CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MALATTIA E INFORTUNI PRODOTTO “DIFESA INFORTUNI”
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MALATTIA E INFORTUNI PRODOTTO “DIFESA INFORTUNI”
FASCICOLO INFORMATIVO
Il presente fascicolo informativo contenente
a) Nota Informativa, comprensiva del glossario
b) Condizioni di Assicurazione
c) Modulo di proposta (questionario anamnestico)
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Mod. D 466 CG 02 - Ed. 01/2013
Aggiornamento al 1 maggio 2015
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Pagamento del premio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa:
1. per contratti collegati a finanziamenti e con pagamento tramite RID, dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento;
2. per tutti gli altri contratti, dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento;
ferme le successive scadenze, ai sensi dell'Art. 1901 C.C.
I premi devono essere pagati all’Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
Art. 2 - Frazionamento del premio
Premesso che il premio annuo è indivisibile, la Società può concedere il pagamento frazionato.
Art. 3 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 4 - Aggravamento del rischio
L’Assicurato o il Contraente devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’Art. 1898 X.X.
Xxx. 0 - Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell’Assicurato o del Contraente, ai sensi dell’Art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 6 - Proroga e durata dell’assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno due mesi prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Il Contraente/Assicurato ha comunque facoltà di dare disdetta nei modi e nei termini sopraindicati, ad ogni scadenza annuale, anche nel caso in cui il contratto sia stato stipulato per una durata poliennale.
Art. 7 - Validità territoriale
L’assicurazione vale per il mondo intero, salve specifiche limitazioni.
Art. 8 - Altre assicurazioni
L’Assicurato/Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio. Se l’Assicurato/Contraente omette dolosamente di dare tale comunicazione, la Società non è tenuta a corrispondere l’indennizzo. In caso di sinistro l’Assicurato o il Contraente devono darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi delle disposizioni dell’Art. 1910 del C.C.
Art. 9 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro denunciato ai termini di polizza e fino al 60° giorno successivo, al pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione con preavviso di trenta giorni, dandone comunicazione all’altra parte mediante lettera raccomandata. La Società entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta di legge, relativo la periodo di rischio non corso. La suddetta facoltà di recesso può essere esercitata anche dal Contraente/Assicurato, qualora
quest’ultimo rientri nella definizione di "Consumatore" ai sensi dell’Art. 1469 bis C.C. In tal caso il recesso è operante con le modalità previste nei precedenti commi.
Nel caso di contratti su cui sia attivata la garanzia Invalidità Permanente da Malattia non è esercitabile il recesso per sinistro, ferma restando la possibilità di disdetta ad ogni scadenza anniversaria.
Art. 10 - Assicurazioni per conto altrui
Qualora la presente assicurazione sia stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato, ai sensi di quanto disposto dall’Art. 1891 del C.C.
Art. 11 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
La Società presta l’assicurazione e determina il premio sulla base delle dichiarazioni dell’Assicurato/Contraente. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi delle disposizioni degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del C.C.
Art. 12 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 13 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INFORTUNI
Art. 14 - Oggetto dell’assicurazione
L’assicurazione, salve le eventuali limitazioni di cui agli Artt. 36 e 37, vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento:
a) delle attività professionali principali e secondarie dichiarate in polizza, compresi quelli occorsi durante il percorso dall’abitazione al luogo di lavoro e viceversa;
b) di ogni altra attività che l’Assicurato svolga senza carattere di professionalità, purché inerente la vita comune, la vita di relazione, lo svolgimento delle attività domestiche, i passatempi e/o hobbies e più in generale le attività legate alla vita di ogni giorno. Si precisa che in tali attività si intendono comprese anche quelle prestate in qualità di iscritto ad una Associazione di Volontariato riconosciuta dalla legislazione vigente e svolte durante il servizio di volontariato prestato per conto dell’Associazione stessa; tale copertura, è valida esclusivamente se svolta sul territorio italiano e ciò a parziale deroga dell’Art. 7.
