DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA Clausole campione
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA. Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato, a pena di esclusione dalla selezione, un CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE, datato e firmato dall’aspirante e autocertificato ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.e.i. (vedi punto 2 istruzioni). Nel curriculum l’aspirante dovrà compiutamente dichiarare ogni titolo conseguito, atto a dimostrare la capacità professionale e l’esperienza acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre Aziende/Amministrazioni e le esperienze di studio e ricerca, effettuate presso istituti di rilievo nazionale o internazionale, in relazione all’incarico da conferire. TIPOLOGIA RAPPORTO (tempo determinato/indeterminato) QUALIFICA
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA. Ulteriori dichiarazioni per la partecipazione
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA. 7.1 Ciascun Mandante è obbligato a fornire a ITSRIGHT, con le modalità e nei tempi che saranno di volta in volta indicate da ITSRIGHT, la documentazione relativa ai Fonogrammi e/o ai Materiali Audio e Video di cui il Produttore di Fonogrammi abbia la titolarità ovvero alla realizzazione dei quali l’AIE abbia contribuito con proprie prestazioni artistiche.
7.2 A richiesta di XXXXXXXX, i Mandanti forniranno le prove in base alle quali essi ritengono di vantare diritti relativamente ai Fonogrammi da essi dichiarati ai sensi dell’art. 7.1; in via meramente esemplificativa e non esaustiva, costituiscono prova: la copia del contratto di registrazione fonografica da essi stipulato; il foglio di produzione del Fonogramma, la copia della fattura emessa in relazione alle prestazioni artistiche rese ed ogni altro analogo
7.3 Qualora il Mandante sia un soggetto diverso dall’AIE o dal Produttore di Fonogrammi, fermo ogni altro obbligo di cui al Mandato ed al Regolamento, dovrà essere inoltre documentato a ITSRIGHT il titolo in base al quale il Mandante è succeduto nella titolarità dei diritti vantati dall’AIE o dal Produttore di Fonogrammi sui Fonogrammi dichiarati ai sensi dell’art. 7.1.
7.4 Qualora ITSRIGHT abbia motivate ragioni di dubitare del fondamento delle pretese avanzate da un Mandante, così come nel caso in cui tali pretese siano contestate da terzi, ITSRIGHT è autorizzato a sospendere e rinviare il pagamento dei Proventi Netti relativi al Fonogramma in contestazione sino al relativo accertamento, per accordo delle parti, attraverso la procedura di cui all’art. 12.2 (se riguarda esclusivamente Mandanti e ITSRIGHT) o all'emissione di un provvedimento giurisdizionale immediatamente esecutivo (in tutti gli altri casi).
7.5 Le disposizioni che precedono si applicano altresì agli Amministratori del Mandante, salva l’applicazione delle diverse procedure e dei processi informatici internazionalmente adottati in applicazione degli accordi internazionali di reciproca collaborazione di cui al successivo art. 17.
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA. PassOE sottoscritto secondo le indicazioni fornite da ANAC
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA. Garanzia provvisoria (art 93 del D.Lgs. 50/2016) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE Documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti; In alternativa: Scansione del documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente. La garanzia provvisoria pari a € 344.438,10 (pari all’1% dell’importo stimato della concessione, ammontante a € 34.443.810,00) deve essere prestata, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione. L’importo della garanzia è stato ridotto per ragioni di proporzionalità e adeguatezza rispetto alla natura del contratto e al grado di rischio ad esso connesso. Fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 232/2007, la cauzione può essere costituita in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato e depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Amministrazione regionale; il valore deve essere al corso del giorno del deposito. In caso di prestazione della garanzia sotto forma di fideiussione la stessa deve essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria (art.93 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.). Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative devono essere conformi agli schemi tipo di cui all’art. 103 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. adottati con decreto del Ministero dello Sviluppo economico n. 31 del 19/01/2018 (Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 pubblicato in GU Serie Generale n.83 del 10-04-2018 - Suppl. Ordinario n. 16). La garanzia provvisoria dovrà: • avere validità per 180 giorni decorrenti dal giorno fissato quale termine ultimo per la presentazione d...
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA. Dichiarazione d’impegno di un fideiussore. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE Documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti; in alternativa: Scansione del documento, sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente. La Dichiarazione di impegno, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese1 e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro imprese, piccole e medie imprese. La Dichiarazione deve riportare l’impegno di un fideiussore bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatario.
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA. Versamento dell’importo relativo al contributo di cui all’art. 1, comma 67, della Legge 23.12.2005 n. 266 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE Scansione del documento o documento in formato elettronico comprovanti l’avvenuto versamento. Il versamento dell’importo pari a € 500,00 (cinquecento/00) dovrà essere effettuato esclusivamente con le modalità stabilite dalla deliberazione 20.12.2017 n. 1300 dell’ANAC e relative istruzioni operative rinvenibili sul sito dell’Autorità medesima. In caso di associazione temporanea già costituita o da costituirsi il versamento deve essere effettuato dall’impresa capogruppo. Il mancato versamento di tale somma è causa di esclusione, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA. Dichiarazione complementare al DGUE elettronico redatta utilizzando il modello Allegato A.1bis
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA. Documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente Il documento dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso. - nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; - nel caso di aggregazione di rete, dall’organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti; - nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara Si precisa che in presenza di più dichiarazioni complementari al DGUE le stesse dovranno essere inserite a sistema, con le modalità richieste, utilizzando la sezione “Area generica allegati” presente nell’ambito della “Busta Amministrativa” della RDO online. Si precisa che la dichiarazione complementare al DGUE dovrà contenere anche le seguenti informazioni: • indicazione, ai sensi dell'art. 105 commi 4 lettera c) delle prestazioni che intende subappaltare indicando la relativa quota e categoria; • nel caso in cui le condanne per i reati dell’art. 80, comma 1, si riferiscano a soggetti cessati dalla carica, è necessario indicare le misure di autodisciplina adottate, da parte dell’operatore economico, atte a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; In caso di impresa ammessa a concordato con continuità aziendale l’operatore economico dovrà indicare gli estremi dell’autorizzazione. Nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui all’art. 110 comma 4 o la fattispecie di cui all’art. 110 comma 6 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sarà necessario produrre anche la documentazione di cui al punto 7, numero 1, 2 e 3.
DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA. Curricula professionali specifici MODALITÀ DI PRESENTAZIONE Scansione del documento Con riferimento alle risorse di personale coinvolte, ciascun curriculum dovrà riportare le esperienze professionali riferite all’oggetto della presente procedura ed essere elaborato in massimo n. 3 facciate in formato A4, con espressa dichiarazione dei professionisti di veridicità dei dati ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..