DIRETTIVA (UE) 2019/771 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2019
DIRETTIVA (UE) 2019/771 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 20 maggio 2019
relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2), considerando quanto segue:
(1) Al fine di restare competitiva sui mercati mondiali, l’Unione deve migliorare il funzionamento del mercato interno e riuscire a rispondere alle molteplici sfide poste oggi da un’economia sempre più guidata dalla tecnolo gia. La strategia per il mercato unico digitale stabilisce un quadro completo per agevolare l’integrazione della dimensione digitale nel mercato interno. Il primo pilastro della strategia per il mercato unico digitale affronta la frammentazione negli scambi intra UE, esaminando tutti i principali ostacoli allo sviluppo del commercio elettro nico transfrontaliero, che rappresenta la quota più significativa delle vendite transfrontaliere di beni tra imprese e consumatori.
(2) A norma dell’articolo 26, paragrafi 1 e 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), l’Unione adotta le misure destinate all’instaurazione o al funzionamento del mercato interno, che comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi. L’articolo 169, paragrafo 1, e l’articolo 169, paragrafo 2, lettera a), TFUE, stabiliscono che l’Unione deve contribuire al consegui mento di un elevato livello di protezione dei consumatori mediante misure adottate a norma dell’articolo 114 TFUE nel quadro della realizzazione del mercato interno. La presente direttiva mira a garantire il giusto equilibrio tra il conseguimento di un elevato livello di protezione dei consumatori e la promozione della competitività delle imprese, assicurando al tempo stesso il rispetto del principio di sussidiarietà.
(3) È opportuno armonizzare determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, prendendo come riferimento un livello elevato di protezione dei consumatori, al fine di instaurare un autentico mercato unico digitale, accrescere la certezza giuridica e ridurre i costi di transazione, in particolare per le piccole e medie imprese («PMI»).
(4) Il commercio elettronico è un motore di crescita chiave nel mercato interno. Tuttavia il suo potenziale di crescita è lungi dall’essere pienamente sfruttato. Al fine di rafforzare la competitività dell’Unione e stimolare la crescita, l’Unione deve agire rapidamente e incoraggiare gli attori economici a sfruttare al massimo il potenziale offerto dal mercato interno. Il pieno potenziale del mercato interno può essere sfruttato soltanto se tutti gli operatori di mercato sono in grado di accedere agevolmente alle vendite transfrontaliere di beni, comprese le transazioni di commercio elettronico. Le norme di diritto contrattuale in base alle quali gli operatori di mercato concludono transazioni commerciali sono tra i fattori fondamentali della decisione delle imprese di offrire beni oltre fron tiera. Tali norme influenzano anche la disponibilità dei consumatori a scegliere fiduciosamente questo tipo di acquisto.
(5) Il progresso tecnologico ha contribuito all’espansione del mercato dei beni che incorporano contenuti digitali o servizi digitali o sono interconnessi ad essi. Alla luce del numero crescente di tali dispositivi e della loro diffu sione in rapido aumento tra i consumatori, occorre un’azione a livello dell’Unione per garantire che sussista un livello elevato di protezione dei consumatori e per aumentare la certezza giuridica per quanto riguarda le norme applicabili ai contratti di vendita di tali prodotti. Una maggiore certezza del diritto contribuirebbe a rafforzare la fiducia dei consumatori e dei venditori.
(1) | GU C 264 del 20.7.2016, pag. 57. |
(2) | Posizione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 15 aprile 2019. |
(6) Le norme dell’Unione applicabili alla vendita di beni sono ancora frammentate, benché le norme riguardanti le condizioni di consegna, relativamente ai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali, gli obblighi di informativa precontrattuale e il diritto di recesso siano già state pienamente armonizzate dalla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Altri elementi contrattuali essenziali, quali i criteri di conformità, i rimedi a difetti di conformità al contratto e le principali modalità per il loro esercizio, sono attualmente oggetto dell’armonizzazione minima prevista dalla direttiva 1999/44/CE del Parlamento euro peo e del Consiglio (4). Gli Stati membri hanno avuto facoltà di andare oltre le norme dell’Unione e introdurre o mantenere norme che garantiscano un livello ancora più elevato di protezione dei consumatori. Procedendo in tal senso sono intervenuti, in misura diversa, su vari elementi. Di conseguenza, oggi esistono divergenze signifi cative tra le disposizioni nazionali che recepiscono la direttiva 1999/44/CE riguardo agli elementi essenziali, quali l’assenza o l’esistenza di una gerarchia di rimedi.
(7) Le disparità esistenti possono ripercuotersi negativamente sulle imprese e sui consumatori. A norma del regola mento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), le imprese che rivolgono la loro attività ai consumatori di altri Stati membri sono tenuti a tener conto delle norme imperative di diritto contrattuale dei consumatori del paese di residenza abituale del consumatore. Poiché tali norme differiscono fra gli Stati membri, le imprese possono dover far fronte a costi aggiuntivi. Di conseguenza molte imprese potrebbero preferire conti nuare a operare sul mercato interno o esportare solo in uno o due Stati membri. La scelta di ridurre al minimo l’esposizione ai costi e ai rischi associati al commercio transfrontaliero si traduce in perdite di opportunità in termini di espansione commerciale e di economie di scala. Questo fenomeno interessa soprattutto le PMI.
(8) Sebbene grazie all’applicazione del regolamento (CE) n. 593/2008 i consumatori godano di un livello elevato di protezione quando acquistano dall’estero, la frammentazione giuridica si ripercuote negativamente anche sul loro grado di fiducia nelle transazioni commerciali transfrontaliere. I fattori che concorrono a minare la loro fiducia sono molteplici, tuttavia l’incertezza sui diritti contrattuali essenziali è tra le preoccupazioni principali dei consu matori. Tale incertezza sussiste a prescindere dal fatto che il consumatore sia tutelato dalle disposizioni impera tive di diritto contrattuale dei consumatori del suo Stato membro nel caso in cui i venditori dirigano la loro attività transfrontaliera verso tale Stato membro o che il consumatore concluda o meno un contratto transfronta liero con venditori che non esercitino la loro attività commerciale nello Stato membro del consumatore.
(9) Sebbene le vendite online di beni costituiscano la grande maggioranza delle vendite transfrontaliere nell’Unione, le differenze tra le normative nazionali in materia contrattuale si ripercuotono sia sui dettaglianti che usano canali di vendita a distanza sia su quelli che vendono «faccia a faccia», e ne ostacolano l’espansione oltre fron tiera. È opportuno che la presente direttiva copra tutti i canali di vendita, al fine di creare condizioni di parità per tutte le imprese che vendono beni ai consumatori. Fissando norme uniformi per i vari canali di vendita, la presente direttiva dovrebbe impedire qualsiasi divergenza che possa creare oneri sproporzionati per il crescente numero di dettaglianti «omnichannel» nell’Unione. L’esigenza di mantenere norme coerenti sulla vendita e sulle garanzie per tutti i canali di vendita è stata confermata nell’ambito del controllo dell’adeguatezza del diritto dei consumatori e del marketing della Commissione pubblicato il 29 maggio 2017, che ha riguardato anche la direttiva 1999/44/CE.
(10) La presente direttiva dovrebbe riguardare le norme applicabili alla vendita di beni, compresi i beni con elementi digitali, soltanto in relazione a quegli elementi contrattuali essenziali necessari per superare le barriere legate al diritto contrattuale nel mercato interno. A tal fine, è opportuno armonizzare pienamente le norme concernenti i requisiti di conformità, i rimedi a disposizione del consumatore per non conformità del bene al contratto e le principali modalità per il loro esercizio, e aumentare il livello di protezione dei consumatori rispetto alla direttiva 1999/44/CE. Norme pienamente armonizzate su taluni aspetti essenziali del diritto contrattuale dei con sumatori dovrebbero rendere più facile per le imprese, soprattutto le PMI, offrire i loro prodotti in altri Stati membri. I consumatori beneficerebbero di un livello elevato di protezione e di miglioramenti in termini di benes sere grazie alla piena armonizzazione delle norme essenziali.
(3) | Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 00/0/XX xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx Xxxxxxxxx (XX L 304 del 22.11.2011, pag. 64). |
(4) | Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12). |
(5) | Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6). |
(11) La presente direttiva integra la direttiva 2011/83/UE. Mentre la direttiva 2011/83/UE fissa principalmente dispo sizioni riguardanti gli obblighi di informativa precontrattuale, il diritto di recesso nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali e norme in materia di consegna dei beni e passaggio del rischio, la presente direttiva introduce norme riguardanti la conformità dei beni, i rimedi in caso di non conformità e le modalità del loro esercizio.
(12) La presente direttiva dovrebbe applicarsi soltanto ai beni mobili materiali che costituiscono beni ai sensi della medesima. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere liberi di regolamentare i contratti di vendita di immobili, come gli edifici residenziali, e dei loro principali elementi destinati a costituire una parte importante di tali immobili.
(13) La presente direttiva e la direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) dovrebbero integrarsi a vicenda. Mentre la direttiva (UE) 2019/770 stabilisce determinate prescrizioni concernenti i contratti di forni tura di un contenuto digitale o servizi digitali, la presente direttiva stabilisce determinate prescrizioni concernenti i contratti di vendita di beni. Di conseguenza, per rispondere alle aspettative dei consumatori e garantire un quadro giuridico semplice e chiaro per gli operatori economici di contenuto digitale o servizi digitali, la direttiva (UE) 2019/770 si applica anche alla fornitura di contenuti digitali o servizi digitali, ivi compresi i contenuti digi tali forniti su supporti materiali, quali DVD, CD, chiavi USB e schede di memoria, nonché al supporto materiale stesso, purché quest’ultimo sia esclusivamente il vettore del contenuto digitale. La presente direttiva dovrebbe invece applicarsi ai contratti di vendita di beni, inclusi i beni con elementi digitali, che necessitano di contenuti digitali o di servizi digitali per funzionare.
(14) Ai fini della presente direttiva, il termine «beni» dovrebbe essere inteso come comprensivo dei «beni con elementi digitali» e si riferisce pertanto anche a qualsiasi contenuto o servizio digitale incorporato o interconnesso con tali beni, in modo tale che la mancanza di detto contenuto digitale o servizio digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni di tali beni. Per contenuto digitale incorporato o interconnesso con un bene si può intendere qual siasi dato prodotto e fornito in forma digitale, come i sistemi operativi, le applicazioni e qualsiasi altro software. Il contenuto digitale può essere preinstallato al momento della conclusione del contratto di vendita o installato successivamente, qualora tale contratto lo preveda. Tra i servizi digitali interconnessi con un bene possono figu rare i servizi che consentono la creazione, la trasformazione o la memorizzazione di dati in formato digitale, nonché l’accesso a tali dati, quali i software come servizio offerti nell’ambiente di cloud computing, la fornitura continua di dati relativi al traffico in un sistema di navigazione oppure la fornitura continua di programmi di allenamento personalizzati nel caso di uno smartwatch.
