INDICE
2013
Codess Sociale
Cooperativa Sociale - ONLUS
rev.4 del 21/02/ 2013
INDICE
PREMESSA 3
ART.1 SCOPO E OGGETTO 3
ART. 2 PRINCIPI COOPERATIVI 3
NORME ORGANIZZATIVE 3
ART. 3 ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ 3 ART. 4 AFFIDAMENTO DI BENI STRUMENTALI 4 ART. 5 RIMBORSI 4
NORME DI AMMISSIONE E PARTECIPAZIONE 4
ART. 6 AMMISSIONE A SOCIO 4
ART. 7 VERIFICA DEI REQUISITI DI AMMISSIONE A SOCIO 5
ART. 8 CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E TASSA DI AMMISSIONE 5
ART. 9 DOVERI DEL SOCIO E NORME DISCIPLINARI 5
ART. 10 RECESSO RAPPORTO DI LAVORO E RAPPORTO ASSOCIATIVO 6
ART. 11 DOCUMENTI DI LAVORO 6
ART. 12 DIRITTO ALLO STUDIO, FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 6
ART. 13 INFORMAZIONE AI SOCI 7
ART. 14 COMMISSIONI SOCI 7
SOCI VOLONTARI 7
ART. 15 APPORTO VOLONTARIO DI PRESTAZIONI 7
SOCI LAVORATORI 7
ART. 16 RAPPORTI DI LAVORO INSTAURABILI E RELATIVE MODALITÀ DI SCELTA 7
RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 8
ART. 17 CONDIZIONI PER LA STIPULA DEL RAPPORTO ULTERIORE DI LAVORO SUBORDINATO 8
ART. 18 CCNL APPLICABILI 9
ART. 19 INFRAZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI 9
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO 9
ART. 20 NORMATIVE PER I RAPPORTI DI LAVORO DIVERSI DA QUELLO SUBORDINATO 9
ART. 21 CONDIZIONI PER LA STIPULAZIONE DEL RAPPORTO ULTERIORE DI LAVORO NON SUBORDINATO 9
ART. 22 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 10
ART. 23 OBBLIGHI DEL SOCIO 10
ART. 24 REVOCA E SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO 10
NORME ECONOMICHE, RETRIBUTIVE, INTEGRATIVE 10
ART. 25 TRATTAMENTO ECONOMICO 10
ART. 26 ORE MEDIE 11 ART. 27 INDENNITÀ E MAGGIORAZIONI 11 ART. 28 ANTICIPAZIONE DEL TFR 11 ART. 29 PRESTITI AI SOCI 12 ART. 30 CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE 13 ART. 31 ULTERIORI TRATTAMENTI ECONOMICI 13 ART. 32 ASPETTATIVA 13
ART. 33 FERIE 13
ART. 34 MENSILITÀ AGGIUNTIVE 13
ART. 35 PERMESSI PER LUTTO 14
NORME DIVERSE 14
ART. 36 CONFIGURABILITÀ DELLO STATO DI CRISI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI 14
NORME FINALI 14
ART. 37 DISPOSIZIONI SUPPLETIVE ED INTEGRATIVE 14
PREMESSA
Art.1 Scopo e oggetto
CODESS Sociale con il presente Regolamento Interno intende dotarsi di uno strumento per il conseguimento degli obiettivi Sociali, in conformità ai principi che il proprio Statuto esprime, ispirata dalla volontà di garantire la maggiore informazione e trasparenza al rapporto Sociale, l’adesione al quale attribuisce al Socio il diritto e dovere di disporre collettivamente dei mezzi di produzione, di partecipazione alla elaborazione ed alla realizzazione ei processi produttivi e di sviluppo dell’ azienda, di partecipare al rischio d’ impresa e quindi ai risultati economici ed alle decisioni ad essi conseguenti, di contribuire economicamente alla formazione del capitale Sociale, mettendo nel contempo a disposizione il proprio lavoro e le proprie capacità professionali.
Ai sensi dell’art.6 della legge 3 aprile 2001 n.142 e succ. mod. il Regolamento ha anche lo scopo, unitamente allo Statuto, di disciplinare l’ organizzazione del lavoro dei Soci lavoratori, le prestazioni lavorative dei quali contribuiscono al raggiungimento degli scopi Sociali della Cooperativa.
In particolare il Regolamento definisce e disciplina le tipologie di rapporti di lavoro che saranno adottate dalla Cooperativa e dai Soci lavoratori, quali ulteriori rapporti contrattuali rispetto al rapporto associativo.
Il Regolamento intende inoltre salvaguardare l’ immagine esterna della Cooperativa presso la committenza, gli Enti, le Organizzazioni con cui è in rapporto
Il Regolamento, che unitamente allo statuto ed al CCNL, applicati in quanto richiamati, definisce le modalità e l’ organizzazione della vita societaria, nonché gli istituti economici e normativi connessi alle prestazioni lavorative dei Soci.
Esso, essendo approvato dall’ Assemblea, può essere modificato o abrogato solo con deliberazione legittimamente assunta dalla stessa.
Il Regolamento, unitamente allo statuto, costituisce lo strumento che regola la vita interna della cooperativa e stabilisce i rapporti fra la società ed i singoli soci.
