RCA E GARANZIE ACCESSORIE VEICOLI DI ASET SPA
CAPITOLATO TECNICO
DELLA POLIZZA X.X.XXXX LIBRO MATRICOLA LOTTO 3
RCA E GARANZIE ACCESSORIE VEICOLI DI ASET SPA
Nota informativa sul rischio
Rischio: l’elenco dei mezzi, riportato nell’Allegato 1 del Capitolato, potrebbe essere modificato in sede di stipula del contratto in considerazione delle variazioni, in termini di nuove entrate e nuove uscite, che si dovessero verificare tra il momento di svolgimento della gara e quello di effetto della polizza.
Per quanto riguarda le garanzie accessorie Incendio, Furto, Kasko ed eventi socio-politici, ASET Spa si riserva di inserire in copertura singoli veicoli all’atto della stipula, o anche successivamente, specificando le garanzie dalla stessa prescelte. Alla Compagnia è richiesto di fornire il dettaglio dei tassi da applicare che diventeranno il riferimento da utilizzare per tutta la durata della polizza.
DEFINIZIONI GENERALI | |
Assicurato | L’Ente Contraente nonché la persona o le persone nel cui interesse è stata stipulata l’assicurazione ed a cui spettano i diritti derivanti dal contratto. |
Assicurazione Capitolato Contraente | Il contratto di assicurazione e quindi il complesso delle garanzie prestate in polizza. Il documento articolato in Parti e/o Sezioni che prova il contratto di assicurazione L’Ente, ASET SPA - nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore - che stipula l’assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti. |
Franchigia | L’importo fisso di danno indennizzabile/risarcibile che rimane a carico dell’Assicurato. |
Garanzia | Il singolo rischio coperto dall’assicurazione |
Incendio | La combustione con sviluppo di fiamma del veicolo o di sue parti che può autoestendersi e propagarsi. |
Indennizzo Risarcimento | La somma che la Società eroga all’Assicurato o all’avente diritto in caso di sinistro. |
Legge | Il Decreto Legislativo 209 del 7 settembre 2005 sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni. |
Polizza | Il documento che prova il contratto di assicurazione. |
Premio | La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo dell’assicurazione. |
Rischio | La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne. |
Scoperto | La percentuale di danno indennizzabile/risarcibile che rimane a carico dell’Assicurato. |
Sinistro | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. |
Società/Compagnia | L’Impresa assicuratrice indicata nel frontespizio della presente polizza che presta la garanzia |
STRUTTURA DEL CAPITOLATO
SEZIONE I CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE SEZIONE II CONDIZIONI PARTICOLARI R.C. AUTO
SEZIONE III CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA SEZIONE IV CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DEI RISCHI DIVERSI ALLEGATO 1 ELENCO E CARATTERISTICHE DEI MEZZI ASSICURATI
SEZIONE I
CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
(clausole non modificabili)
1.1) Variazioni del rischio e relative dichiarazioni
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Il contraente non è tenuto a comunicare le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.
1.2) Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L’assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno 31.12.2017.
A parziale deroga di quanto previsto dall’Art. 1901 del C.C., l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza anche se il premio o la prima rata di premio non è stata pagata.
Il contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio, entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza; se il contraente non paga il premio entro 60 giorni, l’effetto dell’assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.
Se il contraente non paga i premi, le rate di premio successivi e le eventuali appendici comportanti un premio, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto n. 40/2008 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il rischio di cui trattasi, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente alla predetta Equitalia Servizi S.p.A..
Ai sensi dell’art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la società da atto che:
• L’assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all’art. 3 del Decreto;
• Il pagamento effettuato dal contraente direttamente all’Agente di Riscossione ai sensi dell’art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell’art. 1901 c.c. nei confronti della società stessa.
L’assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.
1.3) Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
1.4) Denuncia dei sinistri
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto, alla Società o al Broker, entro 20 giorni da quando ne ha avuto conoscenza il Servizio competente.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. Quanto sopra se non diversamente regolato dalle condizioni previste ai singoli contratti.
1.5) Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.
1.6) Clausola arbitrale
Mancando l’accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte.
Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.
Se una parte non provvede o se manca l’accordo sulla nomina del terzo perito la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo perito fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lei dovuta dall’indennità spettantegli.
1.7) Assicurazione presso diversi Assicuratori
L’Assicurato è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Società dell’esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
Solo in caso di sinistro l’Assicurato deve comunicare il sinistro a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.
1.7) Coassicurazione e delega, agenzia cui è assegnata la polizza
L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l’indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi.
Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, xxx comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.
Resta inteso che le comunicazioni inviate all’Agenzia cui è assegnata la polizza si intendono come inviate alla Società Delegataria.
1.9) Rinvio a specifiche condizioni e norme di legge
L’assicurazione si intende regolata oltre che dalle norme della stessa anche dalle condizioni generali e particolari delle assicurazioni di Responsabilità Civile Autoveicoli e Auto Rischi Diversi depositate dalla Società all’IVASS e, laddove esistenti, delle relative tariffe vigenti all’atto della stipula della vigente assicurazione.
Si precisa che tali clausole si intendono applicabili ad integrazione e non in disaccordo con le norme del presente capitolato.
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
1.10) Prevalenza
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente, sui moduli a stampa vale solo quale presa d’atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione. Agli effetti dell'art. 1341 del C.C., il Contraente e l'Impresa dichiarano di conoscere, approvare ed accettare specificamente le disposizioni degli articoli del presente capitolato di polizza.
1.11) Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
1.12) Durata dell’Assicurazione – proroga - disdetta
Le parti convengono e si danno reciprocamente atto che il Contraente non è qualificabile alla stregua di consumatore ex art. 3 del D. Lgs. 6/9/2005 n° 206 e ss.mm.ii., Codice del Consumo.
