Difesa penale. La Società presta - a favore dell'Assicurato - la sua assistenza in sede penale anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle Parti lese, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta tacitazione della o delle Parti lese.
Difesa penale. Ad integrazione del precedente articolo 2.14 la Società si impegna, a richiesta dell’Assicurato, ad assumere la gestione dell’eventuale azione riconvenzionale nel giudizio promosso dalla controparte. Ha altresì l’obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all’esaurimento del giudizio di secondo grado e di Cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono stati già tacitati in sede civile. Il Contraente ha comunque diritto di affidare la difesa dei conducenti anche a legali e tecnici di propria fiducia a proprie spese, diritto che permane anche per il conducente imputato. L’impresa non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
Difesa penale. In caso di definizione transattiva del danno, la Società, ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta transazione.
Difesa penale. Difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è ope- rante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
Difesa penale. (valida per le garanzie RCT e RCO). L’Impresa presta la sua assistenza in sede di giustizia penale e ne sostiene le spese nei limiti di legge (art. 1917 C. C.), anche dopo l’eventuale tacitazione della o delle parti lese; ciò sino all’esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della liquidazione del danno.
Difesa penale. In caso di definizione transattiva del danno, l’Assicuratore, ferma ogni altra condizione di polizza, potrà continuare la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta transazione.
Difesa penale. La Società presta - a favore dell’Assicurato - la sua assistenza in sede penale anche dopo l’eventuale tacitazione della o delle parti lese, e ciò fino all’esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell’avvenuta tacitazione della o delle parti lese. La garanzia opera a parziale deroga dell’art. 5.9 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali.
Difesa penale. A condizione che la garanzia assicurativa sia operante, la Società assume la difesa della Contraente e del conducente anche in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all’atto della tacitazio- ne dei danneggiati provvedendo al pagamento delle parcelle ai legali ed ai tecnici da essa designati ed ai quali gli interessati abbiano conferito mandato. Ogni altra spesa di difesa direttamente sostenuta dalla Con- traente o dal Conducente non sarà a carico della Società se non preventivamente autorizzata.
Difesa penale. Si intendono in garanzia i costi per la difesa contro l’accusa di aver commesso un reato colposo o doloso. Nel caso siano accertati, mediante sentenza definitiva nei confronti degli Assicurati elementi di responsabilità per dolo, l’Assicuratore richiederà agli stessi il rimborso di tutti gli oneri (spese legali o peritali) anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio. Si intendono in garanzia i costi per la difesa contro l’accusa di aver commesso un reato doloso o colposo, anche nel caso in cui il reato venga archiviato per infondatezza della notizia di reato (Art. 408 c.p.p.). È tuttavia esclusa ogni altra forma di estinzione del reato che non abbia efficacia di giudicato. La difesa in procedimenti penali è garantita anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato, limitatamente ai delitti colposi o contravvenzioni conseguenti ad illecito in materia penale, amministrativa, fiscale e tributaria. La difesa in procedimenti penali è altresì garantita per delitti colposi o contravvenzioni connessi alla circolazione stradale, quando l’Assicurato si trova per ragioni di servizio e su incarico della Contraente alla guida di veicoli a motore di sua proprietà o di proprietà dell’Amministrazione.
Difesa penale. Difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.