Sicurezza sul lavoro Clausole campione

Sicurezza sul lavoro. L’Offerente è tenuto ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l’assistenza sociale e al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.. Al presente è allegato un documento redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. che descrive i rischi specifici dell’AUSL della Romagna e le regole generali di comportamento da adottarsi negli ambienti dell’Azienda medesima. Inoltre, ove dovuto, sono analizzate le interferenze attese ed indicate le relative misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi da interferenza. Tale documento deve essere compilato compiutamente in tutte le sue parti dagli Offerenti, eventualmente integrato da informazioni allegate, solo se strettamente pertinenti all’attività da svolgere presso gli ambienti del Committente per lo specifico contratto; infine sottoscritto dal datore di lavoro (ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) e consegnato quale parte integrante della documentazione di gara. L’Offerente ha, in ogni caso, la possibilità di proporre modifiche a quanto contenuto nel documento di cui sopra, sia in termini di analisi che di soluzioni evidenziandone chiaramente contenuti e motivazioni. A seguito dell’aggiudicazione, nel caso in cui il Fornitore in fase di offerta non abbia presentato proposte integrative per meglio garantire la sicurezza del lavoro o non offra servizi aggiuntivi per i quali sia necessario valutare ulteriori misure per la gestione delle interferenze, il documento diviene parte integrante del contratto in oggetto. Tenuto conto delle esigenze di dinamicità del documento, in fase di esecuzione del contratto, il Committente ed il Fornitore si devono ritenere impegnati a comunicare reciprocamente eventuali variazioni che potrebbero insorgere rispetto ai contenuti dello stesso. Nel caso fossero ravvisate criticità o interferenze non preventivamente considerate, sia dal Committente sia dal Fornitore, il documento dovrà essere riformulato con le specifiche integrazioni. Il Committente, in fase di espletamento del contratto, ha facoltà di controllare, in base alla propria organizzazione, la puntuale osservanza delle misure di prevenzione e protezione definite. In caso di non osservanza delle regole stabilite il Committente potrà imporre al Fornitore la temporanea sospensione dell’attività in corso fino all...
Sicurezza sul lavoro. L’Aggiudicataria avrà l’obbligo di attenersi, e di fare attenere il proprio personale, alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza del lavoro. Essa, nell’esecuzione delle prestazioni, dovrà utilizzare macchinari ed attrezzature certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti. Tutti gli attrezzi, macchine ed apparecchiature utilizzati dovranno essere di ottima qualità, idonei agli specifici scopi di utilizzo, essere tecnicamente efficienti e non rumorosi e dovranno essere mantenuti in perfetto stato di funzionamento e dotati di accessori per proteggere e salvaguardare l’operatore ed i terzi da eventuali infortuni. L’Aggiudicataria si impegna, inoltre, a rispettare e far rispettare dal proprio personale adibito al servizio le norme attualmente in vigore presso l’Agenzia o che in futuro venissero emanate, in materia di controlli ed organizzazione interna. A tal proposito prima della stipula del contratto dovrà essere redatto il DUVRI contenente la valutazione dei rischi dovuti ad interferenze e le misure da adottare per l’eliminazione o la riduzione al minimo di tali rischi. Tale documento dovrà essere allegato al contratto e ne costituirà parte integrante. Inoltre l’Aggiudicataria, all’atto dell’avvio del servizio, dovrà esibire il verbale di cooperazione e coordinamento, redatto di concerto con l’Agenzia, previo sopralluogo congiunto, dove vengono individuati gli interventi eventualmente necessari alla rimozione dei rischi da interferenze. L’impresa dovrà altresì: - impartire al proprio personale impiegato nel servizio, un’adeguata informazione e formazione, anche in relazione ai rischi relativi al lavoro svolto presso le sedi oggetto del presente appalto, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale; - dotare detto personale di dispositivi di protezione individuali e collettivi atti a garantire la massima sicurezza in relazione al tipo di attività svolta; - adottare tutti i procedimenti e le cautele al fine di garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi; - comunicare, prima dell’inizio dell’appalto, i nominativi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e dei dipendenti col ruolo di preposto o di coordinatore delle attività lavorative svolte nei locali oggetto dell’appalto.
