APPENDICE 1
APPENDICE 1
SCHEMA
2
DI CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO
Il fac – simile di contratto qui proposto, pur essendo unico e articolato in più titoli, può essere suddiviso – se necessario – in più contratti. Si tratta comunque di una semplice traccia, offerta a titolo meramente esemplificativo; sarà infatti ogni RSU, nella propria autonomia, a individuare le soluzioni negoziali meglio rispondenti alla situazione e alle specifiche esigenze della propria scuola.
Buon lavoro!
11 ottobre 2018
[INTESTAZIONE DELL’ISTITUTO]
IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
Il giorno …………..………………… alle ore ………………… nel locale dell’
……………………………………… viene sottoscritta la presente ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo di Istituto.
Sono presenti per la stipula del contratto d’istituto:
a) per la parte pubblica il D.S. …………………………………..………………..
b) per la RSU d’Istituto i sig:
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………...
…………………………………………………………………...
c) per i Sindacati Territoriali :
FLC-CGIL ………………………………..
CISL SCUOLA ………………………………..
UIL SCUOLA RUA ………………………………..
GILDA – UNAMS ……………………………….
SNALS-CONFALS ………………………………
TITOLO PRIMO - PARTE NORMATIVA CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1 - Finalità, campo di applicazione, decorrenza e durata
1. Il presente Contratto Integrativo è finalizzato al conseguimento di risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell’erogazione del servizio scolastico mediante una organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA dell’istituto basata sulla partecipazione e sulla valorizzazione delle competenze professionali. L’accordo intende incrementare la qualità del servizio, sostenendo i processi innovativi in atto e garantendo l’informazione più ampia ed il rispetto dei diritti di tutti i lavoratori dell’istituzione scolastica.
2. Il presente Contratto Integrativo, sottoscritto tra il/la D.S. dell’Istituto e la delegazione sindacale, si applica a tutto il personale docente ed ATA in servizio nell’Istituto.
3. Gli effetti hanno validità con decorrenza dal giorno della sottoscrizione e producono i loro effetti fino alla stipula di un nuovo contratto.
4. Il presente contratto ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nell’art.22 comma 4 lettera cc)) del CCNL 2016/18 in coerenza con le scelte operate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto all’atto dell’elaborazione del PTOF. Ai sensi dell’art.7 del CCNL 2016/18 di comparto, all’inizio del nuovo anno scolastico la RSU potrà richiedere la negoziazione dei criteri di ripartizione delle risorse. In caso contrario, conserva la validità fino alla sottoscrizione di un successivo accordo decentrato. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.
Art.2 - Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica
1. In caso di controversia sull’interpretazione e/o sull’applicazione del presente contratto, le parti si incontrano entro giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2 presso la sede della scuola per definire consensualmente il significato della clausola contestata.
2. Allo scopo di cui al precedente comma 1, la richiesta deve essere presentata in forma scritta su iniziativa di una delle parti contraenti e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti.
3. L’eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza contrattuale.
CAPO II RELAZIONI SINDACALI
CRITERI E MODALITA’ DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI
Art. 3 - Bacheca sindacale e documentazione
1. Il Dirigente Scolastico assicura la predisposizione per ogni plesso dell'istituzione scolastica di una bacheca riservata all'esposizione di materiale inerente l’attività della RSU, in collocazione idonea e concordata con la RSU stessa e precisamente (elencare di seguito le varie forme di agibilità sindacale, ad esempio) :
- nella sede centrale in sala insegnanti;
- nella bacheca digitale sul sito della scuola (con accesso riservato alla RSU);
- nell’atrio di ciascun plesso dell’istituto;
- …………………………….
2. La RSU ha diritto di affiggere, nelle suddette bacheche, materiale di interesse sindacale e del lavoro, in conformità alla legge sulla stampa e senza preventiva autorizzazione del Dirigente scolastico. Anche la sostituzione ed eliminazione del materiale esposto è di esclusiva competenza della RSU.
3. Il Dirigente Xxxxxxxxxx assicura la tempestiva trasmissione alla RSU del materiale a loro indirizzato ed inviato per posta, per e-mail, ecc.
4. Stampati e documenti da esporre nelle bacheche possono essere inviati anche direttamente dalle XX.XX. di livello provinciale e/o regionale e/o nazionale e affissi alla specifica bacheca sindacale.
Art. 4 - Permessi sindacali
1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni sindacali, sia di scuola sia esterne, la RSU si avvale di permessi sindacali, nei limiti complessivi individuali e con le modalità previste dalla normativa vigente e segnatamente dagli artt. 8 – 9 -10 del CCNQ del 7 agosto 1998 e dal CCNQ 04/12/2017 CCNL.
2. La fruizione dei permessi sindacali di cui al precedente comma 1 è comunicata formalmente al Dirigente Scolastico dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle XX.XX. e dalla RSU di scuola tramite atto scritto, unico adempimento da assolvere con un preavviso di giorni.
3. Il contingente dei permessi di spettanza alla RSU è gestito autonomamente dalla RSU nel rispetto del tetto massimo attribuito, che si calcola moltiplicando 25 minuti e 30 secondi per il numero di dipendenti a tempo indeterminato. Il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all’inizio dell’anno scolastico, dal Dirigente che lo comunica alla RSU medesima.
Art. 5 - Agibilità sindacale
1. Alla RSU ed ai Dirigenti Sindacali Territoriali è consentito di comunicare con il personale per motivi di carattere sindacale, purché non sia pregiudicata la normale attività lavorativa.
2. La comunicazione interna può avvenire per via orale o mediante scritti e stampati, sia consegnati dalla RSU e dai Dirigenti Sindacali Territoriali ad personam, sia messi a disposizione dei lavoratori interessati, ad es. in sala docenti o in segreteria.
3. Alla RSU, previa richiesta, è consentito l’uso gratuito del telefono fisso, della fotocopiatrice, nonché l’uso del personal computer con accesso ad internet (eventualmente, indicare la localizzazione del pc) oltre che di tutti gli strumenti ed attrezzature presenti nella scuola, senza per questo impedire il regolare svolgimento delle attività scolastiche.
