REGOLAMENTO GENERALE
REGOLAMENTO GENERALE
Adottato dall’Assemblea dei Soci di Categoria A di ITSRIGHT s.r.l. in data 5 ottobre 2017 ai sensi dell’articolo 2.3 dello Statuto di ITSRIGHT s.r.l.
Pubblicato in data 11 ottobre 2017 sul sito web xxx.xxxxxxxx.xx
Articolo 1 – Definizioni
I seguenti termini, utilizzati con l’iniziale maiuscola, avranno il significato indicato a fianco di ognuno di essi qui di seguito.
“Accantonamenti” indica gli importi detratti dai Proventi ed accantonati ai sensi dell’art. 6.3 del Regolamento per le finalità ivi contemplate.
“AIE” indica la persona fisica che ha fornito prestazioni artistiche per la realizzazione di un Fonogramma, xxx inclusi quindi tanto gli artisti interpreti e gli artisti esecutori indicati all’art. 82 L.D.A. quanto gli orchestrali, i produttori artistici ed ogni altra persona fisica che abbia effettuato prestazioni artistiche, sebbene non previsto nell’anzidetto art. 82 L.D.A., con esclusione delle persone fisiche che, pur avendo collaborato alla realizzazione di un Fonogramma, hanno svolto prestazioni diverse da quelle artistiche (quali, in via esemplificativa, gli ingegneri del suono, i produttori esecutivi, i tecnici di studio, gli arrangiatori).
“AIE Terzo” indica l’AIE che non abbia conferito un Mandato a ITSRIGHT, indipendentemente dalla circostanza che sia rappresentato o meno da un’Organizzazione Collettiva.
“Amministratore del Mandante” indica la persona fisica o giuridica che, in base ad un documentato rapporto contrattuale col Mandante ovvero con il Produttore di Fonogrammi o con l’AIE, agisce per conto di essi per l’amministrazione di uno o più Diritti Gestiti loro spettanti; in particolare, sono ricompresi nella definizione: (i) le Organizzazioni Collettive; (ii) i soggetti che sono succeduti all’AIE nei Diritti Gestiti per atto tra vivi diversi dalla società controllata dall’AIE ai sensi dell’art. 2359 c.c.;
“Amministratore Esecutivo” indica l’amministratore esecutivo o l’amministratore delegato nominato ai sensi dello Statuto.
“Anno di Competenza” indica l’anno solare nel corso del quale è avvenuta l’Utilizzazione Musicale che ha generato un Provento, indipendentemente dal momento in cui tale Provento è stato effettivamente incassato da ITSRIGHT.
“Anno di Incasso” indica l’anno solare nel corso del quale è avvenuto l’incasso di un Provento, indipendentemente dal relativo Anno di Competenza.
“Comitato per la Ripartizione” indica il comitato di cui all’art. 14 del Regolamento.
“Contratti” indica i contratti che ITSRIGHT stipulerà in esecuzione del Mandato in forza dei quali ITSRIGHT incasserà i Proventi dagli Utilizzatori.
“Copia Privata” indica la fattispecie prevista dall’art. 71 septies L.D.A..
“Corrispettivo” indica il corrispettivo dovuto a ITSRIGHT così come pattuito nel Mandato.
“D. Lgs. 35/2017 indica il Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 35 e sue successive integrazioni e modificazioni avente ad oggetto l’“Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno”.
“Diritti Gestiti” indica i diritti di cui all’articolo 2.1 dello Statuto.
“Fonogramma” indica la fissazione originale di una composizione o di un’opera musicale o di una sequenza di suoni e/o voci provenienti da una interpretazione o esecuzione di altri suoni o di rappresentazioni di suoni pubblicata e distribuita su qualsivoglia supporto fonografico (ad es. CD, LP, DVD e simili) ovvero messa a disposizione del pubblico in formato digitale (files digitali) on line attraverso reti digitali.
“Istituto di Rilevazione” indica un’impresa o un ente, pubblico o privato, non controllato né collegato in alcun modo a ITSRIGHT che svolga professionalmente per conto terzi rilevazioni analitiche delle Utilizzazioni Musicali effettuate da Utilizzatori.
“ITSRIGHT” indica la società ITSRIGHT srl.
“L.D.A.” indica la legge 22 aprile 1941, n. 633 e sue successive integrazioni e modificazioni.
“Mandante” indica il/i soggetto/i che ha/hanno conferito il Mandato a ITSRIGHT o che è/sono subentrato/i nel Mandato nonché i suoi/loro successori a qualsiasi titolo che ha/hanno conferito a ITSRIGHT un Mandato ai sensi del Regolamento.
“Mandato” indica il contratto di mandato conferito dal Mandante a ITSRIGHT, ai sensi del Regolamento, per la gestione dei Diritti Gestiti.
“Materiali Audio e Video” indica indistintamente i Fonogrammi e/o i Videogrammi e/o i Playback.
“Minimo di Proventi” indica l’importo minimo dei Proventi Netti, determinato come previsto all’articolo 6.4, riconosciuto in favore dei Mandanti per i quali ricorrano i presupposti ivi contemplati, a
titolo di remunerazione forfetaria in considerazione delle potenziali lacune o approssimazioni contenute nelle informazioni rese dagli Utilizzatori ovvero nei Rapporti di Rilevazione.
“Organizzazione Collettiva” indica un organismo di gestione collettiva ovvero un’entità di gestione indipendente italiana o estera quali definite nel D. Lgs. 35/2017, diverse da ITSRIGHT.
“Playback” indica un supporto incorporante un Fonogramma (ovvero parti di esso) fuori commercio ed appositamente realizzato al fine di essere utilizzato per la migliore esibizione di un AIE, in sostituzione, in tutto o in parte, dell’interpretazione dell’AIE stesso e/o dell’accompagnamento musicale.
“Produttore di Fonogrammi” indica le persone fisiche o giuridiche di cui all’art. 78 L.D.A. nonché i loro successori e aventi causa, a qualsiasi titolo.
“Produttore di Fonogrammi
Terzo” indica il Produttore di Fonogrammi che non abbia conferito un Mandato a ITSRIGHT, indipendentemente dalla circostanza che sia rappresentato o meno da un’Organizzazione Collettiva.
“Proventi” indica l’ammontare dei compensi incassati da ITSRIGHT per qualsiasi Utilizzazione Musicale ovvero per Copia Privata ovvero per R.A.S.
“Proventi Netti” indica i Proventi al netto del Corrispettivo e degli Accantonamenti.
