CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
Le Condizioni Generali di seguito riportate si applicano a tutte le forniture di beni e servizi oggetto di Ordine di Fornitura e/o Contratto a favore di Luxottica Group S.p.A. e delle società italiane dalla medesima controllate (nel seguito 'LUXOTTICA'), laddove non espressamente derogate nei suddetti Ordine di Fornitura e/o Contratto. Pertanto, eventuali previsioni che differiscano dalle presenti Condizioni Generali ovvero eventuali condizioni d'acquisto/fornitura del Fornitore saranno vincolanti per LUXOTTICA soltanto se accettate per iscritto. L’accettazione della fornitura di beni e servizi o l’effettuazione di pagamenti non comporta e non potrà in nessun caso essere interpretata come accettazione da parte di LUXOTTICA di condizioni diverse dalle presenti Condizioni Generali.
L’evasione dell’Ordine di Fornitura rappresenta integrale accettazione delle presenti Condizioni Generali, nonché delle condizioni particolari indicate nell’Ordine di Fornitura, da parte del Fornitore, ai sensi dell’art. 1327 x.x.
Xxxxxxx 0
X) - XXXXXXXXX XX XXXX X PRODOTTI
1A.1 I prezzi della fornitura si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dell’Ordine di Fornitura, avendo le parti concordato, ex art. 1469 c.c., l'inapplicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1467 c.c.
1A.2. Il Fornitore si obbliga:
a) a consegnare, a propria cura e spese, i beni e i prodotti ordinati nei termini e nei luoghi indicati nell’Ordine di Fornitura e/o nel Contratto;
b) ad effettuare a propria cura e spese gli imballi, il carico e lo scarico, il trasporto e la consegna dei beni/prodotti forniti, nonché l'eventuale smaltimento di materiali residui garantendo il pieno rispetto di ogni normativa applicabile;
c) ad eseguire la consegna corredando i beni/prodotti di regolare documento di trasporto merci o altro documento sostitutivo valido a norma di legge, nel quale dovrà essere riportato il relativo numero dell'Ordine di Fornitura emesso oltre alla descrizione, ai codici LUXOTTICA e alla quantità e unità di misura dei beni/prodotti oggetto di consegna;
d) a garantire che i beni e i prodotti oggetto della fornitura sono esenti da difformità e vizi ed in tutto conformi a quanto richiesto da LUXOTTICA (ad esempio specifiche tecniche, requisiti qualità, specifiche per consegna e imballo) e alle normative e prescrizioni di legge nazionali e comunitarie applicabili in materia. I beni e i prodotti difettosi o non conformi alle prescrizioni di legge o alle condizioni pattuite saranno rifiutati e rimessi a disposizione del Fornitore;
e) ad informare tempestivamente LUXOTTICA di qualsiasi evento accidentale o possibile difetto dei beni e prodotti forniti, che possa pregiudicare la sicurezza del loro impiego o lavorazione o che li renda non conformi alle prescrizioni di legge o alle condizioni pattuite;
f) a garantire la pronta riparazione o sostituzione gratuita dei beni e/o prodotti difettosi o non conformi alle prescrizioni di legge e/o alle specifiche tecniche di LUXOTTICA. In ogni caso saranno addebitati al Fornitore il costo delle operazioni di smontaggio, montaggio ed accertamento del vizio/difformità e della riparazione o sostituzione, nonché le spese di trasporto, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni.
1A.3. Le condizioni di consegna e resa della merce dovranno intendersi, salvo eventuali diverse previsioni contenute negli Ordini di Fornitura e/o Contratti, DDP (franco destino, ovvero inclusi costi di imballaggio, trasporto, oneri doganali ed assicurativi) presso la sede/stabilimento di LUXOTTICA indicata nell’Ordine di Fornitura e/o nel Contratto. La consegna della merce al vettore o allo spedizioniere non libera il Fornitore dall’obbligo della consegna.
