Considerazioni generali Clausole campione
Considerazioni generali. L’art. 26, comma 1 lettera b, del D.Lgs. 81/08 impone al Datore di Lavoro di fornire alle Aziende Appaltatrici o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Il comma 3 dello stesso ▇.▇▇▇., inoltre, impone al datore di lavoro committente di promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi da interferenze (nel seguito denominato DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Il presente documento ha lo scopo di indicare i rischi, le prevenzioni ed eventuali DPI inerenti le interferenze con le attività svolte in azienda da parte di aziende esterne alle quali sia stato appaltato uno o più servizi mediante regolare contratto, al quale verrà allegato il presente DUVRI. La Valutazione dei Rischi cui sono esposti i lavoratori delle aziende esterne ha richiesto l’ analisi dei luoghi di lavoro e delle situazioni in cui i lavoratori delle aziende esterne vengono a trovarsi nello svolgimento delle attività appaltate, ed è finalizzata all’individuazione e all’attuazione di misure di prevenzione e di provvedimenti da attuare. Pertanto essa è legata sia al tipo di attività lavorativa svolta nell’unità produttiva sia a situazioni determinate da sistemi quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti coinvolti nei processi.
Considerazioni generali. Nel quadro della strategia europea per l’occupazione, il Consiglio Europeo ha invitato le parti sociali a procedere alla negoziazione di accordi diretti a modernizzare l’organizzazione del lavoro, includendo intese riguardanti la flessibilità sul lavoro, finalizzati alla produttività e competitività delle imprese sul mercato ed a garantire il necessario equilibrio tra flessibilità e sicurezza. La Commissione delle Comunità Europee ha invitato le parti sociali, nell’ambito della seconda fase della consultazione relativa alla modernizzazione ed al miglioramento dei rapporti di lavoro, ad avviare negoziati in tema di telelavoro. Il 20 settembre 2001, la CES (unitamente al comitato di collegamento EUROCADRES/CEC), l’ UNICE/UEAPME ed il CEEP hanno annunciato di voler dare avvio a negoziati diretti al raggiungimento di un accordo alla cui attuazione negli Stati Membri nonché negli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo, provvederanno i membri aderenti alle parti firmatarie. Con tali negoziati, le parti firmatarie si augurano di poter contribuire alla preparazione della transizione verso una società ed un’economia basate sulla conoscenza, conformemente a quanto deciso nel Consiglio Europeo di Lisbona. Il telelavoro ricomprende una gamma di situazioni e di prassi ampia ed in rapida espansione. Per tale motivo le parti sociali hanno individuato una definizione del telelavoro che consente di abbracciarne diverse forme svolte con regolarità. Le parti sociali vedono nel telelavoro, al tempo stesso, un mezzo per le imprese e gli enti pubblici di servizi che consente di modernizzare l’organizzazione del lavoro ed un mezzo per i lavoratori che permette di conciliare l’attività lavorativa con la vita sociale offrendo loro maggiore autonomia nell’assolvimento dei compiti loro affidati. Se l’Europa intende sfruttare al meglio le possibilità insite nella società dell’informazione, deve incoraggiare tale nuova forma di organizzazione del lavoro in modo tale da coniugare flessibilità e sicurezza, migliorando la qualità dei lavori ed offrendo alle persone disabili più ampie opportunità sul mercato del lavoro. Detto accordo, realizzato su base volontaria, mira a stabilire un quadro generale a livello europeo al quale i membri aderenti alle parti firmatarie daranno attuazione conformemente alle prassi e procedure nazionali proprie delle parti sociali. Le parti firmatarie invitano inoltre le organizzazioni dei paesi candidati loro aderenti ad attuare il presente accordo....
