Indice
Avviso Contratti di filiera Settore della Pesca e dell’Acquacoltura
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2. PREMESSA E CAMPO DI APPLICAZIONE 4
3. SOGGETTI PROPONENTI E BENEFICIARI 5
4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ 5
5. INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI 7
7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI 10
8. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE 12
9. PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA E DEI PROGETTI 13
10. PROPOSTA DEFINITIVA DI CONTRATTO DI FILIERA 18
11. ISTRUTTORIA DELLA PROPOSTA DEFINITIVA 19
12. SOTTOSCRIZIONE ED EFFICACIA DEL CONTRATTO DI FILIERA 20
13. AVVIO, AVANZAMENTO E ULTIMAZIONE DEGLI INTERVENTI 20
14. EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI 21
15. VARIAZIONI DEI PROGRAMMI E DEI PROGETTI 22
16. DOCUMENTAZIONE FINALE DI SPESA E ATTO AMMINISTRATIVO DI EROGAZIONE DEL SALDO 23
17. XXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX 00
18. MONITORAGGIO, CONTROLLI E ISPEZIONI 27
19. INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI E PUBBLICITÀ 28
Avviso recante le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera nei settori della pesca e dell’acquacoltura e le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al decreto del Direttore della Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura prot. n. 229127 del 20/05/2022.
1. DEFINIZIONI
1. Ai fini del presente Avviso si intende per:
a) “Accordo di filiera”: l’accordo sottoscritto dai diversi soggetti della filiera agroalimentare e/o agroenergetica, operanti in un ambito territoriale multiregionale che individua il Soggetto proponente, gli obiettivi, le azioni, incluso il Programma, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci dei Soggetti beneficiari;
b) “Aiuti ad hoc”: aiuti non concessi nell’ambito di un regime di aiuti;
c) "Allegato A”: l’Allegato A al decreto del Direttore della Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura prot. n. 229127 del 20/05/2022;
d) "Attività di pesca": attività connessa alla ricerca del pesce, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all’ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca;
e) “Contratto di filiera”: il contratto finalizzato alla realizzazione di un Programma integrato a carattere interprofessionale ed avente rilevanza nazionale che, partendo dalla produzione ittica, si sviluppi nei diversi segmenti della filiera in un ambito territoriale multiregionale, stipulato tra il Ministero e il Soggetto proponente, cui i Soggetti beneficiari diretti che hanno sottoscritto un Accordo di filiera hanno conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza;
f) “Contratto di rete”: il contratto di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni;
g) “Contributo in conto capitale”: il contributo a fondo perduto, calcolato in percentuale delle spese ammissibili, erogato dal Ministero;
h) “Decreto”: il decreto del Direttore della Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura prot. n. 229127 del 20/05/2022;
i) “Filiera ittica”: l’insieme delle fasi di produzione, di trasformazione, di commercializzazione e di distribuzione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
j) “Ministero”: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
k) “PCP”: la Politica Comune della Pesca di cui al Regolamento (UE) N. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013;
l) “PMI”: le piccole e medie imprese che soddisfano i criteri di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1388/2014 o all’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014;
m) “Prodotto della pesca e dell’acquacoltura”: i prodotti della pesca e dell’acquacoltura elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
n) “Progetto”: l’insieme degli interventi proposti dal singolo Soggetto beneficiario aderente ad un Accordo di filiera;
o) “Programma”: l’insieme dei Progetti proposti dai soggetti della filiera aderenti ad un Accordo di filiera;
p) “Provvedimenti”: gli Avvisi emanati dal Ministero in attuazione del Decreto;
q) “Segmenti della filiera”: produzione, trasformazione, commercializzazione, e ricerca nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
r) “Settore della pesca e dell’acquacoltura”: il settore economico che comprende tutte le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca o dell’acquacoltura;
s) “Soggetto beneficiario”: l’impresa ammessa alle agevolazioni previste da ciascun Provvedimento;
t) “Soggetto beneficiario indiretto”: l’impresa firmataria dell’Accordo di Filiera che, pur usufruendo di una positiva ricaduta dei vantaggi derivanti dalla realizzazione del Programma, non è un Soggetto beneficiario;
u) “Soggetti della filiera”: le imprese che concorrono direttamente alla produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti della pesca e dell’acquacoltura e le imprese che forniscono servizi e mezzi di produzione;
v) “Soggetto gestore”: il Ministero, ovvero il soggetto da questo incaricato, ai sensi dell’articolo 10-ter del decreto- legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sulla base di quanto indicato nei singoli Provvedimenti;
w) “Soggetto istruttore”: la società di cui all’art. 8 del D.M. 174/2006 e s.m.i., che svolge i compiti di cui all’art. 8, comma 2, del decreto;
x) “Soggetto proponente”: il soggetto, individuato dai Soggetti beneficiari, che assume il ruolo di referente nei confronti del Ministero circa l’esecuzione del Programma, nonché la rappresentanza esclusiva nei confronti del Ministero medesimo dei Soggetti beneficiari per tutti i rapporti, anche contrattuali e per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal Programma, ivi inclusi quelli relativi alle attività di erogazione delle agevolazioni con esclusione dei provvedimenti di revoca delle agevolazioni;
y) “Trasformazione e commercializzazione”: l'intera serie di operazioni di movimentazione, trattamento, produzione e distribuzione effettuate tra il momento dello sbarco o del prelievo e l'ottenimento del prodotto finale.
2. PREMESSA E CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Il presente Avviso si applica ai Contratti di filiera di cui all’art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002 n. 289.
2. Il Decreto disciplina, ai sensi di quanto previsto dall’art. 66, comma 2, della legge n. 289/2002, i criteri, le modalità e le procedure per l’attuazione dei Contratti di filiera e le relative misure agevolative per la realizzazione dei Programmi di intervento.
3. L’allegato A del Decreto fissa le spese ammissibili e gli aiuti concedibili ai sensi degli articoli 6 e. 7 del D.M. stesso conformemente con le disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1388/2014. Per i progetti di ricerca e sviluppo nei settori della pesca e dell’acquacoltura con l’articolo 30 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
4. Nel rispetto delle procedure e delle modalità fissate dal Decreto, il presente Avviso definisce l’ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei Soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilità dei Programmi e/o dei Progetti, le spese ammissibili, la forma e l’intensità delle agevolazioni, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso ai Contratti di filiera nei settori della pesca e dell’acquacoltura e i criteri di valutazione dei Programmi o Progetti. Definisce inoltre le modalità di erogazione dei finanziamenti e di rendicontazione delle spese.
5. Le agevolazioni sono concesse nella forma del Contributo in conto capitale. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni sono individuate a valere sul Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al D.L. n. 59/2021. Le agevolazioni sono concesse, secondo una procedura valutativa sulla base dei criteri e dei parametri previsti dal successivo articolo 9.
6. Nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 17 del Regolamento (UE) n. 852/2020 in tema di investimenti sostenibili, gli interventi agevolati devono essere ecosostenibili, risultando, quindi, conformi al principio di non arrecare un danno significativo e perseguire gli obiettivi ambientali specificati dall’art. 9 del medesimo Regolamento comunitario.
7. Inoltre, gli interventi devono contribuire a garantire l’efficace attuazione della PCP, in coerenza con gli obiettivi stabiliti all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
8. Le intensità massime di aiuto concedibile e, in generale, i vincoli e le soglie riportate nel presente Avviso potranno essere oggetto di revisione a seguito di eventuali modifiche che interverranno nel quadro regolatorio e normativo, previo assenso da parte della Commissione europea e nel limite delle risorse disponibili.
9. Possono essere presentati a valere sul presente Avviso:
a) Programmi i cui Progetti richiedono aiuti ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. a) del Decreto;
b) Programmi i cui Progetti richiedono aiuti ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. b) del Decreto.
10. Le risorse finanziarie complessive disponibili sono pari ad euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni/00) e sono ripartite come segue:
a) 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00) per l’attuazione dei contratti di filiera nel settore della pesca e dell’acquacoltura di cui all’art. 2 comma 2 lett. a) del Decreto;
b) 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00) per l’attuazione dei contratti di filiera nel settore della pesca e dell’acquacoltura di cui all’art. 2 comma 2 lett. b) del Decreto.
3. SOGGETTI PROPONENTI E BENEFICIARI
1. I Xxxxxxxx proponenti del Contratto di filiera sono i seguenti:
a) le società cooperative e loro consorzi, i consorzi di imprese, le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori ittici riconosciute ai sensi della normativa vigente, che operano nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
b) le organizzazioni interprofessionali, riconosciute ai sensi della normativa vigente che operano nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
c) gli enti pubblici;
a) le società costituite tra soggetti che esercitano l’attività ittica e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto da imprenditori ittici, cooperative e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente;
b) le associazioni temporanee di impresa tra i Soggetti beneficiari, già costituite all’atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;
c) le reti di imprese che hanno già sottoscritto un Contratto di rete al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.
2. I Soggetti beneficiari dei Contratti di filiera sono le Piccole e Medie Imprese (PMI), classificate nelle seguenti categorie:
a) imprese che operano nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
b) le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente;
c) le società costituite tra soggetti che esercitano l’attività ittica e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto da imprenditori ittici, cooperative e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente. Il capitale delle predette società può essere posseduto, in misura non superiore al 10%, anche da grandi imprese, ittiche o commerciali
d) gli organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, come definiti dal Regolamento (UE) n. 651/2014, iscritti all’Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita presso il Ministero dell’università e della ricerca.
3. I Soggetti proponenti, di cui all’art. 5, comma 1, del Decreto, sono i soli interlocutori del Ministero per il Contratto di filiera da loro presentato.
4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
1. Il Contratto di filiera deve interessare un ambito territoriale multiregionale. Il carattere di multiregionalità del contratto di filiera è assicurato quando gli interventi sono distribuiti sul territorio di due o più regioni o province autonome. L’importo totale dei costi ammissibili riconducibile ad una sola regione non può superare l’85% del totale dei costi ammissibili del Contratto di filiera.
2. L’integrazione della filiera è garantita dalla presenza di un Accordo di filiera, sottoscritto digitalmente. L’Accordo di filiera, sottoscritto da tutti i Soggetti beneficiari e da eventuali altri soggetti coinvolti indirettamente che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di filiera, è prodotto dal Xxxxxxxx proponente e deve essere allegato alla domanda di accesso del Contratto di filiera, così come richiamato nella sezione 4 “Descrizione del Programma di interventi” dell’Allegato 2 al presente Avviso.