Art. 15 - Rischi compresi in garanzia
La copertura è operante anche per gli infortuni:
a) sofferti durante l’uso e/o la guida di veicoli a motore e di natanti da diporto, sempreché l’Assicurato, se alla guida, sia abilitato a norma delle disposizioni di legge;
b) conseguenti a malore o stato di incoscienza;
c) subiti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
d) conseguenti ad atti compiuti dall’Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
e) derivanti da tumulti popolari, da atti di terrorismo, da aggressioni o da atti violenti aventi movente politico, sociale o sindacale, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
f) derivanti da stato di guerra internazionale, guerra civile, lotta armata e insurrezione per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio di tali eventi, a condizione che l’Assicurato si trovi già nello Stato Estero nel quale gli eventi sopra descritti siano insorti;
g) occorsi in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei di turismo, trasferimento e trasporto pubblico passeggeri su velivoli od elicotteri, ferma la limitazione prevista all’Art. 17 lettera a);
Art. 16 - Rischi parificati ad infortunio
Sono altresì considerati infortuni:
a) l’asfissia non di origine morbosa;
b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o assorbimento di sostanze tossiche, purché dovuti a cause fortuite e involontarie, nonché le affezioni acute e gli avvelenamenti causati da morsi di animali o da punture di insetti, con esclusione della malaria e di malattie tropicali;
c) le lesioni corporali causate da contatto improvviso con sostanze corrosive;
d) l’annegamento;
e) l’assideramento, il congelamento, i colpi di sole o di calore;
f) la folgorazione;
g) le lesioni muscolari determinate da sforzi (comprese le ernie addominali) e le lesioni sottocutanee dei tendini nei limiti di quanto indicato all’Art. 31.
Sono esclusi gli infarti, le lesioni muscolari non determinate da sforzi e le ernie diverse da quelle addominali da sforzo.
Art. 17 - Rischi esclusi dall’assicurazione
Sono esclusi dalla assicurazione gli infortuni causati:
a) dall’uso anche come passeggero: di aeromobili di società e/o aziende di lavoro aereo per voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri, di aeromobili di aeroclubs e di apparecchi per il volo da diporto o sportivo (quali ad esempio deltaplani, ultraleggeri, parapendio, compresa la pratica del paracadutismo);
b) dall’utilizzo come pilota o come componente dell’equipaggio di aeromobili in genere;
c) dalla partecipazione come pilota e/o passeggero a corse, gare, prove, allenamenti comportanti l’uso di veicoli o natanti a motore, ivi compresa la pratica di motocross svolta anche al di fuori di gare, prove, allenamenti, fatto salvo che si tratti di gare di regolarità pura;
d) da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.);
e) da ubriachezza, dall’uso di allucinogeni, dall’uso non terapeutico di stupefacenti o di psicofarmaci, nonché da volontaria alterazione psichica da qualsiasi causa determinata; da malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici, epilessia, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive, stati paranoici, sindromi ansiose depressive;
f) dalla partecipazione ad azioni delittuose commesse e/o tentate, ad azioni temerarie ed inusuali, salvo gli atti compiuti per solidarietà umana;
g) da guerre internazionali o civili, lotta armata e insurrezioni, atti terroristici, salvo quanto previsto all’Art. 15 lettera e) e f);
h) dalla pratica di qualsiasi disciplina sportiva esercitata professionalmente;
i) da interventi chirurgici, accertamenti o di cure mediche non resi necessari da infortunio indennizzabile a termini di polizza;
l) dall’’uso di sostanze biologiche o chimiche quando tali sostanze non siano utilizzate per fini pacifici;
m) dall’uso e/o della guida di veicoli a motore e di natanti da diporto, se l’Assicurato è privo della abilitazione di legge; sono tuttavia compresi in garanzia gli infortuni subiti dall’Assicurato anche se in possesso di patente scaduta, a condizione che la patente sia successivamente rinnovata o rilasciata dagli organi competenti;
n) da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni o eventi naturali in genere;
o) dalla pratica di sport estremi quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: free climbing, skydiving, bungee jumping, freestyle ski, helisnow, kitewings, torrentismo, base jumping, canyoning, sci estremo, airboarding e altre discipline assimilabili a sport estremi;
p) dalla pratica dei seguenti sport anche se svolti a livello ricreativo:
1. equitazione, hockey, atletica pesante, lotta nella sue varie forme, arti marziali, pugilato, rugby, football americano, scalata di qualsiasi tipo dal terzo grado in poi, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci alpinismo, sci acrobatico, xxx, skeleton, pugilato, speleologia, immersioni con autorespiratore;
2. calcio, calcetto, ciclismo e sport ippici in genere in occasione di manifestazioni svolte sotto l’egida delle rispettive federazioni.
q) occorsi in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei di turismo, trasferimento e trasporto pubblico passeggeri su velivoli od elicotteri, in caso di polizze di durata inferiore ad un anno.
Art. 18 - Persone non assicurabili
Premesso che qualora la Società fosse stata a conoscenza che l’Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sieropositività diagnosticata da test HIV, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) non avrebbe consentito a stipulare l’assicurazione, si conviene che nel caso in cui una o più delle malattie o delle affezioni sopraindicate insorgano nel corso di efficacia del contratto si applica quanto disposto dall’Art. 1898 del Codice Civile.
Non sono parimenti assicurabili:
• tutti gli appartenenti alle Forze Armate e alle Forze dell’Ordine quali a titolo esemplificativo, i Corpi di: Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Vigili del Fuoco, ivi compreso il personale degli Istituti di Vigilanza;
• collaudatori di veicoli e motoveicoli in genere, attività che comportano il contatto con esplosivi e materiale pirotecnico, investigatori privati, guardie del corpo, controfigure e stuntman, attività circensi.