Art. 2 Principi Cooperativi
Nella Cooperativa sono vietate discriminazioni di carattere politico, di fede, di razza e di sesso fra i Soci. Questi hanno il diritto e dovere di contribuire allo sviluppo della cooperativa, anche ricercando e sottoponendo all’esame degli organi o responsabili preposti progetti e reali ipotesi di lavoro, indipendentemente dall’ambito in cui si trovano ad operare.
Ogni Socio ha il diritto di partecipare alla direzione della Cooperativa esprimendo la propria volontà attraverso gli organi sociali, quali Assemblee, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, oltre che ad altre forme di partecipazione autorizzate dal C.d.A. o dall’Assemblea. Ogni Socio è tenuto al rispetto di quanto disposto dal Regolamento, dallo Statuto e dalle deliberazioni dall’Assemblea dei Soci e da ogni altro organo di direzione della cooperativa.
Ogni Socio ha il compito di contribuire con gli Organi Societari e le strutture tecniche della Cooperativa a creare un sereno e positivo ambiente di lavoro.
La Cooperativa opera per la tutela degli interessi dei Soci e per la difesa della categoria. Tra le proprie finalità si propone anche quella di partecipare al rafforzamento del movimento Cooperativo italiano.
NORME ORGANIZZATIVE
Art. 3 Organizzazione della Società
L’organizzazione della società è regolamentata dalle leggi vigenti e da quanto previsto dallo Statuto per ciò che concerne l’Assemblea, il C.d.A. ed il Presidente.
Al fine di garantire un adeguato funzionamento organizzativo e gestionale la Cooperativa, per il tramite del proprio organo amministrativo si può dotare, con la possibilità di delegare parte dei propri poteri, di:
∞ Comitato Esecutivo;
∞ uno o più Amministratori Delegati;
∞ Direttore Generale
∞ Direzione Operativa;
∞ Direttori e Responsabili di Area;
∞ Responsabili di Sede e Servizio;
La struttura organizzativa e di impresa e i successivi aggiornamenti e modificazioni sono deliberate dal consiglio di amministrazione.
Art. 4 Affidamento di beni strumentali
Il Consiglio di Amministrazione e gli organi previsti dal precedente art.3, possono affidare beni strumentali ai lavoratori per lo svolgimento della propria funzione lavorativa, stabilendo dei criteri oggettivi per l’affidamento del bene che tengano in considerazione il ruolo, la rappresentanza, la reale attività svolta ed il concreto bisogno del lavoratore.
In linea generale, i beni materiali affidabili ad uso promiscuo od esclusivamente durante l’orario di lavoro sono: alloggi, automezzi, telefoni cellulari, elaboratori, macchinari e altri mezzi e strumenti specifici ritenuti necessari.
Il Consiglio di Amministrazione può comunque individuare anche altre modalità di affidamento, od altri beni che risultassero utili e necessari allo svolgimento delle funzioni lavorative.
Art. 5 Rimborsi
I Soci che nell’operare a vario titolo per nome e per conto della cooperativa sostengono direttamente dei costi, hanno diritto al rimborso delle spese debitamente documentate. Spetta all’organo competente di cui all’art. 3, determinare l’entità e le modalità del rimborso, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente.
NORME DI AMMISSIONE E PARTECIPAZIONE
Art. 6 Ammissione a Socio
Chi intende essere ammesso a socio lavoratore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere tutte le informazioni previste dall’art. 9 del vigente statuto, e più precisamente:
a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, numero codice fiscale
b) titolo di studio, precisazione dell’effettiva attività di lavoro e che intende instaurare un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con il vigente statuto e con il presente regolamento Interno , dei quali dichiara di aver preso visione;
c) la sottoscrizione e la modalità di versamento della azioni sociali, per l’ammontare previsto dall’Assemblea e con le modalità determinate dal C.d.A., che comunque non dovrà mai essere inferiore né superiore al limite fissato dalla legge;
d) la sottoscrizione della tassa di ammissione, per l’ammontare e con le modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione;
e) dichiarazione di ben conoscere e di attenersi al vigente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni
legalmente adottate dagli organi Sociali.
Il Consiglio di Amministrazione, accertata l’esistenza dei requisiti previsti dallo Statuto, delibera sulla domanda. L’ammissione a Socio avrà effetto dal momento del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all’annotazione nel libro dei Soci lavoratori.
La domanda potrà essere rinnovata; in tal caso l’ammissione può essere nuovamente deliberata dal consiglio di amministrazione, con effetto dalla sua annotazione nel Libro Soci. Anche l’ammissione del Socio volontario deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione. La domanda di ammissione dovrà contenere quanto previsto ai punti a) c) ed e) del presente articolo. In questo caso, sempre a seguito di delibera di ammissione, gli amministratori provvederanno all’annotazione nel Libro Soci volontari.
