Esecuzione del Mandato Clausole campione

Esecuzione del Mandato. Il Mandatario potrà avvalersi di soggetti terzi nello svolgimento delle attività previste dal Mandato nel rispetto in ogni caso di quanto previsto nella Normativa Applicabile e nella Convenzione, fermo restando che, in tal caso, il Mandatario continuerà ad essere direttamente responsabile per l’adempimento del Mandato e, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 8.4 nei limiti ivi contemplati, risponderà, senza limitazione alcuna, in espressa deroga a quanto disposto dall’articolo 1717 secondo comma del Codice Civile, dell’operato di tali soggetti terzi, obbligandosi, sin d’ora, a mantenere indenne e manlevato il Mandante da qualsiasi perdita, danno o costo dallo stesso subito in dipendenza di tale delega. Nell’esecuzione del Mandato, resta inteso che: a) indipendentemente dalla propria qualità di mandatario in relazione al Finanziamento Agevolato, il Mandatario potrà intrattenere ogni e qualsiasi tipo di relazione bancaria con il Mandante nonché con il Soggetto Beneficiario e con i terzi garanti a condizione che, qualora il Mandatario venisse a conoscenza - usando la diligenza richiesta ai sensi del Mandato - di situazioni di conflitto di interessi, rispetto all’incarico assunto con il Mandato (i) si astenga dal compiere atti che possano essere pregiudizievoli per gli interessi del Mandante in relazione al Finanziamento Agevolato, (ii) informi entro 10 (dieci) Xxxxxx Xxxxxxxxxx il Mandante di dette situazioni, e (iii) si attenga alle istruzioni eventualmente impartite dal Mandante; b) il Mandatario si obbliga ad effettuare, sotto la propria esclusiva responsabilità, tutte le comunicazioni periodiche al Soggetto Beneficiario previste dalla normativa in materia di trasparenza bancaria nonché tutti gli altri adempimenti di informativa e segnalazione connessi o relativi alla gestione del Finanziamento; c) il Mandante si obbliga ad effettuare tutti gli adempimenti di informativa e segnalazione nei confronti degli organi di vigilanza, eventualmente posti a suo esclusivo carico ai sensi delle specifiche disposizioni normative in vigore nonché ad adempiere a tutti gli obblighi previsti ai sensi delle leggi di volta in volta vigenti in materia di privacy e protezione dei dati personali in relazione al Contratto di Finanziamento, e a tal fine il Mandatario si impegna a fornire entro 7 (sette) Xxxxxx Xxxxxxxxxx al Mandante tutte le informazioni dallo stesso richieste per ottemperare ai suddetti adempimenti; d) il Mandatario si obbliga ad effettuare le attiv...
Esecuzione del Mandato. 4.1 Col conferimento del Mandato, il Mandante e ITSRIGHT sono reciprocamente obbligati all’adempimento delle obbligazioni ivi pattuite nonché al rispetto di quanto stabilito nel Regolamento e successive integrazioni o modificazioni del medesimo. 4.2 ITSRIGHT stipulerà ed eseguirà il Mandato ed il Regolamento nel rispetto dei criteri di trasparenza, pubblicità, equità, imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione nei confronti dei Mandanti. 4.3 Il Corrispettivo applicato da ITSRIGHT nei confronti di tutti i Mandanti è costituito dalle percentuali e dai compensi specificati nei modelli standard di Mandato adottati ai sensi dell’art. 2.1. In relazione a specifiche attività o servizi aggiuntivi svolti, d’intesa con un Mandante ITSRIGHT o su richiesta di quest’ultimo, potrà pattuire, caso per caso, con ciascun interessato - in variazione rispetto a quelli individuati nel modello standard di Mandato - il riconoscimento dei correlativi compensi o rimborsi spese. 4.4 Con delibera del consiglio di amministrazione di ITSRIGHT, il Corrispettivo di cui al modello standard di Mandato potrà essere variato, purché tale variazione sia identica per tutti i Mandanti e sia loro comunicata per iscritto, anche a mezzo di posta elettronica. In tal caso, il Mandante potrà recedere dal Mandato con effetto dal 1° gennaio immediatamente successivo, dandone comunicazione a ITSRIGHT con lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata (pec) inviata entro trenta giorni dalla comunicazione della variazione. 4.5 Quale compenso per l’esecuzione del Mandato nonché per tutte le attività contemplate nel Regolamento, ITSRIGHT avrà diritto: a) a percepire dal Mandante il Corrispettivo; b) ad incamerare gli interessi maturati sui Proventi giacenti nei conti correnti bancari tra la data di incasso dei medesimi e quella di pagamento delle somme individualmente corrisposte a ciascun Mandante ai sensi della Sezione II del Regolamento.