Art. 6 - Trasparenza amministrativa – informazione
1. Copia dei prospetti analitici relativi alla ripartizione ed attribuzione del F.I.S. viene consegnata alla RSU, nell’ambito dei diritti all’informazione ai sensi dell’art.5 CCNL 2016/18. Sarà compito e responsabilità della RSU medesima curarne l’eventuale diffusione, nel rispetto della tutela della riservatezza.
Art. 7 - Patrocinio e diritto di accesso agli atti
1. La RSU e i Sindacati territoriali hanno diritto di accesso agli atti della scuola sulle materie di informazione preventiva e successiva.
2. Il rilascio di copia degli atti avviene, di norma, entro cinque giorni dalla richiesta.
Art. 8 - Assemblee sindacali
1. La RSU, congiuntamente, può indire assemblee sindacali in orario di lavoro e fuori orario di lavoro. Le assemblee possono, altresì, essere indette dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, ai sensi del CCNQ 04/12/2017.
2. Ciascuna assemblea può avere la durata massima di due ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o la durata di ore se l’assemblea ha carattere provinciale, secondo le indicazioni del relativo contratto Regionale.
Art. 9 - Modalità di convocazione delle assemblee sindacali
1. La convocazione dell’assemblea contenente la durata, la sede e l’ordine del giorno è resa nota almeno sei giorni prima, con comunicazione scritta al Dirigente Scolastico.
2. Qualora le assemblee si svolgano fuori orario di servizio o di lezione, il termine di sei giorni può essere ridotto a giorni.
3. La comunicazione, relativa all’indizione dell’assemblea, deve essere trasmessa dal Dirigente Scolastico a tutto il personale interessato entro il giorno successivo in cui è pervenuta, per consentire a tutti di esprimere la propria adesione.
4. Le assemblee dei docenti coincidenti con l’orario di lezione devono essere svolte all’inizio o alla fine delle attività didattiche giornaliere e precisamente dalle ore alle ore oppure dalle ore alle ore .
5. Le assemblee del personale ATA possono essere indette in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.
6. E' obbligo del personale dichiarare la propria partecipazione all'assemblea sindacale svolta in orario di servizio. La circolare relativa alla segnalazione della partecipazione individuale all’assemblea deve rimanere disponibile, di norma, per almeno giorni al fine di consentire la presa visione da parte di tutti gli interessati. La mancata firma entro il termine stabilito nella circolare verrà interpretata come non adesione all'assemblea e quindi il personale sarà considerato in servizio con gli alunni nelle classi. La dichiarazione è irrevocabile.
Art. 10 - Svolgimento delle assemblee sindacali
1. II Dirigente Xxxxxxxxxx, per le assemblee in cui è coinvolto il personale docente, sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea.
2. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.
3. Nelle assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se l'adesione è totale per quest’ultimo e non per i docenti, si assicurano i servizi essenziali come segue:
a. se le lezioni sono sospese in tutte le classi si prevede la permanenza in servizio solo di n. unità di collaboratore scolastico nella sede, nessuno negli altri plessi;
b. se non vi è sospensione delle lezioni in tutte le classi si prevede la permanenza in servizio di n. unità di assistente amministrativo in sede e di almeno n. collaboratore scolastico in sede e di n. collaboratore in ciascuno degli altri plessi, per quanto riguarda la vigilanza agli ingressi.
4. Il Dirigente Scolastico nell’individuazione del personale obbligato al servizio verifica prioritariamente la disponibilità dei singoli; in caso contrario si procede al sorteggio, seguendo comunque il criterio della rotazione nel corso dell’anno scolastico.
Art. 11 - Sistema delle relazioni sindacali di istituto
1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra l’Amministrazione ed i soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione ed alla risoluzione dei conflitti.
2. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi.
3. Il sistema delle relazioni sindacali di istituto, a norma dell’art.22 del CCNL 2016/18 prevede i seguenti istituti:
a) Contrattazione integrativa (art.22 comma 4 lettera c));
b) Confronto (art.22 comma 8 lettera b));
c) Informazione (art.22 comma 9 lettera b)).
Art. 12 - Materie oggetto di contrattazione di istituto
1. Oggetto della contrattazione di istituto, ai sensi del richiamato art.22 CCNL 2016/18 sono:
- L’attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- I criteri per la ripartizione delle risorse del fondo di istituto;
- I criteri per l’attribuzione di compensi accessori al personale docente ed ATA, incluso la quota delle risorse relative all’alternanza scuola lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari (qualora sia prevista la retribuzione del personale);
- I criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale (BONUS docenti);
- I criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dalla L.146/90;
- I criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
- I criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale;
- I criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
- I riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolastica.
2. Il Dirigente Scolastico provvede a convocare la RSU e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL con un preavviso di almeno giorni.
3. Gli incontri sono convocati di intesa tra il DS e la RSU.
4. Il Dirigente Scolastico e la RSU possono chiedere il rinvio della trattativa con l'obbligo di aggiornarla nel più breve tempo possibile, qualora nel corso della contrattazione emerga la necessità di approfondimento delle materie oggetto di contrattazione.
5. Il testo definitivo dell’accordo viene pubblicato sul sito dell’istituzione scolastica entro cinque giorni dalla firma. Le parti, comunque, hanno facoltà, all’atto della sottoscrizione, di apporre dichiarazioni a verbale, che sono da ritenersi parti integranti del testo contrattuale.
Art. 13 - Materie oggetto di confronto
1. Oggetto del confronto a livello di istituto sono:
- L’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il MOF;
- I criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica del personale docente ed ATA, per i plessi situati nel comune della sede. Per l’assegnazione del personale ai plessi fuori del comune sede dell’istituzione scolastica, si rimanda al Titolo III del presente contratto;
- I criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento;
- La promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e l’individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out.
