Risarcimento danni Clausole campione

Risarcimento danni. 1. L’azienda ha diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti per colpa dei suoi dipendenti, esclusi comprovati casi fortuiti o di forza maggiore, praticando trattenute rateali sul loro stipendio nella misura del 5% della retribuzione normale per ogni periodo di paga, salvo il caso di risoluzione del rapporto, nella quale ipotesi il saldo eventuale sarà ritenuto nella misura consentita su tutti i compensi ed indennità dovuti al lavoratore a qualsiasi titolo. In caso di pluralità di sinistri imputabili al medesimo lavoratore le trattenute sono cumulabili, fatto salvo il limite del quinto dello stipendio. 2. I danni che comportino trattenute per risarcimento debbono essere obbligatoriamente contestati al lavoratore entro 15 giorni di calendario dal momento in cui l'azienda è venuta a conoscenza dell'evento. Nella contestazione deve essere indicato il fatto nonché una stima dei danni. 3. Il lavoratore ha diritto entro i successivi 15 giorni di calendario di presentare proprie osservazioni e/o di richiedere l'attivazione di un contraddittorio, da concludersi entro i 15 giorni dall'instaurazione, nel quale potrà farsi assistere da un rappresentante dell'organizzazione sindacale al quale conferisce mandato. Il termine per la conclusione del contraddittorio può essere prorogato, previa formale richiesta di una delle parti, nel caso in cui sia oggettivamente necessario espletare ulteriori indagini. Le indagini devono concludersi entro trenta giorni dalla richiesta di proroga, salvo il caso in cui sia necessario acquisire documentazione non disponibile nel predetto termine. Il lavoratore ha altresì diritto di prendere visione e, su richiesta, ricevere copia della documentazione acquisita dall'azienda sul fatto. 4. Qualora a seguito dell'istruttoria e/o dell'eventuale contraddittorio sia stata raggiunta un'intesa sull’ammontare dell’addebito, la misura del risarcimento addebitabile al lavoratore per danno derivante da sinistri/danneggiamenti ai beni aziendali è pari all'intero ammontare nel caso in cui il lavoratore abbia effettuato tre o più sinistri a lui imputabili nei 27 mesi che precedono l'evento, da computarsi a far data dal 1° maggio 2013, termine di avvio della previgente fase sperimentale della presente norma. L'ammontare del risarcimento è invece ridotto in misura pari a: • 75%, qualora il lavoratore non abbia effettuato alcun sinistro a lui imputabile nei 27 mesi che precedono l’evento da computarsi a far data dal 1° maggio 2013; • 50%, qualora il...
Risarcimento danni. I danni derivanti da colpa del lavoratore devono essere contestati all’interessato, appena possibile. L’ammontare del risarcimento sarà determinato in relazione all’entità del danno arrecato ed alle circostanze in cui si è verificato. In mancanza di accordo si seguirà la procedura stabilita dall’art. 60. Il risarcimento del danno sarà effettuato dopo la risoluzione dell’eventuale controversia mediante trattenute rateali sulla retribuzione mensile con quote non superiori al 10%della retribuzione stessa. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro la trattenuta verrà effettuata sull’ammontare di quanto spettante al lavoratore fatte salve le disposizioni ed i limiti di legge.
Risarcimento danni. 1. I danni che comportano trattenute per il risarcimento debbono essere contestati formalmente alla lavoratrice e al lavoratore non appena l'azienda ne sia a conoscenza o comunque nei tempi necessari all'accertamento dei fatti. 2. L'importo del risarcimento, in relazione alla entità del danno arrecato, sarà ratealmente trattenuto nella misura massima del 10% (dieci percento) della paga di fatto per ogni periodo di retribuzione. 3. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro il saldo eventuale sarà trattenuto su tutti i compensi ed indennità dovuti alla lavoratrice e al lavoratore a qualsiasi titolo.
Risarcimento danni. L’Utente che in qualsiasi modo abbia concorso a determinare danni agli impianti di pertinenza del Gestore sarà tenuto a risarcirli e sarà integralmente responsabile per danni a cose e persone derivanti da difetti di impianto o guasti nelle apparecchiature successivi al punto di consegna. Ugualmente, il Gestore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni a cose e persone conseguenti a deficienze delle installazioni a valle del punto consegna derivanti dall’uso dell’acqua. L’Utente è tenuto, inoltre, ad informare il Gestore qualora riscontri la presenza di dispersioni dell’acqua. La responsabilità sarà da intendersi imputabile, in via tra loro solidale, al titolare del rapporto contrattuale unitamente ad eventuali soggetti terzi che avessero, con il loro comportamento, a determinare danni e pregiudizi alle strutture e/o al Gestore.
Risarcimento danni. Il Comune si riserva la facoltà di rivalersi degli eventuali danni, materiali e morali, subiti durante l'esecuzione del servizio nel caso che, a seguito di appropriate verifiche e conseguenti segnalazioni, le inadempienze accertate dovessero comportare l'interruzione del servizio prestato. In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, per qualsiasi motivo, Il Comune si riserva il diritto al risarcimento danni, compresi i disagi procurati ai terzi danneggiati.
Risarcimento danni. CAPITOLO X°
Risarcimento danni. L’ASM si riserva la facoltà di rivalersi degli eventuali danni, materiali e morali, subiti durante l’esecuzione del contratto, soprattutto nel caso in cui le inadempienze dovessero comportare rischi per la salute degli utenti oppure determinare l’interruzione del pubblico servizio. In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, per qualsiasi motivo, l’ASM, oltre a procedere all’immediata escussione della cauzione prestata dalla ditta Aggiudicataria, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti.
Risarcimento danni. La responsabilità di Xxxx, sia essa derivante dall'esecuzione o dalla mancata esecuzione del contratto, dalla garanzia, da fatto illecito o sia essa derivante da responsabilità oggettiva, non potrà in ogni caso eccedere il valore del Prodotto a cui tale responsabilità si ricollega. In nessun caso la Società potrà essere responsabile per mancato guadagno o perdita di profitto, o per il mancato uso o fermo tecnico dei Prodotti o di qualsiasi macchinario associato, per reclami dell’Acquirente e/o di terzi relativi ai suddetti danni o per qualsiasi eventuale altro danno anche indiretto o consequenziale.
Risarcimento danni. 6.1 I Suoi obblighi di indennizzo. Dovrai difendere, indennizzare e manlevare Amazon e i rispettivi funzionari, direttori, dipendenti e agenti da qualsiasi pretesa di terzi, perdita, danno, transazione, costo, spesa o altro obbligo (comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese legali) (ciascuna, una “Pretesa”) derivanti da o relativi a (a) il Suo inadempimento delle leggi applicabili; (b) i Suoi Prodotti, includendo l’offerta, la vendita, la distribuzione (fatta eccezione per qualsiasi Suo Prodotto legittimamente distribuito utilizzando il servizio Logistica di Amazon), il rimborso, la cancellazione, il reso, o le relative modifiche, nonché qualsiasi danno alla persona, morte (nella misura in cui il danno o la morte non siano causati da Amazon) o danno alle cose a essi correlato; o (c) le tue imposte e dazi o la riscossione, il pagamento, o la mancata riscossione o il mancato pagamento delle tue imposte e dazi; o
Risarcimento danni. Il Gestore si riserva di rivalersi sui responsabili per tutti i costi che dovesse essere chiamato a sostenere in conseguenza di atti dolosi o eventi accidentali che causino lo sversamento in fognatura di liquami non rispondenti alle prescrizioni e alle norme vigenti.