Certificato di verifica di conformità Clausole campione

Certificato di verifica di conformità. Il certificato di verifica di conformità viene rilasciato dal direttore dell’esecuzione al fine di attestare la effettiva regolare esecuzione della fornitura. Il rilascio di tale certificato ha esclusivamente carattere provvisorio e rimangono salvi tutti i diritti di avanzare pretese qualora per qualunque motivo la esecuzione contrattuale mostrasse inadempienze o difetti.
Certificato di verifica di conformità. 1. Al termine delle attività di verifica, qualora risulti che l’Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, il Direttore dell’Esecuzione rilascia il certificato di verifica di conformità, contenente quanto previsto all’art. 322 comma 1° del Regolamento.
Certificato di verifica di conformità. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l’indicazione dell’esecutore, il nominativo del direttore dell’esecuzione, il termine di esecuzione contrattuale, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni, gli eventuali verbali in corso di esecuzione, il verbale di controllo definitivo, l’importo totale da pagare all’esecutore. E’ fatta salva la responsabilità dell’esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale deve firmarlo entro quindici giorni dal ricevimento.
Certificato di verifica di conformità. Il responsabile unico del procedimento controlla costantemente l'esecuzione del contratto ed autorizza il pagamento delle fatture. Al termine del contratto, all'esito positivo della verifica di conformità (vale a dire attestato che il contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative è stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento) il responsabile unico del procedimento rilascia entro 90 xx.xx certificato di pagamento a saldo dell’ultima fattura.
Certificato di verifica di conformità. Quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità ai sensi dell’art. 102 de D. Lgs. 50/2016. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 dal ricevimento dello stesso. All’atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità. In caso di mancata o ritardata esecuzione, totale o parziale, della prestazione, oppure quando l’esecuzione risulti, a seguito di verifica, non rispondente ai requisiti pattuiti, l’amministrazione si riserva la facoltà: - di acquisire presso altri fornitori la prestazione non eseguita tempestivamente o contestata e non eseguita entro i tempi stabiliti, con addebito alla ditta aggiudicataria della differenza del maggior costo sostenuto per l’esecuzione mediante rivalsa sulle fatture o sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la stessa dovrà essere immediatamente integrata; - di applicare una penale secondo quanto stabilito dal presente capitolato.
Certificato di verifica di conformità. Entro 15 giorni successivi alla scadenza del contratto il DEC rilascia il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni, quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per l’accettazione all’esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità. Il DEC riferisce al RUP sulle eventuali contestazioni dell’esecutore anche ai fini dell’eventuale applicazione di penali.
Certificato di verifica di conformità. 1. Il certificato di verifica conformità è rilasciato a seguito di positiva verifica della conformità del servizio ai sensi del precedente art. 9.
Certificato di verifica di conformità. La Committente ha il diritto di effettuare controlli in corso di svolgimento del rapporto contrattuale, onde verificare che l’esecuzione delle prestazioni avvenga in conformità alle previsioni di Contratto e di legge. Al termine dell’esecuzione delle prestazioni, verrà effettuata, da parte della Committente, per il tramite di soggetti appositamente incaricati, una verifica di conformità, al fine di certificare che le prestazioni oggetto di affidamento - in termini di risultato, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - siano state realizzate ed eseguite nel rispetto delle previsioni di Contratto e di legge. L’Appaltatore si adopererà per consentire alla Committente di effettuare la verifica di conformità in tempi congrui secondo le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico all’articolo 6.1. Detta verifica può avvenire, a discrezione della Committente, presso l’Appaltatore, presso i locali della Committente medesima, ovvero presso le strutture territoriali di quest’ultime destinatarie del servizio. La verifica di conformità non esonera l’Appaltatore da eventuali vizi, difformità o difetti emersi successivamente. Gli eventuali acconti non comportano in nessun caso un’accettazione tacita da parte della Committente. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 102del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e di quanto previsto dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti da emanarsi ai sensi dell’articolo 102, comma 8, del predetto D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e, in via transitoria, fino all’adozione di detto Decreto, dagli artt. 312 e ss. del DPR 207/2010.
Certificato di verifica di conformità. Quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità ai sensi dell’art.322 del regolamento. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 dal ricevimento dello stesso. All’atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità. In caso di mancata o ritardata esecuzione, totale o parziale, della prestazione, oppure quando l’esecuzione risulti, a seguito di verifica, non rispondente ai requisiti pattuiti, l’amministrazione si riserva la facoltà: ▪ di acquisire presso altri fornitori la prestazione non eseguita tempestivamente o contestata e non eseguita entro i tempi stabiliti, con addebito alla ditta aggiudicataria della differenza del maggior costo sostenuto per l’esecuzione mediante rivalsa sulle fatture o sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la stessa dovrà essere immediatamente integrata; ▪ di applicare una penale secondo quanto stabilito dal presente capitolato. Oneri relativi alle operazioni di verifica di conformità Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’esecutore. L’esecutore, a propria cura e spesa, deve mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l’esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell’esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d’ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore.
Certificato di verifica di conformità. Il certificato di verifica di conformità viene rilasciato dal Direttore dell’esecuzione, al fine di attestare la effettiva regolare esecuzione delle forniture: • Per la fornitura del Servizio di Supporto PSLE la verifica di conformità avverrà mediante l’invio da parte di SAP di conferma della disponibilità del servizio di Supporto; • Per la fornitura la verifica di conformità avverrà contestualmente alla consegna da parte di SAP di User ID e Passcode iniziale per l’abilitazione del download del Software tramite SAP ServiceMarketplace (xxxx://xxxxxxx.xxx.xxx/xxxx) così come indicato all’articolo 6 del Modulo d’Ordine per Software OnPremise Software and Support; • Per l’erogazione del Servizio Cloud la verifica di conformità avverrà previa ricezione da parte di Xx.Xx.Xx. S.p.A. della mail di conferma dell’elaborazione dell’ordine, così come previsto all’Articolo 4 Amministratori Autorizzati del Modulo d’Ordine per SAP Cloud Services.