Contract
Oggetto: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento di un Accordo Quadro per ogni lotto avente ad oggetto i servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni – edizione 1 – ID 2181
I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: xxx.xxxxxx.xx; xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx; xxx.xxx.xxx.xx.
*** CHIARIMENTI
1) Domanda
Si chiede conferma che il requisito “d) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi/forniture analoghi” di cui al paragrafo “7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale” del Capitolato d’Xxxxx, qualora il Committente privato coincida con il concorrente in gara, possa essere comprovato mediante la modalità indicata a pag. 45 “certificati/dichiarazioni sostitutive ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 resi/e dai committenti privati che attestino la prestazione a proprio favore, svolta regolarmente e con buon esito, con indicazione specifica: (i) del contratto al quale afferiscono, (ii) della tipologia delle attività prestate, (iii) del numero di postazioni di lavoro/derivati per le centrali telefoniche/apparati attivi per le reti locali/server/apparati di sicurezza, nonché (iv) della quota del servizio riferibile al concorrente laddove quest’ultimo abbia svolto tale servizio in raggruppamento con altri soggetti” senza tuttavia indicare il contratto al quale afferiscono. In caso negativo si chiede di indicare quali altri mezzi di comprova del requisito siano ammessi nelle circostanze descritte.
Risposta
Il quesito non è chiaro, in quanto l’operatore economico non ha sufficientemente chiarito cosa debba intendersi per “coincidenza” tra concorrente in gara e committente privato; ad ogni buon conto, si evidenzia che:
i) qualora abbiano intenzione di partecipare insieme, in qualità di concorrenti, tanto l’esecutore quanto il committente del precedente servizio analogo (es. appaltatore e subappaltore in una precedente commessa), ai fini del possesso del requisito (e della relativa comprova) tali soggetti non potranno invocare entrambi l’avvenuto espletamento delle medesime prestazioni, realizzandosi, di contro, una sorta di “doppia imputazione” di quei servizi;
ii) il requisito in questione è soddisfatto solo laddove il concorrente abbia svolto servizi analoghi “regolarmente e con buon esito”. Pertanto, qualora la “coincidenza” cui si fa riferimento (es. espletamento dei servizi a favore di altra consociata del medesimo “gruppo”) non consenta al committente privato una terzietà e indipendenza di giudizio dall’esecutore dei servizi, indispensabile ai fini di emettere, nei suo confronti, una attestazione di regolare e buona esecuzione dei servizi in questione, il concorrente non potrà spendere in comprova tale tipologia di prestazioni.
2) Domanda
Si fa riferimento alla sezione GARANZIA DEFINITIVA di cui al paragrafo 22 del Capitolato d’Oneri che recita “L’importo della suddetta garanzia, come sopra determinato, sarà aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 10% della medesima, mentre l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% ove il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 20% della medesima.” Si chiede conferma che detto incremento sia sottoposto al limite della misura massima del 10% di cui al secondo periodo dell’art. 103 comma 1 del D. Lgs 50/2016.
Risposta
Si ribadisce quanto già previsto al par. 22 del Capitolato d’Xxxxx, il quale, a sua volta, recepisce la previsione codicistica secondo cui “in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento”.
3) Domanda
Con riferimento alla sezione GARANZIA DEFINITIVA di cui al paragrafo 22 del Capitolato d’Xxxxx, si chiede conferma dei seguenti errori nell’elenco puntato di pag. 86 inerente la garanzia definitiva in favore delle Amministrazioni Beneficiarie:• si debba sostituire “50% dell’importo massimo stabilito in Accordo Quadro in caso di 2 aggiudicatari” con “50% in caso di 2 aggiudicatari”• si debba sostituire “33,33% dell’importo massimo stabilito in Accordo Quadro in caso di 3 aggiudicatari“ con “33,33% in caso di 3 aggiudicatari”• si debba sostituire “25% dell’importo massimo stabilito in Accordo Quadro in caso di 4 aggiudicatari” con “25% in caso di 4 aggiudicatari”
Risposta
Si conferma. Si invita sul punto a prendere visione della relativa rettifica n.1 al Capitolato d’oneri.
4) Domanda
Con riferimento alla sezione GARANZIA DEFINITIVA di cui al paragrafo 22 del Capitolato d’Xxxxx, si chiede conferma dei seguenti errori nella tabella a pag. 86:• si debba sostituire “10% x 1” con “1% x 10”• si debba sostituire “4% x 2” con “2% x 4”
Risposta
Si ribadisce quanto già previsto al par. 22 del Capitolato d’Oneri.
5) Domanda
Il Capitolato d’Oneri prevede, con riferimento al criterio di valutazione ID 4, l’attribuzione di punteggi tecnici sulla base della disponibilità di personale dipendente certificato in merito agli ambiti server, centrali telefoniche, sicurezza e/o reti locali. Il criterio prevede in particolare l’attribuzione di punteggi differenti, per ciascuno dei suddetti ambiti, distinguendo fra personale dipendente certificato su “brand principali” e su “altri brand”. Poiché in nessuna sezione della documentazione di gara è stato possibile individuare una definizione di “brand principale” o di “altro brand” e considerato che tale informazione riveste carattere di fondamentale importanza ai fini della redazione dell’offerta tecnica e della conseguente attribuzione del punteggio tecnico relativo, si chiede cortesemente di voler:• fornire la definizione di “brand principale” e di “altro brand” per ciascuno degli ambiti oggetto del suddetto criterio di valutazione.
Risposta
In merito al criterio di cui all’ID 4, si evidenzia quanto segue. La definizione di “brand principale” è fornita:
- in relazione al sub criterio 4.1, par. 17.2 del Capitolato d’oneri (“IBM, Fujitsu, HP, DELL, Cisco e Sun”)
- in relazione al sub criterio 4.3, par. 17.2 del Capitolato d’oneri (“Avaya, Mitel, Siemens, Alcatel lucent, Cisco, Selta, NEC-Philips e SNOM”)
- in relazione al sub criterio 4.5, par. 17.2 del Capitolato d’oneri (“Cisco, HP, Allied Telesis, Extreme, Alcatel lucent, Siemens, 3Com, Microsens, Enterasys e Brocade” e “Cisco, IPPower, Fortinet, Nokia, Sonicwall, Juniper, Watchguard e Checkpoint”.
La definizione di “brand secondario” è fornita:
- in relazione al sub criterio 4.2, par. 17.2 del Capitolato d’oneri
- in relazione al sub criterio 4.4, par 17.2 del Capitolato d’oneri
- in relazione al sub criterio 4.6, par. 17.2 del Capitolato d’oneri. Si veda anche la risposta alla domanda numero 89.
6) Domanda
A pag. 61 del Capitolato Tecnico, con riferimento ai sub-criteri di valutazione ID da 4.1 a 4.6 relativi al personale da impiegare nell’erogazione dei servizi si afferma: “In merito al personale da impiegare nell’erogazione dei servizi costituirà elemento preferenziale il possesso di certificati tecnici di prodotto del personale dipendente relativi alla tipologia di apparati rientranti negli ambiti tecnologici oggetto dell’Accordo Quadro.” Tuttavia, nella medesima pagina 61 si precisa: “Nello specifico, i seguenti elementi costituiranno oggetto di valutazione e garantiranno l’acquisizione di
un relativo punteggio tecnico secondo quanto previsto nel Capitolato d’Xxxxx (sub-criterio di valutazione ID da 4.1 a 4.6):• numero di brand per ambito tecnologico “server” per i quali si dispone, alla data di presentazione dell’offerta, di almeno 2 certificati tecnici del personale dipendente; • numero di brand per ambito tecnologico “centrali telefoniche” per i quali si dispone, alla data di presentazione dell’offerta, di almeno 2 certificati tecnici del personale dipendente; • numero di brand per ambito tecnologico “sicurezza e/o reti locali” per i quali si dispone, alla data di presentazione dell’offerta, di almeno 2 certificati tecnici del personale dipendente“.
Si chiede se sia anche possibile dichiarare l’impegno a disporre di detti certificati in sede di Appalto Specifico anziché disporne alla data di presentazione dell’offerta, poiché:• la richiesta del possesso di certificati alla data di presentazione dell’offerta costituirebbe di fatto un requisito di partecipazione anziché un elemento migliorativo del servizio, in contrasto con la disciplina di gara che non prevede tale requisito di partecipazione;• l’art. 95 c. 6 lettera e) prevede l’attribuzione di punteggi a “l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’appalto” e non al personale dipendente alla data di presentazione dell’offerta; altresì la disponibilità di personale alla data di presentazione dell’offerta risulta in contrasto con detta norma poiché non assicura la presenza di tale personale durante l’effettiva esecuzione dell’appalto;• la disponibilità di personale alla data di presentazione dell’offerta risulta in contrasto con l’art. 95 c. 6 lettera e) che prevede l’attribuzione di punteggi a “l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’appalto”; si osserva a riguardo che la disponibilità di personale alla data di presentazione dell’offerta non implica la presenza di tale personale durante l’effettiva esecuzione dell’appalto;• la richiesta di disporre “alla data di presentazione dell’offerta“ di una numerosità di certificati del personale dipendente risulta fortemente lesiva della concorrenza in quanto acquisirebbe più merito tecnico in gara chi al momento della presentazione dell’offerta il concorrente che dispone di personale dipendente in quantità elevata in virtù di altri precedenti contratti;• la richiesta di disporre “alla data di presentazione dell’offerta“ di una numerosità di certificati del personale dipendente risulta in contraddizione con l’applicabilità della clausola sociale disciplinata all’art. 23 del Capitolato d’Oneri che prevede l’obbligo di assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del fornitore uscente. Nell’improbabile caso in cui si ammetta come unica possibilità per acquisire merito tecnico quella di disporre di personale dipendente alla data di presentazione dell’offerta, stante la possibilità di subappaltare detti servizi prevista dalla lex specialis, si chiede conferma che tale requisito di servizio possa essere vantato e all’ occorrenza dimostrato attraverso il ricorso al subappalto.
Risposta
Non si conferma, in quanto i requisiti in questione sono volti a premiare l’organizzazione di impresa e, segnatamente, la presenza, nell’organico del concorrente, di un radicato e stabile pool di competenze tecniche specializzate, il cui know how e la cui esperienza vengano messi a disposizione nell’esecuzione dei contratti derivanti dall’affidamento degli appalti specifici. In altri termini, coerentemente con quanto previsto dalla norma richiamata nel quesito, i sub-criteri di valutazione in questione valorizzano, in termini di punteggio attribuibile al concorrente che ne sia dotato, qualifiche ed esperienze del personale che verrà, dall’operatore, concretamente utilizzato nell’erogazione dei servizi richiesti dalle Amministrazioni e giammai del personale genericamente alle dipendenze del medesimo. Xxxxxxx, di contro, il necessario possesso di tale elementi migliorativi dell’offerta alla data di presentazione dell’offerta medesima né si pone, in alcun modo, in contrasto con la norma citata (l’interpretazione che ne viene data si sostanzia in definitiva - senza che sia rinvenibile alcun supporto in tal senso nel tenore letterale della disposizione in parola - nella possibilità per la stazione appaltante di premiare solo ed esclusivamente la promessa di dotarsi di una certa organizzazione e/o di personale con determinate caratteristiche) né, diversamente da quello che si sostiene nel quesito, è destinato a restare su un piano meramente “cartolare”. Invero, qualora eventi sopravvenuti, anche indipendenti dalla volontà dell’appaltatore, portino a dover sostituire, nei limiti di quanto ammesso dalla documentazione di gara anche alla luce della rettifica n.1, uno o più risorse del Team portatrici delle certificazioni di prodotto premiate, la/le subentrante/i ne dovrà/anno essere dotata/e anch’essa/e così da sopperire al venire meno di quelle delle risorse uscenti.
Per le medesime ragioni, nel confermare la possibilità di subappaltare a terzi parte dei servizi oggetto dell’appalto ivi compresi, per quanto qui d’interesse, quelli da erogarsi per il tramite del personale certificato, l’eventuale ricorso a personale di soggetti terzi dovrà avvenire in maniera tale da mantenere sempre inalterate le caratteristiche dell’offerta in termini di numerosità e tipologia delle certificazioni possedute. Si vuole intendere cioè che, da un lato, per ovvie
motivazioni legate alla natura meramente eventuale del subappalto la cui autorizzazione è peraltro, come noto, soggetta alla previa ricognizione del possesso dei requisiti di legge, le caratteristiche premianti devono essere, comunque, possedute dal concorrente singolo o associato e, dall’altro, che laddove l’autorizzazione sia stata effettivamente chiesta e poi ottenuta in corso di esecuzione, l’intervento di personale del subappaltatore nell’erogazione dei servizi, in sostituzione totale o parziale di quello dell’esecutore, dovrà assicurare il rispetto di quanto sopra.
7) Domanda
Paragrafo 23 del Capitolato d’oneri.
Si chiede di chiarire se è corretta l’interpretazione che l’offerente sia tenuto ad impiegare personale solo qualora non disponga di personale idoneo per la natura delle prestazioni richieste e, in particolare, laddove non sia garantita la priorità rispetto a potenziali subappaltatori facenti parte del gruppo dell'offerente, si chiede conferma della possibilità alternativa di utilizzare come subappaltatore la società uscente e conseguentemente il personale dell’uscente già impiegato nell’erogazione del servizio, senza che lo stesso personale divenga parte della forza lavoro del nuovo appaltatore.
Risposta
In relazione al primo quesito, si rappresenta che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la c.d. “clausola sociale” ammessa dall’art. 50 del d.lgs. n. 50/2016 “deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando altrimenti essa lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando ultroneamente la platea dei partecipanti, nonché atta a ledere la libertà d'impresa, riconosciuta e garantita dall'art. 41 Cost., che sta a fondamento dell'autogoverno dei fattori di produzione e dell'autonomia di gestione propria dell'archetipo del contratto di appalto; in sostanza, tale clausola deve essere interpretata in modo da non limitare la libertà di iniziativa economica e, comunque, evitando di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente escludente. Conseguentemente l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante; i lavoratori, che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali; la clausola non comporta invece alcun obbligo per l'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il totale del personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria” (Cons. Stato, Sez. VI, 24/7/2019, n. 5243; Sez. III, 7/1/2019, n. 142 e 5/5/2017, n. 2078; Sez. V, 17/1/2018, n. 272 e 7/6/2016, n. 2433; Corte di Giustizia dell'Unione Europea 9/12/2004 in C-460/2002 e 14/7/2005 in C-386/2003). Sul punto, si veda anche quanto precisato dall’ANAC al par. 3 delle Linee Guida n. 13 recanti “La disciplina delle clausole sociali”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 114 del 13/02/2019.
In relazione al secondo quesito, si evidenzia che la clausola sociale prevista dalla lex specialis è volta a tutelare la stabilità occupazionale del personale impiegato mediante assorbimento dello stesso nell’organico dell’appaltatore, fattispecie ontologicamente diversa da quella di cui al menzionato art. 105 del d.lgs. n. 50/2016, che, per definizione, prevede l’affidamento di una parte delle prestazioni “a terzi”.
8) Domanda
Paragrafo 23 del Capitolato d’oneri.
Nel caso il Fornitore sia un RTI, si richiede conferma della possibilità che le eventuali proposte di assunzione nei confronti del personale necessario avvengano da parte di ciascun componente dell’RTI in base alle specifiche attività svolte sia dal personale oggi impiegato sulle specifiche tipologie di servizio, che dai partner di RTI (sempre in base alle specifiche tipologie di servizio reso). Diversamente, si chiede conferma della possibilità che l'eventuale personale riceva una proposta di assunzione da parte di uno solo dei partner dell’RTI, a prescindere dalla tipologia di servizi erogati dal predetto partner di RTI.
Risposta
Qualora il Fornitore sia un RTI, la valutazione e ponderazione in merito alla possibilità di assumere il personale dell’appaltatore uscente deve essere fatta da ciascun componente del raggruppamento, tenendo conto del proprio assetto organizzativo e imprenditoriale, delle attività di propria competenza nell’ambito del RTI e del fabbisogno di personale per l’esecuzione del nuovo contratto. Si rinvia, sul punto, anche all’orientamento giurisprudenziale menzionato in risposta al quesito n. 7.
9) Domanda
Paragrafo 23 del Capitolato d’oneri.
Si chiedono chiarimenti e informazioni relative alla contrattazione nazionale e aziendale applicata al personale coinvolto nel passaggio in materia di riassorbimento del personale.
Risposta
Si rinvia sul punto al par. 23 del Capitolato d’oneri, che - conformemente a quanto previsto dall’ANAC nel Comunicato del Presidente del 29 maggio 2019 denominato “Chiarimenti in ordine alle Linee guida n. 13 recanti «La disciplina delle clausole sociali»” - prevede quanto segue: “Xxx xxxxxxxxx i presupposti, di cui al punto 3.2 delle Linee Guida ANAC n. 13 del 13.2.2019, per l’applicazione della clausola sociale, l’Amministrazione in fase di affidamento dell’Appalto specifico ed, in particolare, in fase di Richiesta Preliminare di Fornitura, secondo le modalità previste al successivo par. 25 del presente Capitolato metterà a disposizione l’elenco ed i dati relativi al personale del fornitore uscente, eventualmente riassorbile”.
10) Domanda
Paragrafo 23 del Capitolato d’oneri.
Si chiede conferma della possibilità di assumere il personale con contratto a tempo determinato di una durata massima pari a 36 mesi o in alternativa assunzione con contratto a tutele crescenti.
Risposta
In relazione al quesito posto, si rinvia integralmente a quanto stabilito dal par. 23 del Capitolato d’oneri. Si precisa, in ogni caso, che la clausola sociale non comporta alcun obbligo per l’aggiudicatario di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato il personale già utilizzato dall’appaltatore uscente, fermo restando che la preferenza accordata agli addetti dell’uscente, rispetto a soggetti terzi, dovrà assicurare loro una stabilità occupazionale pari almeno alla durata del contratto da eseguire.
11) Domanda
Paragrafo 23 del Capitolato d’oneri.
Si chiede di confermare che il personale per cui il bando prevede la salvaguardia dell'occupazione non costituisca un’azienda o ramo d’azienda e se inoltre è previsto che saranno presenti elementi di discontinuità nel contratto attualmente eseguito dall'appaltatore rispetto a quanto richiesto al nuovo appaltatore di guisa che non si possa configurare un trasferimento d’azienda o di parte d’azienda (ex art 29 D. Lgs. 276/2003).
Risposta
In relazione al quesito posto, il cui tenore non è chiaro, si rinvia integralmente a quanto stabilito dal par. 23 del Capitolato d’oneri nonché a quanto illustrato in risposta ai quesiti nn. 7, 9 e 10.
12) Domanda
Paragrafo 23 del Capitolato d’oneri.
Si chiede di chiarire come avverrà l'eventuale passaggio del personale al Fornitore. Se è richiesto che venga formulata una proposta di assunzione su base individuale. Se è previsto che il personale coinvolto nel passaggio si dimetterà per farsi assumere dal Fornitore.
Risposta
In relazione al quesito posto, si rinvia integralmente a quanto stabilito dal par. 23 del Capitolato d’oneri nonché a quanto illustrato in risposta ai quesiti nn. 7, 9 e 10. Si vedano anche il par. 25 del Capitolato d’oneri e il par. 2.1 del Capitolato tecnico.
13) Domanda
Paragrafo 23 del Capitolato d’oneri.
Si chiede di specificare le differenti tipologie di mansioni oggi svolte dal personale coinvolto nel passaggio.
Risposta
Si veda la risposta al quesito n. 9.
14) Domanda
Paragrafo 23 del Capitolato d’oneri.
Si chiedono chiarimenti e informazioni con specifico riferimento a ciascuna posizione individuale (e.g. salari, media bonus ultimi 3 anni, etc), con particolare riferimento alla tipologia di contratto in essere e alla sua durata.
Risposta
Si veda la risposta al quesito n. 9.
15) Domanda
In riferimento a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, par.10.3, Profili Professionali a pag.59, Per l'esecuzione del presente appalto il fornitore deve costituire gruppi di lavoro che garantiscano la corretta erogazione dei servizi, composti almeno dai seguenti profili professionali: Sistemista senior - Sistemista junior, Tecnico Manutentore Hardware Si chiede di confermare che le figure richieste siano dei profili generici, ulteriormente declinabili negli
specifici ambiti tecnologici richiesti, che per sintesi vengono riportati in tabella con competenze complessivamente riassunte ferma restando la trasversalità delle competenze in due o più ambiti tecnologici e che, quindi, possono essere parzialmente possedute e distribuite su più persone a seconda dell'ambito di competenza.
Risposta
Si conferma.
16) Domanda
In riferimento a quanto indicato nel Disciplinare al par.17.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica - Criterio numero 4, pag.63 - i "certificati del personale" che, ove offerti dal concorrente, devono essere corredati da apposita dichiarazione di conformità all'originale ex D.P.R. 445/2000 sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell'impresa, cui i certificati fanno riferimento, avente i poteri necessari per impegnare l'impresa medesima nella presente procedura Relativamente ai "certificati del personale" si chiede di confermare che potrà essere presentata
una sola dichiarazione da parte dell'operatore economico di copia conforme cumulativa per più certificati.
Risposta
Purché la dichiarazione unitaria menzioni espressamente tutti i certificati cui la medesima dichiarazione si riferisce, si conferma.
17) Domanda
In riferimento a quanto indicato nel Capitolato Tecnico al par. 12.3 - Penali pag.79 - percentuale del corrispettivo complessivo dovuto all'amministrazione, nel periodo di osservazione Si chiede di verificare la formula del calcolo
delle penali poichè l'importo risultante sembra risentire di un fattore moltiplicativo legato al numeri degli assett dell'ambito considerato, rendendo la penale sproporzionata rispetto all'impatto del disservizio.
Risposta
Si rimanda alla rettifica n.1 al capitolato tecnico.
18) Domanda
Disciplinare - Par. 17.2 Metodi di Attribuzione del Coefficiente per il calcolo del punteggio dell' offerta tecnica - pagina 74: Relativamente ai metodi di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del punteggio dell'Offerta Tecnica, si richiede di chiarire il metodo di attribuzione per quei Brand oggi non piu' esistenti in quanto acquisiti da altro Brand ma per i quali le certificazioni possedute dal concorrente sono ancora valide.
Risposta
A fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici relativi ai sub criteri 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 verranno presi in considerazione tutti i certificati posseduti dal personale in corso di validità (ossia non scaduti) alla data di presentazione dell’offerta a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società.
Inoltre per il perimetro dei certificati ritenuti validi ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici si faccia riferimento alle risposte ai quesiti numero 91, 92 e 93.
19) Domanda
Penali. Sulla base del livello di servizio erogato, le penali previste risultano essere sproporzionate in confronto al numero degli apparati del parco per l’ambito xxxxxxxxxxx.Xx chiede se l'interpretazione è corretta e, nel caso, di verificare se possibile rivedere il metodo di calcolo di suddette penali, al fine di rendere le medesime più eque/omogenee per eliminare la disparità di trattamento delle Amministrazioni in base al numero di apparati a fronte di un singolo intervento fuori SLA. Ciò è possibile applicando le penali al calcolo del singolo asset che ha creato il disservizio e non al canone nel suo insieme.
Risposta
Si rimanda alla rettifica n.1 al capitolato tecnico.
20) Domanda
Paragrafo 4.3.1 del Capitolato tecnico.
