Consorzio per la realizzazione del sistema integrato di welfare ambito-zona di Poggiardo
Consorzio per la realizzazione del sistema integrato di welfare ambito-zona di Poggiardo
Andrano, Botrugno, Castro, Diso, Giuggianello, Minervino di Lecce, Nociglia,
Ortelle, Poggiardo Sanarica, X.Xxxxxxxx, S.Cesarea Terme, Spongano, Surano, Uggiano La Chiesa
Regolamento per la gestione contabile del Consorzio per la realizzazione del sistema integrato di welfare Ambito – Zona di Poggiardo
comprendente i Comuni di :
Andrano, Botrugno, Castro, Diso, Giuggianello, Minervino di Lecce, Nociglia, Ortelle, Poggiardo Sanarica, X.Xxxxxxxx, X.Xxxxxxx Terme, Spongano, Surano, Uggiano
La Chiesa
ART. 1
1. Oggetto del presente regolamento sono i rapporti finanziari e contabili derivanti dalla gestione del Piano Sociale di Zona nel rispetto dei principi contabili contenuti nel D. Lgs. del 18 agosto 2000,
n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive modifiche e integrazioni.
ART. 2
1. Il Fondo d'Ambito costituisce l'insieme delle fonti di finanziamento previste per l'attuazione del Piano Sociale di Zona.
2. Il Fondo d'Ambito è costituito dalle seguenti risorse finanziarie:
a) Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS) trasferito dal Governo nazionale alla Regione;
b) Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze (FNA);
c) Fondo regionale globale socio-assistenziale (FGSA);
d) Fondi propri dei Comuni per le politiche sociali (FC);
e) Fondi A.U.S.L. per l'integrazione socio-sanitaria (FASL);
f) Fondi della Provincia di Lecce per i progetti sovrambito;
g) Fondi P.O.R. (FPOR, F.A.S., F.E.S.R.);
h) Risorse provenienti dalle altre misure dei Fondi P.O.R., nonché da finanziamenti aggiuntivi pubblici e privati;
i) Risorse derivanti dalla compartecipazione al costo dei servizi da parte dell’utenza.
ART. 3
1. I fondi nazionali e regionali sono costituiti da risorse distinte e risorse indistinte.
2. Le risorse distinte sono finalizzate alla realizzazione delle attività previste dalle leggi di settore nazionali e regionali.
3. Le risorse indistinte, previste dalle leggi dì settore nazionali e regionali, non hanno specifica destinazione e sono utilizzabili per l'attuazione dei Servizi/Interventi previsti dal Piano Sociale di Zona.
4. I fondi nazionali e regionali sono introitati dal Consorzio, il quale effettua la relativa gestione, secondo quanto specificato al successivo art. 15.
5. I fondi nazionali e regionali sono destinati all'esecuzione dei Servizi/Interventi su base d'Ambito Territoriale.
6. L'utilizzo delle risorse per i Servizi/Interventi erogati su base d'Ambito Territoriale, per ciascun ente associato è di norma proporzionate alla popolazione residente, salvo diversa determinazione dell’Assemblea Consortile, in sede di approvazione della programmazione.
ART. 4
FONDI PROPRI DEGLI ENTI ASSOCIATI
1. I fondi propri degli Enti associati sono costituiti dalle risorse che gli stessi, secondo importi e misure stabiliti nell'Accordo di programma e nello Statuto, stanziano nei rispettivi bilanci annuali di previsione per la realizzazione delle Politiche Sociali relative ai Servizi/interventi previsti dal Piano Sociale di Zona.
2. L'apporto di risorse proprie, cosi come stabilito nell'Accordo di programma e dallo Statuto, da parte degli Enti Consorziati deve risultare da apposita attestazione, sottoscritta congiuntamente dal Responsabile dei Servizi Sociali e dal Responsabile del Servizio Finanziario, cosi come individuati nei rispettivi Enti di appartenenza, da rendere su modulistica predisposta dal Consorzio, secondo le modalità previste dai successivi commi, e dalia Regione.
