Sicurezza sul lavoro Clausole campione

Sicurezza sul lavoro. L’Azienda garantisce, in applicazione delle disposizioni normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, la salute e la sicurezza del lavoratore, avuto riguardo alle specifiche esigenze dettate dall’esercizio flessibile dell’attività di lavoro. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni nel luogo prescelto per la prestazione ove correlati all’attività lavorativa e occorsi nel normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per il lavoro agile o la sede aziendale, ove il dipendente si rechi in Azienda per parte del suo orario di lavoro. Qualora si verificasse la necessità di svolgere la propria attività in modalità agile in una sede differente da quella scelta, questa dovrà essere comunicata al Direttore e/o Dirigente della Struttura di appartenenza, con un anticipo di almeno 24 ore prima. L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sarà regolamentata dalle vigenti disposizioni INAIL (circolare n. 48 del 2 novembre 2017). Il dipendente collabora diligentemente con l’Azienda al fine di garantire un adempimento sicuro e corretto della prestazione di lavoro. Il dipendente, in coerenza con l’esercizio dell’attività di lavoro in modalità agile , deve sottoscrivere l’informativa (Allegato C al presente regolamento), che deve essere allegata all’accordo individuale, contenente l’indicazione dei rischi generali e di quelli specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa. Detta informativa deve essere sottoscritta altresì dal Datore di Lavoro Delegato ai sensi della citata normativa e dal RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza). L’Azienda non risponde degli infortuni verificatisi a causa della negligenza del lavoratore nella scelta di un luogo non compatibile con quanto indicato nell’informativa. L’Azienda, inoltre, sarà esonerata da qualsiasi responsabilità in merito ad eventuali danni a cose e/o persone procurati da un uso improprio delle apparecchiature eventualmente assegnate. La mancata osservanza delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro costituisce motivo di recesso immediato.
Sicurezza sul lavoro. L’Aggiudicataria avrà l’obbligo di attenersi, e di fare attenere il proprio personale, alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza del lavoro. Essa, nell’esecuzione delle prestazioni, dovrà utilizzare macchinari ed attrezzature certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti. Tutti gli attrezzi, macchine ed apparecchiature utilizzati dovranno essere di ottima qualità, idonei agli specifici scopi di utilizzo, essere tecnicamente efficienti e non rumorosi e dovranno essere mantenuti in perfetto stato di funzionamento e dotati di accessori per proteggere e salvaguardare l’operatore ed i terzi da eventuali infortuni. L’Aggiudicataria si impegna, inoltre, a rispettare e far rispettare dal proprio personale adibito al servizio le norme attualmente in vigore presso l’Agenzia o che in futuro venissero emanate, in materia di controlli ed organizzazione interna. A tal proposito prima della stipula del contratto dovrà essere redatto il DUVRI contenente la valutazione dei rischi dovuti ad interferenze e le misure da adottare per l’eliminazione o la riduzione al minimo di tali rischi. Tale documento dovrà essere allegato al contratto e ne costituirà parte integrante. Inoltre l’Aggiudicataria, all’atto dell’avvio del servizio, dovrà esibire il verbale di cooperazione e coordinamento, redatto di concerto con l’Agenzia, previo sopralluogo congiunto, dove vengono individuati gli interventi eventualmente necessari alla rimozione dei rischi da interferenze. L’impresa dovrà altresì: - impartire al proprio personale impiegato nel servizio, un’adeguata informazione e formazione, anche in relazione ai rischi relativi al lavoro svolto presso le sedi oggetto del presente appalto, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale; - dotare detto personale di dispositivi di protezione individuali e collettivi atti a garantire la massima sicurezza in relazione al tipo di attività svolta; - adottare tutti i procedimenti e le cautele al fine di garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi; - comunicare, prima dell’inizio dell’appalto, i nominativi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e dei dipendenti col ruolo di preposto o di coordinatore delle attività lavorative svolte nei locali oggetto dell’appalto.
