Contract
n. 1783 del 27 dicembre 2022
Oggetto: Approvazione schema di accordo tra Regione Marche e Aziendeortoprotesiche, attive sul territorio regionale, per la fornitura di ausili, protesi ed ortesi a carico del Sistema Sanitario Regionale – DPCM 12 gennaio 2017 - Livelli Essenziali di Assistenza
LA GIUNTA REGIONALE
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”.
1. di approvare lo schema di “accordo tra Regione Marche e Aziende ortoprotesiche, attive sul territorio regionale, per la fornitura di ausili, protesi ed ortesi a carico del Sistema Sanitario Regionale – DPCM 12 gennaio 2017 - Livelli Essenziali di Assistenza” di cui all’allegato A, parte integrante del presente atto;
2. di incaricare, il Dirigente del Settore Assistenza Farmaceutica, Protesica, Dispositivi medici dell’Agenzia Regionale Sanitaria, alla sottoscrizione del suddetto accordo, con facoltà di apportare alla stessa modifiche di natura non sostanziale che si rendessero necessarie ai fini della stipula.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx) (Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx)
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
⮚ Il decreto ministeriale 28 dicembre 1992 “Approvazione del nomenclatore tariffario delle protesi dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche e sensoriali, dipendenti da qualunque causa, revisionato ai sensi dell’art. 34 della L. 5 febbraio 1992, n. 104.
⮚ Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419".
⮚ Decreto Ministeriale 27 agosto 1999, n. 332 “Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale: modalità di erogazione e tariffe”.
⮚ Deliberazione della Giunta Regionale n. 1560 del 14 dicembre 2004 “D.M. 332/1999 – Prestazioni di assistenza protesica – Accordo con la Federazione italiana operatori tecnica ortopedica.”
⮚ Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”.
⮚ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”.
⮚ Legge regionale 8 agosto 2022, n. 19 “Organizzazione del servizio sanitario regionale”.
Motivazioni ed esito dell’istruttoria
Il decreto ministeriale 28.12.1992 ha stabilito le tariffe per le prestazioni relative all’assistenza protesica.
L’art. 8 – sexies, comma 7, del decreto legislativo n.229/99, prevede che il Ministro della Sanità con proprio decreto, d’intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome, disciplini le modalità di erogazione e di remunerazione dell’assistenza protesica.
Al riguardo il Ministro della Sanità con decreto n.332 del 27 agosto 1999 ha adottato un apposito regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito del Sistema Sanitario Nazionale, lo stesso decreto indica altresì quali sono i presidi erogabili distinguendoli in tre categorie:
⮚ presidi che possono essere forniti su misura,
⮚ dispositivi di serie la cui applicazione non richiede l’intervento di un tecnico abilitato,
⮚ apparecchi che debbono essere acquistati direttamente dalle aziende ed assegnati in uso agli utenti.
Per i presidi ricompresi nel primo elenco venivano forniti i prezzi di riferimento validi fino al 31 dicembre 2000, data entro cui il Ministro della Sanità avrebbe dovuto rivedere le tariffe massime e ridefinire la disciplina dell’assistenza protesica. Per quanto riguarda i prezzi del secondo e terzo elenco invece si sarebbero dovuti determinare a seguito di espletamento di procedure pubbliche di acquisto da parte delle allora Usl su direttiva delle Regioni.
Nel dicembre del 2004, a seguito di situazioni non omogenee sul territorio regionale in merito
all’esecuzione delle procedure di acquisto e dei ritardi nell’aggiornamento delle tariffe, la Federazione Italiana fra Operatori nella Tecnica Ortopedica (FIOTO) ha manifestato la necessità di giungere ad un nuovo accordo. Con deliberazione della Giunta Regionale n. 1560 del 14 dicembre 2004 si è pertanto stretta una nuova intesa che doveva essere semestrale e necessaria a garantire la continuità nell’erogazione dei servizi in attesa dell’aggiudicazione delle procedure di acquisto. Trascorsi i sei mesi previsti, non essendo state completate le già citate procedure si è rinnovato l’accordo di anno in anno.