Esecuzione del Mandato. Lo spedizioniere è tenuto ad eseguire il mandato affidato con la diligenza del buon padre di famiglia, nell'interesse del mandante. Tutte le spese derivanti dall'esecuzione del mandato sono comunque a carico del mandante.
Esecuzione del Mandato. In esecuzione di quanto previsto dalla presente Sottosezione (B), la Banca conclude per conto del Cliente i singoli contratti di prestito di strumenti finanziari con piena discrezionalità senza necessità di specifica preventiva autorizzazione del Cliente, decidendo autonomamente, entro i limiti specificamente previsti in questo accordo quadro, la tipologia e la quantità di strumenti finanziari da concedere in prestito, le giornate di esecuzione dei singoli contratti e le controparti contrattuali. La Banca non assume nei confronti del Cliente alcun obbligo di esecuzione di specifici contratti di prestito di strumenti finanziari anche nel caso in cui il Cliente impartisca specifiche disposizioni alla Banca. Il Cliente non può vantare alcuna pretesa affinché i suoi strumenti finanziari vengano effettivamente presi in prestito dalla Banca. Il quantitativo preso in prestito è determinato volta per volta dalla Banca. Al riguardo la Banca prende in considerazione in egual misura tutti i suoi clienti, a seconda della disponibilità o meno del necessario numero di strumenti finanziari, e tiene conto anche del numero di contratti di Prestito Xxxxxx perfezionati in precedenza. La Banca garantisce al Cliente il buon fine delle singole operazioni di prestito di strumenti finanziari concluse in attuazione delle norme della presente Parte, o in alternativa la restituzione dell’equivalente in denaro ai sensi del primo comma dell’art. 61.
Esecuzione del Mandato. 3.1 Con il conferimento del mandato, il mandante e Artisti 7607 si impe- gnano all’adempimento delle reciproche obbligazioni e al rispetto di quanto stabilito nei regolamenti.
Esecuzione del Mandato. 4.1 L’Agente di Regolamento provvederà a dare esecuzione a tutte le comunicazioni e/o disposizioni di CC&G senza opporre eccezioni alla stessa, ma eventualmente informando il Partecipante su ogni profilo di criticità. 4.2 A CC&G non sarà opposta alcuna eccezione, né verso la stessa sarà vantata alcuna pretesa, fondata sull’esecuzione del presente contratto, restando le parti impegnate a regolare tra le stesse ogni eventuale controversia al riguardo. 4.3 L’esecuzione del mandato conferito ai sensi dell’art. 2, comma 3, potrà dal Partecipante essere espressamente circoscritta, con le modalità di cui all’art. 8, solo ad alcuni dei Comparti nei quali operi, qualora per altri intenda provvedere direttamente ai relativi adempimenti. 4.4 Il Partecipante manterrà informato, per quanto occorra, l’Agente di Regolamento di tutte le modifiche delle disposizioni del Regolamento, delle Istruzioni, delle Condizioni Generali e di tutte le altre disposizioni che regolano il Sistema.
Esecuzione del Mandato. 6.1 La Società stipulerà ed eseguirà il Mandato curando l’applicazione di criteri di trasparenza, pubblicità, equità, imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione nei confronti dei Mandanti. 6.2 La Società negozierà e stipulerà i contratti con gli utilizzatori del Repertorio perseguendo l’obiettivo di incrementare l’ammontare dei compensi incassati dalla Società. A tale fine la Società avrà altresì la facoltà di stipulare transazioni con i contraenti di detti contratti che apparissero funzionali al perseguimento del detto obbiettivo.