Sicurezza sul lavoro. L’appaltatore è tenuto all’osservanza delle disposizioni dettate dal D.lg. n. 81/2008 e in particolare deve essere in possesso dell’idoneità tecnico professionale di cui all’art. 26 comma 1 lett. a) dello stesso. Dovrà inoltre: - ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale, ove richiesto in relazione ai servizi svolti, di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza e adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi; - garantire il rispetto dei seguenti adempimenti: - nomina, ed eventuale sostituzione, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all’art. 2 comma 1 lett. f) del D. Lgs. n. 81/2008 - nomina, ed eventuale sostituzione, del medico competente di cui all’art. 2 comma 1 lett. h) del D. Lgs. n. 81/2008, nei casi previsti dal decreto stesso; - redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 2 comma 1 lett. q) del D. Lgs. n. 81/2008 - adeguata formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008 - ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni di cui all’art. 26 comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008 (DUVRI) per la parte di competenza, se previsto A seguito degli accertamenti condotti, in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008, volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto, è stato rilevato che: non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI in quanto si tratta di servizi svolti al di fuori delle sedi comunali ovvero, nell’ambito delle sedi comunali per prestazione di durata non superiore ai 2 giorni, non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;
Sicurezza sul lavoro. L’Azienda garantisce, in applicazione delle disposizioni normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, la salute e la sicurezza del lavoratore, avuto riguardo alle specifiche esigenze dettate dall’esercizio flessibile dell’attività di lavoro. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni nel luogo prescelto per la prestazione ove correlati all’attività lavorativa e occorsi nel normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per il lavoro agile o la sede aziendale, ove il dipendente si rechi in Azienda per parte del suo orario di lavoro. Qualora si verificasse la necessità di svolgere la propria attività in modalità agile in una sede differente da quella scelta, questa dovrà essere comunicata al Direttore e/o Dirigente della Struttura di appartenenza, con un anticipo di almeno 24 ore prima. L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sarà regolamentata dalle vigenti disposizioni INAIL (circolare n. 48 del 2 novembre 2017). Il dipendente collabora diligentemente con l’Azienda al fine di garantire un adempimento sicuro e corretto della prestazione di lavoro. Il dipendente, in coerenza con l’esercizio dell’attività di lavoro in modalità agile , deve sottoscrivere l’informativa (Allegato C al presente regolamento), che deve essere allegata all’accordo individuale, contenente l’indicazione dei rischi generali e di quelli specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa. Detta informativa deve essere sottoscritta altresì dal Datore di Lavoro Delegato ai sensi della citata normativa e dal RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza). L’Azienda non risponde degli infortuni verificatisi a causa della negligenza del lavoratore nella scelta di un luogo non compatibile con quanto indicato nell’informativa. L’Azienda, inoltre, sarà esonerata da qualsiasi responsabilità in merito ad eventuali danni a cose e/o persone procurati da un uso improprio delle apparecchiature eventualmente assegnate. La mancata osservanza delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro costituisce motivo di recesso immediato.
Sicurezza sul lavoro. L’Operatore Economico dovrà redigere un piano di sicurezza, ai sensi del D. Lgs 81/08 e s.m.i. (legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro), relativo alle apparecchiature oggetto dell’appalto. In particolare l’Operatore Economico dovrà redigere oltre la mappa dettagliata dei rischi esistenti il piano degli interventi programmati per la messa a norma (adeguamenti strutturali, impiantistici, segnaletica, previsione di informazione e formazione aggiuntiva, cartelle dettanti norme di comportamento anche in caso di emergenza), l’elaborazione di una informativa completa e dettagliata relativa ai rischi residui attinenti all’ambiente di lavoro nell’ambito del quale il personale tecnico e di tutti gli altri soggetti che operano o che comunque sono presenti nel medesimo ambiente di lavoro ed il manuale con le istruzioni d’uso. ll piano di sicurezza dovrà essere redatto, illustrato e consegnato entro i primi quattro mesi dall’inizio ufficiale dell’appalto al RUP del Dipartimento di Medicina Molecolare e Traslazionale.