Art. 7 Verifica dei requisiti di ammissione a Socio
Al fine di consentire la concreta verifica dell’esistenza e del permanere dei requisiti di ammissione a Socio, nonché del reciproco soddisfacimento, il Socio Lavoratore in prova dovrà effettuare un periodo lavorativo per il quale si assume come durata quanto previsto dai CCNL di riferimento in merito al periodo di prova se lavoratore subordinato ovvero da eventuali accordi sindacali integrativi o in deroga,
Durante tale periodo il rapporto può essere risolto da entrambe le parti in qualsiasi momento:
- dalla Cooperativa . qualora rilevasse la mancanza dei requisiti di diritto e/o di fatto per l’ammissione a Socio, o situazioni di non conformità alle norme statutarie che consentirebbero una deliberazione di decadenza o esclusione, oppure la inidoneità del soggetto a perseguire proficuamente l’oggetto sociale;
- per recesso dell’interessato.
Alla fine di tale periodo il C.d.A. e/o l’organo preposto, nella sua prima riunione e sulla base della relazione dei Responsabili incaricati, verificherà la concreta professionalità del Socio, i comportamenti tenuti e la sua effettiva capacità a partecipare, proficuamente e direttamente con il proprio operato, all’attività della Cooperativa.
Art. 8 Capitale Sociale sottoscritto e Tassa di Ammissione
Il Consiglio di Amministrazione autorizza l’ iscrivibilità al libro Soci del richiedente a condizione che lo stesso presenti tutti i requisiti richiesti e che abbia assolto a tutti gli obblighi imposti dallo Statuto Sociale e dal presente Regolamento.
L’ammontare della tassa di ammissione viene determinato dal Consiglio di Amministrazione o dall’organo preposto e deve essere versata con le modalità prescritte dal C.d.A. stesso. L’ammontare del valore della singola azione viene determinato dall’Assemblea e il versamento è definito per entità e modalità dal vigente Statuto Sociale.
Art. 9 Doveri del Socio e Norme Disciplinari
In materia di doveri del Socio lavoratore e di provvedimenti connessi all’attività lavorativa, si richiamano per i lavoratori subordinati le norme previste dai CCNL di riferimento, per i lavoratori autonomi quanto indicato nel contratto di prestazione d’opera fermo restando quanto previsto dalle disposizioni statutarie in tema di esclusione dalla società e quindi dall’attività lavorativa.
Il Socio è tenuto ad adempiere alle mansioni previste per il servizio cui viene destinato, attenendosi scrupolosamente alle disposizioni date dagli incaricati responsabili.
Le inadempienze dei Soci dovranno essere rilevate dai Responsabili di riferimento e da questi trasmesse agli organi competenti che determineranno e porteranno ad esecuzione le eventuali sanzioni connesse; non può essere applicato alcun provvedimento nei confronti del Socio, ad eccezione del richiamo verbale, senza
avergli prima contestato l’addebito per iscritto dando modo allo stesso di produrre le proprie controdeduzioni o giustificazioni.
Qualora, nei termini previsti dal CCNL applicato, siano state presentate le controdeduzioni da parte del Socio e non venga applicata alcuna sanzione, le stesse si riterranno accolte.
E’ facoltà della Cooperativa consentire che il socio lavoratore presenti le proprie giustificazioni alla contestazione disciplinare anche oltre il termine previsto per legge e/o dal CCNL di riferimento, ed in tal caso si intende prorogato anche il termine concesso alla Cooperativa per l’irrogazione dell’eventuale sanzione disciplinare.
Le sanzioni pecuniarie saranno destinate agli Enti preposti.
Art. 10 Recesso rapporto di lavoro e rapporto associativo
Il Socio può recedere dalla Cooperativa dando preavviso a mezzo raccomandata A/R o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, rispettando se lavoratore subordinato i termini stabiliti dai CCNL di riferimento, se lavoratore autonomo quanto previsto dal contratto prestazione d’opera per la cessazione dell’attività lavorativa.
Il C.d.A., tenuto conto delle norme statutarie e di legge, delibera il recesso. Tale deliberazione sarà comunicata al Socio secondo le previsioni ddel vigente statuto.
Il recesso da socio comporta, ai sensi degli artt. 1 e 5 legge 142/201, la cessazione anche del parallelo rapporto di lavoro.
Il pagamento dei crediti derivati dall’attività lavorativa verrà effettuato nei termini di legge e con le modalità vigenti, fermo restando quanto previsto dallo Statuto Sociale in merito alle azioni sociali sottoscritte.
Art. 11 Documenti di Lavoro
All’atto dell’avvio del distinto rapporto di lavoro il Responsabile incaricato, consegnerà al Socio una “lettera di incarico” che definisce l’inquadramento, le mansioni, il contratto di riferimento, la durata del lavoro, e comunque ogni altra modalità relativa al rapporto medesimo.
Il Socio è tenuto a presentare e consegnare ogni documento necessario alla sua assunzione. In particolare dovrà presentare i seguenti documenti:
∞ fotocopia del codice fiscale;
∞ fotocopia del documento di identità e patente di guida validi;
∞ fotocopia del documento che attesta il grado di istruzione e specializzazione;
∞ certificato cumulativo di residenza/stato di famiglia
∞ se cittadino extra-comunitario, premesso di soggiorno in corso di validità e documento di idoneità alloggiativa;
∞ eventuale ulteriore specifica documentazione, per richieste assegni familiari, detrazioni fiscali o altro;
∞ foto formato tessera.
