COLLAUDO DEI LAVORI. Si richiamano sull’argomento le disposizioni di cui all’art. 215 e seguenti del Regolamento. A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall’Amministrazione, le operazioni di collaudo finale avranno inizio nel termine di mesi tre. dalla data di ultimazione dei lavori e saranno portate a compimento nel termine di mesi sei dall’inizio, con l’emissione del relativo certificato e l’invio dei documenti all’Amministrazione appaltante, salvo il caso previsto dall’art. 219, comma 1, del Regolamento.
COLLAUDO DEI LAVORI. La collaudazione dei lavori e l’emissione del certificato di collaudo avverrà entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Nel caso che il certificato di collaudo venga sostituito dal certificato di regolare esecuzione da parte del Direttore dei Lavori, questo sarà emesso non oltre 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Esso consisterà principalmente nella verifica e certificazione che i lavori siano eseguiti a regola d’arte, in particolare secondo quanto indicato dall’art. 102 del D.Lgs. 50/2016, e dall’art. 37 del D.M. 145/2000. Entro 90 giorni dall’emissione del collaudo provvisorio e dalla firma di accettazione del relativo certificato da parte dell'Appaltatore, l'Amministrazione Appaltante disporrà per il versamento a saldo della trattenuta di garanzia e per la restituzione della cauzione definitiva. Il collaudo consisterà principalmente nell'accertamento qualitativo e quantitativo dei materiali impiegati e nelle verifiche principali di esecuzione delle opere, seguendo le indicazioni sopra richiamate. Nel caso che durante le visite di collaudo venissero riscontrati difetti o mancanze nell’esecuzione dei lavori si procederà secondo le indicazioni dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016. L'Amministrazione Appaltante potrà occupare, in tutto o in parte, i nuovi ambienti oggetto del presente appalto, anche prima del rilascio del Certificato di collaudo, con le modalità di cui all’art. 230 del D.P.R 207/2010 e s.m.i., senza che ciò implichi l'accettazione delle opere da parte sua. Il rilascio del Certificato di collaudo non esonererà l'Appaltatore dalle garanzie e responsabilità di legge; inoltre come previsto dal comma 3 dall’art. 207 del D.Lgs. 50/2016, il Certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data del rilascio. Nell’arco di tale periodo l’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
COLLAUDO DEI LAVORI. Il collaudo dell’opera sarà eseguito da una commissione di tre tecnici, nominati dall’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 141 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 187 e seguenti del D.P.R. 554/99, e comunque nel rispetto di tutte le disposizioni che dovessero intervenire nel corso della procedura, se ed in quanto applicabili. I compensi spettanti ai collaudatori saranno sostenuti completamente dal concessionario E’ previsto il collaudo in corso d’opera, ai sensi dell’art. 141, comma 7, lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 187, comma 3, lett. C del D.P.R. 554/99. Le prestazioni professionali, prove e saggi sui materiali, acquisizione di pareri, nulla osta, autorizzazioni, ecc... sono tutte a carico del Concessionario. Ultimati i lavori oggetto della concessione ed eseguite, con esito favorevole, le prove di carico sui componenti strutturali, tutti gli impianti tecnologici verranno sottoposti per un congruo periodo a prove generali di funzionalità. Nel corso di detto periodo, durante il quale si provvederà ad eseguire gli opportuni controlli ed accertamenti, il Concessionario dovrà assicurare la presenza di idoneo personale delle ditte che hanno costruito gli impianti medesimi. Il Concessionario provvederà, a propria cura e spese, a tutti i lavori ed a tutti gli interventi che si renderanno necessari per la messa a punto delle opere ed impianti, in modo da assicurarne la perfetta funzionalità. Nelle more dell’espletamento delle procedure di collaudo il Concessionario dovrà eliminare, a propria cura e spese, tutti i difetti che si rilevassero nelle opere e negli impianti.
COLLAUDO DEI LAVORI. Il collaudo dei lavori sarà effettuato nel rispetto delle prescrizioni del Codice. A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall’Amministrazione, le operazioni di collaudo saranno portate a compimento successivamente all’ultimazione dei lavori con l’emissione del relativo certificato e l’invio dei documenti all’Amministrazione. L’Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i mezzi d’opera occorrenti per le operazioni di riscontro, le espropriazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimangono a carico dell’Appaltatore i lavori di ripristino resi necessari dai saggi eseguiti. Qualora l’Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il Collaudatore disporrà che sia provveduto d’ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per l’eventuale ritardo, verrà dedotta dal residuo credito. L’Appaltatore risponde per le difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’Amministrazione a norma di Codice civile. Per tutti gli effetti di legge, ed in particolare per quanto attiene al termine di cui all’art. 1669 Codice civile, con l’emissione del certificato di favorevole collaudo e dalla data di approvazione dello stesso, avrà luogo la presa in consegna delle opere da parte dell’Appaltatore o della stazione appaltante.