Sicurezza sul lavoro. 9.1 L’Aggiudicatario si assume la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito. 9.2 La valutazione dei rischi propri dell’Aggiudicatario nello svolgimento della propria attività professionale resta a carico dello stesso, così come la redazione dei relativi documenti e la informazione/formazione dei propri dipendenti. 9.3 L'Aggiudicatario è tenuto a garantire il rispetto di tutte le normative riguardanti l’igiene e la sicurezza sul lavoro con particolare riferimento alle attività che si espleteranno presso l’Ente. 9.4 In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente contratto, l’Aggiudicatario è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori. 9.5 Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, l’Aggiudicatario è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali previsti dai corrispondenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali. 9.6 Gli obblighi di cui al comma precedente vincolano l’Aggiudicatario anche qualora lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.
Sicurezza sul lavoro. L’impresa aggiudicataria si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, sollevando così il Comune da ogni responsabilità presente e/o futura nei confronti di detto personale anche per qualsivoglia conseguenza del servizio effettuato. L’aggiudicatario dovrà dimostrare in particolare di aver adempiuto a tutti gli obblighi propedeutici all’avvio del servizio in oggetto previsti dalla vigente normativa di sicurezza sul lavoro, nonché al pieno e totale rispetto della normativa in materia di miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81/2008 e xx.xx. e ii, e dovrà trasmettere al Comune, entro 30 giorni dall’affidamento del servizio in questione, la documentazione relativa agli adempimenti previsti nei confronti degli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, copia del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), il nominativo del responsabile della sicurezza per l’impresa, del responsabile della sicurezza per i lavoratori, se nominato, e del medico competente ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e ss. mm. e ii. La ditta aggiudicatrice deve fornire a tutto il personale indumenti di lavoro, come prescritto dalle norme in materia di igiene, da indossare durante le ore di servizio e i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente.
Sicurezza sul lavoro. La sorveglianza sanitaria, con esplicito riferimento a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. verrà svolta dall’Ente per il proprio Personale, mentre la competenza igienico-organizzativa nonché la vigilanza e il rispetto delle normative in materia di sicurezza verranno svolte dall’Ospedale sotto la responsabilità di quest’ultimo, essendo l’attività prestata presso gli ambienti di lavoro dell’Ospedale. L’Ente invierà Personale formato, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. in merito ai rischi specifici propri dell’attività prestata, con specifico riguardo all’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e s.m.i. L’Ospedale fornirà al personale degli EEPA, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni, informazioni sulle procedure inerenti le attività a rischio biologico, oltre a dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui il personale degli EEPA svolgerà la prestazione, nonché sulle relative misure di prevenzione e di emergenza che il Personale stesso dovrà adottare. L’Ospedale provvederà inoltre, ove necessario ed in relazione allo specifico contesto, alla formazione ed addestramento (ex. artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) in merito alle procedure specifiche per lo svolgimento delle attività, al fine di garantire la tutela della Salute e della Sicurezza dei Lavoratori, sviluppando le necessarie misure di collaborazione e cooperazione tra datori di lavoro ed il personale coinvolto ex. art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.. L’Ospedale metterà a disposizione del personale i dispositivi di protezione individuale (di seguito, DPI), in relazione alle disposizioni ratione temporis applicabili, e sarà responsabile della formazione/addestramento specifico all’utilizzo degli stessi, ove necessario. L’Ospedale dovrà comunicare al medico competente dell’Ente ogni informazione necessaria per l’adeguamento del Protocollo di sorveglianza sanitaria del Personale al fine di aggiornare la relativa idoneità alla mansione. L’Ospedale dovrà procedere, in ragione delle disposizioni ratione temporis applicabili, alle comunicazioni agli Enti competenti previste dalla normativa nazionale e regionale (es casi sospetti, probabili, confermati ecc.); contestualmente le stesse comunicazioni dovranno essere trasmesse all’Ente. L’Ospedale dovrà altresì comunicare alla DGW i casi di isolamento volontario o obbligatorio.