Considerazioni generali. La c.d. legge Fornero trova le sue origini nelle sollecitazioni espresse in ambito europeo199, le quali manifestavano l’urgenza per il nostro paese di approvare ri- forme strutturali, cominciando dalla riforma del mercato del lavoro. Il modello ideale da tenere presente, al fine di dare nuova sistemazione al settore, è la c.d. “flexicurity”. L’intero iter parlamentare200 della legge vede un susseguirsi di prese di posizione e di durissime critiche, nonostante vi fosse la generale consapevolezza della ne- cessità di arrivare all’approvazione del provvedimento201. Va, tuttavia, evidenziato che, nonostante le polemiche, molti commentatori hanno giudicato l’insieme delle 196 ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, op. cit., p.16. 197 ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, op.cit. 198 Cassazione civile 7/09/2012 n. 14996, in dir. Lav. 2012, 689. 199 In particolare, il riferimento è alla sollecitazione espressa dalla Banca Centrale Europea nell’agosto del 2011. 200 L’iter parlamentare comincia al Senato il 5 aprile, si concluderà il 31 maggio e l’applicazione definitiva della legge da parte della Camera è del 27 giugno: il giorno successivo il presidente ▇▇▇▇▇ presenta la legge al Consiglio europeo come prova dell’impegno riformatore dell’Italia. 201 ▇. ▇▇▇▇, Flessibilità e tutele nella riforma del lavoro in WP CSDLE “▇▇▇▇▇▇▇ ▇’▇▇▇▇▇▇”.IT – 155/2012, p. 7, Le critiche non si sono limitate al periodo di gestazione, ma sono continuate anche dopo il varo della normativa. «Tali giudizi confermano un paradosso di fondo: quello di una legge fortemente contrastata pur essendo ritenuta inevitabile ed al fine approvata da un’ampia maggioranza parlamentare, la più vasta che si ricordi in materia di lavoro, compreso lo Statuto del 1970. Il paradosso è sottolineato ulteriormente dalla buona accoglienza della riforma da parte delle autorità europee e internazionali» misure approvate un “semplice ritocco”202 della preesistente legislazione del la- voro. Il principale obiettivo della legge Fornero era quello di predisporre un modello italiano di flexicurity, ispirata ai principi della flexicurity europea203 che viene con- siderata dalle istituzioni comunitarie come disciplina ideale del mercato del lavoro, già molto utilizzata nei paesi del centro e del nord dell’Europa204. La particolarità della flexicurity italiana è, tuttavia, legata alle radicate norme in difesa del posto di lavoro205, prima fra tutte l’art.18 Stat. Lav., “motivate dalla carenza di efficaci strumenti di tutela e di accompagnamento sul mercato del l...
Considerazioni generali. Prima di procedere ad illustrare la metodologia valutativa adottata occorre formulare alcune considerazioni: - I beni materiali presenti nei locali non sono tutti di proprietà della società fallita, poiché come precedentemente indicato, a partire dalla stipula del contrato di affitto di azienda, gran parte dell’utensileria è stata sostituita e acquistata direttamente dalla società affittuaria, così come alcuni beni mobili e arredi. Tra i beni non di proprietà della società fallita si segnala in particolare il bancone del bar, il quale è stato oggetto di procedura esecutiva mobiliare prima della dichiarazione di fallimento con conseguente vendita sul posto e aggiudicazione alla società affittuaria s.r.l.; - Il valore dell’attività è fondamentalmente determinato dalla licenza commerciale detenuta per i locali di Torino Via Baretti n. 15/C associata alla presenza dei due contratti di locazione dei locali sopra descritti con durata residua sufficientemente lunga (4,5 anni per la parte di locali di Via Baretti e 10,5 anni per Via ▇. ▇▇▇▇▇▇▇) con canone di locazione mensile complessivo di circa Euro 1.150; - E’ noto che la collocazione di un locale nella zona di San Salvario gode del notevole afflusso di presenze in orari serali soprattutto di un pubblico giovane e quindi l’acquisto dell’azienda in Via Baretti consente l’acquisizione di un’attività commerciale in una zona a forte attrazione di pubblico; - Il locale, classificabile come cocktail bar, gode di una posizione strategica, nel cuore di San Salvario, quartiere di Torino riqualificato negli ultimi anni e divenuto uno dei principali centri di attrazione della vita notturna torinese; - Il locale si presenta con uno stile moderno e innovativo che ben si lega ai tratti caratteristici del quartiere di San Salvario, conservando elementi che riconducono alla multietnicità e storia della zona da poco riqualificata; - I locali destinati allo svolgimento dell’attività comprendono spazi interni di circa 80 mq dotati di posti a sedere e superfici utilizzate per la preparazione (cucina) di circa 8 mq; gli spazi esterni comprendono un dehor di area di 21 mq su ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇ ▇, ▇ mq su Via SAnselmo; - La licenza è sicuramente uno degli elementi chiave che contribuiscono a formare l’avviamento di un’azienda commerciale, pur non essendo l’unico perché altri fattori che possono influire sullo stesso sono l’organizzazione, la professionalità del personale, la reputazione testimoniata dai giudizi sul web che attribuiscon...
