Difesa penale Clausole campione

Difesa penale. La Società presta - a favore dell'Assicurato - la sua assistenza in sede penale anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle Parti lese, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta tacitazione della o delle Parti lese.
Difesa penale. In caso di definizione transattiva del danno, la Società, ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta transazione.
Difesa penale. Ad integrazione del precedente articolo 2.14 la Società si impegna, a richiesta dell’Assicurato, ad assumere la gestione dell’eventuale azione riconvenzionale nel giudizio promosso dalla controparte. Ha altresì l’obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all’esaurimento del giudizio di secondo grado e di Cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono stati già tacitati in sede civile. Il Contraente ha comunque diritto di affidare la difesa dei conducenti anche a legali e tecnici di propria fiducia a proprie spese, diritto che permane anche per il conducente imputato. L’impresa non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. Nel caso in cu i il veicolo assicurato utilizzato dal Contraente a seguito di contratto di leasing, o simili su richiesta del Contraente o del proprietario del veicolo verrà emessa appendice di vincolo senza addebito di spese.
Difesa penale. (valida per le garanzie RCT e RCO). L’Impresa presta la sua assistenza in sede di giustizia penale e ne sostiene le spese nei limiti di legge (art. 1917 C. C.), anche dopo l’eventuale tacitazione della o delle parti lese; ciò sino all’esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della liquidazione del danno.
Difesa penale. Difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è ope- rante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
Difesa penale. In caso di definizione transattiva del danno, l’Assicuratore, ferma ogni altra condizione di polizza, potrà continuare la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta transazione.
Difesa penale. La Società presta - a favore dell’Assicurato - la sua assistenza in sede penale anche dopo l’eventuale tacitazione della o delle parti lese, e ciò fino all’esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell’avvenuta tacitazione della o delle parti lese. La garanzia opera a parziale deroga dell’art. 5.9 – Gestione delle vertenze di dannoSpese legali.
Difesa penale. Si intendono in garanzia i costi per la difesa contro l’accusa di aver commesso un reato colposo o doloso. Nel caso siano accertati, mediante sentenza definitiva nei confronti degli Assicurati elementi di responsabilità per dolo, l’Assicuratore richiederà agli stessi il rimborso di tutti gli oneri (spese legali o peritali) anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio. Si intendono in garanzia i costi per la difesa contro l’accusa di aver commesso un reato doloso o colposo, anche nel caso in cui il reato venga archiviato per infondatezza della notizia di reato (Art. 408 c.p.p.). È tuttavia esclusa ogni altra forma di estinzione del reato che non abbia efficacia di giudicato. La difesa in procedimenti penali è garantita anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato, limitatamente ai delitti colposi o contravvenzioni conseguenti ad illecito in materia penale, amministrativa, fiscale e tributaria. La difesa in procedimenti penali è altresì garantita per delitti colposi o contravvenzioni connessi alla circolazione stradale, quando l’Assicurato si trova per ragioni di servizio e su incarico della Contraente alla guida di veicoli a motore di sua proprietà o di proprietà dell’Amministrazione. Si intendono in garanzia i costi che si rendano necessari a tutela degli interessi dell’Assicurato, in conseguenza di procedimenti derivanti da illeciti amministrativi puniti o punibili con sanzione amministrativa pecuniaria, generando così spese legali. Si intendono in garanzia i costi della difesa contro le sanzioni amministrative previste dall’Art. 9 D.Lgs. 231/2001 nonché i costi per la difesa degli interessi dell’Assicurato nei procedimenti di opposizione e/o impugnazione, incluso il ricorso gerarchico, avverso provvedimenti amministrativi, incluse le sanzioni. Si intendono in garanzia i costi per la difesa in procedimenti disciplinari e in qualsiasi tipo di procedura svolta da ordini professionali, nel limite in cui questi siano conseguenza di un reato penale od illecito amministrativo.
Difesa penale. A parziale deroga dell’Art.20- Gestione delle vertenze del danno, delle Norme che regolano l’Assicurazione, la Società si impegna a proseguire nella difesa penale dell’Assicurato fino all’esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione della parte lesa.
Difesa penale. Qualora gli Assicurati, in relazione alle Richieste di risarcimento promosse nei loro confronti e rientranti nell’ambito delle garanzie prestate in Polizza, risultino coinvolti in procedimenti penali per reati colposi, AXA, fino a quando ne abbia interesse, si riserva di esercitare la facoltà di gestire direttamente la difesa in sede penale, ovvero si impegna a tenere a proprio carico le spese legali sostenute dagli Assicurati per la difesa in tale sede, entro il limite pari a quanto indicato nella tabella riepilogativa “Tabella limiti sezione A - R.C. dei membri degli organi con funzioni di amministrazione, direzione e controllo”. Qualora, invece, sempre nell’ambito delle garanzie prestate, gli Assicurati siano imputati per reati dolosi, AXA si obbliga a rimborsare gli Assicurati le spese di difesa penale, sempre nei limiti di un importo pari a quanto indicato nella tabella riepilogativa “Tabella limiti sezione A - R.C. dei membri degli organi con funzioni di amministrazione, direzione e controllo”, nelle sole ipotesi in cui: