decorrere dal 1 gennaio 2008, il produttore di tali beni debba attestare il corretto montaggio e installazione degli stessi.
Il comma 18 stabilisce che la falsità della documentazione e il certificato di esecuzione dei lavori falso presentato alla SOA dall’impresa, anche se non utilizzato ai fini della qualificazione, comporta la revoca dell’attestazione da parte dell’Autorità. Ciò consente all’Autorità, a salvaguardia dell’interesse pubblico, di avviare l’azione amministrativa qualora l’impresa abbia prodotto la documentazione falsa senza attendere l’accertamento in via definitiva da parte dell’Autorità penale.
Il comma 19 stabilisce che in relazione alle categorie OG 2, OS 2-A, e OS 2-B, OS 25, afferenti ai beni culturali, le forme di verifica semplificata del possesso dei requisiti, volte ad agevolare l’accesso alla qualificazione delle imprese artigiane, saranno disciplinate con il decreto di cui all’articolo 201, comma 3, del codice, emanato dal Ministro per i beni e le attività culturali.
Art. 79
Riproduce, con adattamenti, la norma dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.
Il comma 2, di nuova introduzione, individua quali documenti debbano essere dimostrati dalle ditte individuali e dalle società di persone per ottenere l’incremento convenzionale premiante, oggetto dello stesso articolo.
Il nuovo comma 3 consente di ridimensionare l’incidenza della cifra d’affari in lavori necessaria per ottenere l’attestazione SOA, a favore di elementi maggiormente significativi dell’affidabilità dell’impresa quali il patrimonio netto, l’indice di liquidità, l’indice di economicità e requisiti riferiti al personale e alle attrezzature.
Il comma 4, anch’esso di nuova introduzione, prevede che il suddetto incremento convenzionale premiante si applichi anche in caso di cessione o conferimento dell’intera azienda, purché siano rispettati tutti gli adempimenti previsti dall’articolo 74 del regolamento.
Art. 80
L’articolo, al fine dell’individuazione dei requisiti per la qualificazione dei consorzi stabili, rinvia direttamente all’articolo 36, comma 7, del codice.
Art. 81
Riproduce integralmente il testo dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 che detta disposizioni relative alla rivalutazione dell’importo dei lavori eseguiti.
Art. 82
Riproduce, con adattamenti, quanto già previsto dall’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.
Il comma 7, di nuova introduzione, prevede un obbligo di informativa per le SOA che rilevino l’esistenza di certificati di lavori non presenti nel casellario informatico, ai fini dell’emanazione dei previsti provvedimenti. Inoltre, in attuazione dell’articolo 40, comma
3, lettera b), del codice, viene introdotto il divieto per le SOA, ai fini del rilascio dell’attestazione, di utilizzare i certificati di lavori che non siano presenti nel casellario informatico stesso.
La novità legislativa introdotta dalla citata norma è rappresentata dal fatto che i certificati dei lavori non sono più acquisiti dalle SOA direttamente dalle stazioni appaltanti, bensì unicamente dall’Osservatorio al quale devono essere inviati dalle stazioni appaltanti stesse. Al comma 8 è stata prevista una norma “moralizzatrice” del mercato che prevede che la documentazione contabile dei lavori prodotta dall’impresa esecutrice non è utilizzabile dalle SOA, in sede di attestazione, in sostituzione dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati dalle stazioni appaltanti. Inoltre, è disposto che la documentazione contabile non è altresì utilizzabile in caso di disconoscimento del certificato di esecuzione dei lavori da parte della stazione appaltante o del soggetto che si presume lo abbia emesso.
Art. 83
L’articolato riproduce, con adattamenti, la norma dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 in tema di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all’estero.
Il citato articolo 23 viene sostanzialmente confermato tranne nella parte in cui prevede l’obbligo di conferma dei certificati dei lavori da parte della competente struttura centrale del Ministero affari esteri.
Art. 84
L’articolo riproduce quanto già previsto dall’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 in materia di lavori eseguiti dall’impresa aggiudicataria e dall’impresa subappaltatrice.
Art. 85
L’articolo riproduce, con adattamenti, la norma dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 in tema di criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi.
Il comma 7 è stato riformulato attribuendo una maggiore responsabilità sia al committente che al direttore dei lavori, nell’ambito della certificazione inerente l’edilizia abitativa e per i lavori eseguiti in proprio e non su committenza.
Il comma 9, di nuova introduzione, prevede sanzioni nei riguardi dell’impresa che produca certificati relativi a lavori privati non veritieri.
Art. 86
L’articolato riproduce, con adattamenti, la norma dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 in tema di direzione tecnica dell’impresa.
Art. 87
L’articolo, al comma 1, puntualizza l’ambito oggettivo del contratto di avvalimento in gara tra impresa ausiliata ed impresa ausiliaria (articolo 49, del codice) al fine di contrastare possibili distorsioni del mercato ed assicurare la legittima concorrenza tra gli operatori economici.
I commi 2 e seguenti si riferiscono all’avvalimento disciplinato nel caso di operatività di sistemi di attestazione o di qualificazione (articolo 50 del codice).
Infatti, l’articolo 50 del codice, demanda al regolamento il compito di disciplinare le modalità per quanto concerne la possibilità che un’impresa possa conseguire l’attestazione SOA avvalendosi dei requisiti di altra impresa, purché appartenente allo stesso gruppo societario, Nel comma 3 del presente nuovo articolo, conformemente a quanto previsto dal comma 1, lettera c) del predetto articolo 50 del codice, è stato previsto l’obbligo per l’impresa ausiliaria e per l’impresa ausiliata, di comunicare alle SOA e all’Autorità le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse da parte della prima in favore della seconda.
Nel medesimo comma 3 si è esteso il suddetto obbligo di comunicazione anche nel caso del venir meno del rapporto di controllo di cui all’articolo 2359, commi 1 e 2, del codice civile. L’aspetto più significativo del nuovo articolo è dato dalla previsione, di cui al comma 5, che l’impresa ausiliata, per conseguire la qualificazione, deve dimostrare alla SOA di possedere tutti i requisiti di ordine generale, in proprio, nonché tutti i requisiti di ordine speciale concessi anche dall’impresa ausiliaria.
L’introduzione del suddetto obbligo è stata dettata dalla necessità di evitare che, per effetto dell’avvalimento di risorse altrui, i requisiti di ordine speciale già posseduti dall’impresa ausiliaria non fossero più sottoposti a nuova verifica da parte della SOA a causa del mero utilizzo dell’attestazione.
Il comma 6 del presente articolo prevede, altresì, che l’impresa ausiliata sia sottoposta a tutti gli obblighi previsti, per le imprese attestate dalle SOA, dal titolo III del presente regolamento.
Art. 88
L’articolato riproduce, con adattamenti, la norma dell’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, prevedendo al comma 2, lettera s), l’inserimento nel casellario informatico del riferimento alle false dichiarazioni in sede di qualificazione. I commi 7, 8, 9 e 10, di nuova introduzione, prevedono, rispettivamente, in relazione ai nuovi obblighi informativi introdotti nel testo delle norme del presente titolo, che nel casellario informatico vengano inseriti: le sanzioni relative alle imprese e alle SOA, l’elenco dei direttori tecnici, i certificati dei lavori delle imprese, l’elenco delle imprese ausiliarie e ausiliate.
Art. 89
L’articolo di nuova introduzione, al comma 1, attribuisce all’Autorità il compito di individuare le informazioni che devono essere riportate nelle attestazioni rilasciate dalle SOA.
Il comma 2, in attuazione dell’articolo 40, comma 9, del codice, prevede che le suddette attestazioni debbano indicare espressamente anche le referenze che hanno permesso il loro rilascio.
Art. 90
L’articolo riproduce, con adattamenti, il contenuto dell’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, in materia di requisiti da possedersi
dalle imprese che intendono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro, specificando, al comma 1, che, nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA, relativa ai lavori da eseguire, non deve essere richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.
CAPO IV – Soggetti abilitati ad assumere lavori
Art. 91
L’articolo riproduce, con adattamenti, quanto già previsto dall’articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 in materia di requisiti dell’impresa singola e di quelle riunite.
Il comma 5, di nuova introduzione, prevede che i requisiti progettuali previsti dal bando di gara devono essere posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione oppure dalle imprese attestate per prestazioni di sola esecuzione per il tramite di un progettista esterno in grado di dimostrarli, secondo le modalità indicate nelle lettere a) e b) dello stesso comma 5.
Art. 92
E’ riprodotto L’articolo riproduce, con adattamenti, quanto già previsto dall’articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in materia di società tra imprese riunite.
Art. 93
L’articolo riproduce, con adattamenti, quanto già previsto dall’articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in materia di consorzi stabili di imprese.
Art. 94
E’ riprodotto, con adattamenti, quanto già previsto dall’articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 in materia di requisiti del concessionario.
Art. 95
L’articolo riproduce, con adattamenti, quanto già previsto dall’articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 in materia di requisiti del promotore e attività di asseverazione.
Il comma 4, di nuova introduzione, prevede gli elementi che devono essere valutati ai fini dell’asseverazione del piano economico-finanziario presentato dal promotore.
Il comma 5, anch’esso di nuova introduzione, indica gli elementi che devono essere presi in considerazione per la valutazione economica e finanziaria del piano di cui al comma 4.
Art. 96
L’articolo, di nuova introduzione, prevede, al comma 1, che le attestazioni revocate dalle SOA o dall’Autorità, tra cui anche quelle rilasciate avvalendosi dei requisiti di altra impresa, siano inserite nel casellario informatico a cura dell’Autorità.
Lo stesso comma 1 prevede, altresì, che le attestazioni riferite al contraente generale e revocate dal Ministero delle infrastrutture debbano essere inserite nel sito informatico dello stesso Ministero.
Il comma 2 impone l’obbligo, per le stazioni appaltanti ed i soggetti aggiudicatori, di verificare, durante l’esecuzione dei lavori, che non sia intervenuta la revoca dell’attestazione. Detta verifica viene effettuata attraverso la consultazione del casellario informatico e del sito del Ministero delle infrastrutture.
Il comma 3, infine, prevede che, qualora le stazioni appaltanti ed i soggetti aggiudicatori rilevino che sia intervenuta la revoca dell’attestazione nei confronti dell’appaltatore, debbano procedere alla risoluzione del contratto in corso di esecuzione.
TITOLO IV – MODALITA’ TECNICHE E PROCEDURALI PER LA QUALIFICAZIONE DEI CONTRAENTI GENERALI
Il titolo IV titolo disciplina il sistema di qualificazione dei contraenti generali delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale.
La copertura legislativa di questo titolo si ritrova nella sezione III (articoli 186-193) del codice, intitolata “Qualificazione dei contraenti generali”, che codifica gli articoli da 20-bis a 20-decies del decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190 introdotti dall’articolo 1 del decreto legislativo 10 gennaio 2005 n. 9.
Tale sezione III che, pertanto, istituisce il sistema di qualificazione dei contraenti generali, prevede che gli stessi siano qualificati sulla base di tre classifiche, i cui importi sono fissati, rispettivamente, in euro 350.000.000, euro 700.000.000 e oltre euro 700.000.000.
In particolare, gli articoli 187, 188 e 189 del codice, che recepiscono, rispettivamente, gli articoli 20-ter, 20-quater e 20-quinquies del decreto legislativo n. 190/2002 e s.m.i., specificano i requisiti per la qualificazione dei contraenti generali, sia di ordine generale che di ordine speciale.
Per quanto non espressamente previsto dalla citata sezione III, l’articolo 192, comma 4, del codice demanda al regolamento di cui all’articolo 5 dello stesso codice il compito di definire in modo più dettagliato le modalità applicative.
Le norme regolamentari del presente titolo IV sono state trascritte, con gli opportuni adattamenti, riproducendo integralmente la normativa di dettaglio già contenuta nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 27 maggio 2005.
Art. 97
L’articolo riproduce, con adattamenti, quanto già previsto dall’articolo 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 27 maggio 2005 riguardante la presentazione delle domande di qualificazione.
Art. 98
L’articolo riproduce, con adattamenti, quanto già previsto dall’articolo 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 27 maggio 2005 riguardante il rilascio dell’attestazione.
Art. 99
E’ riprodotto, con adattamenti, quanto già previsto dall’articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 27 maggio 2005 riguardante il procedimento per il rinnovo dell’attestazione.
Art. 100
L’articolo riproduce, con adattamenti, quanto già previsto dall’articolo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 27 maggio 2005 riguardante la documentazione nel caso di impresa singola, in forma di società commerciale o cooperativa.
Art. 101
E’ riprodotto, con adattamenti, quanto già previsto dall’articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 27 maggio 2005 relativo alla documentazione nel caso di consorzio stabile.
Art. 102
L’articolo riproduce, con adattamenti, quanto già previsto dall’articolo 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 27 maggio 2005 riguardante la documentazione nel caso di consorzio di cooperative.
Art. 103
E’ riprodotto, con adattamenti, quanto già previsto dall’articolo 8 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 27 maggio 2005 in tema di imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia.
Art. 104
L’articolo riproduce, con adattamenti, quanto già previsto dall’articolo 9 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 27 maggio 2005 riguardante i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti di attestazione.
TITOLO V - SISTEMI DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI E SELEZIONE DELLE OFFERTE
CAPO I - Appalti e concessioni Sezione prima: Disposizioni generali Art. 105
Tale articolo dà attuazione alle disposizioni dell’articolo 53, comma 4 del codice che demanda al regolamento le modalità secondo le quali stipulare il contratto a corpo o a
misura, o parte a corpo e parte a misura. L’articolo 105 riproduce con adattamenti l’articolo 19, commi 4, 5 e 5-bis della legge 11 febbraio 1994 , n. 109 e s.m.i. non riprodotti nel codice.
Art. 106
E’ riprodotta, con adattamenti la norma dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
In particolare, al comma 1, l’introduzione dell’avvenuta validazione del progetto mira innanzitutto a ribadire che prima dell’avvio delle procedure di gara il progetto sia stato effettivamente e formalmente verificato onde evitare l’insorgenza di successivi problemi; al comma 2 si prevede che lo svolgimento delle attività di presa visione dei luoghi durante la realizzazione dell’opera possa essere delegato onde evitare che temporanei impedimenti personali dei titolari delle imprese possano impedire la partecipazione alle gare e dunque la piena attuazione del principio della massima concorrenza
Art. 107
E’ riprodotta, con adattamenti la norma dell’articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 riguardante le categorie di opere generali e specializzate richiamate nell’articolo 37, comma 11 del codice per le quali, se di incidenza superiore al 15% dell’importo totale dei lavori, scatta il divieto di subappalto e l’obbligo per le imprese, di costituire raggruppamenti temporanei di tipo verticale.
In generale, le integrazioni proposte servono a chiarire meglio l’ambito di applicazione di questa norma allo scopo di evitare alcuni evidenti anomalie che si sono verificate anche a causa di una contraddittoria attività interpretativa.
Si sono individuati le strutture, gli impianti e le opere speciali facendo uso dell’acronimo OG o OS, seguito dal numero identificativo della singola categoria, desunto dalla tabella “allegato A” al x.XX n. 34/2000, ora “allegato A” del presente regolamento di attuazione al codice, così da consentire l’immediato riscontro tra la qualificazione richiesta dal bando e le attestazioni possedute dalle imprese.
L’integrazione dell’elenco delle strutture, impianti, e opere speciali previsto al comma 4, è necessaria in considerazione del livello di alta specializzazione richiesto per l’esecuzione delle lavorazioni oggetto di detta integrazione. In particolare, la categoria OS 2 (già presente nell’articolo 72, comma 4 del d.P.R. n. 554/99) è stata sdoppiata in OS 2-A e OS 2-B a seguito di quanto previsto nell’allegato A del regolamento, e sono state introdotte le categorie OG 11, XX 0, XX 00-X, XX 00, XX 00, XX 34.
Artt. 108-109
Le modifiche introdotte rispetto agli articoli 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 sono in parte conseguenti a quelle introdotte nell’articolo
107. In particolare, all’articolo 109, comma 2 le modifiche apportate si sono rese necessarie a seguito della specificazione che il divieto di subappalto, di cui all’articolo 37, comma 11 del codice, ha ad oggetto le categorie di lavorazioni specializzate previste tassativamente dall’articolo 107, comma 4, e quindi comprensive delle sole categorie generali OG 11 e OG 12 e non si estende alla totalità delle categorie generali.
E’ stato inserito un nuovo comma 6 allo stesso articolo 109 comma per chiarire che le disposizioni relative alle categorie “ superspeciali”si applicano ai terzi ma non al contraente generale.
Sezione seconda: Appalto di lavori
Art. 110
L’articolo riproduce con adattamenti l’articolo 80, commi 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 in tema di pubblicità di avvisi e bandi sui quotidiani nazionali e locali.
In particolare al comma 3 si specifica che per gli appalti pubblici di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice, i bandi di gara e gli avvisi degli esiti contengono le informazioni di cui all'allegato IX A del codice e sono redatti in conformità dell'articolo 122, comma 4, dello stesso codice.
Art. 111
L’articolo riproduce con adattamenti l’articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 che disciplina l’esecuzione dei lavori congiunta all'acquisizione di beni immobili.
Art. 112
L’articolo riproduce l’articolo 154 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 concernente i lavori di manutenzione, introducendo dei chiarimenti sia al comma 1 che al comma 2.
Art. 113
L’articolo in generale puntualizza la disciplina del dialogo competitivo negli appalti di lavori pubblici.
In particolare, il comma 1 definisce la complessità nel dialogo competitivo con il rinvio alle condizioni previste all’articolo 3, comma 1, lettera l), del regolamento;
Al comma 2 è specificato che nel bando siano indicati i requisiti di qualificazione di cui all’articolo 40 del codice nonché i requisiti prescritti per i progettisti per l’ammissione al dialogo.
Al comma 3 si prevede che il soggetto aggiudicatario del dialogo provvede alla predisposizione della progettazione definitiva ed esecutiva e all’esecuzione dell’opera.
Il comma 5 e 6 stabiliscono, tra l’altro, che sulla base della soluzione o delle soluzioni prescelte, la stazione appaltante inserisce il relativo studio di fattibilità nella programmazione triennale dei lavori pubblici e che le offerte finali, da presentare ai sensi dell’articolo 58, comma 12 del codice, sono corredate dal progetto preliminare dell'opera e dal capitolato speciale prestazionale.
