Gruppo UBI Novembre 2017
Gruppo UBI Novembre 2017
I CONTENUTI DELLA
CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO IN
UBI BANCA E UBISS DOPO GLI
ACCORDI
11 DICEMBRE 2016
E
26 LUGLIO 2017
Presentazione
Con il Protocollo di Intesa Sindacale 11 dicembre 2016 si è dato finalmente avvio all’interno del Gruppo UBI a un processo di armonizzazione contrattuale, proseguito con il Verbale di Accordo 26 luglio 2017: la definizione di un unico contratto di secondo livello riguarda ad oggi UBI Banca (limitatamente al perimetro antecedente l’acquisizione delle tre Bridge Banks, salvo quanto precisato nella nota a piè di pagina1) e UBI Sistemi e Servizi. A partire dalle prossime settimane prenderà avvio il confronto per stabilire criteri, modalità e tempistiche con cui dovrà essere conseguita la complessiva armonizzazione contrattuale all’interno del Gruppo, a vantaggio sia delle Società prodotto che delle nuove Banche.
In attesa che venga definito un testo unitario concernente la contrattazione di secondo livello vigente per UBI Banca e UBISS (così come previsto, almeno per UBI Banca, dall’art. 5.2 del citato Accordo 26 luglio 2017), riteniamo utile proporre in un unico documento le previsioni contenute nelle due intese citate.
Il testo è l’esatta trascrizione delle singole norme, ivi compresa la numerazione originaria degli articoli. Per definire la successione degli argomenti si è scelto in linea di massima l’ordine seguito dal CCNL 2015. I principali riferimenti agli articoli del Contratto nazionale integrano le singole materie: sono stati altresì inseriti i richiami alla normativa aziendale e di Gruppo (Circolari e Quaderni normativi) illustrativa e/o applicativa degli accordi.
Il Sommario alle pagine successive costituisce un ulteriore strumento per orientarsi agevolmente all’interno del testo.
1 Rapporti bancari: a partire dalle rispettive date di incorporazione, ai dipendenti delle Bridge Banks e delle loro controllate sarà estesa l’intera disciplina in materia di rapporti bancari, ivi comprese le agevolazioni creditizie, applicata ai dipendenti di UBI Banca (Accordo quadro 26 ottobre 2017 - Art. 3.1 - Dichiarazione delle Parti).
Mobilità territoriale: i trattamenti economici e accessori in tema di mobilità, per i trasferimenti disposti a iniziativa delle Aziende dalla data di rispettiva incorporazione, saranno riconosciuti nel periodo transitorio in misura pari al 30% delle previsioni tempo per tempo vigenti in UBI Banca, con esclusione del Personale che fruisce dei mezzi di trasporto aziendale, in sostituzione, se migliorativi, delle previsioni eventualmente in essere presso le Banche di provenienza (Accordo quadro 26 ottobre 2017 - Art. 3.1).
Sommario
Accordo 26 luglio 2017 Art. 1.1 REPERIBILITÀ E INTERVENTO 4
Indennità di rischio (e adibizione alla cassa) 4
Protocollo 11 dicembre 2016 Art. 3.6 INDENNITÀ DI RISCHIO 5
Accordo 26 luglio 2017 Art. 1.16 ADIBIZIONE ALLA CASSA 5
Protocollo 11 dicembre 2016 Art. 3.1 BUONO PASTO 5
Verbale Interpretativo 6 febbraio 2017 Art. 1 BUONO PASTO 6
Prestazione lavorativa in particolari giornate - Orario di lavoro su 6 giorni 7
Accordo 26 luglio 2017 Art. 1.2 PRESTAZIONI LAVORATIVE IN GIORNATE SENSIBILI 7
Accordo 26 luglio 2017 Art. 1.3 PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI TEMPORANEE 8
Accordo 26 luglio 2017 Art. 1.4 PRESTAZIONE LAVORATIVA IN GIORNATE FESTIVE INFRASETTIMANALI (GIORNATE DI BORSA APERTA) 8
Accordo 26 luglio 2017 Art. 1.5 ORARIO DI LAVORO SU 6 GIORNI 8
Accordo 26 luglio 2017 Art. 1.6 APERTURA SPORTELLI DI SABATO 9
Permessi per motivi personali o familiari - Aspettativa non retribuita 9
Accordo 26 luglio 2017 Art. 1.7 PERMESSI RETRIBUITI 9
Accordo 26 luglio 2017 Art. 3.4 PERMESSI AI SENSI DELLA L. N. 104/1992 10
Accordo 26 luglio 2017 Art. 3.5 PERMESSO AGGIUNTIVO L. N. 104/1992 10
Accordo 26 luglio 2017 Art. 1.8 PERMESSI NON RETRIBUITI 11
Accordo 26 luglio 2017 Art. 3.2 MATERNITÀ/PATERNITÀ 11
Permessi retribuiti e borse di studio a favore dei lavoratori studenti 11
Accordo 26 luglio 2017 Art. 1.9 PERMESSI RETRIBUITI LAVORATORI STUDENTI 12
Protocollo 11 dicembre 2016 Art. 3.4 BORSE DI STUDIO A FAVORE DEI LAVORATORI STUDENTI 12
Borse di studio a favore dei figli dei dipendenti 12
Accordo 26 luglio 2017 Art. 1.14 BORSE DI STUDIO A FAVORE DEI FIGLI DEI DIPENDENTI 13
Altre previsioni in tema di politiche sociali 15
Protocollo 11 dicembre 2016 Art. 3.15 CONTRIBUTO MONOREDDITO 15
Accordo 26 luglio 2017 Art. 3.1 PART TIME 15
Accordo 26 luglio 2017 Art. 3.3 PACCHETTO GIOVANI 16
Accordo 26 luglio 2017 Art. 4.4 DIPENDENTI CON DISABILITÀ SUPERIORE AL 70% 17
Testo lettere contributo familiari disabili 18
Missioni (rimborso chilometrico e risarcimento danni mezzo privato) 20
Protocollo 11 dicembre 2016 Art. 3.3 RIMBORSI CHILOMETRICI 20
Testo lettera risarcimento danni mezzo privato 21
Protocollo 11 dicembre 2016 Art. 3.7 INDENNITÀ DI SOSTITUZIONE 22
Altre indennità e voci di trattamento economico 22
Accordo 26 luglio 2017 Art. 1.10 ASSEGNI IN EROGAZIONE 22
Accordo 26 luglio 2017 Art. 1.11 INDENNITÀ DI REGGENZA 22
Accordo 26 luglio 2017 Art. 1.12 INDENNITÀ DI STIMA E SPECIALIZZAZIONE 23
Modello distributivo e inquadramenti 23
Accordo 26 luglio 2017 Art. 1.13 INQUADRAMENTI 23
Accordo 26 luglio 2017 Art. 1.15 ASSEGNAZIONE DI VESTIARIO 24
Protocollo 11 dicembre 2016 Art. 3.2 MOBILITÀ TERRITORIALE 24
DICHIARAZIONE DELLE AZIENDE 25
Verbale Interpretativo 6 febbraio 2017 Art. 2 MOBILITÀ TERRITORIALE 26
Protocollo 11 dicembre 2016 Art. 3.8 INDENNITÀ DI TURNO 27
DICHIARAZIONE DELLE AZIENDE 27
Protocollo 11 dicembre 2016 Art. 3.5 ANTICIPAZIONE T.F.R. 27
Protocollo 11 dicembre 2016 Art. 3.9 AGEVOLAZIONI CREDITIZIE 28
Protocollo 11 dicembre 2016 Art. 3.10 AGEVOLAZIONI CREDITIZIE - CONVENZIONE DIPENDENTI 28
Protocollo 11 dicembre 2016 Art. 3.11 ALTRE FACILITAZIONI CREDITIZIE PER IL PERSONALE DIPENDENTE 30
Protocollo 11 dicembre 2016 Art. 3.12 AGEVOLAZIONI CREDITIZIE - DISPOSIZIONI GENERALI 32
Protocollo 11 dicembre 2016 Art. 3.13 AGEVOLAZIONI CREDITIZIE - ADEGUAMENTO TASSI MUTUI IN ESSERE 32
Protocollo 11 dicembre 2016 Art. 3.14 AGEVOLAZIONI CREDITIZIE - NORME TRANSITORIE 32
Accordo 26 luglio 2017 Art. 4.1 PREVIDENZA COMPLEMENTARE 33
Accordo 26 luglio 2017 Art. 4.2 ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA 33
Accordo 26 luglio 2017 Art. 4.3 COPERTURE ASSICURATIVE 34
Reperibilità e intervento
Riferimenti CCNL 31 marzo 2015: | Cap. V - Doveri e diritti del personale - Provvedimenti disciplinari | Art. 40 - Reperibilità e intervento |
Riferimenti Normativa UBI: | Circ.Grup.n. 481/2017 | Verbale di Accordo 26.07.2017 - Istituti Normativi ed Economici |
Quad.N. n. 862/2017 | Gestione delle Indennità |
Art. 1.1 REPERIBILITÀ E INTERVENTO
1. Oltre a quanto previsto in materia dal vigente CCNL, vengono riconosciuti al personale in reperibilità i seguenti trattamenti per Aree professionali e Quadri Direttivi di 1° e 2° livello:
a) intervento fisico: € 35 quale indennità aggiuntiva giornaliera per il caso di intervento della durata minima di 1 ora nella medesima giornata (compreso il tempo di viaggio); la sommatoria complessiva di quanto previsto dal CCNL a titolo di reperibilità, di indennità aggiuntiva di intervento e di lavoro straordinario, nei limiti summenzionati, non può essere inferiore a € 65;
b) intervento da remoto: € 20 quale indennità aggiuntiva per ogni intervento che, effettuato attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e/o telefonici, non comporti la presenza fisica nei locali aziendali, con il limite massimo giornaliero di € 50.
2. Al lavoratore - inquadrato nelle Aree professionali o nel 1° e 2° livello dei Quadri Direttivi - che, in situazioni particolari o di emergenza, sia chiamato ad intervenire in orario diverso dal proprio orario di lavoro ovvero in giornata non lavorativa senza essere in reperibilità, vengono riconosciuti, oltre a quanto previsto dal CCNL, i seguenti trattamenti:
a) intervento fisico: € 40 quale indennità aggiuntiva giornaliera per il caso di intervento della durata minima di 1 ora nella medesima giornata (compreso il tempo di viaggio);
b) intervento da remoto: € 25 quale indennità aggiuntiva per ogni intervento che, effettuato attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e/o telefonici, non comporti la presenza fisica nei locali aziendali, con il limite massimo giornaliero di € 50.
3. Ai dipendenti, spetta il rimborso chilometrico, secondo le previsioni di cui all’art. 3.3 del Protocollo 11 dicembre 2016, nonché, previa presentazione di idonea documentazione, il rimborso delle spese sostenute per il tragitto (dalla residenza/domicilio abituale del dipendente all’unità organizzativa sede dell’intervento).