Il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 sui nuovi Livelli Essenziali di Assistenza ha definito nuove modalità per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica ed ha introdotto diversi aggiornamenti, tra cui il nuovo nomenclatore che prevede:
⮚ le protesi e le ortesi costruite o allestite su misura da un professionista abilitato all’esercizio della specifica professione sanitaria o arte sanitaria ausiliaria, gli aggiuntivi e le prestazioni di manutenzione, riparazione, adattamento o sostituzione di componenti di ciascuna protesi o ortesi. I dispositivi e le prestazioni di cui alla presente lettera sono indicati nell'elenco 1;
⮚ gli ausili tecnologici di fabbricazione continua o di serie, indicati nell'elenco 2A, che, a garanzia della corretta utilizzazione da parte dell'assistito in condizioni di sicurezza, devono essere applicati dal professionista sanitario abilitato;
⮚ gli ausili tecnologici di fabbricazione continua o di serie, pronti per l'uso, che non richiedono l’applicazione da parte del professionista sanitario abilitato, indicati nell'elenco 2B.
Ancora una volta per quanto riguarda il primo punto dell’elenco, la definizione delle tariffe massime delle prestazioni è demandata ad un atto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi ai sensi dell'art. 8-sexies, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.. Per gli elenchi 2A e 2B invece si è ribadita la necessità di bandire procedure di acquisto. Con DGR Marche n.892 del 13 luglio 2020 la Giunta regionale ha dato mandato all’ASUR di avviare, entro il 30 settembre 2020, procedure pubbliche d’acquisto dei dispositivi di cui agli elenchi 2A e 2B del DPCM del 12 gennaio 2017, al fine di rendere operativo il nomenclatore per i già menzionati elenchi.
L’aggiornamento dell’elenco 1 non è stato ancora completato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Per quanto riguarda invece gli elenchi 2 e 3, con determina del Direttore Generale XXXX
n.300 dell’11 giugno 2021 sono stati nominati progettisti, RUP e collaboratori del RUP per predisporre i capitolati ed avviare le procedure di gara.
Nel corso del 2022, le ditte ortoprotesiche che erogano prestazioni a carico del SSR per voce dei loro rappresentanti hanno manifestato più volte la problematica delle tariffe.
In data 05/08/2022 inoltre con nota prot. n. 1008395/R-Marche/ASSTSF/A le suddette aziende ortopediche che insistono sul territorio della Regione Marche (Assortopedica, CONFAPI e FIOTO) hanno fatto presente che a seguito:
⮚ degli importanti investimenti affrontati per adeguarsi al disposto della DGR n.892/2020, con la quale sono stati fortemente elevati i requisiti professionali e strutturali delle proprie sedi principali e delle filiali;
⮚ dell’uscita del nuovo Regolamento Europeo dei Dispositivi Medici MDR 745/2021, che
ha imposto nuovi e più onerosi adempimenti ai fabbricanti e ai distributori di dispositivi medici;
⮚ degli incrementi dei costi delle materie prime e dei trasporti quantificabile nel 40% calcolato sugli ultimi due anni che ha determinato l’aumento dei prezzi di listino da parte delle aziende produttrici;
avrebbero posto corrispettivi a carico dei pazienti nel caso in cui non si fosse giunti ad un nuovo accordo.
La Regione Marche non potendo non avvalersi della rete delle Aziende ortoprotesiche, al fine di poter ottemperare a quanto previsto nel DPCM del 12 gennaio 2017, ha convocato un incontro in data 21 novembre 2022, (prot. n. 12424/2022) dove alla presenza di rappresentanti della Regione Marche, di ASUR e delle ditte ortoprotesiche si sono affrontate le problematiche del settore con riflessi sull’operatività dell’accordo.
Nello specifico è emersa l’impossibilità da parte delle ditte di continuare ad ottemperare alle condizioni contrattuali, precedentemente pattuite, a causa delle mutate condizioni di mercato essendo, tra l’altro, trascorsi 18 anni dall’ultimo accordo.
Di conseguenza non potranno procedere alla fornitura dei dispositivi a partire da gennaio2023;
Dall’incontro è emerso una soluzione che consente di proseguire nell’accordo ovvero, riconoscere, alle ditte uno sconto del 20%, come già stabilito dalla DGR 1560/2004, rispetto al prezzo presente nel listino ufficiale della casa produttiva, al netto dell’IVA per quanto riguarda gli ausili presenti nel DM 332/99, ma non in quello del 1992 e ,pertanto, privi di prezzi cui poter fare riferimento e per quegli ausili non presenti nel DM 332/99 e nel DM del 1992, ma previsti dal DPCM del 12 gennaio 2017, come esplicitato nell’accordo con le aziende ortoprotesiche, attive sul territorio regionale, per la fornitura di ausili, protesi ed ortesi a carico del Sistema Sanitario Regionale di cui all’allegato A ed in riferimento alla L.R. 19/2022.