Esecuzione del Mandato. In esecuzione di quanto previsto dalla presente Sottosezione (B), la Banca conclude per conto del Cliente i singoli contratti di prestito di strumenti finanziari con piena discrezionalità senza necessità di specifica preventiva autorizzazione del Cliente, decidendo autonomamente, entro i limiti specificamente previsti in questo accordo quadro, la tipologia e la quantità di strumenti finanziari da concedere in prestito, le giornate di esecuzione dei singoli contratti e le controparti contrattuali. La Banca non assume nei confronti del Cliente alcun obbligo di esecuzione di specifici contratti di prestito di strumenti finanziari anche nel caso in cui il Cliente impartisca specifiche disposizioni alla Banca. Il Cliente non può vantare alcuna pretesa affinché i suoi strumenti finanziari vengano effettivamente presi in prestito dalla Banca. Il quantitativo preso in prestito è determinato volta per volta dalla Banca. Al riguardo la Banca prende in considerazione in egual misura tutti i suoi clienti, a seconda della disponibilità o meno del necessario numero di strumenti finanziari, e tiene conto anche del numero di contratti di Prestito Xxxxxx perfezionati in precedenza. La Banca garantisce al Cliente il buon fine delle singole operazioni di prestito di strumenti finanziari concluse in attuazione delle norme della presente Parte, o in alternativa la restituzione dell’equivalente in denaro ai sensi del primo comma dell’art. 53. Art. 47 - Contratti conclusi dalla Banca con sé stessa. La Banca è sin d’ora autorizzata, ai sensi dell’art. 1395 del codice civile, a concludere le singole operazioni di prestito di strumenti finanziari con sé stessa e ad assumere quindi, oltre alla veste di mandataria con rappresentanza del Cliente, anche la veste di Mutuatario, quale controparte contrattuale del Cliente. Anche nel caso di cui al precedente comma 1 del presente articolo, le obbligazioni restitutorie della Banca che saranno di volta in volta determinate in ragione delle singole operazioni di prestito di strumenti finanziari concluse in attuazione della presente Sottosezione (B), ivi incluso quanto previsto dall’art. 53, sono assistite da garanzia. In particolare, la Banca costituisce, a favore del Cliente, un vincolo pignoratizio sul denaro e/o sul valore degli strumenti finanziari registrati sul deposito vincolato aperto dalla Banca stessa presso Intesa Sanpaolo S.p.A., intermediario custode ai sensi dell’art. 2786, comma 2, per un importo corrispondente al controvalore ...

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  • Esecuzione del contratto 1. Ogni impresa presente in cantiere, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla legge a carico dell’appaltatore, ha l’obbligo di tenere nell’ambito del cantiere stesso e di mettere a disposizione del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o altro tecnico incaricato, la seguente documentazione: a estratto del Libro matricola di cantiere (l’originale del Libro matricola potrà essere sostituito da fotocopia autenticata mediante autocertificazione, conservando l’originale presso la sede aziendale), con riferimento ai soli dipendenti occupati nei lavori del cantiere. Ogni omissione, incompletezza o ritardo in tali adempimenti sarà segnalato dalla Direzione Lavori alla Direzione Provinciale del Lavoro-Servizio Ispezioni del Lavoro; b registro delle presenze debitamente vidimato dall’INAIL. In tale documento vanno registrate le presenze giornaliere ed indicate le ore lavorative, ordinarie e straordinarie, con regolarizzazione entro le 24 ore successive alla giornata interessata; c fotocopia delle comunicazioni di assunzione; d copia delle denunce e dei versamenti mensili INPS e Cassa Edile; e – estremi del CCNL e del Contratto Integrativo Provinciale (C.I.P.) applicati ai dipendenti; f attestazione della formazione di base in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dagli accordi contrattuali, effettuata ai propri lavoratori presenti sul cantiere; g copia dei contratti di subappalto e fornitura con posa in opera. Qualora le imprese che svolgono attività nel cantiere oppongano rifiuto alla presentazione della suddetta documentazione, dopo formale richiamo e diffida, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o altro tecnico incaricato effettuerà la segnalazione al R.U.P./Responsabile dei Lavori che, a sua volta, provvederà a comunicare la situazione agli uffici competenti per gli accertamenti di legge. Tali violazioni saranno considerate grave inadempimento, consentendo l’eventuale blocco dei pagamenti dei SAL o dello Stato finale dei lavori, nonché l’attivazione del procedimento previsto dall’art.136 del D. Lgs. n.163/2006 che comporta, in caso di mancata regolarizzazione, la risoluzione contrattuale. La precedente disposizione sarà inserita nel capitolato speciale d'appalto prevedendone l'espressa specifica sottoscrizione. 