PROF. GIANCARLO LAURINI
“IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE”
XXXX. XXXXXXXXX XXXXXXX
Indice
2 IL CONTRATTO E L’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 5
2.3. LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO 7
3 L’ASSICURAZIONE IN NOME ALTRUI, PER CONTO ALTRUI E PER CONTO DI CHI SPETTA 9
3.2 PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA 10
4 L’ERRORE DELL’ASSICURATORE 11
5 L’ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI 12
6 PLURALITÀ DI ASSICURAZIONI E COASSICURAZIONE 13
8 L’ALIENAZIONE DELLE COSE ASSICURATE 15
9 IL SINISTRO, IL RISARCIMENTO, LA SURROGAZIONE DELL’ASSICURATORE 16
10 L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE 17
11 L’ASSICURAZIONE SULLA VITA 19
12 IL CAMBIAMENTO DI PROFESSIONE DELL’ASSICURATO 21
13 IL PAGAMENTO DEL PREMIO. IL RISCATTO E LA RIDUZIONE DELLA POLIZZA 22
1 Considerazioni generali
L’assicurazione occupa una posizione centrale nel tessuto economico della società moderna, nella quale tutte le attività economiche, comprese quelle professionali, sono esposte a rischi tali da comprometterne talvolta la stessa sopravvivenza. Il problema è che non è sufficiente, né economicamente corretto limitarsi a trasferire puramente e semplicemente il rischio che si vuol coprire da un soggetto privato all’altro che se lo assume, stipulando trai due un singolo e vero e proprio contratto aleatorio, molto vicino alla scommessa. Bisogna invece “neutralizzare” gli effetti del rischio, inserendolo in una massa elevata di rischi assunti tale che, garantendo all’assicuratore un’adeguata quantità di premi (il corrispettivo pagato dagli assicurati), si realizza una sorta di “stanza di compensazione” nella quale confluiscono premi incassati e sinistri liquidati, in modo tale che l’assicuratore è garantito non solo in ordine alla copertura di questi ultimi, ma anche per le spese di gestione e il giusto margine di impresa.
L’assicuratore non è più il soggetto di una speculazione isolata ma, esercitando professionalmente l’impresa di assicurazione, raccoglie una massa ingente di rischi omogenei e, mediante i premi incassati (e calcolati sulla base delle risultanze statistiche), riesce a costituire un fondo sufficiente a risarcire i sinistri che si verranno a produrre. È così che il rischio più che spostarsi da un soggetto ad un altro, viene neutralizzato nei suoi effetti dannosi. Si passa in definitiva dall’aleatorietà del singolo contratto, ad un’attività imprenditoriale gestita secondo i più corretti canoni economici. E il legislatore, nello scorrere del tempo, di fronte all’enorme sviluppo del settore, si è preoccupato sempre di più di controllare il rispetto di questi canoni, in considerazione della forte incidenza del settore nella vita sociale e dei singoli cittadini, con il
susseguirsi di leggi che regolano in maniera sempre più restrittiva l’esercizio dell’attività, fissando anche, al pari delle attività bancarie e creditizie, particolari caratteristiche dei soggetti che la pongono in essere.
Non a caso è stato osservato che, normalmente, le imprese prima sopportano i costi per la produzione dei beni e dei servizi e in un secondo momento, attraverso lo scambio sul mercato dei beni e dei servizi prodotti, ottengono i corrispondenti ricavi. Nell’impresa di assicurazione, invece, il ciclo produttivo appare invertito: l’assicuratore “prima si fa pagare i corrispettivi pattuiti per l’assunzione dei rischi, realizzando così i suoi ricavi, e poi al verificarsi dei sinistri, sopporta i corrispondenti costi”. Cioè l’equilibrio dell’impresa assicuratrice, stante la sua peculiarità, è garantito e controllato a monte, onde evitare default (e ce ne sono stati in passato) che, oltre a danneggiare i partecipanti all’impresa, danneggiano fortemente anche i terzi assicurati.
Il controllo sulla impresa di assicurazione è esercitato dall’ISVAP, l’Istituto sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo, un ente pubblico che, per le sue funzioni, si colloca accanto alla Banca d’Italia e alla Consob, preposti al controllo di attività che fanno appello al pubblico risparmio. A tal fine la legge impone all’impresa di assicurazione l’obbligo di trasmettere o comunicare all’Isvap determinati atti o fatti, attribuendo ad essa il potere di acquisire informazioni sulla organizzazione delle società assicuratrici e sulla loro attività d’impresa (artt. 5 e 6 legge 12 agosto 1982 n. 576).
