da sottoscrivere in modalità telematica)
Verbale di Accordo 1 marzo 2022 - Lavoro Agile - Allegato 2
ACCORDO INDIVIDUALE DIPENDENTI PER L’ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA NELLA FORMA DEL LAVORO AGILE
(da sottoscrivere in modalità telematica)
Con il presente Accordo, e il/la Sig./Sig.ra , nato/a
il , C.F. , dipendente di con matricola n. assegnato/a presso , con riferimento al rapporto di lavoro in essere, convengono, in coerenza con quanto stabilito dagli artt. 18 e ss. della Legge n. 81/2017 nonché dall’art. 27 del CCNL del 23 giugno 2021, nonché dell’Accordo sindacale del 1 marzo 2022 e fermi restando il livello inquadramentale e le mansioni attribuite nonché il regime orario full time [ovvero: “part time”], la seguente disciplina della prestazione lavorativa nella forma del Lavoro Agile.
I contenuti del presente Accordo costituiscono, per tutta la durata del Lavoro Agile indicata al successivo punto 3, parte integrante del contratto individuale di lavoro già a suo tempo sottoscritto tra le parti e regolamentano l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta - con tale modalità - all’esterno dell’ordinaria sede di lavoro.
1. DEFINIZIONE DI LAVORO AGILE
Il Lavoro Agile costituisce una modalità organizzativa flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato che consente, su base volontaria, di lavorare in tempi e spazi diversi rispetto a quelli abitualmente stabiliti, agevolando - anche come strumento di welfare - la conciliazione delle esigenze personali e familiari con quelle professionali, attraverso l’uso delle tecnologie e nel rispetto degli obiettivi assegnati, individuati coerentemente con quelli della struttura di appartenenza.
La modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in Lavoro Agile è distinta da quella dell’istituto del Telelavoro.
2. LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE
Ferma restando l’assegnazione del Sig./della Sig.ra presso l’Ufficio individuato come propria sede di lavoro, nelle giornate di esecuzione dell'attività lavorativa in modalità di Lavoro Agile, il Sig./la Sig.ra può rendere la propria prestazione di lavoro presso i seguenti luoghi privati chiusi, siti nel territorio nazionale, che garantiscano adeguati livelli di privacy e sicurezza:
[Il sistema inserirà di seguito, in modo automatico, gli indirizzi dei luoghi indicati dal dipendente nell’Applicativo]
a) domicilio: ;
b) residenza: ;
c) altro: .
In occasione della programmazione delle singole giornate di Lavoro Agile di cui al paragrafo 3, il Sig./la Sig.ra
dovrà, di volta in volta, indicare il luogo in cui presterà l’attività per la giornata oggetto di pianificazione tra quelli sopra riportati.
Qualora, durante la giornata di Lavoro Agile, il Sig./la Sig.ra abbia necessità di variare, per tutta la giornata lavorativa o per parte di essa, il luogo prescelto per lo svolgimento della prestazione di lavoro tra quelli sopra riportati dovrà darne preventiva comunicazione via email al Responsabile diretto.
Con riferimento al luogo di svolgimento della prestazione in Lavoro Agile, si precisa che per le giornate in cui l’attività lavorativa viene resa in tale modalità, lo stesso costituisce sede di lavoro a tutti gli effetti legali e contrattuali, compresa la tutela in merito agli infortuni sul lavoro, in coerenza con le disposizioni previste dall’art. 23 della Legge n. 81/2017.
In relazione al luogo di domicilio e residenza il/la Sig./Sig.ra attesta, mediante sottoscrizione del presente Accordo Individuale, la conformità alle normative vigenti dell’ambiente, degli impianti e della postazione di lavoro messi a disposizione per lo svolgimento dell’attività in modalità di Lavoro Agile.
Il/La Sig./Sig.ra manleva l’Azienda rispetto ad eventuali danni causati a cose proprie o di terzi nonché a sé stesso o a soggetti terzi verificatisi per cause non imputabili all’Azienda. Il/La Sig./Sig.ra si impegna, altresì, ad attuare tutte le cautele e ad adottare adeguati comportamenti
nell’esecuzione della sua attività lavorativa al di fuori dei locali aziendali per assicurare la riservatezza dei dati trattati in coerenza con gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia.
Il/La Sig./Sig.ra si impegna, infine, a non svolgere attività lavorativa in luoghi ove non siano
state adottate le misure di sicurezza previste dalle normative vigenti, con riferimento alla prestazione lavorativa da espletare.