In riferimento al primo punto (analisi periodica dei log….), ed all'ultimo punto (è escluso il servizio di aggiornamento delle sottosctizioni…., servizi SOC…) si chiede conferma che le attività di 'analisi periodica dei log per la ricerca di eventi anomali (tentativi di accesso, traffico anomalo, attacchi virali, violazione delle policy, ecc. e qualsiasi evento potenzialmente dannoso)' sono escluse dal servizio facendo a tutti gli effetti parte dei tipici servizi SOC, esplicitamente esclusi dall'ultimo punto del paragrafo in oggetto
Risposta
Non si conferma. L’ attività di “- analisi periodica dei log per la ricerca di eventi anomali (tentativi di accesso, traffico anomalo, attacchi virali, violazione delle policy, ecc. e qualsiasi evento potenzialmente dannoso)” è a carico del Fornitore e non è in alcun modo riferita a servizi SOC che non sono compresi nell’oggetto di gara.
21) Domanda
Paragrafo 4.5.1 del Capitolato tecnico.
Si richiede di indicare, relativamente alle attività identificate come 'backup dei dati di sistema e di configurazione (il servizio di back-up richiesto consiste nel ripristino del server con la configurazione salvata mentre sono esclusi il backup e il ripristino dei dati e delle applicazioni)', chi ha la responsabilità di garantire la disponibilità degli ambienti di memorizzazione per la conservazione delle immagini, per potere consentire il servizio di ripristino dei server.
Risposta
Si ribadisce che, secondo quanto espresso al par 4 del Capitolato tecnico il concorrente dovrà prevedere tutte le soluzioni necessarie all’erogazione delle attività previste dal medesimo Capitolato, comprese quelle per la memorizzazione delle configurazioni del server. Il concorrente dovrà descrivere in offerta tecnica gli strumenti da esso
previsti per l’erogazione dei servizi, strumenti che saranno oggetto di valutazione tecnica nell’ambito dei sub-criteri ID 12.1, 12.2 e 14.1 del Capitolato d’oneri. Le dichiarazioni riportate in offerta tecnica dovranno poter essere verificate secondo le modalità e i tempi definiti al paragrafo 00 xxx xxx Xxxxxxxxxx x’oneri.
22) Domanda
Paragrafo 3.2 del capitolato tecnico.
Testo: “Si elencano i seguenti sistemi connessi che, ove presenti, rientrano nell’ambito tecnologico in esame perché funzionali al servizio erogato della rete LAN:
…………….
- sistemi wi-fi (access point, antenne Wi-Fi e controller,…);”
Quesito: Quali sono i sistemi Wi-Fi e di networking oggetto dell'appalto? E' possibile avere un elenco esaustivo?
Risposta
L’elenco di riferimento per l’ambito tecnologico rete locale è quello già riportato al par 3.2 del Capitolato tecnico. In particolare per i sistemi wi-fi gli apparati rientranti nell’ambito rete locale sono gli access point, le antenne Wi-Fi e i controller comprensivi della componente software di gestione, monitoraggio e controllo.
23) Domanda
Sul capitolato d’oneri al paragrafo 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE è scritto: “I concorrenti che presentano offerta per più lotti possono partecipare nella medesima o in diversa forma (singola o associata)”.Si chiede conferma che un concorrente che intenda partecipare a più lotti, possa presentare offerta in forma diversa, singola o associata, anche in Raggruppamenti diversi
Risposta
Si conferma; si vedano in merito le precisazioni fornite al punto “Requisiti in caso di partecipazione a più lotti” del Capitolato d’oneri, relativamente alle modalità di presentazione della documentazione a seconda del mutamento o meno della forma di partecipazione. Si veda anche la risposta al quesito n. 76.
24) Domanda
Ai fini della comprova del requisito di capacità economica e finanziaria, di cui al Capitolato d’oneri, paragrafo 7.2 lettere
b) e c) Fatturato specifico, si chiede di confermare che le varie modalità di comprova, indicate al suddetto paragrafo, siano da considerarsi alternative tra loro, e quindi a puro titolo di esempio la comprova possa ritenersi soddisfatta mediante presentazione di “originale sottoscritto digitalmente o copia conforme sottoscritta digitalmente dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente pubblico contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione oppure originale sottoscritto digitalmente o copia autentica digitale dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.”
Risposta
Si conferma.
25) Domanda
Paragrafo 1.1 del capitolato tecnico.
Testo: “Qualora, durante la vigenza del contratto di fornitura, il fornitore venga a conoscenza di un’imminente messa in stato di EOS di uno o più prodotti, egli è tenuto a comunicare tempestivamente all’Amministrazione, documentandola opportunamente, la data in cui cesserà ufficialmente il supporto per i prodotti/sistemi/apparati da parte del produttore.”
Quesito: Quali sono i parametri che rendono la comunicazione verso l'Amministrazione tempestiva? In quale modo si determina il tempo che intercorre tra il momento della presa di conoscenza dell'EoS dell'apparato e la comunicazione verso l'Amministrazione?
Cosa si intende per "documentandola opportunamente" quale formato si richiede?
Risposta
Non è indicato un tempo limite specifico entro il quale il Fornitore deve comunicare la messa in EoS di uno o più prodotti. Tuttavia laddove il Fornitore intenda interrompere l’erogazione del servizio di manutenzione limitatamente agli apparati in EoS, tale l’interruzione potrà avvenire non prima che siano trascorsi 90 giorni dalla data di detta comunicazione.
Non è richiesto alcun formato specifico per documentare la messa in stato di EOS; resta fermo che dalla documentazione prodotta devono evincersi sia i prodotti sia la data in cui cesserà ufficialmente il supporto degli stessi da parte del produttore.
26) Domanda
In riferimento ai paragrafi 17.1 e 17.2 del Capitolato d’Xxxxx, laddove ai fini dell’attribuzione dei punteggi di cui ai subcriteri 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 rileva il “numero di brand per ambito ... per i quali si dispone di personale dipendente certificato” ed ove è esclusivamente richiesto che “I certificati devono essere posseduti alla data di presentazione dell’offerta. I certificati possono essere posseduti da una singola persona o più persone da impiegare nell’erogazione dei servizi”, si chiede di confermare che, in caso di partecipazione a più lotti di gara, il concorrente possa riproporre, in lotti diversi, le stesse certificazioni possedute dalla medesima persona.
Risposta
Si conferma.
27) Domanda
In riferimento ai paragrafi 17.1 e 17.2 del Capitolato d’Oneri, laddove ai fini dell’attribuzione dei punteggi di cui ai subcriteri 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 si chiede di confermare che non rilevano ai fini dell’attribuzione del punteggio e pertanto non possono essere presentate dall’operatore economico concorrente le certificazioni possedute dal personale dipendente di società ad esso collegate e/o da esso controllate o controllanti, ai sensi dell’art. 2359 c.c
Risposta
Si conferma.
28) Domanda
In riferimento ai paragrafi 17.1 e 17.2 del Capitolato d’Xxxxx, laddove ai fini dell’attribuzione dei punteggi di cui ai subcriteri 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 si chiede di confermare che non rilevano ai fini dell’attribuzione del punteggio e pertanto non possono essere presentate dall’operatore economico concorrente le certificazioni possedute dal personale dipendente di società subappaltatrici, ausiliarie, distaccanti del concorrente stesso.
Risposta
Si conferma.
29) Domanda
Con riferimento al par. 23 del Capitolato d’oneri, “Clausola sociale”, si chiede di confermare che la relativa disciplina non trova applicazione nei confronti del personale distaccato presso il fornitore uscente
Risposta
Si conferma.
30) Domanda
Premesso che nel Capitolato D’Oneri, al punto 9 è stabilito che “Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, ad
eccezione dei limiti stabiliti nel comma 2 e nel comma 14, che, a seguito delle sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, non trova applicazione.
Resta ferma la possibilità per gli operatori economici di indicare, nell’apposita sezione del DGUE, la quota percentuale che intendono subappaltare.”, si chiede di confermare che l’indicazione della quota percentuale di servizio da affidare in subappalto sia facoltativa e che, quindi, possa essere del tutto omessa. Si chiede in ogni caso di confermare che l’indicazione della quota percentuale di servizio da affidare in subappalto una volta formulata in sede di offerta è eventualmente suscettibile di essere modificata in corso di esecuzione.
Risposta
Sul punto, si invita a prendere visione del Capitolato d’oneri e dello schema di Accordo quadro come modificati a seguito di rettifica n.1 al Capitolato d’oneri e allo Schema di Accordo Quadro.
31) Domanda
In riferimento all’allegato “XX0000 - Xxxx XX SGM ed.1 - Appendice B” al Capitolato tecnico si chiede di confermare che non deve essere considerato come brand valido ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico il brand TIM in quanto trattasi di telefono analogico.
Risposta
Si veda la risposta alla domanda numero 92.
32) Domanda
In riferimento all’allegato “XX0000 - Xxxx XX SGM ed.1 - Appendice B” al Capitolato tecnico si chiede di confermare che non deve essere considerato come brand valido ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico il brand Bravotel in quanto trattasi di una tipologia di centralino brand Siemens già previsto.
Risposta
Si veda la risposta alla domanda numero 18.
33) Domanda
In riferimento all’allegato “XX0000 - Xxxx XX SGM ed.1 - Appendice B” al Capitolato tecnico si chiede di confermare che non deve essere considerato come brand valido ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico il brand Brondi in quanto trattasi di telefoni analogici, cellulari o smartphone.
Risposta
Si veda la risposta alla domanda numero 92.
34) Domanda
In riferimento all’allegato “XX0000 - Xxxx XX SGM ed.1 - Appendice B” al Capitolato tecnico si chiede di confermare che non deve essere considerato come brand valido ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico il brand SAIET in quanto trattasi di telefoni analogici.
Risposta
Si veda la risposta alla domanda numero 92.
35) Domanda
In riferimento all’allegato “XX0000 - Xxxx XX SGM ed.1 - Appendice B” al Capitolato tecnico si chiede di confermare che non deve essere considerato come brand valido ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico il brand DIALOG in quanto trattasi di telefoni a marchio Ericsson acquisita da Aastra
Risposta
Si vedano le risposte alle domande numero 18 e 92.
36) Domanda
In riferimento all’allegato “XX0000 - Xxxx XX SGM ed.1 - Appendice B” al Capitolato tecnico si chiede di confermare che non deve essere considerato come brand valido ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico il brand BROTHER in quanto trattasi di stampanti.
Risposta
Si veda la risposta alla domanda numero 92
37) Domanda
In riferimento all’allegato “XX0000 - Xxxx XX SGM ed.1 - Appendice B” al Capitolato tecnico si chiede di confermare che non deve essere considerato come brand valido ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico il brand ERGOLINE in quanto trattasi di telefoni a marchio PHILIPS acquisita da NEC
Risposta
Si vedano le risposte alle domande numero 18 e 92.
38) Domanda
In riferimento all’allegato “XX0000 - Xxxx XX SGM ed.1 - Appendice B” al Capitolato tecnico si chiede di confermare che non deve essere considerato come brand valido ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico il brand CANON in quanto trattasi di stampanti
Risposta
Si veda la risposta alla domanda numero 92.
39) Domanda
In riferimento all’allegato “XX0000 - Xxxx XX SGM ed.1 - Appendice B” al Capitolato tecnico si chiede di confermare che non deve essere considerato come brand valido ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico il brand DAEWOO in quanto trattasi di telefoni analogici
Risposta
Si veda la risposta alla domanda numero 92.
40) Domanda
In riferimento all’allegato “XX0000 - Xxxx XX SGM ed.1 - Appendice B” al Capitolato tecnico si chiede di confermare che non deve essere considerato come brand valido ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico il brand DORO in quanto trattasi di smartphone
Risposta
Si veda la risposta alla domanda numero 92.
41) Domanda
In riferimento all’allegato “XX0000 - Xxxx XX SGM ed.1 - Appendice B” al Capitolato tecnico si chiede di confermare che non deve essere considerato come brand valido ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico il brand TELMAR in quanto trattasi di telefono analogico.
Risposta
Si veda la risposta alla domanda numero 92.
42) Domanda
In riferimento all’allegato “XX0000 - Xxxx XX SGM ed.1 - Appendice B” al Capitolato tecnico si chiede di confermare che non deve essere considerato come brand valido ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico il brand NITSUKO in quanto trattasi di telefoni a marchio NEC.
Risposta
Si veda la risposta alla domanda numero 92.
43) Domanda
In riferimento all’allegato “XX0000 - Xxxx XX SGM ed.1 - Appendice B” al Capitolato tecnico si chiede di confermare che non deve essere considerato come brand valido ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico il brand NITSUCO in quanto trattasi di un refuso. Il nome commerciale è NITSUKO.
Risposta
Si conferma.
44) Domanda
In riferimento all’allegato “XX0000 - Xxxx XX SGM ed.1 - Appendice B” al Capitolato tecnico si chiede di confermare che non deve essere considerato come brand valido ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico il brand ESSSETI in quanto trattasi di un refuso. Il nome commerciale è ESSE-TI.
Risposta
Si conferma.
45) Domanda
In riferimento all’allegato “XX0000 - Xxxx XX SGM ed.1 - Appendice B” al Capitolato tecnico si chiede di confermare che non deve essere considerato come brand valido ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico il brand KROHNE in quanto non relativo ad apparati di rete locale.
Risposta
Si veda la risposta alla domanda numero 93.
46) Domanda
In riferimento all’allegato “XX0000 - Xxxx XX SGM ed.1 - Appendice B” al Capitolato tecnico si chiede di confermare che non deve essere considerato come brand valido ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico il brand DIGITUS in quanto non relativo ad apparati di rete locale.
Risposta
Si veda la risposta alla domanda numero 93.
47) Domanda
In riferimento all’allegato “XX0000 - Xxxx XX SGM ed.1 - Appendice B” al Capitolato tecnico si chiede di confermare che non deve essere considerato come brand valido ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico il brand SGI in quanto acquisita da HP.
Risposta
Si veda la risposta alla domanda numero 18.
48) Domanda
In riferimento all’allegato “XX0000 - Xxxx XX SGM ed.1 - Appendice B” al Capitolato tecnico si chiede di confermare che non deve essere considerato come brand valido ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico il brand MATRA in quanto acquisita da XXXXXX.
Risposta
Si veda la risposta alla domanda numero 18.
49) Domanda
In riferimento all’allegato “XX0000 - Xxxx XX SGM ed.1 - Appendice B” al Capitolato tecnico si chiede di confermare che non deve essere considerato come brand valido ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico il brand PHILIPS in quanto acquisita da NEC.
Risposta
Si veda la risposta alla domanda numero 18.
50) Domanda
In riferimento all’allegato “XX0000 - Xxxx XX SGM ed.1 - Appendice B” al Capitolato tecnico si chiede di confermare che non deve essere considerato come brand valido ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico il brand 3COM in quanto acquisita da HP.
Risposta
Si veda la risposta alla domanda numero 18.
51) Domanda
In riferimento all’allegato “XX0000 - Xxxx XX SGM ed.1 - Appendice B” al Capitolato tecnico si chiede di confermare che non deve essere considerato come brand valido ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico il brand ITE in quanto inesistente o in alternativa si chiede di indicare in modo puntuale il brand di centrale telefonica cui si fa riferimento.
Risposta
Si vedano le risposte alle domande numero 18 e 92.
52) Domanda
In riferimento all’allegato “XX0000 - Xxxx XX SGM ed.1 - Appendice B” al Capitolato tecnico si chiede di confermare che non deve essere considerato come brand valido ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico il brand ENTERASYS in quanto acquisita da EXTREME NETWORKS.
Risposta
Si veda la risposta alla domanda numero 18.
53) Domanda
In riferimento all’allegato “XX0000 - Xxxx XX SGM ed.1 - Appendice B” al Capitolato tecnico si chiede di confermare che non deve essere considerato come brand valido ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico il brand BROCADE in quanto acquisita da BROADCOM.
Risposta
Si veda la risposta alla domanda numero 18.
54) Domanda
In riferimento all’allegato “XX0000 - Xxxx XX SGM ed.1 - Appendice B” al Capitolato tecnico si chiede di confermare che non deve essere considerato come brand valido ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico il brand NORTEL in quanto acquisita da AVAYA.
Risposta
Si veda la risposta alla domanda numero 18.
55) Domanda
In riferimento all’allegato “XX0000 - Xxxx XX SGM ed.1 - Appendice B” al Capitolato tecnico si chiede di confermare che non deve essere considerato come brand valido ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico il brand CABLETRON in quanto acquisita da ENTERASYS ora EXTREME NETWORKS.
Risposta
Si veda la risposta alla domanda numero 18.
56) Domanda
In riferimento all’allegato “XX0000 - Xxxx XX SGM ed.1 - Appendice B” al Capitolato tecnico si chiede di confermare che non deve essere considerato come brand valido ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico il brand MERU NETWORKS in quanto acquisita da FORTINET.
Risposta
Si veda la risposta alla domanda numero 18.
57) Domanda
In riferimento all’allegato “XX0000 - Xxxx XX SGM ed.1 - Appendice B” al Capitolato tecnico si chiede di confermare che non deve essere considerato come brand valido ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico il brand DIGITAL in quanto acquisita da COMPAQ e successivamente HP.
Risposta
Si veda la risposta alla domanda numero 18.
58) Domanda
In riferimento all’allegato “XX0000 - Xxxx XX SGM ed.1 - Appendice B” al Capitolato tecnico si chiede di confermare che non deve essere considerato come brand valido ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico il brand COMPAQ in quanto acquisita da HP.
Risposta
Si veda la risposta alla domanda numero 18.
59) Domanda
In riferimento all’allegato “XX0000 - Xxxx XX SGM ed.1 - Appendice B” al Capitolato tecnico si chiede di confermare che non deve essere considerato come brand valido ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico il brand ASIAROCK in quanto relativo a schede madre e non server.
Risposta
Si veda la risposta alla domanda numero 91.
60) Domanda
In riferimento all’allegato “XX0000 - Xxxx XX SGM ed.1 - Appendice B” al Capitolato tecnico si chiede di confermare che non deve essere considerato come brand valido ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico il brand MITAS in quanto non relativo a server.
Risposta
Si veda la risposta alla domanda numero 91.
61) Domanda
In riferimento all’allegato “XX0000 - Xxxx XX SGM ed.1 - Appendice B” al Capitolato tecnico si chiede di confermare che non deve essere considerato come brand valido ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico il brand A-THESYTEC in quanto non relativo a server.
Risposta
Si veda la risposta alla domanda numero 91.
62) Domanda
In riferimento all’allegato “XX0000 - Xxxx XX SGM ed.1 - Appendice B” al Capitolato tecnico si chiede di confermare che non deve essere considerato come brand valido ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico il brand IP POWER in quanto non relativo all’ambito sicurezza.
Risposta
Si veda la risposta alla domanda numero 93.
63) Domanda
In riferimento all’allegato “XX0000 - Xxxx XX SGM ed.1 - Appendice B” al Capitolato tecnico si chiede di confermare che non deve essere considerato come brand valido ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico il brand MicroTik in quanto trattasi di un refuso e coincidente con il brand MikroTik.
Risposta
Si conferma.
64) Domanda
In riferimento all’allegato “XX0000 - Xxxx XX SGM ed.1 - Appendice B” al Capitolato tecnico si chiede di confermare che non deve essere considerato come brand valido ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico il brand XXXXXX in quanto non relativo a all’ambito sicurezza.
Risposta
Si veda la risposta alla domanda numero 93.
65) Domanda
In riferimento all’allegato “XX0000 - Xxxx XX SGM ed.1 - Appendice B” al Capitolato tecnico si chiede di confermare che non deve essere considerato come brand valido ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico il brand ASSEMBLATO in quanto non corrispondente ad un prodotto commerciale.
Risposta
Si conferma. Si precisa che il file allegato è stato fornito nella sua interezza così come prodotto dal Fornitore della precedente edizione della convenzione, ai soli fini della massima trasparenza.
66) Domanda
Si chiede di confermare che tutti i brand di telefoni analogici che le Amministrazioni dovessero inserire negli appalti specifici non sono da ritenersi validi ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico “ricalcolato”, in quanto un telefono analogico non è configurabile e dunque non può essere oggetto di certificazione.
Risposta
Si veda la risposta alla domanda numero 92.
67) Domanda
Si chiede di confermare che tutti i brand di telefoni digitali che le Amministrazioni dovessero inserire negli appalti specifici non sono da ritenersi validi ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico “ricalcolato”, in quanto un telefono digitale è legato rigidamente alla centrale telefonica specifica già oggetto di certificazione.
Risposta
Si veda la risposta alla domanda numero 92.
68) Domanda
Si chiede di confermare che tutti i brand di telefoni cellulari o smartphone che le Amministrazioni dovessero inserire negli appalti specifici non sono da ritenersi validi ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico “ricalcolato”, in quanto fuori perimetro rispetto al contesto di gara.
Risposta
Si veda la risposta alla domanda numero 92.
69) Domanda
Si chiede di confermare che tutti i brand di telefoni IP che le Amministrazioni dovessero inserire negli appalti specifici non sono da ritenersi validi ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico “ricalcolato”, in quanto sono telefoni a standard SIP interoperabili con diverse piattaforme telefoniche già oggetto di certificazione. Non necessitano pertanto di esperienza specifica.
Risposta
Si veda la risposta alla domanda numero 92.
70) Domanda
Il brand SUN è indicato dal capitolato d’oneri come brand principale per l’ambito server.
SUN è stata acquisita da ORACLE. Si chiede di confermare che XXX e ORACLE siano da considerare come un unico brand per l’ambito server.
Risposta
Si veda la risposta alla domanda 18.
71) Domanda
Si chiede di confermare che non devono essere considerati come brand validi ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico i brand relativi:
a. alla categoria “endpoint antivirus” per l’ambito LAN&Sicurezza;
b. alla categoria DBMS per l’ambito Server;
c. alla categoria storage esterni.
Risposta
Si vedano le risposte alle domande numero 91 e 93.
72) Domanda
Nel Capitolato Tecnico par. 3.6 – Server viene specificato che sono esclusi dall’ambito tecnologico server gli apparati e sistemi legati allo storage esterno, i DBMS e il software applicativo. Nel Capitolato Tecnico al par. 4.5, vengono elencate alcune attività, tra quelle svolte autonomamente dal Fornitore nell’ambito della gestione server, tipiche per la gestione dei server infrastrutturali più diffusi. Si chiede di confermare che nell’ambito di gestione dei server rientrino soltanto i server infrastrutturali (Directory Server, Network Server, File Server, Print Server, Proxy Server, etc.) e non quelli applicativi o legati ai DBMS.
Risposta
Non si conferma. Rientrano nell’ambito server anche i server su cui sono installati gli applicativi e i DBMS. Non rientrano invece nell’ambito server il software applicativo, i DBMS e gli apparati e sistemi legati allo storage esterno. Si veda inoltre la risposta alla domanda numero 91.
73) Domanda
Nel capitolato d’oneri, il requisito 7.3 di Capacità Tecnica e professionale prevede che “Il concorrente deve aver eseguito, nell’ultimo triennio dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, almeno tre delle seguenti prestazioni:
i. servizio di gestione di una centrale telefonica con almeno 300 derivati,
ii. servizio di gestione di almeno 300 PdL,
iii. servizio di gestione di una rete locale con almeno 20 apparati attivi,
iv. servizio di gestione di almeno 25 server e/o apparati di sicurezza.
Ciascuna delle tre prestazioni eseguite, tra quelle indicate alle precedenti lettere i., ii., iii. e iv., dovrà essere stata svolta a favore del medesimo cliente (Committente privato o Amministrazione Pubblica), potendo altresì aver svolto più di una delle suddette prestazioni in favore del medesimo cliente”.
In caso di partecipazione a più lotti è previsto inoltre che “Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui al precedente paragrafo 7.3, per la partecipazione a più lotti è sufficiente che il requisito di capacità tecnico- professionale sia posseduto per un solo lotto per il quale si presenta offerta.
Si precisa che il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative a più lotti potrà aggiudicarseli solo ed esclusivamente qualora risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascuno dei predetti lotti, come sopra meglio specificato”.
