Contract
NORMATIVA
Accordo Economico Collettivo del 20 giugno 1956 per la disciplina del rapporto di agenzia del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale
Il giorno 20 giugno 1956 in Roma Tra
La Confederazione Generale dell’Industria Italiana; la Confederazione Cooperativa Italiana
e
in ordine alfabetico, le seguenti Associazioni nazionali in rappresentanza degli Agenti e Rappresentanti di commercio:
la Federazione Italiana Agenti Rappresentanti Viaggiatori e Piazzisti (F.I.A.R.V.E.P.);
la Federazione Nazionale Associazioni Agenti e Rappresentanti di Commercio (F.N.A.R.C.);
il Sindacato Nazionale Agenti e Rappresentanti Viaggiatori e Piazzisti; l’Unione Italiana Agenti e Rappresentanti, Viaggiatori e Piazzisti (U.I.A.R.V.E.P.);
l’Unione Sindacati Autonomi Rappresentanti Commercio Industria (U.S.A.R.C.I.); il Sindacato Nazionale Agenti Viaggiatori Rappresentanti Piazzisti (C.I.S.N.A.L.);
si è stipulato il presente accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale, in sostituzione di quello in data 30 giugno 1938 modificato dall’accordo di aggiornamento 14 gennaio 1953.
Art. 1 – Il presente accordo regola i rapporti tra gli agenti e rappresentanti di commercio rappresentati dalle Associazioni contraenti e le ditte industriali rappresentate dalle associazioni aderenti alla Confederazione Generale dell’Industria Italiana nonchè gli enti cooperativi similari rappresentati dalla Confederazione Cooperativa Italiana.
Agli effetti di esso ed in conformità agli artt. 1742 e 1752 c.c., indipendentemente dalla qualifica o denominazione usata dalle parti; è agente di commercio chi è incaricato stabilmente da una o più ditte di promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona; è rappresentante di commercio chi è incaricato stabilmente da una o più ditte di concludere contratti in nome delle medesime in una determinata zona.
Il presente accordo si applica anche alle società aventi per oggetto esclusivo l’esercizio delle attività suddette, salvo le eccezioni e le deroghe espressamente previste nell’accordo stesso.
Il presente accordo non è applicabile a coloro che svolgono le attività di cui sopra insieme all’esercizio del commercio in proprio nello stesso genere di prodotti, salvo patto scritto in contrario.
Il presente accordo non è inoltre applicabile a coloro che, come agenti o rappresentanti, hanno incarico da ditte industriali di vendere merci esclusivamente a privati consumatori, salvo eventuali diversi accordi tra le parti direttamente interessate.
Art. 2 – Salvo patto in contrario la ditta non può valersi contemporaneamente nella stessa zona e per lo stesso ramo di commercio di più agenti o rappresentanti, né l’agente o rappresentante può assumere l’incarico di trattarvi gli affari di più ditte che siano in concorrenza fra di loro.
Il divieto di cui sopra non si estende, salvo patto in contrario, all’assunzione, da parte dell’agente o del rappresentante, dell’incarico di trattare gli affari di più ditte non in concorrenza tra di loro.
All’atto del conferimento dell’incarico all’agente o rappresentante debbono essere precisati per iscritto, oltre al nome delle parti, la zona assegnata, i prodotti da trattarsi, la misura delle provvigioni e i compensi, la durata, quando questa non sia tempo indeterminato.
Art. 3 – Le norme previste nel presente accordo si applicano anche al contratto a tempo determinato, in quanto compatibili con la natura del rapporto, con esclusione delle norme relative al preavviso di cui all’art. 8 ed alla indennità per lo scioglimento del contratto di cui all’art. 9.
Agli effetti della indennità per lo scioglimento del contratto, si considera a tempo indeterminato il contratto a termine che venga rinnovato.
Art. 4 – L’agente o rappresentante deve assolvere gli obblighi inerenti all’incarico affidatogli in conformità delle istruzioni impartite dalla ditta.
L’agente o rappresentante non ha facoltà di riscuotere per la ditta; né di concedere sconti o dilazioni, salvo diverso accordo scritto.
Art. 5 – L’agente o rappresentante è pagato a provvigione sugli affari andati a buon fine.
