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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO parte tecnico/prestazionale | ||
OGGETTO | Procedura aperta indetta ai sensi dell’art. 60, in combinato disposto con l’art. 54 del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento di un Accordo Quadro con un unico operatore economico per la manutenzione elettromeccanica di pompe e motori elettrici a servizio degli impianti del Consorzio tra Comuni per la gestione del S.I.I. nel Crotonese. Codice CPV principale 50511000 | |
ACCORDO QUADRO | ||
Responsabile del Servizio X.xx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx | Responsabile del Procedimento X.xx Xxxxx Xxxxxxxx |
Sommario
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI 3
ART. 2 – DOCUMENTI CHE REGOLANO IL RAPPORTO DEL SERVIZIO – EVENTUALI DIFFORMITA’ - ORDINE DI VALIDITA’ DEI DOCUMENTI – CRITERI DI INTERPRETAZIONE 4
ART. 3 – OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME 4
CAPO II – DISPOSIZIONI CONTRATTUALI 5
ART. 4 - OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 5
ART. 5 – IMPORTO E DURATA DELL’ACCORDO QUADRO 6
ART. 6 – AVVIO DELL’ESECUZIONE E MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 7
MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO - RICHIESTE DI INTERVENTO 7
ART. 8 – PRESTAZIONE FESTIVE E NOTTURNE – MAGGIORAZIONI 10
ART. 9 – RISARCIMENTO DANNI 10
ART. 10 – DOCUMENTAZIONE TECNICA E CERTIFICAZIONI 10
ART. 11 – SPECIFICHE TECNICHE - ATTREZZATURE del CONTRAENTE – ONERI PARTICOLARI A CARICO DEL CONTRAENTE 10
ART. 12 ONERI PARTICOLARI A CARICO DELLA CONTRAENTE 11
ART. 13 - RESPONSABILITÀ DELLA CONTRAENTE 11
CAPO III - DISPOSIZIONI ECONOMICHE 11
ART. 14 – PAGAMENTI, CONTABILITA’ 11
CAPO IV - VERIFICHE, CONTROLLI e COLLAUDI 12
ART. 16 – CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ 12
CAPO V - NORME DI SICUREZZA 13
ART. 17 - NORME DI SICUREZZA GENERALI 13
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 - DEFINIZIONI
Nel presente Capitolato speciale di Appalto tecnico/prestazionale e nei documenti contrattuali, i termini e le espressioni di seguito elencati hanno il significato in appresso indicato per ciascuno di essi, essendo peraltro precisato che i termini e le espressioni menzionati al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa così, come quelli al maschile si intendono definiti anche al femminile e viceversa:
a) “Capitolato speciale di appalto tecnico/prestazionale”: si intende il presente documento nel quale sono contenute le prescrizioni tecniche, le condizioni e modalità di esecuzione del servizio oggetto di appalto.
b) “Capitolato speciale di appalto – parte normativa”: si intende il documento nel quale è contenuta la disciplina generale della presente prestazione di servizi richiesta dalla Committente.
c) “Esecutore/Appaltatore/Contraente”: si intende la persona, fisica o giuridica, in qualsiasi forma costituita, ivi comprese quelle associate, con la quale la Committente stipula un contratto avente ad oggetto la fornitura di beni o la prestazione di servizi, secondo quanto disciplinato nel contratto di appalto.
d) “Codice“: si intende il testo del X.Xxx. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
e) “Accordo Quadro”: l’accordo scritto tra le parti che regola le prestazioni e nel quale sono obbligatoriamente indicati almeno l’oggetto, l’importo, la durata e le eventuali clausole specifiche. Di regola, fanno parte del Contratto, anche ove non siano espressamente richiamati e salvo clausola contraria, i seguenti documenti: il capitolato speciale Tecnico – il capitolato normativo; l’elenco prezzi; le polizze di garanzia; eventuali altri documenti resi necessari in relazione alla tipologia del servizio.
f) “Contratti applicativi”: i contratti sottoscritti tra le parti in esecuzione delle prestazioni oggetto dell’accordo quadro, nei quali, a titolo esemplificativo, saranno indicati, con riguardo ai singoli interventi, i luoghi di esecuzione e la specifica tipologia delle prestazioni, le eventuali indicazioni grafiche o numeriche illustrative o descrittive dell’oggetto contrattuale, nonché i termini per l'esecuzione e l’importo presunto dell’Ordine di Lavoro (ODL).
g) “Committente”: Consorzio tra Comuni per la gestione del S.I.I. nel Crotonese (in sigla Con.Ge.S.I.)., con sede in Crotone, Xxx X. Xx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx;
h) “Parte o Parti“: la Committente o l’Appaltatore, o entrambi, se citati al plurale.
i) “Ordine di Servizio”: il singolo ordine emesso dal Direttore di esecuzione del contratto, nel quale sono indicati tempi e modalità di esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio.
j) “Direttore dell’esecuzione del contratto”: il Soggetto eventualmente nominato dalla Committente cui sono affidati i compiti che la disciplina vigente attribuisce al responsabile del Procedimento relativamente alla fase di esecuzione del contratto.
k) “DUVRI”: Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze, ovvero il documento redatto dalla Committente contenente le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza tra attività connesse all’esecuzione del Contratto.
l) “Regolamento” si intende il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii, per le parti ancora vigenti dopo l’entrata in vigore del D.Lgs n. 50/2016.
m) “Specifiche tecniche”: ove presente, il documento contenente le prescrizioni tecniche, le condizioni e le modalità di esecuzione dei servizi.
ART. 2 – DOCUMENTI CHE REGOLANO IL RAPPORTO DEL SERVIZIO – EVENTUALI DIFFORMITA’ - ORDINE DI VALIDITA’ DEI DOCUMENTI – CRITERI DI INTERPRETAZIONE
1 La prestazione di servizi dovrà essere eseguita nel rispetto di quanto previsto nei seguenti documenti:
a) il capitolato speciale tecnico prestazionale;
b) il capitolato normativo;
c) le dichiarazioni e l’offerta presentata in gara dall’Appaltatore;
d) l’elenco prezzi;
e) il DUVRI;
f) le polizze di garanzia;
g) ogni altro documento allegato e/o richiamato in quelli precedenti.
2 In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nei documenti sopra elencati, verrà accordata prevalenza alla disposizione di maggior favore per il Committente ovvero, in subordine, ove non vi sia una disposizione di maggior favore per il Committente, la prevalenza sarà attribuita in base all’ordine nel quale i documenti sono elencati al precedente comma 1.
ART. 3 – OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME
1. Per tutto quanto non in contrasto con le prescrizioni del presente Capitolato, saranno applicabili e si riterranno parte integrante e sostanziale del contratto tutte le leggi e i regolamenti vigenti in materia; e ciò indipendentemente dal fatto che esse/i siano o meno esplicitamente richiamate/i, ovvero siano richiamate/i in parte, dovendosi considerare sempre integrative/i delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale tecnico e nel contratto quadro.
2. Fra le leggi e i regolamenti di cui al comma 1, si citano a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- il D.Lgs n. 50/2016;
- il D.M. 7 marzo 2018, n. 49;
- il D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora vigenti dopo l’entrata in vigore del D.Lgs n. 50/2016;
- il Codice civile;
- la L. n. 136/2010;
- il D.Lgs. n. 81/2008;
- il D.Lgs. n. 152/2006;
- tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitolati (in quanto applicabili) ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dalle competenti autorità governative, regionali e territoriali, che hanno giurisdizione sui luoghi in cui debbono eseguirsi le forniture, indipendentemente dalle disposizioni del presente Capitolato.
CAPO II – DISPOSIZIONI CONTRATTUALI
ART. 4 - OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
1 Le attività oggetto dell’Accordo Quadro comprendono il servizio di manutenzione delle opere meccaniche ed elettromeccaniche (es: elettropompe, aeratori, miscelatori, diffusori, motori, etc...).
2 L’appalto è costituito da un unico Lotto poiché non esistono necessità tecniche o operative che ne giustifichino la divisione in più lotti funzionali. Inoltre, il non eccessivo importo posto a base di gara e i connessi requisiti di fatturato consentono ampiamente la partecipazione delle Micro Imprese.
3 Il Lotto oggetto della procedura ricomprende pertanto tutti i Comuni dell’ambito territoriale del Con.Ge.S.I., presso i quali potrà essere altresì richiesta l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto:
ZONA 1 - comprendente gli impianti ricadenti nei Comuni di Mesoraca, Petilia Xxxxxxxxxx e Roccabernarda;
ZONA 2 - comprendente gli impianti ricadenti nel Comune di Crotone;
ZONA 3 - comprendente gli impianti ricadenti nei Comuni di Santa Severina, Verzino, Rocca di Neto, San Xxxxxx dell’Alto, Casabona, Xxxx, Strongoli e San Xxxxx Marchesato.
ZONA 4 - comprendente gli impianti ricadenti nel Comune di Isola Capo Xxxxxxx e Cutro.
Nel caso in cui nel corso della vigenza dell’Accordo Quadro la stazione appaltante dovesse acquisire la gestione del S.I.I. presso ulteriori Comuni ricadenti nell’ambito del Con.Ge.S.I., l’aggiudicatario sarà tenuto all’espletamento delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni contrattuali, senza poter vantare per tal motivo alcuna pretesa ad alcun titolo.
In generale il campo di applicazione è la fornitura di servizi di manutenzione e pronto intervento presso gli impianti di acquedotto/fognature/depurazione in gestione alla Committente ed eventuali ulteriori che la Committente dovesse prendere in gestione nel periodo di validità del contratto.