“R.A.S.” indica la remunerazione annua supplementare di cui all’articolo 84-bis della L.D.A;
“Rapporto di Rilevazione” indica il documento, di norma in versione digitale, elaborato da un Istituto di Rilevazione attestante, per ciascun Utilizzatore oggetto di rilevazione: (i) i singoli Fonogrammi oggetto di Utilizzazione Musicale; (ii) il periodo temporale nel corso del quale sono avvenute le Utilizzazioni Musicali; (iii) il tempo, espresso in minuti primi e minuti secondi, dell’Utilizzazione Musicale di ciascun Fonogramma ovvero (iv) il numero di Utilizzazioni Musicali di ciascun Fonogramma.
“Regolamento” indica il presente regolamento nonché ogni eventuale successiva modificazione ed integrazione del medesimo, deliberata dall’assemblea dei soci di ITSRIGHT, come previsto all’art. 2.3 dello Statuto.
“Sito Web” indica il sito web di ITSRIGHT: xxx.xxxxxxxx.xx.
“Statuto” indica lo Statuto di ITSRIGHT.
“Utilizzazione Musicale” indica una qualsiasi forma di utilizzazione dei Fonogrammi, ivi inclusa la R.A.S. e con esclusione della sola Copia Privata; in via esemplificativa, costituiscono Utilizzazioni Musicali la diffusione radiofonica e/o televisiva dei Fonogrammi, la diffusione in pubblico, la comunicazione e la messa a disposizione del pubblico dei Fonogrammi in ogni forma e modo, ivi inclusa ogni modalità di distribuzione digitale.
“Utilizzatori” indica i singoli soggetti che effettuano un’Utilizzazione Musicale, considerati individualmente ovvero raggruppati per tipologie omogenee di Utilizzazione Musicale; nel caso della Copia Privata, “Utilizzatore” è convenzionalmente considerata la SIAE; nel caso della R.A.S., “Utilizzatore” è il Produttore di Fonogrammi obbligato ai sensi di legge al pagamento.
“Videogramma” indica la fissazione originale di un’opera cinematografica, audiovisiva o di una sequenza di immagini in movimento (inclusi i c.d. Videoclip) sincronizzate con uno o più Fonogrammi, di norma posta in commercio o messa a disposizione del pubblico e considerata nella sua specifica individualità, e pertanto tutelata separatamente ed autonomamente rispetto ai Fonogrammi in esso contenuti.
Nel Regolamento, salvo diversa specifica previsione, i riferimenti a disposizioni di legge o regolamenti fanno riferimento anche alle rispettive successive modificazioni ed integrazioni. I titoli degli articoli sono stati inseriti unicamente per comodità di consultazione e non sono rilevanti ai fini dell’interpretazione del Regolamento. I termini definiti al singolare si riferiscono anche al plurale e viceversa. Gli articoli citati, salvo diversa specifica indicazione, sono riferiti agli articoli del Regolamento.
Sezione I – Conferimento ed esecuzione dei Mandati Articolo 2 – Conferimento del Mandato
2.1 Il consiglio di amministrazione di ITSRIGHT adotta modelli standard di Mandato conformi alle prescrizioni di cui al
D. Lgs. 35/2017 secondo le diverse tipologie di Mandanti, quali precisate all’art. 2.5. Un esemplare di ciascuno dei suddetti modelli standard in vigore sarà inserito nel Sito Web. Il modello standard di Mandato potrà essere adattato, caso per caso, alle specifiche condizioni o richieste del Mandante, fermo quanto agli artt. 2.4, 3.2 e 4.3.
2.2 Il Mandato s’intende conferito senza rappresentanza a ITSRIGHT e, una volta da questa verificate le condizioni di cui agli artt. 2.4 e 3.2, sarà controfirmato per accettazione dall’Amministratore Esecutivo.
2.3 Il Mandato prende effetto dalla data di ricezione del medesimo da parte di XXXXXXXX e s’intende a tempo indeterminato, salva la facoltà di entrambe le parti di recedere in qualsiasi momento per iscritto con preavviso di sei
mesi; fermo il rispetto del termine di preavviso, il recesso del Mandato prenderà effetto al 31 dicembre immediatamente successivo. Nei modelli standard di Mandato adottati ai sensi dell’articolo 2.1 saranno disciplinati gli effetti del recesso in relazione ai Proventi maturati ed agli Accantonamenti effettuati anteriormente alla data di efficacia del recesso.
2.4 Costituiscono condizioni necessarie e sufficienti per il conferimento del Mandato:
a) il fatto, opportunamente documentato dal richiedente ai sensi dell’art. 3, che quest’ultimo sia un AIE ovvero sia un Produttore di Fonogrammi;
b) nel caso di AIE, la maggiore età del richiedente; qualora l’AIE sia minorenne, il relativo Mandato sarà richiesto e sottoscritto da colui che esercita la rappresentanza legale dell’AIE;
Verificata, con le modalità di cui all’art. 3, la sussistenza delle anzidette condizioni, XXXXXXXX non potrà rifiutare il conferimento del Mandato da parte del richiedente.
Non può assumere la qualifica di Mandante l’Amministratore del Mandante, salvo che questi sia in proprio Produttore di Fonogrammi o AIE e limitatamente ai Fonogrammi dai medesimi realizzati o interpretati.
2.5 Le tipologie di Mandanti ed i correlativi Mandati standard sono riferite alle seguenti fattispecie:
a) Mandato conferito da Produttore di Fonogrammi;
b) Mandato conferito da AIE persona fisica;
c) Mandato conferito dai successori mortis causa dell’AIE;
d) Mandato conferito da società controllata dall’AIE ai sensi dell’art. 2359 c.c.
2.6 Possono conferire Mandato le persone fisiche o le persone giuridiche di qualsiasi nazionalità, anche se non appartenente all’Unione Europea.
2.7 ITSRIGHT ha facoltà di attivare idonee procedure di conferimento informatico del Mandato attraverso l’accesso riservato ad un’apposita data room sul Sito Web ovvero su altro sito web all’uopo predisposto, fermo il rispetto e la verifica delle condizioni generali stabilite nella presente Sezione I del Regolamento.
