Considerazioni generali Clausole campione
Considerazioni generali. Nel quadro della strategia europea per l’occupazione, il Consiglio Europeo ha invitato le parti sociali a procedere alla negoziazione di accordi diretti a modernizzare l’organizzazione del lavoro, includendo intese riguardanti la flessibilità sul lavoro, finalizzati alla produttività e competitività delle imprese sul mercato ed a garantire il necessario equilibrio tra flessibilità e sicurezza. La Commissione delle Comunità Europee ha invitato le parti sociali, nell’ambito della seconda fase della consultazione relativa alla modernizzazione ed al miglioramento dei rapporti di lavoro, ad avviare negoziati in tema di telelavoro. Il 20 settembre 2001, la CES (unitamente al comitato di collegamento EUROCADRES/CEC), l’ UNICE/UEAPME ed il CEEP hanno annunciato di voler dare avvio a negoziati diretti al raggiungimento di un accordo alla cui attuazione negli Stati Membri nonché negli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo, provvederanno i membri aderenti alle parti firmatarie. Con tali negoziati, le parti firmatarie si augurano di poter contribuire alla preparazione della transizione verso una società ed un’economia basate sulla conoscenza, conformemente a quanto deciso nel Consiglio Europeo di Lisbona. Il telelavoro ricomprende una gamma di situazioni e di prassi ampia ed in rapida espansione. Per tale motivo le parti sociali hanno individuato una definizione del telelavoro che consente di abbracciarne diverse forme svolte con regolarità. Le parti sociali vedono nel telelavoro, al tempo stesso, un mezzo per le imprese e gli enti pubblici di servizi che consente di modernizzare l’organizzazione del lavoro ed un mezzo per i lavoratori che permette di conciliare l’attività lavorativa con la vita sociale offrendo loro maggiore autonomia nell’assolvimento dei compiti loro affidati. Se l’Europa intende sfruttare al meglio le possibilità insite nella società dell’informazione, deve incoraggiare tale nuova forma di organizzazione del lavoro in modo tale da coniugare flessibilità e sicurezza, migliorando la qualità dei lavori ed offrendo alle persone disabili più ampie opportunità sul mercato del lavoro. Detto accordo, realizzato su base volontaria, mira a stabilire un quadro generale a livello europeo al quale i membri aderenti alle parti firmatarie daranno attuazione conformemente alle prassi e procedure nazionali proprie delle parti sociali. Le parti firmatarie invitano inoltre le organizzazioni dei paesi candidati loro aderenti ad attuare il presente accordo....
Considerazioni generali. La c.d. legge Fornero trova le sue origini nelle sollecitazioni espresse in ambito europeo199, le quali manifestavano l’urgenza per il nostro paese di approvare ri- forme strutturali, cominciando dalla riforma del mercato del lavoro. Il modello ideale da tenere presente, al fine di dare nuova sistemazione al settore, è la c.d. “flexicurity”. L’intero iter parlamentare200 della legge vede un susseguirsi di prese di posizione e di durissime critiche, nonostante vi fosse la generale consapevolezza della ne- cessità di arrivare all’approvazione del provvedimento201. Va, tuttavia, evidenziato che, nonostante le polemiche, molti commentatori hanno giudicato l’insieme delle 196 X. XXXXXXX, op. cit., p.16. 197 X. XXXXXXX, X. XXXXXXX, op.cit. 198 Cassazione civile 7/09/2012 n. 14996, in dir. Lav. 2012, 689. 199 In particolare, il riferimento è alla sollecitazione espressa dalla Banca Centrale Europea nell’agosto del 2011. 200 L’iter parlamentare comincia al Senato il 5 aprile, si concluderà il 31 maggio e l’applicazione definitiva della legge da parte della Camera è del 27 giugno: il giorno successivo il presidente Xxxxx presenta la legge al Consiglio europeo come prova dell’impegno riformatore dell’Italia. 201 X. XXXX, Flessibilità e tutele nella riforma del lavoro in WP CSDLE “Xxxxxxx X’Xxxxxx”.IT – 155/2012, p. 7, Le critiche non si sono limitate al periodo di gestazione, ma sono continuate anche dopo il varo della normativa. «Tali giudizi confermano un paradosso di fondo: quello di una legge fortemente contrastata pur essendo ritenuta inevitabile ed al fine approvata da un’ampia maggioranza parlamentare, la più vasta che si ricordi in materia di lavoro, compreso lo Statuto del 1970. Il paradosso è sottolineato ulteriormente dalla buona accoglienza della riforma da parte delle autorità europee e internazionali» misure approvate un “semplice ritocco”202 della preesistente legislazione del la- voro. Il principale obiettivo della legge Fornero era quello di predisporre un modello italiano di flexicurity, ispirata ai principi della flexicurity europea203 che viene con- siderata dalle istituzioni comunitarie come disciplina ideale del mercato del lavoro, già molto utilizzata nei paesi del centro e del nord dell’Europa204. La particolarità della flexicurity italiana è, tuttavia, legata alle radicate norme in difesa del posto di lavoro205, prima fra tutte l’art.18 Stat. Lav., “motivate dalla carenza di efficaci strumenti di tutela e di accompagnamento sul mercato del l...