3. L'attestazione deve essere trasmessa all'Ufficio di Piano, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa modulistica, ovvero entro le scadenze previste dalla Regione.
4. Entro 30 giorni dell'avvenuta approvazione dei Bilancio annuale di previsione, secondo la disciplina prevista dall'art. 174 del citato D.Lgs. n. 267/2000, ciascun Ente Consorziato
deve trasmettere all'Ufficio di Piano del Consorzio:
a) uno stralcio del Bilancio approvato, relativo ai fondi propri stanziati per le politiche sociali;
b) uno stralcio del Piano esecutivo di gestione, di cui all'art. 169 dello stesso X.Xxx. n. 267/2000, relativo al centro di responsabilità e/o di costo cui è attribuita la gestione degli interventi connessi al Piano Sociale di Zona, da cu risultino i singoli e specifici capitoli della spesa iscritti.
5. Successivamente al fine di soddisfare le esigenze di monitoraggio contabile richieste dalla Regione e in seguito a formale richiesta, gli Enti Consorziati trasmettono uno stralcio del mastro relativo alla gestione degli interventi connessi al Piano Sociale di Zona, da cui risulti lo stato della spesa relativa ai singoli e specifici capitoli.
ART. 5
ONERI RELATIVI ALLA GESTIONE DI STRUTTURE UTILIZZATE
PER L'ESECUZIONE DIRETTA DA PARTE DI CIASCUN ENTE ASSOCIATO
Gli oneri relativi alla gestione delle strutture che sono utilizzate per l'esecuzione diretta, da parte di ciascun Ente associato, dei Servizi/Interventi previsti dal Piano Sociale dì Zona non contribuiscono alla formazione del fondo comunale (PC) da trasferire al Fondo d'Ambito, restando a carico dei singoli Enti Consorziati e contribuendo a determinare la spesa sociale dei singolo Comune.
ART. 6
ONERI RELATIVI ALLA GESTIONE DI STRUTTURE UTILIZZATE PER L'ESECUZIONE A LIVELLO DI AMBITO
1. Gli oneri relativi alle strutture che sono utilizzate per l'esecuzione, a livello dell'intero Ambito territoriale, dei Servizi/Interventi previsti dal Piano Sociale di Zona, contribuiscono alla formazione del fondo comunale (FC) da trasferire al Fondo d'Ambito; gli stessi, peraltro, sono decurtati dall'effettivo trasferimento finanziario all'Ente Capofila (FC figurativi).
1. I contratti relativi a canoni ed utenze ad uso del Piano Sociale di Zona, mantengono la titolarità in capo agli Enti Consorziati.
ART. 7
ONERI RELATIVI AL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI PIANO
1. Gli oneri relativi al funzionamento dell'Ufficio di Piano sono imputati al Fondo d'Ambito.
2. Nel caso in cui gli oneri per il funzionamento dell'Ufficio di Piano eccedano il limite del 10% delle risorse rivenienti dal FNPS e dal FGSA, il riparto dei maggiori oneri avverrà in proporzione al numero degli abitanti.
3. I contratti relativi a canoni ed utenze ad uso dell'Ufficio di Piano mantengono la titolarità in capo all'Ente presso cui il medesimo Ufficio è ubicato e saranno recuperate in termini di cofinanziamento.
ART. 8
ONERI PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO DI PIANO
1. Tutti gli oneri stipendiali diretti ed indiretti, comprese le quote del salario accessorio (straordinario, missioni, buoni pasto, ecc.) concernenti le competenze del personale assegnato all'Ufficio di Piano, contribuiscono alla formazione del fondo comunale (FC) da trasferire al Fondo d'Ambito; gli stessi, peraltro sono considerati figurativamente nella compartecipazione degli Enti Consorziati al Fondo d'Ambito (FC figurativi).