3. L’Accordo deve contenere le seguenti informazioni:
a) indicazione del Soggetto proponente/capofila
b) indicazione dei Soggetti beneficiari diretti ed eventualmente di quelli indiretti e specificazione del ruolo di ognuno di essi all’interno della filiera;
c) indicazione del rapporto sussistente tra i soggetti stessi su base associativa e/o contrattuale;
d) durata dell’Accordo sottoscritto;
e) attività e obiettivi che si intendono conseguire e descrizione dei risultati attesi, attraverso appropriati indicatori, anche individuati dal Soggetto proponente, coerenti con gli obiettivi stessi del Programma;
f) mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito dai Soggetti beneficiari al Soggetto proponente;
g) impegno di ciascun partecipante all’Accordo a realizzare i singoli interventi ed a rispettare gli obblighi che verranno posti a fronte della concessione degli aiuti;
h) eventuali modalità operative in caso di subentro/integrazione dei Beneficiari indiretti.
4. L’Accordo deve essere sottoscritto da almeno due beneficiari diretti del Contratto di filiera.
5. Il Soggetto beneficiario, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, deve possedere i seguenti requisiti soggettivi:
a) essere regolarmente costituito ed iscritto nel registro delle imprese, ove tenuto alla relativa all’iscrizione;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
c) non essere in stato di fallimento ovvero che non sia stata aperta nei propri confronti altra procedura concorsuale con finalità liquidatoria e cessazione dell’attività;
d) non avere procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. o di una delle cause ostative previste all’art. 67 dello stesso. L’esclusione all’erogazione delle agevolazioni opera se la pendenza del procedimento riguarda:
- il titolare o il direttore tecnico, per le imprese individuali;
- i soci o il direttore tecnico, per le società in nome collettivo;
- i soci accomandatari o il direttore tecnico, per le società in accomandita semplice;
- gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società;
e) di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, né essere oggetto di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, né di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati che comportano la pena accessoria del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione. L’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti dei soggetti indicati al punto precedente. In ogni caso, l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione della sentenza o del decreto di cui sopra, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
f) non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di edilizia e urbanistica, lavoro, prevenzione degli infortuni e salvaguardia dell’ambiente sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
g) non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
h) non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;
i) di essere in regola con le norme ovvero di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 68/99, ovvero analoga, se prescritta dal paese d’origine;
j) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata nell’articolo 3, punto
5) del regolamento (UE) n. 1388/2014 o dall’articolo 2, punto 18) del regolamento (UE) n. 651/2014;
k) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa che non può beneficiare del sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per i motivi indicati all'articolo 10, paragrafi da 1 a 3, del regolamento (UE) n. 508/2014;
l) non aver ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che le Autorità Italiane sono tenute a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 16 del Regolamento (UE) n. 2015/1589, del Consiglio del 13 luglio 2015;
m) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero e non trovarsi nella condizione di aver ricevuto e non rimborsato aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno;
n) che non esistono procedure giudiziarie interdittive, esecutive o cautelari civili o penali nei confronti del
Soggetto beneficiario e che non sussistono, a carico dello stesso, imputazioni ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231e s.m.i.;
o) di non avere impedimenti che escludono la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi della normativa vigente;
p) di non avere ancora avviato, alla data di presentazione della presente domanda, il Progetto proposto.
6. I Soggetti beneficiari non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall’omologo registro delle imprese. Per tali Soggetti beneficiari la disponibilità di almeno una sede sul territorio nazionale deve essere dimostrata al momento della sottoscrizione del Contratto di filiera: l’efficacia del Contratto di filiera è condizionata al possesso da parte dei Soggetti beneficiari di una sede operativa in Italia. Resta fermo il possesso da parte di tali Soggetti beneficiari degli ulteriori requisiti, previsti dal precedente punto, alla data di presentazione della domanda di agevolazione.
7. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 5 e 6 deve essere attestato mediante dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, secondo lo schema di cui all’Allegato 5 al presente Avviso.
8. Xx Xxxxxxxx proponenti si applicano i requisiti soggettivi previsti dal presente articolo per i Soggetti beneficiari laddove applicabili.
9. Il Programma e i progetti presentati, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono possedere i seguenti requisiti
a) il Programma deve prevedere il coinvolgimento di almeno due Beneficiari diretti articolati nei segmenti della filiera;
b) il Programma deve prevedere un quadro degli interventi articolato nelle categorie di cui all’art. 5 comma 1 del presente Avviso e dell’Allegato A;
c) il Programma deve prevedere un piano delle spese coerente con le intensità massime di aiuto concedibile di cui all’Allegato A e con i limiti minimi e massimi del Programma e dei progetti di cui all’art. 5 comma 3 del presente Avviso; per i Programmi di cui all’art. 2, comma 9, lett. b) il Programma deve prevedere un piano delle spese coerente con le intensità massime di aiuto concedibile di cui all’Allegato A che soddisfi le condizioni di cui al successivo art. 5, comma 12.
10. Il possesso dei requisiti di cui al precedente comma deve essere attestato mediante la compilazione degli Allegati
n. 1, 2 e 3 al presente Avviso.
11. Le domande di agevolazione sono considerate ammissibili previa istruttoria delle condizioni di cui ai precedenti commi.
5. INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI
1. Gli interventi ammissibili alle agevolazioni comprendono le seguenti tipologie:
a) investimenti nelle imprese di pesca e acquacoltura connessi con l’attività produttiva di cui alla tabella 1 dell’Allegato A al Decreto;
b) investimenti per la trasformazione di prodotti ittici di cui alla tabella 2 dell’Allegato A al Decreto;
c) investimenti per la commercializzazione di prodotti ittici, per la partecipazione dei produttori di Prodotti ittici ai regimi di qualità e per la realizzazione di campagne di comunicazione e promozione regionali, nazionali o transnazionali di cui alla tabella 3 dell’Allegato A al Decreto;
d) progetti di ricerca e sviluppo nel settore ittico di cui alla tabella 4 dell’Allegato A al Decreto.
2. Le spese ammissibili e gli aiuti concedibili per l’attuazione dei Contratti di filiera sono definiti dall’allegato A del Decreto, riportato integralmente nell’Allegato 6 “Spese ammissibili” al presente Avviso.
3. Possono essere ammessi alle agevolazioni i Contratti di filiera che prevedono Programmi di cui all’art. 2, comma 9, lett. a), i cui Progetti abbiano un ammontare delle spese ammissibili così individuato:
a) investimenti nelle imprese di pesca e acquacoltura connessi con l’Attività produttiva per una spesa massima ammissibile per regimi in esenzione non superiore a 2 milioni di euro per progetto e a 1 milione di euro per beneficiario e per anno;
b) investimenti per la Trasformazione di prodotti ittici: per una spesa massima ammissibile non superiore per regimi in esenzione a 2 milioni di euro per progetto e a 1 milione di euro per beneficiario e per anno;
c) investimenti per la Commercializzazione di prodotti ittici, per la partecipazione dei produttori di Prodotti ittici ai regimi di qualità e per la realizzazione di campagne di comunicazione e promozione regionali, nazionali o transnazionali per sensibilizzare il pubblico sui prodotti della pesca e dell’acquacoltura sostenibili per una spesa massima ammissibile per regimi in esenzione non superiore a 2 milioni di euro per progetto e a 1 milione di euro per beneficiario e per anno;
d) progetti di Ricerca e sviluppo nel settore ittico con una spesa massima ammissibile per regimi in esenzione pari a 7,5 milioni di euro per progetto.
4. Possono essere ammessi alle agevolazioni i Contratti di filiera che prevedono Programmi di cui all’art. 2, comma 9, lett. b) con un ammontare complessivo degli investimenti pari a 50 milioni di euro.
5. Le soglie di cui al comma 3 non saranno eluse mediante il frazionamento artificiale dei Programmi o dei Progetti;
6. Le spese per la realizzazione degli investimenti sono ammissibili a partire dalla data di presentazione della domanda di accesso di cui all’art. 7 del presente Avviso. Le spese generali previste connesse alla progettazione dell’intervento proposto e funzionali alla presentazione del Progetto, inclusi gli studi di fattibilità, sono eleggibili dalla data di pubblicazione in G.U. del Decreto1.
7. Gli interventi devono riguardare i prodotti della pesca e dell’acquacoltura compresi nell’Allegato I TFUE nonché nell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 1379/2013.
8. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
9. L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull’IVA.
10. Le spese relative all’acquisto di beni e servizi in valuta diversa dall’euro possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in euro determinato sulla base del tasso giornaliero di cambio, pari all’imponibile ai fini IVA riportato sulla “bolletta doganale d’importazione”.
11. Sono ammissibili esclusivamente le spese i cui pagamenti siano avvenuti con modalità tracciabili. Non sono ammessi, pertanto, pagamenti regolati per contanti.
12. Nel caso in cui venissero presentati Contratti di filiera che prevedono Programmi i cui Progetti, ai sensi dell’art. 2, comma 9, lett. b), abbiano un ammontare delle spese ammissibili superiore alle soglie di cui al comma 3 dovrà essere dimostrato, da parte dei Soggetti beneficiari l'effetto di incentivazione. Dovrà essere rappresentata la situazione in assenza di aiuti, specificare quale situazione è indicata come scenario controfattuale o progetto o attività alternativi e fornire documenti giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale descritto nella domanda. Quando non è noto uno specifico scenario controfattuale, l'effetto di incentivazione può essere altresì dimostrato in presenza di un deficit di finanziamento, vale a dire quando i costi di investimento superano il valore attuale netto degli utili di esercizio attesi dell'investimento sulla base di un piano aziendale ex ante.
Dovrà inoltre essere dimostrata la proporzionalità dell’aiuto, si dovrà garantire che l'importo dell'aiuto corrisponda ai sovraccosti netti di attuazione dell'investimento nella regione interessata, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto. A tal fine si dovrà dimostrare che l'importo dell'aiuto non supera il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio. Ciò è confermato, ad esempio, se l'aiuto non porta il tasso di rendimento interno (TRI) dell'investimento oltre i normali tassi di rendimento applicati dall'impresa interessata ad altri progetti di investimento analoghi o, se tali tassi non sono disponibili, non determina un aumento del TRI oltre il costo del capitale dell'impresa nel suo insieme oppure oltre i tassi di rendimento abitualmente registrati nel settore interessato.
13. Ai Contratti di filiera di cu al comma 12 si applicano, laddove possibile, i requisiti di cui agli articoli 4 e 5 del presente Avviso.
14. I Contratti di filiera di cui al comma 12 verranno notificati individualmente alla Commissione europea.
15. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Contratto di filiera, il Soggetto beneficiario può realizzare interventi con mezzi propri o con altre fonti di finanziamento.
6. AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI
1. Le agevolazioni sono concesse nella forma di Contributo in conto capitale secondo i limiti e le condizioni stabilite
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1 In conformità con la definizione di avvio dei lavori di cui all’art. 3, punto 11 del regolamento (UE) n. 1388/2014, le attività preparatorie sono da ritenersi eleggibili anche se effettuate in data antecedente alla presentazione della domanda.
dall’art. 3 del Decreto.