Alle stesse parti pertanto non si applica il disposto dell’art. 170 bis del Codice delle Assicurazioni Private relativamente all’obbligo di durata annuale del contratto, come da Determinazione n° 2 del 13 marzo 2013 dell’AVCP.
La presente Assicurazione ha effetto il 31.12.2017 e cesserà automaticamente il giorno 31.12.2022 senza obbligo di disdetta.
Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata – PEC da inviarsi 90 giorni prima della suddetta scadenza. Il computo dei 90 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata – PEC da parte del ricevente
E’ facoltà del contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione per un periodo di sei mesi. La società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (novanta) giorni dall’inizio della proroga.
Fermo quanto sopra, si precisa che alla presente assicurazione si applicano le condizioni di cui all’art. 170/bis
– (Durata del contratto) relative all’ulteriore periodo di operatività dell’Assicurazione successivo alla scadenza del contratto – del D. lgs 209/2005; la Società si impegna quindi a mantenere operante la garanzia prestata con il presente contratto assicurativo per un massimo di quindici giorni successivi alla scadenza del contratto stesso e fino all’effetto della nuova polizza. Detta condizione si applica anche alle Sezioni ARD, fermo restando che, in occasione della gara afferente l’aggiudicazione della nuova assicurazione od in continuità del rischio con la presente Società, il nuovo contratto od il contratto rinnovato ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs 50/2016, avrà effetto pari alla naturale scadenza della polizza, che non considera i quindici giorni di cui sopra.
L’assicurato, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e xx.xx. e ii.), si riserva di recedere dall’assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui la società non sia disposta ad una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.
1.13) Clausola Broker
Il Contraente dichiara di aver affidato, a norma del D. Lgs. 209/2005, la gestione del presente contratto alla Società Centrale SPA Via degli Abeti, 80 – 61122.
presente contratto saranno svolti tramite Centrale Spa., e in particolare:
⮚ il Broker gestirà per conto del Contraente il contratto sottoscritto, fintanto che tale incarico resti in vigore;
⮚ è fatto obbligo al Contraente di comunicare tempestivamente alla Società l’eventuale revoca dell’incarico al Broker, nonché ogni variazione del rapporto che possa essere di interesse della Compagnia;
⮚ la Società darà preventiva comunicazione al Broker affinché questi possa, ove lo ritenga, essere presente nel caso in cui intenda procedere ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo presso il Contraente;
⮚ ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Società, prevarranno queste ultime;
⮚ le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio fatte alla Società avranno efficacia al momento della ricezione della comunicazione alla Società stessa;
⮚ la Società, entro e non oltre 30 giorni, provvederà all’emissione dei conseguenti documenti relativi al contratto assicurativo e li farà avere al Broker, il quale curerà che il Cliente provveda al perfezionamento degli stessi nonché al pagamento dei relativi premi. Il Broker è responsabile dell’autenticità delle firme apposte sui documenti contrattuali;
⮚ le polizze e le appendici emesse dalla Società ed inviate al Broker, dovranno essere da questi restituite alla stessa dopo il perfezionamento; le copie di spettanza dell’Ente Contraente verranno da questo trattenute all’atto del perfezionamento;
⮚ le polizze, le appendici e le quietanze emesse dalla Società, in caso di mancato perfezionamento o incasso, dovranno essere restituite alla stessa;
⮚ il Broker (o il Contraente con c.p.c. al Broker) provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Compagnia comunicherà al Broker (o al Contraente con c.p.c. al Broker) il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l’indirizzo del perito incaricato e comunicherà l’esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato);
⮚ la Società incarica il Broker dell’esazione dei premi di competenza del Contraente. Il Broker si impegna a comunicare alla Società tramite fax, telegramma, l’avvenuto pagamento da parte del Contraente, dopodiché sarà debitore in proprio dell’importo del premio comunicato che si impegna a versare entro il 10 del mese successivo a quello della comunicazione d’incasso;
⮚ il Broker comunicherà inoltre tramite telefax o telegramma la decorrenza di garanzia che non potrà essere anteriore alla comunicazione stessa ed alla data di effetto prevista nei documenti contrattuali. Pertanto il Broker sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, dell’importo del premio che si impegna a versare alla Società entro il 10 del mese successivo a quello della comunicazione d’incasso. Nell’eventualità in cui non vengano perfezionati i relativi documenti contrattuali, il Broker sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, di una somma pari a tanti trecento sessantesimi del premio annuo concordato quanti sono i giorni intercorsi tra la data di inizio della garanzia e quella di comunicazione di annullamento della medesima;
⮚ in caso di coassicurazione, quanto previsto nei due punti precedenti verrà gestito dal Broker, nello stesso modo, nei confronti di ciascun coassicuratore;
⮚ la Società e/o i suoi incaricati, nei limiti del possibile, condurranno gli accertamenti e la liquidazione in contraddittorio con il Broker.
⮚ la Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.
Al Broker verranno retrocesse provvigioni – che restano esclusivamente a carico dell’Agenzia e/o dell’Impresa aggiudicataria - pari al 5% per la RCA e del 10% per la CVT.
1.14) Foro competente
Per le controversie relative al contratto il foro competente è esclusivamente quello della sede del Contraente..
1.15) Obblighi dell’Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
1. La Società, fornitrice dei servizi assicurativi, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 136/2010 e successive modifiche.
2. La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia di Pesaro Urbino della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
1.16) Informativa sui sinistri
La Società si impegna a fornire, dietro richiesta del Contraente e con cadenza semestrale, qualificati resoconti in formato excel sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto, che comprendano i seguenti elementi:
- estremi del sinistro;
- stato di avanzamento dell’iter liquidativo;
- gli importi liquidati o riservati.