Pertanto ai sensi di quanto previsto al successivo Art. 24, qualora al momento del sinistro l’attività svolta sia annoverabile alle suddette, non si darà luogo a nessun indennizzo.
Art. 19 - Prestazioni principali
A) MORTE
La Società indennizza la somma assicurata prevista qualora l’infortunio abbia come conseguenza diretta ed esclusiva la morte dell’Assicurato. L’indennizzo per il caso morte non è cumulabile con quello per il caso invalidità permanente. La prestazione viene erogata anche se la morte dell’Assicurato si verifica successivamente alla scadenza della polizza, ma comunque entro 2 anni dal giorno in cui l’infortunio è avvenuto.
B) INVALIDITA’ PERMANENTE
La Società indennizza la somma assicurata prevista sulla base dei criteri di cui all’Art. 26 qualora l’infortunio abbia come conseguenza una invalidità permanente, intendendosi per tale la perdita o la diminuzione definitiva della capacità dell’Assicurato allo svolgimento di qualsiasi attività, indipendentemente dalla sua professione, con esclusione dei danni di natura puramente estetica. La garanzia è prestata anche se l’insorgere della invalidità permanente si verifica successivamente alla scadenza della polizza, ma comunque entro 2 anni dal giorno in cui l’infortunio è avvenuto.
C) INABILITA’ TEMPORANEA
La Società indennizza la somma assicurata prevista qualora l’infortunio abbia come conseguenza una inabilità temporanea, intendendosi per tale la perdita temporanea, in misura totale o parziale della capacità dell’Assicurato di attendere alle abituali attività.
D) INDENNITA’ PER IMMOBILIZZAZIONE
La Società indennizza la somma assicurata prevista qualora l’infortunio abbia come conseguenza, la contenzione con bende impastate di gesso, schiuma di poliuretano o fibre di vetro associate a resina poliuretanica o con apparecchi ortopedici immobilizzanti non amovibili autonomamente. Alla gessatura è parificata l’immobilizzazione attuata chirurgicamente attraverso mezzi di osteosintesi. Qualora l’osteosintesi non riguardi uno o più arti o la colonna vertebrale, la diaria verrà corrisposta per un massimo di 30 giorni per sinistro.
In caso di applicazione di un mezzo di contenzione, anche diverso da quelli indicati, l’indennità da immobilizzazione verrà riconosciuta per le seguenti patologie:
• fratture di una o più arti o di vertebre, radiograficamente rilevate;
• lesioni miocapsulari e/o legamentose rilevate con diagnostica strumentale (Tomografia Assiale Computerizzata, Risonanza Magnetica Nucleare, Ecografia).
E) INDENNITA’ PER RICOVERO OSPEDALIERO
La Società indennizza, nel limite della somma assicurata prevista, qualora l’infortunio abbia come conseguenza un ricovero dell’Assicurato in Istituto di Cura, con degenza comportante pernottamento e documentata da cartella clinica oppure in regime di Day hospital per un periodo non inferiore a 3 giorni.
F) RIMBORSO SPESE MEDICHE
La Società indennizza, nel limite della somma assicurata prevista, qualora l’infortunio abbia come conseguenza il rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato per:
• gli onorari dei medici nonché, in caso di intervento chirurgico, dei chirurghi, degli aiuti, degli assistenti, degli anestesisti e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento, compresi i diritti di sala operatoria, il materiale di intervento e gli apparecchi protesici applicati. E’ escluso il rimborso delle cure odontoiatriche, delle paradontopatie e delle protesi dentarie quando non siano conseguenza diretta e/o rese necessarie dall’infortunio. Il rimborso delle spese per le protesi dentarie, se dovuto, sarà comunque indennizzato limitatamente agli elementi dentari effettivamente persi;
• gli accertamenti diagnostici;
• le cure, i medicinali, i trattamenti fisioterapici, rieducativi e le cure termali (escluse le spese di natura alberghiera e di alloggio);
• le rette di degenza;
• l’acquisto o il noleggio, per un periodo massimo di 365 giorni, di carrozzine ortopediche;
• il trasporto dell’Assicurato, con qualsiasi mezzo di soccorso allo scopo abilitato, all’Istituto di Cura o in ambulatorio entro il limite massimo del 10% della somma assicurata.
Art. 20 - Prestazioni complementari
Sono altresì previste le seguenti prestazioni:
A) Danni estetici
In caso di infortunio, rientrante nelle prestazioni principali previste a termini di polizza, che comporti conseguenze di carattere estetico, verranno rimborsate le spese sanitarie documentate sostenute dall’Assicurato, per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica. Questa garanzia è prestata fino ad un importo di Euro 5.000,00 che rappresenta il limite massimo di rimborso per sinistro e anno.