2. Le agevolazioni di cui al presente Avviso si intendono concesse con la sottoscrizione del Contratto di filiera.
3. Le tabelle che seguono riportano, per tipologia di investimento e tipologia di Soggetto beneficiario, la percentuale massima di Contributo in conto capitale richiedibile rispetto all’importo totale dell’investimento, nel rispetto delle intensità massime di aiuto di cui all’Allegato A al Decreto. Per gli interventi di cui all’art.2, comma 9, lett. a), Le intensità massime di cui all’Allegato A e le percentuali di contributo in conto capitale di cui alla tabella che segue possono essere aumentate nei casi e alle condizioni previste nel medesimo Allegato.
Si applicano altresì i punti percentuali aggiuntivi dell’intensità dell’aiuto pubblico per tipi specifici di operazioni di cui all’allegato I del Reg. (UE) 508/2014 qualora applicabili.
Tabella 1 Aiuti agli investimenti nelle imprese di pesca e acquacoltura connessi con l’Attività produttiva
Investimenti nelle imprese di pesca connessi con l’attività produttiva | |||
Reg. (UE) 1388/2014 | Tipologia di investimento | Beneficiario | Contributo |
Articolo 13 | Aiuti all’innovazione | PMI | 50% |
Articolo 17 | Aiuti per la diversificazione e le nuove forme di reddito | PMI | 50% |
Articolo 19 | Aiuti per la promozione della salute e della sicurezza | PMI | 50% |
Articolo 24 | Aiuti per l'innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche marine | PMI | 50% |
Articolo 26 | Aiuti volti a migliorare l'efficienza energetica e a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici | PMI | 50% |
Articolo 27 | Aiuti intesi a promuovere il valore aggiunto, la qualità dei prodotti e l'utilizzo delle catture indesiderate | PMI | 50% |
Articolo 28 | Aiuti per i porti di pesca, i luoghi di sbarco, le sale per la vendita all'asta e i ripari di pesca | PMI | 50% |
Investimenti nelle imprese di acquacoltura connessi con l’attività produttiva | |||||||
Reg. 1388/2014 | (UE) | Tipologia di investimento | Beneficiario | Contributo | |||
Articolo 30 | Aiuti per l'innovazione nel settore dell'acquacoltura | PMI | 50% | ||||
Articolo 31 | Aiuti per gli dell'acquacoltura | investimenti | produttivi | nel | settore | PMI | 50% |
Articolo 36 | Aiuti per la conversione ai sistemi di ecogestione e audit e all'acquacoltura biologica | PMI | 50% | ||||
Articolo 39 | Aiuti per le misure relative alla salute e al benessere degli animali | PMI | 50% |
Tabella 2 Aiuti agli investimenti per la trasformazione di prodotti ittici
Investimenti per la trasformazione di prodotti ittici | ||||||||
Reg. 1388/2014 | (UE) | Tipologia di investimento | Beneficiario | Contributo | ||||
Articolo 42 | Aiuti alla trasformazione dell'acquacoltura | dei | prodotti | della | pesca | e | PMI | 50% |
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Tabella 3 Aiuto agli investimenti per la commercializzazione dei prodotti ittici, per la partecipazione dei produttori di prodotti ittici ai regimi di qualità e per la realizzazione di campagne di comunicazione e promozione regionali, nazionali o transnazionali per sensibilizzare il pubblico sui prodotti della pesca e dell’acquacoltura sostenibili.
Investimenti per la commercializzazione di prodotti ittici e per la partecipazione dei produttori di prodotti ittici ai regimi di qualità | |||
Reg. (UE) 1388/2014 | Tipologia di investimento | Beneficiario | Contributo |
Articolo 41 | Aiuti alle misure di commercializzazione | PMI | 50% |
Tabella 4 Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori della pesca e dell'acquacoltura, in esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014
Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori della pesca e dell'acquacoltura, in esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 | |||
Reg. (UE) 651/2014 | Tipologia di investimento | Beneficiario | Contributo |
Articolo 30 | Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori della pesca e dell'acquacoltura | Organismo di ricerca | 100% |
4. L’ammontare complessivo del Contributo in conto capitale non può superare l’importo delle spese ammissibili e le agevolazioni concesse devono comunque rispettare i limiti di intensità massime di aiuto e le soglie previste dall’Allegato A al Decreto.
5. Le percentuali di contributo in conto capitale riportate nelle tabelle che precedono potranno essere aumentate nei limiti delle maggiorazioni delle intensità di aiuto previste all’art. 95 del Regolamento (UE) 508/2014 e in particolare:
• Contributo fino al 100 % della spesa totale ammissibile quando l’intervento soddisfa tutti i criteri seguenti:
i) interesse collettivo;
ii) beneficiario collettivo;
iii) elementi innovativi, se del caso, a livello locale2
• Interventi connessi alla pesca costiera artigianale: possibile aumento di 30 %;
• Interventi attuati da organizzazioni di pescatori o da altri beneficiari collettivi: possibile aumento del 10 %;
• Interventi attuati da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali: possibile aumento di 25%;
6. Per gli interventi a norma dell’articolo 41, paragrafo 2 concernenti la sostituzione o l’ammodernamento dei motori principali o accessori è prevista una riduzione del 20% dell’intensità di aiuto.
7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI
1. La domanda di accesso alle agevolazioni, redatta sulla base dell’Allegato n. 1 al presente Avviso, sottoscritta digitalmente dal Soggetto proponente, corredata della documentazione indicata al successivo comma 2, è presentata al Ministero – Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura - PEMAC IV
2 Si veda la nota Ref. Ares(2017)5105620 - 19/10/2017 pubblicata sul sito del MIPAAF
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2. Le domande di accesso potranno essere presentate entro e non 90 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso. Nel caso Le domande presentate dopo la data indicata non sono ritenute ricevibili. La domanda di aiuto deve contenere almeno le seguenti informazioni:
a) nome e dimensioni dell’impresa;
b) descrizione del progetto o dell’attività, comprese le date di inizio e fine;
c) ubicazione del progetto o dell’attività;
d) elenco dei costi ammissibili;
e) tipologia dell’aiuto ed importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto o l’attività. Alla domanda (Allegato 1) deve essere allegata la seguente documentazione:
a. Programma del Contratto di filiera di cui all’Allegato n. 2, sottoscritto dal Xxxxxxxx proponente e contenente
gli elementi e le informazioni relativi all’intero Programma del Contratto di filiera e alla totalità dei Soggetti beneficiari in esso coinvolti. Il Programma deve evidenziare compiutamente e chiaramente:
i. i presupposti e gli obiettivi del Contratto di filiera;
ii. il Soggetto proponente e i Xxxxxxxx beneficiari realizzatori degli interventi;
iii. l’Accordo di filiera;
iv. gli investimenti e le spese ammissibili relative ai singoli interventi previsti;
v. il piano finanziario di copertura delle spese ammissibili e le relative previsioni finanziarie;
vi. attività e obiettivi che si intendono conseguire e descrizione dei risultati attesi, anche attraverso appropriati indicatori individuati dal Soggetto proponente, coerenti con gli obiettivi stessi del Programma, con quelli perseguiti nell’ambito della PCP, di cui all’art. 2 del Regolamento (UE) n. 1380/2013, nonché con quelli ambientali di cui all’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 2020/852:
a) la mitigazione dei cambiamenti climatici;
b) l’adattamento ai cambiamenti climatici;
c) l’uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;
d) la transizione verso un’economia circolare;
e) la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento;
f) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.
b. scheda sintetica del Progetto, predisposta da ciascun Soggetto beneficiario secondo lo schema di cui all’Allegato n. 3. Tale scheda deve contenere:
i. la descrizione del Progetto e delle principali linee di intervento;
ii. l’elenco di dettaglio degli investimenti e le spese ammissibili inerenti a ciascun intervento previsto;
iii. il piano dei flussi finanziari previsionali e le fonti di finanziamento utilizzate per gli investimenti;
iv. l’individuazione degli interventi di cui agli articoli da 10 a 15 del Regolamento (UE) 2020/852 che contribuiscono alla valorizzazione dei criteri di valutazione di cui al successivo articolo 9;
v. il contributo agli obiettivi della PCP di cui all’art. 3 del Regolamento (UE)n. 1380/2013.
c. dichiarazione di ciascun Soggetto beneficiario relativa alla propria solidità economico–finanziaria di cui all’Allegato n. 8;
d. dichiarazione di ciascun Soggetto beneficiario, predisposta secondo lo schema di cui all’Allegato n. 4, relativa alla disponibilità degli immobili (suolo e fabbricati) ove sarà realizzato il Progetto, rilevabile da idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, affitto, da opzioni di acquisto, da concessioni demaniali, da atto formale di assegnazione, nel caso di aree rientranti in agglomerati industriali ovvero di aree comunali attrezzate;
e. per ciascun intervento attestazione, rilasciata da un tecnico abilitato, iscritto ad albo professionale, con la quale dichiara che il suolo e gli immobili interessati dal Progetto sono rispondenti, in relazione all’attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso e, nel caso in cui il Progetto preveda la realizzazione di interventi che necessitano di concessioni e/o autorizzazioni, l’inesistenza di motivi ostativi al loro rilascio ovvero che le opere previste rispettano la normativa urbanistica ed edilizia. Inoltre, l’attestazione deve indicare, ove i procedimenti autorizzatori lo richiedano, tutti gli eventuali pareri e/o nulla osta da parte di altre amministrazioni o enti che dovessero essere necessari ai fini della realizzazione degli interventi;
f. atto costitutivo e statuto, ove esistenti, relativi a ciascun Soggetto beneficiario;
g. visura camerale, relativa a ciascun Soggetto beneficiario, ove tenuto all’iscrizione nel registro delle Imprese;
h. per le reti d’impresa, copia del contratto di rete.
i. dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia per i familiari conviventi di maggiore età, resa dal rappresentante legale e dai soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs 159/2011(ove pertinente).
3. La domanda, redatta sulla base dell’Allegato 1 al presente Avviso e sottoscritta digitalmente dal Xxxxxxxx proponente, deve essere inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) dall’indirizzo del Soggetto proponente indicato nella domanda all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato al precedente comma 1. La domanda presentata con modalità diverse non è considerata ricevibile. Per la determinazione della data e dell’orario di presentazione della domanda fa fede l’orario di ricevimento della PEC al server del Ministero.
4. Per i Progetti di cui all’art. 2, comma 9, lett. b), la dimostrazione, attraverso la compilazione dell’Allegato 7, delle condizioni di cui all’art. 5, comma 12.
8. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
1. L’istruttoria delle domande di accesso alle agevolazioni è effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), con l’eventuale supporto di un Gruppo di lavoro istituito ad hoc ed è avviata alla scadenza del termine di presentazione delle stesse, come indicato al precedente articolo 7, comma 2.
2. Il RUP, con l’eventuale supporto del Gruppo di lavoro, accerta la ricevibilità delle domande, verificando che le stesse siano state trasmesse nei termini e secondo le modalità stabilite dal precedente articolo 7, pena l’esclusione.