Sezione terza: Concessione di costruzione e gestione di lavori
Artt. 114-115
Gli articoli 114 e 115 del presente regolamento riproducono rispettivamente gli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 relativi allo schema di contratto e contenuti dell’offerta, con le necessarie modifiche.
In particolare all’articolo 114, comma 1 lett. e) e all’articolo 115, comma 1 lett. h) le modifiche si sono rese necessarie per adeguare il testo regolamentare alle disposizioni di cui all’articolo 146 del codice che riproduce le disposizioni dell’articolo 2 della legge 11 febbraio 1994 , n. 109 così come modificata dalla legge 1 agosto 2002, n. 166.
Art. 116
L’articolo riproduce l’articolo 89, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Le modifiche introdotte sono finalizzate a chiarire maggiormente il dettato normativo riguardante l’aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi o sull'importo dei lavori. In particolare al comma 2 si dispone che, ai sensi dell’articolo 53, comma 4, del codice, per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha valore negoziale
Art. 117
L’articolo riproduce l’articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, con i dovuti adattamenti lessicali riguardanti le procedure di affidamento.
Art. 118
L’articolo, nel puntualizzare disposizioni concernenti la commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è una rielaborazione dei commi degli articoli 91 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, non abrogati dal codice, con i dovuti adattamenti.
In particolare al comma 1 al fine di tutelare la centralità e la qualità del progetto, nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione si prevede di assegnare ai criteri strettamente tecnici un peso complessivo maggiore predeterminato.
Al comma 2 nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa si prevede la facoltà di audire preliminarmente i concorrenti che hanno presentato offerta.
Al comma 4 è stabilito che è possibile ricorrere alla nomina dei commissari, ai sensi dell’articolo 84, comma 8, secondo periodo del codice, nel caso di interventi complessi di cui all’articolo 3, comma 1 lettera l) ovvero, nel caso di lavori di importo superiore a 25 milioni di euro nei quali le componenti architettonica e/o strutturale e/o impiantistica siano non usuali e di particolare rilevanza.
Art. 119
L’articolo che riproduce, in parte, l’articolo 89, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, concerne in generale le offerte anomale dettagliando, in conformità agli articoli 86 e 88 del codice, la relativa procedura; in particolare, il comma
1 è stato introdotto per eliminare ogni dubbio in relazione al calcolo della soglia di anomalia.
Art. 120
L’articolo estende per i lavori le disposizioni relative alle aste elettroniche di cui all’articolo
85 del codice, normate nel dettaglio nella parte IV, titolo II, capo III del presente regolamento, concernente i contratti pubblici relativi a forniture e servizi.
TITOLO VI - GARANZIE E GARANZIA GLOBALE
CAPO I – Garanzie
Art. 121
L’articolo, che riproduce l’articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 in tema di cauzione definitiva, introduce al comma 1 specificazioni conformi al dettato normativo di cui all’articolo 113, comma 1, del codice (svincolo progressivo).
Art. 122
E’ riprodotto l’articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554 relativo alla fideiussione a garanzia dell'anticipazione e fideiussione a garanzia dei saldi.
Art. 123
E’ riprodotto, con gli adeguamenti al codice, l’articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 riguardante la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi.
In particolare, il comma 1 stabilisce che qualora la somma assicurata sia superiore all’importo dei lavori posti a base di gara, la stessa deve essere motivata.
Art. 124
L’articolo riproduce l’articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 in tema di polizza di assicurazione indennitaria decennale.
E’ stato indicato in termini percentuali, anziché assoluti, il limite massimo di indennizzo della polizza decennale per meglio adeguarlo all’entità dell’appalto chiarendo che il massimale della polizza decennale sia richiesto nel rispetto del principio di proporzionalità. Inoltre, sono stati adeguati i massimali delle polizze di assicurazione della responsabilità civile per danni a terzi, in relazione a quanto disposto dal precedente articolo 123, comma 2.
Art. 125
E’ riprodotto l’articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554 concernente i requisiti dei fideiussori in conformità alle disposizioni del codice. In particolare al comma 3, è stabilito che le garanzie possono essere altresì rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze.
Art. 126
L’articolo riproduce, con i necessari adeguamenti al codice, l’articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 che disciplina le garanzie in caso di riunioni di concorrenti.
CAPO II – Sistema di garanzia globale
Il capo II disciplina il sistema di garanzia globale in attuazione all’articolo 129, comma 3, del codice. Sui contenuti di tale capo, quale schema di apposito regolamento previsto dall’articolo 30 comma 7-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, introdotto dalla legge 415/98 (Merloni ter), ha formulato parere il Consiglio di Stato in data 07.02.2005. Di tale parere si è tenuto conto nella riformulazione delle presenti disposizioni.
La “garanzia globale”, secondo la terminologia usata dal legislatore, è un sistema inteso ad estendere la semplice garanzia fidejussoria di buon adempimento per i lavori pubblici – che comporta, per il garante, un onere di pagare le previste somme richieste dalla stazioni appaltanti o dai soggetti aggiudicatori che si duole delle inesatte prestazioni dell’appaltatore
– con una più vasta garanzia di fare, che obblighi il garante a far conseguire alla stazioni appaltanti o ai soggetti aggiudicatori non già il recupero degli oneri subiti, ma l’oggetto stesso della prestazione contrattuale. Simile sistema di garanzia, inesistente per l’Italia, è di uso frequente negli Stati Uniti ed anche in grandi opere internazionali; richiede, come è evidente, l’assunzione di un rischio assai più ampio per il garante, ed anche un impegno dello stesso sul piano tecnico. La nuova garanzia dovrebbe espletare una essenziale funzione di selezione qualitativa delle imprese, ai fini dell’accesso alle gare. E infatti, il rilascio della garanzia, comportando un rilevantissimo rischio per i garanti, non potrà essere conseguito se non da imprese che i garanti considerino affidabili non solo e non tanto sul piano finanziario ma anche e soprattutto sul piano della efficienza aziendale, che faccia ritenere marginali i rischi di incapacità o abbandono del cantiere.
La garanzia globale dovrebbe consentire alle stazioni appaltanti o ai soggetti aggiudicatori di conseguire, in caso di inadempienza grave delle imprese esecutrici, non già il semplice risarcimento monetario, ma la realizzazione sollecita dell’opera, che costituisce l’obiettivo primario ed essenziale delle stazioni appaltanti.
I principi essenziali cui si ispira l’articolato di cui al capo II sono:
a) la istituzione di un sistema “globale”, che comprende in sé l’attuale garanzia fidejussoria (definita nel testo come garanzia di cui all’art. 113 del codice) e la nuova garanzia (definita nel testo “garanzia di subentro”);
b) il principio di continuità del rapporto, nel senso che la attivazione della garanzia non determina un nuovo contratto, ma il trasferimento dell’obbligo di fare dall’appaltatore/contraente generale inadempiente al suo garante, che poi darà corso al proprio obbligo attraverso una impresa idonea, che subentrerà nell’esecuzione.
Art. 127
L’articolo definisce l’ambito di applicazione: si precisa quando la garanzia globale è obbligatoria e quando è prevista nel bando; si è precisato, inoltre, che la garanzia globale non è idonea a garantire le concessioni, atteso che non può chiedersi ad un garante di
intervenire in via sostitutiva in una attività imprenditoriale di gestione, di durata anche pluridecennale.
Art. 128
L’articolo regola le modalità di presentazione della garanzia, precisando che essa – ove obbligatoria o richiesta dal bando – deve essere prestata in un ristretto termine, a pena di revoca dell’aggiudicazione.
Al comma 2, è stabilito l’obbligo di indicare il nominativo di almeno due sostituti, che come attestato dalla documentazione allegata alla garanzia devono essere in possesso degli stessi requisiti precedentemente richiesti nel bando.
Si richiama, al comma 3, lo schema di garanzia, allegato H al regolamento, che ne completa la disciplina di dettaglio, in particolare per la configurazione dei rapporti tra garante e stazioni appaltanti o soggetti aggiudicatori a seguito dell’attivazione della garanzia.
Art. 129
L’articolo regola l’oggetto e la durata della garanzia, distinguendo la stessa in garanzia di cui all’articolo 113 del codice (l’obbligo di pagare nella continuità dei rapporti con l’impresa inadempiente) e la garanzia di subentro (l’obbligo di subentrare, a mezzo di impresa idonea, nella esecuzione del lavoro, al posto dell’impresa inadempiente). La garanzia di subentro può essere attivata in caso di risoluzione del contratto per i motivi già previsti nel nostro ordinamento (quali la perdita della qualificazione, l’antimafia, l’inadempimento grave, il fallimento). L’efficacia della garanzia di cui all’articolo 113 del codice è quella della attuale garanzia fidejussoria; quella della garanzia di subentro cessa, logicamente, all’emissione del certificato di ultimazione dei lavori.
Art. 130
Nell’articolo sono fissate le norme per l’attivazione della garanzia cauzionale, prevedendo un termine di 15 giorni per il pagamento delle somme richieste. La garanzia di cui all’articolo 113 del codice permane anche dopo l’attivazione del subentro.
Art. 131
L’articolo regola l’attivazione della garanzia di subentro; il garante deve comunicare l’inizio dell’attività della impresa subentrante entro 30 giorni dalla attivazione della garanzia; ciò non libera il garante di fare completare il lavoro garantito. Il comma 2 prescrive che qualora la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore chieda la sostituzione del subentrante inadempiente, il garante, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta di sostituzione, lo sostituisce con l’altro soggetto indicato all’atto della stipulazione del contratto. Al comma 3 è disciplinata l’ipotesi nel caso di inadempimento anche del secondo subentrante. Il comma 4 stabilisce che le autorizzazioni rilasciate per il subappalto rimangono valide e possono essere utilizzate dal subentrante, in modo da assicurare la migliore continuità ai lavori.
Art. 132
Sono regolati i rapporti tra le parti ed i requisiti del garante e del subentrante. Sotto il primo profilo è prevista l’assoluta distinzione dei rapporti tra stazione appaltante o soggetto
aggiudicatore e contraente garantito rispetto ai rapporti tra stazione appaltante o soggetto aggiudicatore e garante. Il garante assume l’obbligo di far realizzare l’opera e per tal motivo il garante non può sottrarsi a tale obbligo di fare eseguire deducendo l’insussistenza della causa di risoluzione o facendo in qualche modo valere le eccezioni che spetterebbero al contraente garantito. In tal modo si vuole assicurare che la lite giudiziaria, che spesso segue una risoluzione di contratto, non possa interdire il funzionamento della garanzia ed il completamento dell’opera. D’altronde, il subentro del garante non libera il contraente inadempiente dalle responsabilità patrimoniali eventualmente a suo carico per l’interruzione dell’opera e queste responsabilità possono essere fatte valere anche a mezzo della garanzia cauzionale prestata nell’ambito della garanzia globale.
Quanto ai requisiti del garante, oltre a richiamare quelli di legge si è richiesto, al comma 4, il rilascio di garanzie fidejussorie pari ad 1,5 volte l’importo dei lavori. E’ stata poi prevista al comma 5 la possibilità di far rilasciare la garanzia di subentro dalla eventuale capogruppo proprietaria della impresa garantita, a condizione, peraltro, che la capogruppo abbia un patrimonio adeguato (non meno di 500 milioni di euro) e si associ con una banca – assicurazione che rilasci la garanzia cauzionale. Si è, poi prevista, al comma 6, la possibilità di rilasciare garanzia da parte di associazioni tra garanti.
Il comma 8, infine, prevede che il garante possa partecipare alla verifica dell’andamento dei lavori a mezzo di un soggetto di propria fiducia, e che la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore debba consentire ed agevolare tale controllo.
Art. 133
L’articolo regola i limiti di garanzia che, per la garanzia cauzionale, sono riferiti a quelli previsti per l’attuale garanzia di cui all’articolo 113 del codice, salvo che, in caso di attivazione della garanzia cauzionale, la garanzia si intende sempre pari al 10% dell’importo originario dei lavori.
Art. 134
L’articolo regola, in modo specifico e particolare, in caso in cui sia stato concesso (al solo contraente generale) un finanziamento c.d. “project”, garantito cioè soltanto dalla remunerazione dei lavori, con limitata rivalsa sul patrimonio delle imprese. Tali ipotesi merita una speciale disciplina, per evitare che la perdita del contratto ponga nel nulla la garanzia stessa del finanziatore. Si è pertanto mutuato, nelle linee generali, il sistema previsto nell’ambito delle concessioni relative alla finanza di progetto, nell’articolo 159 del codice, consentendo al finanziatore di evitare la risoluzione del rapporto individuando una impresa idonea a sostituirsi nel rapporto alla impresa inadempiente, a mezzo di un atto di novazione soggettiva. Si tratta, come è evidente, di una procedura particolare che evita l’attivazione della garanzia limitando i danni del garante ma, in ultima analisi, anche del soggetto aggiudicatore che si giova della continuazione senza interruzioni (e senza contenziosi) del contratto in corso.
Art. 135
In generale l’articolo riproduce con i necessari adeguamenti al codice l’articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554; in particolare sono stati introdotti i commi 3 e 4 recanti chiarimenti in merito alla tenuta dei documenti.
Art. 136
L’articolo riproduce, con i necessari adeguamenti al codice, l’articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, disciplinando il contenuto dei capitolati e dei contratti.
Art. 137
E’ riprodotto, con i necessari adeguamenti al codice, l’articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in tema di spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'appaltatore.
Art. 138
L’articolo riproduce, con i necessari adeguamenti al codice, ed integra, l’articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, riguardante l’anticipazione sull’importo contrattuale. In particolare, al comma 2 si dispone che ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con la legge 28 maggio 1997, n. 140, è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed agli enti pubblici economici di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo, in materia di contratti di appalto di lavori, con esclusione di quelli riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea.
Art. 139
L’articolo riproduce, con i necessari adeguamenti al codice, l’articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
Con riferimento al comma 3, ove è stabilito che ogni sospensione dei lavori, legittima il pagamento in acconto degli importi maturati dall'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti fino alla data di sospensione, è stato dimezzato, in quanto più equo, il termine di durata della sospensione da 90 a 45 giorni.
Art. 140
L’articolo riproduce, con i necessari adeguamenti al codice, l’articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, concernente gli interessi per ritardato pagamento.
Art. 141
L’articolo riproduce, con i necessari adeguamenti al codice, l’articolo 29 del D.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 concernente i termini di pagamento degli acconti e del saldo.
Art. 142
L’articolo riproduce, con i necessari adeguamenti al codice, l’articolo 30 del D.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 concernente le modalità operative in relazione agli interessi per ritardato pagamento.
Art. 143
L’articolo riproduce, con i necessari adeguamenti al codice, l’articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 in tema di penali, integrandolo con le disposizioni dell’articolo 22 del D.M.LL.PP. n. 145/2000 riguardanti le penali.
Art. 144
Il nuovo articolo, formulato in due commi, prevede che in caso di inadempimento dell’appaltatore, la stazione appaltante possa procedere d’ufficio in danno dell’appaltatore nel limite d’importo non superiore a 200.000 euro; sono altresì previste le modalità per la redazione del verbale di accertamento tecnico e contabile.
TITOLO VIII – ESECUZIONE DEI LAVORI
CAPO I – Direzione dei lavori Sezione prima – Direzione dei lavori Art. 145
L’articolo riproduce l’articolo 123 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 concernente l’ufficio della direzione dei lavori.
Art. 146
E’ riprodotto l’articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554 con gli adeguamenti al codice e alle norme tecniche per le costruzioni relativo al direttore dei lavori.
Artt. 147 -148
Sono riprodotti gli articoli 125 e 126 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 con le opportune precisazioni volte a meglio definire i diversi compiti e relative responsabilità rispettivamente dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere.
Art. 149
E’ riprodotto l’articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554 con alcune integrazioni finalizzate a chiarire e a distinguere il ruolo del coordinatore per l’esecuzione dei lavori rispetto al ruolo del direttore dei lavori prevedendo altresì un compenso per il coordinatore dipendente della stazione appaltante da inserire nel quadro economico dell’intervento, in considerazione che tale prestazione non rientra tra quelle contemplate nell’articolo 92, comma 5 del codice.
CAPO II – Esecuzione dei lavori
Sezione prima – Disposizioni preliminari
Art. 150
E’ riprodotto l’articolo 128 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554 integrato da un nuovo comma per fare chiarezza in merito alla differenza tra “disposizione di servizio” del responsabile del procedimento e “ordine di servizio” del direttore dei lavori.
Sezione seconda – Consegna dei lavori
Art. 151
L’articolo riproduce l’articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 con alcune integrazioni al comma 9 dove viene fissato un limite massimo al ritardo della consegna, per certezza dei tempi.
Art. 152
E’ riprodotto l’articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554; in particolare, al comma 1, lettera b), è stata introdotta la previsione della localizzazione delle cave e delle discariche da utilizzare da parte dell’appaltatore e dei mezzi d’opera per la esecuzione dei lavori.
Art. 153
L’articolo riproduce, con gli adeguamenti al codice, ed integra, l’articolo 131 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 concernente le differenze riscontrate all’atto della consegna. In particolare al comma 3, è inserita una disposizione analoga a quella dell’articolo 11, comma 2 del X.X. 00 maggio 1895, n. 350 tesa ad eliminare l’incongruenza della disposizione del successivo comma 4, secondo cui, non essendosi proceduto alla consegna dei lavori secondo il comma 2, l’appaltatore, ove intenda formulare osservazioni sulle difformità riscontrate, deve formulare riserva sul verbale di consegna.
Art. 154
L’articolo riproduce, con gli adeguamenti al codice, l’articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 concernente la consegna di materiali da un appaltatore ad un altro.
Art. 155
L’articolo riproduce, con gli adeguamenti al codice, l’articolo 9 del D.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 concernente i riconoscimenti a favore dell’appaltatore in caso di ritardata consegna dei lavori.
Sezione terza - Esecuzione in senso stretto
Art. 156
E’ riprodotto, con gli adeguamenti al codice, l’articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 in tema di sospensione e ripresa dei lavori. Al comma 8 è stata introdotta una norma chiarificatrice rispetto alle sospensioni inizialmente legittime.