2 Il contratto e l’impresa di assicurazione
Il contratto di assicurazione è il contratto col quale un’impresa di assicurazione “si obbliga, verso il pagamento di un premio, a risarcire l’assicurato entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana”.
Una definizione che riunisce in un concetto unitario tutte le figure di assicurazione, quelle contro i danni e quelle sulla vita umana. Con la prima, l’assicuratore si obbliga a rivalere l’assicurato del danno prodotto da un sinistro e con le altre si obbliga a pagare un capitale o una rendita allorché si verifichi un evento attinente alla vita umana e sono disciplinate da alcune regole generali comuni e da norme specifiche. L’elemento comune a tutte le assicurazioni è l’incertezza circa il verificarsi del sinistro o circa il tempo in cui un evento (ad es. la morte) si verificherà. Quest’elemento comune ne determina la disciplina unitaria. Da sottolineare che in questa visione unitaria del contratto di assicurazione vanno nettamente differenziate due branche ben distinte: quella contro i danni rigidamente ispirata al principio indennitario, per il quale le somme pagate dall’assicuratore non devono in alcun modo superare il danno cagionato dal sinistro, e quella sulla vita, del tutto svincolata dal principio indennitario. Da qui, accanto alla disciplina generale comune ad entrambe le branche dell’assicurazione, una serie di norme particolari sia all’una che all’altra forma di assicurazione.
2.1. Il rischio
Il rischio, dunque, deve necessariamente esistere e qualora non sia mai esistito o abbia cessato di esistere prima della conclusione del contratto, lo stesso è nullo (art. 1895 c.c.). Perché il contratto possa validamente stipularsi, il rischio deve esistere obbiettivamente al momento in cui si perfeziona, non essendo sufficiente che le parti, sia pure in piena buona fede, ne ritengano erroneamente la sussistenza (il cosiddetto rischio putativo è rilevante ora solo nel diritto della navigazione) (artt. 514, 1021 c.n.).
Il rischio deve esistere non solo al momento della sottoscrizione della polizza, ma deve continuare ad esistere anche successivamente, pena la risoluzione del contratto (art. 1896 c.c.). Peraltro eventuali aumenti o riduzioni del rischio incidono sul rapporto contrattuale e sulla entità del premio, con la possibilità, in caso di particolare aggravamento, di recesso dell’assicuratore (art. 1897 c.c.).
2.2. Il premio
Il premio è il corrispettivo dovuto all’assicuratore ed è determinato in funzione della probabilità del verificarsi dell’evento assicurato in base al metodo statistico e costituisce quella che è stata definita la contribuzione alla “comunione di rischi” gestita dall’assicuratore.
Nella prassi si distinguono un premio netto, desunto dalle tabelle statistiche e un premio lordo, che è il premio netto maggiorato in base ad un’aliquota calcolata in relazione alle spese generali, agli utili, ecc., ed è quello che viene dedotto in contratto. Se il premio non è pagato alle scadenze convenute, l’assicurazione resta sospesa ma, per le rate successive alla prima, con una tolleranza di quindici giorni.
Se l’inadempimento si protrae per oltre sei mesi dal giorno di scadenza del premio senza che l’assicuratore agisca per la riscossione, il contratto si risolve di diritto.
2.3. La conclusione del contratto
Le norme sulla conclusione dei contratti si applicano anche al contratto di assicurazione, salva la disposizione contenuta nell’art. 1887 c.c. che, in deroga alla norma generale dell’art. 1328
c.c. secondo la quale la proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso, dispone invece che la proposta scritta diretta all’assicuratore rimane ferma per il termine di quindici o trenta giorni quando occorra una visita medica. Si ha quindi una deroga al principio generale della revocabilità della proposta sino all’avvenuta conclusione del contratto, in quanto la norma dell’art. 1887 c.c. è fra quelle che, ai sensi dell’art. 1932 c.c., non possono essere derogate se non in senso più favorevole all’assicurato. Con la conseguenza che il termine di quindici o trenta giorni può essere abbreviato o addirittura soppresso, ma non prolungato.
Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto, e il documento che lo contiene è la “polizza” predisposta dall’assicuratore e sottoposta all’assicurato. Si tratta di uno dei casi tipici di contratti conclusi mediante la sottoscrizione di formulari, che contengono le condizioni generali di contratto predisposte dall’assicuratore.
La polizza di assicurazione può essere nominativa, all’ordine o al portatore con la conseguenza che la polizza può essere trasferita mediante girata, o mediante la semplice consegna. Il trasferimento della polizza, ancorchè all’ordine o al portatore, importa trasferimento del credito verso l’assicuratore con gli effetti della cessione di credito ordinaria e non della cessione del titolo, in quanto la polizza di assicurazione non è mai considerata titolo di credito: il diritto (verso
l’assicuratore) in essa documentato, non è un diritto autonomo; chi l’acquista mediante il trasferimento della polizza, lo acquista a titolo derivativo dal girante o dal tradens e, come qualsiasi altro cessionario, è soggetto a tutte le eccezioni che potevano essere opposte al cedente.
3 L’assicurazione in nome altrui, per conto altrui e per conto di chi spetta
Il contratto di assicurazione viene normalmente stipulato in nome e per conto dello stesso contraente. Ma spesso, soprattutto nel settore delle assicurazioni, il contratto stipulato da un soggetto è destinato a produrre i suoi effetti a vantaggio di un altro soggetto. E così, la stipulazione può avvenire:
3.1 in nome altrui
Se colui il quale sottoscrive la polizza è munito dei necessari poteri di rappresentanza, il contratto produrrà direttamente i suoi effetti sul patrimonio del rappresentato, che acquisterà i diritti e assumerà gli obblighi nascenti dal contratto. Se il contraente non è munito dei necessari poteri, il contratto non vincola il rappresentato se, e fino a quando egli lo ratifichi. La ratifica può intervenire anche dopo la scadenza o il verificarsi del sinistro (art. 1890 c.c., co. 1) e purché non siano venuti meno i presupposti di validità del negozio. Trattasi di norma eccezionale che, a differenza di quanto previsto dall’art. 1398 c.c., secondo il quale il rappresentante che ha contrattato senza averne i poteri non risponde per l’esecuzione del contratto, chi stipuli l’assicurazione senza averne i poteri è tenuto personalmente ad osservare gli obblighi derivanti dal contratto fino al momento in cui l’assicuratore ha avuto notizia della ratifica o del rifiuto di questa (art. 1890 c.c. co. 2-3);
3.2 Per conto altrui o per conto di chi spetta
cioè i diritti scaturenti dal contratto spettano, nel primo caso alla persona indicata all’atto della stipulazione, mentre nel secondo caso spettano alla persona che risulterà titolare dell’interesse assicurato al momento del sinistro. Gli obblighi fanno invece carico al contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato. Si tratta di una forma contrattuale molto usata nel contratto di trasporto e deposito nei magazzini generali per la merce depositata: se la merce durante il trasporto o il deposito è più volte trasferita mediante girata della polizza di carico o della fede di deposito, l’assicurazione stipulata per conto di chi spetta garantirà colui che risulterà proprietario nel momento del sinistro (art. 1891 c.c.).
La giurisprudenza e la dottrina prevalenti inquadrano questo tipo di assicurazione nel più generale contratto a favore di terzi.
4 L’errore dell’assicuratore
L’assunzione del rischio, insito in ogni contratto di assicurazione, comporta di necessità che l’assicuratore usufruisca di una serie di informazioni che solo l’assicurato può dargli. Di qui gli ampi questionari sottoposti all’assicurato il quale, sotto la propria responsabilità, fornisce tutti i dati richiestigli.
Quando il contraente fornisca dichiarazioni inesatte o reticenti, tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose e vi sia stato dolo o colpa grave, il contratto è annullabile (art. 1892 c.c. co. 1). L’impugnativa è sottoposta al breve termine di decadenza di tre mesi dal giorno in cui l’assicuratore ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, è consentito all’assicuratore di recedere dal contratto entro il termine di decadenza di tre mesi, durante il quale se si verifica il sinistro e concorra dolo o colpa grave, l’assicuratore non è tenuto al pagamento (art. 1892 c.c. co. 3), mentre se non vi è né dolo né colpa grave, il pagamento è dovuto, ma si riduce in proporzione alla differenza tra il premio stabilito e quello che sarebbe stato applicato se l’assicuratore avesse conosciuto la reale situazione.