- per i sinistri RCA procedura CARD attiva e passiva
SEZIONE II
CONDIZIONI PARTICOLARI R.C. AUTO - ARD
2.1) Oggetto dell’assicurazione e massimali autoveicoli
Premesso :
⮚ che l’intero parco veicoli a motore dell’Ente è descritto nell’Allegato A “Elenco Mezzi”
⮚ che i mezzi sono individuati per marca, tipo, targa di immatricolazione o telaio, potenza fiscale per il parco autovetture;
⮚ peso complessivo a pieno carico per il parco autocarri e macchine operatrici;
⮚ cilindrata per il parco motofurgoni e ciclomotori;
⮚ numero posti per autobus;
⮚ classe di bonus/malus - assegnazione – CU relativa all’anno 2017 ;
la Società assicura, in conformità della Legge e del Regolamento, i rischi della Responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti di seguito convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dell’intero parco veicoli a motore descritto nel contratto, con un massimale minimo per sinistro così individuato :
❑ €uro 10.000.000,00/8.500.000,00/1.500.000,00, per il parco autovetture, autocarri, motocarri, motocicli, ciclomotori, macchine operatrici e veicoli speciali.
❑ €uro 15.000.000,00/13.000.000,00/2.000.000,00, per gli autobus.
2.2) Tipologia di polizza
Il contratto di assicurazione sarà composto dalle Condizioni Generali di Assicurazione previste dalla normativa di legge vigente (Codice delle Assicurazioni D.L.vo 7 settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni) dalle condizioni Generali di Polizza integrate dalle condizioni particolari dattiloscritte di cui al presente capitolato
2.3) Impostazione garanzia RCA
- Garanzie Base :
rischi previsti dalla normativa vigente (RCA obbligatoria).
- Forma Tariffaria :
Bonus Malus per le autovetture;
Xxxxxxx Xxxxx o a classi di merito per motocicli e ciclomotori; Tariffa con Franchigia di € 500,00 per la categoria “Autocarri” Tariffa Fissa o classi di merito per gli altri veicoli.
Le tariffe applicate si intendono riferite tutte alla zona territoriale di Pesaro Urbino.
2.4) Copertura a libro Matricola – Regolazione – Precisazione copertura
L’assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente (vedasi allegato A) e successivamente, intestati al P.R.A. alla Contraente o per i quali la stessa, pur non essendo intestataria al P.R.A., abbia un interesse assicurativo essendo gli stessi utilizzati per i fini istituzionali della Contraente.
In caso di sostituzione di veicolo verrà riconosciuta, al veicolo subentrante, la stessa classe di merito del veicolo sostituito.
Per i veicolo che venissero inclusi in garanzia nel corso del periodo di assicurazione, il premio sarà determinato in base ai costi convenuti in sede di gara e indicati sul Libro Matricola.
Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita, furto, distruzione, demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione della Documentazione Assicurativa.
Per le inclusioni, le garanzie decorrono dalla data e ora richiesti dal Contraente, purché non antecedenti la data e l’ora di ricevimento della comunicazione da parte della Società. Le esclusioni decorreranno dalle ore 24.00 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata con cui sono state notificate, o del giorno di richiesta di esclusione indicato nella comunicazione inviata (tramite PEC, mail) o, comunque, dalle ore 24.00 della data di restituzione alla Società della Documentazione Assicurativa.
Qualora la Contraente fornisca, in buona fede, dichiarazioni errate, incomplete o inesatte, la Società riconosce comunque la piena validità della garanzia, fermo il diritto di richiedere l’eventuale maggior premio non percepito.
Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.
La regolazione del premio deve essere effettuata, dalla Società, per ogni periodo d’assicurazione, entro 120 (centoventi) giorni dal termine del periodo stesso.
Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dalla Contraente per la rata successiva, dovranno essere versate entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento da parte del Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società.
2.5) Determinazione dell’ammontare del danno e dell’indennizzo
In caso di sinistro riconducibile alle Sezioni A.R.D., l’ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore commerciale del mezzo, o delle sue parti, al momento del sinistro ed il valore che eventualmente resta del mezzo stesso o delle parti interessate dopo il sinistro, senza tenere conto delle spese di ricovero e dei danni di mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi ed il valore del mezzo prima del sinistro.
Per valore commerciale s’intende il valore riportato nella quotazione Quattroruote dell’ultima edizione antecedente il momento del sinistro, sommato al valore che avevano a tale momento gli optional. In caso di mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, come valore commerciale si intenderà quello della quotazione di mercato.
Nella determinazione dell’ammontare del danno si terrà conto dell’incidenza dell’I.V.A., ove l’Assicurato la tenga a suo carico, e l’importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.
Sono comunque escluse dall’indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni e/o ripristini.
Sono compresi gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sui veicoli, sempre che il loro valore sia compreso nel capitale assicurato.
In caso di perdita totale del veicolo o di danno parziale avvenuti entro 12 (dodici) mesi dalla data di prima immatricolazione la determinazione dell’ammontare del danno viene effettuata senza tenere conto del degrado d’uso qualora la somma assicurata, compresa l’I.V.A., sia pari al prezzo di acquisto del veicolo risultante dalla relativa fattura.
In caso di perdita totale del veicolo avvenuta oltre i 12 (dodici) mesi dalla data di prima immatricolazione, la Società indennizzerà, nel limite della somma assicurata, il valore commerciale, come sopra definito, del veicolo al momento del sinistro.