Articolo 3 – Documentazione del Mandante
3.1 Unitamente al conferimento del Mandato, il Mandante dovrà comunicare e documentare a ITSRIGHT la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 2.4. In particolare, la qualifica di AIE o di Produttore di Fonogrammi è presunta nei confronti di ITSRIGHT se il soggetto richiedente consegni a ITSRIGHT, in via alternativa:
a) la documentazione relativa ad almeno un Fonogramma dal medesimo interpretato o realizzato ovvero
b) la prova dell’avvenuta pubblicazione, anche solo in versione digitale, di almeno tre Fonogrammi dal medesimo interpretati o realizzati ovvero
c) nel caso di Produttore di Fonogrammi, la prova dell’avvenuta stipulazione con la SIAE o con altra Società di autori ed editori di un “Contratto di Licenza per la Riproduzione Fonografica” ovvero
d) nel caso di AIE, la prova dell’avvenuta stipulazione con un Produttore di Fonogrammi di un contratto per la realizzazione (anche futura) di Fonogrammi.
È comunque facoltà di ITSRIGHT richiedere ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria a comprovare le condizioni di cui all’art. 2.4.
3.2 Il Mandante dovrà altresì trasmettere a ITSRIGHT:
- se AIE: copia di un documento d’identità nonché copia della tessera di codice fiscale (o documento equipollente);
- se Produttore di Fonogrammi: copia della visura camerale storica aggiornata (o documento equipollente, quale il certificato di apertura della partita IVA).
3.3 Qualora ITSRIGHT rilevi la mancanza dei requisiti di cui all’art. 2.4 ovvero l’incompletezza della documentazione di cui agli articoli 3.1 e 3.2, il Mandato non potrà essere sottoscritto da ITSRIGHT, la quale ne darà motivata comunicazione al richiedente entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
3.4 ITSRIGHT ha facoltà di attivare idonee procedure di documentazione informatica di quanto previsto al presente art. 3, attraverso l’accesso riservato ad un’apposita data room sul Sito Web ovvero su altro sito web all’uopo predisposto, fermo il rispetto e la verifica delle condizioni generali stabilite nella presente Sezione I del Regolamento.
Articolo 4 – Esecuzione del Mandato
4.1 Col conferimento del Mandato, il Mandante e ITSRIGHT sono reciprocamente obbligati all’adempimento delle obbligazioni ivi pattuite nonché al rispetto di quanto stabilito nel Regolamento e successive integrazioni o modificazioni del medesimo.
4.2 ITSRIGHT stipulerà ed eseguirà il Mandato ed il Regolamento nel rispetto dei criteri di trasparenza, pubblicità, equità, imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione nei confronti dei Mandanti.
4.3 Il Corrispettivo applicato da ITSRIGHT nei confronti di tutti i Mandanti è costituito dalle percentuali e dai compensi specificati nei modelli standard di Mandato adottati ai sensi dell’art. 2.1. In relazione a specifiche attività o servizi aggiuntivi svolti, d’intesa con un Mandante ITSRIGHT o su richiesta di quest’ultimo, potrà pattuire, caso per caso, con ciascun interessato - in variazione rispetto a quelli individuati nel modello standard di Mandato - il riconoscimento dei correlativi compensi o rimborsi spese.
4.4 Con delibera del consiglio di amministrazione di ITSRIGHT, il Corrispettivo di cui al modello standard di Mandato potrà essere variato, purché tale variazione sia identica per tutti i Mandanti e sia loro comunicata per iscritto, anche a mezzo di posta elettronica. In tal caso, il Mandante potrà recedere dal Mandato con effetto dal 1° gennaio immediatamente successivo, dandone comunicazione a ITSRIGHT con lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata (pec) inviata entro trenta giorni dalla comunicazione della variazione.
4.5 Quale compenso per l’esecuzione del Mandato nonché per tutte le attività contemplate nel Regolamento, ITSRIGHT avrà diritto:
a) a percepire dal Mandante il Corrispettivo;
b) ad incamerare gli interessi maturati sui Proventi giacenti nei conti correnti bancari tra la data di incasso dei medesimi e quella di pagamento delle somme individualmente corrisposte a ciascun Mandante ai sensi della Sezione II del Regolamento.
Articolo 5 – Criteri per la negoziazione dei Contratti – Gestione dei Proventi
5.1 ITSRIGHT negozierà e stipulerà i Contratti perseguendo l’obiettivo di incrementare l’ammontare dei Proventi; a tale fine, ITSRIGHT avrà altresì la facoltà di stipulare transazioni con i contraenti di tali Contratti.
5.2 I Contratti non potranno contenere pattuizioni che comportino, senza espresso e giustificato motivo, discriminazioni nel trattamento di singoli Produttori di Fonogrammi e/o AIE e/o Mandanti, ferma la facoltà di disciplinare in modo distinto categorie omogenee di Fonogrammi (ad esempio: per diverso genere musicale).
5.3 ITSRIGHT richiederà ai contraenti dei Contratti di predisporre - ogniqualvolta sia possibile, in relazione ai diversi Utilizzatori - e di inviare a ITSRIGHT un rendiconto analitico delle Utilizzazioni Musicali effettuate ed ogni altra informazione utile al fine di agevolare le attività di ripartizione di cui alla Sezione II del Regolamento.
5.4 Salve le eventuali limitazioni o esclusioni contenute nei singoli Mandati, ITSRIGHT perseguirà inoltre l’obiettivo di stipulare con tutte le analoghe organizzazioni straniere operanti nella gestione dei Diritti Gestiti accordi di reciproca collaborazione per l’incasso dei Proventi derivanti da Utilizzazioni Musicali avvenute all’estero, come previsto all’art. 17.
5.5 ITSRIGHT riscuoterà e gestirà i Proventi in base a criteri di diligenza; i Proventi Netti e le entrate derivanti dal loro investimento ai sensi dell’art. 5.7 saranno tenuti separati sotto il profilo contabile dalle attività proprie della gestione economica dei costi e dei ricavi di ITSRIGHT e dovranno essere depositati in specifici e separati conti correnti bancari dedicati.
5.6 I Proventi Netti e le entrate derivanti dal loro investimento non possono essere impiegati per fini diversi dalla ripartizione agli aventi diritto ai sensi della Sezione II del Regolamento, salvo quanto disposto dall’art. 14, comma 3 del D. Lgs. 35/2017.
5.7 L’investimento dei Proventi Netti e delle entrate derivanti dal loro investimento deve avvenire nel migliore interesse dei Mandanti, in conformità con la politica generale di investimento e gestione dei rischi deliberate dall’assemblea competente ai sensi dell’art. 13 dello Statuto. In ogni caso, gli investimenti sono effettuati nell’esclusivo e migliore interesse dei titolari dei diritti, devono garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafolio nel suo insieme, devono essere inoltre diversificati in modo da evitare un’eccessiva dipendenza da una particolare attività e l’accumulazione di rischi nel portafolio nel suo insieme.