5 L’assicurazione contro i danni
L’assicurazione contro i danni, governata rigidamente dal principio indennitario (l’assicurato in nessun caso può ricevere una somma maggiore del danno effettivamente subito), risponde all’interesse a porre al riparo il proprio patrimonio o un singolo bene da un qualsiasi danno economicamente valutabile.
E così si può assicurare un fondo e il suo raccolto contro il danno da eventi naturali, oppure un fabbricato per l’incendio o il crollo, il patrimonio contro il rischio che può derivargli dal dover, ad esempio, risarcire un terzo per il danno provocatogli con la circolazione del proprio autoveicolo, ovvero per il danno causatogli da un bene di cui l’assicurato è proprietario (classico il danno causato al passante dal crollo di un cornicione di un proprio fabbricato). Ma è possibile assicurarsi anche contro i danni che possono verificarsi alla propria persona (si pensi alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali) (art. 1916 c.c. co. 4).
Non importa la natura dell’interesse, purché si tratti di interesse economico ed esista realmente: non esiste assicurazione senza danno e al danno si commisura l’entità del risarcimento. (art. 1905 c.c. co. 1).
Tradizionalmente si distingue tra danno emergente (la perdita subita) e lucro cessante (il mancato guadagno causato dal sinistro). Il danno risarcibile è solo il primo, salva pattuizione che espressamente contempli il “profitto sperato” (art. 1905 c.c.).
Alle cose perite o danneggiate non si può attribuire un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro, né l’assicurazione può stipularsi per una somma eccedente il valore reale della cosa assicurata (è l’ipotesi della c.d. soprassicurazione prevista dall’art. 1909 c.c.).
6 Pluralità di assicurazioni e coassicurazione
È possibile stipulare più contratti di assicurazione, contemporaneamente o successivamente, per coprire un medesimo rischio. In tal caso l’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, ma non può incassare complessivamente una somma superiore all’ammontare del danno e tra gli assicuratori vige il principio che l’indennità deve essere ripartita in proporzione alle somme assicurate (art. 1910 c.c.).
Ipotesi del tutto diversa dalla pluralità di assicurazioni per un medesimo rischio (detta anche assicurazione cumulativa) è l’ipotesi della coassicurazione che si ha quando, dovendo coprire rischi molto ingenti in un unico contratto, intervengono più assicuratori assumendo ciascuno una quota del rischio. In tal caso, ciascun assicuratore risponde in proporzione della propria quota (art. 1922 c.c.). Spesso, per la gestione del sinistro, i coassicuratori delegano uno di loro, abilitato a trattare e definirlo in nome e per conto di tutti.
7 L’assicurazione parziale
Nell’ipotesi in cui l’assicurazione copra solo parzialmente il valore della cosa assicurata si ha la c.d. sottoassicurazione che comporta, in caso di sinistro, che il risarcimento del danno è limitato in ogni caso nel massimo alla somma assicurata, e liquidato proporzionalmente, nello stesso rapporto esistente tra valore assicurato e valore del bene (es. valore del bene 100, somma assicurata 50: se il danno è 50 la somma liquidata è 25), salva la clausola di risarcimento “a primo rischio assoluto”, nel qual caso la compagnia paga l’indennità di risarcimento fino al massimo della somma assicurata.
8 L’alienazione delle cose assicurate
In caso di alienazione delle cose assicurate, l’acquirente subentra nel contratto di assicurazione, salvo che nella sottoscrizione della polizza abbia particolare rilevanza l’intuitus personae per il quale l’assicuratore ha stipulato con quel cliente un contratto che non avrebbe stipulato con altri.
Per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l’art. 8 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, stabilisce che “il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante importa la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l’alienante chieda che il contratto, stipulato per il veicolo e il natante alienato, sia reso valido per altro natante o veicolo di sua proprietà”.
9 Il sinistro, il risarcimento, la surrogazione dell’assicuratore
Il sinistro deve essere comunicato all’assicuratore nei tre giorni successivi, per dare a quest’ultimo non solo notizia tempestiva del sinistro stesso, ma anche per consentirgli di porre in essere, eventualmente, le possibili operazioni idonee ad alleviare il danno (art. 1913 c.c.).