Il Socio è tenuto a comunicare tempestivamente alla Cooperativa ogni variazione rispetto ai documenti consegnati.
Art. 12 Diritto allo studio, formazione e aggiornamento
La Cooperativa ha l’obbligo di curare l’aggiornamento professionale e la crescita della cultura cooperativistica dei Soci organizzando, compatibilmente con le risorse economiche disponibili, corsi specifici, seminari o stage. Qualsiasi Socio può proporre ai Responsabili ipotesi in tale senso, i quali, valutato l’interesse della proposta, relazioneranno agli organi preposti, che dovranno deciderne la fattibilità.
E’ diritto e dovere di ogni Socio partecipare ai momenti di aggiornamento organizzati dalla cooperativa che lo riguardano professionalmente.
La Cooperativa promuove inoltre le attività di studio dei propri Soci prevedendo, compatibilmente con le esigenze di servizio, e tenuto conto di quanto prescritto dai CCNL di riferimento, la concessione di una aspettativa per motivi di studio.
Compatibilmente con le risorse economiche disponibili, la Cooperativa riconosce ai Soci che frequentano corsi regolari d’istruzione scolastica superiore, non universitaria, presso Istituti Pubblici o riconosciuti, permessi retribuiti secondo le modalità previste dai CCNL di riferimento.
Per quanto qui non espressamente previsto, si farà riferimento alle successive norme emanate dall’ Organo competente della società.
Tutte le richieste vengono presentate alle sedi territoriali di riferimento ed inoltrate all’Ufficio del Personale per la successiva istruttoria.
Art. 13 Informazione ai soci
Per quanto possibile si predispongono, attraverso incarico del CdA o dell’organo delegato, strumenti di comunicazione per l’aggiornamento dei Soci in merito all’andamento societario ed imprenditoriale della Cooperativa e per la divulgazione interna delle notizie da parte delle sedi territoriali e dei singoli Soci.
Tali documenti non potranno comunque contenere informazioni che possano arrecare danno alla Cooperativa, o esprimere giudizi denigratori o diffamatori.
Art. 14 Commissioni Soci
Il C.d.A., con propria deliberazione e su richiesta dei Soci, può istituire Commissioni di Soci. La partecipazione a tali commissioni è libera e non retribuita.
La funzione di tali Commissioni è di natura consultiva e propositiva ed ha lo scopo ulteriore di favorire la partecipazione dei Soci alle attività sociali della Cooperativa.
La Cooperativa deve fornire alle Commissioni strumenti, sede ed operatività, in misura compatibile con le risorse economiche e logistiche della società.
SOCI VOLONTARI
Art. 15 Apporto volontario di prestazioni
La parte del Regolamento che norma l’attività lavorativa e retributiva non si applica ai soci volontari nei confronti dei quali la cooperativa è e s c l u s i v a m e n t e tenuta al rispetto delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Per gli stessi si fa riferimento a quanto previsto in materia dalla normativa vigente, ed è ammesso, nell’ambito del loro apporto volontario di prestazioni, esclusivamente il rimborso delle spese documentate, nonché l’affido di strumenti e mezzi della cooperativa. Essendo l’attività dei soci volontari svolta ai soli fini volontaristici e di solidarietà, gli stessi sono esentati dal versamento della tassa di ammissione.
SOCI LAVORATORI
Art. 16 Rapporti di lavoro instaurabili e relative modalità di scelta
Ai fini del raggiungimento dei propri scopi statutari la cooperativa instaura un ulteriore rapporto lavorativo con i propri Soci; con la stipulazione di tale atto:
a) il Socio mette a disposizione della Cooperativa le proprie capacità professionali in relazione al tipo ed allo stato dell’attività svolta, nonché alla qualità delle prestazioni di lavoro disponibili nella Cooperativa stessa;
b) la Cooperativa cura l’inserimento lavorativo del Socio nell’ambito della propria struttura organizzativa, favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.
Qualora queste ultime determinino l’impossibilità di una piena occupazione:
1. il Socio avrà diritto, allorquando le esigenze produttive lo permettano, alla immediata e, possibilmente, piena ricollocazione nell’ambito delle stesse mansioni assegnate. L’eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativo – economici, periodo neutro a tutti gli effetti;
2. l’organo competente, nell’ipotesi di possibile ricollocazione del Socio, potrà, stante le esigenze produttive, proporre una ricollocazione in mansioni anche diverse da quelle in precedenza svolte e/o una rideterminazione temporale della prestazione lavorativa; è in facoltà del Socio accettare tale proposta In caso di rifiuto la cooperativa potrà adottare ogni opportuno provvedimento organizzativo che tenga conto della professionalità del socio e delle esigenze produttive ed organizzative;
3. nell’ipotesi di contemporanea presenza di v a r i s o c i in periodo di inattività, l’organo competente opererà la scelta di ricollocazione in attività lavorativa in base ad una razionale e ponderata valutazione dei seguenti criteri: anzianità di servizio in Cooperativa e specializzazione lavorativa del singolo socio .
Ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e di quanto previsto dallo Statuto, si disciplinano e definiscono qui le tipologie di rapporti di lavoro che saranno adottate dalla cooperativa e dai Soci lavoratori, quali ulteriori e distinti rapporti contrattuali rispetto al rapporto associativo.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 142/01, ogni Socio lavoratore instaura con la cooperativa uno dei seguenti tipi di rapporto :
- di lavoro subordinato
- Di prestazione d’opera autonoma, in qualunque forma consentita dalla legge, compresa la collaborazione coordinata e continuativa e il lavoro a progetto.
.
La scelta del tipo di rapporto di lavoro è rimessa alla volontà del Socio e della cooperativa secondo le caratteristiche e le modalità con cui si svolgerà il rapporto di lavoro, in relazione all’assoggettamento o meno al vincolo di subordinazione, e tenuto conto dell’organizzazione d’impresa.
Per i Soci lavoratori, la cui ammissione in cooperativa sia stata deliberata prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento, la scelta del tipo di rapporto di lavoro da instaurare dipende dagli elementi di cui al precedente comma, tenendo altresì conto delle caratteristiche delle prestazioni lavorative in essere alla data citata. Il rapporto di lavoro ulteriore deve essere stipulato in forma scritta. Contestualmente la cooperativa comunicherà al Socio il Regolamento per la disciplina della sua prestazione lavorativa.
Sono fatti salvi i contratti di lavoro stipulati tra la cooperativa e i Soci, precedentemente all’entrata in vigore del presente Regolamento, a condizione che rispondano ai criteri previsti di cui sopra; la cooperativa e il socio possono instaurare un rapporto di lavoro diverso da quello precedentemente scelto, sulla base della manifestazione di volontà delle parti e in conseguenza della modificazione degli elementi sopra riportati.
RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Art. 17 Condizioni per la stipula del rapporto ulteriore di lavoro subordinato
Qualora lo svolgimento dell’attività della cooperativa richieda prestazioni d’opera caratterizzate da
subordinazione funzionale del prestatore, a seguito della delibera di ammissione il socio aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel presente Regolamento.
Il rapporto di lavoro potrà essere stipulato sia a tempo indeterminato che determinato, stagionale, a tempo parziale o a tempo pieno, di inserimento e apprendistato, e comunque in ogni altra forma di rapporto di lavoro subordinato consentita dalla Xxxxx, in ottemperanza alle disposizioni legislative che lo regolino.
Al rapporto di lavoro subordinato si applicano, in quanto compatibili con la peculiarità del lavoro in Cooperativa, tutte le norme di legge e contrattuali che sono proprie di tale tipologia di rapporto, .
La stipulazione e comunque la gestione del rapporto di lavoro subordinato ulteriore in capo al socio è sottoposta alla sussistenza delle esigenze produttive che ne consentono il concreto impiego al lavoro, secondo la valutazione discrezionale del consiglio di amministrazione o dell’organo competente.
Art. 18 Ccnl applicabili
Il trattamento economico complessivo dei Soci - lavoratori sarà proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato.
Ai Soci lavoratori subordinati è attualmente prevalentemente applicato il CCNL Cooperative Sociali..Per particolari comparti o funzioni o nel caso in cui la Cooperativa acquisisca nuovi lavori, il Consiglio di Amministrazione o l’organo preposto delibera in merito a quale CCNL applicare.
.
Art. 19 Infrazioni e sanzioni disciplinari
Le infrazioni disciplinari, le relative sanzioni, nonché le procedure di contestazione delle stesse, sono regolate dalla legge e dal contratto collettivo di riferimento.
In relazione alle specifiche esigenze organizzative e produttive aziendali, il consiglio di amministrazione può in qualsiasi momento proporre all’approvazione dell’assemblea ulteriori fattispecie integrative o modificative. Nei casi di infrazione di particolare gravità, il consiglio di amministrazione o l’organo competente potrà comunque sempre disporre la sospensione cautelare del socio, senza maturazione della retribuzione, per tutta la durata del procedimento disciplinare.
RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO
Art. 20 Normative per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato
Ai sensi dell’articolo 6 lettera c della legge 142/2001 la cooperativa applica nei confronti dei soci lavoratori, con i quali ha instaurato un rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, le relative disposizioni di legge con i relativi effetti fiscali e previdenziali, .
In particolare:
1. Per i Soci con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e/o progetto di cui all'art 17 comma 1 lettera c e comma 3, art. 50 comma1 lettera c/bis DPR 917/86, si applicano le seguenti disposizioni:
-ai fini fiscali l’articolo 50 comma 1 lettera c/bis DPR 917/86;
-ai fini previdenziali e assistenziali, l’articolo 2 comma 26 Legge 335/1995 e successive modifiche;
-ai fini dell'assicurazione INAIL, l’articolo 5 D. Lgs. 38/2000 se l’attività svolta è soggetta a tutela assicurativa contro gli infortuni professionali e le malattie professionali.
Art. 21 Condizioni per la stipulazione del rapporto ulteriore di lavoro non subordinato
Qualora lo svolgimento dell’attività della cooperativa richieda prestazioni d’opera non caratterizzate da subordinazione del prestatore, a seguito della delibera di ammissione il socio aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel presente Regolamento.