Nelle giornate di Lavoro Xxxxx non sarà richiesto lo svolgimento dell’attività lavorativa presso la sede di un cliente e, nei confronti del Sig./della Sig.ra , non troveranno applicazione le previsioni di cui all’art. 40 (Trasferta) del CCNL del 23/06/2021.
Fa eccezione il caso in cui, durante la giornata di Lavoro Agile, al Sig./alla Sig.ra venga richiesto di recarsi, per motivi di servizio sopraggiunti, presso altra sede di lavoro o presso un cliente. In tale fattispecie, il Sig./la Sig.ra , fatto salvo il caso in cui sussistano ragionevoli impedimenti, si recherà presso il luogo indicato ed allo stesso/alla stessa saranno applicate - al ricorrere dei relativi presupposti contrattuali - le disposizioni previste dalla citata norma contrattuale in tema di trasferta relativamente al tempo impiegato per recarsi presso la località di trasferta e per il rientro, nonché a quello occorrente per rendere la prestazione richiesta dall’Azienda.
Le parti si danno atto che le differenti modalità di esecuzione dell’attività lavorativa non incidono sull’inserimento del Sig./della Sig.ra nell’organizzazione aziendale né modificano la sua attuale sede di lavoro.
3. DURATA E PROGRAMMAZIONE DEL LAVORO AGILE
Il presente Accordo per lo svolgimento di Lavoro Agile da parte del Sig./della Sig.ra , decorre dalla data del sino al , per una durata complessiva di mesi.
Trascorso tale periodo, verrà ripristinata - senza necessità di alcuna comunicazione preventiva l'ordinaria modalità della prestazione di lavoro. Qualora ne abbiano interesse, le parti potranno comunque procedere alla proroga del presente Accordo, mediante atto scritto.
Durante il periodo di vigenza del presente Accordo, il Sig./la Sig.ra renderà la prestazione lavorativa in modalità di Lavoro Agile, a giornata intera, per un massimo di giorni a settimana e giorni al mese [per il personale dell’Assistenza Clienti e del Back Office in ambito DTO sostituire con: “Durante il periodo di vigenza del presente Accordo, il Sig./la Sig.ra renderà la prestazione lavorativa in modalità di Lavoro Agile garantendo il rientro in sede per almeno una settimana lavorativa al mese”], in coerenza con le esigenze organizzative e produttive delle funzioni aziendali e con meccanismi che favoriscano l’inclusione sociale e lo scambio professionale tra i lavoratori.
La pianificazione delle giornate lavorative da rendere in modalità di Lavoro Agile dovrà essere concordata preventivamente con il Responsabile della struttura di assegnazione tenendo conto delle esigenze del Sig./della Sig.ra , compatibilmente con quelle organizzative della Struttura coinvolta.
In caso di particolari necessità aziendali (a titolo esemplificativo, picchi di attività, periodi dell’anno interessati da specifiche necessità produttive, ecc.) per le quali il regime di Lavoro Agile risulti temporaneamente incompatibile, l’Azienda potrà comunicare al Sig./alla Sig.ra , con un preavviso di almeno 20 giorni, la sospensione degli effetti del presente Accordo individuale, per un periodo massimo di 2 mesi complessivi all’anno.
Analogamente, il Sig./la Sig.ra , per esigenze personali, potrà richiedere il temporaneo ripristino dello svolgimento della prestazione lavorativa in sede, laddove sussistano le condizioni
organizzative e di sicurezza necessarie (relative, ad esempio, al numero massimo di dipendenti che possono contemporaneamente rendere la prestazione presso la sede aziendale, particolari condizioni di salute del lavoratore, ecc.).
In ogni caso, nella comunicazione di sospensione del Lavoro Agile, l’Azienda o il Sig./la Sig.ra
, dovranno indicare le date di inizio e fine del relativo periodo.
L'Azienda potrà recedere dal presente Accordo individuale in presenza di un giustificato motivo quale, ad esempio, il trasferimento, l’assegnazione ad una nuova unità produttiva o la variazione del ruolo e/o delle mansioni relativamente ai quali non sia prevista la modalità Agile di svolgimento della prestazione lavorativa o, ancora, sopravvenute e rilevanti esigenze organizzative e/o produttive che non rendano più compatibile l’esecuzione della prestazione lavorativa con tale modalità, con comunicazione scritta e motivata da fornire all’altra parte con un preavviso non inferiore a 45 giorni. Analoga facoltà di revoca è attribuita al Sig./alla Sig.ra
in presenza di un giustificato motivo da comunicare per iscritto nel rispetto del preavviso di 30 giorni.