Considerazioni generali. L'Operatore in fase di segnalazione del disservizio deve comunicare lo specifico servizio di unbundling su cui si è verificato il malfunzionamento e se intende avvalersi del servizio di SLA PLUS ASSURANCE, ove previsto. Prima di inoltrare il reclamo all'interfaccia Telecom Italia, l'Operatore dovrà effettuare tutte le diagnosi necessarie per discriminare se l’intervento correttivo é di competenza Telecom Italia utilizzando tutte le funzionalità di diagnosi intrinseche dei propri apparati o dotandosi di specifici mezzi di prova per le sezioni di rete sulle quali non è possibile fare la telediagnosi. In tale fase, l’Operatore dovrà preliminarmente anche accertare se il malfunzionamento riscontrato non sia dovuto all’utilizzo di una velocità (upstream o downstream) ADSL/SHDSL/VDSL non garantita da Telecom Italia; in particolare, poiché l’Operatore può variare la velocità (upstream/downstream) sui sistemi ADSL/SHDSL senza darne comunicazione a Telecom Italia (per l’SHDSL la variazione non deve però comportare il cambio della fascia di velocità), per rendere più efficace l’intervento di assurance l’Operatore, nella richiesta di intervento, dovrà comunicare la velocità di utilizzo dei sistemi. Qualora l’Operatore riscontri un disservizio a carico di Telecom Italia, inoltrerà il reclamo indicando la tratta di rete disservita e il codice fornito in fase di Fornitura. Tutte le modalità di esecuzione dei test effettuati e le risultanze di dettaglio della diagnosi effettuata dall'Operatore dovranno essere documentate all'interfaccia T.I. contestualmente alla richiesta di assistenza. Nel caso in cui sia segnalato da parte Operatore un reclamo e, dalle verifiche eseguite da parte T.I., si accerta che la rete è funzionante (avendo a riferimento anche le condizioni garantite da Telecom Italia in fase di qualificazione della linea), verrà addebitato all’Operatore un intervento a vuoto anche nel caso in cui il problema sia indotto da eventuali prodotti presenti presso il cliente. In particolare, la specifica natura del servizio di shared access, che prevede in generale la fornitura simultanea di due diversi servizi sullo stesso collegamento in rame da parte di due Operatori diversi (Telecom Italia e altro Operatore). comporta la necessità che il cliente finale venga opportunamente informato sulla corretta procedura da seguire per l’inoltro dei reclami, rivolgendosi all’Help Desk (HD) dell’Operatore che fornisce il servizio disservito. T.I. esegue lavori programmati di manu...
Considerazioni generali. L’art. 26, comma 1 lettera b, del D.Lgs. 81/08 impone al Datore di Lavoro di fornire alle Aziende Appaltatrici o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Inoltre il comma 3 dello medesimo decreto legislativo impone al datore di lavoro Committente di promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi da interferenze (nel seguito denominato DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Il presente documento ha lo scopo di indicare i rischi, le prevenzioni ed eventuali DPI inerenti le interferenze con le attività svolte in azienda da parte di aziende esterne alle quali sia stato appaltato uno o più servizi mediante regolare contratto, al quale verrà allegato il presente DUVRI. La Valutazione dei Rischi cui sono esposti i lavoratori delle aziende esterne ha richiesto l’analisi dei luoghi di lavoro e delle situazioni in cui i lavoratori delle aziende esterne vengono a trovarsi nello svolgimento delle attività appaltate, ed è finalizzata all’individuazione e all’attuazione di misure di prevenzione e di provvedimenti da attuare. Pertanto essa è legata sia al tipo di attività lavorativa svolta nell’unità produttiva sia a situazioni determinate da sistemi quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti coinvolti nei processi.
