ACCORDO DEFINITIVO
Ministero del Turismo
Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane
ACCORDO DEFINITIVO
del giorno 21 giugno 2022, tra la delegazione di parte datoriale del Ministero del Turismo, rappresentata dal dr. Xxxxxxxx Xxxxxx, ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali nazionali del Comparto Funzioni Centrali che hanno sottoscritto il relativo contratto collettivo nazionale di lavoro.
Premessa
Visto l’esito dei controlli sull’ipotesi di accordo sottoscritta in data 13 aprile 2022 esercitati ai sensi dell’art. 40 bis del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 dai competenti Organi con le note n. 8712 del 22 marzo 2022 della Ragioneria Generale dello Stato – Ufficio Centrale di Bilancio – Turismo, n. 12670 del 19 maggio 2022 della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l’Analisi dei costi del Lavoro Pubblico e n. DFP-004166-P del 19 maggio 2022 del Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio Relazioni Sindacali
Le Parti
Sottoscrivono in via definitiva l’allegato accordo sui criteri generali per l’adozione di iniziative a sostegno del reddito del personale in servizio presso il Ministero del Turismo tra la delegazione di parte datoriale, nella persona del Direttore Generale degli affari generali e delle risorse umane, xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, ed i Rappresentanti delle Organizzazioni sindacali nazionali del Comparto.
Con il presente accordo le parti individuano le tipologie di misure da finanziare per sostenere il reddito del personale in servizio presso il Ministero mediante l’erogazione di provvidenze.
Accordo sui criteri generali per l’adozione di iniziative a sostegno del reddito
del personale in servizio presso il ministero del Turismo
Art. 1
AMBITO APPLICATIVO
Il presente accordo si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, pieno o part-time, in servizio anche in comando o fuori ruolo da altre PA, presso il Ministero del Turismo.
Art. 2
DURATA, DECORRENZA, TEMPI E PROCEDURE DI APPLICAZIONE
1. Il presente accordo ha validità con riferimento all’anno 2021.
2. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata o PEC, almeno tre mesi prima della scadenza annuale. Le disposizioni contrattuali rimangono, comunque, in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo CCNI.
3. Le materie e gli istituti regolati dal presente contratto potranno essere integrati da contrattazioni successive.
Art. 3
OGGETTO DELL’ACCORDO
Con il presente accordo le parti stabiliscono i criteri e le modalità per la concessione di benefici di natura assistenziale a favore del personale come individuato dall’art.1 del presente accordo.
Art. 4
RISORSE ASSEGNATE PER IL FINANZIAMENTO DELLE PROVVIDENZE
Nell’ambito del bilancio del Ministero del Turismo sono destinate al finanziamento delle provvidenze di tutto il personale le risorse di cui al capitolo n. 3106 - provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie - dello stato di previsione della spesa del Ministero del Turismo e pari quindi ad € 95.700,00.
Art. 5
SOGGETTO EROGATORE DEI BENEFICI
Le parti concordano che per l’anno 2021 la Direzione Generale per gli Affari generali e le risorse umane sarà il soggetto titolato all’erogazione dei benefici di cui al presente accordo. A tal fine, le risorse iscritte al capitolo 3106 saranno destinate ad assicurare le provvidenze al personale per rimborsare le spese sostenute nell’anno 2021 per gli interventi e con le percentuali indicate all’art.6 del presente accordo. Le parti concordano altresì che per gli anni a decorrere dal 2022 e seguenti, le risorse di cui al capitolo n. 3106 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Turismo potranno essere integralmente o parzialmente destinate alla sottoscrizione di una polizza sanitaria integrativa delle prestazioni erogate anche in convenzione dal servizio sanitario nazionale.
Art. 6
INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEL PERSONALE
Le parti concordano che per l’anno 2021 l’Amministrazione rimborserà a domanda al personale in
servizio presso il Ministero del Turismo:
1) le spese mediche documentate*;
2) le spese sostenute per l’iscrizione a nidi e scuole materne;
3) le spese sostenute per abbonamenti al servizio di trasporto pubblico;
4) contributi assistenziali connessi a situazioni particolari implicanti spese straordinarie ad es: nascite, adozioni, affidamenti, spese funebri per familiari.
*Spese sostenute dal relativo nucleo familiare successivamente alla decorrenza della presa di servizio del predetto personale presso il Ministero, nonché quelle sostenute dai dipendenti di ruolo cessati dal servizio nell’anno 2021 entro la data di cessazione dal servizio, che non siano state già oggetto di rimborsi da parte di terzi.
A decorrere dall’anno 2022 l’amministrazione effettuerà i rimborsi delle sole voci di cui ai punti nn.2),
3) e 4) del presente articolo ove residuino risorse finanziarie a valle della sottoscrizione della polizza sanitaria di cui al precedente articolo 5).
Art. 7
DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RIPARTO DELLE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DELLE PROVVIDENZE
1) Le risorse individuate, per l’anno 2021, ai sensi dell’art.4 del presente accordo vengono ripartite
secondo i seguenti criteri di riparto:
a) il 75 % delle risorse disponibili è destinato ai rimborsi delle spese come descritte al punto 1) dell’articolo 5, nella misura del 60% della spesa sostenuta, con un tetto pro-capite annuo di € 1.000,00;