In caso di danno parziale del veicolo avvenuta oltre i 12 (dodici) mesi dalla data di prima immatricolazione, la Società indennizzerà, nel limite della somma assicurata, il valore commerciale, come sopra definito, del veicolo al momento del sinistro, e verrà applicato il degrado d’uso sulle parti usurabili.
Sia in caso di danno totale che parziale la Società corrisponderà all’Assicurato l’indennizzo con deduzione, sul danno risarcibile, dell’eventuale scoperto indicato in polizza.
2.6) Riparazione – Reintegrazione in forma specifica
In caso di sinistro riconducibile alle Sezioni A.R.D., salvo le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell’officina, l’Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.
La Società ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del mezzo danneggiato nonché di sostituire il mezzo o le sue parti, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del mezzo dopo il sinistro corrispondendone il controvalore.
A deroga di quanto sopra il Contraente è autorizzato ad effettuare le riparazioni necessarie al fine di non interrompere un pubblico servizio.
2.7) Attestazione dello stato di rischio
In base al nuovo regolamento IVASS n. 9/2015 non è più previsto l’invio cartaceo al Contraente dell’attestato di rischio, come indicato ai sensi dell’art. 134 del decreto legislativo n. 209/2005. Pertanto, ai fini dell’aggiudicazione della presente Assicurazione, le compagnie assicurative acquisiscono direttamente l’attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l’accesso all’apposita banca dati elettronica sotto il controllo dell’IVASS. Le informazioni relative ai mezzi assicurati per accedere alla banca dati sono quelli rilevabili dall’elenco pubblicato o fornito dal Contraente in esecuzione della procedura di gara o affidamento diretto di cui alla presente polizza.
2.8) Procedure di risarcimento diretto (Art. 149 del Codice delle Assicurazioni)
Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° del Codice) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice) che consente all’Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.
Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a Sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati.
In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all’estero, si applica la procedura di risarcimento “ordinaria” prevista dall’art. 148 del Codice.
La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall’art. 149 del Codice delle Assicurazioni, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all’Assicurato i danni subiti.
Qualora non sussistano i requisiti per l’attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l’Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all’Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art. 11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 Regolamento attuativo dell’art. 149 e 150 del Codice). In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall’Assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del Sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l’allegato modulo di Richiesta di risarcimento danni, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall’art. 148 del Codice.
2.9) Procedura ordinaria di risarcimento (Art. 148 del Codice delle Assicurazioni)
Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente articolo, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall’Assicurato direttamente alla società del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando un apposito modulo di richiesta di risarcimento danni.
2.10) Procedura di risarcimento del terzo trasportato (Art. 141 del Codice delle Assicurazioni)
Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall’art. 141 del Codice.
2.11) Esclusioni
Fermo quanto previsto all’art. 2.12/B “rinuncia alla rivalsa” che segue l’assicurazione non è operante:
- Se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. L’assicurazione conserva invece pienamente la propria validità:
a) Se l’abilitazione, regolarmente conseguita, non risulti ancora in possesso dell’Assicurato o se la stessa non è stata rinnovata, a patto che sia rinnovata entro 3 mesi dalla data di scadenza:
b) Se il Conducente alla guida di veicoli, per i quali è stata richiesta la patente di servizio e utilizzati per le prove, sia iscritto al concorso organizzato da soggetti pubblici o privati regolarmente autorizzati, propedeutico al sostenimento dell’esame per l0ottenimetno della patente speciale, così come risulta dagli atti della Contraente e dalla dichiarazione in tal senso sottoscritta dal Comandante della Polizia Municipale dell’Ente in cui il cui conducente presta servizio, la Società rinuncia altresì a rivalersi durante l’esame.
Si conviene pertanto la piena validità della copertura assicurativa per i soggetti che hanno superato positivamente l’esame abilitativo per il conseguimento della patente di servizio rilasciata ai sensi dell’art. 139 C.d.S. ma che non hanno ancora ricevuto il documento
- Nel caso di autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente
- Nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che disciplinano l’utilizzo della targa prova
- Nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente
- Nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione
- Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli Articoli 186 e 187 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285.
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’Articolo 144 del Codice, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto a pagare al Terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
2.12 GARANZIE INTEGRATIVE RESPONSABILITA’ CIVILE Garanzie sempre operanti, anche se non espressamente richiamate
Le garanzie di cui alla presente polizza sono inoltre prestate, nei limiti dei massimali di esposizione previsti dalla garanzia RCA., per le seguenti condizioni particolari:
2.12/A) Autobus
Per gli autobus adibiti a trasporto con percorso limitato, la garanzia deve essere operante anche quando effettuano trasporti e/o percorsi diversi da quanto indicato nel libretto di circolazione o al di fuori delle linee concesse ( servizi speciali, riservati, fuori linea), nonché presi o dati in locazione ai sensi dell’art. 87, V comma del D.Lgs 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) anche se guidati da persone non dipendenti dal Contraente e anche se affidati in comodato a sub-concessionari di linee del Contraente ovvero ad altre aziende operanti per le finalità medesime del Contraente.
L’assicurazione copre anche la responsabilità per i danni:
- arrecati durante l’impiego saltuario in servizi extraurbani di autobus assicurati per il servizio urbano e viceversa;
- nel caso di impiego degli autobus per esperimenti di prova e/o svolgimento di esercitazioni di guida durante selezioni per l’assunzione di personale e per l’abilitazione del personale dipendente.
- causati ai passeggeri nel momento della salita o della discesa dal veicolo;
- causati a indumenti ed oggetti di comune uso personale che siano portati con se dai terzi trasportati anche se non costituenti vero e proprio bagaglio.