(15) La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai contratti di vendita di beni, compresi i beni con elementi digitali nei quali l’assenza di un contenuto digitale o di un servizio digitale incorporato o interconnesso impedirebbe lo svolgimento delle funzioni dei beni stessi e qualora tale contenuto o servizio digitale sia fornito con i beni secondo le condizioni del contratto di vendita relativo a tali beni. L’inserimento, nel contratto di vendita stipulato con il venditore, della fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale incorporato o interconnesso dovrebbe dipendere dal contenuto di tale contratto. Dovrebbero essere inclusi i contenuti digitali o i servizi digi tali incorporati o interconnessi la cui fornitura è esplicitamente prevista dal contratto. Essa dovrebbe inoltre includere i contratti di vendita per i quali si può presumere che sia compresa la fornitura di uno specifico xxxxxx xxxx digitale o di uno specifico servizio digitale in ragione del fatto che sono abituali di un bene dello stesso tipo e che rientrano tra le ragionevoli aspettative che il consumatore potrebbe avere, tenuto conto della natura dei beni e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore o altre persone nell’ambito dei passaggi precedenti della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore. Se, ad esempio, nella pubblicità di una smart TV si è fatto riferimento alla presenza di una particolare applicazione video, tale applicazione video dovrebbe essere considerata quale facente parte del contratto di vendita. Ciò si dovrebbe applicare indipendente mente dal fatto che il contenuto digitale o il servizio digitale sia preinstallato nel bene stesso o debba essere successivamente scaricato su un altro dispositivo e sia soltanto interconnesso con il bene in questione. Ad esem pio, uno smartphone potrebbe essere dotato di applicazioni standard preinstallate fornite secondo il contratto di vendita, quali l’applicazione della sveglia o della fotocamera. Un altro possibile esempio è dato dallo smartwatch. In tal caso, l’orologio stesso sarebbe considerato il bene con elementi digitali in grado di svolgere le rispettive funzioni solo in combinazione con un’applicazione prevista dal contratto di vendita ma che deve essere scaricata dal consumatore su uno smartphone; l’elemento digitale interconnesso sarebbe l’applicazione. Ciò dovrebbe appli carsi anche se il contenuto digitale o il servizio digitale incorporato o interconnesso non è fornito direttamente dal venditore ma, conformemente al contratto di vendita, è fornito da un terzo. Al fine di evitare incertezze sia per i venditori che per i consumatori, qualora sussistano dubbi circa il fatto che la fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali faccia parte del contratto di vendita, dovrebbero applicarsi le norme della presente direttiva.
(6) | Direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 del 20 maggio 2019 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale). |
Inoltre, l’accertamento della relazione contrattuale bilaterale tra il venditore e il consumatore nella quale si inseri sce la fornitura di contenuti digitali o di servizi digitali incorporati o interconnessi non dovrebbe essere pregiudi cato dal semplice fatto che il consumatore è tenuto ad accettare un accordo di licenza con un terzo per potere beneficiare del contenuto digitale o del servizio digitale.
(16) Al contrario, se la mancanza del contenuto digitale o del servizio digitale incorporato o interconnesso non impe disce lo svolgimento delle funzioni dei beni, o se il consumatore conclude un contratto di fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali che non è parte di un contratto di vendita concernente beni con elementi digitali, tale contratto dovrebbe essere distinto dal contratto per la vendita di beni, anche qualora il venditore agisca da inter mediario in relazione a tale secondo contratto con l’operatore economico terzo, e potrebbe rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2019/770, qualora siano soddisfatte le condizioni previste da tale direttiva. Se, per esempio, il consumatore scarica un’applicazione di giochi da un app store su uno smartphone, il contratto di fornitura dell’applicazione di giochi è distinto dal contratto di vendita dello smartphone stesso. La presente diret tiva dovrebbe pertanto applicarsi solo ai contratti di vendita riguardanti lo smartphone, mentre la fornitura dell’applicazione di giochi dovrebbe rientrare nella direttiva (UE) 2019/770 se le condizioni di tale direttiva sono soddisfatte. Un altro esempio può essere quello in cui sia espressamente convenuto che il consumatore acquisti uno smartphone senza uno specifico sistema operativo e il consumatore concluda successivamente un contratto di fornitura di un sistema operativo da parte di un terzo. In tal caso, la fornitura di un sistema operativo acquistato separatamente non dovrebbe far parte del contratto di vendita e quindi non rientrerebbe nell’ambito di applica zione della presente direttiva ma potrebbe rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2019/770, se le condizioni di tale direttiva sono soddisfatte.
(17) A fini di chiarezza giuridica, la presente direttiva dovrebbe contenere una definizione di contratto di vendita e dovrebbe indicarne chiaramente l’ambito di applicazione. L’ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbe comprendere altresì i contratti in cui i beni devono ancora essere prodotti o fabbricati, anche secondo le specifiche del consumatore. Inoltre, potrebbe rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva l’installazione del bene laddove l’installazione faccia parte del contratto di vendita e debba essere effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità. Qualora un contratto includa elementi sia di vendita di beni sia di fornitura di servizi, dovrebbe spettare al diritto nazionale determinare se l’intero contratto possa essere classificato come contratto di vendita ai sensi della presente direttiva.
(18) La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicato il diritto nazionale nella misura in cui le materie interessate non sono da essa disciplinate, in particolare con riferimento alla legalità dei beni, il risarcimento dei danni e aspetti relativi al diritto contrattuale generale quali la formazione, la validità, la nullità o gli effetti dei contratti. Altrettanto dovrebbe valere con riferimento alle conseguenze della risoluzione del contratto e per taluni aspetti riguardanti la riparazione e la sostituzione che non sono disciplinati dalla presente direttiva. Nel disciplinare il diritto delle parti di astenersi dall’adempiere gli obblighi o parte di essi finché l’altra parte non abbia adempiuto i propri obblighi, gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di regolamentare le condizioni e le modalità in cui il consumatore può astenersi dal pagamento del prezzo. Gli Stati membri dovrebbero altresì mantenere la facoltà di disciplinare il diritto del consumatore al risarcimento dei danni ad esso cagionati in conseguenza di una violazione della presente direttiva da parte di un venditore. La presente direttiva dovrebbe inoltre lasciare impregiudicate le norme nazionali non specificamente riferite ai contratti dei consumatori e prevedere rimedi specifici per determinati tipi di difetti non manifestatisi al momento della conclusione del contratto di vendita, segnatamente le disposizioni nazionali che possono stabilire norme specifiche relative alla responsabilità del ven ditore per i vizi occulti. La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate anche le norme nazionali che pre vedono rimedi extracontrattuali per il consumatore, in caso di difetto di conformità dei beni, nei confronti di persone nell’ambito dei passaggi precedenti della catena di transazioni commerciali, quali per esempio i xxxxxxx canti, o di altre persone che adempiono i loro obblighi.
(19) La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicata la facoltà per gli Stati membri di consentire ai consumatori di scegliere un rimedio specifico se il difetto di conformità dei beni si manifesta poco tempo dopo la consegna, segnatamente le disposizioni nazionali che prevedono il diritto per il consumatore di rifiutare i beni difettosi e di considerare il contratto denunciato o di chiedere la sostituzione immediata entro un determinato breve termine decorrente dalla consegna dei beni che non dovrebbe essere superiore a 30 giorni.
(20) Gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di disciplinare gli obblighi di informativa del venditore in rela zione alla conclusione del contratto o l’obbligo del venditore di avvisare il consumatore, per esempio, in merito a talune caratteristiche del bene, all’idoneità dei materiali forniti dal consumatore o ad eventuali svantaggi deri vanti da specifiche richieste del consumatore, come una richiesta del consumatore di utilizzare un determinato tessuto per la confezione di un abito da ballo.
(21) Gli Stati membri dovrebbero inoltre mantenere la facoltà di estendere l’applicazione delle norme della presente direttiva ai contratti esclusi dall’ambito di applicazione della medesima, o di disciplinarli in altro modo. Ad esem pio, gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di estendere la protezione accordata ai consumatori dalla presente direttiva anche alle persone fisiche o giuridiche che non sono consumatori ai sensi della presente diret tiva, quali le organizzazioni non governative, le start-up o le PMI.
(22) La definizione di consumatore dovrebbe includere le persone fisiche che agiscono al di fuori della loro attività commerciale, industriale, artigianale o professionale. Tuttavia, nel caso di contratti con duplice scopo, qualora il contratto sia concluso per fini che rientrano parzialmente nell’ambito delle attività commerciali della persona e parzialmente ne restano al di fuori e laddove lo scopo commerciale sia talmente limitato da non risultare pre dominante nel contesto generale del contratto, gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di determinare se la persona in questione dovrebbe altresì essere considerata un consumatore, e a quali condizioni.
(23) La presente direttiva dovrebbe applicarsi a tutti i contratti in cui il venditore trasferisce, o si impegna a trasferire, la proprietà di beni al consumatore. I fornitori di piattaforme potrebbero essere considerati venditori ai sensi della presente direttiva se agiscono per finalità che rientrano nel quadro delle loro attività e in quanto partner contrattuali diretti del consumatore per la vendita di beni. Gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di estendere l’applicazione della presente direttiva ai fornitori di piattaforme che non soddisfano i requisiti per essere considerati un venditore ai sensi della presente direttiva.
(24) Al fine di conciliare l’esigenza della certezza giuridica con un’adeguata flessibilità delle norme giuridiche, qual siasi riferimento nella presente direttiva a ciò che ci si può aspettare da una persona o a ciò che una persona può aspettarsi dovrebbe intendersi fatto a quanto ci si può ragionevolmente aspettare. La ragionevolezza dovrebbe essere accertata obiettivamente, tenendo conto della natura e dello scopo del contratto, delle circostanze della fattispecie, degli usi e delle pratiche vigenti presso le parti interessate.
(25) Al fine di garantire chiarezza su ciò che il consumatore può aspettarsi dal bene e ciò di cui il venditore è respon sabile in caso di mancata consegna di quanto atteso, è essenziale armonizzare pienamente le norme per determi nare la conformità dei beni. Qualsiasi riferimento alla conformità nella presente direttiva andrebbe ricollegato alla conformità dei beni con il contratto di vendita. Al fine di salvaguardare i legittimi interessi di entrambe le parti di un contratto di vendita, la conformità dovrebbe essere valutata sulla base di requisiti di conformità sia sogget tivi che oggettivi.
