Contract
n. 331 del 22 marzo 2021
Oggetto: EMERGENZA COVID-19: Approvazione dello schema di accordo-quadro temporaneo tra la Regione Marche, gli Enti del SSR e l’AIOP Marche, integrativo della DGR n. 978 del 05.08.2019.
RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”
DELIBERA
1- di approvare, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, lo schema di accordo-quadro temporaneo tra la Regione Marche, gli Enti del SSR, l’AIOP Marche, contenuto nell’allegato “A” alla presente deliberazione di cui é parte integrante e sostanziale;
2- di delegare il Dirigente del Servizio Sanità a sottoscrivere l’allegato accordo-quadro temporaneo con le parti;
3- di dare mandato all’ASUR di procedere alla sottoscrizione dei relativi contratti di committenza;
4- di dare mandato alla P.F. competente di provvedere con proprio atto all’eventuale attivazione di ulteriori posti letto e/o riconversione degli stessi in funzione dell’emergenza sanitaria;
5- di stabilire che la presente deliberazione integra la D.G.R. n. 978 del 05.08.2019.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Xxxxx Xxxxxxxxx) (Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx)
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
- D.P.C.M. 31/01/2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” e le successive Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 29/07/2020, del 07/10/2020, del 13/01/2021 con cui é stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo la rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- L. 23/12/1978, n. 833 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”;
- D.LGS 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- L.R. 17/07/1996, n. 26 “Riordino del servizio sanitario regionale”;
- L.R. 20/07/2003 “Riorganizzazione del servizio sanitario regionale”;
- D.LGS 09/04/2008 , n. 81 e ss.mm.ii. “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- Decreto Ministeriale 02/04/2015, n. 70 “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”;
- L.R. 30/09/2016, n. 21 e ss.mm.ii. “Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati”;
- D.G.R. 01/04/2019, n. 378 “DGR n. 1446/2017 – Proroga termini il completamento del percorso di autorizzazione ed accreditamento per Labor S.p.A. - Casa di Cura Villa Serena”;
- D.G.R. 05/8/2019, n. 978 “Approvazione accordo con l'AIOP e le case di cura aderenti alla rete d'impresa denominata "Casa di Cura delle Marche", per gli anni 2019-2020-2021”;
- D.P.G.R. 25/11/2019, n. 286 “Gruppo Operativo Regionale Emergenza Sanitaria (G.O.R.E.S.). Revoca D.P.G.R. n. 60/2012 e n. 152/2014 – Nuove disposizioni. Adottato ai sensi dell’art. 7, 1° comma della L.R. n. 32/2011”;
- Deliberazione amministrativa n. 107 del 04/02/2020 “Piano socio-sanitario regionale 0000-0000.Xx cittadino, l’integrazione, l’accessibilità e la sostenibilità”;
- D.G.R. 09/03/2020, n. 272 “Piano Regionale per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- D.G.R. 12/03/2020, n. 320 “Aggiornamento del "Piano regionale per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19" di cui alla D.G.R. 272 del 09/03/2020”;
- D.L. 17/03/2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla L. 24/04/ 2020, n. 27 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- D.L. 08/04/2020, n. 23 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché in materia di salute
e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, convertito con modificazioni dalla L. 05 giugno 2020, n. 40;
- D.G.R. 05/05/2020, n. 523 “Epidemia COVID-19: Piano di riorganizzazione delle Attività di Ricovero ed Ambulatoriali presso le Strutture Ospedaliere Pubbliche e Private accreditate del Sistema Sanitario Regionale”;
- D.G.R.15/05/2020, n. 581 “Approvazione protocollo lavoro-sicurezza tra la Regione e le parti sociali “impegni per garantire in sicurezza la ripresa lavorativa e misure di contenimento del contagio delle attività produttive, commerciali e dei servizi”;
- D.L. 16/05/2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 14 luglio 2020, n. 74;
- D.L. 19/05/2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;
- D.L. 30/07/2020, n. 83 “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124;
- D.G.R. 03/08/2020 n.1194 “Art. 3, comma1, lettera b) della L.R. n. 21 del 2016: Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all’esercizio delle strutture di cui all’art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 e disposizioni relative all’adeguamento ai nuovi requisiti di autorizzazione; integrazione delle DDGR n. 1571/2019, n. 1573/2019, n. 1669/2019, n. 937/2020 e n. 938/2020;
- D.L. 07/10/2020, n. 125 “Misure urgenti connesse con la proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;
- D.L. 28/10/2020, n. 137 “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19” convertito con modificazioni dalla legge 14 dicembre 2020, n. 176;
- D.G.R. 26/11/2007, n. 1371 “Piano Pandemico regionale – Linee Guida”;
- D.G.R. 05/08/2020, n. 1257 “Aggiornamento del Piano Pandemico Regionale di cui alla
D.G.R. n. 1371 del 26.11.2007 “Piano Pandemico regionale – Linee Guida”;
- D.G.R. 30/10/2020, n. 1364 “Misure strategiche previste dal Piano Pandemico Regionale di cui alla D.G.R. n. 1257/2020”;
- Ordinanza del Ministero della Salute del 13/11/2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Legge 30/12/2020 n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.