Indennità di rischio (e adibizione alla cassa)
Riferimenti CCNL 31 marzo 2015: | Cap. VI - Trattamento economico | Art. 49 - Indennità modali |
Allegato n. 5 | Indennità di rischio |
Riferimenti Normativa UBI: Circ.Grup.n. 95/2017 Protocollo 11 dicembre 2016 - Istituti
Normativi ed Economici
Quad.N. n. 862/2017 Gestione delle Indennità
Art. 3.6 INDENNITÀ DI RISCHIO
1. A decorrere dal 01.01.2017, al dipendente, che con continuità abbia effettivo maneggio di valori spetta l’indennità di rischio secondo i criteri previsti dall’art. 49 e nella misura mensile prevista dall’allegato 5 del vigente CCNL relativamente al personale in servizio nei capoluoghi di provincia, con applicazione delle maggiorazioni in esso disciplinate per i casi di adibizione allo sportello per una durata giornaliera superiore alle 5 ore.
2. In caso di adibizione saltuaria del dipendente all’attività di cui al punto precedente, spetta giornalmente un’indennità di rischio pari a un decimo dell’indennità mensile sopra indicata, la quale costituisce la somma massima percepibile mensilmente, con applicazione delle maggiorazioni suindicate relativamente all’adibizione allo sportello per una durata giornaliera superiore alle 5 ore.
Art. 1.16 ADIBIZIONE ALLA CASSA
1. Le disposizioni aziendali eventualmente in vigore presso le Banche incorporate, concernenti la possibilità - per i dipendenti di età superiore a 48 anni - di richiedere di non essere adibiti alle mansioni di cassa, continueranno a produrre effetto esclusivamente nei confronti dei dipendenti già destinatari delle anzidette previsioni aziendali a condizione che abbiano già superato l’età citata.
Buono pasto
Riferimenti CCNL 31 marzo 2015: | Cap. VI - Trattamento economico | Art. 50 - Buono pasto |
Riferimenti Normativa UBI: | Circ.Grup.n. 95/2017 | Protocollo 11 dicembre 2016 - Istituti Normativi ed Economici |
Circ.Grup.n. 331/2017 | Protocollo 11 dicembre 2016: buoni pasto - “ticket elettronico” | |
Circ.Grup.n. 473/2017 | Protocollo 11 dicembre 2016: buoni pasto |
Art. 3.1 BUONO PASTO
1. L’importo del buono pasto di cui all’art. 50 del CCNL 31.03.2015, per tutti i Dipendenti di UBI Banca e UBI Sistemi e Servizi appartenenti alle Aree Professionali e ai Quadri Direttivi, sarà pari a € 6,50 (€ 5,29 per il personale con contratto a tempo parziale che non effettua l’intervallo per il pranzo) e verrà attribuito in forma elettronica con le tempistiche e secondo le modalità di cui ai commi successivi.
2. Per i Dipendenti, ivi compreso il personale a tempo parziale, che prestano servizio presso unità organizzative site nei comuni dotati di mensa (attualmente sulle piazze di Bergamo e Brescia) per le quali risulta logisticamente agevole la fruizione del servizio mensa secondo i criteri che saranno definiti dall’apposita commissione che sarà istituita ai sensi del presente articolo l’importo del buono pasto sarà determinato in ragione di € 4,00 dal 01.02.2017.
3. Con esclusivo riferimento al personale di nuova assunzione in UBI Banca e UBI Sistemi e Servizi a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo i buoni saranno attribuiti - in attesa dell’attivazione del circuito elettronico dei ticket che avverrà, compatibilmente con i tempi tecnici necessari, entro il 30.06.2017 - in forma cartacea nell’importo di € 5,29, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2.
4. Al personale alle dipendenze di UBI Banca e UBI Sistemi e Servizi alla data del presente Protocollo, nonché al personale che passa alle dipendenze della stessa UBI Banca a partire dalla data di incorporazione, sarà riconosciuto il buono pasto nella misura percepita nella Società di provenienza fino all’introduzione del ticket elettronico.
5. Al personale con contratto a tempo parziale che effettua l’intervallo per il pranzo si applica la disciplina di cui ai commi precedenti per quanto applicabili.
6. Per il personale di cui al comma 4 con contratto a tempo parziale che non effettua l’intervallo per il pranzo, la differenza tra il valore del buono pasto eventualmente percepito nelle aziende di provenienza e i valori spettanti in base ai commi che precedono sarà adeguata come segue:
se in riduzione, dal 01.01.2019;
se in aumento con erogazione di buoni pasto nella misura di € 3,50 dal 01.01.2017 o dalla data di incorporazione, se successiva, e di € 5,29 dal 01.01.2018 (€ 4,00 per le posizioni rientranti nel comma 2).
7. Xxxxx restando i criteri di cui sopra, in alternativa rispetto all’attribuzione del buono pasto in forma elettronica, il dipendente può richiedere, mediante opzione esercitabile una volta l’anno (entro il 30.09 a valere dal 01.01 dell’anno successivo):
l’attribuzione del buono pasto in forma cartacea nella misura di € 5,29 oppure,
la valorizzazione in busta paga, ovvero il versamento sulla posizione personale presso il Fondo di Previdenza Complementare, dell’importo corrispondente al costo sostenuto dall’azienda per l’attribuzione del buono in forma elettronica.
In caso di variazione della vigente normativa di riferimento, le Parti si incontreranno a richiesta al fine di valutarne i relativi effetti.
Le parti si impegnano, previa costituzione di apposita commissione entro il 31.01.2017, ad affrontare il tema dei servizi di mensa e di ristorazione in genere attualmente forniti all’interno di strutture aziendali in ottica di regolamentazione degli stessi, anche al fine di addivenire entro la data del 01.01.2018 a criteri uniformi di parificazione del relativo contributo pasto.
Al fine dell’attribuzione del buono pasto, la Commissione verificherà le situazioni delle unità organizzative la cui collocazione logistica rende non agevole la fruizione del servizio mensa o di ristorazione interna.
Verbale Interpretativo 6 febbraio 2017
Art. 1 BUONO PASTO
1. In presenza di modifica dell’unità organizzativa di assegnazione ovvero dell’orario di lavoro nel corso del mese, i buoni pasto verranno attribuiti nella misura spettante in ragione della nuova sede ovvero orario di lavoro, a decorrere dal mese successivo al verificarsi dell’evento menzionato.
2. I dipendenti con contratto a tempo parziale che non effettuino l’intervallo per il pranzo, dal 01.02.2017 ovvero dal 01.03.2017 per i dipendenti di Banche incorporate successivamente, qualora siano già destinatari di buono pasto e prestino servizio presso unità organizzative site nei comuni dotati di mensa (attualmente Bergamo e Brescia), riceveranno un buono pasto di un importo di € 4,00. Nelle ulteriori ipotesi resta ferma la disposizione di cui al comma 6 dell’art. 3.1 (€ 3,50 dall’incorporazione ed € 4,00 dal 01.01.2018).
3. A partire dal 01.01.2017 ovvero, se successiva, dalla data di incorporazione in UBI Banca, i dipendenti di Banca Rete con contratto a tempo parziale che non effettuino l’intervallo per il pranzo, destinatari della previsione di cui all’art. 7 lett. A) dell’Accordo 23.01.2010, continueranno a percepire il buono pasto nella
misura complessiva erogata in data antecedente l’incorporazione, con un ticket pari ad € 3,50 e il residuo mediante versamento al Fondo di Previdenza complementare, secondo le modalità previste dall’Accordo citato. Ferma restando la somma complessiva summenzionata, a partire dal 01.01.2018 l’importo del ticket pasto verrà elevato a € 5,29 (€ 4,00 per le posizioni di cui al comma 2 art. 3.1) e il residuo versato al Fondo di Previdenza Complementare di riferimento. A decorrere dal 01.01.2019 percepiranno unicamente un ticket pasto pari ad € 5,29.
Nei confronti dei dipendenti, destinatari della previsione suindicata, che effettuino l’intervallo per il pasto troverà applicazione la disciplina di cui al comma 1, 4 e 7 dell’art. 3.1.
Prestazione lavorativa in particolari giornate - Orario di lavoro su 6 giorni
Riferimenti CCNL 31 marzo 2015: | Cap. VII - Riposo settimanale, festività e ferie | Art. 54 - Riposo settimanale - Festività - Semifestività | |
Cap. XII - Quadri Direttivi | Art. 87 - Prestazione lavorativa | ||
Cap. XIII - Aree Professionali | Art. 100 - Orario settimanale Art. 106 - Banca delle ore - Lavoro straordinario Art. 107 - Riposo settimanale - Prestazioni in giorni festivi infrasettimanali e nelle semifestività | ||
Riferimenti Normativa UBI: | Circ.Grup.n. 481/2017 | Verbale di Accordo 26.07.2017 - Istituti Normativi ed Economici |
Art. 1.2
PRESTAZIONI LAVORATIVE IN GIORNATE SENSIBILI
1. Le prestazioni lavorative fornite dai dipendenti (ad eccezione di quelli adibiti a guardiania e sorveglianza) nelle giornate 1° gennaio, Pasqua, 25 dicembre, 31 dicembre dopo le 19,15, avranno i seguenti trattamenti, aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal CCNL e alle eventuali indennità di reperibilità e intervento:
Aree Professionali: la spettanza di Banca Ore viene incrementata di pari misura rispetto alla prestazione lavorativa effettuata nelle giornate in esame, in ragione di mezz’ora o multipli di mezz’ora;
rimborso spese: ai dipendenti spetta il rimborso chilometrico, secondo le previsioni di cui all’art. 3.3 del Protocollo 11 dicembre 2016 e, previa presentazione di idonea documentazione, il rimborso delle spese sostenute per il tragitto (dalla residenza/domicilio abituale del dipendente all’unità organizzativa di riferimento);
indennità aggiuntiva giornaliera: € 50;
buono pasto: viene riconosciuto nella misura in vigore nelle piazze in cui non vi è il servizio di mensa aziendale ai Dipendenti il cui orario comprenda, anche se solo parzialmente, l’intervallo di tempo intercorrente fra le ore 12 e le ore 14.
Art. 1.3
PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI TEMPORANEE
1. Nei casi di partecipazione della Banca a manifestazioni temporanee (ad esempio fiere, mostre, congressi, stand), i lavoratori interessati saranno individuati utilizzando, in via prioritaria, il criterio della volontarietà e della turnazione.
2. Ai Dipendenti chiamati a prestare l’attività in giornate (sabato, domenica e festività infrasettimanali) o in orari diversi dal proprio orario di lavoro saranno riconosciuti, oltre a quanto previsto dal vigente CCNL, i seguenti trattamenti:
pranzo: buono pasto nella misura in vigore nelle piazze in cui non vi è il servizio di mensa aziendale ai Dipendenti il cui orario comprenda, anche se solo parzialmente, l’intervallo di tempo intercorrente fra le ore 12 e le ore 14 (ove non competa il trattamento di diaria);
cena: rimborso delle spese documentate (ove non competa il trattamento di diaria e comunque nel limite di 1/3 della stessa e con i relativi criteri orari);
rimborso spese: xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, secondo le previsioni di cui all’art. 3.3 del Protocollo 11 dicembre 2016 e, previa presentazione di idonea documentazione, rimborso delle spese sostenute per il tragitto (dalla residenza/domicilio abituale del dipendente al luogo della manifestazione e ove necessario all’unità organizzativa interessata alla stessa);
compenso forfettario: € 50 per il personale inquadrato nella categoria dei Quadri Direttivi per le prestazioni effettuate nelle giornate di sabato, domenica e festività infrasettimanali.