Si chiede di confermare che il concorrente, che si sia aggiudicato due o più lotti, dovrà dimostrare di aver eseguito, nell’ultimo triennio, almeno tre tra le prestazioni di cui ai punti i, ii, iii, iv per ciascuno dei lotti aggiudicati con referenze diverse per cliente e/o contratto
A titolo esemplificativo e non esaustivo, se il concorrente A è risultato aggiudicatario di quattro lotti (Lotto1, Lotto2, Lotto3, Lotto4) dovrà presentare almeno quattro certificati di regolare esecuzione, distinti per ciascun lotto, che dimostrino che abbia erogato almeno tre delle prestazioni di cui ai punti i, ii, iii, iv a favore di almeno quattro distinti clienti.
Risposta
Come risulta dal combinato disposto del par. “Requisiti in caso di partecipazione a più lotti” e del par. 7.3 del Capitolato d’oneri, con riferimento al requisito di partecipazione dei “servizi analoghi” - ai fini della aggiudicazione di più lotti dell’Accordo Quadro - è sufficiente che il concorrente comprovi di aver eseguito, nell’ultimo triennio dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, almeno tre delle seguenti prestazioni:
i. servizio di gestione di una centrale telefonica con almeno 300 derivati,
ii. servizio di gestione di almeno 300 PdL,
iii. servizio di gestione di una rete locale con almeno 20 apparati attivi,
iv. servizio di gestione di almeno 25 server e/o apparati di sicurezza.
e che ciascuna delle tre prestazioni eseguite, tra quelle indicate alle precedenti lettere i., ii., iii. e iv., sia stata svolta a favore del medesimo cliente (Committente privato o Amministrazione Pubblica), potendo altresì aver svolto più di una delle suddette prestazioni in favore del medesimo cliente.
Per le indicazioni di dettaglio e i relativi esempi, si rinvia al par. 7.3, lett. d), Requisiti di capacità tecnica e professionale del Capitolato d’oneri.
74) Domanda
Nel Capitolato D’Xxxxx, al capitolo 14.3.1, punto 9, relativamente alle dichiarazioni integrative alla domanda di partecipazione, è richiesto di “accettare ai sensi dell’art. 100, comma 2, del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione dell’Accordo Quadro …”. Si chiede di confermare che per “requisiti particolari” si intendono solo quelli indicati al punto 9 di cui sopra.
Risposta
Si conferma.
75) Domanda
Nel Capitolato D’Oneri, al capitolo 14.3.3, sono richieste le dichiarazioni per i soggetti associati. Si chiede di confermare, come per le dichiarazioni aggiuntive di cui al capitolo 14.3.1, che anche per le dichiarazioni di cui al capitolo 14.3.3 si possa utilizzare il modello della “domanda di partecipazione” predisposto da CONSIP, che contiene le pertinenti dichiarazioni.
Risposta
Si conferma.
76) Domanda
Nell’Allegato 2 – Domanda di partecipazione è indicato che “Qualora il concorrente intenda partecipare in forma aggregata a più Lotti: i) è sufficiente un’unica dichiarazione riferita a più Lotti, nel caso in cui ruolo della mandataria e delle mandanti/consorziate, attività e quote percentuali di esecuzione siano gli stessi; ii) è necessario ripetere le dichiarazioni che precedono per ogni Lotto per il quale si partecipa nell’ipotesi in cui mutino il ruolo della mandataria e delle mandanti o le attività e le quote di esecuzione;
iii) ove muti la composizione del concorrente, dovrà essere prodotta una domanda di partecipazione per ogni Lotto);“ Il caso (ii) non trova riscontro con quanto richiesto dal Sistema telematico di gestione della gara, dove all’inizio viene chiesto di indicare nella Forma di partecipazione i ruoli e le percentuali e nel passo successivo viene chiesto di indicare i lotti a cui si intende partecipare. Non ci sono poi altri passi in cui viene indicato se ci sono variazioni nel RTI per i singoli lotti. Pertanto si chiede di confermare che anche nel caso (ii), oltre che nel terzo (iii), dovrà essere prodotta una domanda di partecipazione per ogni lotto;
Risposta
Non si conferma. Nell’ipotesi in cui mutino il ruolo della mandataria e delle mandanti o le attività e le quote di esecuzione, il concorrente dovrà inserire a Sistema - al passo 1 denominato “Forma di partecipazione” - il ruolo assunto da ciascuna impresa facente parte del RTI/Consorzio ordinario (mandante/mandataria/consorziata), le quote percentuali di ripartizione dell’oggetto contrattuale e le attività svolte per un lotto a scelta tra quelli a cui si intende partecipare, mentre il dettaglio dei ruoli/quote per tutti i lotti a cui si intende partecipare dovranno essere indicati nella Domanda di partecipazione e nel DGUE, secondo quanto indicato al punto “Requisiti in caso di partecipazione a più lotti” del Capitolato d’oneri.
Ove muti la composizione del concorrente, si ribadisce invece che - sempre secondo quanto indicato al punto “Requisiti in caso di partecipazione a più lotti”del Capitolato d’oneri - dovrà essere prodotta un’offerta distinta per ogni lotto.
77) Domanda
Premesso che:
• l'art. 14.2 n. 5) (pag. 58) del capitolato d'oneri prescrive che il concorrente debba fornire la “dichiarazione dell’ausiliaria sottoscritta digitalmente del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria sottoscritta digitalmente di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del
d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.”; considerato che:
• l’art. 8, comma 10 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha abrogato l’art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122) e il successivo art. 9, comma 1 del medesimo D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, ha previsto “Le disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018". La citata disposizione ha dunque abrogato, a decorrere dal 1° aprile 2018, il D.M. 14 dicembre 2010;
Si chiede di confermare che, alla luce del mutato quadro normativo di riferimento, la previsione contenuta nell'art. 14.2
n. 5) del capitolato d'oneri deve intendersi non applicabile
Risposta
Si conferma. Sul punto, si invita a prendere visione del Capitolato d’oneri come modificato a seguito di rettifica.
78) Domanda
Nel Capitolato d’Oneri, pag. 86 si specifica che qualora, in corso di esecuzione, a seguito degli Ordinativi di Fornitura ricevuti, venga raggiunta da parte di ciascun singolo Fornitore aggiudicatario la quota del 47% (in caso di 2 aggiudicatari) o del 33% (in caso di 3 aggiudicatari) o del 22% (in caso di 4 aggiudicatari) dell’importo massimo stabilito in Accordo Quadro, a tale Fornitore sarà richiesto di estendere la garanzia in favore delle Amministrazioni per l’importo residuo necessario a coprire l’intero valore del contratto al netto delle quote dell’Accordo già eseguite. Si chiede di confermare che per “quote dell’Accordo già eseguite” si intendano le quote eseguite complessivamente da tutti gli Aggiudicatari. Si riporta al riguardo l’esempio seguente:
Lotto 1
Valore contratto= 205.265.834Mln € (a) Aggiudicatari = 2
Ordinato aggiudicatario 1: 47% del valore contratto = 96.474.942,14 Mln € (b) Ordinato aggiudicatario 2= 30% del valore contratto = 61.579.750,30 Mln € ( c)
Valore base calcolo estensione garanzia in capo all’Aggiudicatario 1 = 47.211.141,90 € (a-b-c)
Risposta
Si conferma.
79) Domanda
Con riferimento al Capitolato d’Oneri, par. 22, laddove è previsto che eventuali variazioni – per esclusioni (es: mancato superamento dell’eventuale verifica di anomalia; esito negativo della verifica documentale e funzionale; esito negativo delle verifiche sui requisiti generali o speciali) o mancate conferme dell’offerta – che dovessero intervenire dopo l’assegnazione da parte della Commissione giudicatrice dei punteggi totali (Pt+Pe) per ciascuna offerta, non avranno effetto sul numero degli aggiudicatari di ciascuno dei lotti 1, 2, 3, 4 e 5 dell’Accordo Quadro, che resterà pertanto immutato, potendo, al più, determinarsi uno scorrimento della relativa graduatoria, con la conseguenza, in quest’ultimo caso, di far acquisire lo status di aggiudicatario ad un concorrente che ne era originariamente sprovvisto. In particolare:
• qualora il concorrente che riveste la posizione di aggiudicatario in pectore non dovesse confermare offerta o dovesse essere escluso, si determinerà, a parità di numero di aggiudicatari come risultante dall’applicazione della tabella di cui sopra, lo scorrimento della graduatoria, senza procedersi alla preventiva “revisione” dei punteggi tecnici ed economici già attribuiti alle offerte rimaste in gara. Subentrerà, pertanto, il concorrente che segue nella graduatoria formulata dalla Commissione al momento dell’assegnazione dei punteggi totali;
• qualora l’eventuale non conferma offerta o esclusione riguardi, invece, offerenti non aggiudicatari, resterà invariata, oltre al numero degli aggiudicatari come determinato dalla tabella di cui sopra, anche l’individuazione nominativa degli stessi. Non opererà, cioè, alcun scorrimento, trattandosi per l’appunto di concorrenti in posizione non utile per l’aggiudicazione. Anche, in tal caso, non si procederà “revisione” dei punteggi tecnici ed economici già attribuiti alle offerte rimaste in gara,
Si evidenzia al riguardo che nel caso in cui - invece - queste o circostanze analoghe si verificassero nella fase che precede l’attribuzione dei punteggi totali determinando l’esclusione di un concorrente, è prevista la modifica di detti punteggi e non solo lo scorrimento della graduatoria (pag. 78 del Capitolato d’oneri).
Atteso che (i) la metodologia di calcolo dei punteggi introduce un’interdipendenza tra le diverse offerte in quanto i punteggi vengono riparametrati (es. all’offerta con il Punteggio tecnico più alto in graduatoria vengono assegnati 70 pti e alle altre offerte punteggi tecnici proporzionalmente più bassi); (ii) che la revisione dei punteggi tecnici ed economici a seguito della modifica della la graduatoria in occasione dell’esclusione di un aggiudicatario, può determinare gap diversi sui punteggi conseguiti dagli altri aggiudicatari rimanenti; (iii) che il punteggio Tecnico di Accordo Quadro viene ereditato in fase di Appalto Specifico (a meno dei punteggi relativi alle competenze tecnologiche che vengono ricalcolati), il diverso gap tra i punteggi degli aggiudicatari può avere effetto determinante nell’aggiudicazione
dell’Appalto Specifico, si chiede di confermare che effettivamente non debba procedersi alla preventiva “revisione” dei punteggi tecnici ed economici attribuiti alle offerte rimaste in gara anche nel caso di esclusione, intervenuta dopo l’assegnazione da parte della Commissione giudicatrice dei punteggi totali (Pt+Pe), di un concorrente che rivesta la posizione di aggiudicatario in pectore.
Risposta
Si conferma.
80) Domanda
All-. 14 - NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI, Art. 6 pag. 2 Il testo recita: “nell’esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:
i)adottare le misure minime di sicurezza ICT per le PP.AA. di cui alla Circolare AgID n. 2/2017 del 18 aprile 2017”
Si chiede di confermare che per misure minime di sicurezza si intendono solo quelle di cui all’art.32 comma1, lettere a),b),c),d) del Regolamento UE 2016/679 che disciplinano la questione.
Risposta
Non si conferma.
81) Domanda
All. 14 - NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI, Art. 8 pag. 2-3 Il testo recita: “Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare – anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche circa l’adeguatezza e l’efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali”. Premesso che l’art. 28 par. 3 lett. h) del Regolamento UE sottolinea che: il Responsabile del trattamento “metta a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato”, si chiede di confermare che gli audit, ispezioni e verifiche siano rivolti alla sola analisi del rispetto degli obblighi a carico del Responsabile nell’ambito delle attività di trattamento svolte per conto del Titolare.
Risposta
Si conferma.
82) Domanda
All.. 14 - NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI, Art. 8 pag. 3 Il testo recita: “In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell’art. 1454 cc, l’Amministrazione, in ragione della gravità dell’inadempimento, potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno”.
Si chiede di confermare che il Responsabile potrà fornire delle osservazioni a quanto contestato dal Titolare e che in tal caso non vi sarà alcuna risoluzione del contratto prima dell’eventuale provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che accerti l’inadempimento del Responsabile.
Risposta
Premesso che l’atto di nomina allegato alla documentazione di gara è solo un format che le PA, in qualità di Titolari del trattamento, potranno adattare alle loro esigenze o sostituire integralmente con un loro atto di nomina, si conferma che a seguito della diffida il Responsabile potrà fornire osservazioni rispetto a quanto contestato dal Titolare.
83) Domanda
All.. 14 - NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI, Art. 10 pag. 3 Il testo recita: “l’Amministrazione potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi”
Premesso che l’articolo n. 19 della Nomina Responsabile del trattamento dei dati recita:
“Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l’attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull’attività posta in essere dal Responsabile del trattamento” si chiede di confermare che gli audit e le ispezioni saranno rivolti alle sole attività poste in essere e alle sole misure tecniche e organizzative poste in essere dal responsabile,
Per gli audit, ispezioni e verifiche periodiche rivolte agli eventuali sub-Responsabili, stante il rapporto contrattuale tra il responsabile e il sub responsabile del trattamento (come previsto dall’art.28, comma 4), si chiede di confermare che:
• si effettueranno dietro richiesta formulata con xxxxxxx preavviso verso entrambe le parti (responsabile e sub- responsabile), in forme compatibili con il normale svolgimento dell’attività aziendali di entrambe le strutture,
• alle ispezioni potrà partecipare anche un rappresentante del Responsabile o comunque che lo stesso potrà essere messo a conoscenza degli esiti degli audit,
• gli audit, ispezioni e verifiche siano limitati all’analisi del rispetto degli obblighi a carico del sub-responsabile nell’ambito delle attività di trattamento svolte per conto del Responsabile e quindi del Titolare.
Risposta
L’atto di nomina allegato alla documentazione di gara è solo un format che le PA, in qualità di Titolari del trattamento, potranno adattare alle loro esigenze o sostituire integralmente con un loro atto di nomina. I contenuti dell’atto di nomina potranno, pertanto, essere oggetto di negoziazione tra la PA e il l’aggiudicatario del servizio.
84) Domanda
All.. 14 - NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI, Art. 20 pag. 4 Il testo recita: “Durante l’esecuzione del Contratto, nell’eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti”.
Premesso che il Titolare può proporre al Responsabile ogni variazione o implementazione di misure correttive che sia ragionevolmente necessaria per adempiere agli obblighi derivanti dal Regolamento e dalle altre norme in materia di dati personali o per tenere conto delle clausole tipo e dei codici di condotta eventualmente adottati ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 28, paragrafi 7 e 8, e dell’articolo 40 del Regolamento o ai fini delle certificazioni di cui all’articolo 42 del Regolamento. Si chiede di confermare che tali implementazioni saranno negoziate tra le parti (Titolare e Responsabile) anche per quanto riguarda i maggiori oneri derivanti dal negoziato stesso.
Risposta
Si conferma, ove tali implementazioni comportino maggiori oneri.
85) Domanda
All. 14 - NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI, Art. 21 pag. 4 Il testo recita che: “Il Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Protezione dei Dati Personali e/o della disciplina sulla protezione dei dati personali contenuta nell’Accordo Quadro (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o subappaltatori e/o sub-contraenti e/o sub-fornitori”.
Si chiede di confermare che in base alla normativa vigente e coerentemente a quanto previsto dagli art. 82, 83 e 84 del Regolamento UE:
• gli obblighi risarcitori in capo al Responsabile esterno del trattamento prevedono di rimborsare al titolare del trattamento le somme eventualmente versate e pagate come risarcimento di danni qualora il responsabile non abbia adempiuto agli obblighi del regolamento 679/2016 specificatamente propri o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento,
• il Responsabile è esonerato da responsabilità se provi che l’evento dannoso in questione non gli è in alcun modo imputabile,
• i danni reputazionali si riferiscono agli eventuali danni immateriali subiti dagli interessati e che saranno risarciti solo se oggettivi e comprovati,
• il Responsabile manleverà il Titolare in forza di un provvedimento giudiziale che accerti la violazione del Responsabile come causa del danno oppure nei casi in cui il Responsabile abbia accettato di aver causato il danno e d’accordo con il Titolare abbia quantificato il risarcimento.
Risposta
Si conferma, ad eccezione del terzo punto in quanto i danni reputazionali sono anche quelli subiti dalla PA per violazioni causate dal Responsabile del trattamento.
86) Domanda
Considerato che (i) il par. 4 del Capitolato tecnico prevede quale elemento migliorativo il “possesso – sin dalla data di presentazione dell’offerta – da parte del Concorrente della certificazione, in corso di validità, del Sistema di Gestione dei Servizi IT, rilasciata in conformità alla ISO/IEC 20000 da un ente di certificazione accreditato da ACCREDIA o da altro ente di Accreditamento firmatario degli accordi di Mutuo riconoscimento, costituirà un elemento migliorativo oggetto di valutazione e garantirà l’acquisizione di un relativo punteggio tecnico secondo quanto previsto nel Capitolato d’oneri (subcriterio di valutazione ID 1.1)”, considerato inoltre che il par. 17.1.1 del Capitolato d’oneri attribuisce un punteggio tabellare per il possesso della certificazione da parte del Concorrente e considerato altresì che (ii) l’art. 47 comma 2 bis, D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce espressamente che “La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati”, si chiede di confermare:
a) che in caso di consorzio ex art. 45, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016, quest’ultimo soddisfi il possesso del criterio migliorativo richiesto nel caso in cui una delle consorziate indicata come esecutrice possieda la certificazione ISO/IEC 20000;
b) che non sussiste la necessità di procedere con un’autonoma certificazione da parte dell’ente di certificazione accreditato a favore del consorzio ex art. 45, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016, qualora una delle consorziate possegga la certificazione;
c) che anche altra/e consorziata/e esecutrice/i non in possesso della certificazione ISO/IEC 20000 possa eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto in virtù del rapporto mutualistico tipico dei consorzi stabili, senza necessità di stipulare un contratto di avvalimento
d) si chiede di confermare che il possesso della certificazione ISO/EC/20000 da parte di una delle imprese del Consorzio stabile di concorrenti, ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al subcriterio di valutazione ID 1.1., sia indipendente dalla tipologia e dall’entità delle prestazioni che saranno in concreto eseguite dalle imprese del Consorzio.
Risposta
Essendo la certificazione ISO/IEC 20000 richiesta ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016, il relativo punteggio tecnico premiante sarà assegnato, secondo i coefficienti di cui al criterio 1.1, solo avendo a riferimento le certificazioni possedute dalle imprese che eseguono i servizi oggetto dell’Accordo Quadro (ivi compreso lo stesso Consorzio, ove quest’ultimo li esegua direttamente).
87) Domanda
Premesso che (i) il par. 10.3 del Capitolato Tecnico stabilisce che “In merito al personale da impiegare nell’erogazione dei servizi costituirà elemento preferenziale il possesso di certificati tecnici di prodotto del personale dipendente relativi alla tipologia di apparati rientranti negli ambiti tecnologici oggetto dell’Accordo Quadro. Nello specifico, i seguenti elementi costituiranno oggetto di valutazione e garantiranno l’acquisizione di un relativo punteggio tecnico secondo quanto previsto nel Capitolato d’Oneri (sub-criterio di valutazione ID da 4.1 a 4.6)”, e considerato altresì che (ii) l’art. 47 comma 2 bis, D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce espressamente che “La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati”, si chiede di confermare che in caso di consorzio ex art. 45, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016, quest’ultimo possa legittimamente offrire ai fini dell’attribuzione dei relativi punteggi tecnici, le certificazioni del personale dipendente delle proprie imprese consorziate indicate come esecutrici.
Risposta
Si veda la risposta alla domanda numero 86.
88) Domanda
Con riferimento ai costi di manodopera (pag. 39 del Capitolato d’oneri) ove è espresso che “I costi della manodopera sono calcolati sulla base dei seguenti elementi: 1. Durata media dei contratti di fornitura; ecc”, si chiede di conoscere la durata media dei contratti di fornitura presa in considerazione ai fini della stima dei costi di manodopera.
Risposta
La stima dei costi della manodopera è stata effettuata stimando ordinativi con durata di 24, 36 e 48 mesi distribuiti temporalmente nell’arco dell’intera durata dell’Accordo Quadro e, caratterizzati da un utilizzo presunto dei servizi da parte delle Amministrazioni Contraenti, al meglio delle possibilità e conoscenze possedute in fase di predisposizione della documentazione di gara.
89) Domanda
Con riferimento al par. 17.1 del Capitolato d’xxxxx si chiede di confermare che sia possibile far valere come “altri brand” ai fini dell’attribuzione dei punteggi, 4.2, 4.4, 4.6 anche quei brand definiti come principali dalla lex specialis ma che sono sovrabbondanti ai fini dell’attribuzione dei punteggi 4.1, 4.3 e 4,5 .
Risposta
Si conferma.
90) Domanda
Con riferimento all’All. 3 – Offerta Tecnica al Cap 6, si chiede di confermare che nella “Tabella A - Certificati per l’attribuzione dei punteggi tecnici in fase di aggiudicazione dell’ Accordo” vanno inseriti i brand principali e secondari in numero pari a quello stabilito ai fini dell’attribuzione del punteggio massimo relativo a ciascun ambito tecnologico e che gli eventuali ulteriori brand, principali e/o secondari, principali, andranno inseriti nella “Tabella B - Ulteriori certificati che potrebbero concorrere all ’attribuzione dei punteggi tecnici in fase di Appalto Specifico”. Ad esempio:
- Ambito server
- Brand Principali di cui il concorrente possiede certificazioni: A, B, C, D, E
- Brand inseriti in tabella A: A, B, C, D
- Brand inseriti in tabella B: E
Risposta
Si vedano le risposte alla domande numero 5 e 200.
91) Domanda
In riferimento al paragrafo 17.2 del Capitolato d’Xxxxx, dove viene riportato: “Le certificazioni del personale ritenute valide ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico devono essere esclusivamente certificazioni tecniche di prodotto
relative ai brand a cui si riferisce ciascuna tipologia di apparato rientrante nell’ambito tecnologico server previsto in AQ (a titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano alcune casistiche di certificazioni non valide: certificazioni livello commerciale o presales, certificazioni in ambito applicativo, DBMS e sviluppo software, master o attestati di formazione)”. Si chiede di confermare che:
a) Sono ritenute valide certificazioni su Server HW, es. Cisco, lenovo, HPE, …
b) NON sono ritenute valide certificazioni su Storage HW, es. Dell EMC, NetApp, HPE….
c) Sono ritenute valide certificazioni su Sistemi Operativi, es. Microsoft, Linux, Red Hat, …
d) Sono ritenute valide certificazioni su Software di virtualizzazione, es. VMware, Citrix, ..
e) NON sono ritenute valide certificazioni su Middleware, es. Oracle, IBM, Microsoft…
f) NON sono ritenute valide certificazioni su DBMS, es. Oracle, PostgreSQL, MongoDB, …
g) NON Sono ritenute valide certificazioni su software di base, ad esempio Application Server tipo: Microsoft .NET, Java Oracle, Zope, Apache Tomcat, Oracle GlassFish, JBoss, WebLogic, WebSphere..
h) NON sono ritenute valide certificazioni in ambito back-up, ad esempio Veeam, Veritas, ecc..
i) NON sono ritenute valide certificazioni di qualunque altra tipologia applicativa.
Risposta
Si confermano tutti i punti oggetto della domanda, ribadendo che, in relazione alle certificazioni del personale in ambito server, ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico saranno considerate valide le certificazioni tecniche di prodotto relative ai brand produttori di sistemi in ambito server sia fisici che virtuali (come indicato nel Capitolato tecnico par. 3.6), ossia server HW, server OS (Windows e Linux) e piattaforme sw di virtualizzazione server.
92) Domanda
In riferimento al paragrafo 17.2 del Capitolato d’Oneri, dove viene riportato: “Le certificazioni del personale ritenute valide ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico devono essere esclusivamente certificazioni tecniche di prodotto relative ai brand a cui si riferisce ciascuna tipologia di apparato rientrante nell’ambito tecnologico centrali telefoniche previsto in AQ (a titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano alcune casistiche di certificazioni non valide: certificazioni livello commerciale o pre-sales, certificazioni in ambito applicativo, DBMS e sviluppo software, master o attestati di formazione)”. Si chiede di confermare che:
a) Sono ritenute valide certificazioni su PBX - Unified Communication
b) Non sono ritenute valide certificazioni su soluzioni CTI e Contact Center
c) NON sono ritenute valide certificazioni su accessori utente (es. Cuffiette, sistemi vivavoce, Cavetteria di rete, di alimentazione, Stampante personale e dipartimentale, monitor, tastiera, mouse, docking station, etc);
d) NON sono ritenute valide certificazioni su accessori utente accessori posti operatore (es. Barra Braille, etc.; e) NON sono ritenute valide certificazioni su Adattatori IP per terminali tradizionali;
f) Non sono ritenute valide certificazioni su Session Border Controller;
g) Non sono ritenute valide certificazioni su Sistemi di registrazione – voice recording;
h) NON sono ritenute valide certificazioni su alimentatori o UPS, batterie e accumulatori (es. Stazioni Energia, Batterie tampone, etc.);
i) NON sono ritenute valide certificazioni su PC, server, terminali e stampanti di gestione e amministrazione dei PBX;
j) NON sono ritenute valide certificazioni su dispositivi di “musica in attesa” e IVR segreteria telefonica e casella vocale;
k) NON sono ritenute valide certificazioni su apparati (modem o altro) per telediagnosi;
l) NON sono ritenute valide certificazioni su quadri e interruttori AC e DC di alimentazione dei PBX;
m) NON sono ritenute valide certificazioni su sistemi di videocomunicazione (es . MCU, Microfoni, Telecamere, etc. n) NON sono ritenute valide certificazioni su dispositivi di LCR (least cost routing);
o) NON sono ritenute valide certificazioni su hardware e software per voice mail.
Risposta
Si ribadisce che, come previsto al par. 3.1 del Capitolato tecnico, “Relativamente all’ambito delle centrali telefoniche, l’erogazione dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro concerne il sistema telefonico dell’Amministrazione, gli apparati connessi e le utenze interne”; coerentemente con tale previsione anche l’offerta economica per la gestione di
tale ambito prevede un canone omnicomprensivo di tutti i componenti connessi al sistema telefonico. Ne discende che la componente “sistema telefonico” rappresenta l’elemento imprescindibile per consentire l’erogazione del servizio di gestione per l’ambito tecnologico “centrali telefoniche”, pertanto:
• saranno considerate valide ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico le certificazioni relative alla componente di sistema telefonico (ossia PBX analogici, digitali e VoIP);
• si confermano le risposte dalla b) alla o).
93) Domanda
In riferimento al paragrafo 17.2 del Capitolato d’Oneri, dove viene riportato: “Le certificazioni del personale ritenute valide ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico devono essere esclusivamente certificazioni tecniche di prodotto relative ai brand a cui si riferisce ciascuna tipologia di apparato rientrante nell’ambito tecnologico reti Locali previsto in AQ (a titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano alcune casistiche di certificazioni non valide: certificazioni livello commerciale o pre-sales, certificazioni in ambito applicativo, DBMS e sviluppo software, master o attestati di formazione)”. Si chiede di confermare che:
a) Sono ritenute valide certificazioni su switch di centro stella, modulari o stand-alone, PoE e/o non PoE
b) Non sono ritenute valide certificazioni su apparati SD-WAN
c) Sono ritenute valide certificazioni su switch di centro stella, modulari o stand-alone, PoE e/o non PoE
d) NON sono ritenute valide certificazioni su alimentatori o UPS, batterie e accumulatori;
e) NON sono ritenute valide certificazioni su sistemi di monitoraggio della rete, wired o wireless
f) NON sono ritenute valide certificazioni su cablaggio (es. Prese dati, Prese fonia, Cablaggio orizzontale, Cablaggio dorsale; armadi di concentrazione quali rack, patch panel, sistema di ventilazione,…etc.).
Risposta
Si ribadisce che, in relazione alle certificazioni del personale, gli ambiti tecnologici rete locale e sicurezza (cfr. par. 3.2 e
3.4 del Capitolato tecnico), vengono valutati unitariamente nell’unico ambito “sicurezza e/o reti locali” (cfr. ID 4.5 e 4.6 del Capitolato d’Oneri). Ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico saranno considerate valide le certificazioni tecniche di prodotto relative unicamente ai brand produttori di switch (switch di centro stella, modulari o stand-alone, PoE e/o non PoE, switch e hub di piano, modulari o stand-alone, PoE e/o non PoE), router (modulari o stand-alone), access point, controller wi-fi, firewall (compresi UTM e NGFW). Pertanto si confermano tutti i punti della domanda.
94) Domanda
In riferimento al paragrafo 17.2 del Capitolato d’Oneri, dove viene riportato: “Le certificazioni del personale ritenute valide ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico devono essere esclusivamente certificazioni tecniche di prodotto relative ai brand a cui si riferisce ciascuna tipologia di apparato rientrante nell’ambito tecnologico sicurezza previsto in AQ (a titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano alcune casistiche di certificazioni non valide: certificazioni livello commerciale o pre-sales, certificazioni in ambito applicativo, DBMS e sviluppo software, master o attestati di formazione)”. Si chiede di confermare che:
a) Sono ritenute valide certificazioni su Firewall – FW, UTM/Next Generation Firewall, NGFW
b) NON sono ritenute valide certificazioni su componenti di management (es. Logging, reporting, etc) necessarie alla gestione dei sistemi di sicurezza
c) NON sono ritenute valide certificazioni su componenti accessori quali soluzioni VPN, ed in generale soluzioni software che risiedono sugli endpoint fuori dagli ambiti previsti dal presente AQ (es. Sonde, etc.)
d) In riferimento al disciplinare, Rif: par.17.2. Si chiede cortesemente di confermare che l’attestazione la certificazione “Splunk Admin” non sia valida ai fini della sua presentazione negli ambiti oggetto del presente AQ
Risposta
Si confermano tutti i punti della domanda; si veda anche la risposta alla domanda numero 93.
95) Domanda
Capitolato Tecnico – 3. Ambito Tecnologico della fornitura, p. 14
DOMANDA: Xx chiede di chiarire se gli asset di proprietà dell'Amministrazione che rientrano sotto il servizio di gestione possano essere ubicati in sedi esterne rispetto a quelle dell'Amministrazione.
Risposta
Si ribadisce quanto già previsto nella premessa del capitolato tecnico: “L’iniziativa in oggetto ha l’obiettivo di rispondere alle esigenze delle Pubbliche Amministrazioni relative alla gestione e manutenzione di diversi sistemi tecnologici ICT presenti presso le proprie sedi…”
96) Domanda
Capitolato d’Oneri - Par. 25 - Appalti Specifici, p.90
DOMANDA: Considerato che i dati inseriti dall'Amministrazione sul tool di comparazione (Comparatore) sono determinanti nella definizione dell'assegnatario dell'AS e la loro incorretta imputazione potrebbe modificare l'esito dell'assegnazione dell'AS, si richiede di chiarire in che modo gli aggiudicatari dell'AQ possono verificare la consistenza e la correttezza dei dati prima della assegnazione dell'Appalto Specifico, dal momento che i sopralluoghi di cui al Capitolato Tecnico sono previsti solo a valle dell'assegnazione dell'AS.
Risposta
Ciascuna Amministrazione individuerà il fornitore aggiudicatario dell’accordo quadro a cui affidare l’appalto specifico secondo l’iter disciplinato al par. 25 del Capitolato d’Oneri, che presuppone una preventiva analisi, mappatura e definizione, da parte dell’amministrazione, dei propri fabbisogni in relazione agli ambiti oggetto del presente Accordo Quadro.
Come dettagliato al par. 2 del Capitolato tecnico, all’esito del procedimento di cui al par. 25 del Capitolato d’oneri, l’Amministrazione emetterà nei confronti del fornitore così individuato una “Richiesta preliminare di fornitura”. Ricevuta tale richiesta, il fornitore sarà tenuto a concordare con l’amministrazione “date e modalità per la raccolta delle informazioni necessarie all’Assessment e alla definizione del Piano di Esecuzione dei Servizi” e ad effettuare tutti gli opportuni sopralluoghi. Qualora, all’esito di tali interlocuzioni e attività, dovesse emergere, da parte dell’Amministrazione, la necessità di rivedere i fabbisogni originariamente espressi, quest’ultima ben potrà, se del caso, riavviare l’iter di cui al citato par. 25; è infatti espressamente previsto dalla lex specialis che “L’emissione della Richiesta Preliminare di Fornitura da parte dell’Amministrazione non vincola la stessa all’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ma avvia una serie di attività svolte dal Fornitore descritte nel seguito”.
Contestualmente all’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, l’Amministrazione provvederà a comunicare a tutti gli aggiudicatari del lotto gli esiti del procedimento di affidamento dell’appalto specifico alla luce dei fabbisogni espressi dall’Amministrazione attraverso il comparatore, con le modalità che saranno indicate nella documentazione messa a disposizione sul portale “Acquisiti in rete” in fase di attivazione dell’Accordo Quadro.
In relazione ai chiarimenti qui forniti si invita a prendere visione del Capitolato d’oneri come modificato a seguito di rettifica n.1.
97) Domanda
Capitolato tecnico - Par. 2.2 Ordinativo di Fornitura, p.14
DOMANDA: Si richiede di chiarire se I pacchetti IMAC a consumo (come anche i ticket per il servizio di Service Desk) possono essere ordinati non solo all'atto del contratto di Appalto Specifico ma anche durante il periodo di vigenza contrattuale nel caso vengano esauriti/sottostimati in fasi di ordinativo iniziale.
Risposta
Si veda la risposta alla domanda numero 125.
98) Domanda
Capitolato tecnico - Par. 5 – Manutenzione, p. 38
‘Sono inclusi nel servizio anche gli interventi e gli oneri dovuti a guasti o malfunzionamenti causati da:
- sovratensione
- sovracorrente
- esaurimento batterie/accumulatori
- sovratemperatura, anche dei locali’
DOMANDA: Si richiede di chiarire i motivi per cui “sono inclusi nel servizio anche gli interventi e gli oneri dovuti a guasti o malfunzionamenti causati da: sovratensione; sovracorrente; esaurimento batterie/accumulatori; sovratemperatura, anche dei locali”.
Tale chiarimento si rende necessario in quanto i suddetti eventi possono essere riconducibili ad incuria dell'Amministrazione e quindi non rientranti nelle normali casistiche di gestione e responsabilità del Fornitore.
Si richiede pertanto di valutare e confermare l’esclusione dei suddetti eventi dal Servizio di Manutenzione.
Si chiede di confermare che, qualora in fase di assessment si riscontrino condizioni tecnico/ambientali incompatibili con quelle indicate dal produttore per il corretto funzionamento degli apparati, il Fornitore non sarà obbligato ad erogare il servizio di gestione ed eventuale manutenzione.
Risposta
Si conferma che, qualora in fase di assessment e definizione del Piano di esecuzione dei servizi si riscontrino condizioni tecnico/ambientali diverse da quelle indicate dal produttore per il corretto funzionamento degli apparati, il Fornitore, documentando opportunamente le evidenze, potrà escluderle dal perimetro dei servizi.
99) Domanda
Capitolato tecnico - Par. 5 – Manutenzione, p. 37
‘Il dispositivo sostitutivo potrà essere impiegato dal Fornitore, nell'attesa di reperire le parti di ricambio e di riparare l'apparato guasto, per un intervallo temporale limitato da definire, quanto alla sua durata massima, nell'ambito dell'accordo succitato (tempo di sostituzione).’
DOMANDA: Xx chiede di chiarire in quale fase viene definito il tempo di sostituzione.
Risposta
Tale tempo deve essere concordato entro la consegna e la messa in esercizio dell’apparato sostitutivo presso la sede dell’Amministrazione.
100) Domanda
Capitolato tecnico - Par. 3.2 Rete Locale, p. 16
‘I sistemi modulari o stand-alone con funzionalità varie di networking, gli alimentatori o ups, batterie e accumulatori e sistemi di monitoraggio della rete saranno oggetto solo del servizio di gestione e non potranno essere oggetto del servizio di manutenzione’.
DOMANDA: Xx chiede di confermare che la manutenzione delle batterie degli ups sia esclusa per tutti gli ambiti tecnologici. In caso negativo si chiede di indicare per quali ambiti sia inclusa.
Risposta
Non si conferma. Per l’ambito tecnologico centrali telefoniche il servizio di manutenzione deve riguardare tutte le componenti indicate al par. 3.1 del capitolato tecnico.
101) Domanda
Capitolato tecnico - Par. 3.1 - Centrale Telefonica, p.15
‘Sono anche di competenza del presente Accordo Quadro le linee dirette esterne (cioè linee non attestate sul PBX dell'Amministrazione) ed i telefoni ad esse associati. Si specifica che I servizi di gestione e manutenzione previsti in Accordo Quadro non includono le linee dirette esterne.’
DOMANDA: La richiesta apparentemente è contraddittoria, si prega di chiarire quali attività sono richieste e quali sono escluse.
Si chiede di confermare che per I servizi di gestione e manutenzione delle linee dirette esterne sono inclusi esclusivamente i telefoni e/o altri apparati collegati alle suddette linee. In caso di altri apparati si chiede di specificare quali siano.
Risposta
Come riportato al par. 3.1 del Capitolato tecnico, le linee dirette esterne non sono oggetto dei servizi di gestione e manutenzione: “Sarà comunque responsabilità del Fornitore, nell’ambito delle attività di gestione dei malfunzionamenti, segnalare all’Amministrazione la necessità di coinvolgere terze parti”.
102) Domanda
Capitolato tecnico - Par. 3.2 – Rete Locale, p.16 Elenco puntato:
‘-sistemi modulari o stand alone con funzionalità varie di networking (VPN…)’
DOMANDA: Si chiede di specificare cosa si intende per sistemi con funzionalità varie di networking.
Risposta
Trattasi di refuso.
103) Domanda
Capitolato d’Oneri – Par. 17.1 Criteri di Valutazione, p.64 - Criterio di Valutazione #4 - Competenze tecnologiche DOMANDA: Con riferimento al punto 17.1 del disciplinare di gara, si ritiene che la richiesta di una copertura di brand tramite risorse dipendenti di cui disporre ‘ora per allora’ e, dunque, già dalla fase di predisposizione dell’offerta, sia incongruente con l'impianto contrattuale dell’Accordo Quadro stesso, poiché’ non considera la dinamicità e/o variabilità a cui le risorse dipendenti stesse sono soggette nel corso della durata di un Accordo Quadro da 24+12 mesi.
A supporto di ciò si evidenzia che in altri Accordi Quadro banditi da Xxxxxx (Es. Public Cloud IaaS PaaS, AQ Sys Mngmt 2) viene richiesto esclusivamente l’impegno dell’operatore economico partecipante a disporre di un certo numero di risorse variamente certificate anziché la presenza in organico delle stesse già dalla fase di presentazione dell’offerta, rimandando la richiesta di tali certificazioni solo a seguito di aggiudicazione della procedura e dunque in fase di sottoscrizione del contratto tra l’Amministrazione contraente e il fornitore aggiudicatario, contestualmente alla presentazione dei CV delle risorse assegnate all’appalto.
Si ritiene che tale approccio sia assimilabile a quello delle Sedi Territoriali per le quali si richiede l'impegno a disporne per l'esecuzione dell'AQ entro la data di stipula, conformemente a quanto rilevato dall'ANAC ai sensi dell’art. 211 comma 1-ter del d.lgs. n. 50/2016 nel parere ratificato 14/11/2018, pertanto si richiede di confermare che anche per le certificazioni tecniche del personale il concorrente si impegni a disporne entro la data di stipula dell'Accordo Quadro.
Risposta
Si vedano le risposte alle domande numero 6 e 116.
104) Domanda
Capitolato tecnico – Xxx. 0 Xxxxxxx Xxxx, p.54
‘Ai fini dell'applicazione delle penali l'Amministrazione Contraente potrà avvalersi oltre che della reportistica di cui al par. 11.5 anche di una campagna di 100 chiamate effettuate in un arco temporale di 7 giorni’.
DOMANDA: Si chiede di chiarire cosa si intende per campagna di chiamate e se sono a carico dell'Amministrazione oppure commissionate dall'Amministrazione a terzi o altro.
Si chiede di specificare la distribuzione delle chiamate, la durata media e gli eventuali picchi di contemporaneità previsti.
Risposta
La campagna non è a carico del Fornitore e si intende l’insieme delle 100 chiamate effettuate nell’arco temporale di 7 giorni.
La distribuzione e la durata delle chiamate sarà tale da poter verificare lo SLA “tempo di attesa”. Il periodo di effettuazione delle campagne non verrà concordato con il Fornitore.
105) Domanda
Capitolato tecnico – 3.1. Centrale telefonica, p.15
‘Si elencano i seguenti sistemi connessi che, ove presenti, rientrano nell’ambito tecnologico in esame perché funzionali al servizio erogato dall’impianto telefonico:
…………..
-apparati (modem o altro) per telediagnosi;’
DOMANDA: Si chiede di indicare cosa è incluso nella voce "altro".
Risposta
Si intendono eventuali componenti presenti presso l’Amministrazione necessari ad effettuare la telediagnosi della centrale telefonica.
106) Domanda
Capitolato tecnico – 3.3. Cablaggio, p.16
‘Si elencano i seguenti componenti che, ove presenti, rientrano nell’ambito tecnologico in esame:
…………….
- Armadi di concentrazione (rack, patch panel, sistema di ventilazione, …).’
DOMANDA: Si chiede di avere un elenco esaustivo di cosa è incluso all'interno degli armadi di concentrazione oggetto dell'appalto.
Risposta
I punti sono un mero refuso.
107) Domanda
Capitolato tecnico – 3.5. Postazione di Lavoro (Pdl), p.17
Si elencano i seguenti componenti che, ove presenti, rientrano nell’ambito tecnologico PdL in esame:
……………..
Sistema operativo Microsoft Windows;
DOMANDA: Si chiede di confermare che si ritengono esclusi tutti i SO non Microsoft (Linux/Ubuntu, MacOS,…).
Risposta
Si ribadisce quanto già previsto al par. 3.5 del Capitolato tecnico, secondo il quale rientra nell’ambito tecnologico PdL oggetto dei servizi dell’Accordo Quadro esclusivamente il SO Windows.
108) Domanda
Capitolato tecnico – 3.6. Server, p.18
‘Si elencano i seguenti sistemi che, ove presenti, rientrano nell’ambito tecnologico server in esame:
………….
-sistema operativo Windows e Linux;
………….
- KVM switch/ KVM console.’
DOMANDA: Si chiede di confermare che dal perimetro siano esclusi I sistemi Unix. Si chiede di confermare che sia esclusa la gestione degli Hypervisor (VMware vSphere, Hyper-V, Red Hat Virtualization (RHV)).
Risposta
Si conferma che i sistemi Unix non rientrano nell’ambito tecnologico server in esame.
Si specifica che la piattaforma di virtualizzazione dovrà essere utilizzata dal Fornitore per l’erogazione dei servizi di gestione dei server virtuali secondo quanto previsto al par. 4.5 del capitolato tecnico. Per completezza si veda la risposta alla domanda numero 112.
109) Domanda
Capitolato tecnico – 4. Servizio di Gestione, p.19
‘Per “malfunzionamento a livello di gestione” si intende, in questo contesto, un problema che comporta interruzione o degrado di servizio degli apparati oggetto di gestione dovuto al software o alla configurazione degli apparati stessi. Non sono pertanto inclusi i malfunzionamenti dovuti all’hardware, la cui gestione e risoluzione è oggetto del servizio di manutenzione di cui al successivo par. 5.’
DOMANDA: Si chiede di chiarire cosa sia compreso nella voce Software e cosa si deve ritenere escluso (es. Sono da considerarsi fuori perimetro Data Base, Application Server, Web Server e SW applicativi).
Risposta
Per quanto riguarda le componenti software oggetto del servizio di gestione fare riferimento alle componenti indicate all’interno dei capitoli 3 e 4 e relativi sottoparagrafi del capitolato tecnico.
110) Domanda
Capitolato tecnico – 4. Servizio di Gestione, p.24
‘conduzione della rete, qualora non si renda necessaria la sostituzione di parti guaste (intervento del servizio di manutenzione), inclusiva di tutte le operazioni necessarie per gestire problemi e aggiornamenti quali ad esempio:
o rilevazione e gestione dell’allarmistica e delle congestioni;
o supporto tecnico orientato alla risoluzione dei problemi tecnici degli apparati e dei terminali, e degli upgrade (patching di apparato, aggiunta/rimozioni di apparati, cambi di topologia) correttivi o preventivi che siano;
o tutte le attività orientate alla attivazione, cessazione e modifica dei servizi e delle relative componenti;
- backup delle configurazioni;
- tutte le attività inerenti il costante aggiornamento delle componenti software/firmware dei sistemi/apparati all’ultima minor release disponibile sul mercato.
- è escluso il servizio di aggiornamento dei firmware alla major release.’
DOMANDA: Xx chiede di confermare che l'esclusione si applichi anche alla major release del SO.
Risposta
Si conferma.
111) Domanda
Capitolato tecnico – 4.5. Gestione Server, p.35 ‘1. Attività svolte autonomamente dal fornitore
………….
- supporto alla manutenzione del software;’
DOMANDA: Xx chiede di confermare che il supporto alla manutenzione del sw si riferisca al swelencato a pag. 18 del Capitolato, Par 3.6 con relative inclusioni ed esclusioni.
Si chiede altresì di chiarire cosa si intende per supporto alla manutenzione del SW e quali attività si intendono a carico del fornitore
Risposta
Si conferma che il supporto alla manutenzione del software per l’ambito tecnologico server si riferisce al software indicato al par. 3.6. Per “supporto alla manutenzione del software” si intendono le attività già ricomprese nella gestione server che potrebbero rendersi necessarie per supportare l’Amministrazione in caso di coinvolgimentodi terze parti nella risoluzione di malfunzionamenti del software.
112) Domanda
Capitolato tecnico – 4.5. Gestione Server, p.36
‘Per canone per server si intende server logico, ossia una singola immagine server che può corrispondere ad un server virtuale o ad un server fisico. Nel caso di ambienti virtualizzati, le macchine fisiche sulle quali sono installate le macchine virtuali non vengono conteggiate ai fini del calcolo del volume del servizio.’
DOMANDA: Xx chiede di confermare che si intende esclusa la gestione degli hypervisor. Sulla base di quali criteri si deciderà se richiedere anche la gestione del virtualizzatore? Nel caso si richieda anche la gestione dell'hypervisor ci sarà un'integrazione economica rispetto all'offerta effettuata dal fornitore e come viene remunerata la gestione dell'hypervisor?
Risposta
Qualora l’Amministrazione intenda affidare al Fornitore anche la gestione di tutto il server fisico e non solo di una quota parte di macchine virtuali su di esso installate, dovrà conteggiare anche il server fisico che svolge il ruolo di hypervisor e ospitante le macchine virtuali. Si specifica che con l’espressione riportata nel capitolato al par. 4.5 “Nel caso di ambienti virtualizzati, le macchine fisiche sulle quali sono installate le macchine virtuali non vengono conteggiate ai fini del calcolo del volume del servizio.” si intende che qualora l’Amministrazione richieda il servizio di gestione server solo per alcune macchine virtuali configurate su un server fisico per la definizione del canone dovrà conteggiare solo le macchine virtuali oggetto del servizio e non le macchine fisiche sulle quali le macchine virtuali sono installate.