Sicurezza sul lavoro. L’Operatore Economico dovrà redigere un piano di sicurezza, ai sensi del D. Lgs 81/08 e s.m.i. (legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro), relativo alle apparecchiature oggetto dell’appalto. In particolare l’Operatore Economico dovrà redigere oltre la mappa dettagliata dei rischi esistenti il piano degli interventi programmati per la messa a norma (adeguamenti strutturali, impiantistici, segnaletica, previsione di informazione e formazione aggiuntiva, cartelle dettanti norme di comportamento anche in caso di emergenza), l’elaborazione di una informativa completa e dettagliata relativa ai rischi residui attinenti all’ambiente di lavoro nell’ambito del quale il personale tecnico e di tutti gli altri soggetti che operano o che comunque sono presenti nel medesimo ambiente di lavoro ed il manuale con le istruzioni d’uso. ll piano di sicurezza dovrà essere redatto, illustrato e consegnato entro i primi quattro mesi dall’inizio ufficiale dell’appalto al RUP del Dipartimento di Medicina Molecolare e Traslazionale.
Sicurezza sul lavoro. (art. 22 L. 81/2017)
Sicurezza sul lavoro. (1) È costituita una commissione tecnica che esaminerà - anche avvalendosi del supporto dell'EBNT - i compiti affidati alle parti sociali dal D.Lgs. n. 81 del 2008, al fine di individuare e proporre entro il 1° gennaio 2020 gli eventuali adattamenti da apportare alle disposizioni contrattuali vigenti. (2) In attesa di completamento dei lavori della istituenda commissione, le Parti convengono che la valutazione dei progetti formativi previsti dall'articolo 37 del D.Lgs. n. 81 del 2008 - la cui durata, contenuti minimi e modalità di formazione sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Provincie autonome - sono affidate alla competenza dell'EBNT per le aziende multilocalizzate, ed alla competenza degli Enti bilaterali territoriali per le altre aziende. (3) All'atto della cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato - o determinato di durata superiore ai tre mesi - i datori di lavoro rilasciano al dipendente un'autocertificazione dell'attività formativa svolta presso l’azienda in materia di sicurezza sul lavoro.
Sicurezza sul lavoro. 1. L'Amministrazione garantisce, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la salute e la sicurezza del dipendente in coerenza con l'esercizio flessibile dell'attività di lavoro. 2. A tal fine, si allega al presente accordo formandone parte integrante un'informativa scritta, contenente l’indicazione dei rischi generali e dei rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, nonché indicazioni in materia di requisiti minimi di sicurezza, alle quali il dipendente è chiamato ad attenersi al fine di operare una scelta consapevole del luogo in cui espletare l'attività lavorativa. 3. Ogni dipendente collabora con l'Amministrazione al fine di garantire un adempimento sicuro e corretto della prestazione di lavoro. 4. L'Amministrazione non risponde degli infortuni verificatisi a causa della negligenza del dipendente nella scelta di un luogo non compatibile con quanto indicato nell'informativa. 5. L'Amministrazione comunica all'INAIL i nominativi dei lavoratori che si avvalgono di modalità di lavoro agile.
Sicurezza sul lavoro. E’ fatto obbligo all’Impresa del rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; in particolare si ricorda il D.Lgs. n° 81 del 09.04.2008 e s.m.i. (Attuazione dell’a rt. 1 della Legge 03.08.2007, n° 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). In particolare l’impresa aggiudicataria dovrà assicurare la tutela indicata dalle norme relative all’igiene e alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l’incolumità sia delle persone addette che dei terzi. Inoltre la ditta aggiudicataria è tenuta a dare attuazione alle misure di prevenzione e protezione, nonché ad ogni altra indicazione, contenute nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) prodotto dall’ASL AL ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.. L’ASL AL fornirà all’Impresa appaltatrice dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività di cui all’art. 26, c. 1, let. b) del D.Lgs. n° 81/2008.