Ambito applicativo Clausole campione
Ambito applicativo. La possibilità di esperire la conciliazione è espressamente riservata al caso del licenziamento “dei lavoratori di cui all’articolo 1”, cioè dei lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto n. 23/2015. Quindi l’offerta di conciliazione riguarda i lavoratori subordinati (con esclusione dei dirigenti) assunti dopo il 7 marzo 2015. Il richiamo integrale all’art. 1 consente di includere in questo ambito anche quei contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato che derivano dalla stabilizzazione di rapporti di apprendistato e/o conversione di contratti a tempo determinato, anche se già in vigore alla data di entrata in vigore del decreto sulle “tutele crescenti”. L’operatività della norma ricomprende, giusto il terzo comma dell’art. 1 del d.lgs. n. 23/2015, anche tutti quei lavoratori che, pur assunti precedentemente all’entrata in vigore delle nuove norme, vi rientrano per effetto del raggiungimento della soglia del requisito occupazionale di cui all’art. 18 dello Statuto dei lavoratori da parte del datore di lavoro, grazie alle assunzioni effettuate in vigenza delle nuove norme. Lo strumento deflativo in discorso è destinato, con le modalità e i termini previsti dall’art. 6, ad evitare il giudizio in caso di licenziamento. Gli effetti del raggiungimento dell’accordo si limitano al potenziale conflitto relativo alla contestazione della legittimità del licenziamento, con l’esclusione di qualsiasi altra pretesa del lavoratore, il quale aderendo all’offerta conciliativa potrà comunque rivendicare gli altri diritti scaturenti dal rapporto di lavoro (se non esplicitamente ricompresi nell’accordo transattivo). Il legislatore, infatti, nell’introdurre la disposizione in esame, fa salva “la possibilità per le parti di addivenire a ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla legge” e conferma che “le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono soggette al regime fiscale ordinario”. Entrambe le disposizioni confermano la natura “aggiuntiva” dell’offerta di cui all’art. 6, che non preclude le soluzioni alternative già conosciute (arbitrati, conciliazioni nelle diverse sedi) né l’introduzione di altre questioni controverse nell’accordo transattivo definitivo, ma che, in assenza di apposita pattuizione, circoscrive la particola...
Ambito applicativo. Fatto salvo l’obbligo di avvalersi prioritariamente delle convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A. e del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) in ossequio all’art. 1, commi 449 e 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché dalle Centrali di committenza di cui all’art. 9, comma 3, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito in Legge 23 giugno 2014, n. 89, la SA, potrà procedere, nel corso dell’E.F. 2020, all’affidamento di lavori, servizi e forniture, utilizzando l’elenco fornitori in parola per gli affidamenti sotto le soglie di cui all’art. 35 del Codice e secondo l’articolazione di seguito indicata: - procedure negoziate per lavori, servizi e forniture inferiori a 40.000 euro per le quali è previsto l’affidamento diretto (art. 36, comma 2 lettera a del Codice); - procedure negoziate per i lavori di minuto mantenimento alle infrastrutture inferiori od uguali a 5.000,00 euro1; - procedure negoziate per servizi e forniture indicati nell’allegato VIII del Codice di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 139.000,00 euro (art. 36, comma 2, lettera b del Codice); - procedure negoziate per servizi e forniture d’importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore od uguali a 214.000,00 euro (art. 36, comma 2, lettera b, del Codice), per i prodotti non menzionati nell’allegato VIII del Codice; - approvvigionamenti effettuati ai sensi del D.P.R. n. 236 del 15 novembre 2012.