B) Commorienza genitori
Se in seguito ad infortunio, determinato dal medesimo evento, consegue la morte dei genitori, sempreché entrambi assicurati con la Società, l’indennizzo per il caso morte spettante ai figli minorenni, se beneficiari ai sensi del presente contratto, viene aumentata del 50%.
Tale aumento opera anche nei confronti dei figli portatori di handicap ancorché maggiorenni (intendendosi per tali le persone che per il loro stato fisico o psichico sono impossibilitati a partecipare alla vita sociale o lavorativa). Il cumulo delle somme pagate in eccedenza al capitale assicurato non potrà superare la somma assicurata indicata in polizza.
C) Anticipo indennizzo
Su richiesta dell’Assicurato e trascorsi almeno 120 giorni dalla data di accadimento dell’infortunio, in caso di evento con postumi invalidanti stimabili dalla Società non inferiori al 25%, e previa presentazione di idonea documentazione medica, la Società pagherà un acconto pari al 50% del presumibile ammontare dell’indennizzo, da conguagliarsi in sede di definitiva liquidazione del sinistro, fermo il limite massimo della somma assicurata indicata in polizza. Il pagamento dell’acconto non costituisce impegno definitivo della Società circa il grado percentuale definitivo di invalidità permanente da liquidarsi.
D) Decesso all’estero
In caso di decesso dell’Assicurato all’estero, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborserà le spese sostenute e documentate per il rimpatrio della salma, fino all’importo massimo di Euro 5.000,00. In caso di decesso di più persone assicurate con la presente polizza, a seguito del medesimo evento, la Società ripartirà l’indennizzo proporzionalmente ai capitali assicurati per la garanzia Morte e non sarà comunque tenuta a corrispondere somme superiore a quella prevista. Si intendono escluse le spese relative alla composizione della salma, alla cremazione della stessa, come anche ogni altra spesa relativa alla cerimonia funebre.
Art. 21 - Limiti di età
L’assicurazione è stipulabile per persone di età non superiore ai 75 anni e cessa alla successiva scadenza annuale dal momento in cui le persone assicurate raggiungono detto limite di età in corso di contratto.
Con riferimento a tutte le forme di copertura per le persone che raggiungono in corso di contratto un età superiore a 75 anni, l’assicurazione cessa alla successiva scadenza annuale del premio senza obbligo di disdetta.
Fermo quanto disposto dal precedente paragrafo, è comunque facoltà dell’Assicurato previo pagamento del premio annuo dovuto, di prorogare la durata dell’assicurazione oltre il 75° anno di età.
In tal caso gli indennizzi delle prestazioni previste in polizza, saranno liquidati in misura pari al 30% delle somme indicate in polizza.
NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
Art. 22 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, l’Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto la possibilità ai sensi dell’Art. 1913 del Codice Civile. La denuncia deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora dell’evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici; nel caso di inabilità temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze. L’Assicurato o in caso di morte, i beneficiari, devono consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari da eseguirsi in Italia.
Art. 23 - Criteri di indennizzabilità - Patologie preesistenti
La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell’infortunio. Se al momento dell’infortunio, l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. Nel caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un senso, di un arto o di un organo già minorato, le percentuali di cui alla Tabella allegata alla Polizza, sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Art. 24 - Attività diversa da quella dichiarata
Se nel corso del contratto si verifica un cambiamento delle attività professionali dichiarate, senza che il Contraente/Assicurato ne abbia dato comunicazione alla Società, in caso di infortuno che avvenga nello svolgimento della diversa attività:
- l’indennizzo sarà corrisposto integralmente se la diversa attività non costituisce aggravamento del rischio;
- l’indennizzo sarà corrisposto in misura ridotta, secondo le indicazioni contenute nella tabella delle percentuali di indennizzo che segue, se la diversa attività costituisce aggravamento del rischio.
Attività professionale svolta al momento del sinistro | Attività professionale dichiarata | ||
Classe A | Classe B | Classe C | |
Classe A | 100% | 100% | 100% |
Classe B | 85% | 100% | 100% |
Classe C | 70% | 85% | 100% |
A tal fine, per determinare il livello di rischio dell’attività dichiarata in polizza rispetto a quella effettivamente svolta al momento del sinistro, si farà riferimento alla classificazione delle attività professionali riportate nell’apposito elenco allegato alla polizza. In caso di attività eventualmente non specificata in tale elenco, saranno utilizzati criteri di equivalenza e/o di analogia ad una attività elencata. Il disposto del presente articolo non si applica comunque alle garanzie Indennità per Immobilizzazione, Indennità per Ricovero Ospedaliero e Rimborso Spese Mediche.