Qualora il Lavoro Agile venga effettuato da lavoratori disabili di cui all’art. 1 della Legge n. 68/99, l’Azienda potrà recedere dal presente Accordo individuale con un preavviso non inferiore a 90 giorni.
[Per i Responsabili di struttura e per le figure professionali ai medesimi assimilate a tali fini nell’ambito dell’allegato 1 all’Accordo Sindacale del XX 2022, l’intero paragrafo 3 deve essere sostituito con il seguente: “Il presente Accordo per lo svolgimento di Lavoro Agile da parte del Sig./della Sig.ra
, decorre dalla data del sino al , per una durata complessiva di mesi.
Trascorso tale periodo, verrà ripristinata - senza necessità di alcuna comunicazione preventiva - l'ordinaria modalità della prestazione di lavoro. Qualora ne abbiano interesse, le parti potranno comunque procedere alla proroga del presente Accordo, mediante atto scritto.
Durante il periodo di vigenza del presente Accordo, il Sig./la Sig.ra renderà la prestazione lavorativa in modalità di Lavoro Agile, a giornata intera, per un massimo di giorni al mese.
Le giornate di Lavoro Agile dovranno essere pianificate in coerenza con le esigenze organizzative della Struttura coinvolta.
L'Azienda potrà recedere dal presente Accordo individuale in presenza di un giustificato motivo quale, ad esempio, il trasferimento, l’assegnazione ad una nuova unità produttiva o la variazione del ruolo e/o delle mansioni relativamente ai quali non sia prevista la modalità Agile di svolgimento della prestazione lavorativa o, ancora, sopravvenute e rilevanti esigenze organizzative e/o produttive che non rendano più compatibile l’esecuzione della prestazione lavorativa con tale modalità, con comunicazione scritta e motivata da fornire all’altra parte con un preavviso non inferiore a 45 giorni. Analoga facoltà di revoca è attribuita al Sig./alla Sig.ra
in presenza di un giustificato motivo da comunicare per iscritto nel rispetto del preavviso di 30 giorni.
Qualora il Lavoro Agile venga effettuato da lavoratori disabili di cui all’art. 1 della Legge n. 68/99, l’Azienda potrà recedere dal presente Accordo individuale con un preavviso non inferiore a 90 giorni.”]
4. ORARIO DI LAVORO
La prestazione in Lavoro Agile viene svolta nel rispetto dei limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dal CCNL vigente.
{Per i lavoratori non appartenenti a strutture operanti su turni: “Fermo restando quanto sopra, la prestazione lavorativa in modalità Agile potrà essere resa, anche in modo non continuativo, dal Sig./dalla Sig.ra nell’intervallo temporale compreso tra le ore 8:00 [oppure inserire il diverso orario di inizio della prestazione teorica qualora si collochi prima delle ore 8:00] e le ore 20:00, con fruizione dell’intervallo per la consumazione del pasto di cui all’art. 29, comma VII, del vigente CCNL, laddove previsto.
Il Sig./La Sig.ra è tenuto a segnalare al Responsabile diretto la propria eventuale indisponibilità lavorativa per pause dall’attività superiori ai 90 minuti.
Nelle giornate di Lavoro Agile, ferma restando la possibilità di fruire dei permessi orari previsti dalle vigenti disposizioni legali e contrattuali nel rispetto delle ordinarie modalità autorizzative, sarà escluso il ricorso a prestazioni straordinarie ai sensi dell’art. 31 del CCNL del 23/06/2021 [in caso di lavoratore part time aggiungere: “e di lavoro supplementare ai sensi dell’art 23 del CCNL vigente”].
Il recupero di eventuali permessi fruiti ai sensi dell’art. 34, commi I, IIe III del CCNL del 23/06/2021 (o di permessi assimilati ai medesimi) avverrà nelle giornate di svolgimento della prestazione lavorativa presso la sede di lavoro”}.
{Nel caso in cui l’Accordo riguardi un lavoratore/una lavoratrice operante su turni sostituire con: “Fermo restando quanto sopra, la prestazione lavorativa in modalità Agile continuerà a rispettare la collocazione e la durata del turno in cui il Sig./la Sig.ra è inserito/a, nonché le pause e gli intervalli eventualmente previsti.