113) Domanda
Capitolato tecnico – 5. Servizio di Manutenzione, p.39
‘In particolare, al fine di garantire la continuità del servizio, costituirà obbligo del Fornitore concordare preventivamente con l’Amministrazione le modalità di intervento, in maniera tale da non creare disservizio all’utenza, per attività riguardanti:
- installazione e configurazione;
- ampliamenti;
- upgrade del sistema o di sue specifiche componenti;
- variazioni di configurazione.’
DOMANDA: Xx chiede di chiarire cosa si intende per variazione di configurazione? (es. variazioni da applicativi single node a cluster?)
Risposta
Si ribadisce quanto già previto nel capitolato tecnico ai sottoparagrafi del capitolo 5.
114) Domanda
Capitolato tecnico – 3.2 RETE LOCALE, pag.16
- sistemi modulari o stand-alone con funzionalità varie di networking (VPN, ...)*;
DOMANDA: Xx chiede di confermare che gli apparati quali Load Balancer, ADC non sono inclusi nel perimetro di servizio.
Risposta
Si conferma.
115) Domanda
Capitolato d’Oneri – Xxx. 00 - Xxxxxxxx sociale, p.90
‘Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico- organizzative e di manodopera previste nei singoli Contratti attuativi, ciascun aggiudicatario dell’Accordo Quadro, è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del fornitore uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, e secondo i termini e le condizioni stabilite nelle Linee Guida ANAC n. 13 del 13.2.2019.’
DOMANDA: In relazione alla clausola sociale richiamata, e al fine di dimensionare correttamente l'impatto di eventuali assorbimenti nella propria organizzazione si chiede di conoscere numero di unità, monte ore, CCNL applicato dall'attuale appaltatore, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sedi di lavoro, eventuale indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della legge 12/03/1999, n.68, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente.
Considerato che il presente Accordo Quadro prevede condizioni prefissate senza rilanci competitivi per l'aggiudicazione del singolo Appalto Specifico, la conoscenza di tali dati in fase di definizione di offerta per l'aggiudicazione dell'AQ risulta rilevante ai fini della corretta valutazione dei costi di manodopera.
In assenza di tali informazioni in questa prima fase, il fornitore aggiudicatario che risultasse destinatario dell'ordine di fornitura a seguito dell'utilizzo del comparatore e che si trovasse nella condizione di applicazione della cd clausola sociale su richiesta dell'Amministrazione contraente, può considerarsi esonerato dall'obbligo di accettazione dell'Ordinativo di fornitura.
Risposta
Non si conferma, si vedano le risposte ai quesiti n. 7 e 9 e si ribadiscono le previsioni della lex specialis.
116) Domanda
Capitolato d’Oneri – 17.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica - Criterio N.4 competenze tecnologiche, pag.65 DOMANDA: Si chiede di chiarire cosa si intende con personale dipendente del fornitore.
Risposta
Si intende, in primo luogo, personale che sia legato al fornitore con un vincolo di lavoro subordinato. È tuttavia possibile, in sede di Offerta tecnica, offrire certificazioni possedute da risorse professionali che, alla data di presentazione dell’offerta, operino presso il controllo del concorrente in virtù di forme contrattuali quali la somministrazione di lavoro o lo staff leasing a condizione che, ai fini dell’esecuzione degli Appalti Specifici derivanti dall’Accordo Quadro, il Fornitore provveda alla loro assunzione entro la data della “Verifica Documentale e Funzionale” di cui al par. 21 bis del Capitolato d’oneri. Si invita sul punto a prendere visione della relativa rettifica n.1 al capitolato d’oneri.
117) Domanda
Allegato 3 - Offerta Tecnica, pag.2
‘La Relazione Tecnica dovrà essere presentata con font libero non inferiore al carattere 10’.
DOMANDA: Xx chiede di confermare che tale requisito non si applica alle tabelle dove il font potrebbe essere inferiore a 10.
Risposta
Si conferma.
118) Domanda
Capitolato tecnico – 12.3 Penali (tabella 13/14/15/17/18/19/20), pag. 79
‘Percentuale del corrispettivo complessivo dovuto dall’Amministrazione, nel periodo di osservazione’.
DOMANDA: A parità di livello qualitativo del servizio erogato, l’importo previsto a titolo di penale viene incrementato sproporzionalmente in funzione del numero degli apparati e/o del volume del parco per l'ambito considerato.
Si richiede cortesemente la riformulazione del meccanismo alla base del calcolo delle suddette penalità, al fine di rendere il medesimo congruo e di eliminare la significativa disparità di trattamento delle Amministrazioni in funzione del numero di asset a fronte di un singolo evento fuori soglia. Ciò può essere ottenuto commisurando le penali al canone del singolo asset impattato dal disservizio e non al canone dell'intero ambito, o in alternativa commisurandole alla percentuale di eventi fuori soglia rilevati all'interno del periodo di osservazione dello specifico ambito
Risposta
Si rimanda alla rettifica n.1 al capitolato tecnico.
119) Domanda
Capitolato tecnico – Par. 9 Subappalto, p.48
‘Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, ad eccezione dei limiti stabiliti nel comma 2 e nel comma 14, che, a seguito delle sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, non trova
applicazione. Resta ferma la possibilità per gli operatori economici di indicare, nell’apposita sezione del DGUE, la quota percentuale che intendono subappaltare. In mancanza di espressa indicazione in sede di offerta delle attività che intende subappaltare, l’affidatario non potrà ricorrere al subappalto.’
DOMANDA: Con riferimento a quanto previsto dal punto 9 del Disciplinare di gara, con specifico riferimento alle intervenute Sentenze della Corte di Giustizia UE, si chiede di confermare che il limite percentuale di prestazione subappaltabile previsto dall’art. 105, comma 2, D. Lgs. 50/2016 non sia applicabile alla procedura in oggetto.
Si chiede altresì di specificare se sussista l’onere per gli operatori economici partecipanti di indicare, in sede di predisposizione del DGUE, la quota di prestazione oggetto di eventuale subappalto, stante la richiesta, riportata sul Sistema acquistinretepa per la partecipazione alla gara, di indicare tale quota per ogni singolo lotto.
Risposta
In relazione al primo quesito, si conferma; si precisa tuttavia che, in attesa dell’annunciato intervento del legislatore sul tema, Consip S.p.A. autorizzerà il subappalto nel rispetto del limite derivante dall’art. 105, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, che vieta che la prestazione contrattuale sia eseguita integralmente dal subappaltatore.
In relazione al secondo xxxxxxx, si veda la risposta al quesito n. 30.
120) Domanda
Capitolato d’Oneri – Par. 17.2 Metodi di Attribuzione del Coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica, p.74
‘I brand ritenuti validi ai fini del calcolo del coefficiente sono al massimo "n" e devono essere tra quelli maggiormente presenti presso la PA, ed oggetto dei servizi, nella precedente convenzione (come rilevabile dai dati riportati nell’Appendice B al Capitolato tecnico).’
DOMANDA: Relativamente ai metodi di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del punteggio dell'Offerta Tecnica, si richiede di chiarire il metodo di attribuzione per quei Brand oggi non più esistenti in quanto acquisiti da altri Brand (si cita come esempio Sun acquisita da Oracle oppure Enterasys Networks acquisita da Extreme).
Risposta
Si veda la risposta alla domanda numero 18.
121) Domanda
Capitolato d’Oneri – Par. 17.2 Metodi di Attribuzione del Coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica, p. 71
‘I brand ritenuti validi ai fini del calcolo del coefficiente sono al massimo "n" e devono essere tra quelli maggiormente presenti presso la PA, ed oggetto dei servizi, nella precedente convenzione (come rilevabile dai dati riportati nell’Appendice B al Capitolato tecnico).’
DOMANDA: Relativamente all' allegato XX0000 - Xxxx XX SGM ed.1 - Appendice B al Capitolato tecnico dall' analisi dei Server risulta che tra i brand ve ne sia uno indicato come ASSEMBLATO. Si richiedono indicazioni a cosa fa riferimento e come verrà valutato.
Risposta
Si veda la risposta alla domanda numero 65.
122) Domanda
Capitolato d’oneri, pag. 6 – Comprova requisiti
“La Deliberazione AVCP n. 111 del 20.12.2012, così come modificata dal comunicato del Presidente del 12.6.2013 e aggiornata con Delibera dell’ANAC del 17.2.2016 n. 157, all’art. 9 comma 1 bis, per gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici stabilisce che il ricorso al sistema AVCPass per la verifica dei requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell’Autorità. Visto che alla data di pubblicazione del Bando di gara della presente procedura la suindicata deliberazione
non risulta essere stata pubblicata, la Consip effettuerà la verifica circa il possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico professionali inerenti la presente iniziativa con le modalità descritte nel presente Capitolato d’oneri.” DOMANDA: Xx chiede di confermare che la verifica dei requisiti avverrà tramite il sistema AVCPASS, in caso contrario, di chiarire secondo quali modalità dovranno essere comprovati i requisiti di partecipazione.
Risposta
Come espressamente indicato al par. 2.1 del Capitolato d’oneri, “Visto che alla data di pubblicazione del Bando di gara della presente procedura la suindicata deliberazione non risulta essere stata pubblicata, la Consip effettuerà la verifica circa il possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico professionali inerenti la presente iniziativa con le modalità descritte nel presente Capitolato d’oneri”.
123) Domanda
Capitolato tecnico – Par. 17.2 Metodi di Attribuzione del Coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica, pag. 74 e Appendice B al capitolato tecnico.
‘I brand ritenuti validi ai fini del calcolo del coefficiente sono al massimo "n" e devono essere tra quelli maggiormente presenti presso la PA, ed oggetto dei servizi, nella precedente convenzione.’
DOMANDA: Relativamente ai brand inseriti all'interno dell'appendice B al capitolato tecnico, si chiede di confermare che il brand TIM non può essere preso in considerazione per il calcolo delle certificazioni dei brand presenti all'interno delle PA in quanto non è possibile conseguire tale certificazione.
Risposta
Si veda la risposta alla domanda numero 92.
124) Domanda
Capitolato tecnico – Par. 17.2 Metodi di Attribuzione del Coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica, pag. 74 e Appendice B al capitolato tecnico.
‘I brand ritenuti validi ai fini del calcolo del coefficiente sono al massimo "n" e devono essere tra quelli maggiormente presenti presso la PA, ed oggetto dei servizi, nella precedente convenzione.’
DOMANDA: Relativamente ai brand inseriti all'interno dell'appendice B al capitolato tecnico, si chiede di confermare la modalità di calcolo delle certificazioni dei brand non più presenti nel mercato in quanto acquisite da altre società (Certificazione Broadcom/Brocade, certificazione Trendmicro/Tipping point, ecc.).
Risposta
Si veda la risposta alla domanda numero 18.
125) Domanda
Capitolato d’Oneri – 25 - Appalti Specifici, p.90
DOMANDA: Si chiede di chiarire se esistono vincoli secondo cui le Amministrazioni possano suddividere il proprio fabbisogno su distinti Appalti Specifici.
Si chiede di chiarire se sono ammesse le seguenti casistiche e se ne esistano di ulteriori ammissibili:
A) Una medesima Amministrazione può suddividere il proprio fabbisogno in base all'ambito?
B) Una medesima Amministrazione può suddividere il proprio fabbisogno all'interno di un ambito per categoria di asset (ad es. in ambito server suddividere il fabbisogno tra server di categorie diverse)?
C) Una medesima Amministrazione può suddividere il proprio fabbisogno per SLA?
D) Una medesima Amministrazione può suddividere il proprio fabbisogno per Brand?
Risposta
La presente iniziativa è volta a mettere a disposizione delle amministrazioni un insieme di servizi “chiavi in mano” e a gestione integrata. Ciascuna Amministrazione farà dunque ricorso al presente Accordo Quadro qualora la corretta soddisfazione del proprio fabbisogno presupponga la gestione e l’ eventuale manutenzione dei propri sistemi attraverso un unico Fornitore, per gli ambiti oggetto dei propri fabbisogni alla data di avvio dell’iter di cui al par. 25 del Capitolato
d’oneri. A tale scopo, come già specificato in risposta al quesito n. 96, prima di procedere con l’avvio del suddetto iter, ciascuna Amministrazione è chiamata ad effettuare una preventiva analisi, mappatura e definizione di tutti i propri fabbisogni in relazione agli ambiti oggetto del presente Accordo Quadro. Le casistiche di “suddivisione” indicate nel quesito posto non sono pertanto ammesse, nella misura in cui la presenza di una pluralità di ambiti ed eventualmente, all’interno di uno o più di essi, di diverse categorie e/o SLA e/o Brand è nota all’Amministrazione sin dal momento dell’analisi dei fabbisogni.
Resta inteso che eventuali esigenze sopravvenute, corrispondenti, dunque, a fabbisogni ulteriori e distinti da quello esistente alla data di avvio dell’iter di cui al par. 25 del Capitolato d’oneri, potranno essere gestite dall’Amministrazione agendo sul Contratto attuativo in essere per il tramite del ricorso, sussistendone i relativi presupposti, agli strumenti previsti dalla normativa vigente e richiamati dalla documentazione di gara (es. ampliamento del 20% previsto dal par.
4.2 del Capitolato d’oneri; altre modifiche ex art. 106 del d.lgs. n. 50/2016), ovvero tramite l’indizione di un nuovo appalto specifico, a seguito, in ogni caso, di valutazione operata dalla medesima Amministrazione che contenga espressa motivazione in ordine all’effettiva sopravvenienza dell’esigenza stessa.
Si veda ad ogni buon conto anche la rettifica n.1 al capitolato d’oneri che recepisce le suddette previsioni.
126) Domanda
Capitolato d’Oneri – 25 - Appalti Specifici, p.90
DOMANDA: Nell'ipotesi in cui a valle di un AS assegnato ad un fornitore l'Amministrazione rilevi la necessità di estendere la fornitura negli stessi ambiti rispetto a quelli inclusi nell'AS assegnato, si chiede di chiarire in che modalità avvenga la gestione della suddetta estensione (aumento del quinto contrattuale, nuovo appalto specifico mediante utilizzo del comparatore o altre modalità).
Si chiede di confermare che la necessità di estendere la fornitura in abiti diversi rispetto a quelli inclusi nell'AS assegnato debba essere soddisfatta esclusivamente mediante utilizzo del comparatore al fine di individuare il fornitore assegnatario del nuovo appalto specifico/ordinativo di fornitura.
Risposta
Per quanto concerne quanto dovesse eventualmente emergere preliminarmente alla emissione dell’ordinativo di fornitura da parte dell’Amministrazione, si rinvia alla risposta al quesito n. 96.
Per quanto concerne eventuali fabbisogni sopravvenuti alla emissione dell’ordinativo di fornitura, come evidenziato nella risposta al quesito n. 125, l’Amministrazione potrà agire sul Contratto attuativo in essere, per il tramite del ricorso, sussistendone i relativi presupposti, agli strumenti previsti dalla normativa vigente e richiamati dalla documentazione di gara (es. ampliamento del 20% previsto dal par. 4.2 del Capitolato d’oneri; altre modifiche ex art. 106 del d.lgs. n. 50/2016), ovvero tramite l’indizione di un nuovo appalto specifico, a seguito, in ogni caso, di valutazione operata dalla medesima Amministrazione che contenga espressa motivazione in ordine alla sopravvenienza dell’esigenza stessa.
Si veda ad ogni buon conto anche la rettifica n.1 del Capitolato d’oneri che recepisce le suddette previsioni.
127) Domanda
Capitolato Tecnico – 12.2 – SLA, p.71, tabelle SLA
DOMANDA: Premesso che il concorrente ha facoltà di offrire valori migliorativi per gli SLA minimi riportati nel Capitolato, con granularità di 0,5 h, al fine di garantire una obiettiva valutazione della sostenibilità tecnica dei livelli qualitativi del servizio offerto, si chiede di specificare quali valori migliorativi massimi codesta Stazione Appaltante, e conseguentemente la Commissione, intenda ritenere accettabili per scoraggiare eventuali comportamenti opportunistici di concorrenti volti a massimizzare il punteggio tecnico.
Ciò si ritiene necessario anche a tutela delle Amministrazioni che potrebbero essere esposte a sistematici degradi di servizio e/o sforamenti delle soglie mettendone a rischio l’operatività.
Al tal fine preme evidenziare altresì che il valore dell'offerta del proponente risieda nella sua capacità organizzativa nel garantire livelli di servizio elevati come obiettivo primario a tutela delle Amministrazioni, indipendentemente dalle penali previste in caso di mancato rispetto degli SLA
Risposta
Si ribadisce quanto già previsto nella documentazione di gara.
128) Domanda
Capitolato d’Oneri – 10 – Garanzia Fideiussoria, p.49 “(…) L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a 2% del prezzo base dell’appalto e precisamente di importo pari a: (..)
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: (…) c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.”(…)
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
(…) - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi, laddove il documento non sia firmato digitalmente dal garante e dal soggetto avente i poteri per impegnare il concorrente, la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005);
DOMANDA: Xx chiede di confermare che sia conforme alla richiesta di questa spettabile Stazione Appaltante la garanzia fideiussoria bancaria, presentata in forma di copia su supporto informatico conforme all’originale fidejussione su supporto analogico, sottoscritta in forma olografa dal garante (con autenticazione della sua firma da parte del garante) e firmata digitalmente dal notaio, che ne attesti la conformità all’originale.
Risposta
In relazione al quesito posto, si evidenzia che - ai sensi del par. 10 del Capitolato d’oneri - la garanzia provvisoria prodotta sotto forma di copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005 è considerata conforme alla lex specialis ove il documento sia firmato digitalmente dal garante e dal soggetto avente i poteri per impegnare il concorrente oppure, in mancanza delle suddette firme digitali, laddove la conformità del documento all’originale venga attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) o da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
129) Domanda
Premesso che l’istituto del distacco o somministrazione rientra nell’organizzazione del lavoro dell’utilizzatore finale si chiede di confermare che le certificazioni di tale personale possano essere ritenute valide;
Risposta
Si veda la risposta alla domanda n. 29 con riferimento al distacco.
Si veda la risposta alla domanda n. 116 con riferimento alla somministrazione.
130) Domanda
Si chiede conferma che la certificazione deve essere esistente e valida all’atto della sottomissione dell’offerta ma lo stato di ‘dipendente’ di chi la possiede debba aversi all’atto della aggiudicazione e comprova
Risposta
Si veda la risposta al quesito n. 116.
131) Domanda
Si chiede se, fra i brand ritenuti validi ai fini del calcolo del coefficiente, che sono IBM, Fujitsu, HP, DELL, Cisco e Sun è possibile considerare anche Oracle, che ha assorbito Sun a partire dal 27/1/2010 e se le certificazioni in ambito ottenute dopo tale data possono essere considerate valide per il subcriterio 4.1. Si cita, ad esempio, la certificazione "Oracle Certified Associate, Oracle Linux 5 and 6 System Administrator". In tal caso si chiede di specificare se il brand Oracle vada ad aggiungersi alla lista di quelli indicati o vada a sostituire XXX.
Risposta
Si ribadisce che i brand ritenuti validi ai fini dell’attribuzione del punteggio per il sub criterio 4.1 sono esclusivamente quelli già indicati nel Capitolato d’oneri ossia: “IBM, Fujitsu, HP, DELL, Cisco e Sun”. Si veda anche al risposta alla domanda numero 18.
132) Domanda
Con riferimento ai requisiti relativi al fatturato specifico di cui al punto 7.2 lett. b) e c) del disciplinare di gara, si chiede di confermare che gli stessi debbano essere posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria nel loro complesso e non in ordine a ciascun valore di fatturato richiesto.
Risposta
Si conferma.
133) Domanda
Si chiede di confermare che, nel caso in cui uno degli esercizi fiscali approvato alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, di una Società sia di 5 mesi e non di 12, possa ritenersi valido, per arrivare ai 36 mesi utili per il computo del fatturato specifico richiesto, il conteggio degli ultimi 3 esercizi finanziari approvati integrati con i 7 mesi dell’esercizio precedente al primo preso in considerazione; in questo modo il totale complessivo dei mesi a riferimento diventa di 36 al fine,anche di garantire la par condicio dei concorrenti alla gara (es. esercizio fiscale approvato 2019 (da 4/2018 a 3/2019) + mesi + mini esercizio fiscale approvato 2018 (da 11/2017 a 31/3/2018) di 5 mesi
+ esercizio fiscale approvato 2017 (da 11/2016 a 10/2017) di 12 + 7 mesi esercizio fiscale approvato 2016 (da 04/2015 a 10/2015) TOTALE MESI: 36)
Risposta
Il Capitolato d’oneri, al paragrafo 7.2, fa espresso riferimento agli ultimi tre esercizi finanziari approvati, in quanto, di norma, il singolo esercizio finanziario, seppur eventualmente non coincidente con l’anno solare, fotografa un arco temporale di attività aziendale pari a 12 mesi. Tuttavia, ove così non sia, il concorrente, ai fini del possesso del requisito, potrà validamente computare il fatturato realizzato negli ultimi 36 mesi avendo a riferimento un numero di esercizi superiore a tre, purché tali esercizi siano consecutivi e i relativi bilanci siano stati tutti regolarmente approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
134) Domanda
Al fine di garantire la par condicio tra concorrenti, si chiede di confermare che, nel caso in cui uno degli esercizi approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di una Società sia di 5 mesi e non di 12, i requisiti di fatturato specifico richiesti dovranno essere rapportati al periodo corrispondente agli effettivi ultimi 3 esercizi approvati e quindi a 31 mesi (12 mesi per due esercizi fiscali e 5 mesi per l’altro) anzichè a 36, come esplicitato nell’esempio che segue: lotto 1,punto 7.2 lett b), fatturato specifico medio annuo richiesto da disciplinare per gli ultimi 3 esercizi approvati
: Euro 3.831.629,00, IVA esclusa; fatturato medio annuo rapportato ai 31 mesi (3.831.629,00/36)x31= Euro 3.299.458,00 IVA esclusa
Risposta
Non si conferma.
135) Domanda
Riguardo alla documentazione idonea ad attestare i requisiti di cui al punto 7.2, lettera b) e c), e punto 7.3 lettera d) si chiede di confermare che, in caso di clausole di riservatezza stringenti presenti nei contratti, sarà possibile oscurare le parti di essi considerate confidenziali.
Risposta
Si conferma, a patto che non vengano oscurate le parti strumentali alla comprova dei requisiti, secondo quanto richiesto ai citati par. 7.2, lettere b) e c) e 7.3, lettera d).
136) Domanda
Con riferimento alle modalità di comprava prescritte nel disciplinare di gara, si chiede di confermare che nel caso di Attestazioni di Regolare Esecuzione rilasciate da Committenti Pubblici/Xxxxxx in forma olografa, le stesse potranno essere prodotte con dichiarazione di conformità all’originale prodatta ai sensi del DPR 445/2000 e firmata digitalmente dal procuratore del Concorrente.
Risposta
Si conferma.
137) Domanda
Si chiede di confermare che l'attivazione dei servizi opzionali (es. manutenzione) e la relativa valutazione tecnica economica debba essere effettuata contestualmente ai servizi obbligatori (gestione) all'atto dell'assegnazione dell'AS mediante l'utilizzo del Comparatore, nonostante i due servizi possano avere una decorrenza e/o una durata differente in relazione a contratti di manutenzione/garanzia esistenti o a previsione di refresh del parco. Si vedano i seguenti esempi:
- Esempio 1 - Acquisizione del servizio di gestione per ambito tecnologico Centrali Telefoniche per 48 mesi, acquisizione del relativo servizio di manutenzione a partire dal terzo anno per 24 mesi a seguito di scadenza di contratti di manutenzione preesistenti;
- Esempio 2 - Una Amministrazione sottoscrive un Contratto per servizi di gestione e manutenzione sul parco esistente per la durata di 48 mesi sapendo che dopo 24 mesi sostituira' il parco macchine con nuovi prodotti comprensivi di servizi di manutenzione.