L’assicurato deve fare comunque quanto sta in lui per evitare o diminuire il danno, con spese a carico dell’assicuratore, anche se superino la somma assicurata.
Una volta che l’assicuratore abbia pagato l’indennità, viene surrogato nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili fino a concorrenza dell’ammontare (art. 1916 c.c. co. 1). È questa una conseguenza del carattere indennitario dell’assicurazione contro i danni, per il quale colui il quale causa il danno non deve avvantaggiarsi della misura prudenzialmente posta in essere dal danneggiato assicurandosi, né l’assicurato deve in qualsiasi modo precludere la possibilità di rivalsa dell’assicuratore.
Al fine di evitare che la surrogazione si rifletta contro l’assicurato, la stessa è esclusa, salvo il caso di dolo, se il danno è causato dal coniuge, dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi (art. 1916 c.c.).
10 L’assicurazione della responsabilità civile
I settori nei quali l’assicurazione della responsabilità civile si è sviluppata in questi anni, e continua a svilupparsi, sono molti e sempre più estesi, in quanto in una società moderna in continua evoluzione, le occasioni nelle quali un soggetto è esposto al rischio patrimoniale di dover risarcire un danno arrecato a terzi nell’esercizio di una delle tante possibili attività professionali, o circolando con un autoveicolo, o tenendo in piedi un fabbricato che crollando danneggia un passante, sono veramente innumerevoli.
Da segnalare però che l’assicurazione contro la responsabilità civile, in molti casi, è stipulata non tanto nell’interesse dell’assicurato (che, se sprovvisto di beni di fortuna, non risente un danno effettivo da una teorica dichiarazione di responsabilità), quanto in quello del terzo danneggiato, per tutelarlo nell’ipotesi in cui l’autore del danno non abbia beni di fortuna su cui il danneggiato possa soddisfarsi. E l’assicurazione R.C. per i danni causati dalla circolazione di autoveicoli è proprio uno di questi casi. Di qui la ragione dell’obbligatorietà, ad esempio, dell’assicurazione R.C. auto.
Per quanto concerne i rapporti tra assicuratore, assicurato e terzo danneggiato, è di assoluta evidenza che il terzo danneggiato è estraneo al rapporto di assicurazione, purtuttavia l’autonomia dei due rapporti non può giungere al punto da disconoscere il fatto che le somme pagate dall’assicuratore sono destinate ad indennizzare il terzo. È così la legge riconosce, a sinistro avvenuto, all’assicuratore la facoltà di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta, e l’assicuratore non può rifiutarsi (art. 1917 c.c. co. 2). Il terzo deve sempre agire contro il
responsabile, il quale rimarrà parte in causa, chiamando in causa l’assicuratore, per consentirgli di seguire da vicino l’evolversi della procedura.
11 L’assicurazione sulla vita
Secondo l’art. 1882 c.c. il contratto di assicurazione sulla vita è il contratto col quale l’assicuratore si obbliga a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. Quindi, non un qualsiasi evento, ma solo quelli che concernono direttamente la vita dell’uomo, e cioè la morte o la sopravvivenza ad una certa età. Pertanto, in questo tipo di assicurazione è totalmente assente il principio indennitario, che è alla base invece dell’assicurazione contro i danni.
La finalità, infatti, dell’assicurazione sulla vita non è quella di risarcire un danno, ma quella di assicurare a una persona cara una somma al momento del proprio decesso o se stesso un capitale ad età avanzata. Quando l’evento previsto si verifica, la somma pattuita deve essere pagata, senza bisogno di provare alcun danno, né l’assicuratore può invocare l’assenza del danno per evitare il pagamento della somma pattuita.
a) l’assicurazione per “caso di morte” e per il “caso di vita” – Due sono i tipi di assicurazione sulla vita e precisamente per il caso di morte e per il caso di vita o di sopravvivenza:
- nella prima, l’assicuratore si obbliga a pagare una somma quando si verifichi la morte dell’assicurato o a un’epoca prestabilita, cessando peraltro il pagamento del premio con la morte dell’assicurato (assicurazione a termine fisso);
- nella seconda, l’assicuratore si obbliga a pagare un capitale o una rendita ad un’epoca fissa, nel caso che l’assicurato sia ancora in vita.