Sezione II – Ripartizione dei Proventi Articolo 6 – Disposizioni generali
6.1 ITSRIGHT registrerà e suddividerà i Proventi distintamente per ciascun Utilizzatore e per Anno di Competenza, al lordo del Corrispettivo; i Proventi Netti saranno ripartiti secondo quanto previsto nella Sezione II del Regolamento.
6.2 L’acquisizione di tutte le informazioni, anche di dettaglio, relative a ciascuna delle Utilizzazioni Musicali, così come disciplinato al successivo art. 9.1, costituisce condizione necessaria per la ripartizione da parte di ITSRIGHT dei Proventi Netti ai sensi del Regolamento. ITSRIGHT farà quanto ragionevolmente possibile per raccogliere le anzidette informazioni, nei limiti imposti dal rispetto e dal bilanciamento dei principi generali di equa ripartizione e di gestione economicamente efficiente.
6.3 ITSRIGHT dedurrà e tratterrà dai Proventi, disponendo l'accantonamento in apposite riserve, un importo pari al 10% (dieci per cento) dei Proventi di ciascun Anno di Competenza, al fine di costituire un fondo generale di riserva per la riconciliazione delle contestazioni che su tali Proventi dovessero insorgere ai sensi dell’art. 12 nonché per l’eventuale riconoscimento del Minimo di Proventi di cui all’articolo 6.4; gli importi non utilizzati ai fini della riconciliazione delle contestazioni ovvero per le finalità di cui all’articolo 6.4 saranno posti in ripartizione in favore dei Mandanti e delle Organizzazioni Collettive Estere di cui all’articolo 17.1 a partire dal 1° gennaio del quarto anno successivo a quello nel quale sono stati accantonati. In aggiunta all’anzidetto accantonamento, per particolari Proventi e/o Utilizzatori e con delibera motivata adottata dal Comitato per la Ripartizione, ITSRIGHT potrà dedurre e trattenere dai Proventi Netti, disponendo l'accantonamento in apposite riserve, un ulteriore importo non superiore al 5% (cinque per cento) dei Proventi di ciascun Anno di Competenza, al fine di costituire ulteriori specifici fondi di riserva; il Comitato per la Ripartizione delibererà altresì sui tempi e i modi di rilascio di tali eventuali ulteriori accantonamenti.
6.4 In via sperimentale, per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, in favore dei soli Mandanti che abbiano un’anzianità di conferimento del Mandato non inferiore a 12 mesi e che, alla data di chiusura di ciascun esercizio sociale di ITSRIGHT, abbiano maturato Proventi Netti in misura inferiore a € […], ITSRIGHT riconoscerà a titolo di Minimo di Provento un importo pari alla differenza tra i Proventi Netti effettivamente maturati nell’esercizio e l’anzidetto importo di € […]. L’ammontare complessivo dei Minimi di Provento come sopra calcolati sarà detratto dagli Accantonamenti di cui all’articolo 6.3 fino a concorrenza di un importo massimo complessivo, per ciascun esercizio, pari allo [0,xx]% dell’ammontare complessivo degli Accantonamenti stessi; in caso di superamento di quest’ultima soglia, il Minimo di Provento individualmente riconosciuto sarà, per la parte eccedente, proporzionalmente ridotto. Il Minimo di Provento individuale come dianzi determinato sarà individualmente corrisposto con il primo rendiconto trimestrale di cui all’articolo 11 successivo alla chiusura dell’esercizio sociale di ITSRIGHT.
6.5 Salvo quanto stabilito all’art. 6.8, ITSRIGHT corrisponderà i Proventi Netti registrati e suddivisi come previsto all’articolo 6.1, dedotti gli Accantonamenti, a ciascun Mandante, e solo ad essi (dunque con esclusione dei Produttori di Fonogrammi Terzi e degli AIE Terzi) nonché a ciascun Produttore di Fonogrammi e a ciascun AIE rappresentati da un’Organizzazione Collettiva Estera di cui al successivo articolo 17.1, nel rispetto della Sezione II del Regolamento. A tale scopo, l’individuazione finale dei singoli aventi diritto avverrà nel rispetto delle procedure di verifica prudenziale di cui ai successivi articoli 6.6 e 6.7.
6.6 Qualora risulti che l’ammontare dei Proventi Netti sia composto anche da Proventi che possano essere in parte di spettanza di Produttori Terzi ovvero di AIE Terzi, il Comitato per la Ripartizione, con delibera motivata, individuerà la quota di detti Proventi Netti da scomputare preventivamente ed accantonare, in vista della successiva regolazione in loro favore; e ciò, al fine di porre prudenzialmente in ripartizione solo Proventi Netti di spettanza dei Mandanti e delle Organizzazioni Collettive Estere di cui al successivo articolo 17.1. La quota come sopra scomputata sarà accantonata per un periodo di tempo non superiore a dieci anni, decorsi i quali l’eventuale residuo sarà comunque posto in ripartizione in favore dei Mandanti e delle Organizzazioni Collettive Estere di cui al successivo articolo 17.1.
6.7 Una volta ripartiti i Proventi Netti relativi a ciascun singolo Fonogramma con l’applicazione delle procedure di calcolo di cui agli articoli 8, 9 e 10, ITSRIGHT accerterà che i Produttori di Fonogrammi e gli AIE in favore dei quali sono stati ripartiti i rispettivi Proventi Netti siano tutti Mandanti di ITSRIGHT ovvero siano rappresentati da Organizzazioni Collettive estere di cui al successivo art.17.1. Qualora risulti che l’ammontare dei Proventi Netti allocati al singolo Fonogramma sia, in tutto o in parte, di spettanza di uno o più Produttori di Fonogrammi Terzi ovvero di AIE Terzi, il correlativo ammontare sarà accantonato e ITSRIGHT si adopererà al fine di accertare, riconciliare ed eventualmente regolare quanto individualmente dovuto, in via diretta ovvero per il tramite delle Organizzazioni Collettive che li rappresentano, nel rispetto delle procedure e delle intese definite tra ITSRIGHT e queste ultime. Le anzidette procedure di riconciliazione non sospendono in ogni caso la ripartizione della quota di Proventi Netti di spettanza dei Mandanti e delle Organizzazioni Collettive Estere di cui all’articolo 17.1. Ulteriori e più precise procedure al riguardo potranno essere in ogni tempo deliberate dal Comitato per la Ripartizione.
