Assicurazione Clausole campione
Assicurazione. Il contratto di assicurazione.
Assicurazione. 1. Il Conduttore si impegna a stipulare con primaria compagnia assicuratrice e a mantenere in vigore per tutto il periodo della locazione una polizza per responsabilità civile a copertura di tutti i danni materiali diretti o indiretti a persone o cose, compresi i danni arrecati ai fabbricati e al Locatore, comunque riconducibili al Conduttore, per l'esercizio della sua attività specifica ivi comprese le operazioni di manutenzione a carico del Conduttore, per danni da inquinamento, per le cose in consegna e custodia, per l’utilizzo delle strutture presenti negli edifici.
Assicurazione. Il Concessionario, ai fini della stipula dei due contratti, pena la decadenza dall’aggiudicazione, è obbligato a presentare idonea polizza per responsabilità civile (RCT), per le garanzie di seguito indicate e a mantenerla in vigore per tutta la durata dei contratti: La polizza dovrà prevedere almeno le seguenti garanzie: - rischi da intossicazione alimentare e/o avvelenamenti subiti dai consumatori, compreso eventi connessi a malori, vertigini, stati di incoscienza che comportino invalidità o morte del fruitore del servizio; - danni a cose in consegna e/o custodia; - danni arrecati ai locali ed alle cose in essi contenute; - danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il Concessionario, che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo; - danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con il Concessionario - che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale. Si precisa che la polizza assicurativa, valida per ambedue le Amministrazioni, dovrà essere stipulata con Compagnia di Assicurazione autorizzata ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e. Il documento prodotto deve essere in lingua italiana ovvero, qualora sia prodotto in lingua diversa dall’italiano, il documento deve essere accompagnato da traduzione. La polizza dovrà valere anche per le richieste di risarcimento pervenute alle Amministrazioni per fatto imputabile al Concessionario. In ogni caso si precisa e si conviene che sono a esclusivo carico del Concessionario eventuali rischi, scoperti, maggiori danni eccedenti i massimali assicurati o franchigie che dovessero esistere e non risultare coperti dalla polizza e che entrambe le Amministrazioni sono esonerate da ogni responsabilità per danni a terzi, provocati dall’uso delle macchine e/o degli impianti, per eventuale interruzione o mancanza di energia elettrica, per eventuali furti, manomissioni, danni e guasti arrecati da terzi alle macchine e agli impianti, per incendi. Le quietanze riguardanti le annualità successive di premio dovranno essere trasmesse alle Amministrazioni alle relative scadenze. In caso di R.T.I. e Consorzi, la documentazione attinente la polizza assicurativa, dovrà essere presentata: - in caso di partecipazione in RTI, ai sensi dell’art. 48, del D.Lgs. n. 50/2016, o Consorzio ordinario di concorrenti d...
Assicurazione. 9.1 Dietro ordine scritto e con la compilazione della relativa casella nell’Ordine di Spedizione, Ferrari attiva adeguata copertura assicurativa per i trasporti in base al valore dichiarato della merce (senza assunzione di responsabilità in merito all’esattezza del predetto valore), con garanzia di “PRIMO RISCHIO ASSOLUTO”, ivi espressamente incluso il rischio di rapina. La dichiarazione di valore non modifica le condizioni di responsabilità del trasportatore o dei suoi incaricati, ma determina l’aumento, in base al valore dichiarato, dell’importo del risarcimento eventualmente dovuto. In nessun caso il trasportatore potrà essere considerato Assicuratore.
9.2 La copertura assicurativa non copre tuttavia la perdita di profitti, la perdita di vendite, la perdita di attività commerciali, la perdita di avviamento o reputazione, il richiamo del prodotto, la responsabilità del prodotto, i reclami di terzi (in ogni caso, diretti o indiretti) o per qualsiasi danno indiretto, esemplare, perdita speciale, incidentale, punitiva o speculativa o consequenziale di qualsiasi natura o danno derivante da ritardi nella consegna della merce della spedizione.
9.3 Eventuali reclami assicurativi da parte del Cliente sono soggetti alle disposizioni di cui alla clausola 8.5.
9.4 Qualora venga richiesta la copertura assicurativa per la spedizione, la tariffa calcolata sarà pari a quanto previsto dai listini Ferrari applicabili per il tipo di servizio di spedizione erogato o sulla base di diversi accordi contrattuali in essere.
9.5 Il Cliente, nel caso abbia già stipulato una propria assicurazione per coprire la spedizione, esonera Ferrari da ogni responsabilità per perdita e dichiara altresì che la sua polizza assicurativa prevede la “Rinunzia alla Rivalsa” dell’Assicuratore contro Ferrari. Il Cliente garantisce e manleva Ferrari da ogni eventuale azione in regresso dell’Assicuratore.
Assicurazione. Ogni studente vincitore è assicurato dall'Università per responsabilità civile, infortuni solo durante lo svolgimento di attività accademiche anche per il periodo di mobilità all'estero (▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇/▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇▇). Gli studenti in mobilità sono tenuti autonomamente a garantirsi adeguata copertura sanitaria durante la permanenza all'estero, secondo le modalità previste dall'Università e dal Paese ospitante.
Assicurazione. Il contratto di Assicurazione.
Assicurazione. Il contratto con cui la Società, in seguito al pagamento di un Premio, si obbliga a tutelare l’Assicurato.
Assicurazione. Il contratto di assicurazione sottoscritto dal Contraente.
Assicurazione. Il Fornitore garantisce di aver sottoscritto un’adeguata polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti dall’esercizio della propria attività o comunque trovarsi in condizione di Autoassicurazione. L’Azienda è esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dall’ esecuzione delle attività di cui al presente accordo.
Assicurazione. La copertura dei rischi da responsabilità civile verso terzi è a carico del Fornitore che si obbliga a tenere indenne AUSL della Romagna con rinuncia ad azione di rivalsa, e assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danno, da chiunque e per qualsiasi ragione subito, in relazione all’esecuzione delle prestazioni contrattuali o ad esse riferibili, anche se eseguite da parte di terzi per conto o su incarico del Fornitore. L’esistenza, la validità ed adeguata polizza assicurativa, a copertura dei danni derivanti dall’esercizio dell’attività del Fornitore, per l’intera durata del presente contratto è ritenuta condizione essenziale, pena la risoluzione del contratto.