2.12/B) Rinuncia alla rivalsa
A parziale deroga di quanto previsto all’articolo 2.11) Esclusioni la Società rinuncia ad avvalersi dell’azione di rivalsa nei confronti di:
1) della Contraente:
a) nel caso di danni subiti da Xxxxx trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della Carta di circolazione
b) nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli Articoli.186 (Guida sotto l’influenza dell’alcool) e 187 (Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) D.L. 30 aprile 1992 n.. 285 del Codice della strada, relativo regolamento e successive modificazioni;
c) nel caso in cui al conducente sia stata sospesa o revocata o non rinnovata l’abilitazione alla guida a patto che la Contraente non sia a conoscenza di questa circostanza.
2) della Contraente e del Conducente:
a) quando il veicolo sia adibito a trasporto di cose, in conseguenza della inoperatività della garanzia per danni alla persona subiti dai trasportati non addetti all’uso o al trasporto delle cose sul veicolo
b) Se al momento del sinistro non è stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi del D. Lgs. 285/1992 e successive modifiche e integrazioni
2.12/C) Rc. dei trasportati
La Compagnia garantisce l’Assicurato ed il Conducente per la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo contrattualmente identificato per danni a terzi provocati da trasportati di cui debba rispondere ai sensi di legge. La garanzia è inoltre estesa a favore dei trasportati, per la responsabilità civile loro derivante, per danni provocati a terzi in occasione di circolazione del veicolo stesso.
I massimali di esposizione per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia RCA. La garanzia non opera :
⮚ per danni cagionati a cose di terzi che l’Assicurato o i trasportati abbiano in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
⮚ se i terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali dall’art. 4 della Legge 990/69 e successive modificazioni nei riguardi dei beneficiari della garanzia.
2.12/D) Rc. inquinamento
ad integrazione della copertura assicurativa RCA relativa alla circolazione del veicolo, la Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell’ambiente causato da fuoriuscita di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo identificato (e necessarie al suo funzionamento), a causa di circolazione, intendendosi per circolazione tanto il movimento quanto la sosta o la fermata. Per danni da inquinamento dell’ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo da parte delle sostanze succitate. I massimali di esposizione per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia RCA.
La garanzia non opera:
⮚ per danni cagionati a cose di terzi che l’Assicurato o i trasportati abbiano in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
⮚ per danni conseguenti ad operazioni di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi del veicolo identificato, effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;
⮚ se i terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali dall’art. 4 della Legge 990/69 e successive modificazioni, nei confronti dell’Assicurato, ovvero per le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano lesioni personali in occasione di lavoro o di servizio.
2.12/E) Garanzia gancio traino
La garanzia si intende automaticamente operante per i veicoli abilitati a tale scopo.
2.12/F) Aree private:
La garanzia comprende i danni causati dalla circolazione del veicolo nelle aree private.
2.12/G)Carico e scarico
La Società assicura la responsabilità anche del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone che si trovano sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.
2.12/H) Ricorso terzi da incendio
La Società, in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la responsabilità dell’Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo di €uro 500.000,00 (cinquecentomilaeuro). In ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell’Assicurato.
2.12/I) Materiale radioattivo
Relativamente agli automezzi adibiti al trasporto di materiale radioattivo, la garanzia deve intendersi estesa anche agli eventuali danni conseguenti a possibili contaminazioni per fuoriuscita del materiale trasportato, purché in possesso di autorizzazione.
2.12/L) Carico e scarico con uso di mezzi meccanici
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, impegnandosi a corrispondere entro il limite di € 1.500.000,00, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovuti a titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi ( esclusi i danni da inquinamento all’acqua, all’aria ed al suolo), di cui sia civilmente responsabile ai sensi di legge, dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, effettuate con l‘impiego di mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo stesso, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna
Agli effetti della presente garanzia, non sono considerati terzi:
a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall’assicurazione;
b) il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con queste o siano a loro carico, in quanto l’Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l’Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).
2.13) Estensione territoriale – validità della garanzia all’estero
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati Membri dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell’Islanda, dell’Ungheria, del Principato di Monaco, della Slovenia, della Svizzera, del Liechtenstein e della Bosnia- Erzegovina.
L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati, facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sul Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde) rilasciato dalla Società unitamente alla Documentazione Assicurativa, non siano barrate.
La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria RC Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza
2.14) Gestione delle vertenze
La Società assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale ivi compresa la mediazione e la negoziazione assistita e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.
Ha altresì la facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale, sia all’atto della tacitazione dei danneggiati.
La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.
2.15) Difesa penale
Ad integrazione del precedente articolo 2.14 la Società si impegna, a richiesta dell’Assicurato, ad assumere la gestione dell’eventuale azione riconvenzionale nel giudizio promosso dalla controparte.
Ha altresì l’obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all’esaurimento del giudizio di secondo grado e di Cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono stati già tacitati in sede civile. Il Contraente ha comunque diritto di affidare la difesa dei conducenti anche a legali e tecnici di propria fiducia a proprie spese, diritto che permane anche per il conducente imputato.
L’impresa non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
2.16) Appendice di vincolo
Nel caso in cu i il veicolo assicurato utilizzato dal Contraente a seguito di contratto di leasing, o simili su richiesta del Contraente o del proprietario del veicolo verrà emessa appendice di vincolo senza addebito di spese.
2.17) Soccorso vittime della strada
L’impresa rimborsa, fino alla concorrenza di €uro 500,00= per sinistro le spese sostenute per riparare i danni all’interno del veicolo determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali.
Il trasporto deve essere provato con idonea dichiarazione rilasciata dall’autorità.