2. Il confronto si avvia mediante la trasmissione alla RSU degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare. Il confronto è attivato qualora, entro 5 giorni dalla trasmissione delle informazioni, venga richiesto dalla RSU o dalle XX.XX. firmatarie del CCNL 2016/18. L’incontro può essere, altresì, proposto dal Dirigente Scolastico contestualmente all’invio delle informazioni.
3. Il calendario degli incontri di confronto non può protrarsi oltre quindici giorni.
4. Al termine del confronto viene redatta una sintesi dei lavori, con esplicitazione delle posizioni emerse.
Art. 14 - Materie oggetto di informazione
1. Xxxxx restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal CCNL 2016/18, l’informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte del Dirigente Scolastico, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione.
2. Sono oggetto di informazione, a livello di istituto, oltre agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa:
- la proposta di formazione delle classi e degli organici;
- i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei.
3. Il Dirigente Scolastico fornisce alla RSU l’informazione in ottemperanza a quanto previsto dal CCNL 2016/18 in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all’avvio dell’inizio dell’anno scolastico. In particolare, la documentazione contenente tutti gli elementi necessari a svolgere la contrattazione decentrata, sarà consegnata nei tempi il più rapidamente possibile.
CAPO III
La comunità educante
Art. 15 - La comunità educante
1. La scuola è una comunità educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, improntata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa, ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed il recupero delle situazioni di svantaggio.
2. Appartengono alla comunità educante il Dirigente Scolastico, il personale docente ed educativo, il Dsga ed il personale ATA, nonché le famiglie, gli alunni e gli studenti che partecipano alla comunità nell’ambito degli organi collegiali previsti dal D.Lgs.297/94.
CAPO IV
DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE ATA
Art.16 - Incontro di inizio anno con il personale ATA
1. Ai sensi dell’art.41 comma 3 del CCNL 2016/18 “All’inizio dell’anno scolastico, il DSGA formula una proposta di piano delle attività inerente alla materia del presente articolo, in uno specifico incontro con il personale ATA. Il personale ATA, individuato dal dirigente scolastico anche sulla base delle proposte formulate nel suddetto incontro, partecipa ai lavori delle commissioni o dei comitati per le visite ed i viaggi di istruzione, per l’assistenza agli alunni con disabilità, per la sicurezza, nonché all'elaborazione del PEI ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 66 del 2017”.
Art. 17 – Utilizzo del personale ATA nel caso di elezioni (politiche/amministrative/europee)
1. Nel caso in cui singoli plessi dell’istituto siano sede di elezioni, il personale ivi impiegato potrà assolvere ai propri obblighi di servizio secondo le seguenti modalità:
(far seguire le modalità di impiego. Esempio):
cambio sede di servizio; utilizzo giorni di ferie/recupero;
…………………….;
Art. 18 - Riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali e flessibilità oraria
1. Tenuto conto che il personale (far seguire elenco) è adibito ad orari che si differenziano da quanto previsto dal CCNL (6 ore continuative, di norma antimeridiane), che lo stesso personale è impiegato con flessibilità organizzativa e che la scuola o plesso è aperta/o per più di 10 ore in (almeno 3) giorni al seguente personale (assunto con contratto a tempo pieno) viene riconosciuto il beneficio dell’art.55 CCNL Scuola (riduzione dell’orario a 35 ore settimanali) alle seguenti unità di personale:
……………………………….
………………………………
.
TITOLO SECONDO – CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO CAPO I
Attuazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro
Art. 19 - Campo di applicazione
1. Il presente capo riguarda l'applicazione del D.lgs. 81/2008 e dell'intera normativa in materia di sicurezza. Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alle vigenti norme legislative e contrattuali.
2. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nella scuola prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato; ad essi sono equiparati tutti gli studenti della scuola per i quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali; sono, altresì, da comprendere ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curricolare ed extracurriculare per iniziative complementari previste nel POF.
3. Gli studenti non sono numericamente computati nel numero del personale impegnato presso l'istituzione scolastica, mentre sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del Piano d'emergenza.
4. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali della scuola, si trovino all'interno di essa (a titolo esemplificativo: ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti corsisti).
Art. 20 -Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico
Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96, integrato nel D. Lgs. 81/08, Art. 2 comma 1b, deve:
1. adottare misure protettive per i locali, gli strumenti, i materiali, le apparecchiature, i videoterminali;
2. valutare i rischi esistenti e, conseguentemente, elaborare il documento nel quale sono esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, consultando il medico competente e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
3. designare il personale incaricato di attuare le misure;
4. organizzare iniziative di pubblicizzazione e di informazione rivolte agli studenti ed al personale scolastico;
5. organizzare attività di formazione del personale sia come aggiornamento periodico che come formazione iniziale dei nuovi assunti. I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dal DI lavoro/sanità del 16/1/97, richiamato dall’Art. 37, comma 9 del D. Lgs. 81/08. Il calendario degli stessi viene portato a conoscenza degli interessati mediante circolare interna.
Art. 21 – Servizio di prevenzione e protezione
Il Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, una o più persone tra i dipendenti (figure sensibili) secondo la dimensione della scuola e addetti alle emergenze, al primo soccorso, all’evacuazione e all’antincendio. Il Dirigente Scolastico predispone il Servizio di prevenzione e protezione, individuando a tal fine i seguenti incaricati, come da tabella seguente:
Infanzia | Primaria | |||||
ASPP | ||||||
Preposti | ||||||
Addetti primo soccorso | ||||||
Addetti antincendio | ||||||
Addetti interruzione gas, acqua, energia elettrica, chiamate all’esterno | ||||||
Responsabile emergenze | ||||||
Responsabile area di raccolta |
Alle figure sensibili indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.
2. I lavoratori individuati, docenti o ATA, devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati allo svolgimento dei compiti assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico.
3. Il Dirigente Scolastico individuerà oltre il personale, tempi e modalità del servizio di protezione e prevenzione, e determinerà i fondi per il funzionamento, le spese ed i compensi. (per ciò può avvalersi della collaborazione della RSU).