2. Tali oneri sono ripartiti tra gli Enti Consorziati in base all'apporto effettivo espresso in termini di ore/uomo.
ART. 9
1. I beni strumentali ad uso de! Piano Sociale di Zona, già di proprietà degli Enti Consorziati, restano di proprietà degli stessi.
2. I beni strumentali acquistati con risorse del Fondo d'Ambito, a valere su risorse diverse dai Fondi Comunali Riservati (FCR), in caso di risoluzione della gestione associata del Piano Sociale di Zona, saranno devoluti ai singoli Comuni in proporzione al proprio apporto.
3. Gli oneri relativi all'ammortamento di tali beni sono a carico del Fondo d'Ambito.
ART. 10
RISORSE DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA DEGLI UTENTI
1. Le entrate derivanti dai Servizi/interventi precedentemente erogati dagli enti associati o trasferiti alla gestione sovra-comunale contribuiscono alla formazione del fondo comunale (FC) da trasferire al Fondo d'Ambito, gli stessi sono incassati dal Consorzio che provvede ad utilizzarli per le finalità previste dal Piano Sociale di Zona.
2. Le ulteriori entrate derivanti dal Servizi/Interventi gestiti dall'Ufficio di Piano contribuiscono alla composizione del Fondo d'Ambito; il Consorzio provvede ad incassarli e ad utilizzarli per le finalità previste dal Piano Sociale dì Zona.
ART. 11
ONERI PER I SERVIZI/INTERVENTI SOCIALI; TRASFERIMENTI FINANZIARI
1. La quota del Fondo comunale (FC) da trasferire al Fondo d'Ambito, è trasferita alla Tesoreria del Consorzio.
2. Gli Enti Consorziati possono, in ogni caso, rimpinguare il FC durante l'esecuzione del Piano Sociale di Zona, al fine di potenziare uno o più Servizi/Interventi.
ART. 12
ONERI PER I SERVIZI/INTERVENTI SOCIALI: SERVIZI/INTERVENTI NON PREVISTI DAL PIANO SOCIALE DI ZONA
1. I Servizi/Interventi non previsti dal Piano Sociale di Zona sono a carico dei singoli Enti Consorziati, che li realizzano con fondi diversi da quelli previsti per la compartecipazione al Fondo d'Ambito e con personale diverso da quello assegnato al Piano Sociale di Zona, ovvero in orari diversi da quelli di assegnazione per il personale assegnato part-time.
ART. 13
FONDI A. U. S .L / PROVINCIA DI LECCE
1. I fondi A.U.S.L. sono costituiti dalle risorse della competente A.U.S.L. finalizzate a realizzare l'integrazione socio-sanitaria.
2. I fondi della Provincia di Lecce sono costituiti dalle risorse della competente Provincia di Lecce, finalizzate a realizzare i progetti sovrambito.
3. La gestione dei fondi A.U.S.L / Provincia di Lecce è regolata da specifici provvedimenti concordati in sede di Coordinamento Istituzionale, nonché dalle indicazioni e prescrizioni impartite dalla Regione.
ART. 14
FONDI P.O.R. - F.S.A. – F.E.S.R.
1. I fondi P.O.R, rappresentano le risorse che, nell'ambito del Programma Operativo Regionale, sono riservate al sostegno ed allo sviluppo dei programmi di integrazione innovazione e potenziamento di Enti, specie se Consorziati.
2. I finanziamenti P.O.R. - F.S.A. - F.E.S.R. sono assegnati al Consorzio e sono destinati alla gestione del Piano Sociale di Zona.
3. I finanziamenti delle altre misure P.O.R. - F.S.A. - F.E.S.R. sono assegnati al Consorzio e sono destinati alla copertura delle spese compatibili con le prescrizioni previste dai relativi bandi.
ART. 15
1. I Servizi/Interventi individuati nel Piano Sociale di Zona sono gestiti a livello sovracomunale dal Consorzio.
2. A tal fine, di norma, le risorse costituenti il Fondo d'Ambito sono trasferite al Consorzio e devono intendersi quali fondi vincolati alle attività del Piano Sociale dì Zona.