La stipulazione dell’ulteriore rapporto di lavoro autonomo in capo al socio è funzionale alla sussistenza delle esigenze produttive ed organizzative della Cooperativa, , secondo valutazione a discrezione del consiglio di amministrazione o dell’organo competente. La durata del rapporto e le relative specifiche condizioni saranno di volta in volta definite sulla base delle intese con il socio.
Art. 22 Modalità di svolgimento dell’incarico
Nello svolgimento dell’incarico il socio gode della più ampia autonomia e discrezionalità organizzativa, garantendo l’adeguato standard qualitativo della sua prestazione e il rispetto dei tempi di esecuzione concordati nell’apposito contratto stipulato tra le parti. In corso di svolgimento dell’incarico il socio e la cooperativa possono sempre concordare tempi e modalità di esecuzione del servizio diversi da quelli originariamente pattuiti, quando ciò sia funzionale alle esigenze tecnico organizzative della cooperativa e/o agli interessi personali del socio, anche con assegnazione totale o parziale dell’incarico a terzi.
Art. 23 Obblighi del socio
Prima dell’accettazione in proprio di commesse di lavoro da parte di terzi, nell’ambito di attività analoghe a quelle della cooperativa, il socio è tenuto a darne comunicazione al CdA o all’organo competente.
Qualora il socio per motivi personali sia costretto ad interrompere un lavoro intrapreso sarà cura del CdA o dell’organo competente garantire il pieno perseguimento dell’incarico mediante ricorso ad altri soggetti . In tal caso il socio che si ritira è tenuto a dare a chi subentra tutta la collaborazione necessaria per il passaggio delle consegne ai fini della prosecuzione ottimale dell’attività.
Art. 24 Revoca e scioglimento del rapporto
L’accertata oggettiva inidoneità del socio allo svolgimento dell’incarico assegnatogli, che abbia o meno costituito oggetto di contestazione da parte del cliente, può costituire motivo di revoca dell’incarico stesso.
NORME ECONOMICHE, RETRIBUTIVE, INTEGRATIVE
Art. 25 Trattamento Economico
Considerato che il Socio lavoratore, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, a questi spetta un trattamento retributivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato secondo quanto definito nei precedenti articoli del Regolamento.
Il Socio lavoratore riconosce di contribuire alla formazione del capitale sociale e alla partecipazione al rischio d’impresa, ai sensi dell’art. 1 legge n° 142/2001; prendendo atto che gli è dovuta una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato, e quindi alla parametrazione della propria retribuzione all’attività lavorativa effettivamente svolta,
Il Socio lavoratore, in considerazione della complessità dell’inserimento nell’organizzazione di Codess, può acconsentire a che il proprio trattamento ed inquadramento iniziale sia concordemente stabilito considerando la necessità di adeguamento all’articolata struttura gestionale, informativa, formativa e tecnica della società, e sia quindi parametrato alle proprie effettive iniziali capacità lavorative.
Gli organi preposti, nel definire il trattamento economico spettante ai Soci, in ogni caso tengono conto dei
ricavi e dei costi complessivi della Cooperativa, maturati e maturandi nel corso dell’anno e possono stabilire eventuali elementi retributivi aggiuntivi per particolari funzioni o ruoli di responsabilità assegnati nella Cooperativa.
In caso di necessità i l Consiglio di Amministrazione e/o l’Assemblea dei Soci possono apportare al trattamento retributivo dei Soci lavoratori, anche in essere ogni modifica ritenuta opportuna per mantenere il perseguimento degli scopi sociali, e ciò sia a mezzo della pattuizione di accordi individuali sia a mezzo di delibere generali adeguatamente motivate.
In presenza di ragioni di mercato, produttive e organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione o altro organo delegato potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.
Art. 26 Ore Medie
Per i soci con rapporto di lavoro subordinato tutti i permessi o le assenze giustificate retribuite, comprese le malattie e le ferie, oltre alle mensilità aggiuntive, vengono retribuite sulla base della media oraria giornaliera, calcolata secondo criteri di proporzionalità del lavoro svolto e riferiti all’ultimo anno o frazione di esso.
Art. 27 Indennità e Maggiorazioni
Gli organi preposti definiscono, per specifici ruoli svolti anche temporaneamente, trattamenti economici aggiuntivi, in relazione alle modalità di effettuazione della prestazione e/o al raggiungimento di obiettivi prefissati; hanno inoltre la facoltà di assegnare ai Soci lavoratori, in presenza dei requisiti sotto indicati, le seguenti indennità e maggiorazioni aggiuntive:
a) indennità per responsabilità di direzione, di Area tecnica, territoriale, di progetto, di funzione, in considerazione dell’importanza e della responsabilità del ruolo;
b) indennità per non limitazione di orario per le prestazioni che, all’interno della normale articolazione del lavoro, abbiano la particolarità di essere effettuate oltre il normale orario, ;
c) indennità per chi, nel corso dell’anno, sia adibito a mansioni superiori al proprio livello di inquadramento, per periodi complessivamente non superiori a tre mesi nell’anno per le ore svolte in dette mansioni superiori;
d) Premio per la produttività o per la particolare distinzione nell’ambito del lavoro svolto, o per il raggiungimento di particolari risultati.