(26) Pertanto, i beni dovrebbero essere conformi ai requisiti concordati tra il venditore e il consumatore nel contratto di vendita. Tali requisiti potrebbero comprendere, tra l’altro, la quantità, la qualità, il tipo e la descrizione dei beni, la loro idoneità a un determinato scopo nonché la consegna dei beni con gli accessori convenuti ed even tuali istruzioni. I requisiti nel contratto di vendita dovrebbero includere quelli derivanti dalle informazioni pre contrattuali che, conformemente alla direttiva 2011/83/UE, sono parte integrante del contratto di vendita.
(27) Il concetto di funzionalità dovrebbe essere inteso come riferirsi ai modi in cui il bene è capace di assolvere a tutte le sue funzionalità in considerazione del suo scopo. Il concetto di interoperabilità indica se e in quale misura il bene è in grado di funzionare con un hardware o un software diversi da quelli con cui sono abitual mente utilizzati i beni dello stesso tipo. Il corretto funzionamento potrebbe includere, ad esempio, la capacità del bene di scambiare informazioni con tale altro software o hardware e di utilizzare le informazioni scambiate.
(28) Poiché i contenuti o servizi digitali incorporati o interconnessi con beni sono in costante evoluzione, i venditori potrebbero convenire con i consumatori di fornire aggiornamenti per tali beni. Gli aggiornamenti convenuti nel contratto di vendita possono migliorare e potenziare l’elemento di contenuto digitale o servizio digitale dei beni, ampliarne le funzionalità, adattarli agli sviluppi tecnici, proteggerli da nuove minacce alla sicurezza o servire ad altri scopi. La conformità dei beni con contenuti o servizi digitali incorporati o interconnessi con essi dovrebbe pertanto essere valutata altresì in relazione all’eventualità che l’elemento di contenuto digitale o servizio digitale di tali beni sia aggiornato nel modo stabilito nel contratto di vendita. La mancata fornitura degli aggiornamenti convenuti nel contratto di vendita dovrebbe essere considerata un difetto di conformità dei beni. Inoltre, gli aggiornamenti difettosi o incompleti dovrebbero altresì essere considerati come un difetto di conformità dei beni, in quanto ciò significherebbe che tali aggiornamenti non sono eseguiti conformemente alle modalità stabilite nel contratto.
(29) Ai fini della conformità, i beni dovrebbero rispettare non solo i requisiti soggettivi di conformità, ma dovrebbero rispettare anche i requisiti oggettivi di conformità previsti dalla presente direttiva. La conformità dovrebbe essere valutata, tra l’altro, alla luce della finalità per la quale sono abitualmente utilizzati beni dello stesso tipo, se i beni siano forniti con gli accessori e le istruzioni che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere o se essi corrispondano al campione o modello che il venditore ha messo a disposizione del consumatore. I beni dovrebbero inoltre possedere le qualità e le caratteristiche che sono normali per beni del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, in considerazione della natura dei beni e delle dichiarazioni pubbli che rilasciate dal venditore o altre persone nell’ambito dei passaggi precedenti della catena di transazioni com merciali o a loro nome.
(30) Oltre agli aggiornamenti convenuti contrattualmente, il venditore dovrebbe altresì fornire aggiornamenti, com presi aggiornamenti di sicurezza, per garantire che beni con elementi digitali restino conformi. L’obbligo del ven ditore dovrebbe essere limitato agli aggiornamenti necessari a mantenere la conformità dei beni con i requisiti di conformità oggettivi e soggettivi definiti nella presente direttiva. Salvo diversa disposizione contrattuale, il vendi tore non dovrebbe avere l’obbligo di fornire versioni aggiornate dei contenuti o servizi digitali dei beni, né di migliorare o ampliare le funzionalità dei beni andando oltre i requisiti di conformità. Se un aggiornamento for nito dal venditore o da una terza parte che fornisce il contenuto o il servizio digitale in base al contratto di vendita causa un difetto di conformità del bene con elementi digitali, il venditore dovrebbe essere tenuto a rendere nuovamente conforme il bene. Il consumatore dovrebbe mantenere la facoltà di scegliere se installare gli aggiornamenti forniti. Qualora il consumatore decida di non installare gli aggiornamenti necessari affinché i beni con elementi digitali mantengano la loro conformità, esso non dovrebbe aspettarsi che detti beni manten gano la conformità. Il venditore dovrebbe informare il consumatore del fatto che la decisione di quest’ultimo di non installare gli aggiornamenti necessari per far sì che i beni con elementi digitali continuino a essere conformi, inclusi gli aggiornamenti di sicurezza, inciderà sulla responsabilità del venditore in relazione al difetto di confor mità delle caratteristiche del bene con elementi digitali di cui i pertinenti aggiornamenti intendono garantire la conformità. La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicati gli obblighi relativi alla fornitura di aggiorna menti di sicurezza previsti da altri atti del diritto dell’Unione o nazionale.
(31) In linea di principio, nel caso di beni con elementi digitali in cui il contenuto digitale o servizio digitale incorpo rato o interconnesso con i beni è oggetto di una singola fornitura, il venditore dovrebbe essere responsabile solo di un difetto di conformità esistente al momento della consegna. Tuttavia, l’obbligo di fornire aggiornamenti dovrebbe tener conto del fatto che l’ambiente digitale di un bene di questo tipo è in costante evoluzione. Per tanto, gli aggiornamenti sono uno strumento necessario per garantire che i beni siano in grado di funzionare come al momento della consegna. Inoltre, a differenza dei beni tradizionali, i beni con elementi digitali non sono completamente separati dalla sfera del venditore, in quanto il venditore, o un terzo che fornisce il contenuto o il servizio digitale ai sensi del contratto di vendita, può aggiornare tali beni a distanza, solitamente tramite Internet. Pertanto, se il contenuto digitale o servizio digitale è oggetto di una singola fornitura, il venditore dovrebbe essere tenuto a fornire gli aggiornamenti necessari per mantenere la conformità dei beni con elementi digitali per un periodo di tempo che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, anche se i beni erano conformi al momento della consegna. Il periodo di tempo durante il quale il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere gli aggiornamenti dovrebbe essere valutato sulla base della tipologia e della finalità dei beni e degli ele menti digitali, tenendo altresì conto delle circostanze e della natura del contratto di vendita. Un consumatore dovrebbe normalmente aspettarsi di ricevere gli aggiornamenti per un periodo almeno pari a quello di responsa bilità per il difetto di conformità del venditore, mentre in taluni casi la ragionevole aspettativa del consumatore potrebbe estendersi oltre detto periodo, in particolare come nel caso degli aggiornamenti di sicurezza. In altri casi, ad esempio per i beni con elementi digitali le cui finalità sono limitate nel tempo, l’obbligo incombente al venditore di fornire gli aggiornamenti sarebbe di norma limitato a tale periodo.
(32) Assicurare una maggiore durabilità dei beni è importante per raggiungere modelli di consumo più sostenibili e un’economia circolare. È inoltre essenziale impedire l’accesso al mercato dell’Unione ai beni non conformi, rafforzando la vigilanza del mercato e fornendo i giusti incentivi agli operatori economici, al fine di accrescere la fiducia nel funzionamento del mercato interno. Per raggiungere tali obiettivi, una legislazione dell’Unione speci fica per prodotto è il mezzo più appropriato per introdurre il requisito della durabilità e altri requisiti di pro dotto, in relazione a tipi o gruppi specifici di prodotti, utilizzando criteri ad hoc. La presente direttiva dovrebbe pertanto essere complementare agli obiettivi perseguiti dalla legislazione specifica per prodotto dell’Unione e dovrebbe includere la durabilità tra i criteri oggettivi di valutazione della conformità dei beni. Nella presente direttiva, la durabilità dovrebbe riferirsi alla capacità dei beni di mantenere le loro funzioni e prestazioni richieste in condizioni di uso normale. Per essere conformi, i beni dovrebbero possedere la durabilità considerata normale per beni del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura dei beni specifici, inclusa l’eventuale necessità di una manutenzione ragionevole dei beni, come l’ispezione periodica o il cambio dei filtri in un’automobile, e delle dichiarazioni pubbliche fatte da o per conto di persone che costi tuiscono un passaggio nella catena di transazioni commerciali. La valutazione dovrebbe altresì tener conto di tutte le altre circostanze pertinenti, quali il prezzo dei beni e l’intensità o la frequenza con cui il consumatore usa i beni. Inoltre, nella misura in cui una dichiarazione precontrattuale che forma parte integrante del contratto contiene informazioni specifiche sulla durabilità, il consumatore dovrebbe potervi fare affidamento quale parte dei requisiti soggettivi di conformità.
(33) In virtù della presente direttiva, il venditore dovrebbe avere l’obbligo di consegnare al consumatore beni che siano conformi al momento della consegna. È possibile che i venditori spesso utilizzino pezzi di ricambio per adempiere il loro obbligo di riparare i beni in caso di difetto di conformità esistente al momento della consegna.
La presente direttiva non dovrebbe imporre l’obbligo per i venditori di garantire la disponibilità di pezzi di ricambio per un certo periodo di tempo come requisito oggettivo di conformità, ma dovrebbe lasciare impregiu dicate altre disposizioni di diritto interno che fanno obbligo al venditore, al produttore o ad altre persone che costituiscono un passaggio nella catena di transazioni commerciali di garantire che i pezzi di ricambio siano disponibili o di informare i consumatori in merito a tale disponibilità.
(34) Un gran numero di beni deve essere installato prima di poter essere efficacemente usato dal consumatore. Inoltre, nel caso di beni con elementi digitali è solitamente necessaria l’installazione del contenuto digitale o del servizio digitale affinché il consumatore possa usare tali beni in linea con lo scopo cui sono destinati. Pertanto, qualsiasi difetto di conformità derivante dall’imperfetta installazione dei beni, ivi compreso dall’imperfetta installazione del contenuto digitale o del servizio digitale incorporato o interconnesso con i beni, dovrebbe essere considerato un difetto di conformità, se l’installazione è stata eseguita dal venditore o sotto il suo controllo. In caso di beni destinati a essere installati dal consumatore, un difetto di conformità derivante da un’imperfetta installazione dovrebbe essere considerato un difetto di conformità dei beni, indipendentemente dal fatto che l’installazione sia stata eseguita dal consumatore o da un terzo sotto la responsabilità del consumatore, se l’imperfetta installazione deriva da una carenza delle istruzioni di installazione, quali l’incompletezza o la mancanza di precisione delle istruzioni di installazione che rendono le istruzioni di installazione difficili da usare per il consumatore medio.