Art. 1.4
PRESTAZIONE LAVORATIVA IN GIORNATE FESTIVE INFRASETTIMANALI (GIORNATE DI BORSA APERTA)
1. Ai dipendenti che effettueranno la prestazione lavorativa in giornate festive infrasettimanali al fine di garantire l’attività collegata ai mercati di Borsa aperta saranno riconosciuti i seguenti trattamenti:
Aree Professionali: oltre al compenso come previsto dal CCNL, la spettanza di Banca Ore viene incrementata di pari misura rispetto alla prestazione lavorativa effettuata nelle giornate in esame, in ragione di mezz’ora o multipli di mezz’ora;
Quadri Direttivi: oltre a quanto previsto dal vigente CCNL in tema di prestazione lavorativa dei Quadri Xxxxxxxxx sarà riconosciuto al personale in esame un compenso forfetario di € 50.
2. Inoltre a tali lavoratori saranno altresì riconosciuti i seguenti trattamenti:
pranzo: buono pasto nella misura in vigore nelle piazze in cui non vi è il servizio di mensa aziendale ai Dipendenti il cui orario comprenda, anche se solo parzialmente, l’intervallo di tempo intercorrente fra le ore 12 e le ore 14;
rimborso spese: rimborso chilometrico, secondo le previsioni di cui all’art. 3.3 del Protocollo 11 dicembre 2016 e, previa presentazione di idonea documentazione, rimborso delle spese sostenute per il tragitto (dalla residenza/domicilio abituale del dipendente all’unità organizzativa di riferimento).
Art. 1.5
ORARIO DI LAVORO SU 6 GIORNI
1. Ai lavoratori che svolgono un orario di lavoro settimanale su sei giorni viene riconosciuta, per ciascuna settimana interamente lavorata - compreso il caso della presenza della festività infrasettimanale non
lavorata - una indennità a settimana di € 35, non cumulabile con l’indennità di turno né con l’indennità per orari giornalieri che terminano dopo le 18.15 e fino alle 19.15 di cui all’art. 102 del vigente CCNL.
Art. 1.6
APERTURA SPORTELLI DI SABATO
1. Al personale interessato allo svolgimento di prestazioni lavorative - eccedenti il normale orario di lavoro del singolo lavoratore - nella giornata di sabato mattina e per una durata di 4 ore, viene riconosciuto, a fronte delle predette prestazioni, esclusivamente un riposo compensativo pari a due giornate lavorative ogni tre presenze, oltre all’indennità per gli addetti al sabato prevista dal CCNL.
2. Per i dipendenti con contratto a tempo parziale, il riposo compensativo matura in numero di giornate pari a quelle lavorate.
3. Quanto sopra trova applicazione nei confronti del personale operante nelle unità organizzative di Mondovì, Alba Sede, Cuneo Sede, Darfo, Breno, Edolo, Chiavenna, Borno.
Permessi per motivi personali o familiari - Aspettativa non retribuita
Riferimenti CCNL 31 marzo 2015: | Cap. VIII - Politiche sociali e di salute e sicurezza | Art. 57 - Permessi per motivi personali o familiari - Aspettativa non retribuita - Congedo matrimoniale |
Riferimenti Normativa UBI: | Circ.Grup.n. 481/2017 | Verbale di Accordo 26.07.2017 - Istituti Normativi ed Economici |
Art. 1.7 PERMESSI RETRIBUITI
1. La Banca concederà, a fronte della presentazione di idonea documentazione, al Dipendente che ne faccia richiesta, e fermo restando quanto previsto dalla normativa di legge vigente nelle analoghe materie, se più favorevole, le seguenti giornate lavorative di permesso retribuito, per ciascun evento, non cumulabili con quelli previsti dalla legge in analoghe materie:
a) 2 giorni, anche frazionabili ad ore, per l’assistenza all’intervento chirurgico di familiari conviventi o parenti di 1° grado, sorelle e fratelli anche se non conviventi, in relazione all’intervento chirurgico;
b) 1 giorno per ricovero urgente di familiari conviventi, parenti di 1° grado e del convivente;
c) 2 giorni ad uno dei genitori per ricovero in ospedale del figlio di età inferiore a 14 anni, indipendentemente dall’urgenza;
d) 3 giorni anche frazionabili ad ore per cicli di terapie/riabilitazione in relazione a patologie documentate ed effettuate dietro specifica certificazione medica, con esclusione delle cure termali; in caso di malattia oncologica / sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) / malattie neurodegenerative documentate, i giorni sono aumentati a 5, sempre frazionabili ad ore, per le situazioni non coperte dalle previsioni di legge in materia;
e) 3 giorni per nascita/adozione dei figli;
f) 3 giorni per evento per decesso o grave infermità del coniuge convivente o di un parente entro il 2° grado.
2. La Banca concederà al Dipendente che ne faccia richiesta - compatibilmente con le esigenze di servizio, salvo il caso di urgenza o di improrogabilità dell’evento - al massimo n. 22 ore e 30 minuti annue di
permesso retribuito (riproporzionate per i dipendenti con contratto a tempo parziale) - utilizzabili nella misura minima di mezz’ora o multipli di mezz’ora - a fronte degli eventi sotto descritti:
a) inserimento del figlio presso l’asilo nido/scuola materna, su richiesta scritta delle strutture;
b) assistenza alle attività scolastiche svolte a casa da figli affetti da D.S.A. (disturbo specifico di apprendimento), certificato da apposita documentazione sanitaria, iscritti a corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria o secondaria (inferiore e superiore);
c) visite mediche documentate, compresa l’effettuazione di analisi cliniche, limitatamente al tempo della visita e a quello per raggiungere l’unità organizzativa di assegnazione e comunque di norma per un massimo di 3 ore per evento;
d) accompagnamento al pronto soccorso del figlio minore o del coniuge, con relativa documentazione della struttura sanitaria.
3. La Banca concederà a richiesta del lavoratore che in servizio abbia subito un atto criminoso la dispensa dal servizio per il resto della giornata lavorativa. Al lavoratore verranno rimborsate dall’Azienda le spese derivanti da visite specialistiche (da non imputarsi al monte ore di cui al comma 2), connesse all’atto subito in Azienda, a cui lo stesso dovesse sottoporsi entro 3 mesi dall’evento, laddove non siano rimborsabili mediante polizze assicurative aziendali.
4. Con riferimento a tutte le previsioni di cui sopra riferite al “coniuge”, le stesse si intendono applicabili anche alla persona “convivente” (risultante da certificazione anagrafica), nonché ai casi di unioni civili.
5. I permessi di cui al presente articolo dovranno essere richiesti di norma con un preavviso minimo di 3 giorni lavorativi, salvo il caso di urgenza o di improrogabilità dell’evento.
L’Azienda terrà in debita considerazione particolari situazioni di necessità/gravità, ivi comprese le patologie oncologiche, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), malattie neurodegenerative, che richiedano il superamento della disciplina prevista dal precedente articolo e dalle norme di legge.
Inoltre l’Azienda valuterà con particolare favore eventuali richieste di trasferimento ad altra unità operativa da parte di lavoratori interessati da gravi eventi criminosi.
Art. 3.4
PERMESSI AI SENSI DELLA L. N. 104/1992
1. Il dipendente è tenuto a comunicare al Responsabile dell’unità organizzativa di appartenenza, con un preavviso di norma di 3 giorni lavorativi, la programmazione dei permessi ex art. 33 L. 104/1992, salvi i casi di urgenza.
Art. 3.5
PERMESSO AGGIUNTIVO L. N. 104/1992
1. I Dipendenti che alla data del presente accordo siano destinatari delle previsioni di cui ai verbali di accordo BPB-CV del 20.12.2001, BPA A.I.A. 28.04.2003, in merito a “Figli ed altri familiari disabili dei Dipendenti”, potranno beneficiare dei permessi aggiuntivi nella stessa misura prevista dagli accordi sottoscritti.
2. In via sperimentale, a decorrere dall’1.01.2018, i Dipendenti attualmente non destinatari della medesima disciplina, potranno beneficiare annualmente di tre giornate di permesso aggiuntivo, che vengono incrementate a sei in caso di comprovata convivenza del Dipendente con il familiare disabile.
Art. 1.8 PERMESSI NON RETRIBUITI
1. Oltre a quanto previsto dalle disposizioni di legge e di CCNL, l’azienda si rende disponibile a valutare ogni richiesta dei lavoratori volta ad ottenere permessi non retribuiti per motivazioni personali o familiari documentate.
2. In particolare, a fronte della presentazione di idonea documentazione, vengono concessi permessi non retribuiti per un periodo fino a 6 mesi, anche frazionabili, a favore dei dipendenti:
colpiti da lutti o gravi malattie del coniuge (o convivente) e dei parenti di 1° grado;
per scopi umanitari a coloro che svolgano operazioni di soccorso in caso di calamità;
fino al compimento del 12° mese di età del figlio, esauriti i congedi parentali di legge;
malattia del figlio fino al compimento dell’8° anno nel limite di 5 gg lavorativi annui aggiuntivi ai relativi congedi previsti per legge.
Maternità/Paternità
Riferimenti CCNL 31 marzo 2015: | Cap. VIII - Politiche sociali e di salute e sicurezza | Art. 59 - Maternità |
Riferimenti Normativa UBI: | Circ.Grup.n. 481/2017 | Verbale di Accordo 26.07.2017 - Istituti Normativi ed Economici |
Art. 3.2 MATERNITÀ/PATERNITÀ
1. Al rientro in servizio dopo l’assenza per maternità, la Lavoratrice viene di norma riassegnata all’Unità organizzativa presso la quale si trovava prima dell’assenza, compatibilmente con le esigenze di servizio, fino al compimento di 18 mesi di età del figlio. L’unità organizzativa di destinazione sarà comunicata con un anticipo, almeno di un mese, rispetto alla data di rientro in servizio.
2. L’Azienda, compatibilmente con le esigenze organizzative, consentirà alle lavoratrici/lavoratori che ne faranno richiesta al momento del rientro in servizio, una elasticità di orario in entrata e uscita fino ad un massimo di 30 minuti fino al compimento di un anno di età del figlio.