Per manutenzione ordinaria si intendono tutte quelle tipologie di interventi di manutenzione, durante il ciclo di vita dell’apparecchiatura, atti a mantenerne l’integrità originaria e/o ripristinarne l’efficienza e contenerne il normale degrado d’uso.
È’ da considerarsi manutenzione straordinaria ogni attività atta alla sostituzione di opere giunte al termine della loro vita utile e/o non più in commercio e per le quali non sono più disponibili parti di ricambio.
Le operazioni di riparazione andranno eseguite con ordine, metodo e cura; dovranno conferire al materiale perfetta e completa efficienza ed assicurare la più ampia garanzia di corretto e durevole funzionamento.
Gli interventi di manutenzione che Con.Ge.S.I. affiderà all’Esecutore del servizio sono, a titolo indicativo e non esaustivo, lo Smontaggio delle apparecchiature e successivo “assemblaggio”, ritenendosi comprese in tale attività tutte le operazioni necessarie all’accurata verifica, sostituzione delle parti nuove o revisionate e di quant’altro necessario al ripristino della perfetta efficienza delle apparecchiature a perfetta regola d’arte, di seguito descritte nel dettaglio:
- smontaggio e separazione di tutti i vari elementi (inclusi cuscinetti, tenute, scodellini, giunti, ecc.),
per consentire la loro verifica, pulizia, sostituzione o ricostruzione;
- pulizia, sia dell’intera apparecchiatura sia dei vari componenti per la verifica e per la eventuale reinstallazione;
- controllo e verifica dei parametri elettrici (isolamento motore verso terra, equilibratura fasi, infiltrazione acqua e relativi sensori, ecc.), meccanici (rumorosità e vibrazioni, equilibratura, usura cuscinetti, alberi e componenti vari, ecc.) ed idraulici (tenuta flange, ecc.);
- sostituzione dei componenti deteriorati con materiale nuovo quali giranti, albero, bussole, ecc;
- smaltimento dei materiali di risulta secondo le normative vigenti; fornitura della nuova bulloneria e di ogni materiale accessorio e di consumo (viterie, grasso, stracci, ecc.);
- raccolta e smaltimento lubrificanti esausti e successivo riempimento con lubrificanti raccomandati dalla casa costruttrice (fornitura a parte);
- raccolta e smaltimento lubrificanti esausti e successivo riempimento con lubrificanti raccomandati dalla casa costruttrice (fornitura a parte);
- rimontaggio di ogni elemento quali ricambi (inclusi cuscinetti, tenute ecc.,) parti revisionate, materiali preesistenti in buono stato se ritenuti idonei;
- registrazioni varie (tenute, ecc.), prove di funzionalità e collaudi; a l’esecuzione di ogni opera a completamento.
ART. 5 – IMPORTO E DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
1. La durata dell’accordo quadro è pari a 24 (ventiquattro) mesi, con decorrenza dalla consegna delle prestazioni di cui al primo ODL che verrà stipulato a valle dell’accordo quadro stesso.
Entro il suddetto termine potranno essere affidati all’operatore economico i contratti applicativi dell’accordo quadro.
L’importo totale dell’accordo quadro e relativo dunque alle prestazioni complessivamente affidabili all’operatore economico con cui lo stesso è concluso, stimato complessivamente “a misura”, ammonta ad € 260.000,00 (Euro duecentosessantamila/00), comprensivo degli oneri della sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso d’asta, I.V.A. esclusa.
Il suddetto importo complessivo tiene conto, a norma di legge, dei singoli importi massimi come di seguito indicati:
Importo € 260.000,00, di cui:
€ 10.000,00 per oneri della sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso;
€ 25.000,00 di costi meramente stimati della manodopera.
2. L’importo contrattuale dell’Accordo Quadro corrisponderà con il relativo importo posto a base di gara; in fase di contabilizzazione verrà applicato il ribasso percentuale all’elenco prezzi posto a base di gara, offerto dalla Contraente in sede di gara.
Saranno altresì riconosciute, limitatamente alle prestazioni svolte, le maggiorazioni di cui al successivo art. 9 del presente capitolato.
3. L’accordo quadro si intenderà estinto e privo di effetto una volta stipulati contratti applicativi per un importo pari all’importo complessivo contrattuale dell’accordo quadro; ugualmente, al termine del periodo di 24 mesi, l’accordo quadro si estingue anche qualora non sia stato consumato l’intero importo e in tal caso l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa ad alcun titolo, salvo il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non utilizzare l’intero importo contrattuale, senza che l’Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa ad alcun titolo, salvo il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite. Nel caso in cui alla scadenza della durata dell’Accordo Quadro, il valore dei singoli
Contratti Applicativi affidati all’Appaltatore non raggiunga l’importo netto contrattuale, è comunque facoltà della Stazione Appaltante disporre la prosecuzione dell’Accordo Quadro per un periodo, comunque, non superiore a mesi 12 (dodici) e fino a concorrenza dell’importo dello stesso.