Motivazione ed esito dell’istruttoria
Lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato per sei mesi con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, é stato prorogato con successivi atti e, da ultimo, con la delibera del Consiglio dei Ministri del 13.01.2021 sino al 30.04.2021.
Anche sul territorio regionale si é verificata una progressiva e repentina ripresa della diffusione del virus SARS-CoV-2 che ha determinato un rilevante e critico incremento del tasso di occupazione dei posti letto ospedalieri pubblici (dato dell’08.03.21: 44,6% per le terapie intensive e 53,1% per la degenza non intensiva); in considerazione di tali evidenze il Dirigente del Servizio Sanità, con nota prot n. 0258382 del 09.03.2021, ha espresso al Presidente dell’AIOP “la necessità di adottare ulteriori misure emergenziali per garantire la presa in carico dei pazienti Covid positivi e coinvolgere pertanto le strutture del privato convenzionato nel supporto alle attività di ricovero, sospendendo e riprogrammando, temporaneamente ed in via eccezionale, sulla scorta delle indicazioni cliniche, le attività di ricovero dei pazienti in lista di attesa programmata, con particolare riferimento alle attività chirurgiche”. E’ stato, conseguentemente, chiesto “di rendere immediatamente disponibili posti letto di degenza ospedaliera ordinaria di tipo medico (in regime di acuzie e post-acuzie), per pazienti Covid-19 provenienti dalle strutture pubbliche della rete ospedaliera regionale, fino al permanere della situazione di criticità, e di dichiarare le disponibilità, specificando la struttura e il relativo livello assistenziale, ad integrazione dell’Accordo siglato con DGR n. 978/2019, nel rispetto del budget assegnato”.
Con nota acquisita al prot. n. 285704 del 16.03.2021, successivamente integrata con nota del
n. 300627 del 18.03.2021, il Presidente dell’AIOP ha rappresentato le seguenti disponibilità di ricovero per pazienti Covid-19 positivi, aggiuntive rispetto a quelle già indicate nella DGR n. 1468/2020:
- Società Casa di Cura privata San Benedetto SpA per la struttura sanitaria denominata “Casa di Cura Stella Maris”, sita in San Benedetto del Tronto (AP): n. 20 posti letto di degenza ospedaliera in acuzie e n. 10 posti letto ospedalieri per degenza post acuzie. Nella suddetta nota é stata, altresì, espressa la disponibilità per altri 10 posti letto, di cui è stata rinviata l’attivazione alla positiva conclusione del procedimento di autorizzazione attualmente in corso;
- Gruppo Labor SpA per la struttura sanitaria denominata “Villa Serena” sita in Jesi (AN): n. 20 posti letto di degenza ospedaliera post-acuzie.
In considerazione delle disponibilità manifestate, nonché della necessità e dell’urgenza di supportare il sistema pubblico ospedaliero nella gestione dell’emergenza sanitaria attivando quanto prima posti letto per pazienti Covid-19 positivi provenienti dalle strutture pubbliche ospedaliere del SSR, la Regione, gli Enti del SSR e l’AIOP hanno predisposto celermente uno schema di accordo-quadro temporaneo per disciplinare gli aspetti fondamentali del relativo rapporto di collaborazione.
In particolare, le parti hanno determinato la durata temporanea dell’accordo, dalla sua sottoscrizione fino alla sussistenza dello stato di emergenza epidemiologica, attualmente
prorogato al 30.04.2021, salvo proroghe, prevedendo tuttavia la possibilità di risoluzione anticipata dei relativi contratti territoriali qualora venissero meno, a livello regionale, i presupposti straordinari, di necessità ed urgenza, che ne hanno costituito la causa.
L’oggetto dell’accordo é stato specificato individuando il numero e la tipologia dei posti letto messi a disposizione da ciascuna Struttura ed indicando i relativi standard assistenziali e le corrispondenti tariffe; in merito a tale ultimo aspetto, in continuità con quanto già concordato ed approvato nella DGRM n. 1468/2020, é stato previsto un incremento di tariffario del 40% comprensivo dei DPI, degli eventuali farmaci per la terapia COVID-19 e, in ogni caso, quale riconoscimento del maggior carico assistenziale da dedicare a tale tipologia di pazienti. La Regione ha confermato di voler valorizzare anche il lavoro svolto dal personale sanitario che quotidianamente, con costanza ed enormi sacrifici, contribuisce a garantire la tutela della salute pubblica. E’ stato, inoltre, precisato che qualora durante la vigenza dell’accordo vengano determinate, a livello nazionale, le tariffe per la remunerazione delle prestazioni sanitarie ai pazienti Covid-19 positivi, le stesse troveranno applicazione purché rientrino nell’ambito dei budget già assegnati alle suddette Strutture con la DGR n. 978/2019. Le quote di budget impegnate dovranno essere ripartite per dodicesimi e verificate mensilmente dall’ ASUR.
Nell’ottica del rafforzamento della cooperazione tra le parti, l’AIOP Marche ha confermato la disponibilità delle altre strutture private accreditate ad essa aderenti ad accogliere pazienti non covid provenienti dalle strutture ospedaliere pubbliche del SSR, già espressa nella DGRM n. 1468/2020. Si é, altresì, impegnata a mantenere le disponibilità manifestate alla Regione per tutta la durata dello stato emergenziale fino alla completa risoluzione delle criticità determinate dalla pandemia Covid-19 attivando le necessarie procedure di trasferimento dei pazienti, eventualmente ricoverati presso i posti resi disponibili, presso le strutture ospedaliere afferenti alla stessa rete di impresa. Inoltre, é stato ribadito l’impegno di tutte le strutture del privato AIOP accreditato a rendersi disponibili, sulla base delle richieste di ricovero da parte degli Enti del SSR, a rimodulare progressivamente le proprie attività ordinarie, previste nell’accordo di cui alla DGR n. 978/2019, restando salva la facoltà della Regione, in qualsiasi momento di vigenza dell’accordo, di disporre l’immediata interruzione delle attività ordinarie, qualora ritenuto necessario o opportuno, in funzione dell’andamento epidemico e, comunque, nel pubblico interesse.
Dallo schema di accordo emerge una particolare attenzione al rispetto sia degli obblighi informativi previsti in materia, sia del quadro normativo vigente volto a prevenire, gestire, contenere e contrastare il rischio di diffusione del virus SARS-Cov-2 tra i cittadini e lavoratori; a tal proposito sono state richiamate le disposizioni in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e, più in generale, di salute pubblica, esplicitando in particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’importanza della separazione dei percorsi tra pazienti Covid positivi e Covid negativi, lo screening Covid e l’utilizzo dei DPI.
Al fine di rendere maggiormente flessibile la collaborazione tra gli Enti del SSR e le strutture firmatarie in funzione dell’andamento della curva epidemiologica, é stato ritenuto opportuno stabilire che l’eventuale attivazione di ulteriori posti letto e/o la riconversione degli stessi, successivamente all’adozione dell’accordo stesso, possa essere adottata con specifico provvedimento del Dirigente della PF competente.
Per la gestione delle richieste di ricovero tra il sistema ospedaliero pubblico e quello privato, allo scopo di garantire un puntuale e costante percorso di collaborazione, sono state richiamate le procedure già previste a livello regionale e ministeriale, di cui alle DDGR n. 272/2020 e n. 320/2020.
Per poter beneficiare di quanto previsto dell’art. 1, comma 495, della legge 30.12.2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, le strutture firmatarie dell’accordo dovranno comunicare formalmente all’Ente gestore di riferimento, con specifica dichiarazione, l’interruzione dell’attività chirurgica ordinaria, così come la successiva ripresa, al fine di rendere certa la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della norma stessa.
Pertanto, considerato tutto quanto sopra esposto e, in particolare, che la recrudescenza della pandemia da Covid-19 ha determinato la necessità di procedere urgentemente all’attivazione di posti letto per pazienti Covid-19 positivi provenienti dalle strutture pubbliche ospedaliere del SSR, si propone, a tutela della salute pubblica, l’adozione del presente atto.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.
Il responsabile del procedimento (Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx)
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF ACCREDITAMENTI
Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva nè può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.
Il dirigente (Xxxxxxx Xxxx)
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PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA’
Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014
Il dirigente del servizio (Xxxxx Xx Xxxxx)
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ALLEGATI
revisione allegato accordo AIOP RECRUDESCENZA PANDEMIA.pdf -
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ALLEGATO “A”
EMERGENZA COVID-19: Schema di accordo-quadro temporaneo tra Regione Marche, Enti del SSR, AIOP Marche, integrativo della DGR n. 978/2019
A seguito della repentina ripresa della diffusione della pandemia da Covid-19, che ha determinato un significativo e critico incremento del tasso di occupazione dei posti letto ospedalieri pubblici sul territorio regionale (dato dell’08.03.21: 44,6% per le terapie intensive e 53,1% per la degenza non intensiva), il Dirigente del Servizio Sanità ha ritenuto necessario adottare ulteriori misure emergenziali per garantire la presa in carico dei pazienti Covid positivi e coinvolgere, pertanto, le strutture del privato convenzionato nel supporto alle attività di ricovero, anche sospendendo e riprogrammando, temporaneamente ed in via eccezionale, sulla scorta delle indicazioni cliniche, le attività di ricovero dei pazienti in lista di attesa programmata, con particolare riferimento alle attività chirurgiche. Pertanto, con nota prot. n. 0258382 del 09.03.2021, ha chiesto al Presidente dell’AIOP di rendere immediatamente disponibili posti letto di degenza ospedaliera ordinaria di tipo medico (in regime di acuzie e post-acuzie), per pazienti Covid-19 provenienti dalle strutture pubbliche della rete ospedaliera regionale, fino al permanere della situazione di criticità, e di dichiarare le disponibilità, specificando la struttura e il relativo livello assistenziale, ad integrazione dell’Accordo siglato con DGR
n. 978/2019, nel rispetto del budget assegnato.
Dalla nota di riscontro del Presidente dell’AIOP, acquisita con prot. n. 285704 del 16.03.2021, e integrata con successiva nota del 18/03/2021 sono emerse le seguenti disponibilità di ricovero per pazienti Covid-19 positivi, aggiuntive rispetto a quelle già indicate nella DGR n. 1468/2020:
- Casa di Cura San Benedetto (ex Xxxxxx Xxxxx): n. 20 posti letto di degenza ospedaliera in acuzie e n. 10 posti letto ospedalieri per degenza post acuzie (è stata altresì espressa la disponibilità per altri 10 pl che potranno essere attivati solo dopo la conclusione della procedura di autorizzazione attualmente in corso);
- Gruppo Labor spa - Struttura Villa Serena di Jesi: n. 20 posti letto di degenza ospedaliera post-acuzie.