Art. 157
L’articolo riproduce, con gli adeguamenti al codice, l’articolo 24 del D.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 che disciplina ulteriori disposizioni relative alla sospensione e ripresa dei lavori. Ai commi 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 sono riprodotti gli articoli 26 e 21 del D.M.LL.PP. n. 145/2000 riguardanti le proroghe e il tempo per la ultimazione dei lavori
Art. 158
L’articolo riproduce con gli adeguamenti al codice l’articolo 25 del D.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 che disciplina la sospensione illegittima.
Art. 159
L’articolo riproduce, con adeguamenti, l’articolo 134 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 in tema di variazioni e addizioni al progetto approvato
In particolare al comma 4 si è equiparato il mancato adempimento dell’appaltatore ad una “contestazione” facendo quindi riferimento, per la procedura seguente, alle disposizioni contenute nell’articolo 162, introducendo altresì una disposizione finalizzata a distinguere più chiaramente tra atto di sottomissione ed atto aggiuntivo; al comma 9 sono state introdotte precisazioni e chiarimenti formali.
I commi 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, di nuova introduzione, riproducono le disposizioni dell’articolo 10 del D.M.LL.PP. n. 145/2000 riguardanti le varianti in aumento.
Art. 160
L’articolo, che disciplina la diminuzioni dei lavori, riproduce l’articolo 135 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e l’articolo 12 del D.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 con gli adeguamenti al codice.
I nuovi commi 3, 4, 5, 6, e 7 riproducono le disposizioni dell’articolo 11 del D.M.LL.PP. n. 145/2000 riguardanti le varianti in diminuzione migliorative proposte dall’appaltatore.
Art. 161
L’articolo, che disciplina la determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto, riproduce l’articolo 136 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, introducendo una precisazione al comma 4.
Art. 162
L’articolo, che disciplina le contestazioni tra la stazione appaltante e l’appaltatore riproduce l’articolo 137 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
Art. 163
L’articolo, che detta disposizioni in relazione a sinistri alle persone e danni, disciplinando altresì gli adempimenti del direttore dei lavori in caso di danni causati da forza maggiore,
riproduce gli articoli 138 e 139 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 integrandolo con le disposizioni dell’articolo 348 della legge 2248/1865, all. F relative ai danni che, di conseguenza, è abrogato nel successivo articolo 362 in attuazione di quanto previsto all’articolo 256, comma 4, del codice.
Al comma 3 si è ampliato il termine da tre a cinque giorni perché ritenuto più congruo.
Art. 164
L’articolo riproduce, con adattamenti, gli articoli 351, 352, 353, 354 e 355 della legge 2248/1865, all. F relativi ai riconoscimenti in favore dei creditori; tali articoli sono di conseguenza abrogati nel successivo articolo 362 in attuazione di quanto previsto all’articolo 256, comma 4, del codice.
Art. 165
Con il presente articolo sono dettate disposizioni per l’appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare introdotto dall’articolo 53, comma 2, lettera c), del codice. Le disposizioni adattano le previsioni del successivo articolo 166, che riproduce con modifiche l’articolo 140 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
In particolare, il comma 1 prevede che il responsabile del procedimento avvii le procedure per l’acquisizione di ulteriori eventuali pareri necessari e per l’approvazione da parte della stazione appaltante del progetto definitivo presentato in sede di gara.
Al comma 11 è stato chiarito che i progetti predisposti dall’appaltatore sono soggetti a verifica.
Art. 166
E’ riprodotto, con modifiche, l’articolo 140 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
In considerazione della maggiore diffusione dell’appalto di progettazione ed esecuzione sono introdotte, al comma 3, nuove disposizioni relative alle variazioni progettuali tra progetto esecutivo e definitivo: si prevede che, nella redazione del progetto esecutivo, siano ammesse, rispetto al “definitivo”, variazioni qualitative e quantitative contenute entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro ed al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie dell’appalto che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e non comportino un aumento dell’importo contrattuale. Nel nuovo comma 8 è altresì chiarito che il capitolato speciale d’appalto è la sede più idonea per la definizione della modalità del compenso della progettazione; al comma 10 è stato chiarito che i progetti predisposti dall’appaltatore sono soggetti a verifica.
Sezione quarta – Subappalto
Art. 167
E’ riprodotto, con i necessari adeguamenti al codice, ed integrato, l’articolo 141 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554; sono state estese ai subaffidamenti le disposizioni del subappalto per moralizzare l’esecuzione dei lavori ed è stato specificato il cottimo.
Sezione quinta – Adeguamento dei prezzi
Art. 168
Sono riprodotte, con adattamenti, le parti relative al procedimento di calcolo della compensazione e alle modalità di pagamento contenute nella circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2005 recante “Modalità operative per l’applicazione delle nuove disposizioni relative alla disciplina economica dell’esecuzione dei lavori pubblici a seguito dell’emanazione del decreto ministeriale di cui all’articolo 26, commi 4- bis, 4-quater e 4-quinquies, della legge n. 109/1994 e successive modifiche e integrazioni”. Le citate disposizioni dell’articolo 26 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 sono ora riportate all’articolo 133 del codice.
Art. 169
In analogia al precedente articolo 168 sono dettate disposizioni relative alle modalità di applicazione del prezzo chiuso di cui all’articolo 133, comma 3, del codice.
CAPO III – Lavori in economia
Art. 170
E’riprodotto, con i necessari adeguamenti al codice, l’articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 che disciplina il cottimo.
Art. 171
E’riprodotto, con i necessari adeguamenti al codice, l’articolo 145 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 concernente l’autorizzazione della spesa per lavori in economia.
Art. 172
L’articolo riproduce, con i necessari adeguamenti al codice, l’articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 concernente i lavori d’urgenza, introducendo un chiarimento al comma 2.
Art. 173
E’ riprodotto l’articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554 riguardante i provvedimenti in caso di somma urgenza.
Art. 174
E’ riprodotto l’articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554 riguardante la perizia suppletiva per maggiori spese.
TITOLO IX – CONTABILITA’ DEI LAVORI
CAPO I – Scopo e forma della contabilità
Art. 175
L’articolo, che disciplina i fondi a disposizione delle stazioni appaltanti, riproduce l’articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
In particolare, al comma 1, lettera a) e lettera g) si sono ampliate le destinazioni dei fondi includendo i rimborsi previa fattura e le spese per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per l’assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di funzionamento delle amministrazioni aggiudicatrici comunque sostenute in relazione all’intervento; alla lettera h) sono state incluse le spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione.
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Art. 176
E’ riprodotto l’articolo 153 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554 riguardante i lavori in economia contemplati nel contratto, integrato di alcune disposizioni che tendono ad eliminare le incertezze in ordine alla quantificazione del corrispettivo per i lavori in economia.
Art. 177
E’ riprodotto l’articolo 155 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554 che disciplina disposizioni relative all’accertamento e registrazione dei lavori con la specificazione, al comma 4, che se la direzione dei lavori è affidata a professionisti esterni, i programmi informatizzati devono essere preventivamente accettati dal responsabile del procedimento.
Art. 178
E’ riprodotto l’articolo 156 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554 che indica l’elenco dei documenti amministrativi e contabili. L’articolo è stato integrato per coordinarlo con gli articoli 196 e 198.
Art. 179
L’articolo riproduce l’articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 che detta disposizioni relative al giornale dei lavori.
Art. 180
L’articolo riproduce l’articolo 158 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 che detta disposizioni relative ai libretti di misura dei lavori e delle provviste.
Art. 181
E’ riprodotto l’articolo 159 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554 relativo alle annotazione dei lavori a corpo, con l’introduzione di alcuni chiarimenti.
Art. 182
L’articolo riproduce l’articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 relativo alle modalità di misurazione dei lavori.
Art. 183
E’ riprodotto riproduce l’articolo 161 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 che detta disposizioni in merito ai lavori e alla somministrazioni su fatture.
Art. 184
L’articolo riproduce ed integra l’articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 che detta disposizioni in merito alle note settimanali delle somministrazioni, rendendo più completa la definizione delle modalità di compilazione delle liste settimanali.
Art. 185
L’articolo, che riproduce l’articolo 163 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 relativo alla forma del registro di contabilità, al comma 4, introduce una norma chiarificatrice utile per gli operatori di settore.
Art. 186
L’articolo riproduce l’articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, relativo alle annotazioni delle partite di lavorazioni nel registro di contabilità.
Art. 187 – 188
Gli articoli riproducono rispettivamente l’articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 relativo alle eccezioni e riserve dell’appaltatore sul registro di contabilità e l’articolo 31 del D.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 che detta disposizioni concernenti la forma ed il contenuto delle riserve, eliminando ogni possibile incongruenza interpretativa in merito alla previsione che l’appaltatore possa sempre firmare con riserva il registro il contabilità, ed esplicarne i motivi, a pena di decadenza, entro i 15 giorni successivi qualora l'esplicazione e la quantificazione della riserva non siano possibili al momento della formulazione della stessa.
Art. 189
E’ riprodotto l’articolo 166 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554 detta disposizioni relative ai titoli speciali di spesa.
Art. 190
E’ riprodotto l’articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554 relativo al sommario del registro. Al comma 1 è stata introdotta la specificazione “ nel caso di lavori a misura”, per una maggiore chiarezza e per una precisa distinzione rispetto alle indicazioni di cui al comma 2, relative ai lavori a corpo.
Art. 191
E’ riprodotto l’articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554 relativo allo stato di avanzamento lavori.
Art. 192
L’articolo riproduce l’articolo 169 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 concernente il certificato per il pagamento delle rate di acconto.
Art. 193
E’ riprodotto l’articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554 concernente la contabilizzazione separata di lavori.
Art. 194
L’articolo riproduce l’articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 che detta disposizioni in merito ai lavori annuali estesi a più esercizi.
Art. 195
L’articolo, che riproduce l’articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 concernente il certificato di ultimazione dei lavori, al comma 1, introduce una necessaria integrazione per definire la effettiva consistenza dei lavori alla data di scadenza prevista nel contratto.
Art. 196
L’articolo riproduce l’articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 concernente il conto finale dei lavori.
In particolare al comma 2, lettera f) è stata introdotta una integrazione in quanto si ritiene che sia il direttore lavori il soggetto che meglio conosce l’andamento effettivo dei lavori, la situazione dell’opera e le contestazioni e pretese dell’impresa.
Art. 197
E’ riprodotto, con i necessari adeguamenti al codice, l’articolo 174 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 in tema di reclami dell’appaltatore sul conto finale.
Art. 198
L’articolo, che riproduce l’articolo 175 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, disciplinante la relazione del responsabile del procedimento sul conto finale, al comma 1 introduce un termine temporale allo scopo di assicurare il rispetto dei termini del collaudo.
CAPO II – Contabilità dei lavori in economia
Artt. 199- 200- 201- 202- 203- 204 - 205
Sono riprodotti rispettivamente gli articoli 176, 177, 178, 179, 180, 181 e 182, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 che disciplinano la contabilità dei lavori in economia.
Art. 206
L’articolo prevede la contabilità in forma semplificata nel caso di lavori in amministrazione diretta di importo inferiore a 20.000 euro e per lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore a 40.000 euro.
CAPO III - Norme generali per la tenuta della contabilità
Art. 207
L’articolo, che riproduce l’articolo 183 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 concernente disposizioni in merito alla numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri e relativa bollatura, al comma 3, introduce una norma chiarificatrice utile per gli operatori di settore.
Artt. 208- 209- 210
Sono riprodotti rispettivamente gli articoli 184, 185 e 186, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 riguardanti le norme generali per la tenuta della contabilità dei lavori. In particolare, il comma 3 dell’articolo 210 chiarisce che il responsabile del procedimento firma nel frontespizio il giornale dei lavori, i libretti delle misure ed i registri di contabilità, le pagine del registro di contabilità preventivamente numerate e firmate dall’appaltatore, i certificati di pagamento, e la relazione sul conto finale nella quale esprime anche parere motivato sulla fondatezza delle domande dell’appaltatore per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all’articolo 239 del codice o l’accordo bonario di cui all’articolo 240 del codice.
TITOLO X - COLLAUDO DEI LAVORI
In generale, l’intero titolo è stato riorganizzato rispetto al testo del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per dare una sequenza più corretta agli argomenti; in particolare sono stati apportati perfezionamenti formali di carattere linguistico e chiarificatore di aspetti che potevano dare luogo a dubbi interpretativi.
CAPO I – Disposizioni preliminari
Art. 211
L’articolo, che riproduce ed integra l’articolo 187 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, al comma 4 chiarisce che è obbligatorio il collaudo in corso d’opera salvo che non sussistono le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione.
Art. 212
L’articolo riproduce ed integra l’articolo 188 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 relativo alla nomina del collaudatore.
Al comma 1 è stato precisato che le commissioni di collaudo possono essere composte da 1 a 3 membri.
Al comma 4 è stata introdotta la facoltà di inserire nelle commissioni di collaudo un funzionario amministrativo, come previsto dall’articolo 141, comma 4, del codice.
Al comma 5 è stata estesa la facoltà di conferire incarichi di collaudo a soggetti muniti di laurea breve.
Al comma 6 è stata prevista la possibilità di conferire incarichi di collaudo di lavori di manutenzione a tecnici diplomati.
In entrambi i casi sono stati puntualizzati gli ambiti di competenza.
Al comma 7 è stabilito che l’incarico di collaudo è conferito di regola a dipendenti delle stazioni appaltanti.
Inoltre è stato soppresso, rispetto al comma 5 dell’articolo 188 del d.P.R. n. 554/99, il divieto di nominare commissioni miste composte sia da funzionari della stazione appaltante sia da soggetti esterni. Ciò perché è frequentemente utile affiancare al funzionario interno un esperto per aspetti specialistici dell’opera da collaudare. In ottemperanza alla legge comunitaria 2004 e al codice, è stata altresì soppressa la previsione di istituire obbligatoriamente elenchi di collaudatori sia presso il Ministero sia presso le Regioni e le Province autonome.
Al comma 8, lettera d) è stato inserito il riferimento alle strutture o articolazioni organizzative degli organismi con funzioni di vigilanza o di controllo dell’intervento da collaudare; allo stesso comma, al fine di evitare dubbi interpretativi sull’attività di vigilanza e controllo, incompatibile con il collaudo, è stata inserita la nuova lettera e) che riproduce, con adattamenti, le disposizioni del comma 7 dell’articolo 188 del d.P.R. n. 554/99.
Il comma 11 è riformulato, prevedendo l’affidamento a soggetti esterni solamente a seguito di procedura di gara, con la puntuale disciplina del possesso dei requisiti specifici anche in relazione all’importo dei lavori.
Art. 213
L’articolo riproduce ed integra l’articolo 190 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, puntualizzando l’elenco dei documenti che il responsabile del procedimento trasmette all’organo di collaudo.
Art. 214
L’articolo, che riproduce l’articolo 189 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 concernente l’avviso ai creditori, al comma 3 introduce le dovute precisazioni connesse con le intervenute variazioni delle procedure di pubblicazione degli avvisi stessi.
Art. 215
L’articolo, che riproduce l’articolo 192 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 concernente l’estensione delle verifiche di collaudo, al comma 1 introduce una deroga circa i tempi di ultimazione del collaudo.
Art. 216
L’articolo, che riproduce l’articolo 206 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 concernente le commissioni collaudatrici, al comma 3 puntualizza le procedure da adottarsi in caso di dissenso fra i componenti della commissione composta da due membri.
CAPO II – Visita e procedimento di collaudo
Art. 217
L’articolo, che riproduce l’articolo 194 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, disciplina le procedure per le visite di collaudo in corso d’opera. Al comma 1, è stabilito che vengano effettuati sopralluoghi durante l’esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all’esecuzione.
Art. 218
L’articolo riproduce l’articolo 191 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 che disciplina la visita definitiva di collaudo e i relativi avvisi.
Art. 219
L’articolo, riproducendo l’articolo 194 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 che disciplina il processo verbale di visita, al comma 1, rispetto al testo dell’articolo 194 del d.P.R. n. 554/1999, semplifica le indicazioni da inserire nel verbale di visita.
Art. 220
E’ riprodotto, con i necessari adeguamenti al codice, l’articolo 193 decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 concernente gli oneri dell’appaltatore nelle operazioni di collaudo. Al comma 3, è previsto di operare in danno dell’appaltatore inadempiente per il limite d’importo entro 200.000 euro.
Art. 221
E’ riprodotto, con i necessari adeguamenti, l’articolo 195 decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 concernente le valutazioni dell’organo di collaudo.
Art. 222
E’ riprodotto, con i necessari adeguamenti, l’articolo 196 decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 disciplinante la discordanza fra la contabilità e l’esecuzione.
Art. 223
E’ riprodotto l’articolo 197 decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 che detta disposizioni qualora si riscontrino difetti e mancanze nell’esecuzione dei lavori. Al comma 2 è inserita una disposizione analoga alle previsioni dell’articolo 220 relativo all’esecuzione in danno.
Art. 224
L’articolo riproduce l’articolo 198 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 disciplinante l’eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato.
Al comma 1, per snellire la procedura, recuperando la norma dell’articolo 103 del regolamento n. 350/1895, è stata data facoltà all’organo di collaudo di ammettere in contabilità lavorazioni meritevoli di collaudo ma non preventivamente autorizzate, previo parere della stazione appaltante, solo se ritenute indispensabili e se l’importo totale dell’opera non ecceda i limiti delle spese autorizzate.
Art. 225
L’articolo riproduce ed integra l’articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
Al comma 1 sono stati puntualmente individuati i contenuti del certificato di collaudo e al comma 4 è stata introdotta la procedura da seguire nel caso di insorgenza di vizi o difetti nel biennio di provvisorietà del certificato di collaudo.
Art. 226
E’ riprodotto l’articolo 200 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554 che disciplina la consegna anticipata dell’opera. Al comma 1 lettera b), rispetto al testo del d.P.R. n. 554/99, è stato eliminato il riferimento “all’abitabilità” in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 24, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dove è disciplinata “l’agibilità” degli edifici.
Art. 227
E’ riprodotto l’articolo 201 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554 che disciplina gli obblighi per determinati risultati.
Art. 228
E’ riprodotto l’articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554 che detta disposizioni nel caso in cui l’organo di collaudo ritenga i lavori non collaudabili.
Art. 229
E’ riprodotto l’articolo 203 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554 relativo alle richieste formulate dall’appaltatore sul certificato di collaudo.