3. La Relazione previsionale e programmatica, il Bilancio annuale di previsione ed il Piano esecutivo di gestione degli Enti Consorziati, ove previsto e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, devono essere strutturati secondo le indicazioni di seguito riportate:
a) Il Consorzio deve evidenziare il suo ruolo rispetto alla gestione sovracomunale dei servizi previsti dal Piano Sociale di Zona, provvedendo, altresì, alla iscrizione dei relativi stanziamenti in maniera da consentire l'individuazione delle risorse di entrata e degli interventi di spesa previsti per l'attuazione del Piano stesso;
b) gli altri Enti Consorziati devono rappresentare che la gestione dei servizi previsti dal Piano Sociale dì Zona avviene da parte del Consorzio, procedendo, altresì, ad iscrivere nel proprio bilancio annuale di previsione la voce “Trasferimenti al Consorzio", al netto degli oneri rientranti nelle spese previste dal Piano Sociale di Zona che restano a carico dei singoli Enti, nell'ammontare determinato conformemente a quanto previsto dal precedente art. 4.
4. Nell'esercizio delle funzioni di Tesoreria, il Consorzio è tenuto all'osservanza delle disposizioni recate dalla Parte II del D.Lgs n. 267/2000.
5. In particolare, il Consorzio, nell'ambito delle scritture contabili previste dal citato D.Lgs. n. 267/2000, deve provvedere alla distinta rilevazione delle operazioni di entrata e di spesa connesse alla gestione del Piano Sociale di Zona, provvedendo al termine di ciascuna annualità, alle operazioni di rendicontazione, secondo quanto prescritto dal successivo art. 19.
6. Il Consorzio è tenuto alla custodia ed alla conservazione di tutti gli atti contabili relativi alla gestione del Piano Sociale di Zona. Tali atti dovranno essere esibiti in copia qualora richiesti dagli Enti Consorziati.
7. Gli Enti Associati, trasmettono al Consorzio la documentazione, ovvero l'autocertificazione, della spesa relativa alla eventuale gestione finanziaria in proprio, per l’evasione degli adempimenti consequenziali.
ART. 16
PIANO FINANZIARIO DEL PIANO SOCIALE DI ZONA
1. Le risorse costituenti il Fondo d'Ambito, ai sensi del presente regolamento, sono utilizzate secondo quanto previsto dal Piano Finanziario relativo al Piano Sociale di Zona.
2. Nella progettazione di dettaglio del Piano Finanziario sono predisposte, per ciascuno degli Interventi programmati, delle schede analitiche in cui é indicato il costo totale del Servizio/Intervento ripartito tra:
a) risorse del Fondo Nazionale delle Politiche Sociali;
b) risorse del Fondo Globale Socio Assistenziale;
c) risorse proprie dei Comuni;
d) altre risorse pubbliche.
3. Le scelte e gli obiettivi fissati dal Piano Sociale di Zona, per le annualità successive alla prima, trovano altresì adeguato sviluppo in un Piano esecutivo di gestione.
4. Entro 10 giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione da parte di tutti i comuni, l’Assemblea Consortile approva il PEG e lo trasmette agli Organi esecutivi degli Enti Associati per opportuna conoscenza.
ART. 17
1. Le risorse finanziarie costituenti il Fondo di Ambito, di cui all'art. 2, sono trasferite al Consorzio.
2. Il Consorzio utilizza i finanziamenti erogati dagli Enti Consorziati per la gestione sovracomunale dei Servizi/Interventi previsti dai Piano Sociale di Zona.
3. II trasferimento dei Fondi Nazionali e Regionali (FNPS e FGSA), dei fondi Provincia per l'integrazione socio-sanitaria, dei fondi P.O.R. (FPOR) e delle ulteriori risorse previste dall'art. 2, avviene nel rispetto delle condizioni, degli importi e dei tempi disposti dalle singole Amministrazioni erogatrici.