6.8 ITSRIGHT corrisponderà i Proventi Netti come sopra registrati e suddivisi, dedotti gli Accantonamenti, nel rispetto della Sezione II del Regolamento, all’Amministratore del Mandante ovvero – nei casi consentiti dal Mandato - all’eventuale cessionario dei crediti vantati dal Mandante a condizione che essi documentino a ITSRIGHT, attraverso una specifica procura all’incasso, la volontà del Mandante o del Produttore di Fonogrammi o dell’AIE, di delegare in loro favore il pagamento degli anzidetti Proventi Netti. Sono fatte salve le diverse pattuizioni contenute negli accordi di reciproca collaborazione con le Organizzazioni Collettive Estere di cui al successivo articolo 17.1.
6.9 Il pagamento ai Mandanti dei Proventi Netti ai sensi del Regolamento avverrà non oltre 9 (nove) mesi dalla fine del relativo Anno di Incasso sempreché siano pervenute a ITSRIGHT le informazioni di cui all’art. 6.2 e 7 e previo presentazione della correlativa fattura o della documentazione fiscale di legge; è fatta salva la facoltà di ITSRIGHT di stabilire ulteriori e più dettagliate modalità e tempi di pagamento dei Proventi Netti.
6.10 Nel caso di Proventi Xxxxx in relazione ai quali manchino le informazioni per poter procedere alle allocazioni e ripartizioni di cui agli artt. 8, 9 e 10, il Comitato per la Ripartizione potrà deliberare di effettuare pagamenti in acconto, di norma in proporzione agli importi corrisposti ai Mandanti per la stessa tipologia di Utilizzazione Musicale negli anni precedenti, salvo in ogni caso il conguaglio.
6.11 ITSRIGHT effettuerà tutti i pagamenti esclusivamente in Euro e a mezzo bonifico bancario.
Articolo 7 – Documentazione obbligatoria
7.1 Ciascun Mandante è obbligato a fornire a ITSRIGHT, con le modalità e nei tempi che saranno di volta in volta indicate da ITSRIGHT, la documentazione relativa ai Fonogrammi e/o ai Materiali Audio e Video di cui il Produttore di Fonogrammi abbia la titolarità ovvero alla realizzazione dei quali l’AIE abbia contribuito con proprie prestazioni artistiche.
7.2 A richiesta di XXXXXXXX, i Mandanti forniranno le prove in base alle quali essi ritengono di vantare diritti relativamente ai Fonogrammi da essi dichiarati ai sensi dell’art. 7.1; in via meramente esemplificativa e non esaustiva, costituiscono prova: la copia del contratto di registrazione fonografica da essi stipulato; il foglio di produzione del Fonogramma, la copia della fattura emessa in relazione alle prestazioni artistiche rese ed ogni altro analogo
documento da cui risulti espressamente, a giudizio di XXXXXXXX, la partecipazione dell’AIE e/o del Mandante alla realizzazione del Fonogramma dichiarato ai sensi dell'art. 7.1.
7.3 Qualora il Mandante sia un soggetto diverso dall’AIE o dal Produttore di Fonogrammi, fermo ogni altro obbligo di cui al Mandato ed al Regolamento, dovrà essere inoltre documentato a ITSRIGHT il titolo in base al quale il Mandante è succeduto nella titolarità dei diritti vantati dall’AIE o dal Produttore di Fonogrammi sui Fonogrammi dichiarati ai sensi dell’art. 7.1.
7.4 Qualora ITSRIGHT abbia motivate ragioni di dubitare del fondamento delle pretese avanzate da un Mandante, così come nel caso in cui tali pretese siano contestate da terzi, ITSRIGHT è autorizzato a sospendere e rinviare il pagamento dei Proventi Netti relativi al Fonogramma in contestazione sino al relativo accertamento, per accordo delle parti, attraverso la procedura di cui all’art. 12.2 (se riguarda esclusivamente Mandanti e ITSRIGHT) o all'emissione di un provvedimento giurisdizionale immediatamente esecutivo (in tutti gli altri casi).
7.5 Le disposizioni che precedono si applicano altresì agli Amministratori del Mandante, salva l’applicazione delle diverse procedure e dei processi informatici internazionalmente adottati in applicazione degli accordi internazionali di reciproca collaborazione di cui al successivo art. 17.
Articolo 8 – Criteri generali di ripartizione
8.1 ITSRIGHT, su iniziativa dell’Amministratore Esecutivo e, ove richiesto, previa delibera conforme del Comitato per la Ripartizione, ripartirà i Proventi Netti ai sensi della Sezione II del Regolamento e del Mandato, applicando i seguenti criteri generali di ripartizione:
a) attraverso la diretta allocazione dei Proventi Netti ai correlativi Fonogrammi in tutti i casi nei quali, dall’esecuzione dei rispettivi Contratti ovvero dalle pattuizioni contenute nei Contratti, risulti che i Proventi Netti siano stati corrisposti dall’Utilizzatore in relazione a specifici Fonogrammi;
b) sulla base del tempo di utilizzazione di ciascun Fonogramma o del numero di utilizzazioni effettuate da parte di ciascun Utilizzatore, così come risultante dai Rapporti di Rilevazione di cui all’art. 9, ogniqualvolta ciò sia possibile sulla base della documentazione di cui all’art. 7 acquisita da ITSRIGHT;
c) i Proventi Netti che non sia stato possibile allocare in applicazione del criterio di cui alle precedenti lettere a) e
b) – salvo che il Comitato per la Ripartizione abbia adottato un criterio alternativo come previsto all’art. 9.2 – saranno individualmente allocati ai singoli Fonogrammi in misura direttamente proporzionale, per ciascun Anno di Competenza e distintamente per ciascuna tipologia di Utilizzazione Musicale, ai Proventi Netti ripartiti ai sensi delle precedenti lettere a) e b);
d) al fine di ripartire tra i singoli Mandanti i Proventi Netti allocati per Fonogramma in base ai criteri di cui alle precedenti lettere a), b) e c), si procederà innanzitutto suddividendo la quota dei Proventi Netti spettante ai Produttori di Fonogrammi da quella spettante agli AIE come segue:
d1) i Proventi Netti relativi a diritti di riproduzione di cui all’art. 72 lettera a) L.D.A. (diritto di copia) spetteranno esclusivamente ai Produttori di Fonogrammi;
d2) i Proventi Netti relativi ai diritti di cui agli artt. 73 e 73bis L.D.A. saranno suddivisi in parti uguali tra Produttori di Fonogrammi e AIE;
d3) relativamente ai Playback, la quota dei Proventi Netti imputata ai diritti di cui al paragrafo d2) è pari al 50% del totale dei relativi Proventi Netti; la restante quota del 50% è attribuita al Produttore di Fonogrammi; d4) relativamente ai Videogrammi, la quota dei Proventi Netti imputata ai diritti di cui al paragrafo d2) è pari al 33% del totale dei relativi Proventi Netti; la restante quota del 67% è attribuita al Produttore di Fonogrammi;
d5) i Proventi Netti relativi alla R.A.S. spetteranno esclusivamente agli AIE dei rispettivi Fonogrammi che abbiano maturato l’anzidetto Provento;
d6) ogni altro Provento Netto sarà suddiviso in parti uguali tra Produttori di Fonogrammi e AIE;
d7) per la ulteriore ripartizione tra i singoli AIE di ciascun Fonogramma si utilizzerà un sistema di parametrazione a punti, in base al quale la prestazione artistica di ciascun AIE in relazione al rispettivo Fonogramma, sarà valorizzata con uno o più punti, come meglio precisato all’art. 10.