Considerazioni generali le apparecchiature devono essere fornite complete di tutti gli accessori necessari per il regolare e sicuro funzionamento; • gli strumenti devono essere conformati in modo tale da permettere una agevole pulizia e disinfezione; • i dispositivi offerti devono essere nuovi, di elevate prestazioni, di ultima generazione, di alta affidabilità, conformi alla Direttiva 93/42/CEE, alle norme CEI, alle norme specifiche di prodotto e le altre norme di prodotto applicabili e compatibili con un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza di operatori e pazienti. La ditta potrà includere altri accessori, dotare il sistema di ulteriori software o usare nuove tecnologie atte all’ulteriore miglioramento delle prestazioni delle macchine.
Considerazioni generali. In generale, per svolgere una determinata attività (es. sostituzione di una grondaia, pulizia di un’asta di fognatura) sono necessarie altre attività, propedeutiche e/o contemporanee e/o successive (es. ponteggi, apertura di tombini, pulizia, ecc). A fronte del contratto le prestazioni vengono richieste di volta in volta in relazione alle esigenze manutentive e spesso interessano aree di impianto e componenti diversi, a volte sono di modesta entità e/o durata ma, soprattutto, per il singolo lavoro non è sufficientemente nota a preventivo (cioè, all’atto della formalizzazione del contratto) la presenza o meno e il tipo di attività che potrebbero essere in atto in quell’area al momento della richiesta della prestazione e dalle quali potrebbe derivare rischio da interferenza sulla medesima e viceversa. Pertanto, la valutazione dei rischi da interferenze potrà essere eseguita solo al momento della richiesta della singola prestazione perché solo allora sarà noto il reale contesto operativo in relazione al quale verranno individuate ed attuate specifiche misure di protezione e prevenzione contro i rischi da interferenza per quella specifica situazione. Questa circostanza, dunque, rende pressoché impossibile elaborare preventivamente il DUVRI da allegare al contratto perché a priori non è esattamente specificato l’”opera che si vuole realizzare”; solo in corso d’opera si configurano i “micro-cantieri” per i quali è possibile anticipatamente elaborare il DUVRI specifico. Il presente DUVRI è pertanto di tipo “programmatico” inteso cioè a regolamentare le modalità gestionali per l’analisi delle interferenze e le procedure documentali per conformare il requisito di legge; i documenti che verranno predisposti in corso d’opera per la gestione delle interferenze dei singoli “micro-cantieri” che via via si determinano nel periodo di validità del contratto saranno archiviati unitamente alla documentazione di gestione del singolo contratto.
Considerazioni generali. Da un confronto tra i principi e criteri direttivi della legge delega 124/2015 in materia di valutazione della performance e le innovazioni apportate al d.lgs. 150/2009, emerge chiaramente che – seppure siano stati introdotti elementi di novità sostanziale – siano ancora necessari molti interventi, principalmente di natura non normativa per poter soddisfare pienamente gli obiettivi della riforma. Il d.p.r. 105/2016, il d.p.c.m. 2 dicembre 201624 e, da ultimo, il decreto legislativo 74/2017 hanno posto alcune importanti basi normative per poter valorizzare le risorse umane, patrimonio intangibile delle organizzazioni, ma certamente elemento centrale nel percorso di creazione del valore pubblico. Ma le nuove norme non bastano, perché il vero cambiamento passa ha sempre comunque a che fare con le persone. A tale proposito, il Consiglio di Stato – nel citato parere allo schema di riforma – tra le misure di accompagnamento alla riforma - ha ben espresso tale consapevolezza, asserendo che “la riforma non si esaurisce con l’intervento sul piano legislativo, ma richiede misure – spesso di natura non giuridica – di accompagnamento non meno fondamentali. Ciò è particolarmente vero in una materia dal carattere spiccatamente multidisciplinare come quella della valutazione delle performance, per la quale appare necessario, come detto, un vero e proprio cambiamento culturale, all’interno e anche all’esterno dell’amministrazione.” E aggiunge: “[…] la nuova disciplina dovrebbe essere accompagnata da ampie e generalizzate iniziative di formazione, rispettivamente, del personale, dei dirigenti e degli appartenenti alle strutture tecniche degli OIV. Si dovrebbe, pertanto, prevedere una estesa e qualificata serie di interventi sul territorio, non solo di formazione tecnica sugli strumenti, ma anche di orientamento degli atteggiamenti professionali, per conseguire una diffusione e una condivisione dei valori e della cultura della performance.” Ci auguriamo che il ruolo di coordinamento del Dipartimento della Funzione Pubblica costituisca la vera leva strategica per l’applicazione della riforma, fornendo indirizzi e strumenti che orientino gli enti a comprendere ed apprezzare il valore aggiunto della cultura della misurazione e valutazione, considerandola non più “sterile” adempimento di legge, opportunità da cogliere per un miglioramento continuo del proprio percorso di soddisfacimento dei bisogni della collettività. 23 xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/Xxxxxx...