4. I compensi, se previsti, possono essere (non è obbligatorio, ma è possibile prevederli):
di tipo forfetario per gli addetti alla protezione;
compenso orario, per le “figure sensibili” e i componenti la squadra o commissione sicurezza, prevenzione e protezione.
Art. 22 - Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
Il Dirigente Scolastico designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Questi deve frequentare o aver frequentato apposito corso di formazione.
Per l’a.s. il Responsabile SPP è .
Art. 23 - Sorveglianza sanitaria – Medico competente
1. I lavoratori addetti ad attività per le quali il documento di valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.
2. Essa è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati dalla legge come particolarmente pericolosi per la salute: ad es., l'esposizione ad alcuni agenti chimici, fisici e biologici elencati
nel DPR 303/56, nel D.lgs. 77/92 e integrati negli Art. 25, 38, 39 e seguenti del D.lgs. 81/08, oppure l'uso sistematico di videoterminali, per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni.
3. Il Dirigente Scolastico deve individuare il medico che svolge la sorveglianza sanitaria. Il medico viene individuato tra i medici competenti in Medicina del Lavoro. Per l’anno scolastico è il/la Dott./Dott.ssa .
Art. 24 - Il Documento di valutazione dei rischi
Il Dirigente Scolastico elabora il Documento di valutazione dei rischi, avvalendosi della collaborazione del Responsabile della prevenzione e protezione dai rischi, del medico competente, degli esperti dell’Ente locale tenuto alla fornitura degli edifici e, eventualmente, della consulenza di esperti della sicurezza dei lavoratori, dopo aver consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
Art. 25 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi (D. Lgs. 81/08 Art. 35)
Il Dirigente Scolastico indice, almeno una volta all’anno, una riunione di protezione/prevenzione dai rischi, alla quale partecipano lo stesso Dirigente o un suo rappresentante, che la presiede, il RSPP, il medico competente ove previsto e il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza.
Nella riunione il Dirigente Scolastico sottopone all’esame dei partecipanti:
il dvr e il piano dell’emergenza;
l’idoneità dei mezzi di protezione individuale;
i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.
La riunione di cui al primo comma non ha carattere deliberativo e decisionale, ma solo consultivo. Per ogni riunione va redatto un verbale su apposito registro.
Il Dirigente Xxxxxxxxxx deciderà autonomamente se accogliere o meno, in tutto o in parte, i suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosi, in caso di non accoglimento, la responsabilità di tale decisione.
Art. 26 - I programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute Il Dirigente Scolastico realizza attività di formazione e di informazione nei confronti dei dipendenti lavoratori e, ove necessario, degli alunni, con i mezzi ritenuti più opportuni.
L’Attività di formazione verso i dipendenti deve prevedere almeno i sottoelencati contenuti minimi individuati dal D.I. Lavoro/Sanità del 16/01/1997:
il quadro normativo sulla sicurezza;
la responsabilità penale e civile;
gli organi di vigilanza;
la tutela assicurativa;
i rapporti con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
la valutazione dei rischi;
i principali rischi e le misure di tutela;
la prevenzione incendi;
la prevenzione sanitaria;
la formazione dei lavoratori.
Art. 27 – Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è designato dalla RSU al suo interno o eletto dall’assemblea del personale dell’istituto al suo interno che sia disponibile e possieda le necessarie competenze (in alternativa, sia disponibile ad acquisirle attraverso la frequenza di un apposito corso).
2. Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è garantito il diritto all’informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell’istituto.
3. Al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l’opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza può accedere liberamente agli ambienti di lavoro per verificarne le condizioni di sicurezza e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, e del medico competente.
La consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza da parte del Dirigente Scolastico, prevista dal D. Lgs 81/08, Articoli 47, 48 e 50, si deve svolgere in modo tempestivo e nel corso della consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate. Inoltre, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi e di programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella scuola; è altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui agli Art.36, 37 del D. Lgs. 81/08;
6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere:
1. le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione;
2. le informazioni e la documentazione inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro;
3. la certificazione relativa all’idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali nel rispetto della privacy;
4. le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza.
7. Relativamente alla designazione dell’RLS, la RSU lo ha individuato nella persona di . Allo stesso sono garantite le ore previste dal CCNL vigente per l’espletamento della funzione (40 ore individuali).
8. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
9. Entro giorni dall’inizio dell’anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
CAPO II
I criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dalla L.146/90
Art. 28 - Servizi essenziali da garantire in caso di sciopero
1. Il lavoratore che intende partecipare ad uno sciopero può fornire in merito comunicazione volontaria al Dirigente nelle forme e con le modalità dallo stesso predisposte.
