Gestione delle vertenze Clausole campione

Gestione delle vertenze. La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudizia- le delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, le- gali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’As- sicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazio- ne dei danneggiati. La Compagnia non riconosce le spese affrontate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.
Gestione delle vertenze. La Società, ai sensi dell'art. 1917 del C.C, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, a nome dell'Assicurato, designando d'intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. La Società ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di Cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono già stati tacitati in sede civile. La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali. La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa o la Società non si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti.
Gestione delle vertenze. L’Assicurato, dopo aver effettuato la denuncia del sinistro nomina per la tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo alla Società. La Società, preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le spese relative. L’Assicurato, pena il rimborso delle spese sostenute dalla Società, non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa, senza il preventivo benestare della Società stessa che dovrà pervenire all’Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta. Negli stessi termini e con adeguata motivazione, dovrà essere comunicato all’Assicurato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione giudiziaria relativa al sinistro, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali vigenti. Copia di tutti gli atti giudiziari preposti dal legale devono essere trasmessi alla Società. In caso di disaccordo tra l’Assicurato e la Società in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata da un arbitro designato di comune accordo, dal Presidente del Tribunale competente del luogo di residenza o sede del Contraente o Assicurato. Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. La Società avvertirà l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
Gestione delle vertenze. In qualsiasi momento e fino a quando ne hanno interesse, gli Assicuratori assumono a nome dell’Assicurato, la gestione delle vertenze di natura civile e penale, in sede sia giudiziale che extragiudiziale. Le relative spese di assistenza e difesa legale sono a carico degli Assicuratori, in aggiunta al Massimale di Responsabilità Civile Professionale, per un ammontare non superiore ad un quarto di tale Massimale (terzo comma dell’art. 1917 del Codice Civile). In caso di imputazioni penali per fatto doloso, sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, purché lo Stesso venga prosciolto od assolto in fase istruttoria o con decisione passata in giudicato per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste o non costituisce reato, escludendo quindi i casi di assoluzione con altre formule ed i casi di estinzione, per qualunque causa, del reato. Gli Assicuratori non riconosceranno Costi e Spese per Legali e Periti scelti dall’Assicurato per la gestione di una Richiesta di Risarcimento, se non preventivamente approvati dagli Assicuratori.
Gestione delle vertenze. La Società può assumere a nome dell’Assicurato la gestione delle vertenze, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso e con facoltà di designare legali, periti, consulenti o tecnici: – in sede stragiudiziale e in sede giudiziale civile, fino alla definizione del danno; – in sede giudiziale penale fino alla conclusione del grado del procedimento in corso al momento della definizione del danno. La Società non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per legali periti, consulenti o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle Spese di giustizia penale. L’Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui qualunque norma primaria o secondaria lo preveda o la Società lo ritenga opportuno o necessario a sua insindacabile discrezione e lo richieda.
Gestione delle vertenze. Quixa assume, fino a quando ne ha interesse a nome dell’assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’assicurato in sede penale sino all’atto di tacitazione dei danneggiati. L’assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed è tenuto altresì a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda e a comunicare tempestivamente a Quixa gli atti processuali che gli vengono notificati. Quixa non riconosce le spese sostenute dall’assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe, di ammende e di spese di giustizia penali Il diritto al risarcimento del danneggiato si prescrive nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. Nel caso in cui tale fatto venga qualificato dalla legge come reato, l’azione civile si prescrive nello stesso termine previsto dalla legge penale per la prescrizione del reato stesso. Il contraente, l’assicurato e il danneggiato hanno diritto di richiedere a Quixa, mediante raccomandata a/r, di poter accedere agli atti che abbiano rilievo ai fini della liquidazione del danno. Quixa, entro 15 giorni risponde all’avente diritto, accogliendo o rigettando la richiesta specificandone i motivi. Nel caso in cui la richiesta sia accolta, Quixa invia copia della documentazione richiesta entro 60 giorni La liquidazione dei danni relativi alle garanzie previste dal contratto viene effettuata in Italia e in valuta corrente.
Gestione delle vertenze. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI può assumere a nome dell’Assicurato la gestione delle ver- tenze, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso e con facoltà di designare legali, periti, consulenti o tecnici: - in sede stragiudiziale e in sede giudiziale civile, fino alla definizione del danno; - in sede giudiziale penale fino alla conclusione del grado del procedimento in corso al momento della definizione del danno. Sono a carico di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale assicurato indicato nella scheda di polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra UNIPOLSAI ASSICURAZIONI e il Contraente e/o Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non riconosce le spese sostenute all’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. L’Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui le leggi lo pre- vedano o UNIPOLSAI ASSICURAZIONI lo richieda.
Gestione delle vertenze. La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali e tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazione dei danneggiati. La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali ed i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penali. L’Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui la legge lo preveda o qualora la Società ne faccia espressa richiesta.
Gestione delle vertenze. La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici sino all’atto della
Gestione delle vertenze. Linear può assumere a nome dell’assicurato la gestione delle vertenze giudiziali e stragiudiziali civili fino alla definizione del danno, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all’assicurato e con facoltà di incaricare se necessario legali, periti, consulenti o tecnici. Inoltre, Linear può provvedere alla difesa dell’assicurato in sede penale fino alla conclusione del grado del procedimento in corso al momento della definizione del danno. Xxxxxx sostiene le spese per resistere all’azione promossa contro l’assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale assicurato indicato in polizza. Xxxxxx non rimborsa le spese sostenute dall’assicurato per i legali o tecnici che non ha incaricato e non risponde di multe, ammende, spese di giustizia penale.