Art. 230
Nell’articolo sono stati fusi, per coerenza, i testi degli articoli 204 e 209 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, concernenti ulteriori provvedimenti amministrativi, con alcuni perfezionamenti. In particolare, al comma 1 è stato specificato che l’organo di collaudo è tenuto ad inviare per conoscenza all’appaltatore la lettera di trasmissione della documentazione di collaudo.
Art. 231
E’ riprodotto l’articolo 205 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554 relativo allo svincolo della cauzione.
Art. 232
E’ riprodotto, con alcune specificazioni, l’articolo 207 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 concernente il collaudo dei lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica.
Art. 233
L’articolo riproduce ed integra, per puntualizzare meglio, l’articolo 208 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 relativo al certificato di regolare esecuzione.
Art. 234
L’articolo riproduce in parte ed integra l’articolo 210 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 concernente il compenso spettante ai collaudatori.
Rispetto al testo dell’articolo 210 del d.P.R. n. 554/99, è stato eliminato il primo comma concernente i compensi spettanti alle commissioni costituite da dipendenti della stazione appaltante, oggetto di provvedimenti specifici di ogni stazione appaltante, non coerente con il resto dell’articolo che disciplina i compensi delle commissioni miste o costituite da soggetti esterni e delle commissioni miste.
E’ stato puntualizzato, al comma 1, il compenso spettante al tecnico diplomato, eventualmente incaricato del collaudo di lavori di manutenzione.
E’ stato eliminato il precedente comma 4, non coerente con la tariffa professionale.
Si prevede, al comma 3, che il compenso per i collaudi in corso d’opera sia incrementato del 30% (anziché 20%), ritenuto più adeguato per gli impegni previsti dal regolamento per tale tipo di incarico.
Al comma 5, infine, è stato introdotto un compenso per la redazione del verbale di accertamento in caso di risoluzione di contratto.
TITOLO XI – LAVORI RIGUARDANTI I BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE
CAPO I – Beni del patrimonio culturale
Art. 235
Il comma 1 con previsione rafforzativa, ribadisce i rapporti tra normative di livello legislativo in materia di beni del patrimonio culturale: disciplina speciale (parte II, titolo IV, capo II del codice) e disciplina comune, richiamata dall’articolo 197 del medesimo codice, quest’ultima applicabile in quanto non derogata dalla prima.
L’articolo definisce l’ambito di applicazione delle disposizioni del titolo XI.
Tale ambito comprende anzitutto (comma 2) i beni culturali (oggetto della disciplina della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio).
In attuazione dell’articolo 198, è stata prevista (comma 3) la possibilità di applicare in tutto o in parte le disposizioni anche a quelle categorie di beni paesaggistici – ville, giardini, parchi e complessi immobiliari caratteristici, rispettivamente contemplati alle lettere b) e c), dell’articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio - che, per tipologia e consistenza materiale, risultano assimilabili agli immobili sottoposti a vincoli storico-artistici.
Il comma 4 chiarisce i rapporti tra normative regolamentari: disciplina speciale (titolo XI) e disciplina comune del nuovo regolamento generale attuativo, quest’ultima applicabile laddove (oltre a non essere derogata da quella speciale) risulti compatibile con le disposizioni della parte II, titolo IV, capo II del codice.
Art. 236
La disposizione, per evidenti ragioni di coerenza, sostituisce le definizioni delle tipologie degli interventi conservativi (manutenzione e restauro – mentre la prevenzione non viene menzionata, poiché si traduce in un attività di servizi) contenute nel testo previgente con un rinvio (comma 3) alle finalità ed ai contenuti disciplinati dall’articolo 29, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio.
E’ stata mantenuta, e resa più puntuale (comma 2), la definizione dello scavo archeologico, che il Codice dei beni culturali e del paesaggio non contiene.
Il comma 4 contiene una esplicazione di ciò che comporta, sul piano operativo, l’applicazione del metodo della conservazione programmata agli interventi sui beni culturali, sotto un duplice profilo: quello della definizione dei tempi, e delle priorità per la programmazione, progettazione ed realizzazione degli interventi (nell’ovvio presupposto di risorse scarse), che vede nel documento preliminare (come precipitato della ricognizione e dello studio del bene, dal punto di vista della pericolosità territoriale e della vulnerabilità) l’indicazione degli elementi decisivi per la scelta; e quello del raccordo tra le esperienze pregresse e quelle programmate, in una prospettiva di organicità e continuità della conservazione, che vede nel piano di manutenzione e nel consuntivo scientifico (posti ormai dall’articolo 244 nel corretto rapporto di confronto ed aggiornamento) gli strumenti fondamentali.
CAPO II – Progettazione
Art. 237
La disposizione riproduce sostanzialmente i principi in materia di progettazione dettati dall’articolo 203 del codice.
Così il livello definitivo viene indicato come quello di regola idoneo all’affidamento dei lavori (comma 2), e si prevede che il livello esecutivo possa essere omesso per interventi che non presentino particolari complessità realizzative e, negli altri casi, qualora le caratteristiche dell’intervento non consentano l’esecuzione di analisi e rilievi esaustivi, ne possa essere disposta l’esecuzione in corso d’opera (comma 4).
Viene anche confermata la possibilità (già prevista da disposizioni del precedente titolo II) che il responsabile del procedimento riduca la definizione dei livelli progettuali ed i contenuti, salvaguardandone la qualità (comma 3).
Artt. 238 – 239 - 240
Le disposizioni indicano contenuti e documenti dei tre livelli della progettazione, rielaborando gli articoli 214, 215 e 216 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 .
Rispetto alla disciplina comune sono state introdotte alcune marginali semplificazioni, nonché alcune integrazioni necessarie a raccordare la disciplina regolamentare ai principi specifici dettati dalla disciplina legislativa.
Le due specificità che presentano un rilievo sostanziale sono:
- la menzione (articolo 238, comma 6) delle schede tecniche, previste dall’articolo 202 del codice, che descrivono le caratteristiche dei manufatti su cui si interviene e costituiscono la base per la predisposizione del progetto preliminare.
- la previsione distinta dei contenuti del progetto definitivo (articolo 239), a seconda che costituisca o meno la base per l’affidamento della realizzazione dei lavori.
Art. 241
L’indicazione dei contenuti e dei documenti della progettazione concernente lo scavo archeologico è invece interamente rinvenibile nella disposizione.
Rispetto alla formulazione previgente, di cui all’articolo 217 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, sono state apportate modifiche essenzialmente testuali.
Assume una valenza significativa, nel solco della generale tendenza a precisare gli ambiti professionali in funzione dell’effettiva qualità della tutela, la previsione (comma 2) della necessità che la relazione programmatica venga redatta da soggetti con qualifica di archeologo in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l’intervento.
Art. 242
La disposizione, a parte una modifica testuale imposta dal coordinamento con le previsioni sui livelli progettuali, riproduce quella previgente, di cui all’articolo 218 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, sulla progettazione dei lavori di impiantistica e per la sicurezza.
Art. 243
La disposizione riproduce la previgente, di cui all’articolo 220 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in materia di manutenzione, a parte la menzione del raccordo con il piano di manutenzione, documento che costituisce ormai componente indefettibile del livello progettuale più dettagliato (articoli 239 e 240 del presente regolamento; articolo 203 codice), strumento essenziale per l’applicazione del metodo della conservazione programmata (articolo 236, comma 4 del presente regolamento, articolo 29, comma 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio).
Art. 244
Anche la disposizione sul consuntivo scientifico riproduce la previgente, di cui all’articolo 221 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, che – nella medesima prospettiva della conservazione programmata - viene integrata con la menzione del piano di manutenzione, di cui il consuntivo comporta aggiornamento, oltre che dalla precisazione che i relativi costi vengono ricompresi nel quadro economico dell’intervento.
Art. 245
In tema di sistemi di realizzazione dei lavori e scelta del contraente, la disposizione rinvia alla disciplina speciale del codice (in particolare articolo 204) che detta ormai disposizioni analitiche pressoché esaustive.
Art. 246
La disposizione, che riproduce ed integra la previgente, di cui all’articolo 224 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, concerne il collaudo puntualizzando i soggetti che necessariamente devono far parte della commissione di collaudo a seconda che si tratti di beni relativi alla categoria OG 2, alle categorie OS 2-A e OS 2-B, ovvero relativi alla categoria OS 25.
TITOLO XII – LAVORI ESEGUITI ALL’ESTERO
In relazione alla parte II, titolo XII concernente i lavori eseguiti all’estero si è prevista, per una maggiore chiarezza e puntualità, una disciplina regolamentare di maggior respiro mediante la separazione del previgente titolo XIV del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 in due capi: il capo I relativo ai lavori nell’ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, ed il capo II riguardante i lavori su immobili all’estero ad uso dell’amministrazione del Ministero degli affari esteri.
CAPO I – Lavori nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49
Alcune modifiche toccano solo aspetti formali del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e sono finalizzate ad una più chiara lettura delle norme.
Altre invece sono sostanziali e mirano a:
− assicurare una maggiore partecipazione del Paese in Via di Sviluppo (PVS) per l’esecuzione dell’intervento di cooperazione di cui è beneficiario;
− risolvere possibili problemi di incompatibilità tra norme italiane e norme locali per i lavori appaltati dalle ambasciate;
− garantire livelli di sicurezza e di impatto ambientale dei lavori nei PVS analoghi a quelli dei Paesi UE;
− snellire l’iter procedurale che, in genere, nei PVS risulta notevolmente più complesso di quello dei lavori in Italia per la presenza di altri soggetti decisionali (autorità locali e organismi internazionali finanziatori).
Art. 247
Stabilisce in modo univoco l’ambito di applicazione delle norme speciali.
Art. 248
L’articolo riproduce in parte l’articolo 225 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 concernente la programmazione.
Al comma 2 è stabilito che l’accordo di attuazione è l’accordo stipulato tra il governo italiano e quello del PVS per ogni iniziativa di cooperazione allo sviluppo da realizzare ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49. Questo accordo può prevedere che un’amministrazione del PVS sia stazione appaltante, quindi svolga le attività di aggiudicazione, nomina di direttore lavori, monitoraggio, pagamento e collaudo. In tal caso, si è ritenuto opportuno prevedere che l’aggiudicazione e l’esecuzione possano avvenire secondo le normative locali.
Art. 249
L’articolo riproduce in parte l’articolo 226 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 relativo alla progettazione.
Le modifiche ai commi 1 e 3 prevedono:
− la possibilità di affidamento della progettazione dei lavori a soggetti dei PVS con competenza equivalente a quelli di analoghi soggetti italiani che stipulino polizza assicurativa equivalente a quella prevista nel codice;
− la previa approvazione dei progetti da parte dei competenti organi dei PVS (oltre a quella delle autorità italiane) solo nel caso in cui sia stabilito dall’accordo di attuazione, per snellire la realizzazione di lavori ove tale approvazione locale non sia strettamente necessaria o opportuna;
− la necessità di garantire anche per i lavori nei PVS istituzionalmente deboli livelli di sicurezza e di impatto ambientale analoghi a quelli adottati in Italia;
− la possibilità, nel caso di urgenza, semplicità tecnica e ripetitività, di eseguire direttamente il progetto esecutivo solo in presenza di uno studio di fattibilità;
− la possibilità di svolgere, nel caso di beni non reperibili nel PVS beneficiario, le analisi dei prezzi con riferimento a mercati diversi, purché di Paesi limitrofi, al fine di limitare l’ambito dell’analisi.
Art. 250
L’articolo riproduce, con modifiche, l’articolo 227 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 riguardante misure organizzative per la gestione ed esecuzione dell’opera.
In particolare, la modifica al comma 1 elimina l’obbligo di presenza costante e diretta nel PVS del responsabile del procedimento per lo svolgimento dei compiti stabiliti nel codice e nel presente regolamento.
Al comma 3 è prevista la possibilità di affidamento ad un organismo non governativo di lavori di valore inferiore a euro 750.000, purché lo stesso organismo si avvalga di professionalità adeguate alle attività da svolgersi.
Art. 251
In generale è proposto un nuovo articolo per permettere alle ambasciate di tener conto delle realtà locali nell’aggiudicazione dei lavori, in genere modesti, da finanziarsi con fondi ad esse trasferiti.
In particolare, al comma 1, si prevede la possibilità di partecipazione alle procedure di affidamento di soggetti locali, a volte unici soggetti disponibili o autorizzati.
Al comma 2 si prevede la possibilità di concordare con il PVS, in sede di stipula di Accordo di attuazione intergovernativo, procedure di aggiudicazione adottate nel Paese dalla Commissione Europea o da Organismi internazionali. Tali procedure, elaborate specificamente per i lavori nei PVS, sono in genere ben note a questi Paesi e dagli stessi accettate. La precedenza data alle procedure della Commissione è motivata dal fatto che queste sono quelle più vicine alle procedure italiane.
Al comma 3, si dispone che nelle commissioni di aggiudicazione di lavori per i quali l’amministrazione italiana opera come stazione appaltante, possono essere nominati come membri tecnici, italiani e stranieri non residenti in Italia, con adeguata e documentata competenza professionale.
Il comma 4 stabilisce che le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì per l’affidamento di forniture e servizi nei paesi beneficiari
Art. 252
L’articolo riproduce l’articolo 228 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 in relazione alla direzione dei lavori.
Al comma 2 si promuove esplicitamente l’uso di strumenti di informatizzazione a distanza al fine di snellire le snellire le procedure di accettazione e contabilizzazione delle opere in capo al direttore dei lavori.
Art. 253
L’articolo riproduce l’articolo 229 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 inerente al collaudo.
Al comma 1 è stata introdotta la previsione che della Commissione di collaudo possa far parte un tecnico designato dal PSV.
Al comma 2 è stato specificato che le certificazioni raccolte ai fini del collaudo possono essere rilasciate ai soggetti con competenza legalmente riconosciuta nel PSV.
Art. 254
L’articolo riproduce e modifica l’articolo 230 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 in tema di adeguamento dei prezzi e termini.
Ai commi 1, 2 e 3 sono dettate norme specifiche in tema di adeguamento del prezzo contrattuale in ragione della specificità del mercato. Al comma 5, si è chiarito che non si applicano le disposizioni dell’articolo 133, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del codice che riproducono l’articolo 26 della legge 109/94 modificato dalla legge finanziaria 2005.
CAPO II - Lavori su immobili all’estero ad uso dall’amministrazione del Ministero degli affari esteri
In tale ambito sono stati inseriti alcuni adattamenti volti unicamente a fornire maggior semplificazione e snellezza nell’ambito del procedimento, nonché a limitare il rischio di varianti e contenzioso.
Art. 255
Stabilisce in modo univoco l’ambito di applicazione delle norme speciali per gli immobili all’estero.
Art. 256
L’articolo riproduce in parte l’articolo 226 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 relativo alla progettazione.
Vengono disciplinate e sviluppate le speciali difficoltà istruttorie connesse alla progettazione ed approvazione dei progetti di lavori all’estero.
Si prevede che il responsabile del procedimento con il documento preliminare alla progettazione abbia lo spazio per identificare l’ambito ed il rischio di interferenza normativa.
La Commissione Immobili ad uso del Ministero degli affari esteri (C.I.M.A.E.) prevista all’art. 79 del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 permane vigente e viene affiancata da analoghe procedure in materia di conferenza dei servizi su proposta del responsabile del procedimento.
Il progettista dei lavori inerenti al capo II deve dichiarare il rispetto delle normative vigenti al momento della consegna degli elaborati.
Art. 257
L’articolo riproduce in parte l’articolo 227 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 riguardante le misure organizzative per la gestione ed esecuzione dell’opera.
E’ opportuno premettere che gli aspetti più propriamente organizzativi, gestionali ed esecutivi previsti per i lavori all’estero hanno tratto ragione da esperienze operative in ambiti socio-politici molto diversificati e tecnologicamente anche più avanzati rispetto all’attuale regime italiano.
Ad esempio in materia di qualificazione delle imprese, contesti internazionali come gli Stati Uniti o il Giappone possono certamente offrire un panorama imprenditoriale di rilievo internazionale. In tal senso è stata inserita facoltà di qualificazione diversa ed additiva dal
regime disciplinato nella parte II, titolo III del presente regolamento, su apposita istruttoria del responsabile del procedimento.
Le mutate esigenze di sicurezza internazionale hanno indotto a proporre istituti di speciale snellimento ed urgenza con il ricorso al disposto di cui all’articolo 17, comma 2 del codice. Infine il comma 5 riguarda il ricorso all’approvazione delle varianti per sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari in uso presso i Paesi esteri ove ricorre l’intervento mediante relazione del responsabile del procedimento.
Art. 258
L’articolo riproduce l’articolo 228 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 in relazione alla direzione dei lavori.
Al comma 2 si promuove esplicitamente l’uso di strumenti di informatizzazione a distanza al fine di snellire le snellire le procedure di accettazione e contabilizzazione delle opere in capo al direttore dei lavori.
Art. 259
L’articolo riproduce in generale l’articolo 229 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 inerente al collaudo.
In particolare, al comma 2 è stato specificato che le certificazioni raccolte ai fini del collaudo possono essere rilasciate ai soggetti con competenza legalmente riconosciuta nello Stato estero interessato dai lavori.
Art. 260
L’articolo riproduce in generale l’articolo 230 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 in tema di adeguamento dei prezzi e termini.
In particolare è stato riformulato il comma 5 adeguandolo all’articolo 133 del codice che riproduce l’articolo 26 della legge 109/94 modificato dalla legge finanziaria 2005.
PARTE III - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA NEI SETTORI ORDINARI
Considerata la specificità e l’importanza del settore relativo ai servizi di architettura e di ingegneria si è ritenuto di disciplinare la materia in una parte propria, separandola dagli altri servizi riportati nella parte IV.
Si è fatto ampio riferimento alle disposizioni riportate nel titolo IV (affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria) del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Inoltre sono riportate le norme relative alle garanzie dei progettisti presenti nel titolo VII (garanzie) del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 261
Il presente articolo riproduce, con adattamenti, l’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
E’ introdotta, con il comma 3, una nuova disposizione per dare piena applicazione a quanto previsto dall’articolo 91, comma 5 del codice relativamente alla priorità dell’applicazione della procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.
Al comma 4 i riferimenti ai “vigenti ordinamenti professionali” sono sostituiti con “vigenti leggi professionali” al fine di evitare dubbi interpretativi concernenti le deliberazioni dei singoli ordini professionali, che non si intendono richiamare, in quanto la fonte normativa è da rinvenire nella legge.
Il nuovo comma 5 nasce dall’esigenza di evitare la prassi attuata dagli affidatari della progettazione, che considerano i subaffidamenti relativi alle indagini a livello meramente privatistico, senza pertanto attenersi agli obblighi previsti dalla articolo 118 del codice (quali ad esempio il deposito del contratto presso la stazione appaltante, la trasmissione della certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione, l’insussistenza dei divieti di legge, ecc.).
Art. 262
E’ riprodotto l’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
Al comma 5 è introdotta la disposizione volta a favorire l’inserimento delle giovani professionalità in qualità di progettisti e a disciplinarne la presenza nei raggruppamenti temporanei.
Artt. 263-264
Sono riprodotti rispettivamente l’articolo 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
Al comma 3 dell’articolo 263 e al comma 1 dell’articolo 264 si è ritenuto opportuno specificare per chiarezza, rispetto al testo previgente, l’organigramma delle società di ingegneria ed i requisiti delle società di professionisti.
Art. 265
Con il presente nuovo articolo sono specificati i requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, nonché gli obblighi di comunicazione al casellario informatico dell’Autorità.
Art. 266
E’ riprodotto l’articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 relativo alle penali.
Art. 267
Il presente nuovo articolo definisce le modalità dell’attività della commissione giudicatrice per il concorso di idee e di progettazione.
Art. 268
Il presente articolo riproduce, con adattamenti, l’articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
Al comma 1 è enunciata la finalità del concorso di idee.
Art. 269
Sono riunite in un unico articolo le disposizioni relative al concorso di progettazione.
Al comma 1 è data attuazione a quanto previsto dall’articolo 99, comma 4, del codice. La norma riproduce l’analoga disposizione contenuta nell’articolo 59, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
I commi 2, 3 e 4 riproducono l’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554.
Il comma 5 riproduce l’articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
TITOLO II - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
Il presente titolo II della parte III trae origine dalla rielaborazione completa del titolo IV, capo IV e capo V, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Si rammenta che alcune disposizioni in materia di affidamento di servizi sono state elevate con il codice a norme primarie e di conseguenza non sono riprodotte.
Per l’affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura l’articolo 91, commi 1 e 2, del codice, individua la soglia dei 100.000 euro al di sopra della quale si applicano le disposizioni relative alle cosiddette gare comunitarie. Al di sotto di tale soglia è prevista la gara informale con invito rivolto ad almeno cinque soggetti.
Alla luce di quanto richiamato, la procedura di affidamento è disciplinata nel presente titolo in relazione alla gare di importo pari o superiore 100.000 euro. Uno specifico articolo (il 276) disciplina gli affidamenti di importo inferiore a 100.000 euro.
Art. 270
Il comma 1 richiama l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 91, comma 1, del codice per l’affidamento dei servizi di importo pari o superiore 100.000 euro.
Il comma 2 prevede l’applicazione della parte II, titolo I (contratti di rilevanza comunitaria) del codice per quanto riguarda i termini, i bandi, gli avvisi di gara, la pubblicità alle procedure relative a servizi di importo pari o superiore alle soglie comunitarie di cui all’articolo 28 del codice.
Il comma 3 prevede l’applicazione della parte II, titolo II, (contratti sotto soglia comunitaria) del codice per quanto riguarda i termini, i bandi, gli avvisi di gara, la pubblicità alle procedure relative a servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all’articolo 28 del codice.
I commi 4 e 5 disciplinano, invece, l’affidamento dei compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento per i quali non sussiste la soglia dei 100.000 euro, ma unicamente le soglie comunitarie di cui all’articolo 28 del codice.
Il comma 6 riproduce l’articolo 65, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
Il comma 7, riproduce con modifiche, l’articolo 65, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. In particolare è inserita la parola “cumulativamente” per chiarire che se la mandataria possiede ad esempio il 100%, o più dei requisiti minimi, può associare una mandante che abbia anche l’1%, per consentire a chi non è sul mercato di poter crescere ed entrare in esso.
Il comma 8 dispone che il requisito di cui all’articolo 272, comma 1, lettera c), i cosiddetti servizi di punta, non sia frazionabile per i raggruppamenti temporanei.
Il comma 9 disciplina ed accomuna i consorziati dei consorzi stabili di cui all’articolo 90, comma 1, lettera h), del codice alle mandanti, applicando ad essi le stesse disposizioni.
Art. 271
Sono riprodotti, con modifiche, i commi 3, 4, 5, e 10, dell’articolo 62 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
In particolare, al comma 2, la determinazione del corrispettivo è estesa alla direzione lavori e al coordinamento per la sicurezza e al comma 4 è inserita una norma chiarificatrice rispetto all’affidamento dei servizi all’esterno.
Art. 272
E’ riprodotto l’articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
In relazione al comma 1, lettere a) e b), si è ritenuto opportuno diminuire, rispetto al testo previgente, gli importi dei servizi svolti, per evitare che la partecipazione agli appalti risulti riservata a pochi soggetti.
Al comma 2 si chiarisce che sono valutabili anche i servizi di ingegneria svolti per privati, certificati dai competenti ordini professionali.
Il nuovo comma 3 consente la possibilità che il bando preveda ulteriori categorie nell’ambito della stessa classe al fine di comprovare il possesso dei requisiti richiesti.
Art. 273
Sono riprodotti, con modifiche, i commi 1 e 5 dell’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
In particolare il comma 1, rispetto all’analogo comma del testo previgente, prevede i termini in relazione alle differenti procedure con bando possibili (aperta, ristretta o negoziata). Si evidenzia altresì la nuova lettera r) relativa alla indicazione nel bando dei criteri di valutazione dell’offerta.
Il comma 2, relativo ai contenuti delle domande di partecipazione nel caso di procedura ristretta, rinvia alla documentazione prevista al successivo articolo 275, comma 1.
Art. 274
L’articolo disciplina la procedura ristretta: sono riprodotti, con adattamenti, i commi 4, 5 e 6 dell’articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
Art. 275
E’ riprodotto, con modifiche, l’articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
In particolare, l’articolo è riformulato per tenere conto delle differenti modalità di svolgimento della gara nel caso di procedura aperta o negoziata con bando ovvero nel caso di procedura ristretta.
Art. 276
Il presente articolo detta disposizioni relative all’affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro.
Il comma 1 richiama l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 91, comma 2, del codice per l’affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro.
Il comma 2 individua le diverse modalità (indagini di mercato, elenchi aperti), nel rispetto dei principi comunitari, con le quali possono essere individuati i soggetti da invitare alla gara informale, con ad almeno cinque partecipanti, prevista dall’articolo 91, comma 2, del codice.
Il comma 3, anche con riferimento alle disposizioni contenute all’articolo 63, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, individua gli importi di riferimento in relazione ai servizi svolti.
Il comma 4, anche con riferimento alle disposizioni contenute all’articolo 63, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, definisce le modalità per la documentazione dei servizi svolti.
Il comma 5 riproduce, con adattamenti, le disposizioni contenute nell’articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
L’articolo rinvia altresì agli allegati N e O che riproducono, con adeguamenti, gli allegati G e H del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, richiamati all’articolo 64, comma 1, lettera b), punto 3), dello stesso d.P.R. n. 554/1999.
TITOLO III – GARANZIE
Art. 277
Si tratta di una disposizione di rinvio alle norme applicabili del codice e del presente regolamento con riferimento alla garanzia provvisoria e definitiva, ai requisiti dei fideiussori, alle garanzie di raggruppamenti temporanei. Si specifica che ai servizi concernenti la redazione della progettazione e del piano di sicurezza non si applicano gli articoli 75 e 113 del codice in conformità a quanto stabilito nella recente sentenza 13 marzo 2007, n. 1231 del Consiglio di Stato – Sezione V, che ritiene un aggravio del procedimento la richiesta della cauzione provvisoria e definitiva ai progettisti, tenuti invece a munirsi della polizza civile professionale prevista dall’articolo 30, comma 5 della legge n. 109/1994 ora articolo 111, comma 1, del codice.
Art. 278
E’ riprodotto, con adeguamenti, l’articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
In particolare al comma 4 è inserito una disposizione relativa all’appalto di progettazione ed esecuzione.
Art. 279
E’ riprodotto, con modifiche, l’articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
Si prevede, rispetto al testo previgente, conformemente al disposto dell’articolo 90, comma 5, del codice, che l’onere del premio per la garanzia assicurativa a favore del dipendente per la copertura dei rischi professionali sia assunto per intero dalla stazione appaltante. Si dispone, altresì, che la stessa sostenga l’onere del premio con i fondi espressamente accantonati nel quadro economico di ogni singolo intervento ricorrendo a stanziamenti all’uopo previsti.
PARTE IV – CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A FORNITURE E ALTRI SERVIZI NEI SETTORI ORDINARI
Si detta la disciplina regolamentare relativa alle forniture nonché ai servizi diversi da quelli di architettura e di ingegneria riportati nella parte III.
TITOLO I - ORGANI DEL PROCEDIMENTO E PROGRAMMAZIONE
Art. 280
La formulazione dell’articolo 280 tiene conto dell’esigenza di fornire alle stazioni appaltanti criteri utili per l’elaborazione di una efficiente programmazione degli appalti di servizi e forniture.
Si evidenzia che in ordine alla programmazione di forniture e servizi i riferimenti sono contenuti in diverse norme del codice, tra cui l’articolo 10, comma 3, lettera a).
Come modalità operativa di redazione della norma, si è inteso adeguare la disciplina dettata in materia di programmazione dei lavori alle peculiarità connotanti i servizi e le forniture. L’ultimo comma, inoltre, consente di rendere applicabile l’articolo in commento anche alle amministrazioni che non sono tenute a predisporre un bilancio preventivo.
Artt. 281-282
Con le presenti norme si dà attuazione all’articolo 5, comma 5, lettera c) e all’articolo 10, commi 4 e 6, del codice in ordine all’individuazione e specificazione delle competenze e dei compiti del responsabile del procedimento per gli appalti di forniture e servizi - anche in relazione agli aspetti di coordinamento con i compiti del direttore dell’esecuzione - ed i requisiti di professionalità del responsabile stesso, nonché le sanzioni a suo carico.
In particolare, si è inteso, al fine di garantire l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa, tenere conto delle peculiarità del settore degli appalti di forniture e servizi adattando la normativa del responsabile del procedimento per i lavori pubblici e inserendo nella stessa alcuni elementi di flessibilità, nel rispetto di quanto previsto dagli ordinamenti delle singole amministrazioni in ordine all’attribuzione delle competenze ad altri organi della stazione appaltante.
In particolare, il comma 4 dell’articolo 282 prescrive che il responsabile del procedimento ha l’obbligo di inviare alla Procura regionale della Corte dei conti, competente per territorio, copia dei mandati di pagamento emessi al fine della corresponsione all’appaltatore delle maggiori somme.
Art. 283
Con tale articolo si specificano i rapporti che intercorrono tra i responsabili di procedimenti.
Al comma 1 si stabilisce che nel caso di procedimenti complessi in quanto caratterizzati dall’intervento di più amministrazioni aggiudicatrici ovvero di procedimenti autonomi ma connessi in quanto caratterizzati da dipendenza causale, ciascuna amministrazione aggiudicatrice provvede a porre in essere, attraverso i rispettivi responsabili del procedimento, le azioni dirette a consentire un adeguato coordinamento e scambio di informazioni in ordine alle circostanze ed alle condizioni che possano assumere rilevanza nell’ambito ed in relazione ai rispettivi procedimenti.
In tale contesto, l’articolo specifica i rapporti intercorrenti tra il responsabile del procedimento della centrale di committenza ed il responsabile della amministrazione che effettua l’acquisto attraverso la centrale stessa. In particolare, si evidenzia che le attività relative alla fase di esecuzione del singolo acquisto vanno necessariamente e naturalmente riferite alla competenza del responsabile – o degli ulteriori soggetti competenti - dell’amministrazione contraente, considerato che si tratta di una fase procedurale su cui, di per sé, la centrale di committenza non interviene e che, invece, soltanto l’amministrazione può di fatto gestire. Resta ferma la necessità che il responsabile della singola amministrazione contraente fornisca alla centrale di committenza i dati e le informazioni rilevanti in ordine all’attuazione dell’intervento (ivi compresi gli esiti delle attività di collaudo e di verifica di conformità delle prestazioni di cui la centrale di committenza tiene conto ai fini dello svincolo progressivo della cauzione definitiva, secondo quanto specificato dall’articolo 321, comma 4 del regolamento).
TITOLO II – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, SISTEMI DI REALIZZAZIONE E SELEZIONE DELLE OFFERTE
CAPO I – Requisiti per la partecipazione
Art. 284
L’articolo attua la delega di cui all’articolo 5, comma 5 lettera g) del codice; è stato redatto prendendo a modello quanto previsto dall’articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per i lavori, adattandone il contenuto a servizi e forniture.
In tal senso, la distinzione tra “categoria prevalente” e “categorie scorporabili” di lavori è stata sostituita con la distinzione, prevista dall’articolo 37 del codice, tra “prestazione principale” e “prestazioni secondarie”.
Art. 285
La redazione dell’articolo 285 attua la delega di cui all’articolo 5, comma 5 lettera g) del codice e segue la medesima ratio del precedente articolo 284: si è ripresa, quindi, la formulazione dell’articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, adattandola a servizi e forniture.
Art. 286
Per la formulazione dell’articolo 286 - che attua la delega di cui all’articolo 36 del codice - si è fatto riferimento al contenuto dell’articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, opportunamente adattato alla materia oggetto degli articoli in commento.
Art. 287
Il testo dell’articolo è stato redatto adattando le disposizioni sulla disciplina della finanza di progetto per i lavori - di cui agli articoli 152-160 del codice – tenendo conto delle peculiarità dei servizi e limitando il rinvio alle ulteriori previsioni normative nei limiti della compatibilità. In particolare, sono state adattate alla specificità dei servizi il contenuto della proposta che viene presentata dal promotore e l’individuazione delle attività cui è tenuta l’amministrazione in sede di valutazione della proposta medesima.
Si è proceduto, altresì, a sostituire il meccanismo di scelta del concessionario descritto dall’articolo 155, comma 1, lettere a) e b), del codice con la procedura di cui all’articolo 30, comma 3 del codice.
In tal modo si è inteso assicurare anche nell’ambito della procedura di finanza di progetto le stesse modalità previste dal codice per la scelta del concessionario di servizi, prevedendo comunque l’utilizzo del diritto di prelazione da parte del promotore.
Artt. 288
Nella predisposizione di questo articolo si è inteso dare attuazione all’articolo 5, comma 5, lettera d), del codice, limitando l’attività di progettazione di servizi e forniture ai concorsi di progettazione.
Per ciò che concerne la disciplina relativa all’articolazione dei concorsi di progettazione, nell’ottica di una semplificazione per i servizi e le forniture, si è ritenuto opportuno prevedere, in generale, nell’attuare il dettato dell’articolo 94 del codice, l’articolazione della progettazione in un unico livello di approfondimento salvo le sole ipotesi di prestazioni di particolare complessità, per le quali possono essere previsti più livelli di approfondimento da stabilire nel bando. In merito, poi, all’individuazione dei requisiti dei concorrenti, sono stati richiamati, in quanto compatibili, i requisiti soggettivi di ordine generale, di idoneità tecnica, di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale già previsti dal codice per fornitori e prestatori di servizi, nonché le disposizioni previste dal codice circa gli elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi e circa la possibilità da parte delle amministrazioni di richiedere chiarimenti sui documenti forniti.
Rimane, in ogni caso, ferma la possibilità per le stazioni appaltanti di prevedere ulteriori requisiti nel bando in relazione alle esigenze del caso specifico.
Art. 289
La garanzia che sono tenuti a prestare i progettisti per contratti di importo superiore a un milione di euro è stata individuata adattando quanto previsto dall’articolo 111, comma 1 del codice per le garanzie del progettista di lavori, al cui rispetto rinvia anche il comma 2 dell’articolo medesimo in cui è contenuta la delega al regolamento.
Del pari, per quanto riguarda le procedure di verifica della progettazione, dando seguito alle istanze di semplificazione di cui all’articolo 112, comma 6 del codice, si è rinviato agli articoli del regolamento relativi alle procedure di verifica della progettazione di lavori.
Art. 290
L’articolo attua l’articolo 42, comma 1, lettera f) del codice nella parte in cui demanda al regolamento di stabilire i casi appropriati in cui per gli appalti di servizi le stazioni appaltanti possono indicare, quali requisiti di capacità tecnica e professionale, le misure di gestione ambientale che l’operatore applica durante la realizzazione dell’intervento. In particolare, l’articolo specifica – anche in relazione a quanto chiarito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia sulla considerazione di criteri in materia ambientale nell’ambito delle procedure di appalto ed in base al considerando 1 della direttiva 2004/18/CE – che le misure o sistemi di gestione ambientale nell’esecuzione contrattuale devono risultare giustificati dalla specifica natura dell’oggetto contrattuale - rispetto al quale deve ravvisarsi un collegamento con i criteri ambientali prescelti – tenendo conto di alcuni criteri di carattere fondamentale in materia, essenzialmente riconducibili a misure di razionalizzazione ed efficienza energetica.
CAPO II – Criteri di selezione delle offerte
Art. 291
Per quanto riguarda la commissione giudicatrice, il testo del presente articolo attua la delega di cui all’articolo 5, comma 5, lettera h), del codice; la redazione del testo trae spunto dalla disciplina contenuta negli articoli 91 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, riprodotto nell’articolo 118 del presente regolamento, con le semplificazioni e gli opportuni adeguamenti alla materia dei servizi e forniture. In particolare, si è proceduto, al comma 2, all’individuazione, secondo quanto previsto dall’articolo 84, comma 8 del codice, di casi ulteriori rispetto alla circostanza di accertata carenza di adeguate professionalità nell’organico della stazione appaltante, in cui la nomina dei commissari possa avvenire ai sensi dell’articolo 84 comma 8 citato, nel caso di interventi complessi ovvero di importo superiore ad un milione di euro.