2. I servizi minimi da garantire durante gli scioperi sono contenuti nell’allegato al CCNL 1998/2001 sottoscritto il 29/05/1999 in attuazione della L. 146/90 e della L.83/2000. Il personale ATA dovrà garantire il servizio solo in presenza di particolari e specifiche situazioni quali:
Attività | Contingenti di personale | Servizi essenziali |
Scrutini e valutazioni finali | Nr.x Assistente Amm.vo Nr.x Collaboratori Scolastici | Attività di natura amministrativa Apertura e chiusura Istituto, vigilanza ingresso e servizi ai piani |
Esami di qualifica Esami di Stato | Nr.x Assistenti Xxx.xx Nr.x Assistenti Tecnici Nr.x Collaboratori Scolastici | Attività di natura amministrativa Supporto tecnico alle prove di esame Apertura e chiusura Istituto, vigilanza ingresso e servizi ai piani |
Mensa (ove il servizio sia stato eccezionalmente mantenuto) | Nr.x Collaboratori Scolastici | Vigilanza sui minori durante il servizio di mensa |
Vigilanza impianti ed apparecchiature laddove l’interruzione comporti danni | Nr.x Assistenti Tecnici Nr.x Collaboratori Scolastici | Supporto tecnico all’area interessata Attività connesse |
Cura ed allevamento del bestiame nelle aziende agrarie | Nr.x Assistenti Tecnici Nr.x Collaboratori addetti azienda Nr.x Collaboratori Scolastici | Mansioni proprie per la cura del bestiame Attività connesse Attività connesse |
Raccolta, allontanamento e | Nr.x Assistenti Tecnici Nr.x Collaboratori Scolastici | Appartenente al laboratorio interessato Accesso ai locali |
smaltimento dei rifiuti tossici | ||
Pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato nel caso in cui lo svolgimento di azioni di sciopero coincida con eventuali termini perentori | Dsga Nr.x Assistenti Ammistrativi Nr.x Collaboratori Scolastici | Responsabile del servizio Attività amministrative Attività connesse |
Garanzia dei servizi indispensabili nelle istituzioni educative (in presenza di alunni convittori e semi convittori) | Nr.x Educatori Nr.x Cuochi Nr.x Infermieri Nr.x Collaboratori Scolastici |
CAPO III
Criteri per la ripartizione del Fondo per il Miglioramento Offerta Formativa
Art. 29 - Risorse finanziarie disponibili
1. Le risorse finanziarie disponibili per l’attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
a. finanziamenti previsti per l’attivazione delle funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa;
b. finanziamenti previsti per l’attivazione degli incarichi specifici al personale ATA;
c. finanziamenti del Fondo dell’Istituzione Scolastica annualmente stabiliti dal MIUR;
d. risorse per la pratica sportiva;
e. risorse per le aree a rischio;
f. valorizzazione docenti (ex art.1 comma 126 Legge 107/15);
g. attività di recupero (solo per le scuole secondarie di II° grado);
x. xxx eccedenti in sostituzione colleghi assenti;
i. formazione del personale;
l. alternanza scuola lavoro;
m. progetti nazionali e comunitari;
n. funzioni miste (provenienti dagli EE.LL.);
o. eventuali residui anni precedenti.
Art. 30 - Analisi delle risorse finanziarie disponibili
1. Le risorse per l’anno scolastico comunicate dal MIUR con nota xxxx.xx.
del sono state calcolate in base alle seguenti indicazioni:
- xx punti di erogazione;
- xxx unità di personale docente in organico di diritto;
- xx unità (compreso il DSGA) di personale ATA in organico di diritto.
Con la medesima nota del MIUR prot. n. YYYY del GG/MM/AAAA è stata comunicata la quota per il periodo
Settembre - dicembre e gennaio – agosto , come evidenziato nella tabella seguente:
Voce di finanziamento | Importo |
Art. 31 - Funzioni strumentali (punto a)
Preso atto della delibera del Collegio dei Docenti nella quale vengono individuate le funzioni strumentali alle esigenze dell’Istituto, i finanziamenti relativi vengono assegnati secondo la seguente ripartizione:
Area | Funzione strumentale | Lordo dipendente |
Art.32 - Incarichi specifici personale ATA (punto b)
I compiti del personale ATA sono costituiti (art.47 sequenza contrattuale 29/11/2007):
a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza;
b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa. Per i lavoratori appartenenti all’Area A saranno finalizzati all’assolvimento dei compiti legati all’assistenza alla persona, all’assistenza agli alunni diversamente abili ed al primo soccorso.
Tenuto conto della presenza in Istituto di unità di personale ATA in possesso delle posizioni economiche (sia I° posizione che II° posizione economica), gli incarichi specifici vengono distribuiti al restante personale, secondo la seguente tabella:
Tipo incarico specifico | Numero unità | Lordo dipendente |
Art. 33 - Criteri per la ripartizione delle risorse delle risorse del Fondo di Istituto (punto c)
Traccia di lavoro da adattare alle specifiche situazioni dell’istituzione scolastica:
Si concorda di detrarre prioritariamente dalla quota totale del fondo dell’istituzione scolastica (prima della divisione tra le diverse categorie di personale) la parte variabile, pari ad € x.xxx,xx da destinare alla retribuzione dell’indennità di direzione al DSGA; parimenti si detrae l’importo necessario a retribuire la sostituzione del DSGA pari ad € xxx,xx (lordo dipendente).
La quota rimanente del fondo dell’istituzione scolastica di € xx.xxx,xx viene così ripartita (secondo il criterio individuato in sede di contrattazione. Esempio):
xx % - pari ad € xx.xxx,xx al personale docente yy % - pari ad € xx.xxx,xx al personale ATA.
Si stabilisce che le economie relative al fondo di istituto relative agli anni precedenti siano destinate, in proporzione, ai docenti ed al personale ATA (oppure, possono rimanere incardinate sui singoli profili professionali).
Nella tabella seguente viene riportato il calcolo del fondo dell’istituzione scolastica e la relativa ripartizione tra il personale docente e non docente:
Voci di finanziamento | Docenti | ATA |
Docenti
La quota spettante ai docenti è di € xx.xxx,xx dalla quale si concorda di accantonare l’importo di € x.xxx,xx per la retribuzione del collaboratore, di € x.xxx.,xx per il secondo collaboratore (elencare le figure per cui vengono previsti pagamenti) (N.B.: il tavolo negoziale potrebbe decidere di sottrarre tali importi dalla parte indistinta del fondo, come fatto per le indennità del Dsga).
L’importo restante viene assegnato alle attività di natura didattica e/o organizzativa previste dal Collegio dei Docenti (verificare la delibera del collegio dei docenti per l’elenco dei progetti/attività e la volontà dell’assemblea del personale per le modalità di ripartizione).
Attività | Nr. Unità | Lordo dipendente |
Personale ATA
Per quanto attiene il personale A.T.A. l'importo disponibile per il FIS ammonta ad € xx.xxx,xx lordo dipendente; l’importo è utilizzato, anche tenendo conto di quanto emerso nell’incontro di inizio anno del personale ATA, come indicato dalla seguente tabella:
Attività | Nr. unità | Lordo dipendente |
Art.34 - Compensi per le attività di educazione fisica (punto d)
Le risorse finanziarie previste per le attività di educazione fisica (pari a € ……..) sono finalizzate alla retribuzione dei docenti per le ore effettivamente prestate.