1 nei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria alle infrastrutture superiori ad € 5.000,00 è previsto di norma il ricorso al cd. “Manutentore Unico” per i quali la responsabilità della committenza è dell’Agenzia del Demanio nell’ambito della disciplina degli interventi manutentivi su immobili di proprietà demaniale e di terzi in uso alle Amministrazioni dello Stato ai sensi del D.L. n. 98/2011, art. 12 convertito nella legge 15 luglio 2011 n. 111. Eccezioni a tale disciplina sono previste nei casi previsti dal D.lgs. 15 novembre 2011, n. 208 e nei casi esplicitati dalla stessa Agenzia (nelle Linee Guida v. 3 e successive AA. VV.) ovvero: - nuove costruzioni e interventi di ampliamento in quanto non rientrano nella categoria degli interventi manutentivi; - interventi di piccola manutenzione necessari a seguito di un guasto imprevisto e tutti i servizi di manutenzione periodica e riparazione finalizzati al mantenimento e alla verifica dell’efficienza degli impianti. Nei casi di deroga al ricorso al “Manutentore Unico” le procedure negoziate pe...
Ambito applicativo. Premessa La presente Circolare rende note le condizioni generali dei prestiti di scopo della gestione separata della CDP, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del D.M. 6/10/2004, destinati agli enti locali di cui al TUEL ed ai consorzi di enti locali di cui alla successiva sezione 1 (di seguito anche denominati “Enti”). La presente Xxxxxxxxx sostituisce integralmente le precedenti Circolari della CDP n. 1255, 1263 (e s.m.i.) e 1273. Sez. 1. La presente Circolare si applica ai prestiti destinati ai comuni, alle Ambito province, alle città metropolitane, alle comunità montane, alle soggettivo comunità isolane e alle unioni di comuni, nonché ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono i servizi pubblici locali, ed ai consorzi per la gestione dei servizi sociali, ai quali, ai sensi del proprio statuto, si applichi il TUEL. Gli enti locali di nuova costituzione possono essere finanziati a seguito dell’approvazione del primo bilancio di previsione e, di norma, successivamente alla definizione, mediante apposita delibera consiliare, delle passività eventualmente acquisite a seguito della costituzione. Gli Enti beneficiari dei prestiti, ai quali sono destinate le erogazioni, possono essere diversi dagli Enti che assumono l’onere di rimborso dei prestiti medesimi (“Enti debitori”).
Ambito applicativo. La presente convenzione quadro regola i rapporti tra il "CSC" ed il "soggetto ospitante" concernenti l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento, a favore degli allievi della Scuola Biennale di Alta Formazione in ‘Archeologia Giudiziaria e Crimini contro il Patrimonio culturale. Il "
Ambito applicativo. Il Disciplinare, unitamente all’Allegato 1, ha valore di disciplina generale, che si pone a corredo dell’offerta nella presente procedura sotto soglia, pertanto, dovrà essere sottoscritto digitalmente per accettazione e caricato sulla piattaforma del su MePA - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione Consip, entro il termine perentorio stabilito da questa stazione appaltante.
Ambito applicativo. L’Amministrazione intende stipulare un accordo quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell’ art. 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016, sulla base del quale affidare con successivi atti le forniture di materiale agrario, essenze vegetali, beni di consumo in occasione di eventi e per la gestione del patrimonio verde, per i quantitativi di prodotti di beni che riterrà necessario od opportuno acquistare nel periodo indicato al successivo art. 10. Dette forniture non predeterminate, in questa fase, né nel numero, né nell’esatta consistenza in termini economici, ma individuabili, sulla base delle priorità e della necessità rilevate dall’Amministrazione comunale nell’arco di tempo di validità contrattuale, sono definite per caratteristiche e modalità esecutive nel presente capitolato ed in particolare nell’allegato C 1. Con l’Accordo quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Amministrazione a fornire i beni del presente Atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità richieste. L’aggiudicazione e la stipula dell’Accordo quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per l’Amministrazione nei confronti del Fornitore. Conseguentemente l’Amministrazione non è tenuta a formalizzare Ordinativi di fornitura applicativi del presente Accordo Quadro, escludendosi espressamente che il Fornitore possa avanzare diritti o pretese di sorta.