(35) La conformità dovrebbe assicurare l’assenza sia di difetti materiali sia di vizi giuridici. Le restrizioni dovute a una violazione dei diritti di un terzo, in particolare di diritti di proprietà intellettuale, potrebbe impedire o limitare l’uso del bene in conformità del contratto. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che in tal caso il consumatore disponga dei rimedi per difetto di conformità previsti dalla presente direttiva, salvo che la legislazione nazionale preveda la nullità del contratto o la sua risoluzione in tali casi.
(36) Al fine di garantire una flessibilità sufficiente delle norme, ad esempio in relazione alla vendita di beni di seconda mano, alle parti dovrebbe essere consentito discostarsi dai requisiti oggettivi di conformità previsti dalla presente direttiva. Un tale scostamento dovrebbe essere consentito solo qualora il consumatore ne sia stato specificamente informato e l’accetti separatamente da altre dichiarazioni o altri accordi, o mediante una condotta attiva e inequivocabile.
(37) Per rafforzare la certezza giuridica per i consumatori e i venditori occorre che sia chiaramente indicato il momento in cui la conformità del bene deve essere valutata. Il momento rilevante per la valutazione della con formità dei beni dovrebbe essere quello della loro consegna. Ciò dovrebbe valere anche per i beni che incorpo rano o sono interconnessi con un contenuto digitale o un servizio digitale fornito tramite una singola fornitura. Tuttavia, qualora il contenuto digitale o il servizio digitale incorporato o interconnesso con i beni debba essere fornito in modo continuativo per un certo periodo di tempo, il momento rilevante ai fini della determinazione della conformità di tale elemento di contenuto digitale o di servizio digitale non dovrebbe essere un momento preciso nel tempo, bensì un periodo di tempo decorrente dal momento della consegna. Per motivi di certezza giuridica, tale periodo di tempo dovrebbe corrispondere al periodo durante il quale il venditore è responsabile di un difetto di conformità.
(38) La presente direttiva non dovrebbe disciplinare il significato di «consegna», che dovrebbe essere definito dal diritto nazionale, in particolare, per quanto riguarda la questione delle azioni che il venditore deve compiere per adempiere l’obbligo del venditore di consegnare i beni. Inoltre, i riferimenti al momento della consegna nella presente direttiva dovrebbero fare salve le norme relative al passaggio del rischio previste dalla direttiva 2011/83/UE e recepite di conseguenza nel diritto degli Stati membri.
(39) I beni con elementi digitali dovrebbero considerarsi consegnati al consumatore quando è stata consegnata la componente fisica dei beni ed è stata effettuata la singola consegna del contenuto digitale o del servizio digitale o è iniziata la fornitura continuativa del contenuto digitale o del servizio digitale per un certo periodo di tempo. Ciò significa che il venditore dovrebbe altresì rendere il contenuto digitale o il servizio digitale disponibile o accessibile al consumatore in modo tale che il contenuto digitale o il servizio digitale, o qualunque mezzo idoneo per scaricarlo o accedervi, abbia raggiunto la sfera del consumatore e non siano necessarie ulteriori azioni da parte del venditore per consentire al consumatore di usare il contenuto digitale o il servizio digitale in confor mità del contratto, ad esempio fornendo un link o un’opzione di scaricamento. Pertanto, il momento adatto per accertare la conformità dovrebbe essere quello in cui è fornito il contenuto digitale o il servizio digitale, se la componente fisica è stata consegnata in un momento precedente. Di conseguenza, si garantisce un inizio
uniforme del periodo di responsabilità relativo alla componente fisica, da un lato, e all’elemento digitale, dall’altro. Inoltre, in molti casi il consumatore non è in grado di notare un difetto nella componente fisica prima che sia fornito il contenuto digitale o il servizio digitale.
(40) Se i beni richiedono l’installazione da parte del venditore, il consumatore potrebbe in alcuni casi non essere in grado di usare i beni o di notare un difetto prima del completamento dell’installazione. Conseguentemente, se in base al contratto di vendita i beni devono essere installati dal venditore o sotto la sua responsabilità, i beni dovrebbero considerarsi consegnati al consumatore ad avvenuto completamento dell’installazione.
(41) Al fine di garantire la certezza giuridica per i venditori e, in generale, la fiducia dei consumatori negli acquisti transfrontalieri, è necessario prevedere un periodo durante il quale il consumatore ha diritto ai rimedi per qual siasi difetto di conformità sussistente al momento rilevante per la determinazione della conformità. Visto che nell’attuare la direttiva 1999/44/CE la grande maggioranza degli Stati membri ha previsto un periodo di due anni, e che nella pratica tale periodo è considerato dagli operatori di mercato un lasso di tempo ragionevole, tale periodo dovrebbe essere mantenuto. Lo stesso periodo dovrebbe applicarsi nel caso di beni con elementi digitali. Tuttavia, se il contratto prevede la fornitura continuativa per più di due anni, il consumatore dovrebbe avere diritto ai rimedi per qualsiasi difetto di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale che si verifica o si manifesta durante il periodo durante il quale il contenuto digitale o il servizio digitale deve essere fornito a norma del contratto. Al fine di garantire agli Stati membri la flessibilità per aumentare il livello di protezione dei consumatori nella rispettiva legislazione nazionale, gli Stati membri dovrebbero essere liberi di prevedere termini più lunghi per la responsabilità del venditore rispetto a quelli stabiliti nella presente direttiva.
(42) Per ragioni di coerenza con i sistemi giuridici nazionali esistenti, gli Stati membri dovrebbero essere liberi di prevedere che il venditore sia responsabile per un difetto di conformità che si manifesta entro uno specifico periodo di tempo, eventualmente abbinato a un termine di prescrizione, o che i rimedi del consumatore siano soggetti soltanto a un termine di prescrizione. Nel primo caso, gli Stati membri dovrebbero garantire che il periodo di responsabilità del venditore non sia eluso dal termine di prescrizione dei rimedi del consumatore. Se, da un lato, la presente direttiva non dovrebbe pertanto armonizzare l’inizio della decorrenza dei termini nazio nali di prescrizione, dall’altro essa dovrebbe garantire che detti termini di prescrizione non limitino il diritto dei consumatori di esercitare i rimedi a loro disposizione in caso di difetti di conformità che si manifestano nel periodo in cui il venditore è responsabile di eventuali difetti di conformità. Nel secondo caso, gli Stati membri dovrebbero poter mantenere o introdurre soltanto un termine di prescrizione applicabile ai rimedi del consuma tore senza introdurre uno specifico periodo entro il quale il difetto di conformità deve manifestarsi affinché il venditore sia ritenuto responsabile. Al fine di garantire che i consumatori siano parimenti protetti anche in tali casi, gli Stati membri dovrebbero assicurare che, quando si applica soltanto un termine di prescrizione, questo consenta ai consumatori di continuare a esercitare i rimedi a loro disposizione in caso di difetti di conformità che si manifestano quantomeno durante il periodo previsto dalla presente direttiva come periodo di responsabilità.
(43) Per quanto riguarda determinati aspetti potrebbe essere giustificabile un trattamento differente dei beni di seconda mano. Sebbene un periodo di responsabilità o un termine di prescrizione di due anni o superiore solita mente riconcilia gli interessi sia del venditore che del consumatore, questo potrebbe non essere il caso per quanto riguarda i beni di seconda mano. Gli Stati membri dovrebbero, pertanto, poter consentire alle parti di accordarsi su un periodo di responsabilità o un termine di prescrizione più breve per tali beni. Lasciare tale questione ad un accordo contrattuale tra le parti aumenta la libertà contrattuale e assicura che il consumatore debba essere infor mato sia della natura del bene in quanto di seconda mano, sia del periodo di responsabilità o del termine di prescrizione abbreviato. Tale periodo o termine convenuto contrattualmente non dovrebbe tuttavia essere infe riore a un anno.
(44) La presente direttiva non dovrebbe disciplinare le condizioni alle quali il periodo di responsabilità previsto dalla presente direttiva o il termine di prescrizione possono essere sospesi o interrotti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere in grado di prevedere la sospensione o l’interruzione del periodo di responsabilità o del termine di prescrizione, ad esempio in caso di riparazione, sostituzione o trattative tra il venditore e il consumatore ai fini di una composizione amichevole.
(45) Per un periodo di un anno, o per un periodo di due anni se gli Stati membri scelgono di applicare un periodo biennale, il consumatore dovrebbe soltanto provare che il bene non è in conformità, senza dover provare che il difetto di conformità sussisteva effettivamente al momento rilevante per la determinazione della conformità. Per confutare il reclamo del consumatore, il venditore dovrebbe provare che il difetto di conformità non sussisteva in quel momento. Inoltre, in taluni casi, la presunzione che il difetto di conformità sussisteva al momento rilevante per la determinazione della conformità può essere incompatibile con la natura dei beni o la natura del difetto di conformità. Il primo caso potrebbe essere quello dei beni che si deteriorano in ragione della loro stessa natura,
come i prodotti deperibili, ad esempio i fiori, o i beni che sono soltanto monouso. Il secondo caso potrebbe ad esempio riguardare un difetto di conformità che può risultare soltanto da un’azione da parte del consumatore o da una causa esterna evidente sopravvenuta in seguito alla consegna dei beni al consumatore. Nel caso di beni con elementi digitali, laddove il contratto preveda la fornitura continuativa del contenuto digitale o del servizio digitale, il consumatore non dovrebbe essere tenuto a provare che il contenuto digitale o il servizio digitale non era conforme durante il rispettivo periodo di tempo per la determinazione della conformità. Per confutare il reclamo del consumatore, il venditore dovrebbe provare che il contenuto digitale o il servizio digitale era con forme durante tale periodo.
(46) Agli Stati membri dovrebbe essere consentito mantenere o introdurre disposizioni che prevedono che, al fine di godere dei diritti del consumatore, il consumatore è tenuto a informare il venditore di un difetto di conformità entro un periodo non inferiore a due mesi dalla data in cui il consumatore ha riscontrato tale difetto di confor mità. Gli Stati membri dovrebbero poter garantire al consumatore un livello di tutela più elevato non introdu cendo tale obbligo.
(47) Al fine di rafforzare la certezza giuridica ed eliminare uno dei principali ostacoli che inibiscono il mercato interno, la presente direttiva dovrebbe armonizzare pienamente i rimedi a disposizione del consumatore per difetto di conformità dei beni e le condizioni a norma delle quali tali rimedi possono essere esercitati. In partico lare, in caso di difetto di conformità i consumatori dovrebbero avere diritto al ripristino della conformità dei beni, a una riduzione adeguata del prezzo, o alla risoluzione del contratto.