È possibile anche una forma di assicurazione mista, nella quale il capitale viene pagato alla morte dell’assicurato o a data fissa, qualora a tale data l’assicurato si ancora in vita.
b) a favore di un terzo – Questo tipo di assicurazione ha lo schema del contratto a favore di terzo, di cui si applica la disciplina generale di cui agli artt. 1411 c.c. e seguenti.
La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione o con successiva dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore, ovvero per testamento (art. 1920 c.c. co. 2).
Per effetto della designazione, il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione, pertanto la somma pagata non entra nell’asse ereditario dell’assicurato e, conseguentemente, resta fuori dalle imposte di successione.
Finché vive, lo stipulante può revocare la designazione fatta, a meno che non abbia rinunziato per iscritto al potere di revoca o il beneficiario abbia dichiarato di volere profittare del beneficio (art. 1921 c.c.).
La designazione del beneficiario non ha comunque effetto qualora il beneficiario attenti alla vita dell’assicurato (art. 1922 c.c. co. 1).
12 Il cambiamento di professione dell’assicurato
Il cambiamento di professione dell’assicurato può anche fortemente aggravare il rischio assunto dall’assicuratore, magari esponendosi a pericoli ben maggiori rispetto a quelli considerati al momento della sottoscrizione della polizza.
Pertanto, se il cambiamento di professione o di attività dell’assicurato non aggrava il rischio in misura tale che, se la nuova attività fosse esistita al tempo del contratto, l’assicuratore non l’avrebbe stipulato alle stesse condizioni, il contratto rimane valido ed efficace. In caso contrario, l’assicuratore può recedere dal contratto o, a sua scelta, proporre all’assicurato di ridurre la somma assicurata o elevare il premio. In caso di mancato accordo il contratto è risolto (art. 1926 c.c.).
13 Il pagamento del premio. Il riscatto e la riduzione della polizza
La legge regola il pagamento del premio, i tempi e il caso di ritardo, tenendo conto della entità dell’inadempimento. Le polizze però tengono conto (art. 1925 c.c.) del fatto che, quando l’assicurato sospende il pagamento del premio e, per un periodo di tempo più o meno lungo, ha adempiuto al suo obbligo effettuando versamenti in misura tale che porterebbero ad un ingiustificato arricchimento dell’assicuratore se venissero incassate da quest’ultimo.
E così che le polizze prevedono, quando il pagamento del premio è regolarmente avvenuto per un certo tempo, che l’assicurato possa riscattare la polizza, cioè sospendere il pagamento del premio ed ottenere dall’impresa di assicurazione il pagamento immediato di una somma commisurata ai premi versati, nei limiti beninteso della riserva matematica. In alternativa può ottenere una riduzione della polizza, limitando il valore assicurato in relazione ai premi già pagati. Conseguentemente il contratto resta in vigore per la somma minore e l’assicurato è esonerato dal pagamento di ulteriori premi.
14 La riassicurazione
Quando l’entità del rischio assunto dall’assicuratore è tale che il verificarsi del sinistro assicurato può compromettere l’equilibrio finanziario della compagnia, l’assicuratore provvede a “riassicurare” il rischio presso altra o altre compagnie.
In genere, considerato lo scopo della riassicurazione, si stipulano contratti generali (c.d. trattati) tra le diverse compagnie, con i quali l’assicuratore si obbliga di riassicurare una percentuale di tutti o parte dei rischi previsti nel trattato (c.d. trattati in quota pura), ovvero la parte dei rischi eccedente una certa somma (si parla in tal caso di eccedente), anche con possibili combinazioni.
Quanto alla natura della “riassicurazione”, è prevalente e condivisibile la tesi che vi vede un vero e proprio contratto di assicurazione contro i danni che all’assicurato/assicuratore possono derivare dall’obbligo di far fronte a più sinistri, quale assicuratore. La riassicurazione non crea rapporti tra l’assicurato e il riassicuratore (art. 1929 c.c.), ma la legge speciale (art. 85 co. 3 T.U. sull’esercizio delle assicurazioni private) concede a favore della massa degli assicurati un privilegio collettivo sulle somme dovute dal riassicuratore.