3. Il RUP, con l’eventuale supporto del Gruppo di lavoro, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di accesso alle agevolazioni, accerta la completezza e la regolarità della domanda stessa.
4. Il Ministero, per il tramite del RUP, richiede al Soggetto proponente o ai Soggetti beneficiari, per il tramite del Soggetto proponente, la documentazione e/o i chiarimenti utili alla fase istruttoria, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni nel rispetto del principio di par condicio dei partecipanti. Il Ministero, in caso di soccorso istruttorio, assegna al Soggetto proponente o ai Soggetti Beneficiari, per il tramite del Soggetto proponente, un congruo termine non inferiore a 10 giorni, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate. In caso di inutile decorso del termine, il Ministero procede all’esclusione.
5. Il RUP, con l’eventuale supporto del Gruppo di lavoro, procede a verificare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui all’articolo 4 del presente Avviso.
6. La domanda di accesso alle agevolazioni sarà considerata inammissibile in caso di insussistenza in capo al Soggetto proponente di una delle condizioni di ammissibilità di cui all’articolo 4 del presente Avviso, laddove applicabili.
7. La domanda di accesso alle agevolazioni sarà considerata parzialmente inammissibile in caso di insussistenza in capo ai Soggetti beneficiari di una delle condizioni di ammissibilità di cui all’articolo 4 del presente Avviso.
8. Il RUP provvede a comunicare al Soggetto proponente i motivi che ostano all’ammissibilità totale o parziale della domanda nei casi di cui ai precedenti commi 6 e 7, assegnando il termine di 10 giorni per la presentazione di osservazioni o documenti, ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
9. Il RUP può, altresì, chiedere al Xxxxxxxx proponente, in qualsiasi momento, nel corso della procedura, di presentare chiarimenti e/o documenti, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. I chiarimenti e/o i documenti richiesti devono pervenire entro il termine indicato, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate.
10. All’esito delle operazioni di cui sopra, il RUP provvede a comunicare al Soggetto proponente l’ammissibilità totale o parziale della domanda di accesso.
11. Al termine dell’istruttoria di ammissibilità, i Programmi di cui all’art. 5, comma 12, sono notificati alla Commissione europea ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3 del TFUE e dell’art. 2.2 della Comunicazione della Commissione europea (2015/C 217/01) recante “Orientamenti per l’esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura”; all’esito della positiva valutazione dell’aiuto ad hoc da parte della Commissione, il procedimento prosegue ai sensi di successivi articoli del presente Avviso.
12. Per il computo dei termini di cui ai punti precedenti non si considera il mese di agosto.
9. PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA E DEI PROGETTI
1. La valutazione del Programma e dei Progetti è effettuata separatamente per le tipologie di cui all’art. 2, comma 2, lett. a) e lett. b); la valutazione, che dà origine a due distinte graduatorie, è effettuata da una Commissione, nominata successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di accesso, sulla base di un sistema di punteggi attribuito a ciascun dei seguenti ambiti di valutazione:
i) Qualità dell’Accordo di Filiera e del Programma di investimenti: punteggio minimo 10
ii) Idoneità dei Progetti a conseguire gli obiettivi ambientali prefissati: punteggio minimo 10;
iii) Requisiti specifici posseduti dai Soggetti beneficiari in relazione al Programma: punteggio minimo 5;
Ambito di valutazione | Punteggio massimo | Punteggio minimo | |
1 | Qualità dell’Accordo di Filiera e del Programma di investimenti | 45 | 10 |
2 | Idoneità dei Progetti a conseguire gli obiettivi ambientali prefissati | 30 | 7 |
3 | Requisiti specifici posseduti dai Soggetti beneficiari in relazione al Programma | 25 | 8 |
Totale | 100 | 25 |
2. Per l’ambito di valutazione 1) il mancato raggiungimento del punteggio minimo determina la non ammissibilità a finanziamento del Programma; per gli ambiti di valutazione 2), 3), il mancato raggiungimento del punteggio minimo determina la non ammissibilità a finanziamento del singolo Progetto del Soggetto beneficiario.
3. La soglia di punteggio complessiva che determina l’ammissibilità della proposta di Contratto di filiera è pari a 25/100. Tale soglia corrisponde alla somma del punteggio ottenuto per l’ambito di valutazione 1) e del punteggio medio ottenuto dai Soggetti Beneficiari titolari dei Progetti costituenti il Programma per gli ambiti di valutazione 2), 3).
4. Nei seguenti prospetti sono riportati, per ciascun ambito di valutazione, i criteri e i parametri di valutazione, la scala di valutazione per l’attribuzione del punteggio e il punteggio massimo per ciascun parametro:
Ambito di valutazione | Criteri di valutazione | Parametri | Punteggio max | |
Rp< = 30% | 1 | |||
Incidenza delle | ||||
imprese di pesca e | ||||
1. Qualità dell’Accordo di Filiera e del Programma | Qualità del partenariato | acquacoltura nell’ambito dell’Accordo di filiera | 30%<Rp< = 50% | 3 |
Rp>50% | 5 | |||
Numero dei segmenti | ||||
della filiera coinvolti | N <=2 | 1 | ||
nell’Accordo di Filiera |
Ambito di valutazione | Criteri di valutazione | Parametri | Punteggio max | |
N>2 | 5 | |||
Numero di Beneficiari diretti (rispetto ai firmatari dell’Accordo di filiera) | < = 50% sul totale dei partecipanti | 1 | ||
>50% sul totale dei partecipanti | 5 | |||
Qualità del Programma di interventi | Impatto del Programma sul mercato di riferimento | minimo | 1 | |
medio | 5 | |||
alto | 10 | |||
Capacità del Programma di intercettare, sviluppare e valorizzare le specificità della filiera, anche in termini di innovazione di processo o di prodotto | minimo | 1 | ||
medio | 5 | |||
alto | 10 | |||
Numero di segmenti della filiera in cui ricadono gli investimenti | N<=2 | 1 | ||
N>2 | 5 | |||
Numero di obiettivi ambientali3 perseguiti nell’ambito del Programma | N < =2 | 1 | ||
2<N<=4 | 3 | |||
N>4 | 5 | |||
Punteggio massimo | 45 | |||
Punteggio minimo per l’ammissibilità | 10 |
3 Tra gli obiettivi di cui all’art. 9 del Regolamento (UE) 2020/852 lettere da a) a f).
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Ambito di valutazione | Criteri di valutazione | Parametri | Punteggio max | |
Rf = 10 % | 7 | |||
OBIETTIVO PRIMARIO | ||||
Rapporto tra le risorse | ||||
finanziarie (Rf) | ||||
destinate agli investimenti di cui agli | 10% < Rf < = 15% | 12 | ||
artt. da 10 a 15* del | ||||
Reg. (UE) 2020/852, | ||||
rispetto all’importo | ||||
complessivo del | ||||
Progetto | Rf > 15 % | 15 | ||
PRIMO OBIETTIVO | ||||
SECONDARIO | ||||
Rapporto tra le risorse | ||||
finanziarie (Rf) per gli | ||||
2. Idoneità dei Progetti a conseguire gli obiettivi ambientali prefissati | Coerenza dei Progetti con gli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari | investimenti di cui agli artt. da 10 a 15 del Reg. (UE) 2020/852, rispetto all’importo | Rf > 5% | 6 |
complessivo del | ||||
Progetto | ||||
SECONDO OBIETTIVO | ||||
SECONDARIO | ||||
Rapporto tra le risorse | ||||
finanziarie (Rf) per gli | ||||
investimenti di cui agli artt. da 10 a 15 del | Rf > 5% | 5 | ||
Reg. (UE) 2020/852, | ||||
rispetto all’importo | ||||
complessivo del | ||||
Progetto |
Ambito di valutazione | Criteri di valutazione | Parametri | Punteggio max | |
TERZO OBIETTIVO SECONDARIO Rapporto tra le risorse finanziarie (Rf) per gli investimenti di cui agli artt. da 10 a 15 del Reg. (UE) 2020/852, rispetto all’importo complessivo del Progetto | Rf > 5% | 4 | ||
Punteggio massimo | 30 | |||
Punteggio minimo per l’ammissibilità | 8 |
La “Coerenza dei Progetti con gli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari” stima, attraverso il calcolo del Rapporto tra le risorse finanziarie (Rf), il contributo economico che viene allocato sugli interventi che, sulla base degli articoli da 10 a 15 del Reg. (UE) 2020/852, sono coerenti con il relativo obiettivo.
Il Reg. (UE) 2020/852, infatti, indica all’art. 9 i sei obiettivi ambientali e, per ognuno ai successivi artt. da 10 a 15, elenca le tipologie di interventi che perseguono il singolo obiettivo.
Il Rapporto tra le risorse finanziarie (Rf) deve essere calcolato prendendo in considerazione l’importo degli investimenti che perseguono ogni singolo obiettivo ambientale come di seguito elencati, rispetto alla dotazione complessiva del Progetto di investimento:
• “Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici”, art. 10, comma 1, lett. da a) ad i), del Reg. (UE) 2020/852;
• “Contributo sostanziale all’adattamento cambiamenti climatici”, art. 11, comma 1, lett. a) e b), del Reg. (UE) 2020/852;
• “Contributo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine”, art. 12, comma 1, lett. da a) a e), del Reg. (UE) 2020/852;
• “Contributo sostanziale alla transizione verso un’economia circolare”, art. 13, comma 1, lett. da a) ad l), del Reg. (UE) 2020/852;
• “Contributo sostanziale alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento”, art. 14, comma 1 lett. da a) a e), del Reg. (UE) 2020/852;
• “Contributo sostanziale alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi”, art. 15, comma1. lett. da a) a e), del Reg. (UE) 2020/852;
Rf=
𝑟𝑖𝑠𝑜𝑟𝑠𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑔𝑙𝑖 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑑𝑖 𝑐𝑢𝑖 𝑎𝑔𝑙𝑖 𝑎𝑟𝑡𝑡.10−15 𝑑𝑒𝑙 𝑅𝑒𝑔.(𝑈𝐸)2020/852
𝑅𝑖𝑠𝑜𝑟𝑠𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑠𝑠𝑖𝑣𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑒𝑡𝑡𝑜
Per il computo delle “risorse per la realizzazione degli interventi di cui agli artt.10-15 del Reg. (UE)2020/852” sono presi in considerazione esclusivamente gli importi direttamente connessi al perseguimento dell’obiettivo ambientale.
L’OBIETTIVO PRIMARIO è l’obiettivo ambientale, tra quelli indicati all’art. 9 del Reg. (UE) 2020/852, nell’ambito del quale il Beneficiario prevede di investire l’importo maggiore, attraverso la realizzazione degli interventi elencati al corrispondente artt. da 10 a 15. Il punteggio, in questo caso è assegnato sulla base delle diverse percentuali del Rapporto tra le risorse finanziarie (Rf) riportate in tabella.