Permessi retribuiti e borse di studio a favore dei lavoratori studenti
Riferimenti CCNL 31 marzo 2015: | Cap. VIII - Politiche sociali e di salute e sicurezza | Art. 61 - Lavoratori/lavoratrici studenti |
Riferimenti Normativa UBI: | Permessi: Circ.Grup.n. 481/2017 | |
Verbale di Accordo 26.07.2017 - Istituti Normativi ed Economici | ||
Borse di studio lavoratori studenti | ||
Circ.UBI B. n. 27/2017 | Dipendenti UBI Banca (perimetro originario) | |
Circ.UBI B. n. 28/2017 | Dipendenti UBI Banca provenienti da BPA | |
Circ.UBI B. n. 29/2017 | Dipendenti UBI Banca provenienti da BBS | |
Circ.UBI B. n. 30/2017 | Dipendenti UBI Banca provenienti da BVC | |
Circ.UBI B. n. 31/2017 | Dipendenti UBI Banca provenienti da BRE | |
Circ.UBI B. n. 32/2017 | Dipendenti UBI Banca provenienti da Carime |
Circ.UBI B. n. 33/2017 | Dipendenti UBI Banca provenienti da BPCI |
Circ.UBISS n. 18/2017 | Dipendenti UBISS |
Art. 1.9
PERMESSI RETRIBUITI LAVORATORI STUDENTI
1. Ai dipendenti studenti, fermo quanto previsto dal CCNL, viene riconosciuto:
a) 1 giorno lavorativo aggiuntivo per ciascun esame universitario; nel caso di esame articolato in più prove il predetto giorno spetta una sola volta (esempio: in ipotesi di esame strutturato in due prove spettano complessivamente 5 giorni lavorativi, 2 in occasione di ogni prova e 1 aggiuntivo in occasione di una delle due prove); i permessi relativi al giorno precedente alle prove e al giorno aggiuntivo per l’esame non sono ripetibili in caso di esito negativo del primo appello;
b) 5 giorni lavorativi aggiuntivi, per l’intero ciclo di studi universitari, in occasione dell’esame di laurea.
Art. 3.4
BORSE DI STUDIO A FAVORE DEI LAVORATORI STUDENTI
1. Ai Lavoratori che conseguano per una sola volta dopo l’assunzione il diploma di scuola media superiore o il diploma di laurea vengono corrisposte le provvidenze di seguito indicate:
€ 700,00 al conseguimento del diploma di scuola media superiore conseguita in servizio;
€ 1.300,00 al conseguimento in servizio del diploma di laurea presso facoltà legalmente riconosciute ed abilitate al rilascio di xxxxxx xxx comprese le lauree triennali e quelle specialistiche di cui al DM 3.11.1999, n. 509.
2. Dette provvidenze vengono erogate il mese seguente alla consegna della documentazione a comprova del titolo di studio conseguito.
3. Ai Dipendenti iscritti alle scuole medie superiori e che hanno superato un anno di corso, esclusi coloro che hanno conseguito la maturità nell’anno considerato, viene erogato un premio di € 500.
4. Ai Dipendenti iscritti a corsi di laurea presso facoltà legalmente riconosciute ed abilitate al rilascio di xxxxxx xxx comprese le lauree triennali e quelle specialistiche di cui al DM 03.11.1999, n. 509 a condizione che abbiano raggiunto almeno il 60% dei crediti formativi previsti dal Piano di studi per l’anno in corso, viene erogato un premio di € 650.
5. Ulteriori provvidenze a sostegno della frequenza:
€ 103 al Dipendente che, indipendentemente dalla promozione, abbia frequentato con regolarità un anno di studio di scuola media superiore;
€ 310 al Dipendente che, indipendentemente dalla percentuale di crediti formativi raggiunti, dichiara di essere iscritto a corsi di laurea presso facoltà legalmente riconosciute ed abilitate al rilascio di xxxxxx xxx comprese le lauree triennali e quelle specialistiche di cui al DM 03.11.1999, n. 509.
6. Le provvidenze di cui al precedente punto 5 vengono erogate nel mese di dicembre e si sommano a quelle dei precedenti punti 1 oppure 3 e 4.
Borse di studio a favore dei figli dei dipendenti
Riferimenti CCNL 31 marzo 2015: | Cap. VIII - Politiche sociali e di salute e sicurezza | Art. 62 - Borse di studio |
Riferimenti Normativa UBI: | Circ.Grup.n. 481/2017 | Verbale di Accordo 26.07.2017 - Istituti Normativi ed Economici |
Circ.UBI B. n. 27/2017 | Dipendenti UBI Banca (perimetro originario) | |
Circ.UBI B. n. 28/2017 | Dipendenti UBI Banca provenienti da BPA | |
Circ.UBI B. n. 29/2017 | Dipendenti UBI Banca provenienti da BBS | |
Circ.UBI B. n. 30/2017 | Dipendenti UBI Banca provenienti da BVC | |
Circ.UBI B. n. 31/2017 | Dipendenti UBI Banca provenienti da BRE | |
Circ.UBI B. n. 32/2017 | Dipendenti UBI Banca provenienti da Carime | |
Circ.UBI B. n. 33/2017 | Dipendenti UBI Banca provenienti da BPCI | |
Circ.UBISS n. 18/2017 | Dipendenti UBISS |
Art. 1.14
BORSE DI STUDIO A FAVORE DEI FIGLI DEI DIPENDENTI
1. I beneficiari delle borse di studio sono i figli naturali/adottivi studenti a carico (secondo il criterio stabilito dal CCNL per il riconoscimento delle borse di studio) dei Dipendenti in servizio ovvero deceduti in servizio.
2. Per studenti si intendono coloro che risultano iscritti e frequentano:
corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria o secondaria (inferiore e superiore) o di qualificazione professionale, statali, paritarie, legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali;
corsi regolari di laurea e laurea magistrale presso facoltà legalmente riconosciute e abilitate al rilascio di lauree valide ad ogni effetto di legge.
3. Per l’anno scolastico/accademico 2016/2017 saranno corrisposte le borse di studio nelle misure e secondo i criteri aziendali attualmente applicati.
4. Per l’anno scolastico/accademico 2017/2018, le borse di studio vengono corrisposte annualmente nei casi di superamento dell’anno scolastico di riferimento con gli importi di seguito riepilogati.
Scuola | Borsa di studio | Borsa di studio con merito | Ridotta | Fuori comune |
Primaria | € 135 | - | - | - |
Secondaria (media inferiore) | € 270 | € 315 | - | - |
Secondaria (media superiore) | € 360 | € 495 | € 126 | € 90 |
Università | € 405 | € 675 | € 144 | € 144 (entro i 100 km dalla residenza) € 270 (oltre i 100 km dalla residenza) |
5. A partire dall’anno scolastico/accademico 2018/2019, le borse di studio vengono corrisposte annualmente nei casi di superamento dell’anno scolastico di riferimento con gli importi di seguito riepilogati.
Scuola | Borsa di studio | Borsa di studio con merito | Ridotta | Fuori comune |
Scuola | Borsa di studio | Borsa di studio con merito | Ridotta | Fuori comune |
Primaria | € 127 | - | - | - |
Secondaria (media inferiore) | € 255 | € 297 | - | - |
Secondaria (media superiore) | € 340 | € 467 | € 119 | € 85 |
Università | € 382 | € 637 | € 136 | € 136 (entro i 100 km dalla residenza) € 255 (oltre i 100 km dalla residenza) |
6. Le borse di studio di cui ai commi 4 e 5 sono erogate secondo le seguenti condizioni:
Scuola | Borsa di studio | Borsa di studio con merito | Ridotta |
Primaria | Promozione | - | - |
Secondaria (media inferiore) | Promozione | Esclusivamente al conseguimento della licenza con votazione pari o superiore a 9/10. | |
Secondaria (media superiore) | Promozione | Promozione con media di 7/10 calcolata escludendo i voti per comportamento, religione, educazione fisica. | Promozione a settembre |
Università | Ottenimento del 60% dei crediti formativi previsti dal piano di studi dell’anno accademico per cui viene richiesta la borsa | Ottenimento del 80% dei crediti formativi previsti dal piano di studi dell’anno accademico per cui viene richiesta la borsa | Studente iscritto per la prima volta che non abbia raggiunto il 60% dei crediti formativi previsti per il primo anno (non ripetibile) |
7. Le provvidenze di cui sopra possono essere corrisposte per un numero di volte non superiore a quello degli anni di durata del corso legale di studi, riproporzionando gli importi, i crediti e la durata in caso di corsi universitari “part-time”. In caso di variazione del corso di studi universitario, le borse saranno corrisposte per un numero complessivo di anni comunque non superiore a quanto previsto per il corso di studi di nuova frequenza.
8. Gli importi sono riconosciuti al beneficiario, di norma nel mese di novembre successivo al termine dell’anno scolastico (per gli studenti fino alla scuola media superiore) e di maggio dell’anno successivo per il ciclo universitario.
9. Le borse di studio vengono riconosciute anche a favore dei figli dei dipendenti cessati dal servizio - per accesso alle prestazioni del Fondo di Solidarietà o per quiescenza - che risultavano in servizio all’atto dell’iscrizione all’anno scolastico/accademico in corso al momento della cessazione stessa, limitatamente alle borse di studio relative allo stesso anno scolastico/accademico.
10. In via transitoria la previgente disciplina dell’azienda di provenienza, adeguata ai nuovi importi, continuerà a trovare applicazione nei confronti degli ex Dipendenti attualmente percettori delle prestazioni del Fondo di Solidarietà e per il periodo di permanenza sul Fondo medesimo.
Altre previsioni in tema di politiche sociali
Riferimenti Normativa UBI: | Contributo monoreddito (attesa ulteriore circolare applicativa) | |
Circ.Grup.n. 95/2017 | Protocollo 11 dicembre 2016 - Istituti Normativi ed Economici | |
Part time - Pacchetto giovani - Dipendenti disabilità superiore 70% | ||
Circ.Grup.n. 481/2017 | Verbale di Accordo 26.07.2017 - Istituti Normativi ed Economici |
Art. 3.15 CONTRIBUTO MONOREDDITO
1. A decorrere dal 01.01.2017 o dalla data successiva di incorporazione, l’Azienda erogherà, ai dipendenti appartenenti alla categoria delle Aree Professionali e 1° e 2° livello retributivo dei Quadri Direttivi monoreddito e che abbiano almeno un figlio, un contributo annuo lordo pari a € 250,00 - con possibilità di optare per il versamento del relativo importo al fondo di previdenza complementare di riferimento a parità di costo per l’azienda - per ciascun figlio e per un massimo di € 500 per nucleo, che rientrino nei criteri stabiliti per i “figli fiscalmente a carico” con un massimo di 24 anni.
2. È considerata in regime di monoreddito la situazione familiare che non comprenda oltre al reddito del Dipendente genitore altri redditi in misura superiore all’importo del trattamento minimo pensionistico maggiorato del 30% che siano riferibili in via diretta (stipendio o altro) o indiretta (pensione di reversibilità in caso di coniuge deceduto, assegni di mantenimento in caso di coniuge separato) all’altro genitore, previa autocertificazione di responsabilità da parte del dipendente.
Art. 3.1 PART TIME
1. Le Aziende si impegnano a valutare favorevolmente le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, in tutte le sue forme possibili (verticale, orizzontale, misto), prestando particolare attenzione alle risorse con situazioni familiari o personali disagiate e alla necessità di cura dei figli.
2. In particolare, compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative di ciascuna azienda, le domande presentate verranno riscontrate entro 3 mesi dalla richiesta, ridotti ad 1 mese per i casi di particolare gravità, per una durata di norma compresa tra 24 e 48 mesi, salvo diversa richiesta del lavoratore.
3. I Dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, compatibilmente con le esigenze di servizio, non saranno trasferiti a unità organizzative distanti più di 25 km dalla residenza/domicilio abituale, salvo diversa intesa tra le Parti.