Si conferma inoltre, come già normato con DGR n. 1468/2020, la disponibilità di tutte le altre strutture del privato accreditato regionale, aderenti ad AIOP Marche, ad accogliere pazienti non covid provenienti dalle strutture ospedaliere pubbliche del SSR.
Tenuto conto della straordinaria necessità ed urgenza di soddisfare celermente le richieste assistenziali presenti sul territorio regionale derivanti dall’emergenza sanitaria e consentire, per tutta la sua durata, la decongestione dei presidi ospedalieri e la liberazione di posti letto degli ospedali della rete pubblica, le parti hanno predisposto uno schema di Accordo per disciplinare gli aspetti fondamentali del rapporto di collaborazione, a fronte delle disponibilità sopra esposte.
In particolare, i posti letto messi a disposizione per supportare il sistema pubblico ospedaliero, nella gestione dei pazienti Covid-19 positivi, appartengono alle seguenti tipologie:
- ricovero ospedaliero di acuzie medica (tariffazione DRG medico –MDC 4 – apparato respiratorio come da DGR n. 709/2014) con standard di personale e servizio 260/Min/Pz/die ed assistenza specialistica dedicata;
- ricovero ospedaliero di post-acuzie (tariffazione cod. 56 - MDC 4 - apparato respiratorio, come da DGR 709/2014) con standard di personale e servizio: 220/Min/Pz/die ed assistenza medica e riabilitativa dedicata.
Le suddette tariffe verranno maggiorate del 40% e saranno comprensive dei DPI, degli eventuali farmaci per la terapia COVID-19 e, in ogni caso, quale riconoscimento del maggior carico assistenziale da dedicare a tale tipologia di pazienti Covid-19 positivi ai quali viene prestata assistenza. La Regione Marche ha voluto valorizzare, attraverso il suddetto riconoscimento, anche il fondamentale lavoro prestato quotidianamente e con enormi sacrifici da parte di tutti i lavoratori ed operatori sanitari che, a diverso titolo, contribuiscono a garantire da mesi il funzionamento del Sistema sanitario regionale a tutela della salute dell’intera collettività. Qualora durante la vigenza del presente Accordo vengano determinate, a livello nazionale, le tariffe per la remunerazione delle prestazioni sanitarie ai pazienti Covid-19 positivi, le stesse troveranno applicazione purché rientrino nell’ambito dei budget già assegnati alle Strutture firmatarie del presente accordo con la DGR n. 978/2019. Le quote di budget impegnate dovranno essere ripartite per dodicesimi e verificate mensilmente da ASUR.
Con la sottoscrizione del presente Accordo, le strutture private aderenti ad AIOP si obbligano a mantenere le disponibilità manifestate alla Regione per tutta la durata dello stato emergenziale, sino alla completa risoluzione delle criticità determinate dalla pandemia Covid, attivando le necessarie procedure di trasferimento dei pazienti, eventualmente ricoverati presso i posti resi disponibili, presso le strutture delle case di cura afferenti alla stessa rete di impresa.
Si precisa che le richieste di ricovero, nei confronti delle strutture private oggetto dell’Accordo, potranno pervenire da tutti gli Enti del Sistema Sanitario Regionale, in relazione alle diverse esigenze assistenziali e di cura che si dovessero manifestare per tutta la durata dello stato emergenziale, secondo le procedure già previste a livello regionale e ministeriale, di cui alle DGR n. 272/2020 e n. 320/2020, volte a garantire un puntuale e costante percorso di collaborazione tra il sistema pubblico ospedaliero e quello privato accreditato. I pazienti inviati dagli Enti del SSR, a seguito del presente Accordo, potranno essere ricoverati previa "intesa" tra la struttura inviante e quella di destinazione, a fronte di documentazione clinica completa, a garanzia della continuità delle cure. Le Strutture private accreditate aderenti ad AIOP si obbligano ad agire, in ogni fase del rapporto contrattuale finalizzato al supporto al SSR, nella gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19, secondo uno spirito di leale collaborazione e si obbligano ad adempiere a tutti gli obblighi informativi previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia.