Gli OBIETTIVI SECONDARI sono gli obiettivi ambientali, tra quelli indicati all’art. 9 del Reg. (UE) 2020/852, nell’ambito del quale il Beneficiario prevede di investire rispettivamente il secondo, terzo e quarto importo più alto, attraverso la realizzazione degli interventi elencati ai corrispondenti artt. da 10 a 15. Il punteggio, in questo caso è assegnato al
superamento della percentuale minima indicata in tabella.
Ambito di valutazione | Criteri di valutazione | Parametri | Punteggio max | |
Coerenza tra | minimo | 1 | ||
requisiti specifici e | ||||
ruoli attribuiti ai Soggetti beneficiari | medio | 5 | ||
dall’Accordo di | ||||
filiera | alto | 10 | ||
Il Soggetto beneficiario è di sesso femminile | ||||
ovvero la maggioranza delle quote di | ||||
Adeguatezza e coerenza | rappresentanza negli organismi decisionali è | |||
3. Requisiti specifici posseduti dai Soggetti beneficiari | dei requisiti specifici posseduti dal Soggetto beneficiario (rispetto alla specifica attività prevista | detenuta da persone di sesso femminile Oppure Il Soggetto beneficiario o il rappresentante legale dell’impresa ha un’età inferiore ai 40 anni, | 5 | |
dalProgramma | ovvero l’età media dei componenti degli organi | |||
decisionali è inferiore a 40 anni | ||||
Adesione da parte del Soggetto beneficiario ad | ||||
un sistema di certificazione volontaria coerente | ||||
con le finalità del presente avviso | 5 | |||
Possesso da parte del Soggetto beneficiario della | ||||
certificazione ambientale EMAS (Reg. CE n. 1221/2009) o ISO 14001 o ISO 22005 | 5 | |||
Punteggio massimo | 25 | |||
Punteggio minimo per l’ammissibilità | 7 |
5. Terminata la valutazione, si procede alla pubblicazione delle graduatorie sulla base dei punteggi conseguiti in relazione ai criteri e ai parametri di valutazione. Entro 10 giorni dalla comunicazione, i Xxxxxxxx proponenti possono presentare richiesta motivata di riesame della propria posizione in graduatoria, tramite PEC, all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. La richiesta di riesame non consente l’integrazione, la modificazione o la precisazione della domanda di accesso alle agevolazioni e può riguardare esclusivamente errori materiali connessi all’attribuzione del punteggio.
6. In caso di parità di punteggio, prevale la domanda di partecipazione che avrà ottenuto un punteggio maggiore nell’ambito di valutazione 2 “Idoneità dei progetti a conseguire gli obiettivi ambientali prefissati”. In caso di ulteriore parità prevale la domanda di partecipazione che avrà ottenuto un punteggio maggiore nell’ambito di valutazione 1 “Qualità dell’Accordo di filiera e del Programma di investimento”. Le risorse finanziarie disponibili sono assegnate sulla base delle graduatorie di cui al comma 5, con possibilità di concedere all’ultimo soggetto in posizione utile un contributo residuale, a copertura parziale delle spese ritenute ammissibili previste dall’intervento. Nel caso in cui tale soggetto rifiuti il finanziamento parziale si procede con lo scorrimento della graduatoria e con il finanziamento della domanda successiva”.
7. Per il computo dei termini di cui al presente paragrafo non si considera il mese di agosto.
8. Tutti i criteri di cui al presente paragrafo sono verificati sia in sede di valutazione sia in sede di realizzazione del Programma e dei Progetti.
10.PROPOSTA DEFINITIVA DI CONTRATTO DI FILIERA
1. Il Xxxxxxxx proponente, entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione di cui al precedente articolo 9, comma 5, invia la proposta definitiva al Ministero.
2. La proposta definitiva è corredata della Relazione istruttoria del Soggetto istruttore che attesta la corrispondenza a quanto indicato nel Programma presentato con la domanda di partecipazione e la completezza della documentazione ivi dichiarata.
3. In caso di ragioni debitamente motivate, il Soggetto proponente può chiedere al massimo due proroghe, per un numero complessivo non superiore a 60 giorni, del termine di cui al comma 1, trascorso il quale la documentazione prevista non è più ricevibile ed il Xxxxxxxx proponente è escluso.
4. La proroga deve essere richiesta prima del termine ultimo di presentazione del Programma.
5. La Proposta definitiva deve essere inviata al Ministero – Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura - PEMAC IV “Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali” inviando una PEC a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx contenente uno o più link, disponibili per almeno 7 giorni, da cui l’Amministrazione potrà scaricare digitalmente la documentazione. Tale link potrà essere generato da piattaforme di invio file (ad es. WeTransfer, transfernow o simili) o rimandare al server del Soggetto proponente. Dovrà essere utilizzato da parte del Soggetto proponente l’indirizzo/i PEC indicato nella Domanda (Allegato 1) ovvero quello utilizzato per la trasmissione della Domanda stessa. I documenti di tipo testuale dovranno pervenire firmati a mano in formato pdf o digitalmente con estensione p7m o pdf. Oltre a tale file dovrà procedersi all’invio dei file sorgente (Word, Excel e simili). Gli elaborati grafici (eventuali mappe, cartografie, immagini, ecc.) dovranno pervenire in formato pdf e solo per casi debitamente motivati, potranno essere trasmessi, previa richiesta all’indirizzo PEC xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura - PEMAC IV “Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali”- Xxx XX Xxxxxxxxx x. 00, 00000 XXXX, entro e non oltre lo stesso termine stabilito per la presentazione della proposta definitiva.
6. La proposta definitiva deve corrispondere a quanto indicato nel Programma presentato con la domanda di partecipazione, ad eccezione dell’ammontare delle agevolazioni che, in sede di Proposta definitiva, possono essere richieste in misura inferiore rispetto all’importo indicato nel Programma approvato. In nessun caso, l’ammontare delle agevolazioni di cui al Contratto di filiera può essere superiore a quello indicato nella graduatoria di cui al precedente articolo 9, comma 5. In nessun caso la proposta definitiva può comportare modifiche che incidano sui criteri sulla base dei quali sono stati attribuiti i punteggi di cui al precedente articolo 9.
7. La proposta definitiva del Contratto di filiera, sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto Proponente, deve descrivere compiutamente e chiaramente i contenuti del Programma approvato, con particolare riguardo ai seguenti elementi:
a) Xxxxxxxx proponente e Xxxxxxxx beneficiari;
b) Progetti previsti;
c) Piano finanziario di copertura del Programma, con indicazione dell’ammontare e della forma delle agevolazioni e delle relative previsioni finanziarie.
8. Le informazioni di cui al comma precedente e la relativa documentazione dovrà essere organizzata in unico file zip contenente una cartella denominata col nome del Contratto di filiera.
9. La documentazione della proposta definitiva, organizzata all’interno della cartella di cui al punto precedente, oltre alla Relazione di cui al comma 2, dovrà contenere due sottocartelle:
a) cartella “Soggetto proponente”, contenente la documentazione di cui all’art. 7, comma 2, lett. a) del presente Avviso, incluso il piano finanziario del Programma, con indicazione dell’ammontare e della forma delle agevolazioni e delle relative previsioni finanziarie, e dettaglio degli interventi previsti, suddivisi per tipologia di spesa e il cronogramma di realizzazione degli interventi, nota trasmissione proposta definitiva debitamente sottoscritta, altro;
b) cartella “Soggetti beneficiari”, al cui interno vanno inserite cartelle nominate per regione (localizzazione intervento) che contengano a loro volta le cartelle relative a ciascuno dei Soggetti beneficiari del Programma, nominate in base alla denominazione/cognome del Soggetto beneficiario.
Le cartelle relative a ciascun Soggetto beneficiario contengono la documentazione di cui all’articolo 7, comma 2, lett. b) del presente Avviso, nonché la seguente documentazione:
i. scheda sintetica relativa al Progetto definitivo comprendente:
- copia degli atti e/o contratti, registrati e, ove previsto, trascritti, attestanti la piena disponibilità dell'immobile nell'ambito del quale viene realizzato il Progetto e copia della domanda per il rilascio delle concessioni/autorizzazioni e nulla osta necessari per la realizzazione dell'intervento;
- dettaglio degli interventi previsti, suddivisi per tipologia di spesa e cronogramma di realizzazione degli interventi;
- per le opere edili a misura (scavi, fondazioni, strutture in elevazione, ecc.), relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, computi metrici analitici, corredati da disegni e planimetrie redatti sulla base delle voci di spesa contenute nei prezzari di riferimento adottati a livello di singola regione e provincia autonoma oppure, nel caso di affidamento dei lavori tramite gara, sulla base dei prezzi contrattuali, ove questi siano complessivamente più favorevoli del prezzario regionale/provinciale di riferimento: al fine di assicurare procedure ispirate ai criteri di uniformità, trasparenza e parità di trattamento, potrà essere presentata la documentazione che attesti la consultazione di tre o cinque operatori (sulla base dell’importo dell’opera/bene) e la scelta sulla base del rapporto costi benefici. Qualora i prezzari regionali o provinciali non siano aggiornati, devono essere presentati almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza per la realizzazione di opere fino a 60 mila euro. Nel caso di opere con importi superiori a 60 mila euro, devono essere presentati almeno cinque preventivi.
- preventivi-offerta per macchinari, impianti e attrezzature e componenti edili non a misura o non comprese nelle voci del prezzario utilizzato a livello regionale/provinciale (es. strutture prefabbricate ed infissi). Devono essere presentati almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza, con la scelta di quello ritenuto più idoneo, per parametri tecnico-economici. Nel caso di beni altamente specializzati o di interventi a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, un tecnico qualificato deve predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l’impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto dell’agevolazione, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa;
- certificazioni e autorizzazioni previste dalla normativa vigente o, nelle more del rilascio, copia dell’avvenuta richiesta;
- per gli investimenti che richiedono una valutazione dell’impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, il Progetto deve comprendere la relativa autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.
- copia del certificato di agibilità per immobili già esistenti, solo per interventi relativi a opere edili e impianti;
- per gli interventi immateriali, relazione descrittiva degli interventi da realizzare corredata da tre offerte di preventivo in concorrenza, contenenti, ove pertinenti, informazioni puntuali sul fornitore, sulla modalità di esecuzione del Progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi di realizzazione. Nel caso in cui non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo, deve essere presentata la dichiarazione di un esperto qualificato nella quale si attesti l’impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto dell’agevolazione.
ii. dimostrazione della totale copertura finanziaria della spesa ammessa del Progetto, come prevista dal piano finanziario.
10. Per il computo dei termini di cui al presente paragrafo non si considera il mese di agosto.
11.ISTRUTTORIA DELLA PROPOSTA DEFINITIVA
1. Il Ministero effettua l'attività istruttoria, avvalendosi della relazione del Soggetto istruttore entro 60 giorni dalla presentazione della stessa.