Art. 25 - Liquidazione ai beneficiari in caso di morte dell’Assicurato
Se l’infortunio ha come conseguenza la morte, secondo quanto previsto all’Art. 19 lettera A), la Società corrisponderà la somma assicurata prevista ai beneficiari designati. In difetto di designazione, la Società liquida detta somma agli eredi legittimi e/o testamentari dell’Assicurato.
Qualora l’Assicurato sia scomparso a seguito d’infortunio indennizzabile a termini di polizza e in applicazione degli artt. 60 comma 3) e 62 del C.C. o dell’art. 211 del C.N. l’Autorità Giudiziaria ne abbia dichiarato la morte presunta e di tale evento sia stata fatta registrazione negli atti dello stato civile, la Società corrisponderà ai beneficiari l’indennizzo previsto per il caso di morte.
Se, dopo che la Società avrà pagato l’indennizzo, sarà provata l’esistenza in vita dell’Assicurato, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta della somma pagata, l’Assicurato potrà far valere i suoi diritti nel caso in cui abbia subito un infortunio con conseguenze invalidanti permanenti come previste all’Art. 19 lettera B). Tuttavia se dopo il pagamento dell’indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno in cui l’infortunio è avvenuto, l’Assicurato muore, gli eredi
dell’Assicurato non sono tenuti a nessun rimborso, mentre i beneficiari hanno il diritto soltanto alla differenza tra l’indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per invalidità permanente.
Art. 26 - Determinazione e liquidazione della Invalidità Permanente – Scaglione 002
Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente secondo quanto previsto all’Art. 19 lettera B), per la valutazione delle menomazioni si farà riferimento alla Tabella di seguito riportata.
L’indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di funzionalità perduta, che sarà accertato facendo riferimento ai valori ed ai criteri della Tabella seguente:
Destro | Sinistro | ||
Sordità completa da un orecchio | 15% | ||
Sordità completa bilaterale | 60% | ||
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio | 35% | ||
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazioni di protesi | 40% | ||
Altre menomazioni della facoltà visiva (vedi tabella specifica) | |||
Stenosi nasale assoluta unilaterale | 8% | ||
Stenosi nasale assoluta bilaterale | 18% | ||
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria: | |||
con possibilità di applicazione di protesi efficace | 11% | ||
senza possibilità di applicazione di protesi efficace | 30% | ||
Perdita di un rene con integrità del rene superstite | 25% | ||
Perdite della milza senza alterazioni della crasi ematica | 15% | ||
Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità | = | ||
Esiti della frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio | 5% | ||
Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola | 50% | 40% | |
Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola | 40% | 30% | |
Perdita del braccio: | |||
a) per disarticolazione scapolo-omerale | 85% | 75% | |
b) per amputazione al terzo superiore | 80% | 70% | |
Perdita : | |||
- del braccio al terzo medio o totale dell’avambraccio | 75% | 65% | |
- dell’avambraccio al terzo medio o perdita della mano | 70% | 60% | |
- di tutte le dita della mano | 65% | 55% | |
- del pollice e del primo metacarpo | 35% | 30% | |
- totale del pollice | 28% | 23% | |
- totale dell’indice | 15% | 13% | |
- totale del medio | 12% | ||
- totale dell’anulare | 8% | ||
- totale del mignolo | 12% | ||
- della falange ungueale del pollice | 15% | 12% | |
- della falange ungueale dell’indice | 7% | 6% | |
- della falange ungueale del medio | 5% | ||
- della falange ungueale dell’anulare | 3% | ||
- della falange ungueale del mignolo | 5% | ||
- delle due ultime falangi dell’indice | 11% | 9% | |
- delle due ultime falangi del medio | 8% |
Destro | Sinistro | ||
- delle due ultime falangi dell’anulare | 6% | ||
- delle due ultime falangi del mignolo | 8% | ||
Anchilosi totale dell’articolazione del gomito con angolazione tra 110° - 75°: | |||
a) in semipronazione | 30% | 25% | |
b) in pronazione | 35% | 30% | |
c) in supinazione | 45% | 40% | |
d) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | 25% | 20% | |
Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in flessione massima o quasi | 55% | 50% | |
Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in estensione completa o quasi: | |||
a) in semipronazione | 40% | 35% | |
b) in pronazione | 45% | 40% | |
c) in supinazione | 55% | 50% | |
d) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | 35% | 30% | |
Anchilosi completa dell’articolazione radio-carpica in estensione rettilinea | 18% | 15% | |
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione: | |||
a) in semipronazione | 22% | 18% | |
b) in pronazione | 25% | 22% | |
c) in supinazione | 35% | 30% | |
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole | 45% | ||
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l’applicazione di un apparecchio di protesi | 80% | ||
Perdita di una coscia un qualsiasi altro punto | 70% | ||
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore quando non sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato | 65% | ||