Si ribadisce che le strutture del privato AIOP accreditato, che accolgono pazienti Covid- 19 positivi, al fine di ridurre al massimo il rischio di diffusione del virus SARS-Cov-2 tra i cittadini e lavoratori, sono tenute al rispetto di tutte le vigenti misure di contrasto, contenimento e gestione dell’emergenza epidemica da COVID-19, in materia di igiene, sicurezza nei luoghi di lavoro e, più in generale, di salute pubblica (es. separazione percorsi tra pazienti Covid positivi e Covid negativi, screening Covid, utilizzo DPI, etc.).
Inoltre, sulla base delle richieste di ricovero da parte del SSR, tutte le strutture del privato AIOP accreditato si impegnano a rendersi disponibili a rimodulare progressivamente le proprie attività ordinarie, previste nell’accordo di cui alla DGR n. 978/2019, restando salva la facoltà della Regione, in qualsiasi momento di vigenza del presente Accordo, di disporre l’immediata interruzione delle attività ordinarie, qualora ritenuto necessario o opportuno, in funzione dell’andamento epidemico e, comunque, nel pubblico interesse.
Le parti stabiliscono che, successivamente all’adozione del presente Accordo-quadro, l’eventuale attivazione di ulteriori posti letto e/o la riconversione degli stessi, in funzione dell’emergenza sanitaria, potranno essere disposte con specifico provvedimento della
P.F. competente.
Le strutture firmatarie del presente Accordo, di cui all’art. 1, comma 495, della legge 30.12.2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” il quale sancisce espressamente che “Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che, in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri Enti, le attività ordinarie, possono riconoscere, alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget, per l’anno 2021 fino ad un massimo del 90 per cento del budget assegnato, nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stipulati per l'anno 2021, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio Sanitario Regionale. Il predetto riconoscimento tiene conto, pertanto, sia delle attività ordinariamente erogate nel corso dell'anno 2021, di cui deve essere rendicontata l'effettiva produzione, sia, fino a concorrenza del predetto limite massimo del 90 per cento del budget, di un contributo una tantum legato all'emergenza in corso ed erogato dalle Regioni e Province autonome nelle quali insiste la struttura destinataria di budget, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2021. Resta fermo il riconoscimento, nell'ambito del budget assegnato per l'anno 2021, in caso di produzione del volume di attività superiore al 90 per cento e fino a concorrenza del budget previsto negli accordi e contratti stipulati per l'anno 2021, come rendicontato dalla medesima struttura interessata.”, ai fini dell’applicazione della suddetta norma, dovranno comunicare all’Ente gestore di riferimento l’interruzione dell’attività chirurgica ordinaria con specifica dichiarazione formale di non produzione, così come la successiva ripresa dell’attività, in modo tale da consentire di determinarne con certezza il relativo periodo di applicazione. La mancata trasmissione di tali dichiarazioni impedisce il riconoscimento di cui all’art. 1, comma 495, della legge 30.12.2020 n. 178, sopra citato.
Il suddetto Accordo ha validità temporanea, dalla sua sottoscrizione fino alla sussistenza dello stato di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, attualmente prorogato al 30.04.2021 con delibera del Consiglio dei Ministri del 13.01.2021, salvo proroghe. L’eventuale risoluzione anticipata rispetto a quanto stabilito dal livello nazionale sarà comunicato con nota informativa da parte della PF competente.
Ancona, /03/2021 L’Assessore alla Sanità
Il Dirigente del Servizio Sanità Il Direttore Generale ASUR
Il Direttore Generale Azienda Ospedali Riuniti di Ancona
Il Direttore Generale Azienda Ospedali Riuniti Marche Nord Il Direttore Generale INRCA
Il Presidente dell’AIOP Marche
Il Legale rappresentante della Labor s.p.a. per Villa Serena e Villa Igea
Il Legale rappresentante della Casa di Cura San Benedetto (ex Xxxxxx Xxxxx)