1A.4. Il Fornitore prende atto del fatto che l’Ordine di Fornitura e/o il Contratto potranno prevedere delle penali per i casi di ritardata consegna, non conformità della fornitura, etc., fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente documentati. Inoltre, in considerazione dell’obbligo assunto dal Fornitore al rispetto dei termini di consegna previsti dall’Ordine di Fornitura e/o dal Contratto e delle esigenze produttive di LUXOTTICA, in caso di ritardo nella consegna totale o parziale, ad esclusione dei casi di forza maggiore debitamente comunicati, superiore ad un massimo di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, LUXOTTICA avrà facoltà di risolvere di diritto l’Ordine di Fornitura e/o il Contratto ai sensi dell'art. 1456 x.x., xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx
0X.0. L'accettazione della fornitura è in ogni caso condizionata all'esito positivo del collaudo/verifica della stessa da parte di LUXOTTICA. Nel caso d'esito negativo del collaudo/verifica il Fornitore s'impegna a sostituire e/o ripristinare la funzionalità dei beni/prodotti della fornitura entro il termine che verrà fissato da LUXOTTICA d’intesa con il Fornitore medesimo, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento del danno per la mancata consegna e/o l'applicazione delle eventuali penali previste per ritardata consegna.
1A.6 Fatto salvo il diritto di LUXOTTICA di rifiutare i beni ed i prodotti non conformi al quanto richiesto da LUXOTTICA, la proprietà dei beni e prodotti passerà a LUXOTTICA al momento della consegna nel luogo indicato nell’Ordine di Fornitura e/o nel Contratto.
1A.7. Nessuna responsabilità spetta a LUXOTTICA per forniture in eccedenza non concordate preventivamente dal Fornitore con LUXOTTICA, che saranno rifiutate con onere a carico del Fornitore stesso.
B) - FORNITURA DI SERVIZI
1B.1. I prezzi della fornitura si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Ordine di Fornitura. Anche ai sensi dell’art. 1469 c.c., resta pertanto esclusa l'applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 1467 c.c. e 1664 c.c.
1B.2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire i servizi oggetto dell’Ordine di Fornitura in piena autonomia, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, e con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni previste.
1B.3. Il Fornitore prende atto del fatto che l’Ordine di Fornitura e/o il Contratto potranno prevedere delle penali per i casi di ritardata prestazione dei servizi e/o mancato rispetto dei livelli di servizio indicati nell’Ordine e/o nel Contratto etc., fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente documentati. Inoltre, in considerazione dell’obbligo assunto dal Fornitore al rispetto dei termini di consegna previsti dall’Ordine di Fornitura e/o dal Contratto e delle esigenze di LUXOTTICA, in caso di ritardo nella prestazione dei servizi, ad esclusione dei casi di forza maggiore debitamente comunicati, superiore ad un massimo di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, LUXOTTICA avrà facoltà di risolvere di diritto l’Ordine di Fornitura e/o il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento dei danni.
Sezione 2 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO
2.1 Il Fornitore prende atto del fatto che:
a) le fatture potranno essere emesse dal Fornitore solo successivamente all’accettazione della fornitura da parte di LUXOTTICA;
b) le fatture dovranno riportare sempre il riferimento al numero dell’Ordine di Fornitura e, per quanto riguarda la fornitura di beni e prodotti, al documento di trasporto, ai codici LUXOTTICA, alle quantità/unità di misura/prezzi/valuta e dovranno essere emesse con la cadenza eventualmente concordata;
c) nel caso di eventuali divergenze tra gli Ordini di Fornitura e i dati in fattura, il Fornitore dovrà rettificare le fatture in conformità agli Ordini di Fornitura, emettendo documenti di rettifica. Le eventuali note di credito e/o di debito dovranno fare riferimento alla relativa fattura originaria riportandone il numero e la data nonché il numero del documento di trasporto e dell’ordine di Fornitura, i codici LUXOTTICA oggetto dell’anomalia con specificata l’unità di misura, il prezzo e la valuta.