Considerazioni generali. Il presente documento è stato redatto in adempimento a quanto richiesto ai sensi dell’Art. 26 del D.Lgs. 81/2008, secondo il quale le stazioni appaltanti sono tenute a redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e a stimare i costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. Il campo di applicazione comprende anche i contratti pubblici di forniture e servizi per i quali non vi è una norma consolidata relativa al calcolo dei costi contrattuali della sicurezza. Infatti, l’art. 26 del D.Lgs.81/08 impone pure alle parti di tali contratti un onere di reciproca informazione e coordinamento al fine della valutazione dei rischi per la sicurezza e delle misure di prevenzione e protezione. Il presente documento ha lo scopo di: • fornire alle imprese partecipanti alla gara d’affidamento e soprattutto all’impresa risultata aggiudicataria, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui il servizio deve essere svolto; • promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra il committente, l’impresa aggiudicataria e i datori di lavoro, per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro inerenti l’attività di lavorativa oggetto dell’affidamento con particolare riguardo alla individuazione dei rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori dell’impresa, dei datori di lavoro, e le persone operanti presso i locali scolastici, gli alunni ed eventuale pubblico esterno; • ridurre ogni possibile rischio a cui i lavoratori sono soggetti, nell’ambito dello svolgimento delle loro normali mansioni, tramite l’adozione di un comportamento cosciente e rispettoso delle procedure/istruzioni e delle regole a cui devono attenersi durante il lavoro. Il DUVRI si configura quale adempimento derivante dall’obbligo del datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione e il coordinamento fra lo stesso e le imprese appaltatrici. Si tratta di un documento da redigersi a cura delle stazioni appaltanti e che deve dare indicazioni operative e gestionali su come superare uno dei maggiori ostacoli alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro e nei cantieri: “l’interferenza”. Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” tra le attività dell’affidatario del servizio ed altre attività che pure si svolgono all’interno degli stessi luoghi in cui sono espletate le prime. In linea di principio, dunque, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luog...
Considerazioni generali. In generale, per svolgere una determinata attività (es. sostituzione di una grondaia, pulizia di un’asta di fognatura) sono necessarie altre attività, propedeutiche e/o contemporanee e/o successive (es. ponteggi, apertura di tombini, pulizia, ecc). A fronte del contratto le prestazioni vengono richieste di volta in volta in relazione alle esigenze manutentive e spesso interessano aree di impianto e componenti diversi, a volte sono di modesta entità e/o durata ma, soprattutto, per il singolo lavoro non è sufficientemente nota a preventivo (cioè, all’atto della formalizzazione del contratto) la presenza o meno e il tipo di attività che potrebbero essere in atto in quell’area al momento della richiesta della prestazione e dalle quali potrebbe derivare rischio da interferenza sulla medesima e viceversa. Pertanto, la valutazione dei rischi da interferenze potrà essere eseguita solo al momento della richiesta della singola prestazione perché solo allora sarà noto il reale contesto operativo in relazione al quale verranno individuate ed attuate specifiche misure di protezione e prevenzione contro i rischi da interferenza per quella specifica situazione. Questa circostanza, dunque, rende pressoché impossibile elaborare preventivamente il DUVRI da allegare al contratto perché a priori non è esattamente specificato l’”opera che si vuole realizzare”; solo in corso d’opera si configurano i “micro-cantieri” per i quali è possibile anticipatamente elaborare il DUVRI specifico. Il presente DUVRI è pertanto di tipo “programmatico” inteso cioè a regolamentare le modalità gestionali per l’analisi delle interferenze e le procedure documentali per conformare il requisito di legge; i documenti che verranno predisposti in corso d’opera per la gestione delle interferenze dei singoli “micro-cantieri” che via via si determinano nel periodo di validità del contratto saranno archiviati unitamente alla documentazione di gestione del singolo contratto.