2.18) Rimborso spese di recupero, custodia e parcheggio
Qualora in seguito a sinistro conseguente ad incendio, furto, eventi socio-politici, kasko e X.X.Xxxx, il veicolo identificato in polizza non sia in grado di procedere con i propri mezzi, o qualora il veicolo assicurato subisca un guasto meccanico e/o elettrico che non ne consenta lo spostamento autonomo, la Società deve rimborsare le spese di recupero, custodia e rimpatrio, purché documentate, fino alla concorrenza di € 600 (seicentoeuro)per sinistro.
Si precisa che sarà sempre escluso il costo dei pezzi di ricambio e delle riparazioni effettuate in autofficina. Oltre alle spese di recupero del veicolo, la Società deve rimborsare altresì le spese sostenute dalle persone trasportate per il rientro al proprio domicilio, entro il limite di € 600 (seicentoeuro) sopra citato.
Per il rimpatrio la Società deve rimborsare le spese di trasporto fino al domicilio in Italia dell’Ente (compreso il rimpatrio delle persone trasportate), fino alla concorrenza di € 600 (seicentoeuro).
Sono comprese anche le spese di custodia e parcheggio, in presenza di veicolo sottoposto a fermo od a sequestro da parte dell’Autorità inquirente a seguito di sinistro da circolazione fino al massimo di € 500,00= per sinistro.
2.19) Rischio statico
Nel caso in cui vengano assicurati rimorchi, la garanzia vale per i danni a terzi derivanti da rimorchi in sosta se staccati dalla motrice, da manovre a mano.
2.20) Veicoli speciali per portatori di handicap
La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.
SEZIONE III
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA
3.1) Tutela giudiziaria, dissequestro e custodia
La Società assumerà a proprio carico l’onere delle spese giudiziali e stragiudiziali necessarie all’Ente od al conducente del veicolo assicurato allo scopo di:
⮚ ottenere il risarcimento dei danni loro cagionati da terzi per effetto della circolazione del veicolo;
⮚ resistere all’azione di terzi che abbiano subito danni per effetto della circolazione del veicolo, solo per la parte eccedente i limiti fissati nel terzo comma dell’art. 1917 C.C.;
⮚ effettuare il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente; qualora il conducente non vi provveda direttamente, la Società avrà la facoltà di affidare a persona di sua fiducia, alla quale il conducente stesso dovrà conferire il mandato necessario, l’incarico di presentare il ricorso alla competente Autorità, prendendo in carico le relative spese.
La garanzia comprende:
a) le spese per l’intervento di un legale in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale, comprese quindi le spese per la costituzione di parte civile;
b) le spese peritali, compresi medici ed accertatori, per l’opera prestata in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale;
c) le spese per la difesa penale del conducente per reato colposo o contravvenzione, conseguenti all’uso del veicolo, per tutti i gradi di giudizio, anche dopo eventuale tacitazione della o delle parti lese, purché non promossi su impugnazione del conducente;
d) le spese necessarie al dissequestro del veicolo assicurato, in caso di sequestro disposto a fini probatori dall’Autorità giudiziaria in conseguenza di incidente stradale; dovranno inoltre essere comprese le spese di custodia, se dovute in base alle vigenti disposizioni penali, fino alla concorrenza di € 500 (cinquecento€uro) per sinistro.
La garanzia non comprende:
- le multe, le ammende e le sanzioni amministrative e pecuniarie di qualsiasi genere;
- le spese di giustizia penale;
- gli oneri fiscali (bollature di documenti, spese di registrazione di sentenze di atti in genere, ecc). La presente garanzia aggiuntiva non è operante:
• nel caso di controversia promossa contro l’Ente e/o il conducente da un trasportato, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
• se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o se viene imputato di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti, o di inosservanza dell’obbligo di fermarsi e prestare assistenza a persona investita, salvo il caso di successivo proscioglimento od assoluzione;
• in relazione a fatti derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;
• per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell’Assicuratore R.C. Auto del veicolo assicurato.
La presente garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di €uro 10.000 (diecimilao€uro) per sinistro con il limite di € 5.000,00 per le spese di custodia.
SEZIONE IV
GARANZIE INCENDIO, FURTO, KASKO, EVENTI SPECIALI
Attivabile solo se è presente il valore nell’apposita colonna e per le sole garanzie richiamate
4.1) Precisazione relativa alle garanzie della presente sezione
Le garanzie previste al successivo Art. 4.3 saranno operanti, anche singolarmente, unicamente per gli automezzi per i quali siano state esplicitamente richieste dal contraente. L’attivazione di tali garanzie è consentita in qualsiasi momento, alle tariffe stabilite alla stipulazione del contratto.
4.2) – Computo del premio
Considerato che è facoltà del Contraente richiedere, ove lo ritenga opportuno, l’applicazione delle garanzie accessorie di cui alla presente sezione, si esplicitano di seguito distintamente, per ciascuna categoria di veicoli e per ciascuna delle sottoelencate garanzie, la tassazione pro-mille, comprensiva di accessori e imposte, da applicare, dietro richiesta del Contraente, al valore commerciale dell’automezzo da assicurare o l’importo in cifra fissa per singolo automezzo.
Incendio | Furto | Ev. Sociop. | Ev. Atmosf. | Kasko | Cristalli | |
Autovetture |
Autopromiscui | ||||||
Autocarri c/proprio | ||||||
Motocarri | ||||||
Ciclomotori trasporto cose | ||||||
Autoveicoli ad uso speciale | ||||||
Motocicli | ||||||
Macchine operatrici | ||||||
Macchine agricole |
4.3) - Oggetto della garanzia
La Società garantisce i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati e dai loro accessori fissi conseguenti a:
a) incendio, scoppio ed esplosione, azione del fulmine;
b) furto totale, furto parziale, rapina, consumati o tentati, compresi i danni prodotti al veicolo nella esecuzione od in conseguenza del furto e della rapina;
c) danni in genere avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo (EVENTI SOCIO POLITICI);
d) danni materiali e diretti, in conseguenza di inondazioni, trombe d’aria, caduta di grandine e di neve, valanghe e slavine (danni da EVENTI ATMOSFERICI);
e) danni determinati da causa fortuita e violenta per effetto della circolazione, sia che questa avvenga su area pubblica che su area privata (KASKO);
f) rottura accidentale dei cristalli.