2.2 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, co. 3, del D. Lgs. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. 192/2012, il Fornitore prende atto ed accetta, salvo eventuali diverse previsioni contenute negli Ordini di Fornitura e/o Contratti, come termini di pagamento i 120 giorni fine mese data fattura, considerando la data di emissione fattura convenzionalmente fissata all'ultimo giorno del mese. Il pagamento delle fatture avverrà a mezzo bonifico bancario.
2.3 In caso di applicazione di penali, LUXOTTICA emetterà apposita fattura/nota di debito (fuori campo IVA ex art. 15 DPR 633/72 e succ. mod.) con pagamento a 60 giorni dalla data di emissione della stessa fattura/nota di debito.
2.4 Il Fornitore si impegna a comunicare a LUXOTTICA un'unica domiciliazione di pagamento (o appoggio bancario), valida per tutta la durata del rapporto, ed a indicare chiaramente il codice IBAN relativo al conto corrente, sul quale deve essere effettuato il pagamento. In caso di variazione, il Fornitore si impegna a comunicare i dettagli a LUXOTTICA almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del pagamento.
Sezione 3 - TERZI FORNITORI AUTORIZZATI - DIVIETO DI CESSIONE
3.1 Tenuto conto della natura e dello scopo della fornitura, il Fornitore non ha la facoltà di affidare a terzi, in tutto o in parte, la produzione e/o fornitura dei beni o servizi senza la preventiva autorizzazione scritta di LUXOTTICA. Il Fornitore che affidi a terzi fornitori autorizzati da LUXOTTICA ai sensi del presente art. 3.1 (nel seguito, i “Terzi Fornitori Autorizzati”) l’esecuzione, in tutto o in parte, delle forniture dovute, non è liberato dagli obblighi e dalle responsabilità assunte nei confronti di LUXOTTICA con le presenti Condizioni di Fornitura / Contratto.
Ai fini dell’ottenimento della preventiva autorizzazione scritta da parte di LUXOTTICA di cui al presente art. 3.1, il Fornitore comunicherà in forma scritta il nominativo e l’indirizzo della sede legale nonché il luogo di produzione del terzo fornitore, nonché le attività ad esso affidate e ogni altra informazione che LUXOTTICA dovesse ritenere utile e necessaria.
Per tutte le forniture affidate a Terzi Fornitori Autorizzati, il Fornitore si impegna in ogni caso anche a fare in modo che i Terzi Fornitori Autorizzati eseguano la fornitura secondo le modalità richieste da Luxottica nel rispetto delle presenti Condizioni Generali ed in particolare della Sezione 6 - Diritti di Proprietà Intellettuale.
In caso di compimento da parte di ciascun Xxxxx Xxxxxxxxx Autorizzato di uno o più atti vietati ai sensi delle presenti Condizioni Generali e/o del Contratto e di quanto stabilito nel presente articolo 3.1, dietro semplice richiesta di LUXOTTICA, il Fornitore cesserà qualsiasi rapporto e risolverà il relativo contratto con il Terzo Fornitore Autorizzato in questione e farà in modo che quest’ultimo cessi immediatamente ogni attività relativa alla fornitura ad esso delegata.
3.2 E' fatto divieto al Fornitore di cedere gli Ordini di Fornitura e/o i Contratti ed i crediti verso LUXOTTICA, nonché di conferire mandati all'incasso.
Sezione 4 - RISOLUZIONE - RECESSO - FORZA MAGGIORE
4.1 Il Fornitore riconosce che l’adempimento di determinate obbligazioni previste dagli Ordini di Fornitura e/o dai Contratti è essenziale e che LUXOTTICA avrà il diritto, oltre al risarcimento del danno, di risolvere gli Ordini di Fornitura e/o Contratti ai sensi dell’art. 1456 c.c. qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:
a) ritardo nell’esecuzione delle forniture, salvo i casi di forza maggiore, superiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi come previsto dagli artt. 1A4 e 1B3 delle presenti Condizioni Generali;
b) inadempimento, non di scarsa importanza, delle obbligazioni contenute negli artt. 1A.2, 1B.2, 3, 5 e 6;
c) cessione/affitto, da parte del Fornitore, dell'azienda o cessione/affitto del ramo di azienda riguardato dalle prestazioni cui il Fornitore è obbligato ai sensi delle presenti Condizioni Generali; mutamento dell'assetto societario di controllo del Fornitore;
d) assoggettamento del Fornitore a liquidazione, anche volontaria; presentazione di istanza o assoggettamento del Fornitore a concordato, anche stragiudiziale, ovvero ad altra procedura concorsuale.