Risposta
Come già indicato nel paragrafo 1.1 del capitolato tecnico “su ciascun apparato può essere prestato il servizio di manutenzione solo se sullo stesso apparato sia prestato il servizio di gestione”, dunque in fase di individuazione del soggetto affidatario dell’Appalto specifico l’Amministrazione dovrà già inserire all’interno del comparatore entrambi i servizi da acquistare con previsione dei momenti di attivazione differenti.
138) Domanda
Con riferimento all’art. 92 del Capitolato d’Xxxxx, al fine di redigere il piano di assorbimento, si chiede di poter conoscere il numero di persone oggetto di clausola sociale, il CCNL, il livello applicato e la relativa RAL.
Considerato che il presente Accordo Quadro prevede condizioni prefissate senza rilanci competitivi per l'aggiudicazione del singolo Appalto Specifico, la conoscenza di tali dati in fase di definizione di offerta per l'aggiudicazione dell'AQ risulta rilevante ai fini della corretta valutazione dei costi di manodopera.
In assenza di tali informazioni in questa prima fase, il fornitore aggiudicatario che risultasse destinatario dell'ordine di fornitura a seguito dell'utilizzo del comparatore e che si trovasse nella condizione di applicazione della cd clausola sociale su richiesta dell'Amministrazione contraente, puo' considerarsi esonerato dall'obbligo di accettazione dell'Ordinativo di fornitura?
Risposta
Si veda la risposta alla domanda n. 115.
139) Domanda
Con riferimento all’art. 92 del Capitolato d’Xxxxx, si chiede di confermare che l’obbligo di assorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell’appaltatore uscente debba essere armonizzato e reso compatibile con l’organizzazione di impresa dell’appaltatore subentrante. Pertanto, qualora l’impresa aggiudicataria dell’appalto possa dimostrare di svolgere il servizio con un numero ridotto di risorse, sarà obbligata ad assorbire solo ed esclusivamente personale che reputerà strettamente necessario per l’erogazione delle attività
Risposta
Si veda la risposta alla domanda n. 7.
140) Domanda
Con riferimento all’art. 92 del Capitolato d’Xxxxx, si chiede di chiarire le modalità di gestione del personale assunto con clausola sociale alla fine del contratto o in caso di recesso anticipato da parte della stazione appaltante
Risposta
In relazione al quesito posto, si rinvia integralmente a quanto stabilito dal par. 23 del Capitolato d’oneri nonché a quanto illustrato in risposta ai quesiti nn. 7 e 10.
141) Domanda
Con riferimento all’art. 92 del Capitolato d’Xxxxx si chiede di confermare che l’obbligo di presentare il piano di assorbimento possa essere assolto anche tramite i subappaltatori.
Risposta
Si veda la risposta ai quesiti n. 7 e 9.
142) Domanda
Con riferimento all’art. 92 del Capitolato d’Xxxxx si chiede di confermare che in caso di presentazione di una offerta in RTI, l’obbligo di presentare il piano di assorbimento possa essere assolto anche solo da un membro del RTI.
Risposta
Si veda la risposta al quesito n. 8.
143) Domanda
Si chiede di chiarire quale sia la procedura da adottare in sede di appalto specifico, nel caso in cui una certificazione, posseduta in sede di presentazione dell’accordo quadro, non possa essere rinnovata in quanto relativa ad un Brand non più esistente.
Risposta
Si rimanda alla rettifica n.1 del capitolato tecnico e allo schema di Accordo Quadro.
144) Domanda
Documento: Capitolato tecnico, par 3.1, pag. 15.
Testo: Sono anche di competenza del presente Accordo Quadro le linee dirette esterne (cioè linee non attestate sul PBX dell’Amministrazione) ed i telefoni ad esse associati. Si specifica che i servizi di gestione e manutenzione previsti in Accordo Quadro non includono le linee dirette esterne.
Domanda: si chiede di confermare che i servizi di gestione e manutenzione delle linee dirette esterne non sono ricomprese tra quelli richiesti nell’ambito delle centrali telefoniche.
Risposta
Si veda la risposta alla domanda 101.
145) Domanda
Documento: Capitolato tecnico, cap. 4, pag.22
Testo: [..] il Fornitore dovrà poter operare in collegamento con i sistemi dell’Amministrazione per effettuare tutte le attività di gestione che non richiedono necessariamente la presenza di personale in loco, ad esempio:
[…]
- change management, package distribution e salvataggio/ripristino, mediante strumenti che permettano, in modalità remota, la conduzione e l’aggiornamento delle piattaforme software di base ed eventualmente dei package del software applicativo
Domanda: Si chiede di confermare che la generazione e la certificazione dei package per service pack, patch, bug fix, etc… non deve essere a cura del fornitore
Risposta
Nel capitolato tecnico è riportato che, per i vari ambiti tecnologici, sono oggetto del servizio di gestione: i firmware, i BIOS, i sistemi operativi, i software di base, i software di produttività, i software Antivirus, etc. e per questi si richiede l'aggiornamento e l'installazione di patch, hot fix, bug fixing, service pack e l'aggiornamento e installazione del firmware all'ultima minor release. Tutte le attività necessarie all’esecuzione dell'aggiornamento e dell'installazione di patch, hot fix, bug fixing, service pack (già certificate e autorizzate da parte dell’Amministrazione) e dell'aggiornamento ed installazione del firmware all'ultima minor release sono in carico al Fornitore. Xxx fossero previste licenze e/o support subscription per le attività di aggiornamento di tutte le componenti software, dette licenze restano a carico delle Amministrazioni.
146) Domanda
Documento: Capitolato Tecnico, cap. 4, pag. 18
Domanda: Xx chiede di confermare, nel caso in cui venga sottoscritto il solo servizio di gestione, che sarà onere dell’Amministrazione Contraente acquisire i necessari contratti con i vendor ai fini dell’erogazione delle attività inerenti al costante aggiornamento delle componenti software/firmware dei sistemi/apparati all’ultima minor release disponibile sul mercato.
Risposta
Si conferma. Si veda la risposta alla domanda numero 145.
147) Domanda
Documento: Capitolato Tecnico, Cap. 5, pag. 37
Domanda: si chiede di confermare che, nel caso di sottoscrizione del servizio di manutenzione per tutti gli ambiti di gara, non siano a carico del Fornitore il pagamento delle eventuali sottoscrizioni (fee) per la manutenzione hardware e software da riconoscere alla casa madre, ma dovranno essere messe a disposizione dall’amministrazione.
Risposta
L’opportunità di stipulare / rinnovare contratti di manutenzione hardware e software con i vendor è a discrezione dell’Amministrazione. Il Fornitore dovrà effettuare tutte le attività già previste nel capitolato tecnico.
148) Domanda
Documento: Capitolato tecnico, cap. 5, pag. 41 Domanda:
Qualora la casa madre del sistema/apparato oggetto di manutenzione preveda, per le attività di aggiornamento di firmware e/o il rilascio di patch, la sottoscrizione obbligatoria di un contratto di manutenzione ad hoc, si chiede di confermare che, nel caso in cui la casa madre richieda la continuità di copertura delle sottoscrizioni per la manutenzione hardware anche per gli anni precedenti alla data di avvio dei servizi previsti nel Contratto Esecutivo, il Fornitore può decidere di non prendere in carico il servizio di manutenzione sui sistemi apparati per i quali non risultino regolarmente pagate le sottoscrizioni degli anni pregressi
Risposta
Non si conferma. Si veda la risposta alla domanda numero 145.
149) Domanda
Documento: Capitolato Tecnico, par. 4.4.1, pag.31
Testo: Il Servizio IMAC consiste negli interventi di Install, Remove, Move, Add e Change, come meglio definiti nel seguito, sulle specifiche PdL per le quali le singole PA richiederanno un intervento on site.
Domanda: Xx chiede di confermare che, nell’ipotesi in cui un intervento di Add o Change possa essere eseguito mediante distribuzione elettronica da remoto, le suddette attività possano rientrare tra quelle previste e remunerate con il servizio IMAC.
Risposta
Non si conferma.
150) Domanda
Documento: Capitolato Tecnico, par. 4.5, pag.38
Domanda: Nell’ambito delle attività di gestione server, potrebbe essere necessario accedere ad un contratto di manutenzione Software per i sistemi operativi Linux/windows e/o Vmware o altri SW di virtualizzazione in uso presso le amministrazioni richiedenti il servizio, per esempio per scaricare le patch e/o per richiedere supporto al vendor.
Si chiede di confermare che l’amministrazione provvederà a rinnovare e/o a sottoscrivere i contratti di manutenzione software, permettendo al fornitore di richiedere direttamente ai singoli Vendor l’accesso ai SW e al relativo supporto necessario (TAC).
Risposta
L’opportunità di stipulare / rinnovare contratti di manutenzione software con i vendor è a discrezione dell’Amministrazione. In presenza di tali contratti le modalità di relazione con i singoli vendor, saranno definite di concerto con l’Amministrazione. Per completezza si veda anche la risposta alla domanda numero 145.
151) Domanda
Documento: All.3 - Offerta tecnica, pag.2 Testo:
La Relazione Tecnica:
(i) dovrà essere presentata con font libero non inferiore al carattere 10;
Domanda: Xx chiede di confermare che tale prescrizione non si applica alle tabelle e alle didascalie delle immagini dove il font potrà essere inferiore a 10 purché sia salvaguardata la leggibilità del testo.
Risposta
Si conferma.
152) Domanda
Documento: Capitolato Tecnico, par.4.5, pag.35 Testo:
1. Attività svolte autonomamente dal fornitore […]
monitoraggio dello scanner per la sicurezza dei sistemi e la protezione da virus;
Domanda: Xx chiede di confermare che tale attività si riferisca al monitoraggio delle scansioni realizzate dal sistema antivirus eventualmente installato sui sistemi server.
Risposta
Si conferma.
153) Domanda
Documento: Capitolato Tecnico, par.4.5, pag.35 Testo:
1. Attività svolte autonomamente dal fornitore […]
elaborazioni batch e schedulazione
Domanda: In relazione all'attività di elaborazioni batch e schedulazione si chiede di confermare che si debbano considerare solo i job di gestione sistemistica, con esclusione dei job di natura applicativa.
Risposta
Si conferma che rientrano nell’ambito dei servizi oggetto della convezione i job di gestione sistemistica con esclusione dei job di natura applicativa.
154) Domanda
Documento: Capitolato d’oneri, par 21bis, pag. 82
Domanda: si chiede di indicare quale sia il numero massimo dei componenti della Commissione di verifica tecnica.
Risposta
Come indicato al par. 19 del Capitolato d’oneri, la verifica tecnica sarà espletata dalla Commissione giudicatrice, composta da tre membri.
155) Domanda
Documento: Capitolato tecnico, par. 5, pag. 38. Testo:
Sono inclusi nel servizio anche gli interventi e gli oneri dovuti a guasti o malfunzionamenti causati da:
- sovratensione;
- sovracorrente;
- esaurimento batterie/accumulatori;
- sovratemperatura, anche dei locali.
Domanda: Si chiede di confermare che, qualora in fase di assessment si riscontrino condizioni tecnico/ambientali (es. temperatura, umidità, assorbimento energetico, ecc.) diverse da quelle indicate dal costruttore per il corretto funzionamento degli apparati, il Fornitore, documentando opportunamente le evidenze, non sarà obbligato ad erogare il servizio di gestione ed eventuale manutenzione o potrà farlo con esclusione degli interventi dovuti a sovratensione, sovracorrente, esaurimento batterie/accumulatori, sovratemperatura, anche dei locali.
Risposta
Si veda la risposta alla domanda numero 98.
156) Domanda
Documento: Capitolato Tecnico, Cap.6, pag. 47 Testo:
Le attività relative al servizio in oggetto sono:
• Move: eliminazione di una presa di cablaggio esistente e fornitura della stessa presa (inteso come numero di prese fonia, dati ed elettriche) in altro punto della rete e attestata al medesimo apparato di rete su cui era attestata la presa precedente; ...,indipendentemente dalla stato di fatto in cui tale presa si trovava, dovra essere realizzata con materiali e ricambi della stessa tipologia e categoria dell’infrastruttura di rete esistente e dovra rispettare le normative vigenti in materia di installazione dei sistemi di cablaggio;
• Add: fornitura di una presa in un’area dove e gia presente il cablaggio cioè fornitura di una presa da attestare su un apparato di rete già presente e funzionante; la nuova presa dovrà essere realizzata con materiali e ricambi della stessa
tipologia e categoria dell’infrastruttura di rete esistente e dovra rispettare le normative vigenti in materia di installazione dei sistemi di cablaggio;
• Change: modifica delle configurazioni di una presa esistente (modifica delle prese dedicate alla fonia, o ai dati, o elettriche);
• Manutenzione: ripristino in esercizio delle componenti del cablaggio relative alla singola presa per cui è richiesto l’intervento:
o cablaggio orizzontale;
o collegamenti verticali o di dorsale (sia in rame, sia in fibra);
o funzionalità degli armadi rack;
o tutti gli elementi costituenti il cablaggio strutturato.
Domanda: si chiede di confermare che il fornitore possa rifiutare l’intervento su impianti che non risultino a norma, fermo restando che le attività richieste dovranno essere espletate nel rispetto delle normative vigenti in materia di installazione dei sistemi di cablaggio.
Risposta
Il Fornitore potrà rifiutare l’intervento qualora lo stesso non possa avvenire nel pieno rispetto della normativa in materia di sicurezza.
157) Domanda
Documento: Capitolato Tecnico, Cap. 7. pag. 51
Testo: Le Amministrazioni, invece, che abbiano attivo il servizio di gestione in più ambiti tecnologici ed abbiano necessità del servizio di presidio, potranno richiedere detto servizio utilizzando una medesima risorsa del fornitore per più ambiti, qualora la stessa sia in possesso di competenze trasversali, cioè in più ambiti merceologici. L’Amministrazione dovrà specificare questa opportunità in fase di Richiesta Preliminare di Fornitura e il fornitore dovrà indicare dettagliatamente all’interno del Piano di esecuzione dei servizi le attività che svolgerà il personale dedicato al servizio di presidio, evidenziandone le sinergie e i compiti trasversali.
Domanda: si chiede di confermare l’interpretazione secondo la quale l’eventuale disponibilità, in caso di presidio in situazione di gestione di più ambiti, di un’unica risorsa del fornitore esperta su più tematiche non sia da considerare obbligatoria, ma sia lasciata al fornitore la possibilità di scegliere tale opzione in funzione dell’effettiva disponibilità di risorse con competenze sui diversi ambiti richiesti.
Risposta
La richiesta dell’amministrazione di utilizzare un medesimo FTE per più ambiti verrà esplicitata nel comparatore e nella Richiesta preliminare di Fornitura secondo la procedura prevista al par. 25 del Capitolato d’oneri e al par. 2 del Capitolato tecnico ed il Fornitore individuato potrà procedere in tal senso solo qualora la risorsa in questione possegga competenze trasversali, diversamente l’Amministrazione dovrà ricorrere alla procedura richiamata nella risposta alla domanda numero 96.
158) Domanda
Documento: Capitolato Tecnico, par.10.3, pag.59
Domanda: Si chiede di confermare che le competenze ed esperienze richieste per le figure professionali vadano intese come riassuntive per tutti gli ambiti e che, quindi, possano essere parzialmente possedute e distribuite su più persone a seconda dell’ambito di competenza.
Risposta
Si conferma.
159) Domanda
Documento: Capitolato Tecnico, par. 3.6, pag. 18 Testo:
Sono esclusi:
• apparati e sistemi legati allo storage esterno;
• i DBMS;
• il software applicativo.
Domanda: Relativamente al primo punto elenco, si chiede di confermare che sono da considerarsi esclusi dal servizio di gestione tutti i sistemi storage esterni quali, ad esempio, storage array, tape library, sistemi NAS etc. Si chiede di confermare inoltre l’esclusione dei sistemi convergenti e iperconvergenti
Risposta
Si conferma quanto già previsto nel capitolato tecnico.
160) Domanda
Documento: Capitolato tecnico, par. 11.3, pag.64 Testo:
Per il call center informativo si applica lo SLA di “tempo di attesa” di cui alla Tabella 8 del par. 12.2.1 e Tabella 11 del par. 12.2.2. Per la rilevazione del livello di servizio, ai fini dell’applicazione delle penali, l’Amministrazione Aggiudicatrice potrà avvalersi, oltre che della reportistica di cui al par. 11.6, anche di una campagna di 100 chiamate effettuate in un arco temporale di 7 giorni.
Domanda: Si chiede di specificare la distribuzione delle chiamate, la durata media e gli eventuali picchi di contemporaneità previsti.
Risposta
Si veda la risposta alla domanda numero 104.
161) Domanda
Documento: Capitolato tecnico, par. 2.1, pag.12 Testo:
Ricevuta la Richiesta Preliminare di Fornitura, il Fornitore dovrà:
1. verificare la completezza delle informazioni fornite dall’Amministrazione;
2. comunicare in forma scritta, secondo le modalità sopraindicate, all’Amministrazione, entro 7 giorni dalla data di ricezione della Richiesta, la volontà o meno di effettuare il sopralluogo;
3. concordare con l’Amministrazione le date per l’esecuzione dei sopralluoghi volti a raccogliere le “informazioni di dettaglio” sopra definite, sopralluoghi che dovranno concludersi entro 20 giorni dalla data di ricezione della Richiesta, alla presenza ed in contraddittorio con il Responsabile del Contratto e/o con i Referenti tecnici da egli nominati. […] Domanda: Si chiede di confermare che il termine dei 20 gg per la conclusione dell’esecuzione dei sopralluoghi debba essere computato a partire dalla data di accettazione della Richiesta Preliminare di Fornitura da parte del Fornitore e non dalla data di ricezione di tale richiesta.
Risposta
Non si conferma.
162) Domanda
Documento: Capitolato Tecnico, par. 1.2, pag. 9
Testo: L’AQ relativo a ciascun singolo Lotto ha durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data della relativa attivazione e sarà eventualmente prorogabile sino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, a condizione che non sia esaurito il valore dell’AQ.
Entro tale termine le Amministrazioni Contraenti potranno dare luogo all’affidamento degli AS, aventi ad oggetto i servizi dell’AQ, e di durata determinata dall’Amministrazione, a scelta tra 24, 36 o 48 mesi, decorrenti dalla data di perfezionamento del contratto di fornitura.
Domanda: si chiede di confermare che l’Amministrazione possa richiedere di estendere solo temporalmente la durata originaria dell’Ordinativo di fornitura fino ad una durata complessiva, a scelta dell’Amministrazione, di 36 o 48 mesi dalla data della sua emissione.
Risposta
La previsione su citata si riferisce alla proroga dell’Accordo Quadro sino ad un massimo di dodici mesi rispetto ai ventiquattro mesi originari. Quanto alle Amministrazioni, queste ultime possono affidare appalti specifici determinandone, ab origine, la durata, che può essere pari a 24, 36 o 48 mesi.
163) Domanda
Documento: Capitolato Tecnico, cap. 4, pag. 22
Testo: Per l’espletamento dei servizi di gestione e per l’operatività da remoto, il Fornitore dovrà disporre di un Centro di Gestione, che dovrà essere collegato alla rete dell’Amministrazione, in modo da assicurare, nel complesso, i livelli di servizio contrattualizzati [...]
Il possesso – sin dalla data di presentazione dell’offerta – da parte dell’operatore economico che partecipi singolarmente o delle imprese raggruppande/raggruppate del RTI che svolgeranno le attività da remoto inerenti i servizi oggetto di gara, della certificazione ISO/IEC 27001, in corso di validità, del Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni relativamente al/i Centro/i Servizi presso il/i quale/i saranno prestate le suddette attività [...]
Domanda: Si chiede di confermare che, nel caso il concorrente decida di utilizzare strumenti del Centro di Gestione anche solo parzialmente allocati presso un fornitore terzo che metta a disposizione soluzioni in cloud, il concorrente non potrà utilizzare né la certificazione ISO/IEC 27001 del fornitore terzo, né solo la propria, per il conseguimento del relativo punteggio tecnico.
Risposta
Si veda la risposta alla domanda numero 164.
164) Domanda
Documento: Capitolato Tecnico, par. 4.1 pag. 23, par.4.2, pag. 25, par.4.3 pag. 27, par. 4.4 pag. 29, par.4.5, pag. 34 Testo: “Il servizio di gestione nell’ambito centrali telefoniche riguarda la gestione di tutti gli elementi/apparati/sistemi/terminali descritti nel paragrafo 3.1 mediante la disponibilità continuativa di risorse del Fornitore, on-site o da remoto come specificato nel paragrafo 4, durante l’orario corrispondente contrattualizzato (base, esteso o continuato).”
“Il servizio di gestione nell’ambito delle reti locali riguarda la gestione di tutti gli elementi/apparati/sistemi/terminali descritti nel paragrafo 3.1 mediante la disponibilità continuativa di risorse del Fornitore, on-site o da remoto come specificato nel paragrafo 4, durante l’orario corrispondente contrattualizzato (base, esteso o continuato).”
“Il servizio di gestione nell’ambito degli apparati di sicurezza riguarda la gestione di tutti gli elementi/apparati/sistemi/terminali descritti nel paragrafo 3.1 mediante la disponibilità continuativa di risorse del Fornitore, on-site o da remoto come specificato nel paragrafo 4, durante l’orario corrispondente contrattualizzato (base, esteso o continuato).”
“Il servizio di gestione delle postazioni di lavoro riguarda la gestione di tutti gli elementi/apparati/sistemi/terminali descritti nel paragrafo 3.1 mediante la disponibilità continuativa di risorse del Fornitore, on-site o da remoto come specificato nel paragrafo 4, durante l’orario corrispondente contrattualizzato (base, esteso o continuato).”
“Il servizio di gestione in ambito server riguarda la gestione di tutti gli elementi/apparati/sistemi/terminali descritti nel paragrafo 3.1 mediante la disponibilità continuativa di risorse del Fornitore, on-site o da remoto come specificato nel paragrafo 4, durante l’orario corrispondente contrattualizzato (base, esteso o continuato).”
Domanda: Si chiede di precisare se è consentito l’utilizzo, per la gestione di tutti gli apparati previsti dal Capitolato Tecnico di gara, di piattaforme di management in cloud (comunque all’interno della Comunità Europea) non necessariamente ospitate nei Centri Servizi del Fornitore.
In caso di risposta positiva si chiede di confermare che il concorrente non potrà utilizzare né la certificazione ISO/IEC 27001 del fornitore terzo che ospita la piattaforma di management nel proprio cloud, né solo la propria, per il conseguimento del relativo punteggio tecnico.
Risposta
Si precisa che è consentito l’utilizzo di piattaforme di management degli apparati in cloud, nel rispetto dei requisti di cui al par. 11.1 del Capitolato tecnico e della normativa in materia di trattamento dei dati personali e privacy, laddove vengano trattati anche dati personali. Si specifica, inoltre, che il collegamento con i sistemi dell’Amministrazione per effettuare tutte le attività di gestione dovrà avvenire solo dal Centro Servizi del Fornitore, il quale rappresenta l’interfaccia unica verso l’Amministrazione, secondo quanto indicato nel par. 4 del Capitolato tecnico.