4.4) Precisazioni di garanzia per il rischio furto:
la Società risponde inoltre dei danni diretti e materiali al veicolo conseguenti a:
- circolazione successiva al furto o rapina per gli stessi capitali della garanzia base; sono esclusi i danni alle parti meccaniche non conseguenti a collisione e quelli consistenti unicamente ad abrasione dei cristalli;
- effrazione o scasso subiti dal veicolo nell’esecuzione o nel tentativo di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all’interno del mezzo;
- appropriazione indebita da parte dei dipendenti a condizione che tanto gli atti idonei diretti al compimento del reato, quanto la consumazione di esso siano avvenuti durante la validità dell’assicurazione;
È condizione essenziale per il diritto all’indennizzo:
- che del fatto la Società sia stata messa a conoscenza entro il termine di un anno dalla consumazione del reato;
- che l’Assicurato non addivenga, senza il consenso della Società, a transazione con il dipendente infedele;
- che il reato sia stato denunciato all’Autorità.
4.5) Precisazioni di garanzia per il rischio kasko
La Società si obbliga ad indennizzare i danni diretti e materiali subiti dai veicoli assicurati in conseguenza di collisione con altri veicoli, identificati e non, urto con ostacoli, ribaltamento e/o uscita di strada dell’automezzo.
4.6) Ammontare del premio: si conviene che il computo del premio per le garanzie tutte di cui all’Art.4.5), sia determinato commisurando il valore commerciale di ciascun singolo veicolo riportato nell’elenco allegato, al tasso lordo pro mille previsto per ogni categoria di veicoli e per ogni specifica garanzia.
4.7) Somme assicurate
La garanzia è prestata fino alla concorrenza del valore assicurato per ciascun singolo veicolo risultante dall’apposito elenco (Allegato 1), con lo scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 (duecentocinquantaeuro) per sinistro, fermo restando che l’importo del danno non può essere in ogni caso superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro stesso, dedotto l’eventuale recupero.
Per valore commerciale si intende la media delle quotazioni espresse dalle pubblicazioni “Eurotax blu” ed “Eurotax giallo”, qualora rilevabili. Per gli automezzi per i quali non siano disponibili dette quotazioni, il valore commerciale sarà convenzionalmente l’importo da assicurare dichiarato dalla Contraente.
Sono altresì compresi in garanzia impianti, dispositivi vari ed eventuali altre attrezzature inerenti l’uso cui il veicolo è destinato.
4.8) Esclusioni relative alle garanzie Incendio, Furto e Kasko
L’assicurazione non comprende i danni:
a) avvenuti in conseguenza di, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo, comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o radioattività;
b) determinati o agevolarti da dolo del conducente, del Contraente e/o Assicurato;
verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, salvo che si tratti di gare di pura regolarità purché autorizzate.
4.9) Esclusioni relative alle sola garanzia Kasko
L’assicurazione non comprende i danni:
a) avvenuti quando il conducente non sia abilitato a norma delle in vigore x xxxxx in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti;
b) verificatisi in occasione di attività illecita del Contraente e/o Assicurato e/o conducente;
c) determinati da vizi di costruzione;
d) subiti a causa di manovre a spinta, a mano o di traino che non riguardi rimorchi o roulottes agganciati a norma del Codice stradale;
e) conseguenti o successivi a furto (tentato o consumato) e/o rapina, cagionati da incendio, scoppio o esplosione se non determinati da uno degli eventi assicurati;
f) riportati dalle parti meccaniche e/o elettriche, dalle ruote (cerchioni, coperture e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza.
4.10) Liquidazione dei danni
Danno totale: liquidazione uguale al valore commerciale corrente al momento del sinistro, dedotto l’eventuale recupero.
Danno parziale: liquidazione con degrado d’uso (non superiore al 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%) su pezzi di ricambio meccanici ed elettrici, ma senza degrado su carrozzeria, manodopera e materiali d’uso (con il limite di risarcimento pari al valore commerciale del mezzo).
Indennizzo IVA : qualora l’Assicurato, al momento del sinistro, debba detrarre ai sensi di legge l’imposta sul valore aggiunto (IVA), l’indennizzo sarà effettuato al netto di detta imposta.
In ogni caso il risarcimento non potrà superare il valore assicurato.
4.11) Xxxxx cagionati da colpa grave
La Società è obbligata anche per i sinistri cagionati da colpa grave del Contraente, dell’Assicurato e/o delle persone che detengano legittimamente il veicolo.
4.12) Rinuncia al diritto di surrogazione:
La Società rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell’Art. 1916 C.C. nei confronti del conducente del veicolo.
4.13) limiti di risarcimento e franchigie per le garanzie incendio, furto, kasko, eventi speciali
La garanzia INCENDIO è prestata senza l’applicazione di alcuna franchigia.
Le garanzie FURTO e KASKO sono prestate con l’applicazione di uno scoperto del 10%, col minimo di € 500,00.
Le garanzie ATTI VANDALICI ed EVENTI ATMOSFERICI, sono prestate con l’applicazione di una franchigia fissa di € 500,00 per sinistro.