Art. 28 Anticipazione del TFR
I soci, che hanno stabilito anche un rapporto di lavoro subordinato prima del 31.12.2006, possono richiedere l'anticipazione del TFR maturato al 31/12/2006 e rimasto in cooperativa, in casi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge ed in subordine agli stessi.
In particolare, tali soci possono chiedere l''anticipazione del TFR in caso di:
- acquisto della prima casa, nei limiti del 70% del TFR maturato al 31.12.2006 ;
- restauro della prima casa, nei limiti del 50% del TFR maturato al 31.12.2006
- dimostrati gravi e comprovati motivi di salute propria, del coniuge, dei parenti entro il 2° gr ado (genitori, figli, fratelli ecc.) nel limite massimo del 70% del TFR maturato al 31.12.2006.. Detti motivi dovranno essere comprovati a mezzo di idonea certificazione medica;
Inoltre gli stessi soci possono chiedere, anche in più occasioni, ulteriore anticipazione del TFR maturato al 31/12/2006 e rimasto in cooperativa, e ciò per la sottoscrizione di ulteriori azioni sociali o per l’estinzione totale o parziale della rateizzazione concessa sul versamento delle azioni sottoscritte e non ancora versate.
Per il TFR maturato dal 01/01/2007 valgono le norme previste dal D.L. 297/82, nel testo di tempo in tempo vigente.
Art. 29 Prestiti ai Soci
Il Socio che si trovi in una delle situazioni di seguito specificate, può richiedere in forma scritta alla Cooperativa prestiti, ad un tasso e spese agevolati da definirsi periodicamente dal C.d.A; ; il tasso di interesse non potrà mai essere comunque inferiore al tasso di sconto in vigore al momento dell’erogazione:
I casi previsti ed i relativi limiti nella concessione del prestito sono i seguenti:
- per i soci che abbiano sottoscritto un ulteriore rapporto di lavoro subordinato per un importo massimo pari al TFR maturato, escludendo l’eventuale TFR già versato ai Fondi Pensionistici, cui avrebbe diritto in caso di cessazione del rapporto al momento della richiesta;
- per i soci che abbiano sottoscritto un rapporto di lavoro autonomo per un importo massimo pari alle azioni dei soci cooperatori sottoscritte e successive rivalutazioni.
Con riferimento alla motivazione, l’ordine di priorità seguito dagli organi preposti nell’accoglimento delle richieste sarà il seguente:
a) interventi chirurgici o terapie di notevole onerosità di cui necessiti il Socio, i sui familiari, oppure i conviventi;
b) terapie o protesi che siano erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale di cui necessiti il Socio, i propri familiari, oppure i propri conviventi;
c) debiti stipulati per necessità di acquisto, restauro od affitto della prima casa del Socio;
d) in caso di morte di parenti di primo grado del socio lavoratore o del convivente del Socio;
e) in caso di incidenti gravi del Socio;
f) gravi problemi familiari o personali del Socio;
g) acquisto dell’arredamento o sostituzione dello stesso nella prima casa del Socio;
h) acquisto dell’autovettura o motociclo da parte del Socio;
i) altre valide motivazioni che saranno valutate di volta in volta dal C.d.A..
Le domande di prestito agevolato dovranno pervenire alla Cooperativa in forma scritta ed adeguatamente motivate e documentate.
Sulla base della situazione economica e finanziaria della Cooperativa, delle richieste presentate e dell’ordine di priorità sopra specificato, gli organi preposti approvano o meno la richiesta.
A parità di ordine nella graduatoria si opererà dando la priorità al Socio con maggiore anzianità d i s ervi z io ed a parità di anzianità seguendo l’ordine temporale di presentazione della domanda.
Per casi urgenti il C.d.A. o l’organo preposto potrà riconoscere l’erogazione del prestito in qualsiasi momento, con scomputo delle richieste così accolte dal numero di quelle accoglibili nell’anno, o dal numero di quelle accoglibili nell’anno successivo.
I prestiti agevolati ai Soci, salvo diversa valutazione dell’organo preposto, sono concedibili per un importo massimo stabilito all’inizio di ogni anno dal C.d.A.
Le modalità, le procedure di rimborso e la data di scadenza del prestito sono insindacabilmente decise dagli organi preposti, fermo restando che, qualora il Socio presenti le dimissioni, l’estinzione del prestito deve essere immediata, con eventuale recupero sul Tfr maturato o sui conferimenti effettuati dal socio.
I prestiti agevolati sono alternativi e non cumulabili con l’anticipazione del TFR, e non potranno essere concessi ai soci che abbiano in corso una cessione del quinto della retribuzione e quindi il vincolo del TFR.
Art. 30 Corresponsione della Retribuzione
Il pagamento delle spettanze economiche dei singoli Soci sarà effettuato con accredito in conto corrente bancario/postale od in assegno, , salvo grave impedimento di carattere finanziario.
Qualsiasi contestazione sulla somma pagata deve essere effettuato entro il mese lavorativo successivo a quello di pagamento. In caso di parziale fondatezza della contestazione del socio, la cooperativa dovrà corrispondere le somme accertate come dovute, mentre per la residua parte si procederà agli opportuni accertamenti.