8.2 Qualora non sia in alcun modo possibile procedere all'allocazione e alla ripartizione di parte dei Proventi Netti in base ai criteri di cui all’art. 8.1, la loro allocazione e ripartizione saranno effettuate sulla base di ulteriori criteri particolari, adottati dal Comitato per la Ripartizione, nel rispetto dei principi generali e delle modalità di ripartizione contenuti nella Sezione II del Regolamento nonché di quanto stabilito all’art. 18 del D. Lgs 35/2017.
8.3 L’applicazione dei criteri di ripartizione dei Proventi Netti di cui agli artt. 8, 9 e 10 del Regolamento deve perseguire l’obiettivo di una ripartizione quanto più equa possibile.
Articolo 9 – Allocazione dei Proventi Netti per Fonogramma
9.1 Ai fini dell’applicazione del criterio di cui all’art. 8.1 lettera b), ITSRIGHT procederà come segue:
a) il Comitato per la Ripartizione individuerà, per ciascun Utilizzatore ovvero per tipologie omogenee di Utilizzatori, uno o più Istituti di Rilevazione cui affidare l’incarico di consegnare Rapporti di Rilevazione;
b) nel caso in cui l’incarico all’Istituto di Rilevazione si riferisca ad uno specifico Utilizzatore che si sia impegnato a consegnare i rendiconti analitici di cui all’art. 5.3, l’allocazione dei Proventi Netti ai singoli Fonogrammi sarà comunque effettuata sulla base del Rapporto di Rilevazione; tuttavia, qualora le risultanze di quest’ultimo si discostino da quelle degli anzidetti rendiconti analitici consegnati dagli Utilizzatori in misura superiore al 10%, ITSRIGHT procederà – in contraddittorio con l’Istituto di Rilevazione e l’Utilizzatore - alla relativa riconciliazione, all’esito della quale procederà ai conseguenti eventuali ricalcoli;
c) nel caso in cui l’incarico all’Istituto di Rilevazione si riferisca a tipologie omogenee di Utilizzatori, il Comitato per la Ripartizione stabilirà altresì il panel di Utilizzatori più consono ai fini della relativa rilevazione motivandone la scelta; a tale scopo, il Comitato per la Ripartizione avrà facoltà di avvalersi di studi di mercato di pubblico dominio ovvero specificamente commissionati a istituti o enti di ricerca indipendenti e di chiara fama;
d) i Proventi Netti saranno divisi per il numero totale di minuti primi di utilizzazione effettiva, laddove possibile, ovvero per il numero totale di utilizzazioni effettive da parte di ciascun Utilizzatore (o tipologie omogenee di Utilizzatori) dei Fonogrammi che hanno generato i medesimi Proventi Netti quali risultanti dai rispettivi Rapporti di Rilevazione;
e) l’anzidetto ammontare per minuto primo o per singola utilizzazione sarà moltiplicato per il numero di minuti primi (e frazioni di minuto) di effettiva utilizzazione o per il numero di effettive utilizzazioni di ciascun Fonogramma; l’importo così risultante sarà ripartito, nel rispetto dei criteri indicati all’art. 8, in favore del Produttore di Fonogrammi titolare dei diritti sul Fonogramma interessato nonché, ai sensi dell’art. 10, tra gli AIE che hanno contribuito, con la propria prestazione artistica, alla realizzazione del Fonogramma interessato.
9.2 Se risulta impossibile ovvero gravemente anti-economico applicare le procedure di cui all’art. 9.1, rispetto a specifici Utilizzatori o tipologie di Utilizzazione Musicale, il Comitato per la Ripartizione individuerà e delibererà, di volta in volta, sulla base delle informazioni e delle documentazioni disponibili, un criterio equo e ragionevole (anche sulla base dei costi di implementazione del medesimo criterio) di allocazione dei Proventi Netti al singolo Fonogramma in modo che esso sia il più possibile coerente con quanto stabilito all’art. 9.1.
9.3 L’allocazione a ciascun Fonogramma della parte di Proventi Netti derivanti da Copia Privata sarà effettuata sulla base di specifica delibera del Comitato per la Ripartizione, tenuto anche conto dei criteri applicati dalla SIAE per la cosiddetta ripartizione generale primaria dei compensi da essa incassati per Copia Privata nonché della relativa documentazione acquisita da ITSRIGHT presso SIAE.
Articolo 10 – Calcolo della quota dei singoli AIE
10.1 Ai fini dell’applicazione del criterio di cui all’art. 8.1 lettera d7), ITSRIGHT procederà sulla base della seguente scala parametrale a punti:
CATEGORIA | PUNTI |
a) artisti primari, artisti comprimari, componenti di complessi musicali o orchestrali di cui all’art. 82 L.D.A. | 5 |
b) direttori d’orchestra e di coro di cui all’art. 82 L.D.A. | 3 |
c) orchestrali, musicisti, produttori artistici ed ogni altro AIE non contemplato dall’art. 82 L.D.A. | 1 |
10.2 Resta comunque stabilito che, i Proventi Netti ripartiti per ciascun Fonogramma ai soggetti di cui all'art. 10.1 lettera
c) non potranno mai eccedere il 50% del totale dei Proventi Netti allocati per il medesimo Fonogramma e saranno suddivisi tra tali soggetti in egual misura.
10.3 I soggetti di cui all’art. 10.1, lettera c), che abbiano eseguito prestazioni artistiche interpretando più ruoli nel medesimo Fonogramma, possono essere computati non più di tre volte ai fini della determinazione del punteggio di cui all’art. 10.1.