Art. 292
Per quanto concerne la valutazione delle offerte e l’assegnazione dei relativi punteggi in caso di applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’articolo 292 attua la delega di cui all’articolo 83 comma 5 del codice, oltre a quella dell’articolo 5, comma 5, lettera h), dello stesso. Ai fini della valutazione delle offerte e della assegnazione dei relativi punteggi, l’articolo in commento rinvia all’allegato P il quale, utilizzando come riferimento l’allegato B del d.P.R. 554/99, prevede la possibilità, per la stazione appaltante, di calcolare l’offerta economicamente più vantaggiosa applicando una serie di metodi tra loro alternativi nell’ottica di una generale semplificazione rispetto ai metodi utilizzati per i
lavori (esigenza questa espressamente esplicitata, per i servizi e forniture, dal codice al comma 5 dell’articolo 83).
Art. 293
La valutazione delle offerte anomale attua la delega di cui agli articoli 5, comma 5, lettera
h) e 88, comma 3, del codice; in particolare si disciplina l’attività di valutazione della congruità delle offerte da parte dei soggetti competenti anche in relazione all’attività di una eventuale apposita commissione di cui si disciplinano le modalità di nomina.
Articolo 294
L’articolo attua la delega di cui all’articolo 83, comma 5 del codice nella parte in cui rimanda al regolamento la fissazione delle metodologie relative alla ponderazione e all’attribuzione del punteggio per l’affidamento dei servizi sostituivi di mensa, tenendo conto di quanto stabilito dal d.P.C.M. 18 novembre 2005 e considerato l’articolo 256, comma 1 del codice che ha abrogato parzialmente la norma delega del detto d.P.C.M. (articolo 14 vicies ter, comma 1, lettera c) del d.l. n. 115/2005, convertito nella legge n. 168/2005), limitatamente al riferimento ai “criteri per l’aggiudicazione delle gare secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa”. Dalla soppressione del detto criterio direttivo concernente l’individuazione dei criteri di aggiudicazione e, dunque, dalla chiara volontà del legislatore di non disciplinare il punto in modo difforme rispetto al quadro normativo generale, valevole per le procedure di affidamento dei servizi – secondo quanto pure chiarito dal T.A.R. del Lazio, Sez. I, 26 gennaio 2007, n. 572 – è derivato il riferimento all’utilizzabilità di entrambi i criteri di aggiudicazione, seppure accompagnato dall’opportuna specificazione che, nel caso di ricorso al criterio del prezzo più basso, la stazione appaltante specifica le motivazioni della scelta effettuata.
Per il resto, l’articolo riproduce, riadattandolo, il contenuto del d.P.C.M. citato, tenendo conto di quanto chiarito dal T.A.R. Lazio nella citata sentenza.
Art. 295
L’articolo attua la delega di cui all’articolo 83, comma 5 del codice nella parte in cui rimanda al regolamento la fissazione delle metodologie relative alla ponderazione e all’attribuzione del punteggio per l’affidamento dei servizi di pulizia di cui alla categoria 14 della classificazione comune dei prodotti 874 contenuta nell'allegato II A del Codice. In particolare, tenuto conto che il d.P.C.M. 117/99 è tra le disposizioni da abrogare con il presente regolamento, al fine di evitare lacune disciplinari, le disposizioni già recate nello stesso – adeguatamente rielaborate – sono riprese dall’attuale formulazione.
CAPO III – Procedure di scelta del contraente ed aste elettroniche
Art. 296
L’articolo chiarisce le modalità indicate nell’articolo 59, comma 7 del codice per l’affidamento dei singoli appalti in base all’accordo quadro. In particolare, si specifica che l’applicazione del criterio della rotazione (che, ai sensi della richiamata disposizione del
codice, è criterio preferenziale nell’individuazione dell’ordine di priorità per la scelta dell’operatore economico cui affidare il singolo appalto), deve comunque tener conto dei criteri di aggiudicazione utilizzati e delle specifiche e comprovate esigenze della stazione appaltante, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza. La scelta del soggetto cui affidare il singolo appalto, infatti, deve avvenire in base ai detti principi generali – secondo quanto pure chiarito dalla “Explanatory note – Framework agreement” della Commissione europea, Direzione Generale Mercato interno e servizi.
Art. 297
Il sistema dinamico di acquisizione introdotto dal codice rappresenta un’evoluzione degli strumenti elettronici di acquisto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101 che i il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di Consip, ha realizzato e messo a disposizione di tutte le amministrazioni. Il Ministero dell’economia e delle finanze è proprietario di una complessa piattaforma tecnologica il cui utilizzo, anche per la realizzazione del sistema dinamico di acquisizione, appare misura di efficienza amministrativa e di ottimizzazione delle risorse pubbliche. In tale contesto il Ministero dell’economia e Consip hanno acquisito una specifica competenza e maturato una significativa esperienza in tema di e-procurement attraverso la gestione della citata piattaforma tecnologica e lo sviluppo di strumenti elettronici di acquisto a disposizione di tutte le amministrazioni. Pertanto, tenuto conto di quanto indicato nel XXXX 0000-0000, in ordine alla promozione da parte di Consip di tecnologie e procedure innovative di “public procurement, e al fine di ottimizzare le risorse già investite per la realizzazione della suddetta piattaforma, è stato introdotta la previsione (analoga a quella già introdotta dall’articolo 11, comma 5 del d.P.R. n. 101/2002 per il mercato elettronico) in base alla quale il Ministero dell’economia e delle finanze e Consip siano incaricati di realizzare un sistema dinamico a disposizione di tutte le amministrazioni aggiudicatrici che ne vorranno usufruire, fermo restando che ciascuna stazione appaltante potrà istituire un proprio sistema dinamico di acquisizione.
Si consente, così, un rapido ammodernamento ed una maggiore efficienza del sistema degli acquisti pubblici.
Art. 298
L’articolo che disciplina lo svolgimento delle aste elettroniche (dall’articolo 298 all’articolo 304) si fonda, in prima battuta, sull’articolo 54 della direttiva 2004/18/CE (articolo 56 della direttiva 2004/17) e, quindi, sull’articolo 85 del codice di cui costitusce specificamente attuazione (comma 12), attraverso la previsione e disciplina dei presupposti e delle condizioni specifiche di ricorso all’asta elettronica, dei requisiti e delle modalità tecniche nonché delle condizioni e delle modalità di esercizio del diritto di accesso. In particolare, la disciplina tiene conto della circostanza che l’asta elettronica costituisce uno strumento di aggiudicazione di procedure aperte, ristrette o negoziate con bando e che, pertanto, la stessa è una fase (unica o multipla) delle normali procedure di gara, le quali seguono le regole ordinarie fino alla presentazione della prima offerta.
Si è ritenuto opportuno fissare (articolo 298, comma 3) una durata minima dell’asta (almeno un’ora) in considerazione dell’esigenza di individuare uno spazio temporale congruo a consentire un’adeguata partecipazione dei concorrenti.
Artt. 299 - 300
Gli articoli prevedono, quale necessaria modalità tecnica di applicazione e funzionamento dell’asta elettronica – ed in linea con quanto già contenuto nel d.P.R. 4 aprile 2002, n. 101 – “Regolamento recante criteri e modalità per l’espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l’approvvigionamento di beni e servizi”
- le caratteristiche del Sistema informatico di negoziazione attraverso cui svolgere la fase di asta elettronica, in conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 77 del codice in ordine alle regole applicabili alle comunicazioni per via elettronica. Il sistema, in particolare, consente l’utilizzo di parametri oggettivi e predeterminati nella fase di negoziazione e aggiudicazione gestita dall’asta, prevedendo la tracciabilità di ogni operazione compiuta.
Il complesso delle attività necessarie per il corretto funzionamento del sistema possono essere gestite in proprio dalla stazione appaltante ovvero, nel caso di non disponibilità di professionalità tecniche adeguate, attraverso un soggetto esterno scelto con le procedure ad evidenza pubblica disciplinate dal codice.
Artt. 301- 302- 303
Gli articoli fissano, in primo luogo, le modalità di partecipazione all’asta anche sotto il profilo tecnico ed operativo (prevedendo, ad esempio, l’attribuzione di codici identificativi per operare all’interno del sistema informatico e, dunque, consentire, in particolare, la partecipazione all’asta da parte dei concorrenti e lo svolgimento delle proprie attività da parte del soggetto della stazione appaltante che presiede la gara). I rilanci vengono effettuati simultaneamente dai concorrenti, una volta attivate le utenze relative ai codici identificativi previamente attribuiti. Inoltre, in ragione di quanto indicato all’articolo 85, comma 9, del codice, per garantire la necessaria riservatezza in ordine a dati ed informazioni la cui conoscenza potrebbe alterare la concorrenza tra gli operatori, si è previsto che ciascun concorrente non potrà conoscere, durante lo svolgimento dell’asta, l’identità degli altri concorrenti.
In ordine alle modalità di formulazione delle offerte migliorative, si è previsto in generale l’utilizzo di un “tempo base” dell’asta, quale tempo ritenuto sufficientemente congruo al fine di arrivare all’aggiudicazione se non vengono effettuati nuovi rilanci (che si coordina con il tempo di durata massima dell’asta, di cui al precedente articolo 298, che non può essere inferiore ad un’ora). Il tempo base risponde all’esigenza di evitare che gli operatori economici propongano i rilanci concentrandosi tutti a ridosso della scadenza del termine ultimo per al presentazione dei rilanci stessi. In questo senso, il tempo base consente, nella maggior parte dei casi, una ordinata e razionale sequenza procedimentale. In alternativa al tempo base, nei casi di particolare complessità di cui al comma 5, si consente alle stazioni appaltanti di scegliere (in via alternativa al tempo base) una modalità di negoziazione secondo intervalli temporali successivi – comunque sempre previamente definiti nel numero e nella durata – in quanto si ritiene che in queste ipotesi il tempo base non consentirebbe ai concorrenti di formulare le offerte in base ad un’attenta riflessione, che
sola renderebbe possibile la proposizione di offerte serie ed attendibili con possibili conseguenze anche in termini di commissioni di errori materiali nella formulazione delle offerte.
Art. 304
Con riferimento al diritto di accesso, l’articolo attua specificamente quanto previsto dall’articolo 85, comma 12, lettera c), del codice in conformità all’articolo 13 del codice e facendo riferimento a quanto già previsto sul tema dall’articolo 3 del d.P.R. n. 101/2002 nell’ambito delle procedure telematiche di acquisto.
Artt. 305- 306
La disciplina relativa alle procedure interamente telematiche è prevista in attuazione della delega contenuta nell’articolo 85 comma 13 del codice il quale demanda, in particolare, al regolamento la disciplina delle procedure interamente gestite con sistemi telematici, nel rispetto delle condizioni stabilite dal comma 3 del medesimo articolo 85.
La proposta di cui all’articolo in questione si fonda sulle esperienze e i progressi tecnologici, organizzativi e procedurali fatti dalle amministrazioni nella implementazione delle cosiddette “Gare telematiche” di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002 n. 101, che viene ad essere abrogato per effetto dell’entrata in vigore del presente regolamento.
Si veda quanto già osservato, al riguardo, in relazione all’articolo 298.
In particolare, mettendo a frutto quanto già sperimentato in Italia sulla base del detto d.P.R. 101/2002 - precedentemente all’entrata in vigore della direttiva 2004/18/CE - i principi che caratterizzano tali procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici si modellano sull’esempio offerto delle “gare telematiche” succitate. Trattasi di principi già stabiliti dal
d.P.R. n. 101/2002 e aderenti al dettato della direttiva 2004/18, nonché dell’implementazione che di questa è stata fatta all’interno del codice (con riguardo, ad esempio, a quanto previsto in tema di comunicazioni elettroniche dall’articolo 77).
La procedura disciplinata dagli articoli 305 e 306 è strutturata con le modalità e attraverso le fasi e gli adempimenti di una procedura aperta di cui rappresenta, pertanto, soltanto una diversa modalità esecutiva attraverso l’utilizzo di strumenti telematici, al fine di realizzare i principi di semplificazione ed efficienza procedurale, garantendo, comunque il necessario rispetto dei fondamentali principi che presiedono allo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica quali i principi di trasparenza, di parità di trattamento e non discriminazione.
Art. 307
L’articolo riproduce per il settore delle forniture e dei servizi, con i necessari adattamenti, quanto previsto per i lavori dall’articolo 135 del codice.
Viene riproposto, in particolare, il ruolo del responsabile del procedimento, cui spetta valutare l’opportunità di procedere alla risoluzione del contratto, tenendo conto dello stato della fornitura o del servizio e delle eventuali conseguenze sulle finalità che si intendono perseguire con il contratto stesso.
Art. 308
L’articolo riproduce per il settore delle forniture e dei servizi, con i necessari adattamenti, quanto previsto per i lavori dall’articolo 136 del codice.
Nel caso di grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, la risoluzione del contratto è deliberata dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento.
Art. 309
L’articolo riproduce per il settore delle forniture e dei servizi, con i necessari adattamenti, quanto previsto per i lavori dall’articolo 137 del codice.
Si prevede la competenza del responsabile del procedimento a dichiarare la risoluzione del contratto di cottimo, tenendo conto del ruolo dello stesso responsabile nell’ambito dell’esecuzione dei contratti di beni e servizi in economia.
Art. 310
L’articolo riproduce per il settore delle forniture e dei servizi, con i necessari adattamenti, quanto previsto per i lavori dall’articolo 138 del codice.
E’ stata riproposta la disposizione per cui l’eventuale maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni residue, è a carico dell’appaltatore inadempiente.
Art. 311
L’articolo riproduce per il settore delle forniture e dei servizi, con i necessari adattamenti, quanto previsto per i lavori dall’articolo 139 del codice.
Si tratta della disciplina degli adempimenti conseguenti alla risoluzione del contratto.
Art. 312
L’articolo riproduce per il settore delle forniture e dei servizi, con i necessari adattamenti, quanto previsto per i lavori dall’articolo 140 del codice.
In particolare, al comma 4, qualora il fallimento dell'appaltatore o la risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo intervenga allorché le prestazioni siano già state realizzate per una percentuale non inferiore al 70 per cento, e l'importo netto residuo delle prestazioni non superi l’importo delle soglie di cui all’articolo 28 del codice, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento del completamento delle prestazioni direttamente mediante la procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell’articolo 57 del codice.
Art. 313
L’articolo riproduce per il settore delle forniture e dei servizi, con i necessari adattamenti, quanto previsto per i lavori dall’articolo 147 del presente regolamento. In particolare, viene fissato al 10% il limite massimo della penale rispetto all’importo contrattuale: superato tale limite, il responsabile del procedimento propone all’organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
Inoltre, il comma 4 prevede che ai servizi e alle forniture si applicano in quanto compatibili le disposizioni dei lavori relative a garanzie, danni e riconoscimenti a favore dei creditori.
TITOLO III – ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTABILITA’ DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI
CAPO I – Esecuzione del contratto Sezione I – Direttore dell’esecuzione Art. 314
Si tratta di un articolo di carattere generale attraverso il quale il direttore dell’esecuzione – figura omologa a quella del direttore dei lavori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 - è stato indicato quale soggetto deputato alla verifica della corretta esecuzione del contratto.
Art. 315
Con l’articolo 315 si è dato attuazione a quanto previsto dall’articolo 119 del codice identificando, in linea generale, il direttore dell’esecuzione con il responsabile del procedimento e stabilendo le ipotesi in cui la funzione di direttore dell’esecuzione debba essere svolta da un soggetto diverso dal responsabile del procedimento.
Al direttore dell’esecuzione rimane la possibilità di nominare uno o più assistenti.
Art. 316
Per la redazione dell’articolo in commento si è tenuto presente quanto previsto, per i lavori, dall’articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 adattandone il contenuto alle specificità della materia di servizi e forniture.
Sezione II – Esecuzione del contratto e contabilità
Art. 317
La formulazione dell’articolo 317 tiene conto della disciplina contenuta nell’articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 adattata, come già messo in luce per gli articoli che precedono, a servizi e forniture.
In particolare, sono state individuate in modo esplicito le circostanze in cui è possibile procedere all’esecuzione anticipata del contratto. Sono stati, altresì, disciplinati i limiti entro i quali è possibile procedere ai rimborsi nei confronti dell’appaltatore in caso di mancata stipula del contratto quando si sia dato avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza ovvero nel caso in cui l’avvio dei lavori avvenga con ritardo rispetto al termine previsto nel contratto medesimo (articolo 320).
Art. 318
L’articolo ripropone, con gli opportuni adattamenti, quanto già previsto, per i lavori, dall’articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 circa le direttive della stazione appaltante che l’appaltatore è tenuto a seguire durante l’esecuzione della prestazione.
Da sottolineare che alla obbligatorietà della redazione del verbale di consegna dei lavori è stata sostituita la facoltà, per le stazioni appaltanti, di prevedere nel capitolato speciale o in
altro documento di gara che il direttore lavori rediga apposito verbale di avvio ai sensi dell’articolo che segue.
Art. 319
Per quanto concerne la redazione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto – nei casi in cui il bando ne preveda la predisposizione - l’articolo 319 ricalca il contenuto degli articoli 130 e 131 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 adeguatamente modificati in ordine alle specificità delle prestazioni relative a servizi e forniture. Si è mantenuta la norma - già presente nel d.P.R. 554/99 – secondo la quale, in caso di difformità tra lo stato dei luoghi, dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto nei documenti contrattuali, l’appaltatore è tenuto a formulare le eventuali contestazioni nel verbale di avvio dell’esecuzione.
Art. 320
In merito ai limiti entro i quali è possibile il riconoscimento di rimborsi nei confronti dell’appaltatore nelle ipotesi previste dall’articoli 317 commi 5 e 6, l’articolo de quo riprende le disposizioni de cui all’articolo 9 del D.M.LL.PP. n. 145/2000 adattandolo a servizi e forniture.
In particolare, è stata eliminata la disciplina delle formalità preordinate alla richiesta, da parte dell’appaltatore, degli importi allo stesso spettanti in base all’articolo medesimo.
Art. 321
L’articolo, dopo i primi due commi di carattere generale relativi alle modalità di esecuzione del contratto, tratta il tema dello svincolo progressivo della cauzione, prevedendo, in caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, lo svincolo automatico della cauzione ai sensi dell’articolo 113 del codice nei limiti del 75% dell’iniziale importo garantito. Nel caso, invece, di acquisto tramite centrali di committenza, lo svincolo della cauzione avviene a seguito del rilascio dei certificati di collaudo o delle attestazioni di conformità che la stazione appaltante è tenuta ad inviare alle centrali medesime.