Per quanto sopra espresso si propone l’adozione del presente atto.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014
Il responsabile del procedimento (Xxxxx Xxxxxxxxxx)
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PARERE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ASSISTENZA FARMACEUTICA, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI
Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico
della Regione Marche.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014
Il dirigente del Settore (Xxxxx Xxxxxxxxxx)
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PROPOSTA DEL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE SANITARIA
Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014
Il Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria (Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx)
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ALLEGATI
DGR Allegato A AccordoProtesica 22 12 22 ver 3.pdf - F3638DE4AF23AED21F85E76BD5BEEA14A38187FB1A4A17820B1A0BC26C348654
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ALLEGATO A
Accordo tra Regione Marche e Aziende ortoprotesiche, attive sul territorio regionale, per la fornitura di ausili, protesi ed ortesi a carico del Sistema Sanitario Regionale – DPCM 12 gennaio 2017 - Livelli Essenziali di Assistenza
LA REGIONE MARCHE
rappresentata da , nato a il , il quale interviene al presente atto in nome e per conto della Giunta Regionale delle Marche ai sensi della DGR n. del ;
E
ASSORTOPEDIA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE AZIENDE ORTOPEDICHE
E
CONFAPI INDUSTRIA ANCONA
E
FIOTO - FEDERAZIONE ITALIANA DEGLI OPERATORI IN TECNICHE ORTOPEDICHE
E
Le seguenti Ditte:
⮚ SANITARIA XXXXXXXXXX XXXXXXX, p.Iva 00725240444 con sede in Xxx Xxxxxx, 0, Xxxxxxxxxxx (XX);
⮚ LYMPHO SRL, p.Iva 02742370428 con sede in Xxx Xxxxxxxxx,00, Xxxxxx (XX);
⮚ D.O.S.DI XXXXXXXX XXXXXXXX & C.S .A.S., p.Iva 02110940422 con sede in XXX XX, 00, Xxxxxxxxxx (XX);
⮚ MAPIS SRL, p.Iva 00692800428 con sede in Xxx Xxxxxxxxx,0, XXXX (XX);
⮚ MEDICAL SAN di XXXXXXX XXXXXXX, p.Iva 00460960446 con sede in Xxx Xxxxxxxx, 00, Xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxx (XX);
⮚ ORTOPEDIA CENTRO POSTURALE FALCONE, p.Iva 02661510418 con sede in X.xx Xxxxxxxxx Xxxx,00, Xxxxxx (XX);
⮚ ORTOPEDIA SANITARIA SERGIACOMI, p.Iva 00946910445 con sede in Xxx Xxxxxxxxxx, 00, Xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxx (XX);
⮚ SANITARIA XXXXXXXXXX XXXXXXX & C. SNC, p.Iva 00926190430 con sede in Xxx X. Xx Xxxxxx, 00, Xxxxxxxxxx Xxxxxx (XX);
⮚ PIEFFE ORTOPEDIA SANITARIA, p.Iva 02031310549 con sede in Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 0, Xxxxx xx Xxxxxxxx (XX);
⮚ SALUS SANITARIA ORTOPEDIA, p.Iva 01234500435 con sede in Xxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx,00, Xxxxxxxx (XX);
⮚ SANIMARCHE SRL, p.Iva 01479330431 con sede in Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx, 000, Xxxxxxx Xxxxxx (XX);
⮚ SANITARIA FOGLIARDI, p.Iva 02141990420 con sede in Xxx Xxxxxx, 0, Xxxxxx (XX);
⮚ ORTOPEDIA SANITARIA XXXX , p.Iva 02150180442 con sede in Xxxxx Xxxxxxx, 00, Xxxxx (XX);
⮚ T E F ORTOPEDICA SANITARIA S.n.c., p.Iva 01181280437 con sede in Xxx XX Xxxxxxxx, 000, Xxxxxxxxx (XX);
⮚ CENTRO ORTOPEDICO MARCHIGIANO, p.Iva 01543240426 con sede in Xxx Xxxxxxxx, 000/000, Xxxxxx (XX);
⮚ PROGETTIAMO AUTONOMIA, p.Iva 01543860355 con sede in Xxx X. Xxxxxxx, 00, Xxxxxx Xxxxxx (XX);