Articolo 11 – Rendiconti trimestrali - Acconti sui Proventi Netti - Pagamenti
11.1 ITSRIGHT effettua trimestralmente le ripartizioni dei Proventi Netti determinati ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 entro la fine dei mesi di Marzo, Giugno, Settembre e Dicembre di ciascun anno. A tale fine ITSRIGHT:
a) predisporrà tempestivamente i rendiconti individuali, dai quali dovranno risultare i criteri di allocazione e ripartizione di volta in volta adottati da ITSRIGHT, nonché l’importo spettante al Mandante;
b) entro 60 giorni dalla fine di ciascun trimestre, invierà i rendiconti individuali a ciascun Mandante – all’indirizzo risultante dal Mandato – semprechè il Mandante abbia diritto, in base ad uno o più rendiconti, al pagamento di un importo, al lordo del Corrispettivo e degli Accantonamenti, superiore ad € 150,00 (Euro centocinquanta/00); qualora invece l’importo spettante al Mandante risulti inferiore a € 150,00 (centocinquanta/00), ITSRIGHT invierà al Mandante uno specifico estratto conto da cui risultino le somme maturate in favore del Mandante e non pagate; queste ultime saranno via via cumulate con le ulteriori somme maturate nei trimestri successivi e corrisposte nel trimestre in cui si verifichi il superamento dell’anzidetta soglia minima;
c) entro 30 giorni dal ricevimento della fattura ovvero di idoneo documento fiscale predisposto ed inviato a ITSRIGHT dal Mandante sulla base di quanto risultante dal/dai relativo/i rendiconto/i e ciò anche in caso di sua/loro contestazione, corrisponderà quanto dovuto a ciascun Mandante in base al/ai rendiconto/i, mediante bonifico sul conto corrente bancario le cui coordinate IBAN siano state comunicate a ITSRIGHT dal Mandante.
11.2 Gli eventuali oneri bancari sostenuti da ITSRIGHT potranno essere da questa addebitati al Mandante. Parimenti resteranno a carico del Mandante ogni imposta, tassa o contributo previdenziale o sociale, comunque denominati, disposti dalle leggi nazionali o estere applicabili ai Proventi.
11.3 ITSRIGHT è in ogni caso autorizzato a rettificare i rendiconti inviati nei cinque anni precedenti ed a ripetere da ciascun Mandante qualsiasi importo pagato e non dovuto, nonché a compensare tale importo, sino alla concorrenza, con ulteriori importi a qualsiasi titolo spettanti al Mandante.
11.4 In caso di corresponsione di acconti sui Proventi Netti ai sensi dell’art. 6.7, il relativo saldo a conguaglio potrà essere effettuato da ITSRIGHT con compensazione di qualsiasi importo a qualsiasi titolo spettante al Mandante. In caso di saldo a conguaglio a debito del Mandante, ITSRIGHT invierà, unitamente ai rendiconti di cui all’art. 11.1, uno specifico estratto conto da cui risulti la posizione debitoria aggiornata del Mandante.
11.5 Fermo quanto all’art. 12, ciascun Mandante avrà in ogni momento la facoltà di richiedere a ITSRIGHT ogni ulteriore delucidazione o approfondimento sul contenuto dei rendiconti e degli estratti conto ricevuti; i relativi dettagli saranno comunicati all’interessato e documentati a mezzo di idonee procedure di documentazione informatica attraverso l’accesso riservato ad un’apposita data room sul Sito Web, nel quale saranno inseriti tutti i rendiconti dell’art.
11.1 e gli estratti conto dell’art. 11.4, accessibile ai Mandanti mediante password.
Articolo 12 – Contestazione del rendiconto
12.1 Ciascun Mandante ha facoltà – da esercitarsi mediante invio di raccomandata AR ovvero a mezzo posta elettronica certificata (pec) ad ITSRIGHT entro il 28 febbraio di ciascun anno - di contestare uno o più rendiconti riferiti all’anno solare precedente per errata applicazione, da parte di ITSRIGHT, dei criteri e delle disposizioni di allocazione e ripartizione contenute nella Sezione II del Regolamento, indicando le motivazioni e fornendo l’eventuale documentazione di supporto. La contestazione del rendiconto da parte di un Mandante non sospende i pagamenti a favore degli altri Mandanti.
12.2 Nel caso in cui la contestazione non sia bonariamente risolta entro i 60 giorni successivi al ricevimento della raccomandata AR o la pec di cui all’art. 12.1, verrà nominato su accordo delle parti, o in mancanza dal Presidente del Tribunale di Milano, un terzo arbitratore, nella persona di una società di revisione. L’arbitratore così designato dovrà comunicare per iscritto la sua determinazione alle parti interessate entro 90 (novanta) giorni dalla data di accettazione dell’incarico. Tale determinazione sarà effettuata con equo apprezzamento ai sensi dell'articolo 1349 c.c.. Le spese e gli onorari del suddetto arbitratore saranno a carico di ITSRIGHT solo nel caso in cui vengano accertati dall’arbitratore come dovuti al Mandante importi superiori del 10% agli importi risultanti dai rendiconti contestati.
12.3 Le determinazioni dell’arbitratore, ove contestate, possono essere impugnate avanti al collegio arbitrale previsto dal Mandato.
Articolo 13 – Proventi Netti irripartibili
13.1 La parte dei Proventi Netti spettanti ad AIE o a Produttori di Fonogrammi che, nonostante ogni ragionevole sforzo all’uopo effettuato da ITSRIGHT, non possano essere individuati e/o la parte dei Proventi Netti spettanti agli AIE e/o ai Produttori di Fonogrammi ai quali non possano essere per qualsiasi motivo corrisposti (ivi incluso il caso di mancata emissione della fattura o documento fiscale equipollente) saranno accantonati, nell’interesse dei potenziali aventi diritto, in apposita riserva per un periodo di 5 anni a decorrere dal 31 dicembre dell’anno nel corso del quale sono stati incassati da ITSRIGHT.
13.2 Entro novanta giorni dal termine di cui all’art. 6.9, ITSRIGHT mette a disposizione di qualsiasi AIE o Produttore di Fonogrammi o organismo di gestione collettiva italiano o estero, in apposita area ad accesso riservato con password del Sito Web, le informazioni disponibili di cui all’art. 18, secondo comma del D. Lgs. 35/2017 relative ai Fonogrammi per i quali uno o più titolari dei diritti non sono stati identificati o localizzati.
