Destinatari Clausole campione

Destinatari. 1. Le disposizioni relative ai trasferimenti e ai passaggi contenute nel presente titolo si applicano ai docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con sede definitiva, ivi compresi quelli titolari su posti di dotazione organica provinciale (DOP) della scuola secondaria e quelli titolari sui posti delle dotazioni organiche di sostegno (DOS) della scuola secondaria di II grado, ed a quelli immessi in ruolo senza sede definitiva, i quali partecipano alle operazioni di trasferimento contestualmente ai docenti di ruolo con sede definitiva, nonché al personale insegnante tecnico pratico o assistente di cattedra degli EE. LL. transitato nello Stato con la qualifica di insegnante tecnico-pratico. 2. I docenti ancora in attesa di sede definitiva, ivi compreso il personale docente ed educativo che ha perso la sede di titolarità ai sensi dell’ articolo 36 del CCNL, ed i docenti nominati in ruolo senza sede definitiva, sono considerati, rispetto a qualunque sede richiesta, come provenienti da fuori sede; pertanto essi partecipano alla II fase dei trasferimenti nell’ambito della provincia. I predetti docenti, al fine di ottenere una sede definitiva nel corso delle operazioni di mobilità, devono presentare domanda di trasferimento per le sedi della provincia di titolarità; in caso contrario vengono trasferiti d’ufficio con punti zero. Qualora non ottengano alcuna delle preferenze espresse nella domanda, sono assegnati a sede definitiva sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali d’ufficio dei titolari D.O.P., prima delle operazioni della III fase – ovvero della mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale. A tal fine, seguendo l’ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, a ciascun aspirante viene assegnata d’ufficio la prima sede disponibile in ambito provinciale, per una delle tipologie di posto richieste nella domanda seguendo la tabella di viciniorietà, a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa. Qualora la prima preferenza sia un grande distretto si prende come comune di partenza il comune sede di distretto. Nel caso, invece, sia un grande comune si prende il primo distretto del comune; se la preferenza è un Centro Territoriale si considera il comune della sede amministrativa; per le preferenze provincia, D.O.P. o D.O.S. si considera come comune di partenza il comune del capoluogo di provincia. In mancanza di disponibilità sulle tipologie di posto suddette i docenti della scuola ...
Destinatari. Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni. Per i soggetti in possesso di qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 28.3.2003, n. 53, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno d’età.
Destinatari. Sono destinatari degli effetti delle disposizioni del presente Regolamento le seguenti categorie di persone: - quelle elencate nell’art. 4 della Legge n. 381/91: ovvero invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati o gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno ai sensi dell’art. 21 della Legge 26 luglio 1975 n. 354 e ss.mm.ii. Si considerano inoltre i soggetti svantaggiati le persone indicate con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro della Sanità, con il Ministro dell’Interno, con il Ministro per gli Affari Sociali, sentita la Commissione Centrale per le Cooperative istituita dall’art. 18 del citato D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577 e ss.mm.ii.; - quelle elencate dalla Legge n. 68/99: ovvero le persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, gli invalidi del lavoro e di guerra, gli orfani; - le donne vittime di violenza e/o di tratta; - ulteriori categorie che la Giunta Capitolina può ogni anno determinare, in accordo con le rappresentanze della cooperazione sociale e dei Sindacati Funzione Pubblica, compatibilmente con i bisogni del territorio, fra quelle individuate dai Regolamenti Europei.