Art. 322
In tema di contabilità l’articolo 322, nell’ottica di un generale adeguamento della disciplina contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 ai servizi e forniture, rinvia agli ordinamenti delle singole stazioni appaltanti ed a quanto previsto nel contratto. Il comma secondo prevede, inoltre, la possibilità per l’appaltatore di formulare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti: è un istituto assimilabile, con le evidenti differenziazioni, alla disciplina relativa alle riserve dell’appaltatore in sede di esecuzione di lavori. Anche per gli acquisti effettuati attraverso le centrali di committenza, la contabilità è predisposta secondo gli ordinamenti della singola stazione appaltante e nel rispetto del contratto, accordo ovvero convenzione stipulato con la centrale medesima.
In particolare, al comma 4 si dispone che ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con la legge 28 maggio 1997, n. 140, è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed agli enti pubblici economici di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo, in materia di contratti di servizi e forniture, con
esclusione di quelli riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea.
Art. 323
Anche con riferimento all’ipotesi di sospensione dell’esecuzione del contratto, la redazione dell’articolo in commento rappresenta il risultato dell’adattamento del contenuto dell’art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, relativo alla sospensione e ripresa dei lavori, alla disciplina peculiare di servizi e forniture.
Art. 324
L’articolo scaturisce dall’adeguamento alle specificità di servizi e forniture di quanto disciplinato dall’articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554 in merito alla ultimazione dei lavori.
CAPO II - Modifiche in corso di esecuzione del contratto
Art. 325
Il testo dell’articolo 325 riproduce, adeguandolo alla materia, i primi due commi dell’articolo 134 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 stabilendo che l’appaltatore non possa introdurre modifiche in corso di esecuzione del contratto se non previamente autorizzate ed esclude, altresì, che eventuali modifiche apportate dall’appaltatore possano costituire, in difetto della predetta autorizzazione, fonte di pagamenti o rimborsi.
Art. 326
L’articolo 326 rappresenta l’attuazione della delega al regolamento contenuta nell’articolo 114, comma 2, del codice. È stato, pertanto, adattato a servizi e forniture, il contenuto dell’articolo 132 del codice al cui rispetto l’articolo, 114 comma 2, del codice subordina la disciplina delle varianti in corso d’opera per servizi e forniture.
TITOLO IV – COLLAUDO E VERIFICA DI CONFORMITA’
Il titolo IV (articoli da 327 a 341) disciplina il collaudo nei settori delle forniture e dei servizi. Più precisamente si parla di collaudo per le forniture e di verifica di conformità delle prestazione per i servizi.
L'obiettivo è quello di dettare una regolamentazione generale per una procedura che, fino ad oggi, nei settori delle forniture e dei servizi era disciplinata a livello di singolo affidamento. La fase della verifica finale della prestazione espletata e quindi della collaudabilità della fornitura e del servizio era infatti rimessa alla disciplina degli atti contrattuali. La regolamentazione introdotta ricalca la disciplina del collaudo dei lavori, con i dovuti adattamenti connessi alla particolarità dei settori delle forniture e servizi, e tenendo conto di una forte esigenza di semplificazione.
Art. 327
Viene definito l’oggetto della attività di collaudo (nel settore delle forniture) e di verifica di conformità (nel settore dei servizi), finalizzate all’accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni espletate rispetto ai termini ed alle condizioni stabilite nei contratti.
E’ fatta salva, in ogni caso, la possibilità di effettuare controlli a campione, tenendo conto della natura dei beni e servizi e del loro valore, e tale possibilità viene prevista anche per le centrali di committenza.
Art. 328
Viene fissato il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo o la verifica di conformità.
Si prevedono, inoltre, due ipotesi in cui sussiste l’obbligo di procedere al collaudo o verifica di conformità in corso di esecuzione della fornitura o del servizio, lasciando alle stazioni appaltanti la facoltà di ricorrervi in ogni altra circostanza, se ritenuto necessario.
Art. 329
L’articolo detta la disciplina dei soggetti incaricati di effettuare il collaudo o la verifica di conformità, nonché le ipotesi di incompatibilità con tali attività. Si tratta di una disciplina che riproduce quanto previsto per il collaudo nel settore dei lavori.
Art. 330
L’articolo contiene l’elencazione dei documenti che devono essere forniti al soggetto incaricato del collaudo o della verifica di conformità al fine di permettere un efficace espletamento del proprio compito. Il comma 2 precisa che l’elenco non è esaustivo ed è possibile richiedere altra documentazione ritenuta necessaria.
Art. 331
L’articolo definisce il termine entro il quale l’attività di collaudo o di verifica di conformità deve essere completata e disciplina l’ipotesi in cui l’attività stessa si protragga oltre il termine previsto.
Art. 332
L’articolo disciplina l’ipotesi in cui l’attività di collaudo o di verifica di conformità venga affidata ad una apposita commissione, indicando in che modo la stessa debba operare, in particolare nell’eventualità di dissensi tra i componenti.
Art. 333
L’articolo descrive la procedura relativa al collaudo o verifica di conformità in corso di esecuzione.
Art. 334
L’articolo descrive la procedura del collaudo o verifica di conformità definitivi.
Art. 335
E’ disciplinato il contenuto del processo verbale di collaudo o di verifica di conformità e le modalità di sottoscrizione.
Art. 336
L’articolo disciplina gli oneri connessi all’espletamento della attività di collaudo o verifica di conformità, prevedendo, in particolare, che tali oneri siano a carico dell’appaltatore. Quest’ultimo deve anche mettere a disposizione i mezzi necessari alla suddetta attività.
Art. 337
L’articolo descrive nel merito il contenuto del collaudo o verifica di conformità, nonché la procedura da seguire in relazione all’esito della attività espletata.
Art. 338
L’articolo disciplina la procedura per il rilascio del certificato di collaudo o di verifica di conformità ed il relativo contenuto.
Art. 339
Viene prevista la possibilità per l’appaltatore di iscrivere sul certificato di collaudo o di verifica di conformità le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo o verifica.
Di tali contestazioni viene informato il responsabile del procedimento.
Art. 340
L’articolo disciplina gli adempimenti successivi al rilascio del certificato di collaudo o di verifica di conformità, in particolare il pagamento all’appaltatore delle spettanze residue e lo svincolo della cauzione definitiva.
Art. 341
Analogamente a quanto previsto per i lavori, anche per i servizi e le forniture, nel caso di contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria ed in una evidente prospettiva di semplificazione, si prevede la possibilità di sostituire il certificato di collaudo o di verifica di conformità con una attestazione di regolare esecuzione. Il comma 2 disciplina il contenuto di tale attestazione.
TITOLO V - ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA E IN ECONOMIA
CAPO I – Acquisizioni sotto soglia
Il titolo V disciplina l’acquisizione di servizi e forniture sotto soglia e in economia. Art. 342
L’articolo introduce l’ambito di applicazione del capo relativo agli acquisti sotto soglia di servizi e forniture, facendo riferimento all’articolo 124 del codice e contiene una clausola generale di rinvio, per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, alle disposizioni del codice e del regolamento, in quanto compatibili.
Art. 343
L’articolo, relativo ai requisiti degli operatori economici per gli affidamenti sotto soglia, rimanda, per quanto concerne i requisiti di ordine generale, a quanto previsto dal codice per gli affidamenti sopra soglia agli articoli 38 e 39 de codice. Per quanto attiene ai requisiti di capacità tecnico – professionale ed economico – finanziaria, si prevede l’individuazione degli stessi requisiti, da parte della stazione appaltante, secondo criteri di semplificazione rispetto a quanto previsto dalle disposizioni del codice relative agli affidamenti sopra soglia. In tal modo, si è inteso dare adeguata attuazione al disposto dell’articolo 124 del codice, a mente del quale il regolamento individua i requisiti che devono possedere gli operatori economici secondo criteri di semplificazione rispetto ai requisiti previsti per i lavori.
Art. 344
L’articolo relativo al Mercato Elettronico sostituisce le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002 n. 101, che viene così abrogato (per la parte relativa al Mercato Elettronico, mentre con riferimento alle gare telematiche si rimanda ai relativi articoli del regolamento), in conformità a quanto previsto dall’articolo 256, comma 4, del codice.
L’articolo in questione si propone di razionalizzare la previgente disciplina, tenendo in considerazione le esperienze maturate dalle amministrazioni nella realizzazione e nella gestione delle procedure di acquisto attraverso i mercati elettronici, incluso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze, tramite Consip S.p.A., ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del suddetto decreto.
Dal punto di vista sistematico, le procedure di acquisto attraverso il Mercato Elettronico sono anzitutto fondate sul disposto dell’articolo 85, comma 13, del codice, in base al quale, per l’acquisto di beni e servizi, le stazioni appaltanti possono stabilire di ricorrere a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici.
Questi i principali aspetti che caratterizzano il mercato elettronico:
- ciascuna amministrazione può istituire il proprio mercato elettronico o, in alternativa, utilizzare il mercato elettronico istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze avvalendosi di Consip S.p.A. ovvero quello realizzato dalla centrale di committenza di riferimento in base all’articolo 33 del codice;
- le imprese si possono abilitare al mercato elettronico sulla base di bandi di abilitazione sempre aperti nel tempo;
- le procedure di acquisto sul mercato elettronico possono avvenire: come acquisti in economia; attraverso un confronto concorrenziale di tutte le offerte già presenti sul mercato elettronico, ovvero inviando un’apposita richiesta di offerta a tutte le imprese abilitate;
- il sistema informatico provvede a predisporre automaticamente le graduatorie delle offerte;
- le procedure avvengono interamente per via elettronica, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, con particolare riferimento alla disciplina che regola l’uso della firma digitale;
- analogamente a quanto accade nel decreto del Presidente della Repubblica n. 101/2002, sono integralmente richiamate le norme che disciplinano l’organizzazione e il funzionamento del sistema telematico, in quanto comuni alle altre procedure di acquisto che avvengono interamente per via elettronica.
Art. 345
In generale, il capo II relativo agli acquisti in economia fa riferimento all’articolo 125 del codice relativo alle acquisizioni in economia (il quale, a sua volta, ha come riferimento il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384) e prende le mosse dalla delega di cui al comma 14 del medesimo articolo 125.
L’articolo 345 ha carattere di inquadramento generale dell’ambito di applicazione del capo e rinvia, per tutto quanto non espressamente previsto dal regolamento e dal codice, alle disposizioni del codice e del regolamento in quanto compatibili.
Art. 346
I casi in cui è possibile l’utilizzo delle procedure di acquisto in economia sono stati individuati richiamando l’articolo 125 del codice e le ipotesi da individuare da parte delle singole stazioni appaltanti nelle rispettive norme regolamentari di attuazione.
Art. 347
Coerentemente con la natura delle peculiari modalità di acquisto previste nel presente capo, si è ritenuto opportuno, con riferimento agli obblighi in materia di pubblicità e comunicazioni, richiamare le disposizioni del codice relative agli acquisti sotto soglia (articolo 124) per escluderne l’applicazione nell’ambito delle procedure di acquisto in economia. Al tempo stesso, richiamando al secondo comma il rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici previsti dal codice, si è ritenuto opportuno prevedere la pubblicazione di un avviso di postinformazione degli esiti delle procedure sul profilo della committente.
Art. 348
Nell’articolo 348 si è inteso disciplinare la tenuta degli elenchi degli operatori economici di cui all’articolo 125, commi 11 e 12 del codice, con particolare riferimento agli acquisti in economia di importo superiore ai 20.000 euro. Con riferimento alle indagini di mercato, il comma 1 ha inteso mettere a frutto l’esistenza del mercato elettronico della pubblica amministrazione, prevedendo la possibilità per le amministrazioni di condurre le proprie indagini facendo riferimento ai cataloghi di prodotti e servizi esistenti nell’ambito di tale mercato, al fine di razionalizzare e rendere maggiormente efficiente l’azione amministrativa.
Il comma 3 precisa che tali elenchi devono essere sempre aperti all’ingresso di nuovi operatori e aggiornati con una cadenza almeno annuale, come richiesto dall’articolo 125 del codice. Il successivo comma 4 prevede la possibilità della creazione di elenchi comuni da parte di più amministrazioni.
Art. 349
Si dispone che per l’affidamento in economia di servizi e forniture attraverso la procedura di amministrazione diretta si osservano le disposizioni dell’articolo 125, comma 3, del codice: trattasi di mero rinvio esplicativo a scopo di chiusura del sistema.
Art. 350
La disciplina della procedura di cottimo fiduciario è stata redatta integrando il dettato del codice con l’attuale contenuto del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001,
n. 384, relativo alle procedure di affidamento dei servizi e forniture in economia da parte delle Amministrazioni statali. Sono state tenute in considerazioni le specificazioni di dettaglio di cui al d.P.R. n. 384/2001 con riferimento al contenuto della lettera di invito da inviare ai fornitori. Infine, al comma 4 si è fatto specifico riferimento alle modalità e alla forma in cui viene stipulato il contratto, che può consistere anche di uno scambio di lettere.
Art. 351
L’articolo 351 si raccorda con l’articolo 344 relativo al mercato elettronico, ed in particolare alla previsione di cui al comma 4, lett. b), relativo alla possibilità di effettuare acquisti all’interno del mercato elettronico dando attuazione alle procedure di acquisto in economia, in ottemperanza al generale principio previsto dall’articolo 85, comma 13, del codice.
Art. 352
Anche ai fini della redazione dell’articolo 352 è stato fatto riferimento a quanto previsto dall’articolo 89 del codice con riferimento all’articolo 26, comma 2, legge 23 dicembre 1999, n. 488, anche nell’ottica di quanto già previsto dall’articolo 4 del d.P.R. 384/2001. Anche in questo caso si è inteso mettere a frutto le informazioni rese disponibili attraverso i cataloghi pubblicati sul mercato elettronico della pubblica amministrazione, consentendo espressamente alle amministrazioni di avvalersi di tali dati per la valutazione della congruità dei prezzi.
Art. 353
Anche ai fini della redazione dell’articolo 353 si è tenuto conto di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384. In particolare, il termine di 30 giorni è stato sostituito dal termine che viene di volta in volta previsto dal contratto di cui all’articolo 350, comma 4. In mancanza, operano i generali principi previsti dal decreto legislativo n. 231/2002 in materia di pagamenti nell’ambito delle transazioni commerciali.
Art. 354
L’articolo 354 riprende la formulazione di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384.
PARTE V - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI
TITOLO I – CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI; SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI DI RILEVANZA COMUNITARIA
Il complesso delle disposizioni della Parte V mira a definire la disciplina regolamentare applicabile agli enti operanti nell’ambito dei settori speciali.
L’articolato è diretto a uniformare l’attività negoziale degli enti aggiudicatori ad una serie di vincoli che, da un lato, garantiscano ineludibili principi di trasparenza, concorrenza, non discriminazione e, dall’altro, preservino altrettanto ineludibili margini di flessibilità, in ottemperanza alle previsioni della direttiva 2004/17/CE e al rinvio selettivo operato dall’articolo 206, comma 1, del codice.
Invero, l’esigenza di coniugare tutela della concorrenza e semplificazione delle procedure è particolarmente avvertita nei settori speciali, dove sono gli stessi enti aggiudicatori ad offrire sul mercato servizi di interesse economico generale, risultando in tal modo soggetti sia a responsabilità di carattere pubblico, concernenti la garanzia di trasparenza ed economicità gestionale, di sicurezza e continuità del servizio erogato, sia alla spinta competitiva che deriva dalla progressiva apertura alla concorrenza (come emerge dalla previsione dell’articolo 30 della direttiva 17/2004/CE, che regola la “procedura per stabilire se una determinata attività è direttamente esposta alla concorrenza”, e dell’articolo 219 del codice).
Ciò spiega anche il limitato ambito di operatività che la stessa parte III del codice riconosce alle norme del regolamento, confermando, in piena coerenza con il regime previgente e la normativa comunitaria, l’esigenza di evitare una rigida procedimentalizzazione dell’attività negoziale in ragione delle peculiarità oggettive dei settori di attività in cui operano gli enti aggiudicatori.
CAPO I – Disciplina regolamentare applicabile
Art. 355
L’articolo introduttivo della parte V riproduce, a livello di normativa secondaria, la scelta operata dal legislatore (articolo 206 del codice) di perimetrare il campo delle regole comuni ai settori ordinari e ai settori speciali, secondo un’impostazione risalente alla legge 11 febbraio 1994 e s.m.i..
Infatti, pur dettando una disciplina particolarmente vincolante per i lavori “ordinari” di competenza dei soggetti operanti nei settori speciali, la legge n.109/94 aveva espressamente esonerato questi ultimi dall’obbligo di applicare le disposizioni contenute nel regolamento attuativo in tema di esecuzione dei lavori, contabilità e collaudo; tale impostazione è stata confermata, pur nel completamente mutato contesto, anche dal codice proprio attraverso il già citato rinvio selettivo operato dall’articolo 206 dello stesso codice.
Quest’ultimo - nell’eliminare la nota differenziazione tra lavori ordinari e lavori specialistici di competenza di detti soggetti - ha espressamente escluso che ai settori speciali debbano trovare applicazione una serie di disposizioni, ivi comprese quelle in tema
di esecuzione del contratto (ad es.: livelli di progettazione; garanzie di esecuzione; varianti in corso d’opera; cessione di crediti; direzione lavori collaudo; risoluzione del contratto; procedure di riaffidamento in caso di fallimento o inadempimento dell’appaltatore).
In sostanza, la delicatezza, la specificità e la complessità sul piano tecnico delle prestazioni oggetto di affidamento hanno suggerito, già in sede di redazione del codice, di evitare di imporre una regolazione cogente per la fase di esecuzione del contratto, assicurando ai diversi soggetti operanti nei settori speciali la possibilità di prevedere una disciplina il più possibile confacente alle rispettive esigenze operative.
In tale ottica, coerentemente con quanto disposto dalla norma primaria, è stato escluso l’obbligo di applicare le norme regolamentari attuative delle disposizioni del codice non direttamente riferibili ai settori speciali: in sostanza, l’esclusione di tali disposizioni costituisce una scelta obbligata, quale mera conseguenza delle opzioni già operate in sede di redazione del codice (qualora così non fosse, si incorrerebbe nell’incongruenza di ritenere applicabile ai settori speciali la norma secondaria di attuazione e non già quella primaria).