Sicurezza sul lavoro. L’Appaltatore deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e diretti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. L’Appaltatore dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle attività di manutenzione svolte e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi. L’Appaltatore è tenuto a provvedere all’informazione e alla formazione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. Il personale impiegato dovrà essere adeguatamente formato nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, antincendio e pronto soccorso. Si dovrà dare evidenza dell’avvenuta formazione degli operatori oltre che dell’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi correlati con le mansioni e le attività da svolgere nell’ambito del appalto. L’Appaltatore dovrà, altresì, fornire all’Azienda l’elenco di tutto il personale che sarà impiegato nell’attività di manutenzione, indicando le rispettive qualifiche e mansioni ed aggiornandolo prontamente in caso di modifiche e sostituzioni.
Sicurezza sul lavoro. (art. 22 L. 81/2017)
Sicurezza sul lavoro. E’ fatto obbligo all’Impresa del rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; in particolare si ricorda il D.Lgs. n° 81 del 09.04.2008 e s.m.i. (Attuazione dell’a rt. 1 della Legge 03.08.2007, n° 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). In particolare l’impresa aggiudicataria dovrà assicurare la tutela indicata dalle norme relative all’igiene e alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l’incolumità sia delle persone addette che dei terzi. Inoltre la ditta aggiudicataria è tenuta a dare attuazione alle misure di prevenzione e protezione, nonché ad ogni altra indicazione, contenute nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) prodotto dall’ASL AL ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.. L’ASL AL fornirà all’Impresa appaltatrice dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività di cui all’art. 26, c. 1, let. b) del D.Lgs. n° 81/2008.
Sicurezza sul lavoro. Fatto salvo quanto previsto dal successivo punto art. 7.1, la Stazione Appaltante, ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, comunicherà alla Ditta Aggiudicataria un’informativa completa e dettagliata relativa ai rischi attinenti all’ambiente di lavoro nell’ambito del quale opererà il personale tecnico della Ditta Aggiudicataria o da essa delegato. La Stazione Appaltante si impegna a promuovere, attraverso l’incaricato della Stazione Appaltante, di cui all’art. 2.5 del presente Capitolato Tecnico, competente per la specifica funzione, la cooperazione e il coordinamento ai fini della attuazione delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro che incidono sull’attività lavorativa oggetto dell’Appalto e che richiedono la tutela sia dei lavoratori che di tutti gli altri soggetti che operano o che comunque sono presenti nel medesimo ambiente di lavoro. La Ditta Aggiudicataria si impegna, a sua volta, attraverso l’Incaricato della Ditta Aggiudicataria, di cui all’art. 2.6 del presente Capitolato Tecnico, a partecipare - anche mediante reciproca informazione – alla cooperazione ed al coordinamento promossi dalla Stazione Appaltante ai fini di sicurezza, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni. La Stazione Appaltante si impegna a cooperare ai fini della sicurezza attuando tutti i comportamenti necessari affinché il servizio oggetto del presente Appalto si possa svolgere in condizioni di piena sicurezza.
Sicurezza sul lavoro. (1) È costituita una commissione tecnica che esaminerà - anche avvalendosi del supporto dell'EBNT - i compiti affidati alle parti sociali dal decreto legislativo n. 81 del 2008, al fine di individuare e proporre entro il 31 marzo 2010 gli eventuali adattamenti da apportare alle disposizioni contrattuali vigenti.