4. In caso di comprovate ragioni personali, le Aziende valuteranno favorevolmente le eventuali richieste di rientro a tempo pieno prima della scadenza del termine concordato.
5. L’accesso a periodi di lavoro a tempo parziale non costituisce di per sé ragione tecnico-organizzativa per l’assegnazione ad una diversa unità organizzativa. Pertanto, compatibilmente con le esigenze aziendali, il lavoratore interessato continuerà di norma a prestare la sua attività presso l’unità organizzativa di assegnazione. In ogni caso, potranno essere adottati idonei accorgimenti, anche di tipo organizzativo, finalizzati a razionalizzare l’allocazione delle risorse sulle strutture territoriali, favorendo, ove possibile, l’avvicinamento alla residenza.
6. La Lavoratrice con rapporto part-time che si assenta dal lavoro per gravidanza, maternità e puerperio ha diritto, al termine di tale assenza, di fruire, a sua richiesta, di un ulteriore periodo di rapporto part-time della durata minima di 2 anni, salvo diversa intesa con l’Azienda.
Art. 3.3 PACCHETTO GIOVANI
1. Contribuzione aziendale alla previdenza complementare
Ferma restando l’applicabilità della disciplina in essere al Personale attualmente destinatario, a favore dei Dipendenti che saranno assunti con livello retributivo di inserimento professionale, a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato professionalizzante, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo sarà applicata la contribuzione a carico Banca per il finanziamento della previdenza complementare in misura pari al 6% della retribuzione utile ai fini della determinazione del TFR per una durata di 5 anni.
Trascorso il periodo come sopra disciplinato, la contribuzione aziendale alla previdenza complementare verrà allineata a quella prevista per i Dipendenti UBI (attualmente pari al 3% della retribuzione utile per la determinazione del TFR).
Ai dipendenti attualmente in servizio con livello retributivo di inserimento e non destinatari di tutte le previsioni di cui sopra verrà riconosciuto a decorrere dall’1.09.2017 un contributo aggiuntivo alla propria posizione individuale al fondo pensione a cui risultino iscritti del 1% sino al permanere nel livello retributivo di inserimento.
2. Incentivazione all’acquisto della prima casa
Al fine di favorire l’acquisto della prima casa di abitazione da parte dei Dipendenti assunti a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato professionalizzante e inquadrati nella categoria delle Aree Professionali, con età anagrafica al momento dell’assunzione non superiore a 30 anni, la Banca provvederà a riconoscere in prestazioni welfare, a condizione che l’acquisto avvenga entro 10 anni dall’assunzione, un importo una tantum di € 1.750.
3. Valorizzazione dei periodi di collaborazione con il Gruppo
Al Personale che abbia prestato servizio presso il Gruppo per almeno 3 mesi con contratto di lavoro non a tempo indeterminato verranno riconosciuti, ai fini delle anzianità previste dal CCNL per ferie, scatti di anzianità e calcolo del comporto - in caso di assunzione a tempo indeterminato che avvenga entro 9 mesi dal termine del contratto precedente - i periodi di collaborazione con il Gruppo.
4. Erogazione aggiuntiva annua
Ferma restando l’applicabilità della disciplina in essere al Personale attualmente destinatario, ai Dipendenti assunti a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato con livello retributivo di inserimento professionale a partire dalla data del presente accordo verrà riconosciuto per la durata del contratto di inserimento in aumento all’importo del Premio aziendale, ove erogato, un importo aggiuntivo, in prestazioni Welfare, di € 330 nel mese di pagamento dello stesso.
Ai Dipendenti già in servizio con livello retributivo di inserimento professionale non destinatari delle previsioni in esame, il predetto importo sarà riconosciuto in misura pari al 50% per la durata residua del livello retributivo di inserimento professionale.
Art. 4.4
DIPENDENTI CON DISABILITÀ SUPERIORE AL 70%
1. Per i Dipendenti di UBI e UBIS con disabilità certificata superiore al 70% è prevista, con decorrenza dal mese successivo a quello relativo alla presentazione della certificazione stessa, la maggiorazione della contribuzione a carico Azienda per il finanziamento della previdenza complementare di 1 p.p. rispetto alla contribuzione normativamente prevista.
Testo lettere contributo familiari disabili
Bergamo, 11 dicembre 2016
Spett.
Delegazioni Sindacali di Gruppo
Contributo economico per figli, coniuge e genitori disabili
Siamo lieti di comunicare che la Banca ha deciso di erogare un contributo annuo di € 5.000 riservato ai figli e familiari di Xxxxxxxxxx, ovvero di ex dipendenti che beneficiano delle prestazioni straordinarie del “Fondo di solidarietà del settore credito”, per il periodo di permanenza nel Fondo medesimo, al ricorrere dei seguenti presupposti:
Figli affetti da patologie che determinano permanente rilevante riduzione o perdita dell’autonomia personale ovvero patologie non temporanee che richiedono assistenza continuativa, se conviventi o ricoverati presso strutture sanitarie e che determinano una invalidità certificata superiore al 70%, con reddito inferiore 6.700 netti (nel reddito non vengono calcolate le pensioni di invalidità e le indennità di accompagnamento).
Coniugi e Genitori affetti da patologie che determinano permanente rilevante riduzione o perdita dell’autonomia personale ovvero patologie non temporanee che richiedono assistenza continuativa, se conviventi o ricoverati presso strutture sanitarie e che determinano una invalidità certificata superiore al 75%, con reddito complessivo inferiore € 12.500 e comunque inferiore a € 20.000 cumulandolo con quello del coniuge; nel calcolo del reddito vengono considerate anche le pensioni di invalidità e le indennità di accompagnamento. In caso di entrambi i genitori con invalidità certificata pari al 100%, ove fossero superati i limiti di reddito di cui sopra, il contributo economico sarà riconosciuto solo a quello dei due genitori il cui reddito non superi € 25.000 e comunque con il limite in cumulo di € 60.000.
L’erogazione del contributo avverrà di norma nel mese di maggio di ogni anno sulla base della documentazione comprovante le condizioni richieste.
Cordiali saluti.
UBI Banca SPA
Bergamo, 6 febbraio 2017
Spett.
Delegazioni Sindacali di Gruppo
Oggetto: precisazioni contributo economico per figli, coniuge e genitori disabili - lett. 11.12.2016
Con riferimento alla lettera in oggetto, consegnata alle Organizzazioni Sindacali in data 11.12.2016, siamo a precisare che:
ai fini del percepimento del contributo da parte del coniuge del dipendente, destinatario della previsione in oggetto, non sono previsti limiti di reddito in capo allo stesso; pertanto gli importi indicati nella lettera menzionata si riferiscono unicamente ai genitori;
con riferimento ai figli minori, qualora non sia possibile certificarne l’invalidità superiore al 70%, il percepimento del contributo è ammesso anche in presenza di una certificazione di invalidità pari almeno ai due terzi, oltre naturalmente al verificarsi delle condizioni ivi regolate;
la disciplina contenuta nella lettera in oggetto è da ritenersi di carattere novativo, con superamento delle previsioni previste, anche contrattualmente, dalle singole Banche Rete incorporate o incorporande.
Cordiali saluti.
UBI Banca SPA
Missioni (rimborso chilometrico e risarcimento danni mezzo privato)
Riferimenti CCNL 31 marzo 2015: | Xxx. XX - Xxxxxxxx | Xxx. 00 - Xxxxxxxx (Xxxxxx ed Estero) |
Riferimenti Normativa UBI: | Circ.Grup.n. 95/2017 | Protocollo 11 dicembre 2016 - Istituti Normativi ed Economici |
Art. 3.3 RIMBORSI CHILOMETRICI
1. A decorrere dal 01.01.2017, ai Dipendenti autorizzati dall’Azienda ad utilizzare la propria automobile per ragioni di servizio, spetta un rimborso pari ad € 0,40 per ogni chilometro percorso, indipendentemente dalla cilindrata e dal tipo di carburante della medesima.
Testo lettera risarcimento danni mezzo privato
Bergamo, 11 dicembre 2016
Spett.
Delegazioni Sindacali di Gruppo
Oggetto: Risarcimento dei danni ai dipendenti che utilizzano il mezzo privato per motivi di servizio
In caso di incidente subito dal mezzo privato del dipendente nel corso di spostamenti regolarmente autorizzati per servizio, l’azienda si impegna a sostenere le spese rimaste effettivamente a carico del dipendente medesimo per:
danni al mezzo privato che non trovino risarcimento del terzo e/o assicurativo;
danni dovuti ad atti vandalici (purché denunciati) o causati da agenti atmosferici.
Per i casi di responsabilità del dipendente anche conseguente a violazione del codice della strada o di concorso di colpa, il risarcimento e la relativa entità sono subordinati alla valutazione delle modalità dell’incidente e a condizione che la responsabilità non sia grave.
L’entità dei danni dovrà in ogni caso essere preventivamente rappresentata all’azienda mediante idonea documentazione (preventivi riparazione ecc.).
Cordiali saluti.
UBI Banca SPA
Indennità di sostituzione
Riferimenti CCNL 31 marzo 2015: Cap. XII - Quadri Direttivi Art. 83 - Fungibilità - Sostituzioni
Cap. XIII - Aree Professionali Art. 98 - Sostituzioni
Riferimenti Normativa UBI: Circ.Grup.n. 95/2017 Protocollo 11 dicembre 2016 - Istituti
Normativi ed Economici
Quad.N. n. 862/2017 Gestione delle Indennità
Art. 3.7 INDENNITÀ DI SOSTITUZIONE
1. A decorrere dal 01.01.2017, in caso di assenza del Responsabile di Filiale per l’intera giornata lavorativa, verrà riconosciuta un’indennità giornaliera al Dipendente che ne effettui la sostituzione mediante lo svolgimento effettivo delle relative mansioni.
2. La stessa sarà pari alla differenza tra la retribuzione giornaliera del dipendente medesimo e quella tabellare prevista per l’inquadramento del Responsabile, determinato ai sensi del comma 4, art. 82, del vigente CCNL, con un minimo giornaliero pari ad € 25 lordi ovvero € 35 con versamento al Fondo Pensione, con opzione esercitabile annualmente in via preventiva al 30.09.
Altre indennità e voci di trattamento economico
Riferimenti Normativa UBI: | Circ.Grup.n. 481/2017 | Verbale di Accordo 26.07.2017 - Istituti Normativi ed Economici |
Quad.N. n. 862/2017 | Gestione delle Indennità |
Art. 1.10 ASSEGNI IN EROGAZIONE
1. Le Parti confermano la volontà di mantenere, esclusivamente a favore dei Dipendenti attualmente beneficiari, i riconoscimenti a carattere continuativo in erogazione alla data del presente accordo (voci retributive di cui all’art. 3.16 del Protocollo 11.12.2016), secondo le modalità di seguito indicate e nel rispetto dei principi sanciti dall’art. 3.16 del Protocollo 11.12.2016 e comunque rivenienti dagli accordi sottoscritti in UBI, UBIS e nelle aziende di provenienza incorporate in UBI Banca.
2. Le voci retributive a carattere continuativo di cui al primo comma saranno ricondotte - esclusivamente in ottica di semplificazione amministrativa - ad appropriate voci retributive, di cui sarà fornito alle XX.XX. il relativo elenco.
3. L’Azienda provvederà all’attuazione delle disposizioni del presente articolo entro il 1° gennaio 2018; a richiesta delle parti si effettueranno incontri di verifica.
Art. 1.11 INDENNITÀ DI REGGENZA
1. Le disposizioni aziendali concernenti le indennità di reggenza, ad oggi normate da specifici accordi in essere, non produrranno più alcun effetto nei confronti dei Responsabili nominati dopo il 31 dicembre 2017.
2. Gli attuali percettori manterranno tale indennità, nella misura attualmente percepita, sino al permanere dell’incarico di Responsabile di filiale, con ripristino dell’indennità in caso di riadibizione alla stessa mansione nell’arco dei successivi 6 mesi, escludendo dal computo le assenze per malattia prolungata (di almeno 5 mesi continuativi) e per maternità.
Art. 1.12
INDENNITÀ DI STIMA E SPECIALIZZAZIONE
1. Agli addetti alle stime presso il Servizio Pegno, vengono corrisposte per 13 mensilità le indennità di specializzazione e di stima come di seguito precisato.
2. Indennità di Stima
QD3 e QD4 | € 340 |
QD1 e QD2 | € 266 |
3A 4L | € 222 |
3A 3L | € 178 |
3A 2L | € 133 |
3A 1L | € 89 |
Le predette misure vengono ridotte del 50% per gli addetti alle stime presso le Sezioni Pegno diverse da quelle di Milano, Brescia, Monza, Varese e Roma.
L’indennità di stima è adeguata in misura percentuale corrispondente agli aumenti di volta in volta stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale per l’indennità di rischio, con le medesime decorrenze.
3. Indennità di Specializzazione
Classe | AP e QD1/QD2 | QD3/QD4 |
1 | € 40 | € 61 |
2 | € 53 | € 81 |
3 | € 66 | € 101 |
4 | € 79 | € 121 |
5 | € 92 | € 141 |
All’atto dell’abilitazione alla stima verrà riconosciuta l’indennità di cui alla classe 1, con passaggio alle classi successive ogni due anni.
Modello distributivo e inquadramenti
Art. 1.13 INQUADRAMENTI
Riferimenti Normativa UBI: | Circ.Grup.n. 481/2017 | Verbale di Accordo 26.07.2017 - Istituti Normativi ed Economici |
1. L’applicazione in via di fatto - ai sensi dell’art. 3.17 del Protocollo 11.12.2016 - della disciplina in materia di inquadramenti riconducibili all’attuale modello distributivo sarà mantenuta sino al 30.06.2018.
2. Ferma restando l’applicabilità della disciplina in essere al Personale attualmente destinatario, con riferimento al Personale inquadrato nel livello retributivo di inserimento professionale, che svolga una mansione per la quale sia previsto un percorso inquadramentale ai sensi degli accordi aziendali tempo per tempo vigenti nell’ambito del modello distributivo, sarà considerata, a decorrere dalla data del presente accordo, l’anzianità maturata nella mansione ai fini dell’anzidetto percorso, la quale produrrà effetti al termine della permanenza nel predetto livello retributivo.
Vestiario
Art. 1.15 ASSEGNAZIONE DI VESTIARIO
Riferimenti Normativa UBI: | Circ.Grup.n. 481/2017 | Verbale di Accordo 26.07.2017 - Istituti Normativi ed Economici |
1. In tutti i casi nei quali è necessario anche in virtù della normativa vigente per la prevenzione degli infortuni sul lavoro l’utilizzo di un particolare vestiario per l’espletamento delle mansioni, al Personale interessato sarà fornita, l’apposita dotazione (ad es. divise per gli autisti e i commessi presso la Direzione Generale, dotazioni specifiche per gli addetti alle spedizioni e alle stampe).
Mobilità territoriale
Riferimenti CCNL 31 marzo 2015: | Parte Speciale - Quadri Direttivi | Art. 88 - Trasferimenti |
Parte Speciale - Aree Professionali | Art. 111 - Trasferimenti | |
Riferimenti Normativa UBI: | Circ.Grup.n. 95/2017 | Protocollo 11 dicembre 2016 - Istituti Normativi ed Economici |
Art. 3.2 MOBILITÀ TERRITORIALE
1. Gli importi delle indennità mensili da corrispondere per trasferimenti disposti dall’Azienda a decorrere dal 01.01.2017 che comportano l’allontanamento di oltre 50 km (solo andata) dalla residenza/domicilio abituale, e a condizione che il Dipendente non disponga dell’uso di auto aziendale, vengono così fissati:
oltre 100 e fino a 120 km (A/R) - € 400
oltre 120 e fino a 150 km (A/R) - € 600
oltre 150 e fino a 200 km (A/R) - € 800 oltre all’alloggio in caso di particolare necessità
oltre 200 km (A/R) - € 1.000 oltre all’alloggio in caso di particolare necessità, ovvero a richiesta oltre 300 km (A/R).
2. Ai dipendenti posti in regime di mobilità di cui al primo comma che usufruiscono dei mezzi di trasporto collettivi messi a disposizione dalla Banca, a decorrere dalla data del presente Protocollo sarà riconosciuta dalla data di trasferimento una indennità mensile di € 300 per 12 mesi e di € 200 oltre tale periodo.
3. Agli attuali percettori di indennità di mobilità che usufruiscano dei mezzi di trasporto collettivi aziendali sarà mantenuto l’importo attualmente percepito fino alla data del 31.12.2017. Detto importo sarà commisurato a € 300 dal 01.01.2018 e a € 200 dal 01.01.2019. L’indennità sarà mantenuta, ed
eventualmente conguagliata, nella misura di € 300 mensili qualora, a seguito della richiesta di avvicinamento del dipendente da effettuarsi entro il 31.12.2017, la stessa non sia accolta entro 24 mesi.
4. Per il personale che non utilizza mezzi di trasporto collettivi aziendali alle dipendenze di UBI Banca e UBI Sistemi e Servizi alla data del presente Protocollo, nonché al personale che passa alle dipendenze della stessa UBI Banca a partire dalla data di incorporazione, ove già in regime di mobilità secondo le fasce chilometriche di cui al comma 1 del presente articolo, l’adeguamento ai maggiori o minori importi di cui al predetto comma 1 rispetto agli importi riconosciuti alle anzidette date, anche in caso di non percepimento di alcuna indennità, sarà applicato con i seguenti criteri:
se in riduzione, in misura del 50% a partire dal 01.01.2020 e per il restante 50% dal 01.07.2020;
se in incremento, in misura del 50% a partire dal 01.01.2017, del 25% dal 01.01.2018 e per il restante 25% dal 01.01.2019.
5. L’indennità di cui al presente articolo viene corrisposta per 12 mensilità annue con decorrenza dal giorno del trasferimento e fino al permanere delle condizioni di disagio di cui al comma 1.
6. Il personale che non utilizza mezzi di trasporto collettivi aziendali alle dipendenze di UBI Banca e UBI Sistemi e Servizi alla data del presente Protocollo, nonché il personale che passa alle dipendenze della stessa UBI Banca a partire dalla data di incorporazione, percettore di indennità di mobilità di cui al comma 1, qualora trasferito in avvicinamento alla propria residenza, sarà destinatario delle previsioni di cui al comma 1 secondo le fasce di competenza.
7. L’indennità spetta per i giorni di effettiva presenza presso l’unità organizzativa di assegnazione ovvero presso altra unità organizzativa sita nel medesimo comune. L’indennità sarà erogata in trentesimi e non sarà riconosciuta per i giorni non lavorativi (sabato, domenica o giorni festivi infrasettimanali) compresi fra 2 giornate per le quali l’indennità non spetta o nel caso in cui non sia dovuta per assenza in tutti i giorni lavorativi della settimana.
8. Ove sia previsto contrattualmente il consenso del Dipendente al trasferimento, l’indennità non verrà più corrisposta nel caso in cui il dipendente stesso rifiuti almeno due proposte aziendali - nell’arco di 24 mesi - di assegnazione ad altra unità organizzativa che disti meno di 100 km (a/r) dalla residenza, con attribuzione di mansioni coerenti con le più recenti esperienze professionali maturate.
9. Le aziende terranno in favorevole considerazione - ai fini dell’accoglimento entro i 12 mesi successivi, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali - le eventuali richieste di avvicinamento alla residenza presentate per iscritto dai dipendenti in regime di grande mobilità di cui alle previsioni che precedono, con particolare riferimento al personale interessato da lunghe percorrenze ivi compresi gli utilizzatori dei mezzi collettivi aziendali.
Le Aziende terranno in debita considerazione la situazione di disagio dei fruitori dei mezzi di trasporto collettivi aziendali, la cui residenza/domicilio abituale disti oltre 25 km dalla stazione di partenza più prossima dei suddetti mezzi.
10. In caso di trasferimento disposto dall’Azienda a un’unità operativa più distante dalla residenza/domicilio abituale del Dipendente, rispetto all’attuale sede di lavoro vengono definiti i seguenti importi di indennità una tantum da erogare in un’unica soluzione:
Oltre 40 e fino a 55 km (A/R) - € 1.400
Oltre 55 e fino a 70 km (A/R) - € 1.600
Oltre 70 e fino a 85 km (A/R) - € 1.800
Oltre 85 e fino a 100 km (A/R) - € 2.000
11. In caso di ulteriore trasferimento nei 12 mesi successivi spetta al Dipendente l’eventuale conguaglio per passaggio di fascia. L’indennità viene corrisposta dopo che siano trascorsi 3 mesi dall’effettivo trasferimento e a condizione che il dipendente rimanga assegnato all’unità organizzativa di destinazione.
12. Saranno tenute in favorevole considerazione le eventuali richieste di avvicinamento alla residenza presentate per iscritto da coloro che prestano servizio da almeno due anni presso unità organizzative distanti più di 70 km (A/R) dalla residenza. L’Azienda, in caso di mancato avvicinamento alla residenza entro sei mesi dal termine dei due anni precedentemente indicati, erogherà una seconda indennità una tantum. L’indennità da ultimo citata non verrà corrisposta qualora il lavoratore, ove sia previsto il suo consenso, non accetti il trasferimento all’unità organizzativa in avvicinamento individuata dall’azienda, con attribuzione di mansioni coerenti con le più recenti esperienze professionali maturate.
Ai dipendenti percettori di indennità di mobilità ordinaria in forma mensile, nella fascia compresa tra 90 e 100 km a/r, sarà mantenuta la relativa erogazione, permanendo la relativa condizione di mobilità, con riduzione del 50% del relativo importo a partire dal 01.01.2020 e per il restante 50% dal 01.07.2020.
13. La distanza viene calcolata in base al tragitto più breve tra l’indirizzo di residenza/domicilio abituale e l’indirizzo dell’unità organizzativa di destinazione. Il calcolo viene effettuato tramite l’utilizzo del sito xxxxxxxxxxx.xx (percorso più breve, salvo casi di manifesta impossibilità).