Considerazioni generali. Il trasportatore inizia il servizio di trasporto entro il periodo indicato nella decisione dell'autorità competente che concede l'autorizzazione.
Considerazioni generali. Come ricordato dal Decreto di approvazione del Programma, occorre offrire una formazione che riesca, da un lato, a intercettare i cambiamenti in atto nella società e la trasformazione digitale e verde in corso; dall’altro, i corsi offerti devono avere una diretta spendibilità, nel breve e medio periodo, nel mercato del lavoro. Emerge quindi la duplice esigenza di operare un processo di ascolto e decodifica dei bisogni del territorio e del mondo produttivo, che sappia poi tradursi in percorsi formativi efficaci e coerenti con la strategia europea di transizione a una società intelligente, sostenibile e coesa. È prevista, nell’ambito del Programma GOL, la possibilità di sperimentare dei “Patti Territoriali”, condivisi con Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ANPAL, “volti all’ottimizzazione, in specifici settori o filiere produttive territorialmente localizzate, del rapporto tra i sistemi del lavoro, dell’istruzione e formazione e dell’imprenditoria per garantire opportunità occupazionali e il soddisfacimento dei fabbisogni di competenze delle imprese anche in relazione ai processi di innovazione, riconversione e trasformazione industriale. I Patti individuano i settori e le filiere produttive scelti dalla Regione sulla base di considerazioni legate alla necessità di intervento in situazioni di criticità ma anche rispetto agli ambiti che mostrano maggiore vivacità nella ripresa e che offrono promettenti opportunità occupazionali” (Decreto 5 novembre 2021, p. 55). I Patti possono essere siglati anche a livello subregionale. ARTI è impegnata dal 2021 nel percorso partecipativo per la costruzione dell’Agenda per il Lavoro 2021- 2027, i cui risultati possono essere valorizzati per far emergere i fabbisogni formativi del Sistema Puglia.
Considerazioni generali. Prima di procedere ad illustrare la metodologia valutativa adottata occorre formulare alcune considerazioni: - I beni materiali presenti nei locali non sono tutti di proprietà della società fallita, poiché come precedentemente indicato, a partire dalla stipula del contrato di affitto di azienda, gran parte dell’utensileria è stata sostituita e acquistata direttamente dalla società affittuaria, così come alcuni beni mobili e arredi. Tra i beni non di proprietà della società fallita si segnala in particolare il bancone del bar, il quale è stato oggetto di procedura esecutiva mobiliare prima della dichiarazione di fallimento con conseguente vendita sul posto e aggiudicazione alla società affittuaria s.r.l.; - Il valore dell’attività è fondamentalmente determinato dalla licenza commerciale detenuta per i locali di Torino Via Baretti n. 15/C associata alla presenza dei due contratti di locazione dei locali sopra descritti con durata residua sufficientemente lunga (4,5 anni per la parte di locali di Via Baretti e 10,5 anni per Via X. Xxxxxxx) con canone di locazione mensile complessivo di circa Euro 1.150; - E’ noto che la collocazione di un locale nella zona di San Salvario gode del notevole afflusso di presenze in orari serali soprattutto di un pubblico giovane e quindi l’acquisto dell’azienda in Via Baretti consente l’acquisizione di un’attività commerciale in una zona a forte attrazione di pubblico; - Il locale, classificabile come cocktail bar, gode di una posizione strategica, nel cuore di San Salvario, quartiere di Torino riqualificato negli ultimi anni e divenuto uno dei principali centri di attrazione della vita notturna torinese; - Il locale si presenta con uno stile moderno e innovativo che ben si lega ai tratti caratteristici del quartiere di San Salvario, conservando elementi che riconducono alla multietnicità e storia della zona da poco riqualificata; - I locali destinati allo svolgimento dell’attività comprendono spazi interni di circa 80 mq dotati di posti a sedere e superfici utilizzate per la preparazione (cucina) di circa 8 mq; gli spazi esterni comprendono un dehor di area di 21 mq su Xxx Xxxxxxx x xx 0, 0 mq su Via SAnselmo; - La licenza è sicuramente uno degli elementi chiave che contribuiscono a formare l’avviamento di un’azienda commerciale, pur non essendo l’unico perché altri fattori che possono influire sullo stesso sono l’organizzazione, la professionalità del personale, la reputazione testimoniata dai giudizi sul web che attribuiscon...