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato | 55% | ||
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede | 50% | ||
Perdita dell’avampiede alla linea tarso-metatarso | 30% | ||
Perdita dell’alluce e corrispondente metatarso | 16% | ||
Perdita totale del solo alluce | 7% | ||
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si dà luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il | 3% | ||
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio | 35% | ||
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto | 20% | ||
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri | 11% | ||
Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa. In caso l’infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somme matematiche, fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell’arto stesso. |
Tabella di valutazione delle menomazioni dell’acutezza visiva | |||
Visus perduto | Visus residuo | Indennizzo dell’occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore) | Indennizzo dell’occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore) |
1/10 | 9/10 | 1% | 2% |
2/10 | 8/10 | 3% | 6% |
3/10 | 7/10 | 6% | 12% |
4/10 | 6/10 | 10% | 19% |
5/10 | 5/10 | 14% | 26% |
6/10 | 4/10 | 18% | 34% |
7/10 | 3/10 | 23% | 42% |
8/10 | 2/10 | 27% | 50% |
9/10 | 1/10 | 31% | 58% |
10/10 | 0 | 35% | 65% |
In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio. La valutazione è riferita all’acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale. Nei casi in cui la valutazione è riferita all’acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di invalidità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da due a dieci punti a seconda dell’entità del vizio di refrazione. La perdita di cinque decimi di visus in un occhio, essendo l’altro normale, è valutata al 16% se si tratta di infortunio agricolo. | |||
Tabella di valutazione delle menomazioni dell’acutezza visiva | |||
In caso di afachia monolaterale: | |||
• con visus corretto 10/10, 9/10, 8/10 | 15% | ||
• con visus corretto di 7/10 | 18% | ||
• con visus corretto di 6/10 | 21% | ||
• con visus corretto di 5/10 | 24% | ||
• con visus corretto di 4/10 | 28% | ||
• con visus corretto di 3/10 | 32% | ||
• con visus corretto inferiore a 3/10 | 35% | ||
In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell’acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativi. |
Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell’eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.
La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella Tabella, l’indennizzo è stabilito in riferimento ai valori e criteri ivi indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell’Assicurato.
La liquidazione dell’indennizzo per invalidità permanente, determinata in base alla Tabella, ove non diversamente indicato con eventuali allegati, verrà effettuata nel modo seguente:
a) sulla parte di somma assicurata fino a Euro 150.000,00, non si darà luogo ad indennizzo quando il grado di invalidità permanente accertato è minore o uguale al 3% della totale, se invece il grado di invalidità permanente è superiore al 3% della totale, la Società liquida l’indennizzo solo per la parte eccedente;
b) sulla parte di somma assicurata eccedente Euro 150.000,00 e fino a Euro 250.000,00, non si darà luogo ad indennizzo quando il grado di invalidità permanente accertato è minore o uguale al 5% della totale, se invece il grado di invalidità permanente è superiore al 5% della totale, la Società liquida l’indennizzo solo per la parte eccedente;
c) sulla parte di somma assicurata eccedente Euro 250.000,00, non si darà luogo ad indennizzo quando il grado di invalidità permanente accertato è minore o uguale al 10% della totale, se invece il grado di invalidità permanente è superiore al 10% della totale, la Società liquida l’indennizzo solo per la parte eccedente.
Se dopo il pagamento dell’indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno in cui l’infortunio è avvenuto, l’Assicurato muore, gli eredi dell’Assicurato non sono tenuti a nessun rimborso, mentre i beneficiari hanno il diritto soltanto alla differenza tra l’indennizzo per morte, se superiore a quello per invalidità permanente
Art. 27 - Liquidazione della Inabilità temporanea
Se l’infortunio ha come conseguenza una inabilità temporanea secondo quanto previsto all’Art. 19 lettera C), la liquidazione dell’indennizzo per inabilità temporanea, verrà effettuata nel modo seguente:
1. integralmente, per ogni giorno in cui l’Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica ad attendere alle attività professionali principali e secondarie dichiarate;
2. al 50% per ogni giorno in cui l’Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle attività principali e secondarie dichiarate.
L’indennizzo per inabilità temporanea decorre dal settimo giorno successivo a quello dell’infortunio e viene corrisposta per un periodo massimo di 365 giorni.
In particolare la Società liquida l’indennità per inabilità temporanea totale e/o parziale:
a) dal 7° giorno dopo quello dell’infortunio per il totale di quanto identificato sulla base dei punti 1 e 2 che precedono;
b) dal 16° giorno dopo quello dell’infortunio per il 50% della somma identificata sulla base dei punti 1 e 2 che precedono.
