Accordo
Accordo
fra il Consiglio federale svizzero
ed il Governo della Repubblica Francese concernente la navigazione sul Lemano
Conchiuso il 7 dicembre 1976
Approvato dall’Assemblea federale il 27 febbraio 19782 Entrato in vigore con scambio di note il 1o gennaio 1979
Il Consiglio federale svizzero e
il Governo della Repubblica Francese,
desiderando adeguare la regolamentazione della navigazione sul Lemano all’evolu- zione della tecnica ed alle nuove esigenze hanno convenuto quanto segue:
I. Disposizioni generali
Art. 1
1. Le regole in vigore per la navigazione sul Lemano sono menzionate nel presente accordo e nel Regolamento della navigazione sul Lemano3, qui di seguito detto il Regolamento, che gli è allegato.
2. I due Governi possono, mediante uno scambio di note e sentito il parere della Commissione mista prevista all’articolo 12 del presente accordo, apportare tutte le modificazioni da essi ritenute utili al Regolamento.
Art. 2
La polizia e la sicurezza della navigazione sono garantite dalle autorità competenti delle Parti contraenti, conformemente ai poteri loro conferiti dal presente accordo, dal Regolamento, dalle legislazioni e dalle regolamentazioni nazionali.
Art. 3
Le autorità competenti delle Parti contraenti adottano misure atte ad evitare e repri- mere l’inquinamento dell’acqua e dell’aria e il rumore causato dalla navigazione, conformemente alle convenzioni conchiuse a quest’uopo, alle disposizioni del Rego- lamento, delle legislazioni e delle regolamentazioni nazionali.
RU 1978 1987; FF 1977 II 508
1 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
2 RU 1978 1986
3 RS 0.747.221.11
II. Disposizioni concernenti le navi
Art. 4
1. Sono considerate navi secondo il presente accordo i veicoli di ogni genere desti- nati allo spostamento sull’acqua e nell’acqua.
2. Per quanto concerne la loro costruzione, la loro attrezzatura ed il loro equipaggio, le navi devono adempiere le disposizioni del Regolamento e le prescrizioni della regolamentazione nazionale applicabile nel luogo del loro stazionamento.
3. Il Regolamento stabilisce i documenti ed i contrassegni dei quali devono essere munite, per navigare sul Lemano, le navi di una lunghezza superiore a 2,50 metri, fuori tutto, eccezion fatta per le canoe e le navi da competizione a remi.
4. I documenti ed i contrassegni rilasciati da ognuna delle Parti contraenti sono validi su tutto il Lemano.
5. Per la nave che non ha uno stazionamento né in Svizzera né in Francia, la Parte contraente competente è quella del luogo in cui la nave è messa in acqua sul Lema- no.
6. In caso di trasferimento dal luogo di stazionamento abituale della nave dal territo- rio di una delle Parti contraenti al territorio dell’altra, vengono rilasciati nuovi documenti e contrassegni.
Art. 5
Per le navi registrate o intavolate sul suo territorio, ogni Parte contraente può, in applicazione della propria legislazione, subordinare il rilascio dei documenti e dei contrassegni alla conclusione di un’assicurazione per la responsabilità civile che copra i danni corporali e materiali che possano derivare dall’impiego della nave e dal rimorchio di apparecchi sportivi.
III. Disposizioni concernenti i conduttori
Art. 6
1. La guida delle navi è soggetta alla regolamentazione nazionale delle Parti contra- enti; tuttavia è necessaria una licenza per poter condurre una nave munita di un motore di potenza superiore a 10 CV.
2. Questa licenza è rilasciata dalla Parte contraente sul cui territorio il conduttore ha la propria residenza abituale. In mancanza di tale residenza, la licenza di condurre è rilasciata dalla Parte contraente sul cui territorio la nave ha il proprio stazionamento oppure è messa in acqua. Soltanto la Parte contraente che ha rilasciato la licenza di condurre è competente per modificarla o ritirarla.
3. La licenza di condurre è valida su tutto il lago.
IV. Disposizioni concernenti la navigazione
Art. 7
1. La navigazione è subordinata all’osservanza delle disposizioni del presente accordo e del Regolamento.
Le regolamentazioni nazionali possono fissare regole particolari per la navigazione delle navi destinate a un servizio dello Stato, per la navigazione professionale e per la locazione di navi.
2. Ogni manifestazione nautica che si svolga sia sulle acque svizzere, sia su quelle francesi, può avere luogo solo con il permesso delle autorità competenti delle Parti contraenti.
3. Lo stazionamento delle navi lungo le rive e nei porti, nonché l’uso degli impianti d’approdo e dei terrapieni sono regolati dalla legislazione nazionale di ognuna delle Parti contraenti.
4. L’autorità competente di ognuna delle Parti contraenti può limitare o proibire momentaneamente la navigazione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. Tali disposizioni vengono abrogate il più presto possibile.
I divieti e le restrizioni vengono annunciati ai navigatori per mezzo di avvisi o di segnalazioni adeguate.
5. Le Parti contraenti, sentito il parere della Commissione mista menzionata all’arti- colo 12 del presente accordo, decidono di comune intesa in merito alle restrizioni permanenti che riguardano la pratica della navigazione oppure l’ammissione di certe navi o di certi mezzi di propulsione, segnatamente a quelle richieste dalla protezione dell’ambiente.
V. Disposizioni particolari, concernenti le navi in servizio regolare
Art. 8
1. Sono considerate come in «servizio regolare» le navi delle imprese che garan- tiscono un servizio pubblico secondo un orario pubblicato.
2. Le navi in servizio regolare seguono una rotta da cui non possono deviare senza un motivo plausibile. Le altre navi non devono ostacolare il loro passaggio.
3. Le navi in servizio regolare possono imbarcare o sbarcare i viaggiatori solo agli impianti d’approdo attrezzati a quest’uopo.
Art. 9
Ogni impresa le cui navi garantiscono un servizio regolare fra la Svizzera e la Fran- cia sottopone all’autorità competente di ognuna delle Parti contraenti gli orari previ- sti almeno due mesi prima della loro entrata in vigore. Gli orari approvati dall’auto- xxxx nazionale competente, nonché le modificazioni che avvengono durante la sta-
gione vengono affissi a bordo delle navi in servizio regolare ed in tutti i porti e gli impianti d’approdo regolarmente serviti.
Art. 10
Le imprese che garantiscono un servizio pubblico di navigazione sono obbligate a trasportare gratuitamente gli agenti delle autorità incaricate di compiti di sorve- glianza sul lago quand’essi si spostano nell’esercizio delle loro funzioni.
VI. Disposizioni relative ai porti e ai debarcaderi
Art. 11
1. Gli accessi ai porti e le vicinanze degli impianti d’approdo devono essere lasciati liberi.
2. Non deve esserci ostacolo alcuno per la nave che approda.
3. È proibito l’approdo di altre navi agli impianti d’approdo riservati alle navi in servizio regolare e segnalati come tali.
VII. Commissione consultiva mista
Art. 12
1. Una commissione consultiva mista è costituita a partire dall’entrata in vigore del presente accordo.
2. Ogni Parte contraente nomina i membri della propria delegazione il cui numero non deve essere superiore a cinque. La commissione fissa il proprio regolamento interno.
3. Il compito di questa commissione è segnatamente di:
x. Xxxxxxxx affinché venga applicato il presente accordo;
b. Preparare all’attenzione delle Parti contraenti le proposte che mirano alla modifica del Regolamento, giusta l’articolo 1 capoverso 2 del presente accordo;
c. Facilitare i rapporti fra le autorità delle Parti contraenti incaricate dell’ese- cuzione delle prescrizioni previste nel presente accordo e nel Regolamento;
d. Xxxxxxxsi di risolvere le difficoltà che risultano dall’applicazione del presente accordo e del Regolamento formulando proposte alle Parti contraenti.
4. La commissione si riunisce previo accordo fra i capi delle due delegazioni. Il capo di ogni delegazione assume a turni alternati la presidenza.
VIII. Esecuzione dell’accordo e del Regolamento
Art. 13
1. Ognuna delle Parti contraenti adotta le misure atte all’esecuzione sul proprio territorio delle disposizioni del presente accordo e del Regolamento.
2. Quando, in applicazione del presente accordo e del Regolamento, una delle Parti contraenti non è competente per il ritiro di una licenza di condurre o di qualsiasi altro documento di navigazione, essa può notificare al suo titolare il divieto di navi- gare sul suo territorio. Essa sottopone il caso all’autorità che ha rilasciato il docu- mento.
3. In caso d’infrazioni alle disposizioni del presente accordo e del Regolamento, ognuna delle Parti contraenti applica, con riserva delle disposizioni del paragrafo precedente, le sanzioni penali e le misure amministrative previste dalla propria legislazione e regolamentazione.
4. Le autorità competenti delle Parti contraenti possono entrare in contatto diretto per quanto riguarda l’applicazione del presente accordo e del Regolamento.
IX. Clausola d’arbitrato
Art. 14
Ogni controversia fra le Parti contraenti concernente l’interpretazione o l’appli- cazione del presente accordo che non ha potuto essere composta per mezzo di nego- ziati è sottoposta all’arbitrato, se le Parti non dispongono altrimenti e dietro richiesta di una di esse, alle condizioni stabilite nell’allegato del presente accordo.
X. Disposizioni finali
Art. 15
1. Il presente accordo ed il Regolamento entrano in vigore il primo giorno del terzo mese che segue lo scambio degli istrumenti che costatano l’adempimento delle procedure costituzionali richieste in ognuno dei due Stati.
2. Ogni Parte contraente può denunciare il presente accordo in qualsiasi momento, con un preavviso di un anno.
3. Il presente accordo abroga la convenzione fra la Svizzera e la Francia concer- nente la navigazione sul lago di Ginevra del 10 settembre 1902.4
4 [BS 13 325]
Fatto a Berna, in due esemplari in lingua francese, il 7 dicembre 1976.
Per il Consiglio Federale Svizzero: Xxxxxx | Per il Governo della Repubblica Francese: Xxxxx |
Allegato concernente l’arbitrato
1. A meno che le Parti in causa non dispongano altrimenti la procedura d’arbitrato è diretta conformemente alle disposizioni del presente allegato.
2. Il tribunale arbitrale è composto di tre membri. Ognuna delle Parti in causa nomina un arbitro. I due arbitri così designati nominano di comune accordo il terzo arbitro che funziona come presidente del tribunale.
Se allo spirare dei due mesi a partire dalla nomina del secondo arbitro non è ancora stato designato il Presidente del Tribunale, il Presidente della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo procede alla sua nomina dietro richiesta della parte più diligente.
3. Se entro due mesi dalla ricevuta della richiesta una delle due parti in causa non ha proceduto alla nomina che le spetta di un membro del tribunale, l’altra parte può rivolgersi al Presidente della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che nomina il Presidente del tribunale arbitrale entro un nuovo termine di due mesi. Appena nomi- nato, il Presidente del tribunale arbitrale chiede alla parte che non ha designato un arbitro di farlo entro due mesi. Trascorso questo termine, egli si rivolge al Presidente della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che procede a questa nomina entro un nuovo termine di due mesi.
4. Se, nei casi previsti nei paragrafi precedenti, il Presidente della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo è impedito, oppure se è cittadino di una delle due parti in causa, la nomina del Presidente del tribunale arbitrale o la nomina dell’arbitro spetta al vice- presidente della Corte oppure al membro più anziano della Corte che non sia impe- dito e che non sia cittadino di una delle due parti in causa.
5. Le disposizioni precedenti sono applicabili, secondo il caso, a quanto concerne l’occupazione dei seggi vacanti.
6. Il tribunale arbitrale decide secondo le regola del Diritto internazionale ed in particolare del presente accordo.
7. Le decisioni del tribunale arbitrale, sia per quanto concerne la procedura sia per quanto riguarda la materia, vengono prese dalla maggioranza dei suoi membri, l’assenza o l’astensione di uno dei membri del tribunale nominati dalle parti non impediscono il tribunale di decidere. Nel caso di parità di voti decide il Presidente. Le parti sono vincolate dalle decisioni del tribunale. Esse si assumono le spese dell’arbitro che hanno nominato ed assumono le altre spese in parti uguali. Il tribu- nale arbitrale fissa autonomamente la procedura concernente gli altri punti.