Art. 31 Ulteriori Trattamenti Economici
Il Trattamento economico dei soci sarà rapportato alla quantità e qualità di lavoro conferito in cooperativa e secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge.
In sede di approvazione del bilancio di esercizio l’assemblea potrà deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l’erogazione, a titolo di ristorno e nella misura non superiore al 30% del trattamento economico previsto dall’ulteriore rapporto di lavoro ai soli Soci che al 31 dicembre dell’anno precedente non abbiano cessato il rapporto sociale, di ulteriori trattamenti economici, mediante:
- integrazione del compenso;
- aumento gratuito del capitale sociale;
- distribuzione gratuita di azioni di partecipazione cooperativa.
Art. 32 Aspettativa
Oltre alle aspettative previste dalle leggi vigenti e da quanto previsto dall’ulteriore rapporto di lavoro, potranno essere concessi ai Soci, per motivi personali, periodi non superiori a 6 (sei) mesi di aspettativa non retribuita a fronte di motivata richiesta.
I Soci iscritti e frequentanti corsi di studio e qualificazione professionale in scuole abilitate al rilascio di titoli professionali inerenti l’attività della Cooperativa potranno inoltre richiedere, per iscritto, periodi di aspettativa non retribuita e non utile ad alcun Istituto di cui al presente Regolamento per la durata di 6 (sei) mesi e comunque non oltre la durata del corso frequentato.
Il Socio che usufruisce di aspettativa ha il diritto alla conservazione del posto di lavoro, ma non allo svolgimento della propria attività nell’ambito operativo in cui era inserito nel periodo precedente all’aspettativa stessa. Il socio che usufruisce della predetta aspettativa non matura alcuno elemento retributivo compreso il Tfr.
Art. 33 Ferie
I Soci lavoratori che hanno stabilito un rapporto di lavoro subordinato hanno diritto ad un periodo di ferie nella misura stabilita dai CCNL applicati che verranno retribuite in base al criterio di cui al precedente art. 26.
Art. 34 Mensilità Aggiuntive
Ai Soci lavoratori che hanno stabilito un rapporto di lavoro subordinato verranno corrisposti nel numero e con le modalità stabilite dai CCNL applicati le previste mensilità aggiuntive, calcolate con il criterio di cui al precedente art. 26.
Art. 35 Permessi per lutto
Ai Soci lavoratori che hanno stabilito un rapporto di lavoro subordinato si applica, in caso di decesso di una delle persone elencate nell’art. 65 CCNL delle cooperative Sociali, la disciplina prevista dal medesimo art. 65, con la precisazione che i giorni lavorativi sono calcolati tra il lunedì ed il sabato, salvo il caso dei lavoratori in turno, e che il permesso retribuito deve essere fruito entro 7 giorni dal decesso familiare.
NORME DIVERSE
Art. 36 Configurabilità dello stato di crisi e provvedimenti conseguenti
La Cooperativa nel caso emerga un andamento involutivo dell’attività dell’impresa, supportato da indicatori economico finanziari, può dichiarare lo stato di crisi aziendale ovvero di temporanea difficoltà nei casi di:
- contrazione o sospensione dell’attività produttiva derivante da eventi transitori;
- situazioni temporanee di mercato;
- crisi economiche settoriali e locali;
- carenza di liquidità finanziaria connessa al ritardato introito di crediti maturati.
Lo stato di crisi è proposto dal XxX ed approvato dall’ Assemblea, mentre lo stato di temporanea difficoltà è deliberato dal Cd A.
Esso ha effetto sia nei confronti dei lavoratori subordinati che di quelli autonomi e nella relativa delibera si indicheranno le misure ritenute idonee per fronteggiare la situazione e per salvaguardare il più possibile i livelli occupazionali. In entram be l e i potes i l a del i bera potrà prevedere la possibilità di un apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori, tramite la riduzione temporanea dei trattamenti economici, con priorità per quelli individuali e quelli definiti a livello aziendale o territoriale.
Nell’applicazione delle misure di superamento della crisi o dello stato di temporanea difficoltà il CdA potrà tener conto delle situazioni di particolare difficoltà in cui versino i soci o di rilevanti impegni economici da loro eventualmente assunti.
In funzione del superamento dello stato di crisi o d e l l o s t a t o d i t e m p o r a ne a d i f f i c o l t à l’Assemblea e/o il Consiglio di Amministrazione potranno inoltre deliberare apporti temporanei da parte dei soci lavoratori in termini di ore di lavoro gratuito.
L’ Assemblea e/o il Consiglio di Amministrazione potranno differenziare l’applicazione di dette misure a seconda dei settori di attività e dei rapporti coinvolti.
Per l’attuazione concreta di ogni delibera dell’assemblea è competente il Consiglio d’Amministrazione.
NORME FINALI
Art. 37 Disposizioni Suppletive ed Integrative
Ferme restando le norme statutarie, per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente Regolamento valgono le decisioni adottate dagli organi sociali e dagli organi competenti della Cooperativa. Inoltre trovano applicazione nei confronti dei Soci le disposizioni contenute nelle leggi che regolamentano i rapporti Soci – Cooperativa.