Considerazioni generali. Gli interventi per la realizzazione delle infrastrutture per la banda larga e ultralarga con fondi pubblici hanno comportato, oltre ai costi diretti delle opere stesse, costi generali di gestione che corrispondono ai costi di funzionamento della società Infratel che vengono ad- debitati agli interventi infrastrutturali mediante i rendiconti che periodicamente la società presenta al Mise. Le notizie e i documenti acquisiti nel corso dell’istruttoria hanno permesso di rilevare che tali costi di funzionamento sono pressoché interamente addebitati agli inter- venti eseguiti con fondi del bilancio dello Stato, mentre per le commesse eseguite con fondi regionali o dell’Ue gli addebiti per spese generali riguardano soltanto le spese per direzione dei lavori, collaudo e simili direttamente riferibili alla commessa. In questo capitolo si analizzano le voci di costo principali e gli indici ritenuti significativi per la valutazione della gestione, sotto il profilo dell’economicità. A questo fine sono stati acquisiti i bilanci di Infratel 2012-2015, il contratto per la forni- tura di servizi aziendali stipulato tra Invitalia e Infratel, informazioni concernenti i dati sul personale e relativi costi e sugli incarichi di consulenza. Sono stati inoltre acquisiti ed esa- minati i report di rendicontazione e monitoraggio che periodicamente vengono presentati da Infratel al Mise. Tali documenti contengono informazioni essenziali sui costi di funziona- mento delle attività svolte da Infratel per la realizzazione delle opere.
Considerazioni generali. Al 31 dicembre 2016 risultano verificati i gate di accesso per l’erogazione del bonus, in particolare: • il dato di ICAAP Total Capita Ratio, che prevede nel RAF un valore obiettivo >15% è pari al 17,9% al 31/12/2016; • i risultati (utile netto) al 31/12/2016 di sub consolidato Banca Profilo ed individuali di Banca Profilo sono positivi, e rispettivamente pari a 2,2 milioni di Euro e 0,9 milioni di Euro13; • il saldo netto medio di liquidità ad un mese della Banca è ampiamente superiore ai 30 milioni di Euro previsti (306 milioni di Euro). • E’ stato inoltre verificato il rispetto delle condizioni per l’erogazione del bonus per le singole Aree di business, in particolare il superamento della soglia minima (75%) del budget di ricavi assegnato, come di seguito dettagliato; complessivamente la Banca ha raggiunto l’84% del proprio budget di ricavi. In uno scenario macroeconomico nazionale in moderata crescita e ancora caratterizzato da grande incertezza Banca Profilo chiude con ricavi netti per 41,3 milioni di Euro, in riduzione (-18,3%) rispetto al 31 dicembre 2015, principalmente a causa della riduzione delle commissioni nette e del risultato netto dell’attività finanziaria e dei dividendi. I costi operativi sono pari a 40,5 milioni di Euro, in riduzione (- 0,5%) rispetto ai dati del precedente esercizio, da imputarsi principalmente alla riduzione delle spese del personale per minori accantonamenti alla componente variabile delle remunerazioni, legate ai minori ricavi del 2016. Le altre spese amministrative e le rettifiche di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali sono in crescita principalmente per i maggiori costi sostenuti nel periodo dalla Banca nell’ambito del progetto Canali Digitali. Il risultato della gestione operativa è pari a 0,9 milioni di Euro, in riduzione (-91%) rispetto al passato esercizio. Il monte bonus complessivo a favore dei dipendenti della Banca è stato determinato in massimi 2,8 milioni di Euro, inclusi i contributi sociali, rispetto ai 4,5 milioni del passato esercizio (-38%). Di seguito viene illustrata analiticamente la ripartizione del monte bonus per ruolo/area di attività. Tutti i dipendenti della Banca con un’anzianità aziendale superiore a sei mesi a fine 2016 sono stati coinvolti nel processo di valutazione delle performance. Il processo ha comportato una valutazione del livello di raggiungimento degli obiettivi definiti a inizio anno in base all’unità organizzativa di appartenenza e al ruolo ricoperto.