4. L’importo indicato nell’accordo quadro si intende, tra l’altro, comprensivo di: spese generali, utili d’impresa, eventuale trasporto e scarico a terra, nonché di ogni eventuale altro onere derivante dall’eventuale fornitura di merce, come meglio indicato nel presente capitolato speciale d’appalto. Nel prezzo si intendono compensati anche gli oneri e i costi derivanti sia dalla necessaria adozione di misure eccezionali o impreviste per l’esecuzione dei servizi, sia dalla gestione amministrativa dell’appalto.
5. La Committente si riserva la facoltà, al termine della durata contrattuale di disporre la proroga dell’accordo quadro per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle successive procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il Contraente è tenuto, senza poter vantare alcuna pretesa ad alcun titolo e senza poter sollevare riserve o contestazioni, all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni del contratto originario.
ART. 6 – AVVIO DELL’ESECUZIONE E MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
1. La Contraente è tenuta a comunicare al Direttore di esecuzione del contratto, entro la data di stipula del contratto, pena la decadenza dello stesso, il nominativo del Responsabile tecnico, almeno un numero telefonico ed un numero di fax attivo 24 ore su 24 ed un indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni della consegna lavori.
2. Il Direttore di esecuzione del contratto, redigerà il verbale di consegna del servizio oggetto di affidamento di cui al primo ODL, dalla cui data di sottoscrizione inizierà a decorrere il termine temporale di validità dell’Accordo Quadro.
3. Con il verbale di consegna del servizio, stilato in contraddittorio tra la Committente e la Contraente, quest’ultima prenderà in carico il servizio in relazione a ciascun ODL.
4. Nell’ambito di ciascun ODL, il Direttore di esecuzione del contratto emetterà gli ordini secondo la tempistica e con le modalità che riterrà opportune, senza che la Contraente possa avanzare pretese per indennizzi o compensi particolari.
MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO - RICHIESTE DI INTERVENTO
1. Il Con.Ge.S.I., tramite il proprio Direttore di Esecuzione del Contratto, comunica, mediante posta elettronica o altre modalità concordate e ufficiali, secondo le proprie necessità al referente per la gestione del contratto nominato dall’Appaltatore, le prestazioni contrattuali da eseguire.
2. Nell’ambito di ciascun ODL, i rapporti tra l’appaltatore e il Con.Ge.S.I. sono regolati in via specifica dai singoli ordini di lavoro (di seguito ODL) che saranno emessi dal Direttore di Esecuzione del Contratto del Con.Ge.S.I., e che individuano le prestazioni da eseguire ed eventuali voci specifiche, da eseguirsi ad insindacabile giudizio dello stesso Direttore di Esecuzione del Contratto.
3. In ogni ODL sono quindi indicati:
a. la data di emissione;
b. il contratto e il CIG di riferimento;
c. la prestazione da eseguire;
d. il tempo concesso per l’esecuzione della prestazione;
4. L’appaltatore procede all’esecuzione della prestazione richiesta entro i tempi massimi stabili nell’ODL.
5. Al termine di ogni giornata lavorativa dovrà essere redatto modulo in duplice copia attestante i trasporti effettuati che dovrà essere controfirmato dal Tecnico del Con.Ge.S.I. ordinante l’intervento. Tutte le attrezzature e i materiali che l’appaltatore intende utilizzare per lo svolgimento del Servizio, devono essere preventivamente visionati e approvati dal Direttore di Esecuzione del Contratto del Con.Ge.S.I..
6. Il Con.Ge.S.I. potrà ordinare prestazioni ritenute urgenti senza che l’appaltatore possa accampare pretese di qualsiasi sorta che non siano già specificate nell’Elenco dei Prezzi delle prestazioni oggetto di contratto.
7. L’appaltatore, in particolare provvede ad organizzare le prestazioni tramite il referente per la gestione del contratto, il quale concorda la data e le modalità degli interventi richiesti con il Direttore di Esecuzione del Contratto, che, qualora ritenuto necessario, ad insindacabile giudizio, ne garantisce l’assistenza.
8. L’appaltatore è altresì obbligato a comunicare al Con.Ge.S.I., eventuali difficoltà ravvisate durante lo svolgimento del servizio specificato nell’ODL, tali da comportare ritardi nell’esecuzione degli interventi. Nel caso in cui il Con.Ge.S.I. presentasse osservazioni sull’espletamento del servizio, l’appaltatore è tenuto a rispondere entro 10 giorni dalla conoscenza delle stesse.
9. Nel caso di mancata esecuzione entro i termini stabili dal singolo ordine di esecuzione emesso dal Direttore di esecuzione del contratto, la Committente è in facoltà di fare eseguire le prestazioni ad altro operatore economico; in tale caso, le spese saranno interamente a carico della Contraente. Al terzo intervento in danno della Contraente, la Committente avrà la facoltà di incamerare la cauzione in suo possesso e di risolvere il contratto. Alla Contraente sarà riconosciuto soltanto il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite fino al momento della risoluzione del contratto.
10. In caso di mancato intervento, di intervento non tempestivo o comunque in caso di inadeguatezza dei mezzi e/o personale, il Con.Ge.S.I. si riserva la facoltà di far intervenire soggetti terzi in grado di garantire l’esecuzione degli interventi nei tempi e xxxx richiesti dalla stessa. In tale caso alla Contraente sarà addebitato il maggior onere sostenuto, in base alla differenza tra quanto fatturato dall’Impresa intervenuta e l'eventuale importo che sarebbe stato corrisposto alla Contraente per il medesimo lavoro, oltre alla penale di cui all’art. 22 del capitolato parte normativa.
11. Per lo svolgimento degli interventi oggetto del presente capitolato tecnico la Contraente dovrà intervenire con tutti i mezzi e le attrezzature idonee richieste dal Direttore di Esecuzione del Contratto nei singoli ordini di lavoro. La Contraente, al termine di ogni singolo intervento richiesto, dovrà lasciare lo stato dei luoghi puliti e liberi da ogni residuo derivato dal lavoro appena effettuato.
12. La Contraente dovrà provvedere in tempo utile, a sua cura e sotto la sua responsabilità, alla sostituzione di mezzi, attrezzature e/o personale, qualora si verifichino guasti e/o
infortuni che rendano indispensabile provvedere a tali integrazioni, in riferimento alle dotazioni minime che la Contraente, in fase di presentazione dell’offerta, si è impegnata a fornire con l’accettazione delle clausole riportate nel presente capitolato speciale tecnico.
13. Lungo le strade di ogni genere e categoria, durante lo svolgimento del servizio, la Contraente dovrà adottare tutte le disposizioni necessarie per garantire la libertà e la sicurezza del transito ai pedoni ed ai veicoli secondo quanto specificato nel Codice della strada vigente; per questo motivo la Contraente dovrà collocare passerelle, dispositivi luminosi, ripari, segnaletica stradale, e quanto altro necessario, adeguati e ben visibili, oltre a tutti quei dispositivi necessari alla sicurezza degli operatori impegnati nei lavori in sede stradale. L’onere di tali incombenze è già compensato con il prezzo del singolo intervento richiesto, così come specificato all’Elenco Prezzi che costituisce parte integrante del presente capitolato speciale d’appalto.
14. Le apparecchiature da riparare dovranno essere ritirate a cura e spese dell’Appaltatore c/o le Sedi Operative del Con.Ge.S.I. entro 2 (due) gg dalla Ordinativo di intervento tramite chiamata telefonica o via e-mail e dovranno essere riconsegnate al termine della riparazione a spese dell’Appaltatore. Tutti gli oneri relativi al trasporto sono compresi nei prezzi indicati nell’elenco prezzi a base di gara. È facoltà del Con.Ge.S.I., qualora lo ritenga opportuno per motivi di urgenza, consegnare le apparecchiature all’officina e ritirarle al termine degli interventi.
15. Entro 2 (due) gg. lavorativi dalla consegna, l’Appaltatore trasmetterà (via e- mail o mezzo fax) una proposta di riparazione con l'indicazione dei guasti riscontrati. L’appaltatore dovrà compilare il modulo denominato “Scheda di preventivo manutenzione apparato” nella quale evidenzierà l’elenco dei ricambi da utilizzare e le eventuali osservazioni relative alle cause che possono aver contribuito all’usura delle componenti.
16. Il direttore esecuzione del contratto, o suo delegato, accettata la scheda di preventivo manutenzione apparato proposta dal contraente, procede con l’emissione del relativo ODL.
17. Le operazioni di riparazione andranno eseguite con ordine, metodo e cura; dovranno conferire al materiale perfetta e completa efficienza ed assicurare la più ampia garanzia di corretto e durevole funzionamento.
18. L’esecutore del servizio dovrà attenersi alle norme contenute nei manuali tecnici di riparazione delle case costruttrici che la stessa dovrà acquisire e mettere a disposizione del personale dipendente.
19. Tutte le macchine riparate dovranno essere corredate del certificato di collaudo eseguito in officina (per le pompe determinazione della prevalenza massima a bocca chiusa e per i motori elettrici prove di isolamento ed assorbimento motore).
20. Al consuntivo della riparazione, dovrà essere allegata copia della bolla dei ricambi originali utilizzati da dove si evincano i numeri di matricola /serie dei materiali utilizzati.
21. Nel caso che il Con.Ge.S.I. decida di non fare riparare l’apparecchiatura, verrà corrisposto il solo compenso per il relativo esame tecnico incluso trasporto stabilito come da elenco prezzi.
22. I materiali da fornire e da usare nell’esecuzione dei lavori, dovranno essere della migliore qualità nella loro relativa specie ed essere accettati dal Committente a cui è riservata la facoltà insindacabile di rifiutare quelli che ritenesse non rispondenti all’esigenza della regola d’arte. Il Con.Ge.S.I. si riserva la facoltà di fornire direttamente i ricambi per le riparazioni, quando lo ritenga più opportuno, senza che il Fornitore abbia nulla a pretendere.
ART. 7 – REPERIBILITÀ
1. Tenendo conto delle particolari caratteristiche di servizi interessati dalla prestazione in appalto, nonché dalla necessità del Con.Ge.S.I. di garantire l’erogazione costante del S.I.I., salvaguardando la pubblica incolumità e garantendo l’erogazione dei servizi, il presente appalto prevede a carico della Contraente un servizio di pronto intervento 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno.
2. La reperibilità dovrà essere garantita per tutta la durata del contratto 365 giorni l’anno 24 ore su 24 e dovrà attivarsi entro max 3 ore dalla ricezione della chiamata da parte del Committente.
3. Nell’organizzare tale servizio la Contraente si impegna ad utilizzare ogni più moderna ed avanzata risorsa tecnica (attrezzatura, strumentazione, mezzi operativi, ecc.) per conseguire nel rispetto della sicurezza degli operatori, degli utenti e degli impianti, la massima tempestività d’intervento.
4. Non verranno riconosciuti compensi aggiuntivi se non per le prestazioni effettivamente eseguite.
ART. 8 – PRESTAZIONE FESTIVE E NOTTURNE – MAGGIORAZIONI
1. Per necessità di pubblico interesse, escluso il servizio di reperibilità, il Con.Ge.S.I. potrà richiedere l’esecuzione di determinati interventi programmati in orari che si svolgono oltre il “normale” orario di lavoro individuato dalla Committente che va dalle ore 6.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali. Analogamente potranno essere richiesti interventi nei giorni di sabato e domenica ed in genere nei giorni non lavorativi e festivi.
2. Nei casi sopra riportati, alla Contraente saranno riconosciute, limitatamente alle prestazioni svolte, le maggiorazioni di seguito riportate calcolate sui prezzi offerti in sede di gara:
a) lavori notturno feriale, dalle 21:00 alle 06:00 35%
b) lavori diurno festivo dalle 6:00 alle 21:00 38%
c) lavori notturno festivo, dalle 21:00 alle 06:00 45%
ART. 9 – RISARCIMENTO DANNI
1 La Contraente è tenuta a risarcire direttamente al Con.Ge.S.I. ed ai privati tutti i danni che nell’esecuzione degli interventi venissero arrecati alle condutture ed agli apparecchi esistenti di proprietà di Pubbliche Amministrazioni o utenti privati. Qualora la Contraente non provvedesse al risarcimento sopra accennato, il Con.Ge.S.I. procederà d’ufficio e su specifica richiesta ad agire sulla detrazione dalla cauzione della somma presuntivamente occorrente al risarcimento medesimo, salvo ad effettuare il pagamento in seguito ad accordo fra le parti od a sentenza.
ART. 10 – DOCUMENTAZIONE TECNICA E CERTIFICAZIONI
1 I macchinari e mezzi d’opera utilizzati nello svolgimento del servizio dovranno essere idonei ed in perfetto stato di efficienza e, dove previsto, in regola con le prescrizioni tecniche omologative (Normative ISPESL, etc..) e assicurative.
ART. 11 – SPECIFICHE TECNICHE - ATTREZZATURE del CONTRAENTE – ONERI PARTICOLARI A CARICO DEL CONTRAENTE
1 La Contraente, per tutta la durata contrattuale, dovrà garantire la disponibilità delle attrezzature, mezzi e materiali occorrenti per il corretto svolgimento del servizio, nonché un’efficiente officina elettromeccanica ubicata ad una distanza massima di km 90 dal centro della città di Crotone.
2 La Contraente eleggerà il proprio domicilio nella località che sarà indicata nel relativo contratto.
3 L’esistenza della sede verrà accertata dal Direttore dell’esecuzione del contratto. Si precisa che la mancanza della sede nei termini temporali pattuiti con le caratteristiche di operatività richieste
per l’espletamento delle attività, sarà elemento ostativo alla sottoscrizione del contratto e potrà determinare la revoca dell’aggiudicazione in danno dell’appaltatore.
4 Per la reperibilità dovrà essere fornito al Con.Ge.S.I. apposito recapito telefonico. La Contraente ha l’obbligo di nominare il proprio referente, al quale sarà affidata la responsabilità tecnica delle operazioni da eseguire, e comunicarne il nominativo ad al Con.Ge.S.I.. Il Con.Ge.S.I. si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del referente nominato.
5 La Committente dovrà avere la possibilità di mettersi in comunicazione in qualsiasi momento con la Contraente presso il domicilio legale, oppure in altro luogo di sicuro recapito provvisto di telefono; in alternativa la Contraente dovrà garantire la propria continuativa reperibilità tramite telefono portatile o sistemi alternativi.
ART. 12 ONERI PARTICOLARI A CARICO DELLA CONTRAENTE
Le attività includono il ritiro anche di una sola apparecchiatura presso qualunque sede operativa/impianto dislocato nell’ambito territoriale gestito dal Con.Ge.S.I..
È vietato alla Contraente di apportare modifiche agli impianti oggetto del servizio senza la preventiva autorizzazione da parte della Committente.
La Contraente è obbligata ad inviare comunicazioni tempestive alla Committente circa eventuali anomalie riscontrate sulle reti e sugli impianti, anche se non direttamente interessati dallo svolgimento della prestazione, e che, a suo giudizio possano pregiudicare l’esercizio in sicurezza, il funzionamento delle reti e impianti stessi e le relative conseguenze su persone, cose e ambiente.
ART. 13 - RESPONSABILITÀ DELLA CONTRAENTE
1 La Contraente, nel caso in cui acceda a locali o impianti della Committente, si impegna ad osservare e a far osservare dai suoi dipendenti, ausiliari o collaboratori tutte le disposizioni di legge nonché le ulteriori prescrizioni vigenti nell’impianto e quelle impartite dai dirigenti presso l’impianto stesso. In ogni caso, la Committente è manlevata da ogni responsabilità per infortuni o danni che la Contraente, i suoi dipendenti o ausiliari o collaboratori possano, per qualsiasi ragione, subire.
La Contraente risponde di tutti i danni che egli, i suoi dipendenti, ausiliari o collaboratori possano cagionare alla Committente, ai suoi impianti o locali, o a terzi.
2 Sarà obbligo della Contraente adottare a sua cura e spese, nell’esecuzione di tutte le prestazioni, i provvedimenti e le cautele necessarie sia per garantire l’incolumità del personale addetto allo svolgimento delle prestazioni stesse e dei terzi e sia per evitare qualsiasi danno a beni pubblici o privati.
3 Resta pertanto fermo e convenuto che la Contraente assumerà – con effetto liberatorio per la Committente - ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di incidenti che possano accadere per qualsiasi causa alle persone o a cose, anche se estranee all’oggetto dell’appalto, nel corso delle prestazioni ed in dipendenza da esse.
4 Dalla suddetta responsabilità si intende sollevata la Committente e il suo personale.
CAPO III - DISPOSIZIONI ECONOMICHE
ART. 14 – PAGAMENTI, CONTABILITA’
1 A fronte delle prestazioni per i servizi eseguiti, entro i primi cinque giorni di ogni mese, il contraente dovrà emettere il relativo rendiconto della contabilità relativa al mese precedente applicando i prezzi di cui all’elenco prezzi al netto del ribasso percentuale offerto dalla Contraente in sede di gara. Il Direttore dell’esecuzione del contratto provvederà alla contabilizzazione delle
prestazioni svolte entro il termine di 7 giorni dal ricevimento del predetto documento. Gli atti contabili dovranno essere sottoscritti in contraddittorio dal rappresentante della Contraente, dal Direttore esecuzione del contratto e vistati dal Rup. A fronte delle prestazioni svolte, il Rup provvederà ad emettere il relativo certificato di pagamento.
2 L’appaltatore metterà a disposizione del Con.Ge.S.I. un proprio tecnico contabile per le verifiche in contraddittorio.
3 I pagamenti verranno effettuati a 60 (sessanta) giorni, a seguito di inoltro di regolare fattura da parte della Contraente.
4 Il pagamento del corrispettivo, previa ritenuta dello 0,5% a garanzia degli adempimenti dell’appaltatore in materia di tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori è, in ogni caso, subordinato alla regolarità contributiva. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva come da art. 30, comma 5, D.Lgs n.50/2016.
5 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dell’affidatario o del subappaltatore o del cottimista, il Responsabile del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro 15 giorni dalla ricezione della diffida. Ove la fondatezza della richiesta non venga contestata entro il termine assegnato per il pagamento, la stazione appaltante paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105 del codice.
6 L’autorizzazione al pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione, sono subordinati al rilascio del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione di cui al successivo art. 16.
CAPO IV - VERIFICHE, CONTROLLI e COLLAUDI
ART. 15 - VERIFICHE, PROVE
1 Le verifiche e le prove sulle attività della Contraente hanno lo scopo di verificare la rispondenza delle attività eseguite rispetto a quanto prescritto nelle specifiche o nei documenti tecnici, e nelle norme di riferimento.
2 Il controllo potrà essere effettuato dal Direttore di Esecuzione del Contratto o da un suo delegato.
3 La Committente è inoltre in facoltà di controllare e verificare, per tutta la durata contrattuale, la corretta osservanza, da parte della Contraente ovvero dei subappaltatori o subcontraenti, di tutte le prescrizioni contrattuali, nonché di tutte le attività necessarie per l’esecuzione del contratto. A tal fine, la Committente è in facoltà di accedere, mediante propri dipendenti o collaboratori, agli stabilimenti della Contraente o dei subappaltatori o subcontraenti. La Committente è inoltre in facoltà di controllare in qualunque momento l’idoneità delle procedure, dei mezzi e delle apparecchiature utilizzate dalla Contraente, dai subappaltatori o subcontraenti per lo svolgimento delle attività contrattuali.
4 La Committente può eseguire le verifiche i controlli in proprio o commissionarle, attraverso apposito ordine scritto, alla Contraente stessa. Quest’ultima è tenuta ad eseguire tutte le verifiche richieste dalla Committente.
ART. 16 – CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ
Al termine delle prestazioni, il Direttore dell’esecuzione, verificata la conformità e la regolarità
delle prestazioni eseguite rispetto alle indicazioni contrattuali, rilascia apposito certificato di verifica di conformità. La verifica può consistere anche nella presa d’atto della regolarità delle prestazioni effettuate come risultanti dalle verifiche effettuate in corso di esecuzione. In alternativa la verifica avviene in contraddittorio con la Contraente. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso alla Contraente che lo firma per accettazione entro il termine all’uopo assegnato e lo trasmette alla Committente. La mancata trasmissione nel termine indicato corrisponde ad accettazione.
CAPO V - NORME DI SICUREZZA
ART. 17 - NORME DI SICUREZZA GENERALI
1. La Contraente nell’esecuzione del servizio dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l’incolumità degli addetti e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni, osservando le disposizioni contenute nella vigente normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro oltre a quelle norme che dovessero essere emanate nel corso dell’esecuzione del contratto. La Contraente pertanto, deve osservare e fare osservare ai propri addetti nonché ad eventuali subappaltatori e lavoratori autonomi, tutte le disposizioni citate nonché le norme e i regolamenti interni disposti dal Committente e deve inoltre prendere l’iniziativa di adottare tutti i provvedimenti opportuni e necessari per garantire adeguati livelli di protezione della salute e della sicurezza nel luogo di lavoro.
La Contraente deve essere in possesso per tutta la durata del contratto dei necessari requisiti di idoneità tecnico professionale con riferimento alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
In proposito il committente si riserva il diritto di richiedere la produzione di ogni opportuna certificazione in ordine al possesso dei suddetti requisiti e comunque di accertare, anche autonomamente, a propria discrezione e in qualsiasi momento, l’effettivo possesso di tali requisiti.
Nel caso in cui venisse a mancare anche uno dei requisiti sopra indicati il committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
Le attività saranno realizzate e fornite dall’appaltatore con propria organizzazione dei mezzi e senza alcun vincolo di dipendenza e/o subordinazione nei confronti del committente. Pertanto la Contraente ha piena libertà e facoltà di organizzare l’attività appaltata (personale, mezzi e attrezzature etc.) nella maniera che riterrà più opportuna.
Il committente si riserva la facoltà di ispezionare e controllare l’andamento dell’attività. La Contraente si impegna inoltre, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. a:
- Utilizzare personale formato, informato ed addestrato per l’esecuzione del servizio;
- Fare adottare idonei dispositivi di protezione individuale e collettivi ed esigerne il corretto impiego;
- Controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro da parte del proprio personale;
- Mettere in atto tutti i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro, adottando misure particolari nel caso in cui nell’ambiente operino addetti facenti capo a datori di lavoro diversi e tenendo conto di quanto previsto nel DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti) oppure nell’INFORMATIVA o concordato nella riunione di cooperazione e coordinamento.
- Assicurarsi che il proprio personale abbia sempre con sé apposita tessera di riconoscimento
riportante i dati di cui al X.Xxx. 81/08 ed indossi indumenti idonei alle lavorazioni;
- Ad utilizzare macchine, attrezzature ed opere provvisionali conformi alla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro vigente ed applicabile;
- Mettere in atto tutti i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza dei lavoratori e l’igiene di luoghi di lavoro.
La Contraente si impegna a rispettare e a far rispettare quanto previsto al presente articolo anche da parte di eventuali subappaltatori e lavoratori autonomi.
La Contraente si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché a rispettare la vigente disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, curando, altresì, che detti obblighi siano rispettati anche da parte di eventuali subappaltatori e lavoratori autonomi.