Certificato di verifica di conformità Clausole campione

Certificato di verifica di conformità. Il certificato di verifica di conformità viene rilasciato dal direttore dell’esecuzione al fine di attestare la effettiva regolare esecuzione della fornitura. Il rilascio di tale certificato ha esclusivamente carattere provvisorio e rimangono salvi tutti i diritti di avanzare pretese qualora per qualunque motivo la esecuzione contrattuale mostrasse inadempienze o difetti.
Certificato di verifica di conformità. 1. Al termine delle attività di verifica, qualora risulti che l’Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, il Direttore dell’Esecuzione rilascia il certificato di verifica di conformità, contenente quanto previsto all’art. 322 comma 1° del Regolamento. 2. È fatta, in ogni caso, salva la responsabilità dell’Appaltatore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità. 3. Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal Direttore dell’Esecuzione, lo stesso è confermato dal R.U.P.
Certificato di verifica di conformità. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l’indicazione dell’esecutore, il nominativo del direttore dell’esecuzione, il termine di esecuzione contrattuale, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni, gli eventuali verbali in corso di esecuzione, il verbale di controllo definitivo, l’importo totale da pagare all’esecutore. E’ fatta salva la responsabilità dell’esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale deve firmarlo entro quindici giorni dal ricevimento.
Certificato di verifica di conformità. Il responsabile unico del procedimento controlla costantemente l'esecuzione del contratto ed autorizza il pagamento delle fatture. Al termine del contratto, all'esito positivo della verifica di conformità (vale a dire attestato che il contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative è stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento) il responsabile unico del procedimento rilascia entro 90 xx.xx certificato di pagamento a saldo dell’ultima fattura.
Certificato di verifica di conformità. Entro 15 giorni successivi alla scadenza del contratto il DEC rilascia il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni, quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per l’accettazione all’esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità. Il DEC riferisce al RUP sulle eventuali contestazioni dell’esecutore anche ai fini dell’eventuale applicazione di penali.
Certificato di verifica di conformità. Quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità ai sensi dell’art. 102 de D. Lgs. 50/2016. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 dal ricevimento dello stesso. All’atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità. In caso di mancata o ritardata esecuzione, totale o parziale, della prestazione, oppure quando l’esecuzione risulti, a seguito di verifica, non rispondente ai requisiti pattuiti, l’amministrazione si riserva la facoltà: - di acquisire presso altri fornitori la prestazione non eseguita tempestivamente o contestata e non eseguita entro i tempi stabiliti, con addebito alla ditta aggiudicataria della differenza del maggior costo sostenuto per l’esecuzione mediante rivalsa sulle fatture o sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la stessa dovrà essere immediatamente integrata; - di applicare una penale secondo quanto stabilito dal presente capitolato.
Certificato di verifica di conformità. 1. Il DEC rilascia il certificato di verifica di conformità al termine del periodo di validità dell’accordo quadro e quando risulta che l’IMPRESA abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità contiene: a) gli estremi dell’accordo quadro e degli eventuali atti aggiuntivi; b) l’indicazione della denominazione e dei recapiti dell’IMPRESA; c) il nominativo del DEC; d) il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni; e) le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; f) il richiamo ad eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; g) l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’IMPRESA; h) la certificazione di verifica di conformità. 2. La verifica di conformità deve essere effettuata entro e non oltre 6 (sei) mesi dall’ultimazione delle prestazioni. 3. E’ fatta salva la responsabilità dell’IMPRESA per eventuali vizi o difetti non controllabili in sede di verifica di conformità. 4. Il certificato di conformità è approvato dal RUP. 5. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’IMPRESA, la quale deve firmarlo nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso. All’atto della firma l’IMPRESA può aggiungere, a pena di decadenza, le contestazioni che ritiene opportune rispetto alle operazioni di verifica di conformità. 6. Il DEC riferisce al RUP sulle contestazioni fatte dall’esecutore al certificato di verifica di conformità. 7. Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite. 8. Lo svincolo della cauzione prestata dall’IMPRESA a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte nell’accordo quadro avviene una volta approvato il certificato di verifica di conformità.
Certificato di verifica di conformità. Il Committente ha il diritto di effettuare controlli in corso di svolgimento del rapporto contrattuale, onde verificare che l’esecuzione delle prestazioni avvenga in conformità alle previsioni di Contratto e di legge. Al termine dell’esecuzione delle prestazioni, verrà effettuata, da parte del Committente, per il tramite di soggetti appositamente incaricati, una verifica di conformità, al fine di certificare che le prestazioni oggetto di affidamento - in termini di risultato, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - siano state realizzate ed eseguite nel rispetto delle previsioni di Contratto e di legge. Detta verifica può avvenire, a discrezione del Committente, presso l’Appaltatore, presso i locali del Committente medesima, ovvero presso le strutture territoriali di quest’ultima destinataria delle forniture. La verifica di conformità non esonera l’Appaltatore da eventuali vizi, difformità o difetti emersi successivamente. Gli eventuali acconti non comportano in nessun caso un’accettazione tacita da parte del Committente. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 102 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e di quanto previsto dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti da emanarsi ai sensi dell’articolo 102, comma 8, del predetto D.lgs 50/2016 e s.m.i. e, in via transitoria, fino all’adozione di detto Decreto, dagli artt. 312 e ss. del DPR 207/2010.
Certificato di verifica di conformità. 1. Il certificato di verifica conformità è rilasciato a seguito di positiva verifica della conformità del servizio ai sensi del precedente art. 9.
Certificato di verifica di conformità. 1. A seguito di ogni verifica di conformità annuale, quando risulti che l’Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, il Responsabile del Procedimento rilascia il certificato di verifica di conformità.