Ai fini dell’ottenimento del punteggio tecnico relativo al subcriterio di valutazione ID 2.1 è necessario almeno che la certificazione ISO/IEC 27001 faccia riferimento al/i Centro/i Servizi del Fornitore dal/i quale/i dovrà/anno avvenire il/i collegamento/i con i sistemi dell’Amministrazione e presso il/i quale/i dovrà/anno essere prestate le attività di gestione come previste al citato par. 4 del Capitolato tecnico.
Il concorrente dovrà inoltre descrivere in offerta tecnica gli strumenti da esso previsti per l’erogazione dei servizi, strumenti che saranno oggetto di valutazione tecnica nell’ambito dei criteri ID 12.1, 12.2, 14.1 del Capitolato d’oneri; le dichiarazioni riportate in offerta tecnica dovranno poter essere verificate secondo le modalità e i tempi definiti dal par. 21 bis del Capitolato d’oneri.
165) Domanda
Documento: Capitolato Tecnico, par.4.3, pag.28 Testo:
1. Attività svolte autonomamente dal fornitore […]
salvataggio dei log degli eventi e della navigazione con un periodo di retention di 2 anni; […]
Domanda: si chiede di specificare se il salvataggio dei log debba essere effettuato su sistemi messi a disposizione dall’Amministrazione contraente.
Risposta
Il salvataggio dei log dovrà avvenire sui sistemi del Fornitore. Si specifica, inoltre che il concorrente dovrà descrivere in offerta tecnica gli strumenti da esso previsti per l’erogazione dei servizi, strumenti che saranno oggetto di valutazione tecnica nell’ambito della voce ID 12.1, 12.2 e 14.1 del Capitolato d’oneri. Le dichiarazioni riportate in offerta tecnica dovranno poter essere verificate secondo le modalità e i tempi definiti nella sezione 00 xxx xxx Xxxxxxxxxx x’oneri.
166) Domanda
Documento: Capitolato Tecnico, par.4.3
Domanda: si chiede di specificare se sono oggetto del servizio anche le appliance virtuali di sicurezza, basate su software che può essere installato anche su hardware diverso da quello del fornitore della appliance di sicurezza. In caso di risposta affermativa, si chiede di confermare l’interpretazione che l’attività di gestione sia limitata al solo software di sicurezza e non si estenda al server ospitante, che potrà essere eventualmente oggetto di un servizio di gestione in ambito server.
Risposta
Si confermano entrambe le affermazioni.
167) Domanda
Documento: Capitolato d’Oneri, par. 7.2, pag. 43
Domanda: Si chiede conferma che, ai fini della comprova del possesso del requisito di capacità economico finanziaria, se il requisito posseduto da ogni singolo concorrente è superiore al requisito minimo richiesto, è sufficiente comprovare il possesso del requisito minimo richiesto.
Risposta
Si conferma.
168) Domanda
Documento: Capitolato d’Oneri, par. 9, pag. 48
Testo: Resta ferma la possibilità per gli operatori economici di indicare, nell’apposita sezione del DGUE, la quota percentuale che intendono subappaltare. In mancanza di espressa indicazione in sede di offerta delle attività che intende subappaltare, l’affidatario non potrà ricorrere al subappalto. Domanda: Si chiede di confermare che, il concorrente che non indichi nell’apposita sezione del DGUE la quota percentuale che intende subappaltare e allo stesso tempo indichi in sede di offerta le attività che intende subappaltare, potrà ricorrere al subappalto senza alcuna limitazione fermo restando quanto previsto dall’art. 105, comma 1, del Codice dei contratti, che impedisce che la prestazione contrattuale sia eseguita integralmente dal subappaltatore.
Risposta
Si vedano le risposte ai quesiti nn. 30 e 119.
169) Domanda
Documento: Capitolato d’Oneri, par. 1.1, pag. 3 e par. 9, pag. 48
Testo: Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, ad eccezione dei limiti stabiliti nel comma 2 e nel comma 14, che, a seguito delle sentenze della Corte di Giustizia Europea C63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, non trova applicazione.
Domanda: La procedura di partecipazione prevede al passo “Scelta lotti” l’indicazione obbligatoria della “Quota % massima di attività oggetto di subappalto” per poter procedere e accedere al passo successivo. Essendo possibile per il concorrente non indicare tale percentuale, si chiede conferma che di tale indicazione non si terrà conto ritenendo valide le dichiarazioni rese nel DGUE e nella Domanda di partecipazione.
Risposta
Si vedano le risposte ai quesiti nn. 30 e 119.
170) Domanda
Documento: Capitolato d’Oneri, par. 17.3, pag. 77
Testo: Il ribasso viene arrotondato alla seconda cifra decimale.
Domanda: Xx chiede conferma che l’arrotondamento non sia riferito al ribasso Ri (Ribasso Percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo) bensì al coefficiente Ci (coefficiente attribuito al concorrente i-esimo). In caso di risposta positiva si chiede di confermare che tale arrotondamento debba essere effettuato alla terza cifra decimale.
Risposta
Non si conferma. L’arrotondamento è riferito al ribasso Ri.
171) Domanda
Documento: Capitolato d’Oneri, Tabella 1.1, righe n. 87, 88 e 89, Tabella 1.2 righe n. 87, 88, 89, Tabella 1.3 righe n. 87,
88, 89, Tabella 1.4 righe n. 87, 88, 89, Tabella 1.5 righe n. 87, 88, 89. Testo: Manutenzione - Rete locale - Porta in fibra ottica fino a 10 GbE su switch modulare
Domanda: si chiede di confermare che la dicitura “Porta in fibra ottica fino a 10 GbE” debba essere intesa “Porta in fibra ottica 10 GbE” al fine di evitare ambiguità con quanto riportato nelle tre precedenti righe 84, 85 e 86
Risposta
Si ribadisce la dicitura già presente nella documentazione di gara in merito a “Porta in fibra ottica fino a 10 GbE”, mentre si specifica che per “Porta in fibra ottica (escluse porte 10GbE)” si intendono le porte in fibra ottica fino a 1 GbE.
Si veda ad ogni buon conto anche la rettifica n.1 al capitolato tecnico e al Capitolato d’oneri che recepisce le suddette previsioni.
172) Domanda
Documento: Capitolato d’Oneri, par. 17.2, sub-criterio 4.2 e par. 25, ID Criterio 4 Competenze Tecnologiche Testo:
…
(a titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano alcune casistiche di certificazioni non valide:
certificazioni livello commerciale o pre-sales, certificazioni in ambito applicativo, DBMS e sviluppo software, master o attestati di formazione
…
Si specifica che il concorrente può presentare anche certificati del personale per un numero di brand superiore a quello stabilito ai fini dell’attribuzione del punteggio in fase di Accordo Quadro, in quanto tali ulteriori brand potrebbero concorrere all’attribuzione dei punteggi in fase di appalto specifico (par. 25).
…
Criteri “ricalcolati”: utilizzati nell’AS solo se i servizi cui sono riferiti rientrano nel fabbisogno espresso dall’Amministrazione; in tal caso il punteggio attribuito viene ricalcolato in funzione del fabbisogno espresso dall’Amministrazione secondo le modalità successivamente specificate, in caso contrario il punteggio attribuito è pari a 0.
Domanda: si chiede di confermare che la verifica della validità degli ulteriori certificati/brand presentati oltre il numero stabilito ai fini dell’attribuzione del punteggio in fase di Accordo Quadro, sarà di competenza esclusiva dell’Amministrazione in fase di Appalto Specifico.
Risposta
Non si conferma.
173) Domanda
Documento: Capitolato Tecnico, par. 12 Penali, tabelle 13, 15, 17, e 18 del paragrafo 12.3 Penali Domanda: si chiede di confermare l’interpretazione che il VUP indicato sia da considerarsi riferito al canone unitario dell’item oggetto di guasto fuori SLA e non al canone complessivo del servizio. In caso contrario si fa presente che l’incidenza percentuale della penale calcolata, risulterebbe direttamente proporzionale, sia al numero di item oggetto del servizio, sia al valore complessivo del servizio, contravvenendo a quanto previsto all’art. 113-bis. Comma 4 del Codice degli Appalti:
I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale che prescrive di commisurare la penale in modo proporzionale e mutuamente esclusivo all’importo del contratto oppure alle prestazioni del contratto.
Nel caso in cui la penale dovesse essere comminata in modo proporzionale sia alla singola prestazione, sia al valore complessivo del contratto, a parità di livello qualitativo del servizio erogato, si riscontrerebbe l’effetto che a fronte di un determinato livello di servizio con uno specifico ordine di grandezza per le penali (es. 0,1% del valore del contratto) esisterebbe sempre un contratto abbastanza grande in termini di apparati gestiti tale da comportare una penale oltre il 10%.
Per maggiore chiarezza si riporta di seguito un esempio di calcolo: CASO 1 - Gestione di 100 apparati
Considerando un:
• Canone mensile per singolo item= 10 €
• Canone complessivo mensile = 1000 €
• Numero Item contrattualizzati = 100
• FP = 1
• VUP = 0,001 * 1000 € = 1 €
• DLS = 50%
• Numero guasti fuori SLA nel periodo di osservazione pari al 2% il valore della penale risulterebbe pari a:
PLS = 2 (numero guasti) * 1 (FP) * 1 € (VUP) * 50% (DLS) = 1 € con incidenza percentuale rispetto al canone del 0,1 %
CASO 2 - Gestione di 1.000 apparati Considerando un:
• Canone mensile per singolo item= 10 €
• Canone complessivo mensile = 10.000 €
• Numero Item contrattualizzati = 1.000
• FP = 1
• VUP = 0,001 * 10.000 € = 10 €
• DLS = 50%
• Numero guasti fuori SLA nel periodo di osservazione pari al 2% Il valore della penale risulterebbe pari a:
PLS = 20 (numero guasti) * 1 (FP) * 10 € (VUP) * 50% (DLS) = 100 € con incidenza percentuale rispetto al canone del 1 %
CASO 3 - Gestione di 10.000 apparati Considerando un:
• Canone mensile per singolo item= 10 €
• Canone complessivo mensile = 100.000 €
• Numero Item contrattualizzati = 10.000
• FP = 1
• VUP = 0,001 * 100.000 € = 100 €
• DLS = 50%
• Numero guasti fuori SLA nel periodo di osservazione pari al 2% Il valore della penale risulterebbe pari a:
PLS = 200 (numero guasti) * 1 (FP) * 10 € (VUP) * 50% (DLS) = 10.000 € con incidenza percentuale rispetto al canone del 10 %
Risposta
Si rimanda alla rettifica n.1 al capitolato tecnico.
174) Domanda
Documento: Capitolato d’oneri, par. 9, pag. 48
Testo: Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 105 del Codice, la Consip S.p.A. provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto.
Domanda: si chiede conferma che non potrà essere autorizzato al subappalto il subappaltatore che abbia partecipato come concorrente alla gara, anche nel caso in cui la richiesta di autorizzazione e la partecipazione avvengano su lotti distinti (es. richiesta di autorizzazione al subappalto per l’impresa “A” sul Lotto 1 e contestualmente l’impresa “A” concorrente sul Lotto 2).
Risposta
Il divieto di cui all’art. 105, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 si applica con riferimento al medesimo lotto; pertanto è fatto divieto ad un operatore economico che abbia partecipato in qualità di concorrente singolo o associato alla procedura per l’affidamento di un lotto assumere, nell’ambito di quel lotto, la qualifica di subappaltatore.
175) Domanda
Documento: Capitolato d’oneri, par. 4.2, pag. 40 e par. 25, pag. 95 Testo:
…
Qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro di ogni Lotto, anche eventualmente prorogato, il valore di un Appalto Specifico raggiunga il valore stimato dell'Accordo Quadro oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), Consip considererà l’Accordo Quadro come giunto a scadenza e, di conseguenza, non potranno essere emessi ulteriori ordini di fornitura.
…
Il singolo appalto AS sarà dunque assegnato all’aggiudicatario dell’Accordo Quadro che avrà totalizzato il maggior punteggio tecnico ed economico complessivo (𝑃𝑡𝑜𝑡𝑖𝐴𝑆) associato alla lista dei servizi necessari a soddisfare le esigenze espresse dall'Amministrazione.
Domanda: si chiede di confermare che l’Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto riguardo il superamento della soglia massima del 20% sul valore stimato dell’Accordo Quadro, potrà ricorrere all’art. 106, comma 12 del Codice degli Appalti aumentando le prestazioni previste nell’Ordinativo di Fornitura fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto imponendo all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario senza dover ricorrere per tale fabbisogno aggiuntivo, all’iter di selezione dell’aggiudicatario dell’Appalto Specifico attraverso l’utilizzo del comparatore.
Risposta
Si precisa, preliminarmente, che la soglia massima del 20% in aumento rispetto al valore stimato dell’Accordo Quadro funge unicamente da soglia limite oltre la quale le Amministrazioni non potranno emettere ordinativi di fornitura ulteriori.
Per il resto, per quanto riguarda la gestione di eventuali fabbisogni sopravvenuti, si faccia riferimento alle risposte ai quesiti n. 125 e 126.
176) Domanda
Documento: Capitolato d’oneri, par. 15, pag. 62
Testo: certificati del personale, necessari all’attribuzione dei punteggi relativi ai sub-criteri di valutazione 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 per l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro (cfr. par. 17.2) e per l’affidamento degli Appalti specifici (cfr. par. 25).
Domanda:
Si chiede di confermare (sub 1) che le certificazioni del personale ritenute valide ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico debbano essere possedute da dipendenti escludendo personale distaccato presso il concorrente, sia a tempo pieno che a tempo parziale Si chiede di confermare (sub 2) che le certificazioni del personale ritenute valide ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico debbano essere possedute da dipendenti escludendo i collaboratori coordinati
e continuativi (c.d. co-co-co) impiegato dall’impresa concorrente Si chiede di confermare (sub 3) che il personale impiegato da un’impresa esterna coinvolta nell’erogazione dei servizi anche attraverso l’utilizzo di accordi quadro preesistenti il bando, non potrà essere considerato equiparabile al personale dipendente dell’impresa concorrente per il conseguimento del punteggio tecnico delle certificazioni di prodotto.
Si chiede di confermare (sub 4) che il personale impiegato da un’impresa posseduta al 100% dall’impresa concorrente coinvolta nell’erogazione dei servizi anche attraverso l’utilizzo di accordi quadro preesistenti il bando, non potrà essere considerato equiparabile al personale dipendente dell’impresa concorrente per il conseguimento del punteggio tecnico delle certificazioni di prodotto Si chiede di chiarire (sub 5) con quale modalità la commissione verificherà il tipo di rapporto di lavoro esistente tra il nominativo e il concorrente stesso ed eventualmente confermare che il concorrente dovrà nel caso presentare il Libretto Unico del Lavoro (LUL) per documentare lo stato effettivo di ogni singolo rapporto di lavoro.
Risposta
Con riferimento al distacco (sub 1) si veda la risposta alla domanda n. 29.
In relazione agli altri quesiti (sub 2 – 3 - 4) si conferma che le risorse professionali citate non saranno equiparate al personale dipendente dell’impresa concorrente ai fini del conseguimento del punteggio tecnico delle certificazioni di prodotto.
Si veda, ad ogni buon conto, la risposta al quesito n.116.
In relazione all’ultima domanda (sub 5) si veda la rettifica n.1 al Capitolato d’oneri.
177) Domanda
Documento: Capitolato d’oneri, par. 22, pag. 86, Garanzia definitiva, tabella di esempio di calcolo Testo: L’importo della suddetta garanzia, come sopra determinato, sarà aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 10% della medesima, mentre l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% ove il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 20% della medesima.
Domanda: si chiede di confermare che per “importo della suddetta garanzia” si intenda l’importo base (il 5% dell’importo massimo stabilito in Accordo Quadro, per una quota proporzionale al numero di aggiudicatari) e quindi che l’aumento conseguente a ribassi superiori al 10%, sia calcolato rispetto all’importo della stessa garanzia base e non all’importo massimo dell’AQ riproporzionato.
A scopo esemplificativo si riporta l’esempio in tabella.
Massimale = 1.000.000,00 | Valore della garanzia | ||
Ribasso | 24% | ||
Cauzione base | 5% | 5% | 50.000,00 |
dal 10% al 20% del ribasso | 10% x 1 | 10% | 5.000,00 |
dal 20% al 24% del ribasso | 4% x 2 | 8% | 4.000,00 |
IMPORTO FINALE GARANZIA | 59.000,00 |
Risposta
Non si conferma. Si ribadisce quanto già riportato nel capitolato d’oneri.
178) Domanda
Documento: Appendice B al Capitolato Tecnico
Domanda: la conoscenza dei fabbisogni di ciascuna Amministrazione e della consistenza attuale dei servizi di gestione e manutenzione erogati rappresenta un indubbio vantaggio competitivo per il fornitore titolare della convenzione attivata nel 2016 (Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro). Al fine di non creare asimmetrie informative e offrire pari condizioni a tutti i concorrenti, si chiede di fornire il numero centrali telefoniche distinguendo tra centrali gestite e centrali manutenute.
Risposta
Si veda l’Allegato A ai presenti chiarimenti.
179) Domanda
Documento: Capitolato d’oneri, par. 17.2 (subcriterio 3.1)
Domanda: si chiede di confermare l’interpretazione che le sedi operative relative al lotto 1 (PAC) possano essere considerate, ai fini dell’attribuzione del punteggio secondo il subcriterio 3.1, anche per i restanti lotti da 2 a 5.
Risposta
Si conferma.
180) Domanda
Documento: Schema Accordo Quadro, art. 7, comma 4, pag. 9 Testo:
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nell’Ordine di fornitura, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A., assumendosene ogni relativa alea.
Domanda: tenuto conto della possibilità che una Pubblica Amministrazione richieda un intervento su un impianto non a norma (es. intervento su cablaggio), si chiede di confermare che in nessun caso il fornitore, intervenendo nell’ambito del servizio di manutenzione e riscontrando installazioni non a norma, sarà obbligato ad intervenire garantendo l’adeguamento a norma dell’impianto per il quale è stato richiesto l’intervento. In tale caso, si chiede altresì di confermare che, non potendo portare a termine un intervento nel rispetto delle normative vigenti, potrà rifiutare di eseguire l’intervento stesso, documentando al cliente le necessarie opere di adeguamento normativo.
Risposta
Si vedano le risposte alle domande numero 98 e 156.
181) Domanda
Documento: Schema Accordo Quadro, art. 13, comma 11, pag. 20
Testo: In caso di contestazione dell’inadempimento da parte di Consip S.p.A. e/o della singola Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano a Consip S.p.A. e/o all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio di Xxxxxx S.p.A. e/o dall’Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell’Accordo Quadro a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
Domanda: si chiede di confermare che l’Amministrazione Contraente/Consip, su richiesta del Fornitore, potrà accordare un’estensione del termine massimo di 5 giorni in funzione della complessità del caso in esame e che, nel caso le deduzioni non siano ritenute idonee, dovrà essere accordato al Fornitore un secondo termine di scadenza oltre il quale potranno essere applicate o meno le penali stabilite nella Convenzione.
Risposta
Non si conferma.
182) Domanda
Documento: Capitolato Tecnico, par. 2.1, pag. 13
Testo: concordare con l’Amministrazione le date per l’esecuzione dei sopralluoghi volti a raccogliere le “informazioni di dettaglio” sopra definite, sopralluoghi che dovranno concludersi entro 20 giorni dalla data di ricezione della Richiesta, alla presenza ed in contraddittorio con il Responsabile del Contratto e/o con i Referenti tecnici da egli nominati. Si precisa che:
• se il sopralluogo coinvolge un numero di sedi dell’Amministrazione maggiore di 3 e inferiore o uguale a 15, il predetto termine di 20 giorni viene ampliato di ulteriori 10 giorni, per arrivare a complessivi 30 giorni.
• se il sopralluogo coinvolge un numero di sedi dell’Amministrazione maggiore di 15, il predetto termine di 20 giorni viene ampliato di ulteriori 20 giorni, per arrivare a complessivi 40 giorni.
Domanda: La definizione di Sede riportata nel Capitolato Tecnico non fa alcun riferimento alle dimensioni ed alla complessità degli ambienti ed al numero di ambiti tecnologici interessati dalla fase di assessment. Poiché in talune realtà potrebbe essere molto più oneroso effettuare sopralluoghi per Amministrazioni distribuite su poche sedi rispetto ad altre distribuite su molte più sedi, si chiede di introdurre un ulteriore parametro (ad es. N. ambiti tecnologici da prendere in considerazione per l’assessment) per discriminare il termine temporale massimo entro cui terminare le attività di sopralluogo.
Risposta
Si ribadisce quanto già riportato nel capitolato tecnico.
183) Domanda
Documento: Capitolato Tecnico, par. 2.1, pag. 13
Testo: Nel caso in cui l’Amministrazione emetta una Richiesta Preliminare di Fornitura ma, dopo la redazione del Piano di Esecuzione dei Servizi da parte del Fornitore (anche a seguito del recepimento delle eventuali osservazioni formulate dall’Amministrazione), decida di non approvare detto Piano e, quindi, di non procedere all’emissione dell’Ordinativo di Fornitura:
• il Piano di Esecuzione dei Servizi e la relativa Richiesta Preliminare di Fornitura nonché il Piano di assorbimento perdono validità ed efficacia e tale circostanza viene interpretata come formale rinuncia da parte dell’Amministrazione all’acquisizione dei servizi di cui alla Richiesta Preliminare di Fornitura, senza che il Fornitore abbia nulla a che pretendere nei confronti dell’Amministrazione;
Domanda: si chiede di specificare se quanto riportato sia valido per tutte le casistiche oppure solamente nel caso in cui l’Amministrazione fornisca i dati necessari senza la necessità di interventi on site.
Risposta
Si ribadisce quanto già riportato nel capitolato tecnico.
184) Domanda
Documento: Capitolato d’oneri, par 17.2, pag. 71
Testo: “I brand ritenuti validi ai fini del calcolo del coefficiente sono al massimo 4 e devono essere tra quelli maggiormente presenti presso la PA, ed oggetto dei servizi, nella precedente convenzione (come rilevabile dai dati riportati nell’Appendice B al Capitolato tecnico) ossia: IBM, Fujitsu, HP, DELL, Cisco e Sun Le certificazioni del personale ritenute valide ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico devono essere esclusivamente certificazioni tecniche di prodotto relative ai brand a cui si riferisce ciascuna tipologia di apparato rientrante nell’ambito tecnologico server previsto in AQ (a titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano alcune casistiche di certificazioni non valide: certificazioni livello commerciale o pre-sales, certificazioni in ambito applicativo, DBMS e sviluppo software, master o attestati di formazione). I certificati devono essere posseduti alla data di presentazione dell’offerta. I certificati possono essere posseduti da una singola persona o più persone, da impiegare nell’erogazione dei servizi.”
Domanda: Xx chiede di confermare che la certificazione “IBM Certified Specialist – Power Systems Scale-up Technical Sales” sia valida ai fini della sua presentazione in ambito “Server” in quanto i contenuti della stessa sono prettamente di natura tecnica.
Risposta
Non si conferma in quanto la certificazione risulta essere comunque di livello pre-sales.
185) Domanda
Documento: Capitolato d’oneri, par.17.2.
Domanda: Si chiede cortesemente di confermare che la certificazione “SUN Certified System Administrator for SOLARIS 10 OS” sia valida ai fini della attribuzione del punteggio di cui al subcriterio 4.1
Risposta
Non si conferma, in quanto il sistema operativo SOLARIS 10 non rientra nell’ambito tecnologico server in esame. A tal riguardo si veda anche quanto riportato al par. 3.6 del capitolato tecnico. Si veda anche la risposta alla domanda numero 91.
186) Domanda
Documento: Capitolato d’oneri, par.17.2.
Domanda: Si chiede cortesemente di confermare che la certificazione “IBM Certified System Administrator IBM i 7.1” sia valida ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al subcriterio 4.1
Risposta
Non si conferma, in quanto IBM i non rientra nell’ambito tecnologico server in esame. A tal riguardo si veda anche quanto riportato al par. 3.6 del capitolato tecnico. Si veda anche la risposta alla domanda numero 91.