I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in ogni caso non potranno essere dedotti dall’importo a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta accordati per condizioni di pagamento.
Salvo quanto disposto dal comma successivo, nel caso che la esecuzione dell’affare si effettui su accordo tra fornitore e acquirente per consegne ripartite, la provvigione sarà corrisposta sugli importi delle singole consegne regolarmente pagate.
Nessuna provvigione spetta all’agente o rappresentante in caso di insolvenza, anche parziale, del compratore, ancorchè dipendente da concordato giudiziario o stragiudiziario o da transazione. Nel caso che la perdita subita dalla ditta sia inferiore all’importo delle provvigioni sulle consegne già effettuate, la ditta verserà all’agente o rappresentante la differenza.
Salvo patto in contrario, la provvigione non spetta all’agente o rappresentante di commercio per i contratti stornati dalla ditta. L’agente o rappresentante ha però sempre diritto, in questo caso, a titolo di concorso nelle spese per la conclusione del contratto, al 50 per cento delle provvigioni che gli sarebbero spettate nel caso di esecuzione del contratto stesso, salvo patto in contrario tra le parti direttamente interessate, che, in ogni caso, non potrà ridurre detta misura ad un limite inferiore al 30 per cento delle provvigioni stesse e salvo che lo storno sia determinato da forza maggiore e altri gravi cause non imputabili alla ditta.
Nella zona in cui l’agente o rappresentante tratta in esclusiva gli affari di una ditta, egli ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi dalla medesima senza suo intervento, salvo che sia diversamente pattuito tra le parti interessate.
In caso di cessazione o risoluzione del contratto di agenzia, l’agente o rappresentante ha diritto allas provvigione sugli affari conclusi8 prima della risoluzione o cessazione del contratto, salvo, in ogni caso, le disposizioni di cui ai commi precedenti; e salvo l’obbligo, per l’agente o rappresentante, a richiesta della ditta, di prestare l’opera di sua competenza per la ccompleta e regolare esecuzione degli affari in corso.
Art. 6 - Le ditte cureranno in quanto possibile la liquidazione delle provvigioni alla fine di ogni trimestre e comunque entro il semestre; le provvigioni saranno pagate non oltre i 30 giorni dall'approvazione del conto relativo.
In caso di divergenza sul conto provvigioni, la ditta verserà entro 30 giorni le somme non contestate.
Se per consuetudine la ditta non spedisce le fatture per tramite dell'agente o rappresentante, essa deve almeno alla fine di ogni mese fornire all'agente o rappresentante le copie delle fatture inviate direttamente ai clienti.
Sulle provvigioni maturate l’agente o rappresentante ha diritto ad un anticipo, nel corso del semestre, non superiore al suo credito, per tale titolo, salvo che l'agente o rappresentante risulti debitore della ditta per altro titolo.
L'agente o rappresentante non ha diritto al rimborso delle spese occasionate dalla sua attività, salvo patto in contrario.
Art. 7 - Quando sia pattuito uno <<star del credere>> a carico dell'agente o rappresentante per inadempienza totale o parziale da parte del compratore, esso non potrà superare il 20 per cento della perdita subita dalla ditta.
Ove la ditta recuperi in tutto o in parte la somme perdute, si farà luogo al rimborso dell'importo dello <<star del credere>> conteggiato sulla perdita anzidetta.
Tuttavia, ove l’ammontare dell'importo anzidetto a carico dell'agente o rappresentante , in un anno, superi la metà dell'ammontare delle provvigioni maturate nell'anno medesimo a suo favore, la eccedenza non sarà a carico dell'agente o rappresentante . In tal caso se la ditta intende risolvere il rapporto sarà esonerata dall'obbligo del preavviso.
Eventuali deroghe alle norme di cui al 1° comma del presente articolo potranno essere convenute tra le Associazioni stipulanti, qualora la misura della provvigione superi il 12 per cento.
Per qualche caso particolare potrà essere convenuto tra la ditta mandante e l'agente o rappresentante , uno <<star del credere>> al di sopra dei limiti anzidetti, a condizione che venga pattuito un supplemento della normale provvigione.
Art. 8 - In caso di risoluzione da parte della ditta di un rapporto a tempo indeterminato dovrà essere dato all'agente o rappresentante u preavviso di almeno 4 mesi.