Nelle giornate di Lavoro Agile, resta ferma la possibilità di fruire dei permessi orari previsti dalle vigenti disposizioni legali e contrattuali nel rispetto delle ordinarie modalità autorizzative. Al ricorrere delle relative condizioni organizzative e su autorizzazione dell’Azienda, il Sig./la Sig.ra potrà inoltre svolgere prestazioni straordinarie ai sensi dell’art. 31 del CCNL del 23/06/2021 [se il lavoratore è part time indicare anche: “e di lavoro supplementare ai sensi dell’art 23 del CCNL vigente”] con conseguente applicazione delle disposizioni legali e contrattuali in materia, ivi inclusa quella relativa al recupero di eventuali permessi fruiti ai sensi dell’art. 34, commi I, II e III del CCNL del 23/06/2021 (o di permessi assimilati ai medesimi)”}.
Per quanto attiene l’attestazione della presenza nelle giornate di Lavoro Agile, questa verrà effettuata - in coerenza con le indicazioni che saranno fornite dall’Azienda - tramite Lettore Virtuale delle timbrature o altre modalità idonee ad attestare lo svolgimento dell’attività lavorativa, ferme restando eventuali caratteristiche di flessibilità oraria relative agli interessati.
5. DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE
Fermo restando quanto previsto al precedente punto 3., al fine di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e di garantire il rispetto degli spazi privati, il Sig./la Sig.ra , una volta esaurita la prestazione giornaliera prevista ed in coerenza con quanto disciplinato dall’art. 29 del CCNL del 23/06/2021 in materia di orario di lavoro, avrà diritto a disattivare il personal computer ed il tablet eventualmente fornito, dandone comunicazione al proprio Responsabile.
6. DOTAZIONI DI LAVORO
Le apparecchiature necessarie per lo svolgimento della prestazione in modalità Agile, compatibilmente con i necessari tempi di approvvigionamento e distribuzione, sono fornite dall’Azienda che ne garantisce la conformità alle normative vigenti e assicura il buon funzionamento e la manutenzione degli apparati forniti.
La strumentazione sarà opportunamente configurata in relazione alle esigenze lavorative proprie del caso e resterà a disposizione del Sig./della Sig.ra per tutta la durata dell’Accordo di Lavoro Agile. In particolare, le strumentazioni di lavoro che il Sig./la Sig.ra è tenuto/a ad utilizzare per lo svolgimento della prestazione Agile saranno configurate in modo da garantire la sicurezza della rete informatica aziendale, anche mediante l’installazione di un Personal Firewall che non potrà essere disattivato autonomamente.
Il Sig./la Sig.ra si impegna a custodire con diligenza gli strumenti tecnologici assegnati dall’Azienda, a non lasciarli incustoditi ed accessibili a persone non autorizzate e ad adottare ogni misura necessaria per assicurare la riservatezza dei dati cui può accedere tramite gli stessi, in coerenza con gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia di privacy.
Il Sig./la Sig.ra è tenuto/a ad utilizzare gli apparati aziendali in coerenza con le istruzioni, le procedure e le policy aziendali nonché con le disposizioni legali e contrattuali in materia, a non
consentirne l'utilizzo ad altri, a non raccogliere né diffondere materiale illegale per mezzo degli stessi, né ad eseguire con la suddetta strumentazione lavoro per conto proprio e/o per conto terzi.
In ogni caso, ad esempio nei casi di ricorso al lavoro agile per periodi di tempo limitati, la prestazione lavorativa in modalità Agile potrà essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del Sig./della Sig.ra , che presentino caratteristiche di conformità alle normative vigenti rispetto agli standard di sicurezza informatica.
Relativamente a questi ultimi, il Sig./la Sig.ra dovrà provvedere alla configurazione secondo le indicazioni aziendali, anche avvalendosi del supporto tecnico fornito dall’Azienda.
Eventuali impedimenti tecnici allo svolgimento dell'attività lavorativa durante la prestazione in modalità Agile dovranno essere tempestivamente comunicati al proprio Responsabile diretto che, ove lo riterrà opportuno per motivi di servizio - anche in relazione alla tipologia e alla durata del guasto presumibile sulla base delle comuni conoscenze tecniche, nonché alle residuali attività lavorative che possano essere svolte da remoto pur in assenza di collegamento - potrà richiedere al Sir./alla Sig.ra di fare rientro presso la propria sede di lavoro al fine di completare la prestazione lavorativa giornaliera.
In tal caso, il tempo intercorrente tra l’insorgere del guasto tecnico e la ripresa dell’attività presso la sede concordata sarà computato nell’orario di lavoro giornaliero a tutti gli effetti.
Nel caso di impedimenti a rientrare presso la propria sede, il Sig./la Sig.ra , non potendo completare la prestazione lavorativa, dovrà giustificare le ore di assenza con un titolo a proprio carico. La giornata di Lavoro Agile non completamente fruita potrà essere recuperata nella medesima settimana oppure in quella immediatamente successiva.