14. L’indennità non è computata nella retribuzione utile al calcolo del TFR né di qualunque altro istituto contrattuale.
15. Viene istituita una Commissione paritetica presieduta dal Mobility Manager di Gruppo, composta da due rappresentanti aziendali e due rappresentanti per ciascuna O.S. firmataria del presente Protocollo con l’obiettivo di monitorare l’entità della mobilità territoriale nel Gruppo e individuare e proporre interventi mirati a ottimizzare gli spostamenti sistematici dei dipendenti in ottica di riduzione dei disagi e costi correlati. La Commissione si riunirà di norma trimestralmente e comunque a richiesta di una delle Parti.
Verbale Interpretativo 6 febbraio 2017
Art. 2 MOBILITÀ TERRITORIALE
1. Con riferimento all’art. 3.2, si precisa che gli importi stabiliti dal Protocollo trovano applicazione per trasferimenti avvenuti in UBI e UBIS a decorrere dal 01.01.2017 (o dalla data di incorporazione se successiva), ferma restando prima di tale data l’applicazione della disciplina preesistente anche con riferimento alle Banche Rete incorporate in data 20.11.2016.
2. La previsione di cui al comma 7 dell’art. 3.2 trova applicazione anche per le indennità in corso di erogazione.
3. I dipendenti di Banca Carime, attuali destinatari di indennità di “grande mobilità”, proseguiranno nel percepimento della stessa per la durata prevista ad oggi dalla relativa contrattazione integrativa aziendale. Decorso tale termine e con cessazione dell’indennità periodica, troverà applicazione la disciplina prevista per i dipendenti in regime di mobilità e non percettori di relativa indennità, secondo la dinamica di cui al comma 4 dell’art. 3.2.
Turni
Riferimenti CCNL 31 marzo 2015: | Cap. XIII - Aree Professionali | Art. 102 - Turni |
Riferimenti Normativa UBI: | Circ.Grup.n. 95/2017 | Protocollo 11 dicembre 2016 - Istituti Normativi ed Economici |
Art. 3.8 INDENNITÀ DI TURNO
1. A decorrere dal 01.01.2017, fermo restando quanto previsto dal vigente CCNL, nonché la previsione vigente in UBI Banca riguardante la durata dei turni e la correlata riduzione di orario (7 minuti per ogni turno effettuato, da accreditare nella spettanza delle ferie dell’anno successivo), l’Azienda applicherà i seguenti trattamenti:
l’indennità di turno diurno prevista dal vigente CCNL viene corrisposta anche nel caso di turni collocati all’interno del nastro orario extra standard;
l’indennità di turno diurno prevista dal CCNL viene aumentata a 5,50 Euro per i turni effettuati a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo;
l’indennità di turno notturno prevista dal CCNL viene aumentata a 60,00 Euro per i turni effettuati a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo;
il compenso forfettario da erogarsi nei casi in cui la collocazione del turno preveda la necessità dell’utilizzo dell’automobile per raggiungere il posto di lavoro, è fissato a 8,00 Euro;
in occasione di turni effettuati nelle giornate di sabato e domenica verrà corrisposto il buono pasto nella misura corrispondente a quella percepita dai Dipendenti che prestano servizio in unità organizzative site in comuni non dotati di mensa aziendale.
Le aziende favoriranno eventuali richieste di dipendenti che intendano essere adibiti a mansioni che non prevedano turni.
Anticipazione T.F.R.
Riferimenti Normativa UBI: | Circ.Grup.n. 95/2017 | Protocollo 11 dicembre 2016 - Istituti Normativi ed Economici |
Art. 3.5 ANTICIPAZIONE T.F.R.
1. Ferme restando le condizioni per l’anticipazione del TFR previste dall’art. 2120 c.c., saranno prese in considerazione, anche le richieste relative a:
a) ristrutturazione dell’abitazione primaria del Dipendente richiedente;
b) acquisto e ristrutturazione di immobile ad uso abitazione secondaria del Dipendente richiedente;
c) estinzione o riduzione del mutuo o prestito contratto dal Dipendente per l’acquisto dell’abitazione primaria e secondaria;
d) spese di studio dei figli conviventi, limitatamente a quelle di iscrizione a:
scuole medie superiori: per un importo non inferiore a € 1.000 e fino ad un massimo di € 5.000; la richiesta è ripetibile per ogni anno scolastico;
corsi universitari e di specializzazione post-universitari legalmente riconosciuti: per un importo non inferiore a € 1.000 e fino ad un massimo di € 10.000; la richiesta è ripetibile per ogni anno accademico;
e) contribuire, nel limite del 75%, alle spese di avviamento documentate di attività artigianale, commerciale o professionale dei figli conviventi regolarmente iscritti negli appositi Albi, e di quelle relative all’acquisto dell’immobile in cui detta attività sarà svolta;
f) tassa di successione sostenuta dal Dipendente erede;
g) spese di trasloco;
h) estinzione o riduzione delle esposizioni in conto corrente; tale anticipazione sarà concessa una sola volta e per un importo massimo di € 10.330;
i) acquisto di autovetture nuove o usate, incluse motociclette, campers, roulottes, intestate al Dipendente; tale erogazione non potrà superare la somma di € 20.000;
j) spese matrimoniali documentate fino ad un massimo di € 15.000;
k) spese documentate relative ad adozioni internazionali attuate dal dipendente fino ad un massimo di € 15.000;
l) spese conseguenti a separazione o divorzio, fino ad un massimo di € 15.000;
m) spese per ricovero di parenti/affini entro il 2° grado presso strutture sanitarie, di assistenza o comunità di recupero fino ad un massimo di € 20.000;
n) estinzione o riduzione del “presti auto” già erogato fino ad un massimo di € 20.000.
2. Nel caso di più anticipazioni concesse con riferimento ai punti i) e n), l’importo massimo concedibile sarà di € 20.000 e nel caso di più anticipazioni concesse con riferimento ai punti h), i) e n), l’importo massimo concedibile sarà di € 30.000.
3. Gli importi indicati devono ritenersi sempre al lordo della relativa imposta fiscale.
Agevolazioni creditizie
Riferimenti Normativa UBI: | Circ.Grup.n. 95/2017 | Protocollo 11 dicembre 2016 - Istituti Normativi ed Economici |
Circ.Grup.n. 373/2017 | Agevolazioni creditizie per il Personale Dipendente | |
Quad.N. n. 736/2017 | Finanziamenti per il Personale Dipendente |
Art. 3.9 AGEVOLAZIONI CREDITIZIE
1. Le Parti convengono che, compatibilmente con i tempi tecnici necessari e comunque entro il 1° semestre 2017, le agevolazioni creditizie connesse ai rapporti bancari di tutti i dipendenti del Gruppo con conto corrente di accredito dello stipendio in una delle Banche del Gruppo saranno regolati come indicato negli articoli seguenti.
2. Tutti i precedenti accordi in materia di agevolazioni creditizie a favore del Personale dipendente del Gruppo si intendono abrogati.
Art. 3.10
AGEVOLAZIONI CREDITIZIE - CONVENZIONE DIPENDENTI
1. Ai Dipendenti di cui all’articolo precedente, assunti con contratto a tempo indeterminato, sono riservate le agevolazioni creditizie di seguito illustrate.
A) Apertura di credito a convenzione
Al Dipendente, previa specifica richiesta, può essere concessa un’apertura di credito, a revoca, sul conto corrente aziendale di accredito dello stipendio di un importo massimo pari ad Euro 10.000 per i primi tre anni di anzianità di servizio ed Euro 16.000 oltre i tre anni.
Il tasso debitore applicato è pari al tasso creditore tempo per tempo comunicato dall’Azienda.
B) Mutuo ipotecario per acquisto, costruzione e ristrutturazione della casa primaria
Finalità
Il mutuo in esame può essere concesso, previa specifica richiesta, per l’acquisto, la costruzione ovvero la ristrutturazione dell’immobile da adibire o adibito a casa primaria del Dipendente richiedente (per il medesimo programma di investimento immobiliare può essere concesso un solo mutuo ipotecario per acquisto, costruzione e ristrutturazione della casa primaria). Tali finalità devono essere debitamente comprovate mediante la presentazione di adeguata documentazione.
Per casa primaria si intende l’immobile di effettiva e stabile abitazione della famiglia, comprovata da attestazione anagrafica.
Importo massimo e quota finanziabile
L’importo massimo finanziabile viene fissato in Euro 250.000.
La quota massima finanziabile non può, in ogni caso, essere superiore al 100% del minore tra il prezzo di acquisto, costo di costruzione o ristrutturazione e il valore di perizia dell’immobile.
Nuove richieste
Entro il limite complessivo di € 250.000, per la somma eccedente la quota di debito residuo del mutuo originario, il dipendente può richiedere un nuovo mutuo con riferimento:
a diverso immobile da adibire ad abitazione principale;
allo stesso immobile adibito a casa primaria, per interventi di ristrutturazione/ampliamento.
Durata e modalità di rimborso
La durata minima è pari a 60 mesi e quella massima è pari a 360 mesi, fermo restando che la scadenza finale prevista dal contratto di mutuo non può essere collocata oltre l’80° anno di età del Dipendente mutuatario.
Il rimborso del finanziamento avviene mediante rate mensili posticipate addebitate sul conto corrente aziendale di accredito dello stipendio. Compatibilmente con le esigenze tecniche, il pagamento della rata sarà allineato con la data di accredito dello stipendio.
Per gravi e comprovati motivi, sarà valutata la possibilità di concedere la moratoria/sospensione temporanea della rata per massimo due volte e per massimi 36 mesi nell’arco di durata del mutuo.
Tasso variabile
Il tasso è variabile e indicizzato a un parametro costituito dalla media aritmetica semplice dei valori giornalieri dell’Euribor a 6 mesi dei mesi di dicembre e di giugno (d’ora in poi: “parametro”), considerando esclusivamente i primi due numeri espressi dopo la virgola, ed arrotondato in base alla seguente regola:
al primo decimale intero immediatamente superiore se il secondo numero è compreso fra il sei ed il nove;
al decimale intero inferiore se il secondo numero è compreso fra l’uno ed il cinque.
Fermo restando che le variazioni di tasso trovano applicazione sulla rata successiva a quella in corso al momento del mutamento, la misura dell’agevolazione di tasso viene determinata secondo i criteri di seguito indicati:
a) tasso minimo pari a 10 bps;
b) fermo restando il tasso minimo suindicato, applicazione di un tasso pari al “parametro” secondo la seguente scalettatura:
il tasso agevolato coincide esattamente col “parametro” se questo non supera il 2;
il tasso agevolato è fissato al 2% se il “parametro” è maggiore del 2 ma non supera il 3;
il tasso agevolato è fissato al 2,3% se il “parametro” è maggiore del 3 ma non supera il 3,5;
il tasso agevolato è fissato al 2,6% se il “parametro” è maggiore del 3,5 ma non supera il 4;
il tasso agevolato è fissato al 3% se il “parametro” è maggiore del 4 ma non supera il 4,5;
qualora il “parametro”, alle previste date di rilevazione, esprima un valore superiore a 4,5, il tasso agevolato ne seguirà l’andamento e il suo valore verrà determinato mediante applicazione di uno spread in riduzione di 1,75 punti percentuali rispetto a quello del “parametro” stesso con un minimo del 3%.