COLLAUDO DEI LAVORI. Entro 20 giorni dalla data del verbale di ultimazioni delle opere l’Amministrazione dovrà provvedere alla nomina della Commissione di Xxxxxxxx che dovrà svolgere l’incarico entro 30 giorni dall’affidamento. Entro 30 giorni dall’effettuazione del collaudo di cui sopra, dovrà essere effettuata la verifica del regolare funzionamento degli impianti, per la durata di tre mesi di gestione. Gli inconvenienti e le deficienze risultanti da tale verifica dovranno essere eliminati a cura e spese del Concessionario entro il termine di giorni 15. Qualora il Concessionario non ottemperasse a tale impegno, l’Amministrazione farà eseguire le riparazioni, sostituzioni e rifacimenti trattenendo le relative spese dalle somme successivamente dovute allo stesso Concessionario. Ad esito favorevole il Concessionario rimane responsabile delle deficienze che dovessero riscontrarsi in seguito, sino alla fine del periodo contrattuale e comunque per un tempo non inferiore a quello di garanzia delle apparecchiature ed impianti installati. Le spese per la Commissione di collaudo sono a carico del Concessionario.
COLLAUDO DEI LAVORI. Il certificato di regolare esecuzione sarà emesso entro 365 (trecentosessantacinque) giorni dalla data di ultimazione dei lavori, salvo quanto previsto dall’articolo 102 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
COLLAUDO DEI LAVORI. Il collaudo dei lavori verrà eseguito nei tempi e con le modalità stabilite agli artt. 85, 86 e 87 del Capitolato Generale di gara.
COLLAUDO DEI LAVORI. A seguito di comunicazione da parte dell’appaltatore dell’ultimazione di ogni opera di riqualificazione, l’Amministrazione appaltante provvederà all’effettuazione del collaudo. I collaudi, anche in corso di opera, gravano economicamente sull’appaltatore. La nomina del collaudatore spetta alla stazione appaltante.
COLLAUDO DEI LAVORI. In generale, l’intero titolo è stato riorganizzato rispetto al testo del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per dare una sequenza più corretta agli argomenti; in particolare sono stati apportati perfezionamenti formali di carattere linguistico e chiarificatore di aspetti che potevano dare luogo a dubbi interpretativi.
COLLAUDO DEI LAVORI. 9.1 Le Opere di Progetto verranno collaudate, con costi a carico del Donante, per il tramite di un collaudatore scelto dalla ASST, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei Contratti.
9.2 Il collaudo delle Opere di Xxxxxxxx dovrà essere redatto entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla ultimazione dei Lavori da certificare a mezzo verbale redatto in contraddittorio fra la ASST, Xxxxxxx e Direttore dei Lavori.
9.3 L’ASST si impegna a provvedere alla approvazione del collaudo entro i successivi 30 (trenta) giorni dall’emissione del certificato di collaudo.
9.4 Potrà essere disposto il collaudo parziale, ovvero consegna anticipata, di uno stralcio funzionale dell’Opera, a richiesta motivata del Donante o a richiesta dell’ASST.
9.5 il Donante si impegna a pattuire contrattualmente con l’Impresa Esecutrice l’obbligo da parte della stessa di provvedere, a proprie cura e spese, all’eliminazione delle eventuali difformità e degli eventuali vizi delle Opere di Progetto, se ed in quanto tali vizi e difformità fossero effettivi e se segnalati dalla ASST entro il termine di 30 giorni dall’avvenuto collaudo. Resta inteso che:
(i) le predette attività di eliminazione di vizi e difformità potranno svolgersi esclusivamente a seguito della consegna al Donante e all’Impresa Esecutrice (che dovrà essere opportunamente formalizzata) delle aree in cui tali attività dovranno svolgersi;
(ii) il Donante si adopererà al meglio, nei limiti delle proprie facoltà, affinché la ASST possa beneficiare delle garanzie per vizi e difformità rilasciate dall’Impresa Esecutrice.