2. Il Ministero può chiedere sia al Soggetto istruttore che al Soggetto proponente, in qualsiasi momento, di presentare chiarimenti e/o documenti in merito alla documentazione prodotta, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura; in tali casi il termine di cui al comma 1 è sospeso. I chiarimenti e/o i documenti richiesti devono pervenire entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, ovvero nel diverso termine indicato dal Ministero, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate.
3. Le carenze di qualsiasi elemento della proposta definitiva e, in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della stessa possono essere sanate ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. Ai fini della sanatoria il Ministero assegna al Soggetto proponente un congruo termine - non inferiore a 10 giorni, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate - perché sia resa, integrata o regolarizzata la proposta presentata. In caso di inutile decorso del termine, il Ministero procede all’esclusione del Soggetto proponente.
4. Il Ministero procede a verificare la conformità della documentazione di cui all’articolo 10, comma 7 del presente Avviso. Il Ministero determina l’importo definitivo dell’aiuto sulla base della documentazione allegata alla proposta definitiva, nel rispetto dei massimali previsti per ciascuna tipologia di intervento nell’Allegato A al Decreto.
5. Per le proposte definitive per le quali l'attività istruttoria dei Progetti si conclude con esito positivo, il Ministero approva la proposta definitiva di Contratto di filiera e trasmette le risultanze entro 10 giorni lavorativi ai Soggetti proponenti e al Soggetto istruttore, specificando, per ciascuno dei Progetti, l’ammontare delle spese ammesse e le relative agevolazioni.
6. Il Ministero comunica al Xxxxxxxx proponente e al Soggetto istruttore le motivazioni per le quali l’istruttoria si conclude con un esito negativo, assegnando un termine di 10 giorni per la presentazione di osservazioni o documenti, ai sensi dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
7. Per il computo dei termini di cui al presente paragrafo non si considera il mese di agosto.
12. SOTTOSCRIZIONE ED EFFICACIA DEL CONTRATTO DI XXXXXXX
1. Il Ministero trasmette al Soggetto proponente lo schema di Contratto di filiera, redatto sulla base dello schema di contratto pubblicato sul sito internet del Ministero (Allegato 9), predisposto in relazione allo specifico Contratto di filiera, fissando un termine perentorio per la sua sottoscrizione che non può superare, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate, il termine di 10 giorni dalla trasmissione della proposta definitiva di Contratto di filiera al Soggetto Proponente. Nel caso in cui il Soggetto proponente non sottoscriva il contratto entro il predetto termine, il Ministero stesso provvede a comunicare al Soggetto proponente, al Soggetto istruttore e a CDP la decadenza della decisione di approvazione del Programma.
2. Entro 60 giorni, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate, dall’approvazione della proposta di Contratto di filiera, di cui all’articolo 11, comma 5, il Ministero e il Soggetto proponente sottoscrivono il Contratto di filiera.
3. L’efficacia del Contratto di filiera è condizionata al possesso da parte dei Soggetti beneficiari di una sede operativa in Italia.
4. L’efficacia del Contratto di filiera è, inoltre, condizionata alla effettiva esibizione al Ministero, entro il termine di 120 giorni dalla sottoscrizione, salvo proroghe motivate, della documentazione comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione dei Progetti ammessi alle agevolazioni.
5. L’intervenuta efficacia del Contratto di filiera è comunicata dal Ministero al Soggetto proponente e al Soggetto istruttore.
6. Per il computo dei termini di cui al presente paragrafo non si considera il mese di agosto.
13.XXXXX, AVANZAMENTO E ULTIMAZIONE DEGLI INTERVENTI
1. La data di avvio degli interventi da parte del Soggetto beneficiario è rappresentata dalla data del primo titolo di spesa ammissibile.
2. Gli interventi devono essere realizzati entro 4 anni a partire dalla data di stipula del Contratto di filiera e comunque non oltre il II trimestre 2026.
3. Per lo stato di avanzamento degli interventi si tiene conto della data delle fatture e degli altri titoli di spesa.
4. Fermo restando quanto stabilito dal precedente comma 2, la data di ultimazione degli interventi è rappresentata dalla data dell’ultimo titolo di spesa ammissibile.
5. Il Soggetto beneficiario comunica al Ministero, per il tramite del Soggetto proponente la data di ultimazione degli
interventi e la data di entrata in funzione degli impianti, considerato che da quest’ultima decorre il periodo di 5 anni di cui all’art. 15, comma 2, lettera b) del Decreto durante il quale i beni agevolati non possono essere distolti dall’uso previsto, pena la revoca parziale o totale delle agevolazioni. Tale data coincide, convenzionalmente, con la data di ultimazione.
6. Il Soggetto beneficiario può chiedere, per il tramite del Soggetto proponente, una proroga per l’ultimazione degli interventi. La richiesta di proroga deve essere formulata almeno 4 (quattro) mesi prima del termine previsto per il completamento degli interventi.
7. Il Ministero istruisce la richiesta di proroga del termine per l’ultimazione degli interventi di cui al punto precedente, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento. L’eventuale integrazione della documentazione richiesta dal Ministero deve avvenire entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta stessa; quest’ultima sospende il termine dell’attività istruttoria.
8. Nel caso in cui il Soggetto beneficiario non richieda al Ministero alcuna proroga del termine di ultimazione degli investimenti ovvero se la richiesta non è autorizzata dal Ministero, le agevolazioni afferenti alle spese effettuate successivamente al termine di ultimazione degli interventi sono revocate. Pertanto, in caso di parziale realizzazione degli investimenti, la quota di agevolazione è commisurata alle spese sostenute e ritenute ammissibili ed è subordinata alla verifica dell’organicità e funzionalità degli interventi realizzati.
14.EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
1. L’erogazione del contributo avviene a partire dalla stipula del Contratto di filiera. Le quote del Contributo in conto capitale sono erogate per stato di avanzamento della spesa, subordinatamente all’effettiva realizzazione della corrispondente parte degli interventi ritenuti ammissibili.
2. I Soggetti beneficiari delle agevolazioni, per il tramite del Soggetto proponente, possono richiedere al Ministero una quota, fino al 40% del Contributo in conto capitale a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata.
3. Il Soggetto proponente può presentare, per conto dei Soggetti beneficiari, al massimo 4 (quattro) domande di erogazione (Allegato 10), di cui l’ultima a saldo. Il Soggetto proponente può comunque richiedere l’erogazione di un numero di tranche inferiori a quattro.
4. Ai fini dell’erogazione di ciascuna tranche di pagamento, i Soggetti beneficiari delle agevolazioni trasmettono, per il tramite del Soggetto proponente, al Ministero e al Soggetto istruttore la documentazione tecnica e di spesa necessaria per i riscontri e le verifiche sugli interventi realizzati, secondo le modalità previste dal presente Avviso. La documentazione tecnica e di spesa coincide con la documentazione elencata all’articolo 16 del presente Avviso laddove coerente con lo stato di avanzamento.
5. Il Soggetto istruttore, entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione di spesa, provvede ad istruire le richieste di erogazione. Il termine è sospeso in caso di richiesta di chiarimenti e/o integrazioni al Soggetto proponente. I chiarimenti e/o le integrazioni richiesti devono pervenire entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, ovvero nel diverso termine indicato dal Soggetto istruttore.
6. Il Soggetto istruttore, nei termini indicati al comma 5, provvede ad inviare al Ministero una relazione di istruttoria che attesti la conformità della documentazione di spesa con le specifiche prescrizioni del Contratto di filiera.
7. Il Ministero, ricevuta la relazione di istruttoria del Soggetto istruttore attestante la conformità delle spese sostenute con le specifiche prescrizioni contenute nel Contratto di filiera, effettua le attività istruttorie di propria competenza, compresa la verifica della relazione stessa. Completate le attività istruttorie, il Ministero provvede a dare comunicazione delle risultanze al Soggetto istruttore.
8. Il Ministero provvede ad erogare il Contributo in conto capitale al Soggetto proponente, per le quote di rispettiva competenza, dandone comunicazione, al Soggetto istruttore.
9. Il Xxxxxxxx proponente trasferisce ai Soggetti beneficiari che hanno presentato domanda di erogazione la somma relativa alla richiesta da questi effettuata e, entro 30 giorni dalla ricezione del pagamento da parte de Ministero, trasmette a quest’ultimo una distinta che attesti l’avvenuto trasferimento di risorse.
10. Per il computo dei termini di cui al presente articolo non si considera il mese di agosto.
15.VARIAZIONI DEI PROGRAMMI E DEI PROGETTI
1. Sono considerate variazioni le modifiche apportate alla localizzazione territoriale e alla tipologia degli interventi, le modifiche tecniche sostanziali delle opere/investimenti approvati, le modifiche al piano di investimento approvato, nonché le modifiche alle tempistiche progettuali risultanti da cronoprogramma, così come approvate in sede di concessione dell’aiuto. In nessun caso le variazioni possono comportare la riduzione del punteggio complessivo del Programma utile per la collocazione in graduatoria; le variazioni devono rispettare in ogni caso i punteggi minimi previsti per ciascun ambito di valutazione di cui all’art.9 del presente Avviso.
2. Le variazioni dei singoli interventi ammessi e indicati nel Contratto di filiera sottoscritto, ivi comprese quelle dovute a incrementi dei costi rispetto a quelli ammessi e/o a nuovi interventi, non possono comportare, in nessun caso, aumento delle agevolazioni concesse in relazione a ciascun Contratto di filiera. In ogni caso, le variazioni non possono in nessun caso alterare gli obiettivi e la natura del Programma approvato.
3. Le spese relative alle variazioni approvate dal Ministero, secondo la procedura di cui al comma 4, sono ammissibili se sostenute a partire dalla data presentazione della richiesta di variazione al Ministero.
4. Le variazioni del Progetto sono richieste dal Soggetto beneficiario per il tramite del Soggetto proponente e sono soggette all’approvazione del Ministero. In ogni caso, l’istruttoria della variazione tiene conto, a seconda della fattispecie della variazione, della permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti per l’accesso alle agevolazioni, nonché del rispetto del mantenimento dei punteggi di cui al comma 1 del presente articolo ed è espletata secondo la seguente procedura:
a. Il Soggetto beneficiario, per il tramite del Soggetto proponente, presenta al Ministero e al Soggetto istruttore, una relazione descrittiva delle variazioni richieste, allegando alla stessa la necessaria documentazione tecnica e gli atti giustificativi. Per i casi applicabili, la relazione deve riportare, in modo dettagliato, l’indicazione della variazione delle spese connesse agli investimenti e delle tempistiche legate al nuovo cronoprogramma di progetto;
b. il Soggetto istruttore valuta la relazione di cui al punto precedente e la relativa documentazione allegata entro 30 giorni dal suo ricevimento; all’esito di tale valutazione, redige una relazione istruttoria della variazione in ordine, a seconda delle diverse fattispecie di variante, alla permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti per l’accesso alle agevolazioni, alla permanenza degli elementi di valutazione che determinano l’attribuzione di punteggi. La relazione istruttoria di variazione che contiene una proposta motivata di accoglimento o di rigetto della richiesta viene trasmessa al Ministero. L’eventuale integrazione della documentazione richiesta dal Xxxxxxxx istruttore, deve avvenire entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate; quest’ultima sospende la decorrenza del termine per lo svolgimento dell’attività istruttoria;
c. il Ministero, ricevuta la relazione tecnica rilasciata dal Soggetto istruttore, effettua l’attività istruttoria della richiesta di variante entro 30 giorni e, in caso di approvazione, ne comunica l’esito al Soggetto beneficiario, per il tramite del Proponente, al Soggetto istruttore.