Destinatari. 1. Il personale educativo sia maschile che femminile può richiedere il trasferimento sia per i convitti maschili che per gli educandati femminili, in conformità a quanto previsto nell’art. 4 ter, della legge n. 333 del 20 agosto 2001. Il trasferimento può essere chiesto per non più di tre province oltre a quella di titolarità. 2. Qualora si intenda chiedere, a norma del precedente comma 1, il trasferimento per sedi di più di una provincia devono essere presentate congiuntamente tante domande quante sono le province richieste secondo le modalità stabilite dall’O.M.(Allegato A). Della domanda riferentesi alla provincia di titolarità non si tiene conto qualora risulti accolta la domanda di trasferimento ad altra provincia. 3. In caso di presentazione di più domande di trasferimento in relazione a province diverse da quella di titolarità deve necessariamente essere indicato, su ciascuna domanda, l’ordine di priorità in cui si desidera il movimento. 4. Gli istitutori di ruolo che siano per qualsiasi motivo in attesa della sede di titolarità possono partecipare ai movimenti con le modalità disposte nelle presenti disposizioni. 5. Possono altresì partecipare ai movimenti gli istitutori trasferiti d'ufficio per incompatibilità ai sensi dell'art. 467, del D.L.vo n. 297/94, tranne per i posti per i quali sussista la situazione di incompatibilità che ha dato luogo all'applicazione dell'art. 468, del D.L.vo n. 297/94. L’ufficio territorialmente competente effettua un controllo delle preferenze indicate e le valuta tenendo conto del parere espresso circa l'incompatibilità dal consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale a norma dell'art. 469, del D.L.vo n. 297/94.
Destinatari. 1. Le disposizioni in materia di responsabilità disciplinare di cui al presente Titolo si applicano al personale ausiliario tecnico e amministrativo delle istituzioni scolastiche ed educative, al personale degli Enti ed Istituzioni di ricerca, delle Università, nonché al personale docente, amministrativo e tecnico dell’AFAM. Per il personale docente dell’AFAM sono previste, nella Sezione di riferimento, specifiche disposizioni in materia di “Obblighi del dipendente” e di “Codice disciplinare
Destinatari. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il
Destinatari. Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instau- rato con i giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni, da intendersi 29 anni e 364 giorni. È inoltre possibile assumere con contratto di apprendistato anche lavoratori in mobilità. Per quanto riguarda il numero complessivo di apprendisti assumibili e la percentuale di contratti di apprendistato confermati (stabilizzazione), si applicano le disposizioni di legge vigenti.
Destinatari. I dati potranno essere comunicati al personale dell’Ente coinvolto nel procedimento, agli eventuali partecipanti alla procedura di gara, ai responsabili del trattamento, eventualmente individuati e nominati dal Titolare (art. 28 del Reg. 2016/679), se necessario, per le finalita indicate. I dati saranno in parte pubblicati in applicazione della normativa vigente in termini di trasparenza amministrativa secondo le linee guida del Garante in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalita di pubblicita e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati ULTERIORI INFORMAZIONI FORNITE AGLI INTERESSATI Ulteriori informazioni fornite all’interessato (riferimento comma 2, articolo 13 del Regolamento 679/2016) I dati saranno conservati dal Titolare sino e non oltre dieci anni dalla loro raccolta. L’interessato può esercitare il proprio diritto di richiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilita dei dati, rivolgendosi al Titolare agli indirizzi sopra riportati L’interessato può proporre reclamo ad un’autorita di controllo. Per l’Italia si può rivolgere al Garante per la protezione dei dati personali, che ha sede in Xxxx (Xxxxxx), Xxxxxx Xxxxxxx x. 00 – 00187. L’eventuale comunicazione dei dati, successiva alla fase di ammissione, i un requisito necessario per la conclusione della procedura di gara, pertanto tanto la conseguenza del mancato conferimento i l’impossibilita a stipulare il contratto L’interessato non i soggetto ad un processo di decisione automatizzato o a logiche di profilazione.
Destinatari. 1.1. Il presente Accordo regola, a carattere permanente, i criteri, le procedure e le modalità di attribuzione delle posizioni economiche di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, della sequenza contrattuale 25 luglio 2008. 1.2. La prima posizione economica è attribuita al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) con contratto a tempo indeterminato dei profili professionali dell’area contrattuale “A” e “B” di cui alla Tabella “C” allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Scuola, sottoscritto il 29 novembre 2007. 1.3. La seconda posizione economica è assegnata al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) con contratto a tempo indeterminato dei profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico dell’area contrattuale “B” di cui alla Tabella indicata al comma 2. 1.4. Le posizioni economiche di cui ai commi 2 e 3 sono attribuite, altresì, al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche italiane all’estero ed a quello collocato fuori ruolo a qualsiasi titolo ovvero in posizione di status equiparata, a tutti gli effetti, al servizio prestato nel ruolo di appartenenza.
Destinatari. 1 L’adesione al PIP è volontaria ed è consentita solo in forma individuale.