4.2 Le ipotesi particolari di recesso e/o risoluzione sono disciplinate negli Ordini di Fornitura e/o Contratti.
4.3 Ciascuna parte non sarà ritenuta responsabile per il mancato adempimento delle obbligazioni derivanti dagli Ordini di Fornitura e/o Contratti, qualora e finché tale inadempienza sia il risultato di circostanze imprevedibili e/o inevitabili (a titolo esemplificativo guerre, eventi naturali, calamità, scioperi ecc.), tali da impedire l’adempimento degli obblighi contrattuali (“Forza Maggiore”), a condizione che la Parte rispetto alla quale tale Forza Maggiore operi ne dia notizia all’altra Parte entro 48 ore dal manifestarsi dell’evento, comunicando altresì le possibili conseguenze ed il ritardo previsto nell’evasione dell’Ordine di Fornitura e/o Contratto.
Sezione 5 - PRINCIPI COMPORTAMENTALI - PERSONALE - PRIVACY
5.1 Il Fornitore, nell'esecuzione degli Ordini di Fornitura e/o Contratti, si impegna, in proprio ed ai sensi dell’art. 1381 c.c. per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori ed eventuali Xxxxx Xxxxxxxxx Autorizzati, ad aderire ai principi etico-comportamentali che il gruppo LUXOTTICA ha enunciato nel proprio Codice Etico e Modello Organizzativo, pubblicato sul sito internet di LUXOTTICA (xxx.xxxxxxxxx.xxx/xx/xxx-xxx/xxxxxxxx/xxxxxx-xxxxx), di cui dichiara di aver preso visione e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento.
5.2 Il Fornitore dichiara e garantisce che non esistono a proprio carico né a carico dei propri subappaltatori autorizzati:
a) procedure concorsuali in corso;
b) protesti o altri atti pregiudizievoli dell'affidabilità e moralità riferiti al Fornitore e/o ai subappaltatori e/o rispettivi Soci e Legali Rappresentanti/Amministratori;
c) gravi sanzioni amministrative comprese le sanzioni per violazione di prescrizioni in tema di Tutela Ambientale, di Prevenzione Infortuni ed Igiene del Lavoro emessi dai preposti organi amministrativi, giudiziari o commissioni di vigilanza aventi competenza in materia nell'ordinamento giuridico di riferimento.
In caso di inadempimento o di non corrispondenza al vero di quanto dichiarato nella presente Sezione 5 LUXOTTICA avrà la facoltà di risolvere di diritto gli Ordini di Fornitura e/o i Contratti ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti ed ogni ulteriore rimedio consentito.
5.3 Il Fornitore si impegna a dare piena applicazione ai contratti collettivi di lavoro e ad osservare la normativa in materia di assicurazioni sociali e i materia fiscale, contributiva, retributiva, assistenziale, previdenziale ed infortunistica; il Fornitore si impegna inoltre a versare i contributi dovuti ai sensi della vigente normativa in materia di rapporto di lavoro subordinato, di assistenza, previdenza sociale ed impiego della mano d’opera, nonché a pagare regolarmente e puntualmente i dovuti corrispettivi al proprio personale dipendente e a versare i contributi e gli oneri di legge, compresi quelli fiscali. Il Fornitore si impegna, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1381 cod. civ., a far sì che le suddette obbligazioni contrattuali e normative siano adempiute anche dagli eventuali Terzi Fornitori Autorizzati.