5. In caso di mancata approvazione della variazione, il Ministero ne darà comunicazione motivata al Soggetto proponente, nel rispetto dei termini stabiliti dall’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni. La comunicazione è altresì trasmessa al Soggetto istruttore. Qualora le spese siano già state sostenute o siano sostenute successivamente alla comunicazione del Ministero di mancata approvazione, il Ministero non procederà all’erogazione delle relative agevolazioni.
6. In ogni caso, il Soggetto beneficiario può chiedere al Ministero, per il tramite del Soggetto proponente, preliminare conferma dell’ammissibilità delle variazioni al Progetto. In questo caso, il Ministero effettua l’attività istruttoria secondo le modalità e nei termini di cui al precedente comma 4.
7. Nell’ambito di ciascun Progetto, non sono considerate variazioni le modifiche delle voci di spesa all’interno di ciascuna tipologia di intervento nel limite del 20 per cento della voce medesima e che non comportino il superamento della relativa intensità massima di aiuto.
8. Non sono considerate variazioni le modifiche relative, alla denominazione/ragione sociale dei Soggetti beneficiari, nonché quelle riguardanti i dati anagrafici esposti nella scheda sintetica di Progetto che intervengono successivamente alla relativa presentazione, le modifiche tecniche di dettaglio, le soluzioni migliorative e i cambi di preventivo intervenuti in corso d’opera alle condizioni previste nei Provvedimenti.
9. Nel caso di modifiche di cui ai commi 7 e 8 il Soggetto beneficiario, per il tramite del Soggetto proponente, è tenuto a darne comunicazione a mezzo PEC al Ministero e al Soggetto istruttore. Ferma restando la congruità della spesa, nel caso in cui le modifiche tecniche di dettaglio, le soluzioni migliorative o i cambi di preventivo
comportino una riduzione della spesa rispetto al Progetto approvato, le agevolazioni sono ridotte in proporzione.
10. Il Xxxxxxxx proponente può richiedere al Ministero il subentro di nuovi Soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente decreto nelle seguenti ipotesi:
a. recesso, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o liquidazione di uno o più Soggetti beneficiari, laddove non siano intervenute erogazioni delle agevolazioni;
b. ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, cessione d’azienda o di ramo d’azienda di uno o più Soggetti beneficiari.
11. La richiesta di subentro deve essere accompagnata da:
i. una relazione, redatta dal Xxxxxxxx proponente, in ordine alla permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti per la concessione delle agevolazioni, alla fattibilità dell’iniziativa sotto il profilo tecnico, economico e finanziario ed alla coerenza con il Programma approvato e con i relativi obiettivi e alla permanenza degli elementi oggetto di valutazione per l’attribuzione dei punteggi;
ii. un apposito addendum all’Accordo di filiera
12. A fronte della sostituzione di un Soggetto beneficiario il Soggetto proponente può richiedere al Ministero il subentro di uno o più (nel numero massimo di 3) soggetti subentranti.
13. La richiesta di cui al comma 11 è altresì comunicata al Ministero e al Soggetto istruttore che provvede, con le modalità e tempistiche di cui al comma 4, a verificare la permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi nonché il rispetto del mantenimento dei punteggi di cui al comma 1 del presente articolo. Gli esiti della valutazione sono inseriti in una relazione istruttoria di subentro che contiene una proposta motivata di accoglimento o di rigetto della richiesta.
14. Il Ministero, laddove necessario, trasmette la relazione di cui al comma precedente alle regioni o alle province autonome dove è localizzato il Progetto, al fine di acquisire il parere di competenza in merito alla compatibilità degli interventi proposti con la programmazione regionale. Se le regioni o le province autonome non trasmettono entro il termine di 30 giorni le proprie osservazioni ed il proprio parere, quest’ultimo si considera come accolto. In caso di parere positivo il Ministero, entro 30 giorni dalla relativa ricezione, approva il subentro e ne dà comunicazione al Soggetto proponente, al Soggetto istruttore e alle regioni e province autonome. In caso di parere negativo, il Ministero ne dà comunicazione al Soggetto proponente, nel rispetto dei termini stabiliti dall’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
15. Ottenuta l’approvazione al subentro, il Soggetto beneficiario assume le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi di cui al Contratto di filiera.
16. Le agevolazioni sono calcolate sulla base dei requisiti soggettivi e oggettivi del Soggetto beneficiario subentrante, nel limite delle agevolazioni concesse al Contratto di filiera.
17. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, ove compatibili, al subentro di un nuovo Soggetto proponente; in tal caso la richiesta di subentro è formulata dal Xxxxxxxx che intende assumere la qualifica di proponente.
16.DOCUMENTAZIONE FINALE DI SPESA E ATTO AMMINISTRATIVO DI EROGAZIONE DEL SALDO
1. Il Proponente trasmette, per conto del Soggetto beneficiario, la domanda di erogazione del saldo del Progetto al Ministero e al Soggetto istruttore entro e non oltre 3 mesi dalla loro ultimazione. La mancata presentazione nei termini della documentazione finale di spesa, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate, determina la revoca delle agevolazioni da parte del Ministero ai sensi del successivo articolo 18, comma 2. In relazione all’ultima domanda di erogazione, la documentazione di spesa deve comprendere la relazione finale su tutti gli interventi eseguiti nell’ambito del Programma.
2. Alla domanda di erogazione del saldo il Soggetto Proponente deve allegare la seguente documentazione:
a) relazione finale del Programma redatta dal Soggetto proponente (Allegati 13 e 13 bis), ovvero un documento che contenga gli elementi che attestino l’evoluzione del Contratto di filiera e il raggiungimento degli obiettivi dichiarati in fase di domanda, o rettificati nel corso del tempo con variazioni. La relazione, da redigersi a seguito del completamento degli investimenti di tutti i Soggetti beneficiari afferenti al Contratto stesso, dovrà indicare gli obiettivi generici e specifici per ciascun Soggetto beneficiario e quelli di impatto
sulla filiera che siano stati conseguiti/attualizzati.;
b) un analitico riepilogo delle spese sostenute, redatto secondo il modello allegato (Allegato 11) e corredato dalle fatture elettroniche ovvero dalla copia conforme all’originale delle fatture di acquisto dei beni e servizi riportanti in modo sull’originale delle forniture stesse la dicitura “Spesa di € dichiarata
per la ……………………………………………… (prima, seconda, terza, ) erogazione di cui al Contratto di
filiera “ ”;
c) copia della documentazione contabile e bancaria attestante l’avvenuto pagamento (copia dei libri contabili, copia degli estratti conto, copia degli assegni/bonifici);
d) dichiarazioni rilasciate dai fornitori sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. attestanti il requisito di “nuovo di fabbrica” dei beni forniti;
e) copia dei contratti di fornitura/ordini di acquisto relativi alle fatture in acconto;
f) quietanze sottoscritte dai fornitori relativamente ai pagamenti ricevuti;
g) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., dal legale rappresentante del Soggetto beneficiario mediante la quale, con riferimento all’analitico riepilogo delle spese sostenute, sia attestato (Allegato 12):
1) che le fatture ivi indicate si riferiscono a spese sostenute per gli investimenti previsti dal Progetto relativo alla proposta definitiva;
2) che, in caso di richiesta dell’ultima quota delle agevolazioni, le fatture ivi indicate sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli già evidenziati;
3) che i beni rendicontati sono stati capitalizzati, ovvero non costituiscono materiale di consumo;
4) che tutti i documenti allegati in copia alla Domanda di erogazione sono conformi agli originali;
5) che non sono intervenute variazioni al Progetto relativo alla proposta definitiva non segnalate al Ministero e/o che sono intervenute le seguenti variazioni non sostanziali;
6) ove siano stati rendicontati costi relativi a strumenti ed attrezzature, che la misura del periodo del loro impiego corrisponde alla relativa percentuale di quota di utilizzo indicata.
h) Ulteriore dichiarazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., dal legale rappresentante del Soggetto beneficiario nella quale si attesta il mantenimento dei requisiti di soggettivi di ammissibilità di cui all’art. 4 del presente Avviso (Allegato 12):
1) essere regolarmente costituito ed iscritto nel registro delle Imprese, ove tenuto alla relativa iscrizione;
2) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
3) non essere in stato di fallimento ovvero che non sia stata aperta nei propri confronti altra procedura concorsuale con finalità liquidatoria e cessazione dell’attività;
4) non avere procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. o di una delle cause ostative previste all’art. 67 dello stesso. L’esclusione all’erogazione delle agevolazioni opera se la pendenza del procedimento riguarda:
- il titolare o il direttore tecnico, per le imprese individuali;
- i soci o il direttore tecnico, per le società in nome collettivo;
- i soci accomandatari o il direttore tecnico, per le società in accomandita semplice;
- gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società;
5) di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, né essere oggetto di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, né di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati che comportano la pena accessoria del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione. L’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti dei soggetti indicati al punto precedente. In ogni caso, l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione della sentenza o del decreto di cui sopra, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
6) non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di edilizia e urbanistica, lavoro, prevenzione degli infortuni e salvaguardia dell’ambiente sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
7) non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
8) non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;
9) di essere in regola con le norme ovvero di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 68/99, ovvero analoga, se prescritta dal paese d’origine;
10) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata così come individuata nell’articolo 3, punto 5) del regolamento (UE) n. 1388/2014 o dall’articolo 2, punto 18) del regolamento (UE) n. 651/2014;
11) di non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa che non può beneficiare del sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per i motivi indicati all'articolo 10, paragrafi da 1 a 3, del regolamento (UE) n. 508/2014;
12) non aver ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che le Autorità Italiane sono tenute a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 16 del Regolamento (UE) n. 2015/1589, del Consiglio del 13 luglio 2015;
13) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero e non trovarsi nella condizione di aver ricevuto e non rimborsato aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno;
14) che non esistono procedure giudiziarie interdittive, esecutive o cautelari civili o penali nei confronti del Soggetto beneficiario e che non sussistono, a carico dello stesso, imputazioni ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231e s.m.i.;
15) di non avere impedimenti che escludono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della normativa vigente.
3. I beni relativi alla Domanda di erogazione devono essere fisicamente individuabili e presenti presso la sede operativa interessata dal progetto di investimento alla data della richiesta, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa presentato costituisce un acconto di una successiva consegna/fornitura. In quest’ultima circostanza, qualora ad una fattura di acconto non segua la relativa consegna/fornitura, la spesa non viene considerata ammissibile, anche se precedentemente agevolata. Inoltre, per le nuove opere murarie realizzate occorre documentare che le stesse siano state realizzate in conformità alle autorizzazioni edilizie rilasciate dall’autorità competente.
4. Il Soggetto istruttore, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda di erogazione di saldo, produce la relazione sullo stato finale del Programma. Il Soggetto istruttore può richiedere al Soggetto beneficiario, per il tramite del Soggetto proponente, integrazioni documentali e chiarimenti in ordine alla documentazione presentata, con specifico riferimento allo stato di avanzamento dei Progetti e alla relativa documentazione di spesa. L’eventuale integrazione della documentazione da parte del Soggetto proponente deve avvenire entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa; quest’ultima sospende la decorrenza del termine per la redazione della relazione finale.
5. Il Soggetto istruttore, nei termini indicati al comma 4, tramette al Ministero la relazione sullo stato finale del Programma.
6. Il Ministero sulla base della relazione sullo stato finale del Programma:
a) dispone ogni opportuno accertamento sull’avvenuta realizzazione Programma e dei Progetti del Contratto di filiera;
b) provvede al ricalcolo delle agevolazioni spettanti al Soggetto beneficiario;
c) adotta l’atto amministrativo di erogazione del saldo o dispone la revoca delle agevolazioni entro 6 mesi dal ricevimento della documentazione finale sul Progetto realizzato.
7. Il Ministero può richiedere l’eventuale integrazione della documentazione da parte del Proponente per gli accertamenti previsti dal Decreto; l’eventuale documentazione integrativa deve pervenire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
8. Il Ministero comunica, entro 5 giorni dalla sua adozione, l’atto amministrativo di erogazione del saldo al Soggetto istruttore.
9. Al fine di garantire la partecipazione del Soggetto beneficiario al procedimento di ricalcolo delle agevolazioni spettanti, gli esiti degli accertamenti di cui al precedente comma 6, lettera a) e la relazione sullo stato finale del Programma, sono portati a conoscenza del Soggetto beneficiario stesso per il tramite del Soggetto proponente.
10. A seguito dell’atto amministrativo di erogazione del saldo, il Ministero provvede ad erogare quanto eventualmente ancora dovuto ai Soggetti beneficiari per il tramite del Soggetto proponente, ovvero a richiedere agli stessi le somme da questi dovute, maggiorate di un interesse calcolato al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione.
17.REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI
1. Le agevolazioni concesse sono revocate in tutto o in parte nelle ipotesi previste dall’art. 15 del Decreto e dal presente articolo; la revoca è comunicata contestualmente al Soggetto beneficiario, al Soggetto proponente e al Soggetto istruttore. In particolare, le ipotesi di revoca parziale o totale sono di seguito riportate:
a) la revoca delle agevolazioni è parziale nei seguenti casi:
i. qualora, per i beni del medesimo intervento oggetto della concessione siano state erogate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o dell’Unione europea o comunque concesse da enti o istituzioni, pubbliche, che comportino il superamento dell’intensità di aiuto stabilita, per ciascun tipo di aiuto, nell’Allegato A al Decreto;
ii. qualora si verifichi una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell’operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari, prima di cinque anni dalla data di completamento dell’investimento;
iii. qualora vengano distolte dall’uso previsto, in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attività ad altro imprenditore, le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto dell’agevolazione, prima di cinque anni dalla data di completamento dell’investimento;
iv. qualora gli interventi non siano ultimati entro i termini previsti dall’articolo 14, comma 2, del presente Avviso, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate e comunque nel rispetto dei termini previsti dal Piano Nazionale Complementare al PNRR;
v. qualora venga meno in capo ai singoli Soggetti beneficiari una delle condizioni di ammissibilità di cui al all’art. 4 del presente Avviso;
vi. qualora non vengano rispettati nei confronti dei lavoratori dipendenti gli obblighi previsti dalla legislazione in materia di lavoro, previdenza ed assistenza ovvero dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
vii. qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali, anche appartenenti all’ordinamento dell’Unione europea;
b) la revoca delle agevolazioni è totale nei seguenti casi:
i. qualora venga meno in capo al Soggetto proponente una delle condizioni di ammissibilità di cui all’articolo 4 del presente Avviso per i soggetti beneficiari, laddove applicabili;
ii. qualora vengano meno le condizioni di ammissibilità del Programma di investimento;
iii. qualora siano apportate variazioni che incidano sul mantenimento dei punteggi di cui al comma 1 dell’articolo 16 del presente avviso.
2. Il Ministero può procedere alla revoca parziale o totale delle agevolazioni nei confronti dei Soggetti beneficiari nei seguenti ulteriori casi:
a. mancato raggiungimento degli obiettivi del Progetto anche a causa della mancata realizzazione degli interventi previsti;
b. variazioni sostanziali del Progetto senza la preventiva approvazione del Ministero;
c. qualora non sia trasmessa la documentazione finale di spesa entro 3 mesi dalla data di ultimazione degli interventi del Progetto, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate;
d. qualora il Soggetto beneficiario modifichi l’oggetto della propria attività con la conseguenza che essa sia diversa da quella indicata nel Progetto;
e. falsità o mendacità delle dichiarazioni rese per l’ottenimento delle agevolazioni;
f. qualora il Soggetto beneficiario non consenta, nei modi e termini previsti dal Contratto di filiera, i controlli e le ispezioni sulla realizzazione degli interventi;
g. previa contestazione dell’inadempienza, con l’assegnazione di un termine entro il quale provvedere, qualora il Proponente non invii, per conto del Soggetto beneficiario, la dichiarazione di monitoraggio
o, se comunque inviata, i dati ivi inseriti siano incompleti o inesatti, ai sensi di quanto disposto dall’art. 18, comma 2 del Decreto;
x. xxxxxxxx, anche parziale, a terzi, a qualsiasi titolo, del Contratto di filiera;
i. qualora sia riscontrato il mancato rispetto di specifiche condizioni eventualmente previste nel provvedimento di approvazione del Programma;
j. qualora il Soggetto beneficiario rinunci in tutto o in parte alle agevolazioni;
x. qualora si verifichi il mancato rispetto delle vigenti disposizioni, in particolare gli articoli 5 ed eventualmente 6 del decreto-legge 12 luglio 2018 n.87, in materia di delocalizzazione e, ove ricorrano le condizioni, del mantenimento dell'occupazione delle unità produttive interessate dagli investimenti;
l. qualora i beni agevolati siano distolti dall’uso previsto prima di cinque anni dalla data di completamento dell’investimento.
3. L’avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni è comunicato dal Ministero al Soggetto proponente ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990; quest’ ultimo può presentare, per conto dei Soggetti beneficiari, entro il termine indicato nella comunicazione, memorie scritte e documenti.
4. Ferme restando le ipotesi di sospensione del procedimento previste dalla legge, il Ministero, valutati gli eventuali elementi di cui ai punti precedenti, adotta, entro 30 (trenta) giorni, il provvedimento di revoca totale o parziale, provvedendo a darne comunicazione al Soggetto proponente e al Soggetto.
5. In caso di revoca parziale o totale delle agevolazioni, di uno o più Progetti, il Ministero verifica che permanga comunque l’ammissibilità e il punteggio della valutazione del Programma oggetto del Contratto di filiera.
6. La revoca delle agevolazioni comporta l’obbligo di restituire l’importo erogato.
7. In caso di revoca parziale delle agevolazioni si procede alla riliquidazione delle stesse e alla rideterminazione delle quote erogabili. Le maggiori agevolazioni già erogate vengono recuperate anche mediante detrazione dalle successive erogazioni. In caso di recupero delle somme erogate, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive a seguito di provvedimenti di revoca di cui al presente punto o a seguito di altre inadempienze del Soggetto beneficiario di cui al presente Avviso, le medesime vengono maggiorate di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione, fatti salvi i casi in cui sono applicabili le maggiorazioni di tasso e le sanzioni di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
8. La restituzione, da parte del Soggetto beneficiario, delle somme dovute e il pagamento degli interessi deve avvenire entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione della revoca delle agevolazioni di cui al precedente comma 4 o dalla effettiva comunicazione dell’importo da restituire, se successiva e non contestuale al provvedimento di revoca. In difetto, sulla somma complessivamente dovuta maturano interessi di mora.
18.MONITORAGGIO, CONTROLLI E ISPEZIONI
1. Ai fini del monitoraggio del Programma, il Soggetto proponente, a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto di filiera, si fa carico di inviare trimestralmente, al Ministero, e al Soggetto istruttore le dichiarazioni (Allegato 14), rese dai legali rappresentanti o procuratori speciali dei Soggetti beneficiari, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., attestanti lo stato d’avanzamento dei Progetti. La mancata, incompleta o inesatta dichiarazione dei dati richiesti può determinare, previa contestazione al Soggetto beneficiario inadempiente, la revoca totale delle agevolazioni concesse.
2. In ogni fase e stadio del procedimento il Ministero può disporre controlli e ispezioni sul Soggetto proponente e sui Soggetti beneficiari. A tal fine, può svolgere gli opportuni controlli e accertamenti sulla progressiva ed effettiva realizzazione del Progetto con facoltà di ispezionare i libri e la documentazione contabile e fiscale, eseguendo sopralluoghi sia presso la sede dove è realizzato l’investimento, sia presso i locali in cui è conservata la predetta documentazione.
3. In sede di richiesta di erogazione del saldo, il Ministero si riserva di sottoporre a controllo quanto auto dichiarato in sede di presentazione della proposta, al fine di evidenziarne gli eventuali scostamenti in diminuzione rispetto a quelli dichiarati in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.
4. Il Ministero, in ogni fase e stadio del procedimento può disporre controlli sull’attività del Soggetto istruttore e sulla regolarità dei procedimenti.
5. Il Soggetto beneficiario ha l’obbligo di conservare per un periodo di 5 anni dalla data di ultimazione degli interventi i titoli di spesa ovvero ogni altro documento originale utilizzato per il rendiconto dei costi e delle spese
relative alla realizzazione del Progetto.
19.INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI E PUBBLICITÀ
Le comunicazioni di carattere generale relative al presente avviso avverranno esclusivamente mediante pubblicazione sulla pagina dedicata al medesimo.
Per quesiti e informazioni è possibile rivolgersi alla Segreteria della Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura - PEMAC IV “Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali”, utilizzando l’indirizzo pec: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx oppure consultando le FAQ che saranno disponibili nella sopra richiamata sezione dedicata.