Ove la ditta preferisca esonerare senz'altro l’agente o rappresentante dalla prestazione, dovrà corrispondergli, in sostituzione del preavviso, una somma pari a tanti dodicesimi delle provvigioni liquidate nell'anno solare precedente, quanti sono i mesi di preavviso spettanti all'agente o rappresentante o una somma a questa proporzionale in caso di esonero da una parte del preavviso.
Qualora il rapporto abbia avuto una durata inferiore all'anno, il detto computo si effettuerà in base alla media mensile delle provvigioni liquidate durante il rapporto stesso.
Ad analogo obbligo è tenuto l'agente o rappresentante nei confronti della ditta in caso di risoluzione del rapporto da parte dell'agente o rappresentante.
Art. 9 - Se il contratto a tempo indeterminato si scioglie per fatto non imputabile all'agente o rappresentante, sarà corrisposta dalla ditta preponente, ai termini dell'art. 1751 c.c. e con le modalità indicate dal regolamento di cui all'art. 20, una indennità nella misura dell'1% sull'ammontare globale delle provvigioni liquidate durante il corso del contratto. Sulle provvigioni di ciascun anno e fino al limite di L. 2 milioni e mezzo per l'agente o rappresentante impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una sola ditta, o di L. 2 milioni per l'agente o rappresentante senza esclusiva, verrà corrisposta una integrazione del 3 per cento, talchè l'aliquota complessiva, nei limiti dei massimali sopra indicati, risulterà del 4 per cento. Xxxxx provvigioni di ciascun anno comprese tra 2 milioni e mezzo ed i 3 milioni e mezzo l'agente o rappresentante impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per un a sola ditta o fra i 2 ed i 3 milioni per l'agente o rappresentante senza esclusiva, verrà corrisposta una
integrazione dell'1 per cento talchè l'aliquota complessiva,nei limiti dello scaglione sopra indicato risulterà del 2 per cento.
Da tale indennità deve detrarsi quanto l'agente o rappresentante abbia diritto di ottenere per effetto di atti di previdenza volontariamente compiuti dal preponente in aggiunta al trattamento di previdenza previsto dal presente accordo.
Non si considerano provvigioni le somme corrisposte espressamente e specificamente a titolo di rimborso o di concorso spese.
Non si considera imputabile all'agente o rappresentante la risoluzione del contratto da esso richiesta in caso di sua invalidità permanente e totale ai termini dell'art. 1751 , 3° co., cod.civ.
Si presume invalido ai sensi del comma precedente l'agente o rappresentante che abbia raggiunto 65 anni di età o 60 anni purchè, in quest'ultimo caso, il rapporto sia in atto da almeno 15 anni.
In caso di morte dell'agente o rappresentante l'indennità predetta sarà corrisposta agli eredi a norma dell'art. 1751, 4° co., cod.civ.
Salvo quanto disposto al successivo art. 10, fino alla data di entrata in vigore del presente accordo gli obblighi delle aziende per l'indennità di cui al primo comma si intendono integralmente soddisfatti dalle competenze spettanti agli agenti o rappresentanti in dipendenza del trattamento ENASARCO, ai sensi dell'art. 12 dell'accordo 30 giugno 1938 e successivi aggiornamenti.
Art. 10 - All'agente o rappresentante il cui rapporto si risolva per iniziativa del preponente, successivamente alla entrata in vigore del presente accordo, sempre che il rapporto stesso sia in atto alla entrata in vigore del presente accordo da almeno 10 anni, sarà riconosciuta -in via transitoria ed ai soli effetti della applicazione della indennità di cui al precedente articolo - una anzianità convenzionale pari ad:
anni 4 se la risoluzione avvenga entro il 30 giugno 1957; anni 3 se la risoluzione avvenga entro il 30 giugno 1958; anni 2 se la risoluzione avvenga entro il 30 giugno 1959; anni 1 se la risoluzione avvenga entro il 30 giungo 1960;
La media annua delle provvigioni da prendere a base per la liquidazione della predetta anzianità convenzionale sarà quella dell'ultimo triennio anteriore alla risoluzione del rapporto.