Al Sig./alla Sig.ra spetta garantire la connessione internet fissa e/o mobile necessaria per il collegamento al web e alla intranet aziendale nelle giornate di Lavoro Agile.
Le parti convengono che la messa a disposizione di un collegamento internet da parte del lavoratore agile non comporta in suo favore alcun diritto al rimborso da parte dell’Azienda delle spese sostenute a tal fine.
Parimenti, non è previsto il riconoscimento di alcun contributo economico in favore del Sig./della Sig.ra
per i costi direttamente e/o indirettamente collegati allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità Agile, quali quelli sostenuti per energia elettrica, riscaldamento dei locali, rete telefonica fissa o quant’altro.
7. SICUREZZA SUL LAVORO
Nel rispetto delle vigenti normative di legge, ivi inclusi il D.P.R. n. 1124/1965 e il D.Lgs. n. 81/2008, l’Azienda garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità Agile ed assicura allo stesso la tutela INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti dai rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali.
Al Sig./Alla Sig.ra è fornita, con cadenza annuale, un’informativa scritta relativa ai rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di svolgimento della prestazione. Analoga informativa sarà resa al rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
Il Sig./La Sig.ra si impegna a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione disposte dall’Azienda per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione resa all’esterno dei locali aziendali e sarà tenuto/a ad applicare con diligenza le direttive aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
8. TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO
Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di Lavoro Agile ha diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’Azienda.
In particolare:
⮚ in caso di ferie, malattia ovvero di qualunque altro tipo di assenza restano confermati gli obblighi di comunicazione e/o richiesta, nonché le relative modalità e tempistiche, previsti dalle disposizioni legali e contrattuali vigenti;
⮚ l’Azienda assicura al Sig./alla Sig.ra le medesime opportunità di accesso alla formazione previste per i lavoratori comparabili che svolgono attività in modo esclusivo nei locali aziendali;
⮚ il lavoratore Agile è soggetto ai medesimi criteri di valutazione adottati in Azienda.
Nello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità Agile il comportamento del Sig./della Sig.ra
dovrà essere sempre improntato a principi di correttezza e buona fede; l’esercizio del potere direttivo e di controllo avverrà nel rispetto delle disposizioni legali e contrattuali in materia, ivi incluso l’art. 4 della Legge n. 300/70.
Il Sig./La Sig.ra , anche con riferimento alla prestazione resa all’esterno dell’Azienda, sarà tenuto/a ad una condotta informata ai principi di correttezza, riservatezza, segretezza, diligenza, nel rispetto di tutte le norme di legge e di contratto tempo per tempo vigenti e delle regole del Codice Etico del Gruppo Poste Italiane.
Resta l’obbligo di rispettare i doveri del dipendente di cui all’art. 52 del CCNL del 30/11/2017 nonché quanto previsto dalla contrattazione aziendale.
I periodi di lavoro effettuati in modalità di Lavoro Agile concorrono al raggiungimento degli obiettivi previsti dal premio di risultato al pari delle giornate lavorative rese all’interno dei locali aziendali.
Fatto salvo quanto espressamente previsto dalla contrattazione collettiva e dal presente Accordo individuale, il Sig./la Sig.ra sarà soggetto/a complessivamente alla medesima disciplina normativa ed economica del restante personale in tutte le fasi (costituzione, svolgimento e cessazione) del rapporto di lavoro. Allo stesso/Alla stessa saranno garantite le medesime opportunità di sviluppo professionale previste per la generalità dei dipendenti.
Nelle giornate di prestazione resa in modalità Agile verrà riconosciuto il ticket per la consumazione del pasto di cui all’art. 85 del CCNL del 23/06/2021. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, il rapporto di lavoro tra le parti continua ad essere regolato dalle disposizioni di legge in materia di lavoro subordinato e dalla contrattazione collettiva tempo per tempo vigente per il personale non dirigente di Poste Italiane S.p.A.
***
Le parti si danno atto che il presente Accordo non produrrà effetti in caso di proroga dello stato di emergenza Nazionale o del Lavoro Agile in regime semplificato.
Qualora, in considerazione dell’evoluzione della situazione pandemica in corso, si rendesse necessario apportare modifiche alla disciplina contenuta nel presente Accordo a tutela dei lavoratori, l’Azienda ne darà immediata comunicazione al personale.
[Luogo] , [data]
PER LA SOCIETA’ IL LAVORATORE/LA LAVORATRICE