Attività | Lordo dipendente |
Art.35 - Compensi per aree a rischio (punto e)
I compensi previsti per le aree a rischio vengono assegnati ai docenti sotto indicati per la realizzazione delle seguenti attività, così come deliberate dal collegio dei docenti:
Attività | Docente | Lordo dipendente |
Art.36 - Valorizzazione dei docenti – ex comma 126 art.1 L.107/15 (punto f)
(Riportare gli esiti delle decisioni assunte dal Comitato di Valutazione). Traccia di lavoro:
1. Il Comitato di Valutazione ha individuato, ai fini della valorizzazione dei docenti (ex comma 126 art.1 L.107/15), le seguenti attività, ripartite tra aree, come le più efficaci per l’istituto:
a) Qualità dell’insegnamento e contributo al miglioramento dell’Istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti:
attività: ; attività: ; attività: ;
b) Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche:
attività: ; attività: ; attività: ;
c) Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale: attività: ;
attività: ;
attività: ;
2. Il Dirigente Xxxxxxxxxx assegnerà i compensi ai docenti per le attività di valorizzazione tenendo conto dei seguenti parametri (far seguire l’elenco dei criteri generali per la determinazione dei compensi). Esempio:
- I compensi saranno ripartiti fra i diversi ordini di scuola nella seguente proporzione: scuola dell’infanzia …%; scuola primaria ….%; scuola secondaria di I° grado ….%; scuola secondaria di II° grado ….%.
- La somma disponibile viene ripartita tra i diversi criteri definiti dal Comitato di Valutazione secondo le seguenti %:
A) Qualità dell’insegnamento: ……………..
B) Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti: ……………
C) Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico: ……………
- L’importo massimo del singolo riconoscimento non potrà essere superiore a ;
- L’importo minimo non potrà essere inferiore a ;
- I docenti che percepiscono quote a titolo di valorizzazione non possono, contemporaneamente, percepire altre risorse per attività affini a quelle che hanno dato luogo alla erogazione;
- Il numero dei beneficiari del “bonus” non può essere inferiore al (inserire la percentuale) del nr.dei docenti in organico nell’istituzione scolastica.
Art.37 - Attività di recupero – (solo per la Scuola secondaria di II° grado) (punto g)
1. Secondo le indicazioni fornite dal Collegio dei Docenti nella seduta del il recupero dei
debiti scolastici degli alunni viene effettuato con: (indicare le varie metodologie di recupero debiti. Esempio: attività di sportello e di corsi di recupero, ecc.). Di seguito riportiamo alcuni esempi:
- Per le attività di sportello didattico (esempio, per le materie non caratterizzanti il corso di studio, come previsto dal Collegio dei Docenti) gli alunni potranno fissare appuntamento con il docente secondo il calendario che verrà reso noto tramite circolare.
- I corsi di recupero (esempio, per le attività caratterizzanti) verranno progettati per i periodi immediatamente successivi agli esiti degli scrutini del primo quadrimestre e degli scrutini finali. In via del tutto eccezionale potranno tenersi corsi di recupero dei debiti nel corso del mese di agosto. (Riportare le decisioni assunte dal Collegio dei Docenti). Indicare le modalità di tenuta dei corsi: per classi parallele, con alunni dello stesso gruppo classe, ecc.
- I corsi di recupero, anche effettuati per classi parallele, non potranno avere durata inferiore alle ore e superiore alle .
- Le attività di sportello verranno retribuite con un compenso forfettario di euro mentre i corsi di
recupero saranno retribuiti con euro 50,00 ad ora prestata.
Art.38 - Ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti (punto h)
Fermo restando quanto previsto dall’art.28 comma 1 del CCNL 2016/18 (secondo il quale solo le eventuali ore non programmate nel PTOF, per la scuola primaria e secondaria, sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni), il Dirigente Scolastico, solo per il tempo strettamente necessario all’individuazione del supplente e comunque per non più di giorni, individua il docente secondo i seguenti criteri:
- docenti che hanno debiti orari (per fruizione di permessi brevi);
- disponibilità a prestare ore eccedenti;
- ……………………….
Art.39 - Formazione del personale (punto i)
Le risorse per le attività di formazione per il personale docente ed ATA (in coerenza con gli obiettivi e le finalità definiti con il Piano Nazionale di formazione dei docenti e dell’istituzione scolastica) sono ripartite tra le diverse categorie di personale (docente ed ATA secondo i seguenti criteri generali: (alcuni esempi)
- In proporzione secondo le consistenze degli organici di fatto;
- Per quanto riguarda la componente docente le stesse risorse saranno destinate al personale precario ed ai docenti partecipanti al percorso annuale FIT che intendono aderire volontariamente alle attività di formazione;
- ……………………..
Art.40 - Alternanza scuola lavoro (punto l)
Le quote dei finanziamenti destinate alla retribuzione del personale per le attività di Alternanza Scuola Lavoro sono ripartite tra i docenti e gli ATA secondo la seguente tabella: (far seguire una elencazione delle figure che intervengono a supporto dell’ASL con indicazione dell’importo della retribuzione. Tra le figure interessate, possono essere ricomprese: i tutor, i referenti, i docenti che danno la propria disponibilità a collaborare all’interno del progetto, il personale amministrativo/tecnico impegnato nel progetto, ecc.)
funzione | Docente/ata | importo |
Art.41- Progetti comunitari e nazionali (punto m)
Il personale partecipa a tali attività in base alla propria disponibilità individuale, alle relative competenze e secondo quanto previsto dal successivo art.43.
Traccia di lavoro:
Nei progetti in cui il finanziamento non sia completamente vincolato e può, di conseguenza, essere prevista una retribuzione per il personale partecipante si darà luogo ad una integrazione del presente contratto con la previsione delle quote spettanti.
Nella assegnazione degli incarichi possono essere applicati diversi criteri, come ad esempio:
- Si dà precedenza a coloro che sono in possesso di specifiche competenze (eventualmente individuate dal Collegio dei Docenti);
Ovvero,
- tutto il personale può partecipare, senza esclusione alcuna. Potrebbe essere favorita la rotazione per consentire una più ampia partecipazione;
- Evitare la concentrazione di incarichi/partecipazione a più progetti da parte delle stesse persone.