Ambito applicativo. Il Sistema di Vendor Rating, si applica, con riferimento alle gare indette e i contratti sottoscritti a partire dal 01.03.2019, a tutti gli operatori economici qualificati nell’Elenco che partecipano ad affidamenti con procedure negoziate per le Categorie Lavori, Servizi, Forniture (ivi compresi gli incarichi di progettazione e connessi) entro le seguenti soglie di importo: • Lavori, da € 40.000 fino ad un massimo di € 999.999; • Servizi e Forniture, da € 40.000 fino ad un massimo di € 220.999; • Incarichi di progettazione e connessi, da € 40.000 fino ad un massimo di € 99.999 Si segnala che, nel caso in cui un Operatore Economico qualificato nell’Elenco partecipi anche a gare di importo superiore alle soglie sopra riportate (c.d. “gare sopra soglia”), il comportamento in tali gare potrebbe influenzare il Rating Complessivo dell’Operatore. In particolare, il Sistema di Vendor Rating prevede dei meccanismi di decurtazione del Rating Complessivo in presenza di eventi nelle gare sopra soglia quali:
i) ricorso perso con contestuale condanna alle spese;
ii) presenza di risoluzioni del contratto per cause imputabili all’appaltatore (paragrafo n. 27 – Indicatori per gare sopra soglia).
Ambito applicativo. Il presente CCNL si applica ai dipendenti delle Aziende dei Settori del Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi che, nelle diverse forme societarie, a titolo esemplificativo, operano negli ambiti di seguito precisati, con la riserva che, qualora emergessero aree applicative particolari, vi potrà anche essere un rinnovo anticipato per il relativo ambito con la sottoscrizione di uno specifico CCNL.
1) Aziende Turistiche: Strutture Ricettive e all’Aria aperta
a) Alberghi, Hotel Meublé, Pensioni e Locande
b) Alberghi termali
c) Bed and Breakfast, Ostelli, Residence e Agriturismi
d) Campeggi e Villaggi Turistici
e) Glamping
f) Parchi
g) Stabilimenti balneari marini, fluviali, lacuali e piscinali
h) Porti e approdi, punti di ormeggio
i) Centri Termali e Benessere, Piscine, Campi sportivi, Bar, Ristoranti, Pizzerie e altre attività integrate alle strutture ricettive
j) Colonie Climatiche, marine e montane, case per ferie, accoglienza pellegrini, pensionati e/o patronati per studenti
k) Xxxxxxx, Convitti e Residenze per studenti
l) Rifugi alpini
m) Comprensori sciistici
n) Impianti di risalita, aziende sciistiche e relativi servizi
o) Attività per l’avviamento, la manutenzione e la chiusura delle Strutture ricettive stagionali nonchè attività accessorie
p) Servizi integrati alle Strutture Ricettive
2) Agenzie di Viaggio, Tour Operator e Network di Agenzie di Viaggio e Turismo
a) Agenzie di viaggio e turismo
b) Tour Operator
c) Network di Agenzie di Viaggio e Turismo
d) Enti Turistici
e) Call Center turistici
Ambito applicativo. Il presente CCNL si applica ai dipendenti delle Aziende del Terziario Avanzato che, nelle diverse forme societarie o associate, operano, a titolo esemplificativo, nei seguenti settori, con la riserva che, qualora emergessero aree applicative particolari, vi potrà anche essere un rinnovo anticipato per il relativo ambito con la sottoscrizione di uno specifico CCNL:
1) Consulenze avanzate:
2) Informatica specialistica - I.C.T.:
3) Servizi Avanzati:
4) Altre Aziende riconducibili alle aree di competenza precedenti.
Ambito applicativo. Il presente CCNL si applica ai dipendenti degli Studi Professionali e Agenzie di Assicurazione che, nelle diverse forme societarie, a titolo esemplificativo, operano negli ambiti di seguito precisati, con la riserva che, qualora emergessero aree applicative particolari, vi potrà anche essere un rinnovo anticipato per il relativo ambito con la sottoscrizione di uno specifico CCNL.