2. Tutti i lavoratori presenti nel cantiere e che opereranno all’interno di luoghi di lavoro della Stazione Appaltante per ogni tipo di intervento, indipendentemente dal loro numero complessivo e compresi i lavoratori autonomi, saranno dotati di una tessera di riconoscimento, rilasciata dall’impresa di appartenenza e che riporti: - nome e cognome, - fotografia, - impresa di appartenenza e Codice Fiscale dell'impresa, - numero di iscrizione al libro matricola aziendale, - numero di iscrizione dell’impresa al R.E.A. della CCIAA. 3. Periodicamente ed ogni qualvolta si rilevino le condizioni che la rendono necessaria, sarà effettuata, da parte del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o di altro incaricato dal R.U.P., l’identificazione dei lavoratori presenti in cantiere. Ove risultasse che qualcuno di essi non fosse regolarmente indicato nell’elenco delle maestranze che operano in cantiere, (risultante dalla registrazione automatica di cui al punto successivo o trasmesso prima dell’inizio del cantiere e integrato a ogni assunzione, e/o non fosse regolarmente registrato sul libro matricola e/o sul libro presenze), il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o altro incaricato dallo stesso, provvederà alla segnalazione al Committente / R.U.P. / Responsabile dei Lavori della situazione riscontrata, attuando quanto previsto al punto e) dell’art. 5 del D. Lgs. n. 494/96 . 4. Per le opere di particolare rilevanza o complessità ed in ogni cantiere di importo superiore a € 750.000,00, la Stazione Appaltante istituisce una procedura di rilevazione automatica delle presenze tramite tesserino fornito di banda magnetica. Xxxxxxxxx, apparecchiatura di lettura e tenuta delle registrazioni sono a carico della stazione appaltante, la quale raccoglierà settimanalmente una stampa dei dati rilevati in ogni cantiere. Per i cantieri caratterizzati da particolari difficoltà logistiche (cantieri stradali o comunque in estensione, privi di baracca fissa con allacciamento alla rete elettrica) la Stazione Appaltante ha facoltà discrezionale, in relazione alla durata e/o particolarità del lavoro stesso, di prevedere l’esonero da tale norma, ponendo in atto misure alternative per il controllo periodico delle presenze ed identità di chi accede al cantiere. 5. Prima dell’emissione dello stato finale dei lavori e dell’emissione di ogni stato d’avanzamento dei lavori, il Direttore dei lavori richiederà il DURC delle imprese interessate ai lavori in fase di liquidazione. Il pagamento del SAL o SFL non sarà effettuato in assenza di tali documenti. In caso di certificazione sfavorevole per singole imprese, il pagamento del SAL/SFL sarà decurtato della quota afferente l’impresa o le imprese irregolari. 6. In caso di grave ritardo da parte dell'appaltatore o dei subappaltatori nel pagamento delle retribuzioni dovute al rispettivo personale dipendente, e dietro specifica richiesta, la Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della facoltà di pagamento diretto ai dipendenti dell’appaltatore prevista dall'art. 13 del DM 19.04.2000, n° 145, con le modalità ivi previste, mentre i dipendenti dei sub appaltatori verranno tutelanti mediante il blocco, sino a definizione della controversia, delle somme dovute, a titolo di SAL/SFL, alle imprese di appartenenza. Per grave ritardo si intende quello superiore a 3 mensilità di retribuzione, xxxxx restando gli obblighi in capo al datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti.

  • Responsabile della protezione dei dati Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni dell’art. 37 del GDPR – si impegna a nominare e comunicare al Titolare il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati.