Diritto alla disconnessione. Nell’ottica di salvaguardare la salute delle/i Lavoratrici/Lavoratori, la promozione del loro be- nessere e la tutela della loro vita privata e familiare, la prestazione dell’attività lavorativa in modalità agile, compreso il tempo dedicato alla formazione, dovrà avvenire nel pieno rispetto dell’equilibrio tra la sfera professionale e quella privata del dipendente, nonché dei tempi di riposo previsti dalla vigente normativa. Le Parti, consapevoli che un eccesso del tempo di lavoro può avere un impatto negativo sulla salute e la sicurezza della/del Lavoratrice/Lavoratore, concordano in merito alla necessità di evitare l’aumento dell’orario di lavoro o una sua distribuzione oltre i limiti previsti dai Contratti e dagli Accordi vigenti. Anche in linea con quanto previsto dall’art. 4 dell’accordo XXXX-XX.XX. del 24/2/2021 “Linee guida per il Lavoro Agile nel settore assicurativo e di assicurazione/assistenza”, le Parti con- vengono che l’invio di mail, sms, videochiamate, whatsapp, chat, telefonate e/o comunica- zioni aziendali e/o la programmazione di riunioni, deve avvenire tramite canali aziendali ed esclusivamente all’interno delle fasce orarie indicate al punto D), salvo casi del tutto eccezio- nali. E’ necessario il rispetto dei periodi di riposo giornaliero, settimanale, permessi, giornate fe- stive, ferie e assenze per malattia dei Lavoratori/Lavoratrici previsti dalle normative locali, dai contratti e dalle leggi nazionali, evitando ogni uso improprio e abuso dei canali digitali. In coerenza con l’art. 22 del CCNL ANIA in vigore, il servizio fuori dalle fasce orarie indicate al punto D) del presente accordo dovrà essere disposto dalla Direzione oppure preventivamente autorizzato.
Diritto alla disconnessione. L’Amministrazione riconosce il diritto del lavoratore agile di non leggere e non rispondere a email, telefonate o messaggi lavorativi e di non telefonare, di non inviare e-mail e messaggi di qualsiasi tipo inerenti all’attività lavorativa nel periodo di disconnessione di cui alla lett. b) in una fascia oraria definita nell’accordo individuale, di cui all’art. 10. Il “diritto alla disconnessione” si applica, comunque: - in senso verticale bidirezionale (verso i propri responsabili e viceversa), oltre che in senso orizzontale, cioè anche tra colleghi; - il “diritto alla disconnessione” si applica dalle ore 20.00 alle 7.00 del mattino seguente, dal lunedì al venerdì, salvo casi di comprovata urgenza o per reperibilità, nonché dell’intera giornata di sabato, di domenica e di altri giorni festivi (tranne per i casi di attività istituzionale). - al termine della ordinaria prestazione lavorativa giornaliera; - durante la pausa prevista per la giornata di rientro pomeridiano.
Diritto alla disconnessione. In attuazione di quanto disposto all’art. 19 comma 1 della Legge del 22 maggio 2017 n. 81, l’Amministrazione riconosce il diritto alla disconnessione: il lavoratore agile ha diritto a non leggere e non rispondere a email, telefonate o messaggi lavorativi e di non telefonare, di non inviare e-mail e messaggi di qualsiasi tipo inerenti all’attività lavorativa nel periodo di disconnessione di cui alla lett. b). Per la relativa attuazione vengono adottate le seguenti prescrizioni:
Diritto alla disconnessione. Il Dipendente ha diritto alla disconnessione nel rispetto degli obiettivi concordati e delle relative modalità di esecuzione del lavoro, nonché delle fasce di contattabilità e comunque al termine della prestazione lavorativa giornaliera. Le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro sono quelle di cui all’art. 8 del Regolamento.
Diritto alla disconnessione. Le parti sindacali sottoscrittrici del presente accordo, in assenza di una regolamentazione normativa su tale modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, valorizzano il diritto dei lavoratori alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche al di fuori dell’orario di lavoro. Poiché è prevedibile che l’utilizzo di strumenti digitali sul lavoro non verrà meno dopo la pandemia, è opportuno indicare da subito delle linee guida che impediscano gli effetti nocivi sulla salute e sulla qualità di vita dei lavoratori. La disconnessione consiste nel diritto ad astenersi dallo svolgere mansioni, attività e comunicazioni elettroniche lavorative al di fuori dell’orario di lavoro, compresi i periodi di riposo, i giorni festivi e tutti i tipi di congedo, fermo restando che nell’esecuzione della prestazione il lavoratore dovrà essere contattabile e reperibile durante il proprio orario di lavoro. A tal proposito, con la delimitazione tassativa del tempo di lavoro, anche con svolgimento da remoto, si intende circoscrivere il periodo di esigibilità della prestazione lavorativa e il corrispondente ambito di condotte disciplinarmente rilevanti. Eventuali impedimenti andranno tempestivamente comunicati all’azienda che indicherà le soluzioni operative da adottare.
Diritto alla disconnessione. Questo strumento contrattuale vuole tutelare la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, così si eliminano l’invasività del datore di lavoro e l’obbligo per il lavoratore di rimanere connessi 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. La contrattazione integrativa stabilisce che gli orari di reperibilità telefonica e messaggistica vanno dalle 08.00 alle 14.00 e dalle 15.30 alle 18.00 entro tali orari il dirigente scolastico si potrà rivolgere al personale al fine di dare informazioni riguardanti gli impegni lavorativi.
Diritto alla disconnessione. Si sono concordati sin dallo scorso anno scolastico i seguenti criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione): - lettura di e-mail e circolari entro 48 ore - disconnessione delle comunicazioni e-mail durante il periodo di xxxxx, fermo restando l’obbligo di reperibilità telefonica - 5 giorni di preavviso per la convocazione dei Collegi Docenti straordinari, dei Consigli di Classe 11 straordinari e dell’eventuale aggiornamento del Collegio Docenti; la calendarizzazione delle riunioni ordinarie dei Collegi Docenti, del Comitato Didattico Scientifico e delle riunioni di Dipartimento è decisa ad inizio anno scolastico e quella dei Consigli di Classe ordinari è notificata con congruo preavviso. Durante i viaggi di istruzione e le esperienze di stages, si concorda che essendo necessario fare in modo che il docente accompagnatore sia reperibile per gli studenti che accompagna ed anche per i genitori, onde evitare di diffondere il numero privato del docente, sarà fornito nel corso dell’anno scolastico ad ogni capo gruppo un telefono cellulare in dotazione del Liceo, dotato di SIM. Il capogruppo avrà un doppio cellulare (il privato e quello di servizio), al fine di essere comunque reperibile in caso di necessità da parte della direzione, della segreteria e dell’agenzia di viaggio.
Diritto alla disconnessione. In attuazione di quanto disposto all’art. 19 comma 1 della Legge del 22 maggio 2017 n. 81, l’Amministrazione riconosce il diritto alla disconnessione nel periodo di cui al comma 2 del precedente articolo 9. Durante tale periodo non è richiesto al dipendente lo svolgimento della prestazione lavorativa e, quindi, la lettura delle e-mail, la ricezione delle telefonate e la connessione al sistema informativo dell’Azienda. Durante tale periodo il dipendente può, inoltre, disattivare i dispositivi utilizzati per lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Diritto alla disconnessione. Al fine di adottare ogni misura volta a tutelare la salute e l’integrità psico-fisica del personale e a promuovere la qualità del lavoro, le Parti concordano di riconoscere il diritto alla disconnessione per il personale tecnico amministrativo dell’Ateneo, inteso come diritto di non rispondere a telefonate (in caso di assegnazione di cellulare di servizio), e-mail e messaggi di qualsiasi tipo al di fuori dell’orario di lavoro. Il diritto alla disconnessione, sulla base della linea oraria assegnata a ciascun lavoratore, si applica di norma dalla conclusione di ciascun turno di lavoro fino all’inizio di quello successivo nonché il sabato (nel caso di lavoro su 5 gg), festivi e ferie, salvo casi di comprovata urgenza o per reperibilità. Fermo restando quanto sopra riportato, di norma, si deve evitare l’utilizzo dei suddetti strumenti di lavoro nell’orario compreso tra le ore 20:00 e le ore 7:00 del giorno successivo, oltre che nei giorni festivi.
Diritto alla disconnessione. 1. É garantito il diritto del dipendente alla disconnessione al di fuori delle fasce di contattabilità definite nell’accordo individuale di lavoro agile, e, in ogni caso, al di fuori dell’orario di servizio delle strutture, nell’intera giornata di sabato e di domenica e nei giorni festivi.