187) Domanda
Documento: Capitolato d’oneri, par.17.2.
Domanda: Si chiede cortesemente di confermare che la certificazione “IBM Certified System Administrator AIX V1” sia valida ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al subcriterio 4.1
Risposta
Non si conferma, in quanto il sistema operativo AIX non rientra nell’ambito tecnologico server in esame. A tal riguardo si veda anche quanto riportato al par. 3.6 del capitolato tecnico. Si veda altresì la risposta alla domanda numero 91.
188) Domanda
Documento: Capitolato d’oneri, par.17.2.
Domanda: Si chiede cortesemente di confermare, alla luce dell’acquisizione del brand Sun da parte del brand Oracle, che la certificazione “Oracle Cloud Infrastructure 2018 Certified Architect Associate” sia valida ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al subcriterio 4.1
Risposta
Non si conferma, in quanto il cloud computing non rientra nell’ambito della gestione server. A tal riguardo si veda anche quanto riportato al par. 3.6 del capitolato tecnico. Si veda altresì la risposta alla domanda numero 91.
189) Domanda
Documento: Capitolato d’oneri, par. 9, pag. 48.
Testo: Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 105 del Codice, la Consip S.p.A. provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto.
Domanda: Xx chiede di confermare che la sospensione dell’art. 105 comma 6, che solleva il concorrente dall’obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori in fase di presentazione dell’offerta, implicherà il superamento del limite del numero di subappaltatori per i quali sarà possibile richiedere l’autorizzazione al subappalto.
Risposta
Si conferma. Si veda in ogni caso anche la risposta al quesito n. 119.
190) Domanda
Documento: Capitolato d’oneri, par. 22, GARANZIA DEFINITIVA, pag. 86.
Testo: Qualora, in corso di esecuzione, a seguito degli Ordinativi di Fornitura ricevuti, venga raggiunta da parte di ciascun singolo Fornitore aggiudicatario:
• la quota del 47% dell’importo massimo stabilito in Accordo Quadro in caso di 2 aggiudicatari
• la quota del 30% dell’importo massimo stabilito in Accordo Quadro in caso di 3 aggiudicatari
• la quota del 22% dell’importo massimo stabilito in Accordo Quadro in caso di 4 aggiudicatari,
a tale Fornitore sarà richiesto di estendere la garanzia in favore delle Amministrazioni per l’importo residuo, necessario a coprire l’intero valore del contratto al netto delle quote dell’Accordo quadro già eseguite.
Domanda: Xx chiede di confermare che all’esaurimento dell’importo massimo stabilito in Accordo Quadro, le garanzie saranno svincolate fino all’importo effettivamente contrattualizzato da parte di ciascun aggiudicatario. Si consideri ad esempio il caso di due concorrenti A e B, i quali inizialmente prestano una garanzia pari al 50% dell’importo massimo stabilito in Accordo Quadro. Nel corso dell’esecuzione del contratto, A raggiunge il 47% e B raggiunge il 25% prevedendo in tal caso per A l’estensione della garanzia per l’importo residuo pari al 25%. All’esaurimento dell’importo massimo stabilito in Accordo Quadro, A raggiunge il 60% e B raggiunge il 40% prevedendo quindi lo svincolo per A del 15% della garanzia e per B del 10% della garanzia.
Risposta
Si conferma.
191) Domanda
Documento: Capitolato d’oneri, par. 3, VERIFICHE ISPETTIVE, pag. 40.
Testo: I costi per l’esecuzione delle Verifiche Ispettive sono a carico del Fornitore, e non potranno superare lo 0,5% del valore degli Ordini di Fornitura emessi a valere sull’Accordo Quadro, al momento della verifica ispettiva da parte dell’Organismo di Ispezione.
Domanda: si chiede di confermare che il costo massimo a carico del singolo Fornitore, è determinato considerando solo gli Ordini di Fornitura emessi a favore del Fornitore stesso
Risposta
Si conferma.
192) Domanda
Documento: Capitolato d’oneri, par. 3, Tabelle 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5.
Domanda: Relativamente alla “QUANTITÀ RICHIESTA/ STIMATA” per il servizio di manutenzione in ambito rete locale, riferita alle singole porte per le quali erogare il servizio, si chiede di fornire le consistenze per tipologia di apparato dalle quali derivano le suddette quantità previste di porte.
Risposta
Le quantità richieste/stimate per il servizio di manutenzione in ambito rete locale sono state definite sulla base degli apparati riportati nel foglio “Consistenze asset” riportato nell’Appendice B al Capitolato tecnico.
193) Domanda
Documento: Capitolato d’oneri, par. 23, pag. 90.
Testo: “…ciascun aggiudicatario dell’Accordo Quadro, è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del fornitore uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, e secondo i termini e le condizioni stabilite nelle Linee Guida ANAC n. 13 del 13.2.2019.”
Domanda: Si chiede di confermare che l’obbligo per la Società di impegnarsi ad assorbire prioritariamente nel proprio organico i dipendenti dell’aggiudicatario uscente per tutta la durata del contratto, sia valido esclusivamente per eventuale personale avente il contratto a tempo indeterminato e che sia necessario impiegare in aggiunta al personale già in forza al subentrante ai fini del corretto dimensionamento del servizio oggetto del contratto.
Risposta
Si rinvia integralmente al par. 23 del Capitolato d’oneri. Si vedano anche le risposte ai quesiti nn. 7 e 9.
194) Domanda
Documento: Appendice B al Capitolato Tecnico
Domanda: si chiede di avere evidenza dei dati contenuti nelle colonne da I a M del foglio "Consistenze servizi_ordinativi” denominate: Area Geografica, Tipo. Amm. Dettaglio, Anno Attivazione Ordine e Mese Attivazione Ordine.
Si chiede inoltre, relativamente al foglio “Consistenze Asset” di distinguere la distribuzione degli asset. anche per dislocazione geografica, preferibilmente “Comune”.
Risposta
Si veda l’Allegato A ai presenti chiarimenti.
195) Domanda
Documento: Capitolato d’oneri, par. 23, pag. 90
Domanda: Xx chiede di confermare che l’obbligo di prioritario riassorbimento della manodopera già impiegata nel servizio (clausola sociale) non si applica al personale attualmente alle dipendenze delle ditte subappaltatrici che svolgono parte dell’appalto ancora in corso. Anche alla luce della Linea Guida n. 13 dell’ANAC (“La clausola sociale, salvo diversa previsione della contrattazione collettiva, non si applica al personale utilizzato, nel contratto cessato, da parte delle imprese subappaltatrici”) e del parere del Consiglio di Stato 26.10.2018, n. 2703, in cui si chiarisce che il c.d. “cambio appalto” opera solo tra i dipendenti degli Operatori economici uscente ed entrante.
Risposta
Si conferma.
196) Domanda
Documento: Capitolato tecnico, par. 4.1-2, pag. 24
Testo: Il costo complessivo per l’Amministrazione contraente per suddetto servizio sarà pertanto calcolato nel seguente modo: stabilito l’orario di erogazione da richiedere e lo SLA necessario, il costo complessivo sarà dato dal prodotto del relativo canone per il totale delle utenze interne per le quali si chiede l’erogazione del servizio Domanda: si chiede di confermare che, il totale delle utenze interne è riferito (i) alle licenze attive singolo utente disponibili sulla centrale IP o, alternativamente, (ii) agli attacchi d’utente disponibili sulle centrali tradizionali e quindi, in entrambi i casi, un totale indipendente dagli utenti effettivamente attivi/configurati,
Risposta
Non si conferma. Per utenza interna si intende un qualsiasi terminale telefonico (sia di tipo hw che sw) e posto operatore presente presso l’Amministrazione.
197) Domanda
Documento: Capitolato tecnico, par. 5.2, pag. 42
Testo: Il corrispettivo che l’Amministrazione riconoscerà per il servizio di manutenzione degli apparati di tipo switch, è espresso in un canone mensile: detto canone sarà dato dalla somma dei prodotti tra il canone annuo offerto dal
Fornitore in offerta economica per la specifica tipologia di porta di rete, diviso dodici, e il numero di porte di quella tipologia presenti presso lo switch oggetto del servizio di manutenzione.
Domanda: si chiede di confermare che, il numero di porte è riferito sia alle (i) porte sia alle (ii) interfacce disponibili sull’apparato di rete, indipendentemente dalla effettiva permuta della porta stessa sul cablaggio di rete.
Risposta
Si conferma che si riferisce esclusivamente alle porte fisiche presenti presso lo switch.
198) Domanda
Documento: Capitolato d’oneri, par.17.2.
Domanda: Xx chiede cortesemente di confermare, alla luce della acquisizione del brand Sun da parte del brand Oracle, che la certificazione “Oracle Certified Expert, Oracle Exadata X5 Administrator” sia valida ai fini della attribuzione del punteggio di cui al subcriterio 4.1
Risposta
Non si conferma, in quanto la soluzione Oracle Exadata non rientra nell’ambito tecnologico server in esame. A tal riguardo si veda anche quanto riportato al par. 3.6 del capitolato tecnico. Si veda altresì la risposta alla domanda numero 91.
199) Domanda
Documento: Capitolato tecnico, par. 4 pag. 24, par. 12.2, pag. 78 e Tabella 12 pag. 85 Testo: Per l’espletamento dei servizi di gestione e per l’operatività da remoto, il Fornitore dovrà disporre di un Centro di Gestione, che dovrà essere collegato alla rete dell’Amministrazione, in modo da assicurare, nel complesso, i livelli di servizio contrattualizzati. Eventuali costi per la realizzazione di tale collegamento saranno a carico dell’Amministrazione.
Domanda: poiché per assicurare l’operatività da remoto dovrà essere realizzato un collegamento a carico dell’Amministrazione, si chiede di confermare che eventuali penali dovute ad un ritardato avvio dei servizi per cause non dipendenti dal Fornitore (quale ad esempio la disponibilità della linea di collegamento con l’Amministrazione) non vengano conteggiate nel computo delle penali dovute dal Fornitore all’Amministrazione.
Risposta
Eventuali ritardi nell’avvio dei servizi per cause non dipendenti dal Fornitore (quale ad esempio la disponibilità della parte di collegamento a carico dell’Amministrazione) non contribuiranno al calcolo delle penali dovute dal Fornitore all’Amministrazione.
200) Domanda
Documento: ALL3 - Offerta tecnica, cap. 6 “Competenze tecnologiche”, Xxxxxxx A e Tabella B; Capitolato d’oneri par. 17.2, par. 25 pag. 93
Domanda: con riferimento ai subcriteri 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 si chiede di confermare che i punteggi ottenuti in Accordo Quadro e quelli ottenuti in Appalto specifico siano attribuiti solo in funzione dei certificati ritenuti validi, indipendentemente dalla rappresentazione richiesta nelle tabelle A e B dell’Offerta Tecnica. Appare infatti incomprensibile la necessità di compilare due tabelle separate per AQ e AS, in quanto per il punteggio di AQ, dovrebbero essere esaminati tutti i brand (inclusi i superflui) ritenuti validi e utili per il conseguimento del massimo punteggio ottenibile.
La compilazione di due tabelle separate appare come una suddivisione artificiosa, in quanto effettuata a priori dal concorrente, che non potendo conoscere l’esito della verifica sui certificati proposti, potrebbe incorrere nel mancato conseguimento del punteggio a causa di una ripartizione preventiva dei brand fra le due tabelle.
Nell’esempio che segue, nel caso in cui i certificati n. 13 e 14 fossero ritenuti non validi, non verrebbe assegnato il punteggio massimo in AQ per il subcriterio 4.2, nonostante la disponibilità dei certificati n. 15 e 16 (“Ulteriore brand 2”) presenti nella Tabella B, che, se fossero stati inseriti nella Tabella A, avrebbero permesso il conseguimento del punteggio massimo.
Tabella A – Certificati per l’attribuzione dei punteggi tecnici in fase di aggiudicazione dell’Accordo Quadro
Tabella B – Ulteriori certificati che potrebbero concorrere all’attribuzione di punteggi tecnici in fase di Appalto Specifico
In caso di risposta negativa, e quindi di conferma dell’obbligo di compilare le specifiche tabelle A e B, si chiede conferma che sia lecito elencare nella tabella B uno o più brand già presenti nella Tabella A in modo che tali brand, se effettivamente risultanti superflui per il conseguimento del punteggio di cui ai subcriteri 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, risultino validi per il conseguimento del punteggio 𝑃𝑇𝑖4.𝑏𝑝𝑙𝑢𝑠 in Appalto Specifico.
Risposta
La redazione di due tabelle distinte è meramente facoltativa; in alternativa, è consentita la predisposizione di un’unica tabella contenente tutti i brand e gli ID dei certificati del personale di cui si dispone. Si veda, sul punto, la rettifica n.1 all’Allegato 3 – Offerta tecnicache recepisce questa previsione di alternatività.
Indipendentemente dalla tipologia di tabella prescelta dal concorrente in Offerta tecnica, resta fermo che i punteggi saranno attribuiti solo in funzione dei certificati ritenuti validi. Si invita sul punto a prendere visione della relativa rettifica
n.1 al capitolato d’oneri.
201) Domanda
Si chiede di chiarire quali siano le quantità corrette da considerare per la formulazione dell’offerta nei 5 Lotti e di fornire eventualmente le nuove tabelle con i prezzi a base d’asta e le relative quantità per ciascun Lotto. Qualora si confermassero le attuali Tabelle, si chiede di chiarire come si debbano ricondurre le quantità relative alla gestione ed alla manutenzione ai vincoli previsti dal capitolato di gara al fine di consentire ai concorrenti di poter formulare le proprie offerte in base a un quadro coerente e certo.
Risposta
Si rimanda alla rettifica n.1 al Capitolato d’oneri.
202) Domanda
Premesso che nel documento “XX0000 - Xxxx XX SGM ed.1 - Capitolato d'Oneri” si cita: 9. SUBAPPALTO Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, ad eccezione dei limiti stabiliti nel comma 2 e nel comma 14, che, a seguito delle sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, non trova applicazione.
Resta ferma la possibilità per gli operatori economici di indicare, nell’apposita sezione del DGUE, la quota percentuale che intendono subappaltare. In mancanza di espressa indicazione in sede di offerta delle attività che intende subappaltare, l’affidatario non potrà ricorrere al subappalto. Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 105 del Codice, la Consip S.p.A. provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del Codice. 14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEOIn caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto come specificato al par.9 del presente Capitolato d’oneri indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare, con eventuale relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto. Si chiede di confermare che, a seguito della sentenza citata, il concorrente che intenda avvalersi del subappalto dovrà indicare tale intenzione barrando la scelta "SI" nella Parte II - sezione D del DGUE e specificando le prestazioni che saranno eventualmente oggetto di subappalto, ma non avrà l'obbligo di indicare in sede di offerta anche la quota percentuale sull'importo contrattuale né la denominazione dei subappaltatori. In caso di risposta affermativa si prega di indicare come si debba procedere nel compilare i campi relativi al subappalto presenti nella sezione del Sistema che concorrono alla generazione dell’offerta economica che il concorrente dovrà inviare e fare pervenire a Consip attraverso il Sistema dopo averla: i) scaricata e salvata sul proprio PC; ii) sottoscritta digitalmente. In coerenza con quanto dichiarato nel DGUE è possibile riportare nei suddetti campi le prestazioni che saranno eventualmente oggetto di subappalto e nel campo percentuale (dal momento che il Sistema obbliga l’inserimento di un valore compreso tra 1 e 100) il valore 100 indipendentemente da quella che sarà successivamente la quota che verrà subappaltata?
Risposta
Si vedano la risposte ai quesiti nn. 30 e 119.
203) Domanda
Si richiede di specificare se la polizza definitiva a favore delle Amministrazioni Beneficiarie debba essere consegnata per intero a Consip entro 30 giorni dall'aggiudicazione dell'accordo quadro, oppure se dovrà essere consegnata di volta in volta in concomitanza con gli appalti specifici eventualmente assegnati (tale quesito scaturisce dal dubbio che pur essendo aggiudicatario dell'accordo quadro, si potrebbe non essere aggiudicatari di alcun appalto specifico).
Risposta
Come espressamente previsto al punto “Documenti per la stipula” del Capitolato d’oneri, la garanzia definitiva in favore delle Amministrazioni Contraenti deve essere presentata entro 30 (trenta) giorni solari dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016.
204) Domanda
In merito alla procedura di cui all'oggetto siamo a porre il seguente quesito: - In caso di partecipazione alla procedura come raggruppamento costituendo di imprese, si chiede se l’impegno al rispetto della clausola sociale (punto 14.3.1.8. del Capitolato d’oneri) possa essere assunto in toto dalla/e mandanti del costituendo raggruppamento;- In caso di risposta affermativa alla prima domanda, si chiede come tale condizione debba essere espressa e presentata all'interno della documentazione di gara.
Risposta
Per quanto concerne la partecipazione alla procedura di affidamento dell’Accordo quadro, l’impegno deve essere assunto da ciascun operatore economico mediante presentazione delle c.d. “Dichiarazioni integrative” di cui al par.
14.3.1 del Capitolato d’oneri, recepite nell’Allegato 2 “Facsimile domanda di partecipazione” (cfr. punto 29).
Per quanto concerne la fase di affidamento ed esecuzione degli appalti specifici, si vedano le risposte ai quesiti n. 7, 8 e 9.
205) Domanda
Capitolato d’oneri – Punto 14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Premesso che a pag. 58 del Capitolato d’Xxxxx si legge quanto di seguito riportato:
“Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: n. 5) dichiarazione dell’ausiliaria sottoscritta digitalmente del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle
finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria sottoscritta digitalmente di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.”,
si chiede di confermare che il riferimento al possesso dell’autorizzazione, rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure alla dichiarazione dell’ausiliaria sottoscritta digitalmente di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero sia un refuso e non debba essere considerata tra la documentazione da fornire alla Stazione appaltante in caso di avvalimento.
Risposta
Si veda la risposta alla domanda numero 77.
206) Domanda
Capitolato d'oneri - Paragrafo 14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Premesso che a pag. 57 del Capitolato d’oneri si legge quanto di seguito riportato:
“La domanda di partecipazione, a prescindere dal numero dei lotti per i quali si presenta offerta, dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l’utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:
- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codicefiscale);
- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Consip S.p.A., Via Isonzo, 19/E – Roma, C.F.05359681003);
- del codice ufficio o ente (campo 6: RCC);
- del codice tributo (campo 11: 456T)
- della descrizione del pagamento (campo 12: “Imposta di bollo – Gara ID 2181 – Lotto/i: ”)...”
A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà far pervenire a Consip entro il termine di presentazione dell’offerta attraverso il Sistema copia informatica dell’F23. Qualora il pagamento dell’imposta di bollo sia effettuato in modalità online, il concorrente dovrà allegare anche una dichiarazione con l’indicazione espressa che l’imposta pagata assolve alle finalità di partecipazione alla presente procedura.”,
si chiede di confermare che, in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti e di partecipazione a più lotti, considerato che ogni componente del raggruppamento predispone la propria domanda di partecipazione, in ogni caso:
a) la copia informatica del modulo F23 dovrà essere unica con l’indicazione dei lotti di partecipazione,
b) il modulo F23 dovrà essere di importo pari a 16 euro.
Risposta
Si confermano entrambe le affermazioni di cui ai punti a) e b) della domanda.
207) Domanda
Schema di Accordo Quadro, Art. 6 - Affidamento degli appalti specifici; Capitolato d’Oneri, Art. 25 - APPALTI SPECIFICI Premesso che nello schema di Accordo Quadro all’articolo 6 AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI SPECIFICI si legge:
“1. Ciascun Appalto Specifico verrà affidato dalla singola Amministrazione nel rispetto e alle condizioni stabilite al paragrafo 25 del Capitolato d’Oneri e agli artt. 3 e 4 del presente Accordo Quadro.
2. Fermo quanto stabilito in altre parti del presente Accordo Quadro e relativi Allegati, nell’Ordine di Fornitura che verrà inviato al Fornitore affidatario dell’Appalto Specifico, l’Amministrazione dovrà indicare: (…)
(…)
11. I singoli Contratti di fornitura si concludono il quarto giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore degli Ordini di Fornitura inviati dalle medesime Amministrazioni.”
Premesso inoltre che nel Capitolato d’Oneri all’art. 25 APPALTI SPECIFICI si legge:
“(…) Le Amministrazioni, inoltre, al momento della predisposizione dell’ordinativo di fornitura, provvederanno alla comunicazione del nominativo del Responsabile del Procedimento e dell’eventuale Direttore dell’Esecuzione.
Una volta che l’aggiudicatario avrà ricevuto - tramite il Sistema - l’Ordinativo di fornitura da parte dell’amministrazione, il Contratto di fornitura si considererà perfezionato decorsi 4 giorni lavorativi dalla ricezione dell’Ordine di fornitura.
Come meglio specificato nel Capitolato tecnico e nello Schema di Accordo Quadro, per la procedura di affidamento dei Singoli Appalti, l’Amministrazione dovrà utilizzare il sistema informativo ed i mezzi telematici messi a disposizione da Consip S.p.A.”,
si chiede di confermare che:
1) l’Ordinativo di fornitura assumerà la forma di un documento informatico generato dal Sistema, sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante e trasmesso al Fornitore attraverso il Sistema Acquistinretepa.
2) Precedentemente al ricevimento dell'Ordinativo di Fornitura, si chiede di chiarire in che modalità (Sistema Acquistinrete, Posta Elettronica Certificata, altro) avverranno le comunicazioni tra Stazione Ordinante e Fornitore in merito a:
- Richiesta Preliminare di Fornitura da parte della Stazione Ordinante
- Comunicazione date e modalità di assessment da parte del Fornitore
- Trasmissione Piano di Esecuzione da parte del Fornitore
- Approvazione e/o modifica del Piano di Esecuzione da parte della Stazione Ordinante.
Risposta
In merito alla prima domanda, si conferma.
In merito alla seconda domanda si ribadisce quanto previsto al comma 3 dell’Art. 6 dello schema di Accordo Quadro; “L’utilizzo dell’Accordo Quadro avviene esclusivamente attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione. L’accesso e l’utilizzo del Sistema sono disciplinati dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, Parte I, Allegato “M” all’Accordo Quadro, che le Amministrazioni e il Fornitore dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente.”
208) Domanda
Capitolato d’Oneri Par. 17.2 Metodi di Attribuzione del Coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica, pag.71
Premesso che a pag. 57 del Capitolato d’oneri si legge quanto di seguito riportato:
“I brand ritenuti validi ai fini del calcolo del coefficiente sono al massimo "n" e devono essere tra quelli maggiormente presenti presso la PA, ed oggetto dei servizi, nella precedente convenzione (come rilevabile dai dati riportati nell’Appendice B al Capitolato tecnico).”
DOMANDA: Qualora il concorrente presentasse un numero di brand per ambito tecnologico per i quali si dispone di almeno 2 certificazioni del personale dipendente sufficienti a raggiungere la numerosità dei brand primari necessaria all'attribuzione del massimo punteggio relativo ai sub criteri 4.1, 4.3, 4.5, si chiede di confermare che ulteriori brand primari per ambito tecnologico per i quali si dispone di almeno 2 certificazioni del personale dipendente, aggiuntivi rispetto ai precedenti, concorrano all'attribuzione dei punteggi relativi ai brand secondari di cui ai sub criteri 4.2, 4.4, 4.6.
Risposta
Si veda la risposta alla domanda numero 89.
Divisione Sourcing ICT |
Il Responsabile |
(Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx) |
XXXXXXXX XXXXXXX CONSIP S.P.A 17.03.2020
07:33:51 UTC