In linea con tale impostazione, e a titolo meramente esemplificativo, è stato escluso l’obbligo di applicare le norme in tema di definizione del corrispettivo (articolo 105 del presente regolamento). La preventiva definizione delle ipotesi nelle quali il contratto deve essere stipulato a corpo, piuttosto che a misura - oltre ad introdurre un elemento di rigidità difficilmente conciliabile con le opposte esigenze di flessibilità tipiche dei settori speciali - si pone in inscindibile correlazione con l’obbligatoria osservanza di norme in tema di contenuti tecnici della progettazione esecutiva, viceversa non applicabili ai settori speciali ( articolo 206 del codice).
Allo stesso modo, non si è ritenuto applicabile, per esempio, l’articolo 312 in tema di progressivo interpello dei soggetti che abbiano preso parte all’originaria procedura in caso di fallimento o inadempimento del primo graduato. Tale esclusione è coerente con quanto previsto all’articolo 140 del codice, che disciplina analoga procedura con limitato riguardo ai lavori e che non è cogente per i settori speciali, salva la facoltà per gli stessi di darvi comunque volontaria applicazione.
Gli ultimi due commi completano la norma introduttiva per quanto attiene alla facoltà di spontanea applicazione delle norme regolamentari non vincolanti (specularmente a quanto previsto dall’articolo 206, comma 3, del codice) e alla individuazione dei requisiti progettuali di cui all’articolo 53, comma 3, del codice in coerenza con la previsione dell’articolo 206 dello stesso codice e dell’articolo 356 del presente regolamento.
CAPO II – Selezione qualitativa degli offerenti e qualificazione
Art. 356
Per ciò che attiene alla fase di scelta del contraente sono stati confermati, e meglio specificati, i limitati ambiti di flessibilità già riconosciuti dal codice, che, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, possano garantire agli enti aggiudicatori nella gestione di sistemi di qualificazione e, limitatamente alle imprese pubbliche e ai soggetti privati, nella qualificazione alle singole gare di appalto, di disporre di una platea di concorrenti di adeguata affidabilità per la corretta esecuzione delle prestazioni richieste.
Per assicurare l’oggettività dei requisiti, il comma 2 evidenzia il loro inscindibile legame con la normative tecnica di settore e le specifiche esigenze di sicurezza e continuità del servizio pubblico erogato dagli enti aggiudicatori; persegue analoghe finalità il divieto di abusive limitazioni della concorrenza ribadito nell’ultimo comma.
In tale contesto, l’elencazione esemplificativa contenuta nel comma 4 conferma che i “requisiti ulteriori” rappresentano il prodotto di una operazione di “specificazione” degli ordinari criteri di selezione qualitativa, operazione improntata alle peculiarità del settore di attività in cui opera l’ente aggiudicatore.
TITOLO II - CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI; SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA
Art. 357
Detta la disciplina relativa ad appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria
TITOLO III – ORGANI DEL PROCEDIMENTO E PROGRAMMAZIONE NEI SETTORI SPECIALI
Art. 358
Detta la disciplina applicabile in relazione agli organi del procedimento e alla programmazione
Le rimanenti previsioni di cui agli articoli 357 e 358 confermano i limiti di applicazione ai settori speciali delle norme dettate per i settori ordinari quanto:
- alle procedure di selezione degli appalti sotto soglia, riconoscendo l’articolo 238, comma 7, del codice, la potestà di autoregolamentazione delle imprese pubbliche e dei soggetti privati, nel rispetto dei principi del trattato UE;
- all’organizzazione interna delle imprese pubbliche e dei soggetti privati, che usufruiscono della deroga prevista dall’articolo 10, comma 9, del codice;
- alla programmazione dell’attività contrattuale, stante l’esenzione in tal senso stabilita dal codice, che, in coerenza con la normativa comunitaria, riconosce agli enti aggiudicatori, anche con finalità programmatiche, gli strumenti (facoltativi) dell’avviso periodico indicativo e del sistema di qualificazione.
PARTE VI – CONTENZIOSO
Art. 359
L’articolo 359 chiarisce l’ambito di applicazione delle norme sul contenzioso che si applicano per i lavori pubblici ed anche in quanto compatibili, ai contratti pubblici relativi a servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali.
Art. 360
L’articolo riproduce i commi 1 e 2 dell’articolo 32 del D.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145.
Al comma 1 è stabilito che le riserve che non sono state oggetto di transazione o di accordo bonario ai sensi degli articoli 239 e 240 del codice sono esaminate entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo.
Il comma 2 specifica che qualora non sia stato effettuato nei termini previsti il collaudo o il certificato di regolare esecuzione, né siano state in altro modo definite le riserve, l’appaltatore può chiedere comunque la definizione delle riserve stesse tramite apposita notifica alla stazione appaltante che dovrà pronunciarsi entro i successivi 90 giorni.
PARTE VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGAZIONI
La parte VII disciplina le disposizioni transitorie e le abrogazioni a seguito dell’entrata in vigore del presente regolamento
Art. 361
L’articolo 361 dispone in particolare norme transitorie in relazione alle specifiche disposizioni regolamentari.
Il comma 1 prevede una norma transitoria concernente le disposizioni relative agli organi del procedimento e alla programmazione di cui alla parte II, titolo I: tali disposizioni sono di immediata applicazione anche ai rapporti in corso di esecuzione al momento di entrata in vigore del regolamento.
Il comma 2 detta disposizioni transitorie in merito alla progettazione di cui alla parte II, titolo II, capo I: tali disposizioni si applicano alle progettazioni bandite successivamente alla entrata in vigore del presente regolamento. Alle progettazioni bandite prima della data di entrata in vigore del regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel titolo III, capo II, sezione I, II, III, e IV, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. E’ fatta salva, per le stazioni appaltanti, la facoltà di adeguare il progetto in conformità alle disposizioni della parte II, titolo II, capo I (progettazione) del presente regolamento.
Il comma 3 detta disposizioni transitorie in merito alla verifica del progetto di cui alla parte II, titolo II, capo II: tali disposizioni non si applicano alle opere per le quali sia già stato approvato, al momento dell’entrata in vigore del regolamento, il progetto da porre a base di gara. Alle suddette opere continuano ad applicarsi le norme di cui agli articoli 46, 47, 48 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554.
Il comma 4 detta disposizioni transitorie in merito alle norme concernenti i sistemi di realizzazione dei lavori e selezione delle offerte di cui alla parte II, titolo V, le garanzie di cui alla parte II, titolo VI, capo I e il contratto di cui alla parte II, titolo VII: tali disposizioni si applicano ai contratti banditi successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento. Ai contratti banditi prima della data di entrata in vigore del regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei titoli V, VII e VIII, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
Il comma 5 detta disposizioni transitorie in merito alle norme concernenti il sistema di garanzia globale di cui alla parte II, titolo VI, capo II: tali disposizioni si applicano ai contratti banditi a decorrere da un anno successivo all’entrata in vigore del presente regolamento considerata la particolarità del nuovo tipo di garanzia e le difficoltà che si potrebbero ingenerare nel mercato a seguito di una sua introduzione immediata.
Il comma 6 detta disposizioni transitorie in merito alle norme concernenti l’esecuzione dei lavori di cui alla parte II, titolo VIII, la contabilità dei lavori di cui alla parte II, titolo IX , il collaudo dei lavori di cui alla parte II, titolo X: tali disposizioni non si applicano all’esecuzione, contabilità e collaudo dei lavori per i quali, al momento dell’entrata in vigore del regolamento, siano già stati stipulati i relativi contratti. Ai suddetti contratti continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei titoli IX, XI e XII, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
Il comma 7 detta disposizioni transitorie in merito ai lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale di cui alla parte II, titolo XI, e ai lavori eseguiti all’estero di cui alla parte II, titolo XII: tali disposizioni si applicano ai contratti banditi successivamente alla entrata in vigore del presente regolamento. Per i contratti banditi prima della data di entrata in vigore del regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei titoli XIII e XIV del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
Il comma 8 detta disposizioni transitorie in merito ai contratti pubblici relativi a servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria nei settori ordinari, di cui alla parte III: tali disposizioni non si applicano ai contratti banditi precedentemente all’entrata in vigore del presente regolamento per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel titolo IV e negli articoli 105 e 106, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
Il comma 9 detta disposizioni transitorie in merito ai contratti pubblici relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari di cui alla parte IV, ai contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali di cui alla parte V, e al contenzioso di cui alla parte VI: tali disposizioni si applicano ai contratti banditi successivamente alla entrata in vigore del presente regolamento.
Il comma 10 stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le SOA rilasciano le attestazioni in conformità a quanto previsto nella parte II, titolo III e nell’allegato A.
Il comma 11 stabilisce che, ai fini della predisposizione dei bandi o degli avvisi con cui si indice una gara nonché in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi ai fini della predisposizione degli inviti a presentare offerte, le stazioni appaltanti e gli altri soggetti indicati all’articolo 3, comma 1, lettera b) del regolamento, continuino ad applicare, per centottanta giorni successivi all’entrata in vigore del presente regolamento, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e le categorie del relativo allegato A. Ciò per permettere l’adeguamento del sistema di
qualificazione SOA tenuto conto, tra l’altro, dell’inserimento di due ulteriori classifiche d’importo (III-bis e IV-bis).
Il comma 12 fa salve tutte le attestazioni SOA rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 fino alla loro naturale scadenza, tranne quelle relative alle categorie XX00, XX00, XX0, XX0, OS12, OS18, OS20, OS21 di cui all’allegato A del citato decreto, e OS 2 individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e rilasciata con le modalità di cui al D.M. 3 agosto 2000, n. 294, come modificato dal D.M. 24 ottobre 2001, n. 420, che cessano di avere validità a decorrere dal centottantunesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Ciò per permettere l’adeguamento del sistema di qualificazione SOA in considerazione delle modifiche apportate a tali categorie nel presente regolamento ed in particolare nell’allegato A.
Il comma 13 detta una norma transitoria in relazione all’articolo 62, comma 2 concernente i requisiti generali e di indipendenza delle SOA. In tale comma è stato innalzato il valore del capitale sociale delle SOA ad almeno un milione di euro: pertanto è necessario prevedere un periodo di tempo, stabilito in centottanta giorni, entro il quale le SOA sono tenute ad adeguarsi, pena la revoca dell’autorizzazione.
Il comma 14 detta una norma transitoria in relazione all’articolo 86 riproducendo una norma transitoria già indicata all’articolo 26, comma 7 del d.P.R. n. 34/00. Si consente ai soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, svolgono la funzione di direttore tecnico, di conservare l’incarico presso la stessa impresa.
Il comma 15 detta una norma transitoria in relazione all’articolo 87, commi 2 e seguenti, riguardante l’avvalimento per le imprese che appartengono allo stesso gruppo, stabilendo che dette disposizioni, ai fini della predisposizione dei bandi o degli inviti, si applicano a decorrere dal centottantunesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il comma 16 detta una norma transitoria in relazione all’articolo 89, concernente i contenuti delle attestazioni rilasciate dalle SOA, stabilendo che entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, l’Autorità provvede ad individuare le informazioni che devono essere riportate nelle attestazioni di qualificazione.
Art. 362
L’articolo 362, ai sensi dell’articolo 256, comma 4 del codice, reca l’elenco delle disposizioni abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento in quanto trasfuse in detto regolamento o perché incompatibili con esso.
Art. 363
L’articolo 363 disciplina l’entrata in vigore del presente regolamento.
ALLEGATI
Allegato A
L’allegato che riprende, con alcune innovazioni, quanto già contenuto nella tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, è riferito alla qualificazione degli esecutori di lavori distinguendo le categorie di opere generali individuate con l’acronimo “OG”, elencate da “OG1” a “OG13”, e quelle di opere specializzate individuate con l’acronimo “OS” elencate da “OS1” a “OS35”.
Le innovazioni introdotte si possono sintetizzare come segue:
- inserimento nella categoria OG10 degli impianti di pubblica illuminazione;
- riformulazione della categoria OG11 relativa agli impianti tecnologici;
- sdoppiamento della categoria OS 2 in OS 2-A concernente le superfici decorate di beni architettonici e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico e OS 2-B concernente i beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
- riformulazione della categoria OS8 limitandola alle impermeabilizzazioni e trasferimento conseguente delle altre finiture edili nella categoria OS7;
- sdoppiamento della categoria OS12 tra barriere stradali e barriere paramassi e adeguamento alle indicazioni dell’Autorità garante della concorrenza;
- sdoppiamento della categoria OS18 in componenti strutturali in acciaio e componenti per facciate continue;
- inserimento delle indagini geognostiche nella categoria OS20 e conseguente modificazione della categoria OS21.
Infine, per promuovere la divulgazione e la diffusione delle tecnologie non invasive che consentono di operare nel sottosuolo senza alcuna, o con una ridotta, operazione di scavo in trincea è stata predisposta, nell’ambito del citato aggiornamento dell’allegato A, l’istituzione di una nuova categoria specialistica OS 35 che concerne gli interventi a basso impatto ambientale, riguardante la costruzione e la manutenzione di qualsiasi opera interrata mediante l’utilizzo di tecnologie di scavo non invasive che comprende in via esemplificativa le perforazioni orizzontali, guidate e non, con l’eventuale riutilizzo e sfruttamento delle opere esistenti. Tali tecnologie permettono di incrementare il livello di sicurezza nei cantieri (diminuzione del 20% della incidentalità) e di ridurre in modo significativo l’impatto ambientale ed i costi sociali che accompagnano i lavori di scavo a cielo aperto.
Allegato B
L’allegato riproduce, con gli opportuni adattamenti, quanto già contenuto nell’allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 riguardate lo schema tipo dei certificati di esecuzione dei lavori.
Allegato C
L’allegato riproduce integralmente quanto già contenuto nell’allegato E del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 riguardate il corrispettivo spettante alle SOA per l’attività di attestazione.
Allegato D
L’allegato riproduce quanto già contenuto nell’allegato F del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 riguardate l’incremento percentuale premiante.
Allegato E
L’allegato riproduce, con gli opportuni adattamenti, quanto già contenuto dell’allegato A del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 27 maggio 2005 riguardante lo schema di domanda per l’ottenimento della qualificazione a contraente generale.
Allegato F
L’allegato riproduce, con gli opportuni adattamenti, quanto già contenuto dell’allegato B del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 27 maggio 2005 riguardante lo schema di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Allegato G
E’ stato modificato l’allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, riferito ai differenti metodi di calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento di lavori. In particolare è stato eliminato il riferimento all’allegato A del medesimo d.P.R n. 554/99 concernente il metodo del “confronto a coppie” in analogia all’abrogazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 1997, n. 116 – decreto Xxxxxx- avvenuta ai sensi dell'articolo 53, comma 2 della legge n. 72/2002, legge comunitaria per 2001.
Allegato H
E’riferito allo schema di garanzia globale che il contraente ha l’obbligo di presentare prima della stipulazione del contratto. L’allegato regola in dettaglio i rapporti di carattere contrattuale tra garante e stazione appaltante o soggetto aggiudicatore che beneficia della garanzia. Esso è articolato in un capo I, dedicato alla garanzia cauzionale, regolata in conformità alle previsioni della attuale garanzia fidejussoria di buon adempimento di cui all’articolo 133, comma 1, lettera a), del regolamento, con precisazioni in ordine, soprattutto, alle modalità di attivazione, ove è previsto che la richiesta non deve essere né motivata né documentata, salvo la sola indicazione del titolo per cui il committente ritiene di essere creditore, che può riguardare sia oneri subiti che oneri soltanto previsti, per i quali il garante deve assicurare la preventiva provvista finanziaria. Il capo II regola, invece, la garanzia di subentro di cui all’articolo 133, comma 1, lettera b), del regolamento, dettagliandone il contenuto, la estraneità dei rapporti tra la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore e il garante da quelli tra la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore e il contraente inadempiente, la necessità di un preavviso al garante ai fini della risoluzione, ed il contenuto materiale della obbligazione di fare, che, dal punto di vista economico è conforme al contenuto del contratto tra la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore e il contraente inadempiente, mentre dal punto di vista dei tempi deve essere rideterminato
tenendo conto di una nuova consegna dei lavori e del tempo tecnico necessario a compierli; è poi previsto che il garante inadempiente debba pagare il limite di garanzia, incrementato dai danni prodotti dalla propria inerzia e che la garanzia copra anche le varianti, nel limite peraltro del quinto dell’importo originario.
Allegato I
E’ riferito alla valutazione delle proposte progettuali nei concorsi di progettazione. E’ stato parzialmente modificato l’allegato C al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per una maggiore uniformità e chiarezza, eliminando ogni riferimento al metodo del “confronto a coppie” di cui all’abrogato decreto Xxxxxx.
Allegato L
E’ sostanzialmente riprodotto l’allegato F al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 con i dovuti adattamenti normativi, riferito ai criteri per la selezione delle offerte nel caso di procedura ristretta nell’affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura.
Allegato M
E’ stato parzialmente modificato, con i dovuti adattamenti normativi, l’allegato E al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, riferito all’attribuzione dei punteggi nella valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa nell’affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura. In particolare è stato eliminato il riferimento all’allegato A del medesimo d.P.R.n. 554/99 concernente il metodo del “confronto a coppie” di cui all’abrogato decreto Xxxxxx.
Allegati N - O
Sono stati modificati gli allegati G ed H al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, sulla base della concreta esperienza applicativa onde assicurare uno snellimento degli adempimenti connessi ed una razionalizzazione e semplificazione degli elementi ritenuti utili e necessari. Gli allegati si riferiscono, per l’affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura di importo inferiore a 100.000 euro, rispettivamente allo schema di curriculum vitae e allo schema delle referenze professionali.
Allegato P
L’allegato P si riferisce ai differenti metodi di calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa nei contratti di servizi e forniture. E’ stato redatto prendendo a modello l’allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e prevede la possibilità, per la stazione appaltante, di individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa applicando una serie di metodi tra loro alternativi nell’ottica di una generale semplificazione rispetto ai sistemi utilizzati per i lavori, in attuazione di quanto stabilito dall’articolo 83, comma 5 del codice.
In particolare, la stazione appaltante, oltre ai metodi di cui al punto I), ha la facoltà di applicare una formula che, prendendo in considerazione separatamente gli elementi di natura qualitativa da quelli di natura quantitativa, ripropone, adattandosi alle esigenze di
semplificazione di cui sopra, quanto già previsto dal metodo aggregativo - compensatore contenuto nel citato allegato X xxx x.X.X. x. 000/0000.