Considerazioni generali. Alla data della redazione del presente rapporto intermedio si possono avanzare prime considerazioni generali.
A) Nella vallata Umbra del bacino del Fiume Paglia l' esistenza del processo di Contratto di Fiume per il Paglia è ormai consolidata e diffusa con aspettative rilevanti da parte della comunità residente nel territorio fluviale che ritiene il processo in atto la vera e unica grande opportunità per riuscire ad invertire il ciclo "risorse finanziarie-progetti- (calati sui)- territori" con quello “territori-progetti-(calati sulle) risorse finanziarie”, per riuscire ad avviare uno spostamento di risorse e di investimenti dalla permanente attività di gestione dell’emergenza alla vera prevenzione e tutela attiva del territorio con uno sviluppo locale partecipato e condiviso. Anche in alcuni Comuni confinanti fuori regione si è diffusa la conoscenza del processo di CdF in atto per il Paglia Umbro, tanto che sono state avanzate proposte di adesione al manifesto anche da alcuni Comuni della Regione Lazio e della Regione Toscana. Tuttavia il percorso processo del Contratto di Fiume non è ancora riuscito a decollare in forma efficace per la non ancora convinta e fattiva partecipazione attiva di tutte le istituzioni coinvolte e anche per l'assenza di risorse economiche dedicate.
B) Le modalità di conduzione del processo di CdF attivate sino ad oggi - di tipo esclusivamente volontaristico - hanno scontato una eccessiva lentezza ed una non sempre efficace direzione o coordinamento tecnico. La concomitanza dei processi di costruzione del CdF e della SNAI - Strategia Nazionale Aree Interne -, se da un lato hanno permesso di rilevare l'importanza e gli effetti di questi strumenti come propugnatori di nuovi modelli buttom-up di organizzazione territoriale dello sviluppo, dall'altro hanno evidenziato la impreparazione del sistema pubblico-privato a queste nuove strategie di governance partecipata. Sono infatti emerse criticità nel governo delle strategie di sviluppo, spesso complesse, e anche criticità nella calibrazione a livello locale delle varie opportunità di investimento e di crescita.
C) L'assenza di una quadro conoscitivo ambientale e socio economico esaustivo e comune a tutti i tavoli di lavoro come "scenario" di lettura unificata e condivisa di riferimento ha impedito sinergie efficaci tra i Tavoli di lavoro che hanno a volte lavorato in modo "autoreferenziale".Ci si è avvalsi di documentazione esistente riferibile per la qualità delle acque al redigendo agg...
Considerazioni generali le apparecchiature devono essere fornite complete di tutti gli accessori necessari per il regolare e sicuro funzionamento; • gli strumenti devono essere conformati in modo tale da permettere una agevole pulizia e disinfezione; • i dispositivi offerti devono essere nuovi, di elevate prestazioni, di ultima generazione, di alta affidabilità, conformi alla Direttiva 93/42/CEE, alle norme CEI, alle norme specifiche di prodotto e le altre norme di prodotto applicabili e compatibili con un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza di operatori e pazienti. La ditta potrà includere altri accessori, dotare il sistema di ulteriori software o usare nuove tecnologie atte all’ulteriore miglioramento delle prestazioni delle macchine.