⮚ ORTOPEDIA MARCELLETTI, x.Xxx 01181180439 con sede in Xxxxx XXX Xxxxxx, 00, Xxxxxxxxx (XX);
⮚ LABORATORIO ORTOPEDICO MARINI DI XXXXXX XXXXX E C. S.A.S, X.Xxx 01794120442 con sede in Xxx,XX 00, 00, Xxxxxx Xxxxxx (XX);
⮚ SANYFARM DI XXXXXXXX XXXX, x.Xxx 01690690431 con sede in Xxx X. Xxxxxxx, 000, Xxxxxxxxxx Xxxxxx (XX);
⮚ NEW GEDAM, p.Iva 01543240426 con sede in Xxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 00, Xxxxxxx Xxxxxx (XX);
⮚ CENTRO ORTOPEDICO DI XXXXXXXXX XXXXXXX, p.Iva 00247370422 con sede in Xxxxx Xxx Xxxxxxx, 00/x, Xxxx (XX).
rappresentate da , nato a il , presidente Xxxxxxx Sanità Ancona, il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto delle sopracitate;
Premesso che:
⮚ Il 18 marzo 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Supplemento ordinario n.15) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 12 gennaio 2017 con i nuovi Livelli essenziali di assistenza, prestazioni e servizi che il Servizio sanitario nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti i cittadini;
⮚ Il provvedimento rivisita il precedente nomenclatore dell’assistenza protesica, introducendo
prestazioni tecnologicamente avanzate ed escludendo prestazioni obsolete;
⮚ Il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone di cui all'art. 18, dello stesso DPCM, le prestazioni sanitarie che comportano l'erogazione di protesi, ortesi ed ausili tecnologici nell'ambito di un piano riabilitativo-assistenziale volto alla prevenzione, alla correzione o alla compensazione di menomazioni o disabilità funzionali conseguenti a patologie o lesioni, al potenziamento delle abilità residue, nonchè alla promozione dell'autonomia dell'assistito.
⮚ Il nomenclatore contiene:
a) le protesi e le ortesi costruite o allestite su misura da un professionista abilitato all'esercizio della specifica professione sanitaria o arte sanitaria ausiliaria, gli aggiuntivi e le prestazioni di manutenzione, riparazione, adattamento o sostituzione di componenti di ciascuna protesi o ortesi. I dispositivi e le prestazioni di cui alla presente lettera sono indicati nell'elenco 1;
b) gli ausili tecnologici di fabbricazione continua o di serie, indicati nell'elenco 2A, che, a garanzia della corretta utilizzazione da parte dell'assistito in condizioni di sicurezza, devono essere applicati dal professionista sanitario abilitato;
c) gli ausili tecnologici di fabbricazione continua o di serie, pronti per l'uso, che non richiedono l'applicazione da parte del professionista sanitario abilitato, indicati nell'elenco 2B.
Considerato che:
⮚ Il precedente atto d’intesa pubblicato con la DGRM 1560 del 14/12/2004 non è più considerato sostenibile da parte delle Aziende come manifestato tramite nota del 05/08/2022 protocollo numero 1008398/R_Marche/ASSSTSF/A;
⮚ Le Aziende ortoprotesiche hanno dichiarato la volontà di non rinnovare per l’anno 2023, l’accordo raggiunto con DGRM 1560 del 14/12/2004 e di essere disponibili ad applicare le tariffe del precedente nomenclatore a far data 01/01/2023 come comunicato con nota protocollata 13500/ASF del 05/12/2022;
⮚ La Regione Marche, al fine di poter ottemperare a quanto previsto nel DPCM del 12 gennaio 2017, intende continuare ad avvalersi della rete delle Aziende ortoprotesiche;
⮚ Le parti, come convenuto nell’incontro avuto in data 21 novembre 2022, ritengono opportuno sottoscrivere un nuovo accordo che possa garantire continuità nell’erogazione delle prestazioni ai cittadini e garantire le prestazioni previste dai LEA.