(48) Per quanto concerne il ripristino della conformità dei beni, il consumatore dovrebbe poter scegliere tra la ripara zione e la sostituzione. Il fatto di consentire al consumatore di chiedere la riparazione dovrebbe incoraggiare un consumo sostenibile e contribuire a una maggiore durabilità dei prodotti. La scelta del consumatore tra ripara zione e sostituzione dovrebbe essere limitata solo nei casi in cui l’opzione scelta sia impossibile dal punto di vista giuridico o pratico o imponga al venditore costi che sarebbero sproporzionati, rispetto all’altra opzione disponi bile. Ad esempio, sarebbe sproporzionato chiedere la sostituzione di un bene lievemente graffiato qualora tale sostituzione comporti costi notevoli mentre, e il graffio possa essere facilmente riparato.
(49) Al venditore dovrebbe essere consentito rifiutare di rendere conformi i beni se sia la riparazione sia la sostitu zione siano impossibili o impongano costi sproporzionati al venditore. Lo stesso dovrebbe applicarsi se la ripara zione o la sostituzione siano impossibile e il rimedio alternativo imponga costi sproporzionati al venditore. Ad esempio, qualora i beni siano situati in un luogo diverso da quello in cui sono stati consegnati originariamente, le spese di spedizione e trasporto potrebbero diventare sproporzionate per il venditore.
(50) Quando si manifesta un difetto di conformità, il consumatore dovrebbe informarne il venditore al fine di dare a quest’ultimo l’opportunità di rendere conforme il bene. Il venditore dovrebbe fare ciò entro un periodo di tempo ragionevole. Allo stesso modo, in linea di principio, il consumatore non dovrebbe avere immediatamente diritto alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto, ma dovrebbe dare al venditore un tempo ragio nevole per riparare o sostituire il bene non conforme. Qualora il venditore non abbia riparato o sostituito il bene entro tale tempo, il consumatore dovrebbe avere diritto a reclamare e ottenere una riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto senza aspettare oltre.
(51) Qualora la riparazione o la sostituzione non abbiano fornito al consumatore un rimedio adeguato al difetto di conformità, il consumatore dovrebbe avere diritto alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto. Que sto dovrebbe essere il caso, in particolare, quando il venditore non ha completato la riparazione o la sostitu zione, o quando risulta chiaramente dalle circostanze che il venditore non completerà la riparazione o la sostitu zione, o se il venditore ha rifiutato di rendere conformi i beni perché la riparazione e la sostituzione sono impossibili o imporrebbero costi sproporzionati al venditore.
(52) In talune situazioni può essere giustificato che il consumatore abbia immediatamente diritto alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto. Se il venditore ha adottato misure per rendere conformi i beni ma succes sivamente si manifesta un difetto di conformità, dovrebbe essere oggettivamente determinato se il consumatore debba accettare ulteriori tentativi da parte del venditore per rendere conformi i beni, tenendo conto di tutte le circostanze del caso, come il tipo e il valore dei beni e la natura e l’entità del difetto di conformità. In particolare, per beni costosi o complessi potrebbe essere giustificato consentire al venditore un altro tentativo di correggere il difetto di conformità. Dovrebbe altresì essere considerato se ci si possa aspettare che il consumatore continui ad
avere fiducia nella capacità del venditore di rendere conformi i beni o meno, ad esempio poiché lo stesso pro blema si verifichi due volte. Analogamente, in talune situazioni il difetto di conformità potrebbe essere di una gravità tale che il consumatore non può continuare ad avere fiducia nella capacità del venditore di rendere con formi i beni, come quando il difetto di conformità condiziona seriamente la capacità del consumatore di utiliz zare normalmente i beni e non ci si può aspettare che il consumatore continui a sperare che la riparazione o la sostituzione effettuata dal venditore risolva il problema.
(53) Al fine di mantenere l’equilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, il consumatore dovrebbe godere del diritto di risolvere il contratto soltanto nei casi in cui il difetto di conformità non sia di lieve entità.
(54) Gli Stati membri dovrebbero poter disciplinare le condizioni alle quali la prestazione del debitore può essere eseguita da un’altra persona, ad esempio le condizioni alle quali l’obbligo del venditore di riparare un bene può essere eseguito dal consumatore o da un terzo a spese del venditore.
(55) Al fine di proteggere i consumatori dal rischio di importanti ritardi, qualsiasi riparazione o sostituzione dovrebbe essere ultimata con successo entro un periodo di tempo ragionevole. Il tempo che si considera ragionevole per ultimare la riparazione o la sostituzione dovrebbe corrispondere al periodo di tempo più breve possibile necessa rio per ultimare la riparazione o la sostituzione. Tale periodo dovrebbe essere determinato in modo oggettivo tenendo conto della natura e della complessità dei beni, della natura e della gravità del difetto di conformità, nonché degli sforzi necessari per ultimare la riparazione o la sostituzione. Nell’attuare la presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero poter interpretare la nozione di periodo di tempo ragionevole per completare la ripara zione o la sostituzione, prevedendo periodi fissi che potrebbero essere generalmente considerati ragionevoli per la riparazione o la sostituzione, in particolare per quanto concerne specifiche categorie di prodotti.
(56) La presente direttiva non dovrebbe prevedere disposizioni circa il luogo in cui gli obblighi del debitore devono essere eseguiti. Pertanto, la presente direttiva non dovrebbe né specificare il luogo di consegna né imporre il luogo in cui dovrebbero essere effettuate la riparazione o la sostituzione; tali questioni dovrebbero essere discipli nate dal diritto nazionale.
(57) Se il venditore rende conforme il bene mediante sostituzione, il consumatore non dovrebbe essere obbligato a pagare per il normale utilizzo dei beni prima della loro sostituzione. L’utilizzo dei beni dovrebbe essere consi derato normale quando è conforme alla natura e allo scopo dei beni.
(58) Al fine di rendere effettivo il diritto del consumatore di risolvere il contratto, qualora il consumatore acquisti beni multipli e il difetto di conformità riguardi soltanto alcuni dei beni consegnati a norma del contratto, il consumatore dovrebbe avere il diritto di risolvere il contratto anche in relazione agli altri beni acquistati insieme ai beni non conformi, anche se tali altri beni siano conformi, qualora non si possa ragionevolmente presumere che il consumatore accetti di tenere solo i beni conformi.
(59) La presente direttiva dovrebbe fissare norme solo sui principali effetti della risoluzione del contratto da parte del consumatore per difetto di conformità e sulle modalità di esercizio del diritto alla risoluzione, in particolare l’obbligo delle parti di restituire quanto ricevuto. Pertanto, il venditore dovrebbe essere tenuto a rimborsare il prezzo ricevuto dal consumatore e il consumatore dovrebbe restituire il bene.
(60) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la facoltà degli Stati membri di disciplinare le conseguenze della risoluzione diverse da quelle previste nella presente direttiva, come le conseguenze della diminuzione del valore dei beni o della loro distruzione o perdita. Agli Stati membri dovrebbe altresì essere consentito disciplinare le modalità di rimborso del prezzo al consumatore, ad esempio quelle relative ai mezzi utilizzati per tale rimborso o ai possibili costi e oneri occasionati dal rimborso. Gli Stati membri dovrebbero, ad esempio, avere la facoltà di prevedere termini specifici per il rimborso del prezzo o per la restituzione dei beni.
(61) Il principio della responsabilità del venditore per il risarcimento del danno è un elemento essenziale dei contratti di vendita. Il consumatore dovrebbe pertanto avere diritto a chiedere un risarcimento per qualsiasi danno causato da una violazione della presente direttiva da parte del venditore, anche in relazione ai danni subiti in ragione di un difetto di conformità. Nella massima misura possibile, tale risarcimento dovrebbe ripristinare la situazione in cui il consumatore si sarebbe trovato se i beni fossero stati conformi. Poiché l’esistenza di tale diritto al risarci mento è già garantita in tutti gli Stati membri, la presente direttiva dovrebbe fare salve le norme nazionali in materia di risarcimento dei consumatori per i danni derivanti dalla violazione di tali norme. Gli Stati membri dovrebbero altresì mantenere la facoltà di disciplinare il diritto del consumatore al risarcimento per le situazioni in cui la riparazione o la sostituzione abbiano causato notevoli inconvenienti o siano intervenute tardivamente.
(62) Onde assicurare la trasparenza, dovrebbero essere introdotti determinati obblighi per le garanzie commerciali, unitamente agli obblighi di informativa precontrattuale sull’esistenza e le condizioni delle garanzie commerciali di cui alla direttiva 2011/83/UE. Inoltre, al fine di rafforzare la certezza giuridica ed evitare che i consumatori siano indotti in errore, la presente direttiva dovrebbe prevedere che, qualora le condizioni di garanzia commer ciale figuranti nei messaggi pubblicitari associati siano più favorevoli al consumatore di quelle della dichiarazione di garanzia, prevalgano le condizioni più vantaggiose. Da ultimo, la presente direttiva dovrebbe prevedere norme sul contenuto della dichiarazione di garanzia e sul modo in cui questa dovrebbe essere messa a disposizione dei consumatori. Ad esempio, la dichiarazione di garanzia dovrebbe includere le condizioni della garanzia commer ciale e indicare che la garanzia legale di conformità non è pregiudicata dalla garanzia commerciale, chiarendo che le condizioni della garanzia commerciale costituiscono un impegno che viene ad aggiungersi alla garanzia legale di conformità. Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di prevedere norme sugli aspetti delle garanzie com merciali non disciplinati dalla presente direttiva, ad esempio sull’associazione di debitori diversi dal garante alla garanzia commerciale, purché tali norme non privino il consumatore della protezione riconosciuta dalle disposi zioni pienamente armonizzate della presente direttiva relative alle garanzie commerciali. Mentre gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di imporre che le garanzie commerciali siano fornite gratuitamente, essi dovrebbero assicurare che qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore rientrante nella definizione di garanzie com merciali di cui alla presente direttiva sia conforme alle norme armonizzate della presente direttiva.
(63) Considerato che il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità del bene risultante da un atto o da un’omissione del venditore o di un terzo, il venditore dovrebbe poter agire nei confronti della persona responsabile in un passaggio precedente della catena di transazioni commerciali. Tali rimedi dovrebbero includere quelli per un difetto di conformità derivante dall’omissione di un aggiornamento, incluso un aggiornamento di sicurezza, che sarebbe stato necessario per mantenere la conformità del bene con elementi digitali. Tuttavia, la presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il principio della libertà contrattuale nei rapporti tra il venditore e le altre parti della catena di transazioni commerciali. Le precisazioni sull’esercizio di quel diritto, in particolare la persona nei cui confronti tali rimedi devono essere esercitati e le modalità di esercizio, nonché l’eventuale carattere obbligatorio dei rimedi, dovrebbero essere determinate dagli Stati membri. La questione di sapere se anche il consumatore possa presentare un reclamo direttamente nei confronti di una persona in un passaggio precedente della catena di transazioni commerciali non dovrebbe essere disciplinata dalla presente direttiva, salvo laddove un produttore offra al consumatore una garanzia commerciale per i beni.