- Per il personale ATA, acquisita la necessaria disponibilità, si potrebbe procedere ad una distribuzione dei progetti in modo da coinvolgere tutti gli interessati (ovvero tutti coloro che hanno determinate competenze). Anche in questo caso è possibile prevedere una rotazione, per agevolare la più ampia partecipazione.
Art.42 - Funzioni miste (punto n) (le condizioni devono essere contenute in apposite convenzioni stipulate con gli Enti Locali)
1. I Comuni di …………, di …………. e di hanno previsto i seguenti compensi per funzioni
miste da corrispondere ai collaboratori scolastici impegnati nei servizi erogati all’utenza quali, ad esempio (indicare la tipologia di servizi tra: scodellamento durante la refezione, pre scuola, post scuola, ):
comune di ……………….. euro attività lordo dipendente
comune di ……………….. euro attività lordo dipendente
comune di ……………….. euro attività lordo dipendente
2. I collaboratori scolastici impegnati nei servizi sopra indicati saranno retribuiti con quote di funzioni miste in proporzione ai giorni di effettivo impegno (esempio).
Art.43 - Accesso ed assegnazione degli incarichi
Il D.S. assunta la delibera del piano delle attività da parte del collegio dei docenti e del piano formulato dal DSGA provvede, con apposita comunicazione formale, ad acquisire le disponibilità del personale docente e Ata fissando un termine entro il quale devono manifestare l’interesse all’attribuzione di tali attività. Ove il numero degli addetti indicato per ogni attività è inferiore rispetto alle disponibilità manifestate dai Docenti e ATA, il D.S. utilizza i criteri definiti nel confronto.
L’accesso alle attività da effettuare nell’istituzione scolastica può essere compensato in modo orario o forfettario se retribuite con il FIS.
Nell’affidamento dell’incarico sono indicati:
a) La delibera del Collegio dei docenti;
b) L’attività da effettuare;
c) Il compenso da corrispondere (orario o forfettario).
Le attività saranno retribuite se effettivamente prestate, documentate e verificate dall’amministrazione.
CAPO IV
I criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare
Art.44 - Individuazione dei criteri
1. In applicazione del disposto dell’art.22 comma 4 punto c6) del CCNL 2016/18 e tenuto conto della dotazione organica di personale ATA dell’Istituto, si concorda di consentire la fruizione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata ed in uscita alle seguenti categorie di personale (alcuni esempi):
- personale con certificazione di handicap grave (art.3 c.3 L.104/92);
- personale che assiste familiare in condizione di handicap grave (art.3 c.3 L.104/92);
- genitori di figli di età inferiore ad anni …….
- ………………..
2. Il personale ATA interessato potrà far domanda per fruire dell’istituto in questione entro il .
3. Le richieste saranno accolte, tenuto conto delle esigenze dell’istituzione scolastica, in modo da garantire, comunque, sempre l’assolvimento del servizio.
4. In caso di impossibilità di soddisfacimento delle richieste per numero di domande troppo elevato, si applicheranno i criteri previsti al punto 1 in ordine gerarchico (ovvero indicare i criteri da seguire).
Art.45 - Fasce di oscillazione
In particolare, per permettere una maggiore conciliazione tra la vita lavorativa e vita familiare, il personale appartenente alle categorie di cui sopra potrà (indicare le modalità di oscillazione):
;
;
.
(Possibili esempi):
• far slittare il turno lavorativo dell’XX, XX, XX (xxxxx profili) nell’arco della giornata assicurando la copertura del servizio di propria competenza con altro di eguale qualifica, dopo averne data informazione al Dsga ed aver ottenuto il relativo permesso;
• se presta servizio in regime orario di 5 giorni su 6, è consentito al personale il cambio di giorno libero a condizione che, per i servizi amministrativi e tecnici sia assicurato il servizio di almeno una persona nel settore di competenza;
• completare l’orario antimeridiano con orario pomeridiano su richiesta dei dipendenti (6h+3h).
CAPO V
Criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione)
Art.46 - Criteri di applicazione
1. Tenuto conto di quanto stabilito dal CCNL Scuola 2016/18 all’art.22 comma 4 punto c8) e delle esigenze di funzionamento dell’istituto si individuano le seguenti modalità di applicazione.
2. individuazione degli strumenti utilizzabili.
L’istituzione scolastica, per motivi comprovati di urgenza, può comunicare con il proprio personale ESCLUSIVAMENTE via (elencare precisamente gli strumenti).
3. Figure autorizzate ad utilizzare tali strumenti
Si concorda che ESCLUSIVAMENTE il/la (indicare la persona) per i docenti e il/la (indicare la persona) per il personale ATA possono utilizzare lo strumento di comunicazione per inviare comunicazioni al personale.
4. Orari cui far ricorso a tali strumenti per contattare il personale
Le figure indicate al punto 3 possono utilizzare gli strumenti informatici individuati nelle seguenti fasce orarie ( Esempio: tra l’orario di apertura - chiusura della scuola, orario delle attività didattiche, ecc.) escludendo la possibilità di ricorso a tali strumenti nei giorni festivi e nelle ore notturne.
5. Eventuale limitazione ai vari strumenti in base alla disponibilità
Il lavoratore deve aver espressamente autorizzato l’amministrazione a tali forme di comunicazione.
CAPO VI
Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti i servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolastica.
Art.47 - Adozione provvedimenti
1. Le conseguenze riferibili ai nuovi processi di innovazione richiedono al personale ATA una preparazione ed una disponibilità sempre più qualificata per poter adempiere ai nuovi compiti.