4. I fondi propri dei Comuni per le politiche sociali (FC) devono essere trasferiti al Consorzio, previa adozione di determinazione da parte del Dirigente Responsabile del servizio Sociale di ciascun Ente;
5. La modalità di trasferimento dei fondi è l’accredito sul conto presso la tesoreria del Consorzio.
ART. 18
1. Al termine di ciascuna annualità di gestione del Piano Sociale di Zona, le risorse del Fondo d’Ambito che eventualmente pur essendo impegnate risultino ancora disponibili affluiscono nel fondo d’Ambito previsto per l’annualità successiva a quella in cui si è determinata la relativa economia, salvo quanto previsto dal successivo comma.
2. Le economie di gestione derivanti dai fondi nazionali e regionali (FNPS e FGSA ), dai fondi
A.U.S.L per l’integrazione socio-sanitaria, della Provincia di Lecce per i progetti sovrambito, dai fondi POR (FPOR) e dalle altre risorse sono destinate all’incremento del Fondo d’Ambito delle annualità successive.
ART. 19
1. Al termine di ciascuna annualità del Piano Sociale di Zona, il Consorzio provvede alle operazioni di rendicontazione relative alla gestione del Fondo d’Ambito.
2. La rendicontazione dei Fondi nazionali e Regionali (FNPS e FGSA), dei fondi A.U.S.L per
l’integrazione socio-sanitaria (FASL), della Provincia di Lecce per i progetti sovrambito qualora trasferiti al Consorzio, dei fondi POR (FPOR) e delle altre risorse avviene nel rispetto delle indicazioni della modulistica e dei tempi stabiliti dalle rispettive amministrazioni che hanno disposto il trasferimento dei relativi finanziamenti.
3. La rendicontazione dei Fondi propri dei comuni per le politiche sociali (FC) è effettuata secondo le modalità disciplinate dai successivi commi.
4. Il Consorzio effettua la rendicontazione dei fondi propri e di quelli trasferiti dagli altri enti associati utilizzando la modulistica predisposta dal Referente / Responsabile contabile dell’Ufficio di Piano.
5. Lo schema di rendiconto è predisposto dal Referente/responsabile del Piano Sociale di Zona entro il termine del 30 aprile dell’anno successivo ed inviati ai responsabili dei Servizi Sociali degli altri Enti Consorziati. Eventuali rilievi ed osservazioni sullo schema di rendiconto devono essere proposti, formalmente, dagli Enti Consorziati entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento dei relativi atti.
6. Il rendiconto, unitamente alla relazione sulla gestione a cura del responsabile dell’ufficio di piano è approvato dall’Assemblea Consortile entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo; la deliberazione di approvazione è trasmessa dagli Enti associati e ai rispettivi Collegi dei Revisori dei Conti.
ART. 20
REFERENTE /RESPONSABILE CONTABILE DEL PIANO SOCIALE DI ZONA
1. Il Referente/Responsabile contabile del Piano Sociale di Zona: cura i rapporti con i Responsabili del Settore Finanziano degli Enti Consorziati, nonché con i referenti degli Enti sovra ordinati all'Ambito Territoriale, anche predisponendo, in accordo con le parti, strumenti operativi per la registrazione e la comunicazione delle informazioni; predispone tutti gli atti finanziari per la gestione delle risorse dei Piano Sociale di Zona, limitatamente alle competenze sovra comunali.
ART. 21
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO FINANZIARIO
1. II Responsabile del procedimento finanziario è il Direttore del Consorzio.
ART. 22
1. Il presente regolamento, approvato dall’Assemblea Consortile, viene adottato con propria deliberazione, ed entra in vigore a seguito della pubblicazione della delibera.
2. Eventuali modificazioni ed Integrazioni dei presente regolamento sono approvate dall’Assemblea Consortile.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni recate dal D. Lgs. n. 267/2000 e da altre disposizioni dì legge, nonché dal regolamento di contabilità del Consorzio.
Poggiardo, lì 28 dicembre 2009