COLLAUDO DEI LAVORI Clausole campione

COLLAUDO DEI LAVORI. La collaudazione dei lavori e l’emissione del certificato di collaudo avverrà entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Nel caso che il certificato di collaudo venga sostituito dal certificato di regolare esecuzione da parte del Direttore dei Lavori, questo sarà emesso non oltre 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Esso consisterà principalmente nella verifica e certificazione che i lavori siano eseguiti a regola d’arte, in particolare secondo quanto indicato dall’art. 102 del D.Lgs. 50/2016, e dall’art. 37 del D.M. 145/2000. Entro 90 giorni dall’emissione del collaudo provvisorio e dalla firma di accettazione del relativo certificato da parte dell'Appaltatore, l'Amministrazione Appaltante disporrà per il versamento a saldo della trattenuta di garanzia e per la restituzione della cauzione definitiva. Il collaudo consisterà principalmente nell'accertamento qualitativo e quantitativo dei materiali impiegati e nelle verifiche principali di esecuzione delle opere, seguendo le indicazioni sopra richiamate. Nel caso che durante le visite di collaudo venissero riscontrati difetti o mancanze nell’esecuzione dei lavori si procederà secondo le indicazioni dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016. L'Amministrazione Appaltante potrà occupare, in tutto o in parte, i nuovi ambienti oggetto del presente appalto, anche prima del rilascio del Certificato di collaudo, con le modalità di cui all’art. 230 del D.P.R 207/2010 e s.m.i., senza che ciò implichi l'accettazione delle opere da parte sua. Il rilascio del Certificato di collaudo non esonererà l'Appaltatore dalle garanzie e responsabilità di legge; inoltre come previsto dal comma 3 dall’art. 207 del D.Lgs. 50/2016, il Certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data del rilascio. Nell’arco di tale periodo l’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
COLLAUDO DEI LAVORI. Si richiamano sull’argomento le disposizioni di cui all’art. 215 e seguenti del Regolamento. A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall’Amministrazione, le operazioni di collaudo finale avranno inizio nel termine di mesi tre dalla data di ultimazione dei lavori e saranno portate a compimento nel termine di mesi tre dall’inizio, con l’emissione del relativo certificato e l’invio dei documenti all’Amministrazione appaltante, salvo il caso previsto dall’art. 219, comma 1, del Regolamento.
COLLAUDO DEI LAVORI. Il collaudo dei lavori sarà effettuato nel rispetto delle prescrizioni del Codice. A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall’Amministrazione, le operazioni di collaudo saranno portate a compimento successivamente all’ultimazione dei lavori con l’emissione del relativo certificato e l’invio dei documenti all’Amministrazione. L’Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i mezzi d’opera occorrenti per le operazioni di riscontro, le espropriazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimangono a carico dell’Appaltatore i lavori di ripristino resi necessari dai saggi eseguiti. Qualora l’Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il Collaudatore disporrà che sia provveduto d’ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per l’eventuale ritardo, verrà dedotta dal residuo credito. L’Appaltatore risponde per le difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’Amministrazione a norma di Codice civile. Per tutti gli effetti di legge, ed in particolare per quanto attiene al termine di cui all’art. 1669 Codice civile, con l’emissione del certificato di favorevole collaudo e dalla data di approvazione dello stesso, avrà luogo la presa in consegna delle opere da parte dell’Appaltatore o della stazione appaltante.
COLLAUDO DEI LAVORI. Il Collaudatore dovrà essere un tecnico abilitato all’esercizio della professione con titolo di studio commisurato alla tipologia d’incarico. Il professionista, le cui prestazioni dovranno essere rese in corso d’opera, sarà nominato dall’Amministrazione Comunale, con apposita Determinazione del Dirigente del Settore LL.PP., prima dell’inizio dei lavori. Al privato titolare del permesso di costruire competono gli oneri per il pagamento dei relativi compensi professionali. Tutte le opere dovranno essere collaudate in corso d’opera a spese della Società Lottizzante o aventi causa. E' fatto obbligo al collaudatore di verificare la contabilità redatta dal Direttore di lavori ai fini di eventuali conguagli dovuti dal lottizzante; è altresì obbligo del Collaudatore la verifica dei tempi di esecuzione e le tempestive comunicazioni all’Amministrazione Comunale ai fini di consentire il rispetto dei termini e contenuti convenzionali. In caso di non rispondenza delle opere ai disegni di progetto o differenza nella qualità o quantità dei materiali il Collaudatore, d’intesa con il Settore LL.PP. dell’Amministrazione Comunale, potrà ordinare l'immediata sospensione dei lavori, nonché la demolizione e ricostruzione delle opere non eseguite a perfetta regola d’arte e l’allontanamento dal cantiere dei materiali non ritenuti idonei, così come potrà ordinare una diversa esecuzione delle opere in dipendenza del loro inserimento nell’insieme dei servizi di tutto il comprensorio. Il professionista deve assicurare l’espletamento di tutti gli adempimenti, oneri ed obblighi previsti dalla normativa vigente in materia (D.Lgs. 50/2016, D.P.R. 207/2010, D.M. 19/04/2000 n° 145, ecc.) ed in particolare di quanto previsto al Titolo X del D.P.R. 207/2010. Il collaudo finale deve aver luogo non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori, salvo i casi di particolare complessità individuati dal Decreto del MIT di cui all’art. 103, comma 8, del D.Lgs. 50/2016. Per il collaudo dovrà essere fornito lo shape file definitivo delle opere di urbanizzazione comprensivo dei sottoservizi. La suddetta attività dovrà essere formalizzata al Settore LL.PP. dell’Amministrazione Comunale mediante verbali di visita in c.d.o. con cadenza minima mensile, debitamente sottoscritti anche dalla Direzione dei lavori. In caso di presa in consegna anticipata dell’opera (o di parte di essa) prima dell’emissione del certificato di collaudo finale (art. 230 del Reg.), il Collaudatore verifica l’esistenza delle condizion...
COLLAUDO DEI LAVORI. Entro ... giorni dalla data del verbale di ultimazione delle opere l'Amministrazione appaltante dovrà provvedere al all’effettuazione del collaudo delle stesse.
COLLAUDO DEI LAVORI. CAPO I - Disposizioni preliminari Art. 215 - Oggetto del collaudo Art. 216 - Nomina del collaudatore
COLLAUDO DEI LAVORI. In generale, l’intero titolo è stato riorganizzato rispetto al testo del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per dare una sequenza più corretta agli argomenti; in particolare sono stati apportati perfezionamenti formali di carattere linguistico e chiarificatore di aspetti che potevano dare luogo a dubbi interpretativi.
COLLAUDO DEI LAVORI. 15 ART. 29 REVISIONE PREZZI 15 ART. 30 PREZZI UNITARI 15 ART. 31 NUOVI PREZZI 15
COLLAUDO DEI LAVORI. Le operazioni di collaudo, in conformità all’art. 219 D.P.R. n° 207/2010, dovranno essere ultimate entro 30 giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavori, l'eventuale mancata ottemperanza alle disposizioni del Collaudatore, entro i termini fissati dallo stesso, interrompe la decorrenza dei termini. Per l'eliminazione delle manchevolezze riscontrate in fase di collaudo si opererà ai sensi di legge. I collaudi, anche se favorevoli, e l'accettazione delle opere non esonerano l'Appaltatore dalle garanzie e responsabilità di legge ed in specie dalle garanzie per difformità e vizi dell'opera. Inoltre si conviene che può essere nominato un collaudatore in corso d'opera.
COLLAUDO DEI LAVORI. Il certificato di regolare esecuzione sarà emesso entro 365 (trecentosessantacinque) giorni dalla data di ultimazione dei lavori, salvo quanto previsto dall’articolo 102 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.