La garanzia decorre dalle ore 24 del giorno dell’infortunio purché regolarmente denunciato nei termini di polizza, o in caso di denuncia tardiva dalle ore 24 del giorno della denuncia e cessa alle ore 24 dell’ultimo giorno di inabilità. Qualora l’Assicurato non abbia inviato successivi certificati medici, la liquidazione dell’indennizzo sarà effettuata considerando come data di guarigione quella della prognosi indicata nell’ultimo certificato regolarmente inviato alla Società. Per gli infortuni che si verificano al di fuori dell’Europa, l’indennizzo per inabilità temporanea viene corrisposto limitatamente all’accertato periodo di ricovero ospedaliero fino alle ore 24 del giorno del rientro in Europa, L’indennizzo per inabilità temporaneo è cumulabile con quello dovuto per Morte e Invalidità Permanente (lettere A e B Art. 19).
Art. 28 - Liquidazione dell’indennità da immobilizzazione
Se l’infortunio rende necessaria l’applicazione di gessatura, o comunque di immobilizzazione secondo quanto previsto all’Art. 19 lettera D), la Società corrisponderà per ogni giorno l’indennizzo giornaliero indicato in polizza, per la durata massima di sessanta giorni per ogni infortunio. Alla gessatura è parificata quella attuata chirurgicamente attraverso mezzi di osteosintesi. Qualora l’osteosintesi non riguardi uno o più arti o la colonna vertebrale l’indennità verrà corrisposta per un massimo di 30 giorni per sinistro.
Art. 29 - Liquidazione dell’indennità per ricovero ospedaliero
Se l’infortunio ha come conseguenza un ricovero in Istituto di Cura secondo quanto previsto all’Art. 19 lettera E), la Società corrisponderà per ogni giorno di degenza con pernottamento, l’indennizzo giornaliero indicato in polizza, per la durata massima di 360 giorni. Il rimborso sarà effettuato dalla Società a completa guarigione clinica, su presentazione da parte dell’Assicurato dei documenti giustificativi comprovanti le cause e la durata del ricovero. Il giorno di entrata e di dimissione sono considerati un'unica giornata. La domanda di rimborso e la relativa documentazione di cui sopra devono essere presentati alla Società entro il 45 giorno successivo a quello in cui è avvenuta la dimissione dall’Istituto di Cura.
In caso di ricovero in regime di Day Hospital per un periodo non inferiore a 3 giorni, la Società corrisponderà un indennizzo pari al 50% della somma assicurata indicata in polizza, per ogni giorno di degenza e per un periodo massimo di 60 giorni per infortunio e anno assicurativo.
Art. 30 - Liquidazione del rimborso spese mediche da infortunio
Se l’infortunio ha come conseguenza un rimborso delle spese secondo quanto previsto all’Art. 19 lettera F), la Società rimborserà le spese sostenute entro il massimale indicato in polizza per infortunio e anno assicurativo.
Art. 31 - Liquidazione delle ernie traumatiche o da sforzo – lesioni sottocutanee dei tendini
Se l’infortunio ha come conseguenza ernie traumatiche o da sforzo o lesioni sottocutanee dei tendini, la Società corrisponderà:
• nel caso in cui l’ernia risulti operabile, un indennizzo giornaliero per il periodo di ricovero in Istituto di Cura con il limite di 1/1000 della somma assicurata per invalidità permanente (Art. 19 lettera B) con il massimo di Euro 100,00;
• nel caso in cui l’ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, un indennizzo non superiore al 10% della somma assicurata per invalidità permanente (Art. 19 lettera B). Restano fermi i criteri di liquidazione previsti all’Art. 26;
• nel caso di lesioni sottocutanee dei tendini, verrà riconosciuto un indennizzo forfettario pari al 2% della somma assicurata per invalidità permanente (Art. 19 lettera B). In tal caso non saranno operanti i criteri di liquidazione previsti all’Art. 26.
Art. 32 - Controversie - Arbitrato irrituale
Ferma la facoltà di ricorso al giudice ordinario competente, le controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente o sul grado di durata dell’inabilità temporanea, nonché sull’applicazione dei criteri di liquidazione previsti agli Artt. 24, 25, 26, 27, 28, 29, e 30, debbono essere demandate per iscritto ad un collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o in caso contrario dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il collegio dei medici. Il Collegio Medico risiede nel comune sede di istituto di medicina legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E’ data facoltà al Collegio Medico di rinviare ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
Art. 33 - Diritto di surrogazione
La Società rinuncia a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi diritto al diritto di surrogazione di cui all’Art. 1916 del Codice Civile verso i responsabili dell’infortunio.