2. Le attività che rientrano nella categoria dei nuovi processi di innovazione possono ricondursi a ……..
(di seguito alcuni esempi):
esecuzione dei progetti comunitari;
adempimenti relativi agli obblighi di legge (es. vaccini);
assistenza all’utenza per le iscrizioni on line degli alunni;
supporto al piano PNSD;
supporto informatico ai docenti in occasione degli esami di Stato;
altri progetti, eventualmente deliberati nel PTOF, che richiedono il ricorso a strumenti o tecnologie innovative;
altre attività (specificare).
3. Il personale incaricato di tali attività potrà essere autorizzato, di volta in volta, a modificare, secondo proprie richieste e compatibilmente con le esigenze di servizio, il proprio orario, mantenendo il diritto alla retribuzione eventualmente a carico dei progetti.
4. In alternativa al pagamento, il personale di cui sopra, potrà accumulare eventuali ore prestate in orario eccedente ed utilizzare le stesse a richiesta come recupero, tenuto conto delle esigenze dell’istituzione scolastica.
5. Al personale coinvolto nelle attività sopra indicate dovrà essere garantita una adeguata attività formativa che consenta un efficace svolgimento delle mansioni assegnate.
TITOLO TERZO – ASSEGNAZIONE DOCENTI ED ATA AI PLESSI FUORI DAL COMUNE SEDE DELL’ISTITUTO
CAPO I
Assegnazione del personale ai plessi (fuori comune sede istituto)
Art. 48 - Assegnazione dei docenti
1. In applicazione della norma prevista dall’art.2 CCNI sulla mobilità i docenti titolari presso l’istituto saranno destinati ai plessi (fuori dal comune di titolarità dell’istituto) secondo i seguenti criteri. (Di seguito alcuni esempi:
;
;
;
- Rispetto della L.104/92 nel caso di handicap personale o di assistenza (secondo quanto previsto dal CCNI mobilità);
- Condizioni derivanti dall’applicazione di altre leggi (es.maternità);
- Conferma della sede occupata nell'anno scolastico precedente al fine di garantire la continuità didattica. La conferma è disposta d’ufficio nel caso l’interessato non abbia avanzato altre richieste.
- Maggiore anzianità di servizio nella sede (in caso di contrazione dei posti).
- Richiesta dell’interessato con formale richiesta al Dirigente Scolastico;
- Graduatoria di istituto.
2. Il personale docente supplente sarà destinato nelle varie sedi per continuità nelle classi assegnate l’anno precedente, ovvero secondo l’ordine della graduatoria da cui è avvenuta la nomina oppure secondo richiesta individuale in base alla posizione in graduatoria, salvo comprovate motivazioni.
Art. 49 - Assegnazione personale ATA
1. Tenuto conto che gli uffici amministrativi e tecnici sono presenti nella/e sede/i (elencare le sedi) dell’istituto, l’assegnazione ai plessi riguarda la/e componente/i indicare i vari profili professionali interessati.
2. In applicazione della norma prevista dall’art.2 CCNI sulla mobilità il personale titolare presso l’istituto sarà destinato ai plessi (fuori dal comune di titolarità dell’istituto) secondo i seguenti criteri. (Di seguito alcuni esempi):
;
;
;
- Rispetto della L.104/92 nel caso di handicap personale o di assistenza (secondo quanto previsto dal CCNI mobilità);
- Condizioni derivanti dall’applicazione di altre leggi (es.maternità);
- Richiesta dell’interessato con formale richiesta al Dirigente Scolastico;
- Graduatoria di istituto.
3. Il personale ATA supplente sarà destinato nelle varie sedi confermando la sede se già assegnata l’anno precedente e, successivamente, per sorteggio.
TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI FINALI CAPO I
Liquidazione compensi
Art. 50 - Determinazione di residui
1. Nel caso in cui, nel corso dell’anno scolastico, vengano a determinarsi economie per attività non realizzate o realizzate solo parzialmente, il tavolo negoziale potrà essere riconvocato entro la fine delle attività didattiche (30/06) al fine di destinare le risorse non utilizzate.
……………………………
……………………………
Art. 51 - Liquidazione dei compensi
1. I compensi saranno liquidati con il sistema del Cedolino Unico dalla Ragioneria Territoriale dello Stato servizio VI stipendi, entro il 30/06 e, comunque, entro e non oltre, il 31/08 dell’anno scolastico di riferimento.
Art. 52 - Certificazione di compatibilità economico/finanziaria
1. La presente ipotesi di Contratto Integrativo di istituto verrà sottoposta al parere del Collegio dei Revisori dei Conti per ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria corredata dalla relazione tecnico-finanziaria redatta dal DSGA e dalla relazione illustrativa del Dirigente Scolastico.
Art.53 - Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente Contratto Integrativo di Istituto valgono le norme generali del CCNL 2006/09 e 2016/18 in vigore.
Il presente contratto prevede, come parte integrante, le seguenti tabelle:
a)
b)
c)
d)
CAPO II
Informazione ai sensi dell’art.22 CCNL 2016/18
Art.54 – Informazione sull’applicazione delle disposizioni contrattuali
1. Le parti si impegnano, in un rapporto reciproco di correttezza e trasparenza, ad un uso esclusivo ed attento dei dati. L’informazione degli esiti della contrattazione ha lo scopo di garantire alla parte contraente la verifica della piena applicazione del Contratto Integrativo di Istituto sottoscritto.
2. Il Dirigente Scolastico rendiconta annualmente in modo analitico tutti i compensi del salario accessorio liquidati al personale (docente, educatore ed Ata) sia dai fondi contrattuali che non contrattuali.
3. La comunicazione alla RSU ed alle XX.XX. provinciali di tutti i prospetti analitici indicanti le attività, gli impegni orari e gli importi liquidati ai singoli lavoratori oggetto della presente contrattazione, in quanto previsti da precise norme contrattuali in materia di lavoro, non costituisce violazione della riservatezza, purché sia rispettato l’obbligo di non divulgazione e pubblicizzazione dei documenti forniti.
,
Le parti
Il Dirigente Scolastico RSU e Organizzazioni Sindacali
CISL Scuola - Segreteria Nazionale xxx X. Xxxxxxx, 0 00000 Xxxx xxxx.xxxxxx@xxxx.xx