SI CONVIENE E SI CONCORDA QUANTO SEGUE
⮚ Il presente accordo viene sottoscritto tra la Regione Marche e dal Presidente Confapi Sanità Ancona per le Aziende ortoprotesiche che erogano servizi ricompresi nei LEA mediante fornitura di ausili, protesi ed ortesi.
⮚ L’adesione implica per le ditte l’accettazione incondizionata di ogni punto del presente protocollo
d’intesa.
⮚ Al presente protocollo d’intesa potranno aderire anche le ditte non firmatarie e non appartenenti alle sigle ASSORTOPEDIA, CONFAPI, FIOTO.
⮚ Le ditte si impegnano a fornire alle Aziende Sanitarie Territoriali (AST) della Regione Marche i dispositivi contenuti negli elenchi 1, 2 e 3 di cui al DM n. 332/99 alle tariffe indicate nello stesso decreto che rimanda a sua volta a quelle del DM 28/12/1992 convertite in euro.
⮚ Per gli ausili presenti nel DM 332/99 ma non in quello del 92 e pertanto privi di prezzi cui poter fare riferimento, le ditte si impegnano ad applicare uno sconto del 20% rispetto al prezzo presente nel listino ufficiale della casa produttiva, al netto dell’IVA.
⮚ Per gli ausili non presenti nel DM 332/99 e nel DM del 92 ma previsti dal DPCM del 12 gennaio 2017, le ditte si impegnano ad applicare uno sconto del 20% rispetto al prezzo presente nel listino ufficiale della casa produttiva, al netto dell’IVA.
⮚ La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo decreto tariffe valido per il territorio Nazionale, annulla la validità del presente protocollo per quanto riguarda i singoli ausili previsti dal decreto stesso. Le nuove tariffe dovranno essere applicate a partire dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
⮚ L’aggiudicazione nella Regione Marche di Gare a validità regionale annulla la validità del presente protocollo per quanto riguarda i singoli ausili aggiudicati.
⮚ L’aggiudicazione di procedure di gara espletate dalle singole AST della Regione Marche annulla la validità del presente protocollo nelle singole AST per quanto riguarda i singoli ausili aggiudicati.
⮚ I pagamenti delle forniture di cui al presente protocollo d’intesa dovranno avvenire entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura. In caso di ritardato pagamento si applicheranno le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.231 del 09.10.2002.
⮚ I dati personali dei cittadini che usufruiscono delle prestazioni delle ditte ortoprotesiche saranno acquisiti e trattati solo per le finalità strettamente correlate all'erogazione del Servizio, e dovranno essere protetti adottando le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa in materia.
⮚ Il personale appartenente alle ditte ortoprotesiche, qualora non tenuto per legge al segreto professionale, al fine di garantire il rispetto della riservatezza delle informazioni trattate nella fornitura del Servizio, è sottoposto a regole di condotta analoghe al segreto professionale in conformità a quanto dal Regolamento Europeo 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati o GDPR).
⮚ Fino all'entrata in vigore del decreto tariffe che andrà a definire gli ausili su misura rimane in vigore il tariffario allegato al DM n. 332/1999;
⮚ Il presente accordo ha validità dal 01/01/2023 al 31/12/2023 e potrà essere rinnovato per ulteriori 12 mesi, previa intesa preliminare tra le parti, con decreto del Direttore dell’Agenzia Regionale.
⮚ Le parti si impegnano a modificare o revisionare il contenuto del presente Accordo in relazione a nuove disposizioni nazionali o regionali che dovessero disciplinare la materia.
⮚ Ciascuna delle parti può recedere dal presente accordo con preavviso di almeno 180 giorni.
⮚ Le controversie che dovessero insorgere sull’applicazione e sull’interpretazione del presente protocollo d’intesa saranno rimesse al Foro di Ancona. Tutte le spese, ivi comprese quelle eventuali di registrazione, derivanti dal presente contratto, sono a carico della Parte che la richiede.
⮚ Per tutto quanto non previsto si rimanda alla normativa vigente.
⮚ L’importo dell’imposta di bollo è a carico della Confapi.
Ancona,
Il Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria | |
Il Presidente Confapi Sanità Ancona |