Art. 11 - In relazione a quanto già previsto dall'art. 12 dell'accordo economico 30 giungo 1938, il trattamento di previdenza in favore degli agenti o rappresentanti, i cui rapporti, a termine o non, siano regolati dal presente accordo, viene attuato
mediante il versamento, da parte delle ditte, di un contributo del 3 per cento sulle provvigioni liquidate all'agente o rappresentante e da un pari contributo a carico dell'agente o rappresentante che verrà trattenuto dalle ditte all'atto della liquidazione delle provvigioni stesse.
I contributi di cui sopra sono dovuti sulle provvigioni liquidate nell'anno nel limite di 2 milioni di lire e nel limite di 2 milioni e mezzo se l'agente o rappresentante sia impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una sola ditta.
Anche a tali effetti, non si considerano provvigioni le somme corrisposte espressamente e specificamente a titolo di rimborso o di concorso spese.
Il trattamento previdenziale di cui sopra non ha applicazione, a tutti gli effetti, nei casi in cui le attività di agenzia o rappresentanza commerciale siano esercitate da società per azioni, da società in accomandita per azioni o da società a responsabilità limitata.
Nella ipotesi predetta le aziende sono però tenute al versamento di un contributo dell'1, 50 per cento sulle provvigioni (sempre entro il limite annuo di 2 milioni e mezzo e 2 milioni, rispettivamente per l'agente o rappresentante in esclusiva e per l'agente o rappresentante senza esclusiva) allo scopo di costituire un Fondo di assistenza in favore degli agenti e rappresentanti.
I versamenti effettuati dalle ditte ai sensi del presente articolo non sono ripetibili in qualsiasi caso di risoluzione del rapporto.
Fermo restando quanto disposto all'art. 10, fino alla data di entrata in vigore del presente accordo gli obblighi delle aziende per la previdenza si intendono integralmente soddisfatti, unitamente a quelli per la indennità per lo scioglimento del contratto, come previsto dall'art. 9, dalle competenze spettanti agli agenti e rappresentanti, in dipendenza del trattamento ENASARCO, ai sensi dell'art. 12 dell'accordo 30 giugno 1938 e successivi aggiornamenti.
Art. 12 - Le ditte hanno l'obbligo di iscrivere i propri agenti e rappresentanti all'Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio (ENASARCO) entro i sei mesi dall'inizio del rapporto di agenzia o di rappresentanza.
I contributi di cui all'articolo precedente saranno versati all'Ente di cui sopra all'atto della liquidazione delle provvigioni, o, comunque, non oltre tre mesi dalla data della liquidazione stessa; in caso di omesso o ritardato versamento dei contributi fuori di detto ultimo termine, le ditte, se richieste dall'ente, sono tenute a versare altresì le spese e gli interessi di mora in misura pari al doppio del tasso ufficiale di sconto.
Anche l'indennità di cui all'art. 9 verrà accantonata presso l'ENASARCO con le modalità da stabilire nel regolamento di cui all'art. 20 a condizione che l'Istituto si impegni di corrispondere annualmente alle aziende interessate un interesse del 4 per cento sulle somme accantonate.
Art. 13 - Il presente accordo non sostituisce le pattuizioni individuali eventualmente più favorevoli per l'agente o rappresentante.
Art. 14 - Le controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente accordo dovranno essere sottoposte per il tentativo di conciliazione all'esame delle associazioni stipulanti
Art. 15 - Il presente accordo entra in vigore il 1° luglio 1956 e, salvo quanto disposto dall'art. 16, avrà la durata di tre anni; ove non venga disdetto da una delle parti con un preavviso di mesi quattro si intenderà rinnovato di anno in anno.
Art. 16 - Qualora, in qualunque momento della durata del presente accordo, venisse intrapresa un'azione legislativa tendente a modificare le clausole dell'accordo stesso, o che comunque comporti oneri nuovi, le parti si impegnano - su invito di una di esse - a riunirsi immediatamente per concentrarsi sui provvedimenti da adottare perché la sostanza e lo spirito del presente accordo, ed in particolare il complesso degli oneri da essi derivanti, non subiscano modificazioni.
Ove non sia possibile raggiungere un accordo prima della data della eventuale entrata in vigore della nuova norma, da tale data il presente accordo si intenderà decaduto.