Conseguentemente il Fornitore garantisce che il proprio personale e di eventuali Xxxxx Fornitori Autorizzati non avranno nulla a pretendere nei confronti di LUXOTTICA per le attività dallo stesso svolta in esecuzione degli Ordini di Fornitura / Contratti, ad alcun titolo e/o ragione. Il Fornitore si impegna a tenere LUXOTTICA manlevata ed indenne da ogni eventuale pretesa dovesse a qualsiasi titolo essere avanzata dal predetto personale nei suoi confronti, e quindi a rimborsare a LUXOTTICA, a prima richiesta scritta e rimossa ogni eccezione, qualsiasi importo LUXOTTICA fosse tenuta a corrispondere al personale, a qualsiasi titolo, a fronte di ogni provvedimento esecutivo dovesse essere emesso nei confronti di LUXOTTICA dall’Autorità Giudiziaria e/o amministrativa, così come qualsiasi spesa LUXOTTICA fosse tenuta a sostenere in relazione a dette pretese, incluse le spese legali.
5.4 Nel caso in cui LUXOTTICA dovesse rilevare, nel corso di controlli e/o di aggiornamenti documentali, l'assenza sul certificato camerale della dicitura antimafia, LUXOTTICA avrà la facoltà di risolvere di diritto gli Ordini di Fornitura e/o Contratti ai sensi dell'art. 1456 c.c., salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni e con riserva altresì di ogni altra azione a tutela degli interessi di LUXOTTICA.
5.5 LUXOTTICA comunica che i dati raccolti, memorizzati e registrati in relazione al presente documento e agli Ordini di Fornitura / Contratti saranno oggetto di trattamento, sia manuale che automatizzato da parte di LUXOTTICA per il tramite di persone all’uopo autorizzate, per l’adempimento degli obblighi legali, contrattuali e per la gestione dei rapporti commerciali, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e il Fornitore dichiara di dare il proprio consenso, ove occorra, al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati. I dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a terzi, senza limitazioni territoriali, esclusivamente per le finalità di cui al presente documento. Il Fornitore potrà esercitare i propri diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, ed in particolare il diritto di opporsi al trattamento dei dati che li riguardano e/o di ottenere la cancellazione, la trasformazione, l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione degli stessi, rivolgendosi al titolare del trattamento. Titolare del trattamento dei dati è la società italiana del gruppo LUXOTTICA beneficiaria della fornitura di beni e prodotti oggetto degli Ordini di Fornitura e/o Contratti.
Sezione 6 - DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE - RISERVATEZZA
6.1 I marchi di proprietà o concessi in licenza a LUXOTTICA (i “Marchi”) sono e rimangono in proprietà esclusiva/licenza della medesima e non potranno essere in alcun modo trasferiti a terzi, modificati né utilizzati per altri fini diversi da quelli eventualmente ed espressamente previsti dagli Ordini di Fornitura e/o Contratti.
6.2 Il Fornitore si obbliga ad utilizzare i Marchi secondo le modalità specificate per iscritto da LUXOTTICA ed unicamente allo scopo di adempiere agli Ordini di Fornitura / Contratti ed a fare in modo che:
a) i Terzi Fornitori Autorizzati appongano solo ove richiesto in forma scritta da LUXOTTICA i Xxxxxx;
b) i Terzi Fornitori Autorizzati non consegnino o in alcun modo forniscano o vendano a soggetti terzi, diversi dal Fornitore e LUXOTTICA, i prodotti/beni recanti i Marchi. Il Fornitore rimarrà in ogni caso responsabile per l’uso dei Marchi da parte dei Terzi Fornitori Autorizzati.
6.3 Il Fornitore garantisce che i beni ed i servizi forniti a LUXOTTICA non violano in alcun modo diritti di terzi.
Qualora il Fornitore, nell’esecuzione degli Ordini di Fornitura e/o Contratti, intenda utilizzare dispositivi, soluzioni tecniche e qualsiasi altro materiale soggetto a diritti di proprietà intellettuale appartenente a terzi, dovrà, informando preventivamente LUXOTTICA, fare in modo che le sia attribuito il diritto di utilizzarli, senza alcun ulteriore onere.