13.3 Entro un anno dal termine di cui all’art. 13.2, ITSRIGHT mette le medesime informazioni ivi previste a disposizione del pubblico in apposita area ad accesso libero del Sito Web.
13.4 Adempiute le formalità di cui agli artt. 13.2 e 13.3 e decorso il termine di 5 anni di cui all’art. 13.1, la parte dei Proventi Netti di cui all’art. 13.1 è considerata definitivamente non distribuibile e, con motivata delibera del Comitato per la Ripartizione, è destinata alle finalità di cui all’art. 16.
Articolo 14 – Comitato per la Ripartizione
14.1 ITSRIGHT costituirà un Comitato per la Ripartizione, composto dall’Organismo di Sorveglianza di cui all’art. 18 dello Statuto nonché da due componenti nominati dal consiglio di amministrazione di ITSRIGHT. I componenti del Comitato per la Ripartizione rimarranno in carica per tre anni e sono rieleggibili; la carica è gratuita salvo il rimborso delle spese.
14.2 Il Comitato per la Ripartizione si riunisce ogni qualvolta sia necessario al fine di dare esecuzione alle previsioni del presente Regolamento e, in ogni caso, almeno una volta all’anno presso la sede sociale di ITSRIGHT, su convocazione del suo presidente che sarà nominato dal Comitato fra i componenti dell’Organismo di Sorveglianza, il cui voto sarà determinante in caso di parità, o, in difetto, su convocazione anche di un solo componente, per deliberare sulle materie attribuitegli dal presente Regolamento. Il presidente del Comitato per la Ripartizione è assistito, per la sola redazione del verbale, da un segretario da lui nominato anche tra i non componenti il Comitato per la Ripartizione.
14.3 Le deliberazioni del Comitato per la Ripartizione sono constatate da processo verbale firmato dal presidente e dal segretario; copia del verbale è trasmesso all’Amministratore Esecutivo, che ne assicura l’esecuzione.
Articolo 15 – Ripartizione delle entrate derivanti dagli investimenti
15.1 Le entrate derivanti dagli investimenti effettuati ai sensi dell’art. 5.7 maturate in ciascun esercizio sociale saranno registrate e specificamente evidenziate nel bilancio di ITSRIGHT, con evidenza delle quote di tali entrate che siano state effettivamente incassate da ITSRIGHT nel corso dell’esercizio.
15.2 L’ammontare delle anzidette entrate effettivamente incassate in ciascun esercizio sarà ripartita in favore di tutti i Mandanti contestualmente al rendiconto trimestrale di cui all’art. 11.1 chiuso al 31 marzo successivo in misura direttamente proporzionale all’ammontare dei Proventi Netti effettivamente loro ripartiti da ITSRIGHT, quali risultanti dagli ultimi quattro rendiconti trimestrali dell’anno solare antecedente.
Articolo 16 – Contributi per finalità sociali, culturali o educative
16.1 Con delibera adottata dal consiglio di amministrazione di ITSRIGHT, su proposta motivata del Comitato per la Ripartizione, ITSRIGHT potrà dedurre dai Proventi Netti un importo, non superiore all’1% (uno per cento) dei Proventi di ciascun Anno di Competenza, al fine di finanziare le iniziative sociali, culturali o educative di cui al fondo previsto al successivo art. 16.2.
16.2 Gli importi di cui agli artt. 16.1 (eventualmente incrementati con quelli derivanti dall’applicazione dell’art. 13.4) sono versati, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale gli stessi sono stati accantonati, in uno specifico fondo vincolato da destinare in favore di enti privati o pubblici, fondazioni, associazioni di carattere musicale che saranno annualmente individuate dal Comitato per la Ripartizione; tale fondo è destinato esclusivamente a finalità sociali, culturali o educative di carattere musicale.
16.3 Le relative deliberazioni del Comitato per la Ripartizione sono trasmesse al consiglio di amministrazione di ITSRIGHT e sono pubblicate sul Sito Web nell’area all’uopo riservata.
Articolo 17 – Rapporti con le Organizzazioni Collettive Estere
17.1 Le disposizioni di cui alla Sezione II del Regolamento si applicano anche alla ripartizione dei Proventi raccolti da ITSRIGHT nell’interesse dei Produttori di Fonogrammi e degli AIE stranieri, fermo restando il rispetto degli eventuali accordi di reciproca collaborazione stipulati da ITSRIGHT con Organizzazioni Collettive estere per la gestione dei rispettivi Produttori di Fonogrammi e AIE.
17.2 I Proventi raccolti da XXXXXXXX sulla base di accordi di reciproca collaborazione stipulati con Organizzazioni Collettive estere riferiti ad Utilizzazioni Musicali avvenute all’estero e spettanti ai Mandanti saranno ripartiti sulla base delle informazioni ricevute dalle rispettive organizzazioni straniere in relazione all’effettiva utilizzazione dei Fonogrammi da esse dichiarata e documentata. Qualora, sulla base delle informazioni ricevute dalle anzidette organizzazioni straniere non fosse possibile allocare i Proventi ai singoli Fonogrammi ovvero ai singoli Mandanti, il Comitato per la Ripartizione definirà un criterio equo e ragionevole di ripartizione dei medesimi.
17.3 Nei confronti delle Organizzazioni Collettive estere di cui sopra, ITSRIGHT adotterà criteri di trasparenza, pubblicità, equità, imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione, con particolare riferimento ai repertori, alle tariffe ed alle condizioni contrattuali relative agli accordi sottoscritti, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 20, 21 e 25 del D.Lgs 35/2017.
Sezione III – Disposizioni varie
Articolo 18 – Pubblicità del Regolamento e delle informazioni di legge
18.1 Il presente Regolamento sarà pubblicato e reso disponibile sul Sito Web entro cinque giorni dalla data di approvazione del medesimo ai sensi dell’art. 2.3 dello Statuto e forma parte integrante delle pattuizioni contenute nei singoli Mandati.
18.2 ITSRIGHT pubblicherà altresì, mantenendole aggiornate, sul Sito Web le informazioni previste dall’art. 26 del D. Lgs. 35/2017.
Articolo 19 – Accesso alle informazioni da parte dei soggetti di cui all’art. 27 del D.Lgs. 35/2017
19.1 In apposita area del Sito Web ovvero in altro sito web specificamente dedicato, ITSRIGHT consentirà l’accesso riservato mediante password alle informazioni di cui all’art. 27 del D. Lgs. 35/2017 in favore dei soggetti ivi previsti che ne facciano richiesta scritta, anche a mezzo di posta elettronica.