CLAUSOLE SPECIALI
sempre operanti in caso di polizza emessa a copertura di 2 o più Assicurati
Art. 34 - Evento Catastrofale
Nel caso in cui un unico evento provochi l’infortunio di 2 o più persone assicurate con la presente polizza, l’esborso massimo complessivo a carico della Società non potrà comunque superare l’importo complessivo di Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00). Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il suddetto limite, gli indennizzi spettanti a ciascun assicurato saranno ridotti in proporzione al rapporto intercorrente fra il detto limite e il totale delle somme assicurate.
Art. 35 - Estensione al rischio volo per polizze cumulative
In caso di polizza stipulata per una pluralità di assicurati, l’assicurazione prestata con il presente contratto è estesa anche agli infortuni che gli Assicurati subiscano in qualità di passeggeri, durante i viaggi aerei di turismo, trasferimento e trasporto pubblico passeggeri su velivoli od elicotteri da chiunque eserciti, esclusi quelli effettuati:
• su aeromobili si Società/Aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri;
• su aeromobili di aeroclub.
La copertura inizia nel momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile e cessa al momento in cui ne è disceso.
La presente estensione di garanzia non è valida se la polizza:
• ha durata inferiore ad un anno;
• è stipulata da xxxxxxx di viaggio a favore della clientela.
Resta stabilito che il totale delle somme assicurate con la presente polizza e di eventuali altre assicurazioni stipulate dal Contraente, dagli Assicurati o da altri in suo favore con la Società, non potrà superare l’importo di:
Euro 1.000.000 per il caso di morte per persona
Euro 1.000.000 per il caso di invalidità permanente per persona e di
Euro 5.000.000 per aeromobile.
CLAUSOLE SPECIALI
operanti solo se richiamate nella Scheda di Polizza
Art. 36 - Limitazione dell’assicurazione ai soli rischi professionali
A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 14 - Oggetto dell’assicurazione, si precisa che si intende operante la sola garanzia per gli infortuni professionali di cui al punto a) del medesimo articolo.
Art. 37 - Limitazione dell’assicurazione ai soli rischi extra professionali
A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 14 - Oggetto dell’assicurazione), si precisa che si intende operante la sola garanzia per gli infortuni extraprofessionali di cui al punto b) del medesimo articolo.
Art. 38 - Regolazione del premio
Il premio viene anticipato in via provvisoria dal Contraente in base ad elementi variabili dallo stesso denunciati ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante il medesimo periodo negli elementi presi come presupposto per il conteggio del premio iniziale, che costituisce in ogni caso il premio minimo di polizza.
Entro sessanta giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o del minor periodo di durata del contratto, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società i dati necessari alla regolazione affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo. Le differenze risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, fermo restando in ogni caso il premio minimo anticipato.
La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti e il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a quindici giorni,
trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto e a garanzia di quello relativo all’annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione e il pagamento della differenza attiva. Conseguentemente l’assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto della Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie ed in particolare ad esibire i libri paga.
Qualora all’atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest’ultimo viene rettificato, a partire della prima scadenza annuale successiva alla comunicazione, sulla base di un adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non potrà comunque essere inferiore al 75% di quello dell’ultimo consuntivo.
Schema riepilogativo
Sezione | Art. | Garanzia | Limiti | Franchigia | Scoperto | Nota |
Prestazioni Principali Infortuni | 26 | Invalidità permanente da Infortunio | Somma assicurata | Opzionabile dal cliente. | Sulla base delle indicazioni di cui agli artt. 26, 39, 40, 41 e 42 | |
27 | Inabilità temporanea | Opzionabile dal cliente. | Sulla base delle indicazioni di cui agli artt. 27, 44 e 45 | |||
28 | Indennità per gessatura/immobilizzazione | Max 30 giorni per sinistro | ||||
29 | Indennità per ricovero ospedaliero | Max 360 giorni | I | |||
Day hospital per un periodo non inferiore a tre giorni. | Max 60 giorni per evento e anno assicurativo | 50% | ||||
30 e 19 F | Rimborso spese mediche per l’acquisto o noleggio di carrozzine ortopediche. | Fino ad un max di 365 giorni | ||||
Rimborso spese mediche per il trasporto dell’assicurato all’istituto di cura o ambulatorio | Entro il limite max del 10% della somma assicurata | |||||
31 | Xxxxx traumatiche e da sforzo o lesioni sottocutanee. | Determinata come da indicazioni di cui all’art 26 | . | |||
Evento catastrofale | 34 | Morte o Invalidità permanente da infortuni | Euro 3.000.000 | |||
Prestazioni complementari | 20 | Danni estetici | 5.000 € per sinistro e anno. | |||
Decesso all’estero | Max 5.000 € | |||||
Invalidità permanente da malattia | 42 | Invalidità Permanente Malattia | Somma assicurata | Determinata come da indicazioni riportate nell’art. di riferimento |
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