(64) Le persone o le organizzazioni che in base al diritto nazionale siano considerate titolari di un diritto o interesse legittimo nella tutela dei diritti contrattuali dei consumatori dovrebbero disporre del diritto di promuovere un’azione giudiziaria dinanzi a un tribunale o ad un’autorità amministrativa competente a decidere dei reclami oppure a promuovere un’adeguata azione giudiziaria.
(65) La presente direttiva dovrebbe fare salva l’applicazione delle norme di diritto internazionale privato, in partico lare il regolamento (CE) n. 593/2008 e il regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).
(66) È opportuno abrogare la direttiva 1999/44/CE. La data di abrogazione dovrebbe essere allineata alla data di rece pimento della presente direttiva. Al fine di garantire che le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie agli Stati membri per conformarsi alla presente direttiva siano applicate in modo uniforme ai contratti che sono conclusi a partire dalla data di recepimento, la presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai contratti conclusi prima di tale data.
(67) L’allegato al regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) dovrebbe essere modificato per includere un riferimento alla presente direttiva, al fine di facilitare la cooperazione transfrontaliera in materia di esecuzione della presente direttiva.
(68) L’allegato I della direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) dovrebbe essere modificata per includere un riferimento alla presente direttiva, al fine di garantire che siano protetti gli interessi collettivi dei consumatori stabiliti nella presente direttiva.
(69) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commis sione sui documenti esplicativi (10), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.
(7) | Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giuri sdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1). |
(8) | Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il xxxxxxxxxxx (XX) x. 0000/0000 (XX L 345 del 27.12.2017, pag. 1). |
(9) | Direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (GU L 110 dell’1.5.2009, pag. 30). |
(10) | GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14. |
(70) Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire contribuire al funzionamento del mercato interno affron tando in modo coerente gli ostacoli di diritto contrattuale alla vendita transfrontaliera di beni nell’Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo del fatto che questi non sono in grado singolarmente di far fronte alla frammentazione giuridica garantendo la coerenza del proprio diritto con quelli degli altri Stati membri, può essere conseguito meglio a livello di Unione rimuovendo i principali ostacoli di diritto contrattuale attraverso la piena armonizzazione, l’Unione può intervenire in base al principio di sussi diarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(71) È opportuno che la Commissione riesamini l’applicazione della presente direttiva cinque anni dopo la sua entrata in vigore, comprese le disposizioni in materia di rimedi, onere della prova, anche per quanto concerne i beni di seconda mano e i beni venduti nelle aste pubbliche, nonché la garanzia commerciale di durabilità del produttore. La Commissione dovrebbe inoltre valutare se l’applicazione della presente direttiva e della direttiva (UE) 2019/770 garantisce un quadro giuridico coerente e uniforme per quanto riguarda la fornitura di contenuto digitale, di servizi digitali e di beni con elementi digitali.
(73) La presente direttiva rispetta i diritti e le libertà fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, inclusi quelli sanciti dagli articoli 16, 38 e 47,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Oggetto e finalità
Lo scopo della presente direttiva è quello di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, offrendo al contempo un livello elevato di protezione dei consumatori, stabilendo norme comuni su determinate prescrizioni con cernenti i contratti di vendita conclusi tra venditori e consumatori, in particolare le norme sulla conformità dei beni al contratto, sui rimedi in caso di difetto di conformità, sulle modalità di esercizio di tali rimedi e sulle garanzie commerciali.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) «contratto di vendita»: il contratto in base al quale il venditore trasferisce o si impegna a trasferire la proprietà di beni al consumatore, e quest’ultimo ne paga o si impegna a pagarne il prezzo;
2) «consumatore»: qualsiasi persona fisica che, in relazione ai contratti oggetto della presente direttiva, agisca per fini che non rientrano nel quadro dell’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale di tale persona;
3) «venditore»: qualsiasi persona fisica o giuridica, indipendentemente dal fatto che sia di proprietà pubblica o privata, che, in relazione ai contratti oggetto della presente direttiva, agisca nel quadro della sua attività commerciale, indu striale, artigianale o professionale, anche tramite qualsiasi altra persona che agisca in nome o per conto di tale persona fisica o giuridica;
4) «produttore»: il fabbricante di un bene, l’importatore di un bene nel territorio dell’Unione o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene il suo nome, marchio o altro segno distintivo;
5) «bene»:
a) qualsiasi bene mobile materiale; l’acqua, il gas e l’elettricità sono considerati beni a norma della presente direttiva quando sono messi in vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;
b) qualsiasi bene mobile materiale che incorpora o è interconnesso con un contenuto digitale o un servizio digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto digitale o servizio digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni del bene («beni con elementi digitali»);
6) «contenuto digitale»: i dati prodotti e forniti in formato digitale;
7) «servizio digitale»:
a) un servizio che consente al consumatore di creare, trasformare, memorizzare i dati o di accedervi in formato digitale; oppure
b) un servizio che consente la condivisione di dati in formato digitale caricati o creati dal consumatore o da altri utenti di tale servizio o qualsiasi altra interazione con tali dati;
8) «compatibilità»: la capacità del bene di funzionare con hardware o software con cui sono normalmente utilizzati i beni del medesimo tipo, senza che sia necessario convertire i beni, l’hardware o il software;
9) «funzionalità»: la capacità del bene di svolgere tutte le sue funzioni in considerazione del suo scopo;
10) «interoperabilità»: la capacità del bene di funzionare con hardware o software diversi da quelli con cui sono normal mente utilizzati i beni dello stesso tipo;
11) «supporto durevole»: ogni strumento che permetta al consumatore o al venditore di conservare le informazioni che sono personalmente indirizzate a tale persona in modo da potervi accedere in futuro, per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate, e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
12) «garanzia»: qualsiasi impegno del venditore o del produttore («garante»), assunto nei confronti del consumatore, in aggiunta agli obblighi di legge del venditore in merito alla garanzia di conformità, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene, qualora esso non corrisponda alle caratteristiche, o a qualsiasi altro requisito non relativo alla conformità, enunciati nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto;
13) «durabilità»: la capacità dei beni di mantenere le loro funzioni e prestazioni richieste attraverso un uso normale;
14) «senza spese»: senza i costi necessari per rendere conformi i beni, in particolar modo con riferimento alle spese di spedizione, al trasporto, per la mano d’opera o i materiali;
15) «asta pubblica»: metodo di vendita in cui beni o servizi sono offerti dal venditore ai consumatori che partecipano o cui è data la possibilità di partecipare all’asta di persona, mediante una trasparente procedura competitiva di offerte gestita da una casa d’aste e in cui l’aggiudicatario è tenuto all’acquisto dei beni o servizi.
Articolo 3
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica ai contratti di vendita tra un consumatore e un venditore.
2. Anche i contratti fra un consumatore ed un venditore per la fornitura di beni da fabbricare o produrre sono consi derati contratti di vendita ai fini della presente direttiva.
3. La presente direttiva non si applica ai contratti di fornitura di un contenuto digitale o di un servizio digitale. Si applica tuttavia ai contenuti digitali o ai servizi digitali incorporati o interconnessi con beni, ai sensi dell’articolo 2, punto 5), lettera b), e che sono forniti con il bene ai sensi del contratto di vendita, indipendentemente dal fatto che detti contenuti digitali o servizi digitali siano forniti dal venditore o da terzi. Si presume che il contenuto digitale o il servizio digitale rientri nel contratto di vendita in caso di dubbio che la fornitura di un contenuto digitale incorporato o inter connesso o di un servizio digitale incorporato o interconnesso faccia parte del contratto di vendita o meno.
4. La presente direttiva non si applica:
a) al supporto materiale che funge esclusivamente da vettore del contenuto digitale; o
b) ai beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità previste dalla legge.
5. Gli Stati membri possono escludere dall’ambito di applicazione della presente direttiva i contratti di vendita di:
a) beni di seconda mano venduti in aste pubbliche; e
b) animali vivi.
Nel caso di cui alla lettera a), devono essere facilmente messe a disposizione dei consumatori informazioni chiare e complete circa la non applicabilità dei diritti derivanti dalla presente direttiva.
6. La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di disciplinare gli aspetti di diritto generale dei contratti, quali le norme sulla formazione, la validità, la nullità o l’efficacia dei contratti, comprese le conseguenze della risoluzione di un contratto, nella misura in cui gli aspetti in questione non sono disciplinati dalla presente direttiva, o il diritto al risarcimento.
7. La presente direttiva non pregiudica la facoltà per gli Stati membri di consentire ai consumatori di scegliere un rimedio specifico se la non conformità dei beni si manifesta entro un periodo di tempo non superiore a 30 giorni dopo la consegna. Inoltre, la presente direttiva non incide nemmeno sulle norme nazionali non specifiche per i contratti sti pulati con i consumatori che prevedono rimedi specifici per taluni tipi di difetti non apparenti all’atto della conclusione del contratto di vendita.
Articolo 4
Livello di armonizzazione
Salvo altrimenti disposto dalla presente direttiva, gli Stati membri non mantengono o adottano nel loro diritto nazionale disposizioni divergenti da quelle stabilite dalla presente direttiva, incluse le disposizioni più o meno severe per garantire al consumatore un livello di tutela diverso.
Articolo 5
Conformità dei beni
Il venditore fornisce al consumatore beni che soddisfano i requisiti di cui agli articoli 6, 7, e 8, se del caso, fatto salvo l’articolo 9.
Articolo 6
Requisiti soggettivi di conformità
Per essere conforme al contratto di vendita, il bene, in particolare, ove applicabile:
a) corrisponde alla descrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità contrattuale e possiede la funzionalità, la compatibi lità, l’interoperabilità e le altre caratteristiche come previste dal contratto di vendita;
b) è idoneo ad ogni uso speciale voluto dal consumatore e che è stato da questi portato a conoscenza del venditore al più tardi al momento della conclusione del contratto di vendita e che il venditore ha accettato;
c) è fornito assieme a tutti gli accessori, alle istruzioni, anche in materia di installazione, previsti dal contratto di ven dita; e
d) è fornito con gli aggiornamenti come previsto dal contratto di vendita.
Articolo 7
Requisiti oggettivi di conformità
1. Oltre a rispettare i requisiti soggettivi di conformità, il bene:
a) è idoneo agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo, tenendo eventualmente conto dell’even tuale diritto dell’Unione e nazionale, delle norme tecniche o, in mancanza di tali norme tecniche, dei codici di con dotta dell’industria applicabili allo specifico settore;
b) ove applicabile, possiede la qualità e corrisponde alla descrizione di un campione o modello che il venditore ha messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto;
c) ove applicabile, è consegnato assieme agli accessori, compresi imballaggio, istruzioni per l’installazione o altre istru zioni, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere; e
d) è della quantità e possiede le qualità e altre caratteristiche, anche in termini di durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza, normali in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore, o da altre persone nell’ambito dei passaggi precedenti della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore, in particolare nella pubblicità o nell’etichetta.
2. Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al paragrafo 1, lettera d), se egli dimostra che:
a) non era a conoscenza e non poteva ragionevolmente essere a conoscenza della dichiarazione pubblica in questione;
b) la dichiarazione pubblica è stata corretta entro il momento della conclusione del contratto secondo le stesse moda lità, o con modalità simili a quelle in cui è stata resa; oppure
c) la decisione di acquistare il bene non avrebbe potuto essere influenzata dalla dichiarazione pubblica.
3. Nel caso di beni con elementi digitali, il venditore assicura che al consumatore siano notificati e forniti gli aggior namenti, compresi gli aggiornamenti della sicurezza, necessari al fine di mantenere la conformità di tali beni nel periodo di tempo:
a) che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, date la tipologia e la finalità dei beni e degli elementi digitali, e tenendo conto delle circostanze e della natura del contratto, se il contratto di vendita prevede un unico atto di fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale; oppure
b) indicato all’articolo 10, paragrafi 2 o 5, a seconda dei casi, se il contratto di vendita prevede una fornitura continua del contenuto digitale o del servizio digitale nell’arco di un periodo di tempo.
4. Se il consumatore non installa entro un termine ragionevole gli aggiornamenti forniti a norma del paragrafo 3, il venditore non è responsabile per qualsiasi difetto di conformità derivante unicamente dalla mancanza dell’aggiorna mento pertinente, a condizione che:
a) il venditore abbia informato il consumatore circa la disponibilità dell’aggiornamento e le conseguenze della mancata installazione dello stesso da parte del consumatore; e
b) la mancata installazione da parte del consumatore o l’installazione errata dell’aggiornamento da parte del consuma tore non sia dovuta a carenze delle istruzioni di installazione fornite al consumatore.
5. Non vi è difetto di conformità ai sensi del paragrafo 1 o 3 se, al momento della conclusione del contratto di vendita, il consumatore era stato specificamente informato del fatto che una caratteristica particolare del bene si disco stava dai requisiti oggettivi di conformità previsti al paragrafo 1 o 3 e il consumatore ha espressamente e separatamente accettato tale scostamento al momento della conclusione del contratto di vendita.
Articolo 8
Errata installazione dei beni
L’eventuale difetto di conformità derivante dall’errata installazione del bene è considerato difetto di conformità del bene se:
a) l’installazione fa parte del contratto di vendita ed è stata eseguita dal venditore o sotto la sua responsabilità; oppure
b) l’installazione, da eseguirsi a carico del consumatore, è stata effettuata dal consumatore e l’errata installazione dipende da carenze nelle istruzioni di installazione fornite dal venditore o, per i beni con elementi digitali, fornite dal venditore o dal fornitore del contenuto digitale o del servizio digitale.
Articolo 9
Diritti dei terzi
Se una restrizione conseguente a una violazione dei diritti di un terzo, in particolare i diritti di proprietà intellettuale, impedisce o limita l’uso del bene in virtù degli articoli 6 e 7, gli Stati membri assicurano che il consumatore disponga dei rimedi per difetto di conformità previsti dall’articolo 13, salvo che la legislazione nazionale preveda in tali casi la nullità o la risoluzione del contratto di vendita.
Articolo 10
Responsabilità del venditore
1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità sussistente al momento della consegna del bene e che si manifesta entro 2 anni da tale momento. Fatto salvo l’articolo 7, paragrafo 3, il pre sente paragrafo si applica anche ai beni con elementi digitali.
2. Nel caso di beni con elementi digitali, quando il contratto di vendita prevede la fornitura continuativa del xxxxxx xxxx digitale o del servizio digitale per un periodo di tempo, il venditore è responsabile anche per qualsiasi difetto di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale che si verifica o si manifesta entro due anni dal momento della consegna dei beni con elementi digitali. Se il contratto prevede una fornitura continuativa per più di due anni, il vendi tore risponde di qualsiasi difetto di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale che si verifica o si manifesta nel periodo di tempo durante il quale il contenuto digitale o il servizio digitale deve essere fornito a norma del contratto di vendita.
3. Gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre termini più lunghi rispetto a quelli previsti ai paragrafi 1 e 2.
4. Se, a norma del diritto nazionale, i rimedi previsti all’articolo 13 sono ugualmente soggetti a prescrizione, gli Stati membri provvedono affinché il relativo periodo di prescrizione consenta al consumatore di avvalersi dei rimedi di cui all’articolo 13 per qualsiasi difetto di conformità di cui è responsabile il venditore a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo e che si manifesta entro il periodo di tempo indicato in tali paragrafi.
5. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, gli Stati membri possono solo mantenere in vigore o introdurre una prescrizione per i rimedi previsti all’articolo 13. Gli Stati membri provvedono affinché tale periodo di prescrizione consenta al consumatore di avvalersi dei rimedi di cui all’articolo 13 per qualsiasi difetto di conformità di cui è respon sabile il venditore a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo e che si manifesta entro il periodo di tempo indicato in tali paragrafi.
6. Per quanto riguarda i beni di seconda mano, gli Stati membri possono prevedere che il venditore e il consumatore possano accordarsi su termini contrattuali o accordi con durata del periodo di responsabilità o del termine di prescri zione più breve rispetto a quanto previsto ai paragrafi 1, 2 e 5, a condizione che tali periodi più brevi non siano infe riori a un anno.
Articolo 11
Onere della prova
1. Qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro un anno dal momento in cui il bene è stato consegnato, si presume che fosse sussistente al momento della consegna del bene, salvo prova contraria o che la presunzione sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. Il presente paragrafo si applica anche ai beni con elementi digitali.
2. Invece del periodo di un anno di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre un periodo di due anni dal momento in cui il bene è stato consegnato.
3. Per i beni con elementi digitali per i quali il contratto di vendita prevede la fornitura continuativa del contenuto digitale o del servizio digitale per un periodo di tempo, l’onere della prova riguardo al fatto che il contenuto digitale o il servizio digitale fosse conforme entro il periodo di tempo di cui all’articolo 10, paragrafo 2, spetta al venditore per qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro il termine indicato in tale articolo.
Articolo 12
Obbligo di notifica
Gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre disposizioni che prevedono che, al fine di godere dei diritti del consumatore, il consumatore deve informare il venditore di un difetto di conformità entro un periodo di almeno 2 mesi dalla data in cui il consumatore ha riscontrato tale difetto di conformità.
Articolo 13
Rimedi per difetto di conformità
1. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino della conformità del bene, o a ricevere una riduzione proporzionale del prezzo, o alla risoluzione del contratto sulla base delle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Ai fini del ripristino della conformità del bene, il consumatore può scegliere tra riparazione e sostituzione, purché il rimedio prescelto non sia impossibile o, rispetto al rimedio alternativo, non imponga al venditore costi sproporzio nati, tenuto conto di tutte le circostanze, in particolare:
a) il valore che il bene avrebbe in assenza del difetto di conformità;
b) l’entità del difetto di conformità; e
c) la possibilità di esperire il rimedio alternativo senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
3. Il venditore può rifiutarsi di rendere conformi i beni se la riparazione e la sostituzione sono impossibili o se i costi che il venditore dovrebbe sostenere sono sproporzionati, tenuto conto di tutte le circostanze comprese quelle di cui al paragrafo 2, lettere a) e b).
4. Il consumatore ha diritto alla riduzione proporzionale del prezzo in conformità dell’articolo 15 o alla risoluzione del contratto di vendita ai sensi dell’articolo 16 in uno dei casi seguenti:
a) il venditore non ha effettuato la riparazione o la sostituzione oppure, se del caso, non ha effettuato la riparazione o la sostituzione ai sensi dell’articolo 14, paragrafi 2 e 3, oppure il venditore ha rifiutato di rendere conformi i beni conformemente al paragrafo 3 del presente articolo;
b) si manifesta un difetto di conformità, nonostante il tentativo del venditore di ripristinare la conformità del bene;
c) il difetto di conformità è talmente grave da giustificare l’immediata riduzione del prezzo o la risoluzione del con tratto di vendita; oppure
d) il venditore ha dichiarato, o risulta chiaramente dalle circostanze, che non procederà al ripristino della conformità del bene entro un periodo ragionevole, o senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
5. Il consumatore non ha il diritto di risolvere il contratto se il difetto di conformità è solo di lieve entità. L’onere della prova con riguardo al fatto se il difetto di conformità sia di lieve entità è a carico del venditore.
6. Il consumatore ha diritto di rifiutare pagamento di qualsiasi parte di prezzo non ancora versata o di parte di esso fino a quando il venditore non abbia adempiuto agli obblighi che gli incombono in virtù della presente direttiva. Gli Stati membri possono stabilire le condizioni e le modalità che consentono al consumatore di esercitare il diritto di rifiutare il pagamento.
7. Gli Stati membri possono stabilire se e in che misura un concorso del consumatore al verificarsi del difetto di conformità incida sul diritto del consumatore di avvalersi dei rimedi.
Articolo 14
Riparazione o sostituzione del bene
1. La riparazione o la sostituzione sono effettuate:
a) senza spese;
b) entro un periodo di tempo ragionevole dal momento in cui il venditore è stato informato dal consumatore del difetto di conformità; e
c) senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha voluto il bene.
2. Qualora si debba rimediare al difetto di conformità mediante riparazione o sostituzione dei beni, il consumatore deve metterli a disposizione del venditore. Il venditore riprende i beni sostituiti a spese del venditore stesso.
3. Qualora la riparazione richieda la rimozione del bene che è stato installato in modo conforme alla natura e allo scopo dello stesso prima che si manifesti il difetto di conformità, o qualora si riveli necessario sostituire il bene, l’obbligo di riparare o sostituire il bene comprende la rimozione del bene non conforme, e l’installazione del bene sosti tutivo o riparato, oppure l’accollo delle relative spese di tale rimozione o installazione.
4. Il consumatore non è tenuto a pagare per il normale uso del bene sostituito nel periodo precedente la sostituzione.
Articolo 15
Riduzione del prezzo
La riduzione del prezzo è proporzionale alla diminuzione di valore del bene ricevuto dal consumatore rispetto al valore del bene se questo fosse stato conforme.
Articolo 16
Risoluzione del contratto di vendita
1. Il consumatore esercita il diritto alla risoluzione del contratto di vendita mediante una dichiarazione al venditore in cui esprime la sua decisione di risolvere il contratto di vendita.
2. Se il difetto di conformità riguarda solo alcuni dei beni consegnati a norma del contratto di vendita e sussiste una causa di risoluzione del contratto di vendita ai sensi dell’articolo 13, il consumatore può risolvere il contratto di vendita solo in relazione ai beni non conformi, e in relazione a quelli acquistati insieme ai beni non conformi, qualora non si possa ragionevolmente presumere che il consumatore accetti di tenere solo i beni conformi.
3. Se il consumatore risolve il contratto di vendita nel suo insieme o, conformemente al paragrafo 2, in relazione ad alcuni dei beni consegnati a norma del contratto di vendita:
a) il consumatore restituisce il bene al venditore, a spese di quest’ultimo, e
b) il venditore rimborsa al consumatore il prezzo pagato per il bene al ricevimento del bene o delle prove fornite dal consumatore in ordine al fatto di aver restituito il bene.
Ai fini del presente paragrafo, gli Stati membri possono stabilire le modalità di restituzione e di rimborso.
Articolo 17
Garanzie commerciali
1. Qualsiasi garanzia commerciale vincola giuridicamente il garante secondo le condizioni stabilite nella dichiarazione di garanzia commerciale e nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto. Secondo le condizioni stabilite nel presente articolo e fatte salve eventuali altre disposizioni applicabili del diritto dell’Unione o nazionale, quando un produttore offre al consumatore una garanzia commerciale concernente la durabilità di determinati beni nell’arco di un certo periodo di tempo, il produttore è direttamente responsabile nei confronti del consumatore, durante l’intero periodo della garanzia commerciale relativa alla durabilità, per la riparazione o la sostitu zione dei beni in conformità dell’articolo 14. Il produttore può offrire al consumatore condizioni più favorevoli nella dichiarazione di garanzia commerciale di durabilità.
Se le condizioni stabilite nella dichiarazione di garanzia commerciale sono meno vantaggiose per il consumatore rispetto alle condizioni stabilite nella relativa pubblicità, la garanzia commerciale vincola secondo le condizioni stabilite nella pubblicità relativa alla garanzia commerciale, a meno che la pubblicità associata sia stata corretta secondo le stesse modalità o con modalità simili a quelle in cui è stata resa, prima della conclusione del contratto.
2. La dichiarazione di garanzia commerciale è fornita al consumatore su supporto durevole al più tardi al momento della consegna dei beni. La dichiarazione di garanzia commerciale è redatta in un linguaggio semplice e comprensibile. Essa comprende gli elementi seguenti:
a) una dichiarazione chiara che il consumatore dispone per legge di rimedi da parte del venditore, a titolo gratuito, in caso di difetto di conformità dei beni, e che tali rimedi non sono pregiudicati dalla garanzia commerciale;
b) nome e indirizzo del garante;
c) la procedura che il consumatore deve seguire per ottenere l’applicazione della garanzia commerciale;
d) la designazione dei beni cui si applica la garanzia commerciale; e
e) le condizioni della garanzia commerciale.
3. Il mancato rispetto del paragrafo 2 non si ripercuote sulla natura vincolante della garanzia commerciale per il garante.
4. Gli Stati membri possono stabilire norme relative ad altri aspetti delle garanzie commerciali non disciplinati dal presente articolo, comprese norme sulla lingua o sulle lingue nelle quali la dichiarazione di garanzia commerciale è messa a disposizione del consumatore.
Articolo 18
Diritto di regresso
Quando è determinata la responsabilità del venditore nei confronti del consumatore a seguito di un difetto di confor mità risultante da un’azione o da un’omissione, inclusa l’omissione di fornire gli aggiornamenti per i beni con elementi digitali a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, di una persona nell’ambito dei passaggi precedenti della catena di transa zioni commerciali, il venditore ha il diritto di agire nei confronti della persona o delle persone responsabili nella catena di transazioni commerciali. Il diritto nazionale individua la persona nei cui confronti il venditore ha diritto di agire, nonché le relative azioni e modalità di esercizio.
Articolo 19
Controllo dell’osservanza
1. Gli Stati membri garantiscono che esistano mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto della presente direttiva.
2. I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che, secondo il diritto nazionale, permettano a uno o più dei seguenti organismi di adire gli organi giurisdizionali o amministrativi competenti per assicurare che le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva siano applicate:
a) enti pubblici o loro rappresentanti;
b) organizzazioni di consumatori aventi un legittimo interesse a proteggere i consumatori;
c) associazioni di categoria aventi un legittimo interesse.
Articolo 20
Informazioni al consumatore
Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire che le informazioni sui diritti dei consumatori a norma della presente direttiva e sui mezzi per far rispettare tali diritti siano a disposizione dei consumatori.
Articolo 21
Imperatività delle norme
1. Salvo altrimenti disposto dalla presente direttiva, qualsiasi accordo contrattuale che, a danno del consumatore, escluda l’applicazione delle disposizioni nazionali che recepiscono la presente direttiva, oppure vi deroghi, o ne modifi chi gli effetti prima che il difetto di conformità del bene sia portato all’attenzione del venditore da parte del consuma tore, non vincola il consumatore.
2. La presente direttiva non impedisce ai venditori di offrire ai consumatori condizioni contrattuali che vanno oltre la tutela prevista dalla presente direttiva.
Articolo 22
Modifiche del regolamento (UE) 2017/2394 e della direttiva 2009/22/CE
1) Nell’allegato del regolamento (UE) 2017/2394 il punto 3 è sostituito dal seguente:
«3. Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 0000/00/XX x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx 0000/00/XX (XX L 136 del 22.5.2019, pag. 28).».
2) Nell’allegato I della direttiva 2009/22/CE il punto 7 è sostituito dal seguente:
«7. Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 0000/00/XX x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx 0000/00/XX (XX L 136 del 22.5.2019, pag. 28).».
Articolo 23
Abrogazione della direttiva 1999/44/CE
La direttiva 1999/44/CE è abrogata a decorrere dal 1o gennaio 2022.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concor danza di cui all’allegato.
Articolo 24
Recepimento
1. Entro il 1o luglio 2021, gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Xxxx ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2022.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nella materia disci plinata dalla presente direttiva.
2. Le disposizioni della presente direttiva non si applicano ai contratti conclusi prima del 1o gennaio 2022.
Articolo 25
Riesame
La Commissione riesamina l’applicazione della presente direttiva entro il 12 giugno 2024, comprese le disposizioni in materia di rimedi e onere della prova, anche per quanto riguarda i beni di seconda mano e i beni venduti nelle aste pubbliche, nonché la garanzia commerciale di durabilità del produttore, e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. La relazione valuta in particolare se l’applicazione della pre sente direttiva e della direttiva (UE) 2019/770 garantisce un quadro coerente e uniforme per il corretto funzionamento del mercato interno per quanto riguarda la fornitura di contenuto digitale, di servizi digitali e beni con elementi digitali in linea con i principi che disciplinano le politiche dell’Unione. La relazione è corredata, se del caso, di proposte legislative.
Articolo 26
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Tuttavia l’articolo 22 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.
Articolo 27
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2019
Per il Parlamento europeo Il presidente X. XXXXXX | Per il Consiglio Il presidente X. XXXXXX |
ALLEGATO
TAVOLA DI CONCORDANZA
Direttiva 1999/44/CE | La presente direttiva |
Articolo 1, paragrafo 1 | Articolo 1 |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) | Articolo 2, punto 2) |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera b), primo trattino | Articolo 3, paragrafo 4, lettera b) |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera b), secondo e terzo trattino | Articolo 2, punto 5), lettera a) |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera c) | Articolo 2, punto 3) |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera d) | Articolo 2, punto 4) |
Articolo 1, paragrafo 2, lettera e) | Articolo 2, punto 12) |
Articolo 1, paragrafo 3 | Articolo 2, punto 15) e Articolo 3, paragrafo 5, lettera a) |
Articolo 1, paragrafo 4 | Articolo 3, paragrafo 2 |
Articolo 2, paragrafo 1 | Articolo 5 |
Articolo 2, paragrafo 2, lettera a) | Articolo 6, lettera a), e Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 2, paragrafo 2, lettera b) | Articolo 6, lettera b) |
Articolo 2, paragrafo 2, lettera c) | Articolo 7, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 2, paragrafo 2, lettera d) | Articolo 7, paragrafo 1, lettera d) |
Articolo 2, paragrafo 3 | Articolo 7, paragrafo 5 |
Articolo 2, paragrafo 4 | Articolo 7, paragrafo 2 |
Articolo 2, paragrafo 5 | Articolo 8 |
Articolo 3, paragrafo 1 | Articolo 10, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafo 2 | Articolo 13, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafo 3, primo comma | Articolo 13, paragrafo 2, e Articolo 14, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 3, paragrafo 3, secondo comma | Articolo 13, paragrafo 2 |
Articolo 3, paragrafo 3, terzo comma | Articolo 14, paragrafo 1, lettere b) e c) |
Articolo 3, paragrafo 4 | Articolo 2, punto 14) |
Articolo 3, paragrafo 5 | Articolo 13, paragrafo 4 |
Articolo 3, paragrafo 6 | Articolo 13, paragrafo 5 |
Articolo 4 | Articolo 18 |
Articolo 5, paragrafo 1 | Articolo 10, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 |
Articolo 5, paragrafo 2 | Articolo 12 |
Articolo 5, paragrafo 3 | Articolo 11 |
Articolo 6, paragrafo 1 | Articolo 17, paragrafo 1 |
Direttiva 1999/44/CE | La presente direttiva |
Articolo 6, paragrafo 2 | Articolo 17, paragrafo 2 |
Articolo 6, paragrafo 3 | Articolo 17, paragrafo 2 |
Articolo 6, paragrafo 4 | Articolo 17, paragrafo 4 |
Articolo 6, paragrafo 5 | Articolo 17, paragrafo 3 |
Articolo 7, paragrafo 1, primo comma | Articolo 21, paragrafo 1 |
Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma | Articolo 10, paragrafo 6 |
Articolo 7, paragrafo 2 | — |
Articolo 8, paragrafo 1 | Articolo 3, paragrafi 6 e 7 |
Articolo 8, paragrafo 2 | Articolo 4 |
Articolo 9 | Articoli 19 e 20 |
Articolo 10 | Articolo 22 |
Articolo 11, paragrafo 1, primo comma | Articolo 24, paragrafo 1, primo comma |
Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma | Articolo 24, paragrafo 1, terzo comma |
Articolo 11, paragrafo 2 | Articolo 24, paragrafo 1, quarto comma |
Articolo 12 | Articolo 25 |
Articolo 13 | Articolo 26 |
Articolo 14 | Articolo 27 |