4.14) Rottura cristalli
La garanzia prevista all’Art. 3 punto f della presente sezione è prestata fino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro, indipendentemente dal numero di cristalli rotti, e comprende anche le spese di riparazione o installazione dei nuovi cristalli.
SEZIONE V – INFORTUNI DEL CONDUCENTE CONDIZIONI DELIMITAZIONI ESCLUSIONI PRECISAZIONI
Attivabile solo se la garanzia è richiamata nell’apposita colonna
5.1) – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Assicurazione vale per gli infortuni subiti dai conducenti dei mezzi di cui all’Allegato 1) della polizza, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio per conto del Contraente.
La garanzia vale anche per gli infortuni subiti in caso di fermata del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia, nonchè durante la salita e la discesa dal veicolo stesso.
È considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che provoca lesioni corporali obiettivamente constatabili.
Sono compresi in garanzia:
– l’annegamento;
– le ernie addominali da sforzo e gli strappi muscolari derivanti da sforzo;
– gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza;
– gli infortuni derivanti da imperizia, negligenza o imprudenza anche gravi;
– gli infortuni derivanti da aggressioni, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che il conducente non vi prenda parte attiva.
5.2) – CRITERI DI INDENNIZZABILITA’
La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l’indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio, non tenendo conto del maggior pregiudizio derivante dalle preesistenti condizioni fisiche del Conducente infortunato.
5.3) – SOMME ASSICURATE
Si intendono assicurate le sotto indicate somme pro capite:
Evento | Somme assicurate in Euro |
Morte | 150.000,00 |
Invalidità permanente | 150.000,00 |
Rimborso spese mediche | 2.500,00 |
5.4) – MORTE
Se l’infortunio ha per conseguenza la morte dell’Assicurato e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la Società liquida ai beneficiari designati la somma assicurata per il caso di morte. In difetto di designazione, la Società liquida la detta somma, in parti uguali, agli eredi.
5.5) – INVALIDITA’ PERMANENTE
Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente, purchè si manifesti entro due anni dal giorno in cui l’infortunio è avvenuto, la Società liquida un indennizzo per invalidità permanente calcolato sulla somma assicurata, in proporzione al grado di invalidità che va accertato sulla base delle percentuali di Invalidità
Permanente di cui la tabella All. n°1) del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124 e successive modifiche, con rinuncia da parte della Società alla franchigia relativa del D.P.R. anzidetto per il caso di infortunio.
5.6) – RIMBORSO SPESE SANITARIE
Nel caso che l’Assicurato, in conseguenza di infortunio, necessiti di prestazioni sanitarie, la Società si impegna a rimborsare all’avente diritto, e fino alla concorrenza del massimale previsto per sinistro e per anno assicurativo per ciascun conducente infortunato, le spese sanitarie sostenute per:
- Trasporti in ambulanza;
- accertamenti diagnostici e medico - legali;
- visite mediche e specialistiche;
- onorari del chirurgo e di ogni altro componente l’equipe operatoria, diritti di sala operatoria, materiale di intervento;
- apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l’intervento chirurgico;
- rette di degenza;
- trasporto dell’Assicurato in ambulanza all’Istituto di cura o all’ambulatorio medico e viceversa;
- cure mediche e trattamenti fisioterapici rieducativi;
- acquisto di apparecchi protesici ortopedici sostitutivi di parti anatomiche e protesi oculari.
Non sono soggette a rimborso le spese effettuate per applicazioni di carattere estetico, per cure odontoiatriche e per protesi dentarie.
La Società effettua il pagamento di quanto dovuto su presentazione, in originale, delle relative notule, distinte e ricevute, debitamente quietanzate. Il pagamento viene effettuato a cura ultimata. Per le spese sostenute all’estero, i rimborsi verranno eseguiti in Italia, in valuta italiana al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell’Ufficio Italiano dei Cambi.
5.7) – FRANCHIGIA SU INVALIDITA’ PERMANENTE
Nel caso di Invalidità Permanente accertata ed indennizzabile a termini di polizza, agli Assicurati verrà corrisposto l’indennizzo previsto dal presente contratto senza l’applicazione di alcuna franchigia.
5.8) – ESCLUSIONI RELATIVE ALLA GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni derivanti:
a) dalla partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
b) da delitti dolosi compiuti o tentati dal l’Assicurato, salvo gli atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
c) da movimenti tellurici;
d) da guerra o insurrezione;
e) da trasmutazione del nucleo dell’atomo e radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.
Sono inoltre escluse dalla garanzia le conseguenze di interventi chirurgici, di accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortuni, gli infarti.
5.9) – INDENNITA’ NON CUMULABILI
L’indennità per il caso di morte non è cumulabile con quella per invalidità permanente. Se dopo il pagamento di un’indennità per invalidità permanente il Conducente Xxxxxxxxxx muore entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, la Società corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi, la differenza tra l’indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso nel caso contrario.
5.10) – ARBITRATO
Per le divergenze sulla natura, causa ed entità delle lesioni, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità, le parti debbono conferire per iscritto mandato di decidere ad un Collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo.
In caso di mancato accordo sul nominativo del terzo arbitro, quest’ultimo dovrà essere prescelto, fra gli Specialisti in Medicina Legale delle Assicurazioni, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici.
Il Collegio medico risiede, a scelta dell’Assicurato, nel Comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dello stesso, o presso la sede legale della Società.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E’ data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo.
Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.
5.11) – RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società rinuncia ad ogni azione di rivalsa per le somme pagate, lasciando così integri i diritti dell’Assicurato o dei suoi aventi causa contro i responsabili dell’infortunio.
LA SOCIETA’ IL CONTRAENTE
Documento firmato digitalmente