Il Fornitore si impegna a risarcire ogni danno e a sostenere ogni onere, incluse le spese legali in relazione a qualsiasi pretesa o azione legale promossa a qualsiasi titolo da terzi nei confronti di LUXOTTICA laddove tale azione sia relativa alla violazione tali diritti di proprietà intellettuale.
6.4 Il Fornitore riconosce che le informazioni ed i materiali (a titolo esemplificativo e non esaustivo disegni, campioni, specifiche e schede tecniche ecc.) trasmessigli da LUXOTTICA appartengono in via esclusiva a LUXOTTICA e rivestono carattere di riservatezza. Pertanto, nessun diritto sui medesimi potrà essere rivendicato dal Fornitore.
Il Fornitore si impegna, direttamente ed ai sensi dell’art. 1381 c.c. per i propri amministratori, dipendenti, Xxxxx Xxxxxxxxx Autorizzati, consulenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo impiegati nelle attività, ad utilizzare le informazioni ed i materiali di cui sopra solo per adempiere agli ordini di Xxxxxxxxx e/o Contratti, nonché a trattarli e conservarli come confidenziali, affinché esse non vengano divulgati a terzi, ed a restituirli a LUXOTTICA a semplice richiesta o in ogni caso una volta adempiuto l’Ordine di Fornitura e/o alla scadenza del contratto.
6.5 Il Fornitore si impegna inoltre, direttamente ed ai sensi dell’art. 1381 c.c. per i propri amministratori, dipendenti, Xxxxx Xxxxxxxxx Autorizzati, consulenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo impiegati nelle attività, a cedere in favore di LUXOTTICA medesima ogni diritto di proprietà intellettuale e di sfruttamento economico (salvi naturalmente i diritti morali) derivante dai beni appositamente ideati, personalizzati o forniti in esclusiva a LUXOTTICA nell’esecuzione degli Ordini di Fornitura e/o Contratti.
6.6 Tutti i beni (es. stampi, macchinari ecc.) di proprietà di LUXOTTICA messi a disposizione del Fornitore per l’esecuzione dell’Ordine di Fornitura dovranno essere restituiti al termine del periodo di validità dell’Ordine di Fornitura / Contratto, salvo diverso accordo tra le parti. Il Fornitore non potrà trasferire a terzi, modificare né utilizzare per altri fini i beni messi a disposizione da LUXOTTICA e sarà responsabile della custodia, conservazione e buon uso degli stessi. In particolare il Fornitore si impegna a utilizzare i suddetti beni con la massima cura e diligenza. In caso di distruzione, danneggiamento o perdita per propria colpa, il Fornitore sarà tenuto a sostituire o a riparare i suddetti beni a proprie cura e spese ovvero, ove ciò non sia possibile, provvederà a rimborsare LUXOTTICA il valore residuo del bene calcolato sulla base dei prezzi correnti di mercato, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito. Il Fornitore non è tenuto al pagamento di alcun indennizzo per la normale usura conseguente ad una corretta utilizzazione dei beni stessi.
Eventuali spese di imballaggio, trasporto, installazione, disinstallazione e manutenzione di tali beni saranno a carico del Fornitore. Il Fornitore, avendo preventivamente verificati e trovati sicuri ed idonei alla loro destinazione d’uso suddetti beni, manleva sin d’ora LUXOTTICA da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o a cose che possano derivare da un uso improprio di essi.
6.7 Il Fornitore riconosce che LUXOTTICA avrà la facoltà di verificare il corretto utilizzo dei Marchi, dei materiali, dei beni, delle informazioni confidenziali e di ogni altro diritto di proprietà intellettuale mediante ispezioni presso le sedi del Fornitore e dei Terzi Fornitori Autorizzati.
Sezione 7 – ASSICURAZIONE
Il Fornitore dovrà stipulare e mantenere valida a proprie spese una polizza assicurativa adeguata a coprire le sue obbligazioni e responsabilità derivanti dagli Ordini di Fornitura e/o Contratto.
Sezione 8 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Le presenti Condizioni Generali sono regolate dalla legge italiana. Per ogni controversia derivante dalle medesime sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.