Avvocati per l'imprenditore
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Il nuovo Accordo Economico Collettivo settore industria
Mercoledì 8 Ottobre 2014
Il 1° settembre è entrato in vigore il nuovo Accordo Economico Collettivo Industria (“AEC”), applicabile ai contratti di agenzia commerciale che richiamano la contrattazione collettiva o ai contratti stipulati tra soggetti entrambi iscritti alle associazioni sindacali e industriali stipulanti.
Il nuovo AEC introduce alcune rilevanti novità, fra le quali si segnalano in particolare:
l’introduzione di nuovi criteri di determinazione della componente meritocratica dell’indennità di fine rapporto (per le relative disposizione è previsto un periodo transitorio: l’applicazione è immediata solo per i contratti di agenzia commerciale stipulati dopo il 1° settembre 2014, è invece differita al 1° gennaio 2016 per i contratti stipulati prima del 10 gennaio 2014 che rimangano in vigore sino al 30 marzo 2017) [articoli 10 e 11];
la modifica dal 20% al 15% della soglia al di sopra della quale la riduzione di zona/provvigioni da parte della preponente è di sensibile entità e richiede quindi un preavviso pari a quello previsto per la cessazione del rapporto [articolo 2];
l’estensione a diciotto mesi/ventiquattro mesi in caso di agente monomandatario del periodo durante il quale vengono considerati variazione unica le successive variazioni di lieve entità, con eventuale incidenza quindi sull’entità della variazione e sul preavviso dovuto all’agente (prima dodici mesi senza distinguo) [articolo 2];
la tipizzazione dei casi nei quali la preponente può addebitare all’agente il prezzo del campionario [articolo 3]; la possibilità di prevedere il periodo di prova solo nel primo contratto a tempo determinato, anche nel caso in cui vengano successivamente stipulati fra le stesse parti contratti a tempo determinato con lo stesso contenuto (zona, prodotti e clienti) [articolo 4];
la riduzione da sessanta a trenta giorni, dalla trasmissione della proposta alla preponente, del termine trascorso il quale sorge il diritto dell’agente alla provvigione in mancanza di comunicazione del rifiuto della proposta da parte della preponente. È fatta salva la diversa determinazione tra le parti [articolo 5];
l’introduzione della possibilità di retribuire l’agente capo area con una provvigione separata [articolo 6]; l’estensione da quattro a sei mesi del periodo, successivo alla cessazione del contratto, durante il quale può continuare a sorgere il diritto dell’agente alla provvigione in relazione agli affari conclusi dalla preponente per effetto dell’attività svolta dall’agente nel corso del rapporto [articolo 6];
l’applicabilità del Decreto Legislativo 231/2002 agli interessi moratori per ritardo nel pagamento delle provvigioni [articolo 7];
l’introduzione, nella base di calcolo dell’indennità sostitutiva del mancato preavviso di recesso, degli altri corrispettivi maturati nel periodo di riferimento in aggiunta alle provvigioni [articolo 9];
l’estensione a dodici mesi della sospensione del rapporto nei casi di gravidanza, puerperio e adozione/affidamento [articolo 13].
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