Dichiarazione delle Parti
Le Parti si incontreranno qualora il parametro superi il 4,5%. Tasso fisso
Il tasso è pari all’Eurirs tempo per tempo in vigore, di durata correlata a quella del finanziamento richiesto per mutui fino a € 150.000; Eurirs aumentato di uno spread pari a 50 punti base fino a ulteriori € 100.000.
Tasso misto
Il tasso misto è articolato secondo la strutturazione del prodotto “mutuo formula open”, richiedibile dai dipendenti ove disponibile anche per la clientela ordinaria, e regolato secondo l’entità dei tassi - fisso o variabile - sopra definiti.
C) Prestito chirografario
Finalità
Il prestito in esame, previa specifica richiesta, può essere concesso per fronteggiare le seguenti necessità personali o familiari del Dipendente debitamente motivate con esclusione di finalità ulteriori.
Importo massimo
L’importo massimo finanziabile viene fissato in:
Euro 25.000 a fronte di ordinarie necessità
Euro 40.000 per la ristrutturazione, acquisto, costruzione della casa primaria.
Durata e modalità di rimborso
La durata minima è pari a 24 mesi e quella massima è pari a 150 mesi.
Il rimborso del finanziamento avviene mediante rate mensili posticipate addebitate sul conto corrente aziendale di accredito dello stipendio.
Tasso
Il tasso applicabile è pari al tasso variabile previsto per il mutuo ipotecario per acquisto, costruzione e ristrutturazione casa primaria disciplinato alla lett. B), del presente articolo, aumentato di uno spread di 100 punti base.
Art. 3.11
ALTRE FACILITAZIONI CREDITIZIE PER IL PERSONALE DIPENDENTE
1. Ai Dipendenti, di cui all’art. 3.10, sono altresì riservate le seguenti ulteriori agevolazioni creditizie.
D) Apertura di credito discrezionale
Al Dipendente, previa specifica richiesta, può essere concessa un’apertura di credito ulteriore rispetto a quella prevista dall’art. 3.10 lett. A), a revoca, sul conto corrente aziendale di accredito dello stipendio.
Il tasso debitore applicato è pari al tasso previsto per l’apertura di credito di cui all’art. 3.10 lett. A), aumentato di uno spread di 100 punti base.
E) Mutuo ipotecario discrezionale
Finalità
Il mutuo in esame può essere concesso ai Dipendenti, previa specifica richiesta, a fronte di motivate finalità (quali ad esempio: acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobile di proprietà adibito a 1ª casa per l’importo eccedente i limiti di cui all’art. 3.10 lett. B); acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobile di proprietà non adibito a 1ª casa). Le stesse devono essere debitamente comprovate mediante la presentazione di adeguata documentazione.
Quota finanziabile
La quota finanziabile, in caso di acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobile di proprietà, è pari a quanto previsto per il mutuo ipotecario per acquisto, costruzione e ristrutturazione casa primaria disciplinato dall’art. 3.10 lett. B).
Durata e modalità di rimborso
La durata minima è pari a 60 mesi e quella massima è pari a 360 mesi, fermo restando che la scadenza finale prevista dal contratto di mutuo non può essere collocata oltre l’80° anno di età del Dipendente mutuatario.
Il rimborso del finanziamento avviene mediante rate mensili posticipate addebitate sul conto corrente aziendale di accredito dello stipendio.
Tasso variabile
Il tasso applicabile è pari al tasso variabile previsto per il mutuo ipotecario per acquisto, costruzione e ristrutturazione casa primaria disciplinato dall’art. 3.10 lett. B), aumentato di uno spread di 100 punti base.
Tasso fisso
Il tasso è pari all’Eurirs, di durata correlata a quella del finanziamento richiesto, aumentato di uno spread pari a 100 punti base.
Tasso misto
Il tasso misto è articolato secondo la strutturazione del prodotto “mutuo formula open”, richiedibile dai dipendenti ove disponibile anche per la clientela ordinaria, e regolato secondo l’entità dei tassi - fisso o variabile - sopra definiti.
F) Prestito chirografario discrezionale
Finalità
La Banca può concedere il prestito in esame, previa specifica richiesta, a fronte di motivate finalità. Le stesse devono essere debitamente comprovate mediante la presentazione di adeguata documentazione.
Durata e modalità di rimborso
La durata minima è pari a 24 mesi e quella massima è pari a 150 mesi.
Il rimborso del finanziamento avviene mediante rate mensili posticipate addebitate sul conto corrente aziendale di accredito dello stipendio.
Tasso
Il tasso applicabile è pari al tasso base previsto per il mutuo ipotecario per acquisto, costruzione e ristrutturazione casa primaria disciplinato dall’art. 3.10 lett. B), aumentato di uno spread di 150 punti base.
Art. 3.12
AGEVOLAZIONI CREDITIZIE - DISPOSIZIONI GENERALI
1. La concessione delle agevolazioni creditizie di cui agli articoli 3.10 e 3.11 è subordinata alla preventiva valutazione del merito creditizio e della capacità finanziaria del Dipendente richiedente.
Art. 3.13
AGEVOLAZIONI CREDITIZIE - ADEGUAMENTO TASSI MUTUI IN ESSERE
1. I dipendenti che abbiano in ammortamento un contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile, hanno facoltà, una sola volta nel corso del periodo di ammortamento dello stesso, di richiedere la variazione del regime di tasso da variabile a fisso, alle condizioni vigenti per il personale al momento della variazione, relativamente al tasso fisso previsto per la quota eccedente € 150.000 per i mutui casa primaria, ferma la tipologia di mutuo originariamente richiesto.
Art. 3.14
AGEVOLAZIONI CREDITIZIE - NORME TRANSITORIE
1. I contratti di mutuo e/o di prestito già in corso di ammortamento - ovvero già deliberati ed in attesa di erogazione - proseguiranno con le condizioni economiche in essere alla data del presente accordo ovvero alla data di perfezionamento della fusione per incorporazione della singola Banca Rete in UBI Banca.
2. Per il Personale dipendente delle Banche Rete incorporate in UBI, dal momento della fusione e sino alla data di cui al precedente art. 3.9, troverà applicazione, relativamente alle agevolazioni creditizie, la regolamentazione disciplinata dalla convenzione dipendenti UBI.
3. L’azienda pubblicherà apposita circolare contenente le istruzioni e i criteri applicativi di dettaglio concernenti le agevolazioni creditizie di cui alla presente sezione.
4. Le aperture di credito in essere a favore del Personale e concesse in forza di Accordi precedenti, qualora eccedenti i limiti previsti dall’articolo 3.10 lett. A), resteranno, in via transitoria, invariati nell’importo concesso sino al 31.12.2020, fermo restando che in tali casi saranno definite opportune forme di intervento, anche mediante ricorso al prestito discrezionale di cui all’art. 3.11 lett. F). In ogni caso, decorsa la data sopraindicata, troveranno applicazioni i limiti previsti dall’art. 3.10 lett. A) già sopracitato.
Fermo quanto previsto al precedente quarto comma:
con riferimento ai Dipendenti di Banca Regionale Europea, le aperture di credito in essere alla data di incorporazione in UBI verranno ricondotte, fino a € 7.000, al tasso previsto per l’apertura di credito di cui all’articolo 3.10 lett. A), e - per la quota eventualmente eccedente - al tasso previsto per apertura di credito di cui all’articolo 3.11 lett. D);
con riferimento ai Dipendenti di Banca di Valle Camonica, le aperture di credito in essere alla data di incorporazione in UBI verranno ricondotte al tasso previsto per apertura di credito di cui all’articolo 3.11 lett. D).
La favorevole disciplina riservata ai rapporti bancari dei dipendenti, ivi comprese le agevolazioni creditizie, rientrano fra gli elementi che caratterizzano la peculiarità del rapporto di lavoro che le Aziende del Gruppo UBI Banca intendono intrattenere con il proprio Personale.
In tal modo, l’insieme delle norme e delle condizioni - amministrative e creditizie - che regolano gli anzidetti rapporti bancari rappresentano, unitamente al complesso delle norme di contratto collettivo, i principi sui quali si fonda, tra l’altro, anche il sostanziale equilibrio delle posizioni rispettivamente dei Dipendenti e delle Aziende.
Pertanto, le Parti si danno atto che la modifica dell’assetto contrattuale complessivamente introdotta dal presente Protocollo - condiviso tra le Parti anche sulla base delle richieste delle XX.XX. - con particolare riguardo alle innovazioni in tema di agevolazioni creditizie, costituisce “giustificato motivo” ai fini delle variazioni che, per effetto del Protocollo stesso, troveranno applicazione ai rapporti bancari in essere dei Dipendenti.
Le Aziende procederanno pertanto ad adeguare le vigenti condizioni, secondo quanto previsto dal presente Protocollo, con la presa d’atto di entrambe le Parti che la favorevole disciplina riservata ai rapporti bancari dei Dipendenti, in quanto strettamente correlata alla qualifica di “dipendente”, verrà applicata fino a che sarà mantenuta tale qualifica, fatto salvo quanto previsto all’art. 2.5 comma 4.
L’azienda valuterà favorevolmente l’accoglimento di richieste di surroga relative a mutui ipotecari accesi dai dipendenti del Gruppo in periodo antecedente alla loro assunzione, con l’applicazione delle condizioni tempo per tempo stabilite per il personale dipendente, per le stesse tipologie di finanziamento in surroga.
Welfare aziendale
Riferimenti Normativa UBI: | Circ.Grup.n. 481/2017 | Verbale di Accordo 26.07.2017 - Istituti Normativi ed Economici |
Art. 4.1 PREVIDENZA COMPLEMENTARE
1. In ragione dei mutati assetti aziendali, le Parti si impegnano ad avviare un confronto finalizzato ad individuare entro il 31.10.2017 il Fondo di riferimento del Gruppo al fine di addivenire alla razionalizzazione e semplificazione delle forme di previdenza complementare esistenti, compatibilmente con gli iter deliberativi/autorizzativi e le previsioni statutarie/regolamentari in essere, nel rispetto dell’autonomia delle fonti istitutive.
Art. 4.2
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
1. In ragione dei mutati assetti aziendali, le Parti si impegnano ad avviare un confronto finalizzato ad individuare entro il 31.10.2017, compatibilmente con gli iter deliberativi/autorizzativi e le previsioni statutarie/regolamentari in essere, la forma di assistenza sanitaria integrativa di riferimento per UBI Banca, UBIS e le ex Banche incorporate, derivante dalla razionalizzazione e semplificazione di quelle di natura assicurativa e mutualistica esistenti. Per quanto concerne le polizze sanitarie non connesse all’assistenza di natura mutualistica attualmente esistenti presso UBI Banca, UBIS e le ex Banche incorporate, per ragioni tecnico organizzative, entro il 30.09.2017 si avvierà il confronto tra le Parti per individuare una soluzione condivisa.
Art. 4.3 COPERTURE ASSICURATIVE
1. Le Parti si impegnano a definire entro il 31.10.2017 una disciplina uniforme concernente le coperture assicurative in tema di infortuni extraprofessionali e polizza TCM derivante dall’armonizzazione delle polizze assicurative attualmente esistenti.