Condizioni Generali dell’Unione Internazionale
Condizioni Generali dell’Unione Internazionale
delle Società di Trasporto Combinato Strada-Rotaia (UIRR) Entrata in vigore il 1º luglio 1999
Preambolo
Le presenti Condizioni Generali dell’UIRR regolano i rapporti tra una società di trasporto combinato membro dell’UIRR - qui di seguito denominata “società UIRR” - e un cliente che effettua un trasporto internazionale combinato strada-rotaia.
Articolo 1 Definizioni
Ai termini utilizzati nelle presenti Condizioni Generali si applicano le seguenti definizioni:
1.1 Il “contratto UIRR” è il contratto stipulato tra il cliente e una società UIRR, per la spedizione via ferrovia di una o di più unità di carico simultaneamente.
1.2 Per “convenzione quadro” si deve intendere un accordo generale concluso preventivamente tra il cliente e la società UIRR contenente delle disposizioni che si applicheranno a tutti i contratti UIRR stipulati in attuazione della detta convenzione.
1.3 Il “cliente”, denominato anche ordinante o destinatario della fattura, è colui che conferisce, lui stesso, o tramite un rappresentante preventivamente designato per iscritto o in una convenzione quadro, l’ ordine di spedire l’unità di carico e che si impegna di conseguenza al pagamento del prezzo. Solo il cliente, e non i suoi eventuali rappresentanti, è il partner contrattuale della Società UIRR.
1.4 Il “rappresentante del cliente”, oltre a quello indicato all’art. 1.3 per la conclusione del contratto UIRR, è nel luogo di partenza colui che è denominato “rimettente” e nel luogo di arrivo colui che è denominato “ricevitore”.
1.5 Per “società UIRR” si intende la società che ha ricevuto, direttamente o tramite il proprio rappresentante, l’ordine del cliente o del suo rappresentante di spedire una o più unità di carico e che, di conseguenza, emette la fattura.
1.6 Il “trasporto combinato” è l’inoltro di unità di carico, intermodali o non, tramite almeno due modalità di trasporto che, nel presente caso sono la ferrovia e la strada.
1.7 Per “unità di carico intermodale”, anche denominata UTI (Unità di Trasporto Intermodale), si deve intendere: un container, una cassa mobile o qualsiasi altro mezzo similare che può contenere delle merci, nonché un semirimorchio prendibile con pinze o bimodale. Per “unità di carico non intermodale” si deve intendere un veicolo stradale destinato al trasporto delle merci.
1.8 Per ”arrivo” si deve intendere il momento in cui l’unità di carico è messa a disposizione nel cantiere di trasbordo convenuto o in altro luogo concordato, per il ritiro da parte del cliente, e non l’ora d’arrivo del treno.
1.9 La “rimessa” è l’atto tramite il quale l’unità di carico, alla partenza, viene trasferita dal cliente al gestore del cantiere di trasbordo o a un’altro terzo concordato, o viceversa all’arrivo; questa rimessa deve essere effettuata con l’accordo reciproco delle parti interessate.
Nel caso di un’unità di carico intermodale, questa rimessa in un cantiere di trasbordo è effettuata nel momento in cui: alla partenza tale unità è stata distaccata dal veicolo di trazione; e all’arrivo essa è stata riattaccata a detto veicolo.
Nel caso di una unità di carico non intermodale, ossia di un veicolo stradale, che il cliente conduce su o giù dal vagone, la rimessa è effettuata nel momento in cui il posizionamento sul vagone è terminato e il bloccaggio eseguito oppure nel momento in cui è iniziata la discesa dal vagone.
Articolo 2 Oggetto del Contratto - Obblighi delle Parti
2.1 In virtù del contratto UIRR, la società UIRR si impegna:
a spedire per ferrovia un’unità di carico, intermodale o non, rimessa dal cliente, carica o non, oppure più unità di carico simultaneamente, verso il luogo di destinazione convenuto;
a caricare detta unità sul vagone prima della spedizione, eventualmente a trasbordarla
tra due vagoni, e a scaricarla dal vagone, salvo nel caso di un particolare raccordo senza trasbordo o di un’unità non intermodale;
a trasmettere al cliente o al suo rappresentante le informazioni che essa ha ricevuto in
caso di irregolarità sopravvenuta tra l’entrata in vigore e la fine del contratto UIRR.
2.2 In virtù del contratto UIRR concluso con la società UIRR, il cliente si impegna:
a portare l’unità di carico il giorno previsto per la spedizione nel cantiere di trasbordo convenuto, ovvero in altro luogo concordato;
a prelevare l’unità di carico il giorno dell’arrivo nel cantiere di trasbordo convenuto o a prenderla in carico in un altro luogo concordato;
a pagare il prezzo alla società UIRR.
Il distacco dell’unità di carico intermodale dal veicolo di trazione o il suo riattacco allo stesso, in particolare l’apertura e la chiusura dei dispositivi di fissaggio, così come gli adattamenti necessari all’inoltro per ferrovia o su strada, (per es. sistemazione degli apparati di sostegno, dei para-cicilisti e dei paraurti) nonchè nel caso di unità di carico non intermodale il suo bloccaggio e sbloccaggio devono essere fatti dal cliente sotto la propria responsabilità.
Se il cliente non porta o non preleva lui stesso l’unità di carico, deve designare in una convenzione quadro, in un documento separato o nel formulario contrattuale, un rappresentante, denominato come specificato nell’art. 1.4, per eseguire tali operazioni.
Articolo 3 Conclusione ed entrata in vigore del Contratto UIRR
3.1 Il contratto UIRR è concluso tra la società UIRR e il cliente che le ha dato l’ordine. Ciascun contratto viene formalizzato mediante un formulario contrattuale debitamente compilato.
3.2 Quando delle spedizioni previste in una convenzione quadro devono essere effettuate a partire da cantieri di trasbordo presso i quali la società UIRR, partner della convenzione quadro, non è presente, il cliente, con le presenti Condizioni Generali, conferisce il potere a tale società di far stipulare il contratto UIRR da un’altra società UIRR in qualità di rappresentante della società partner. Tale società UIRR agisce in qualità di rappresentante anche nel caso in cui utilizzi il proprio formulario contrattuale senza fare riferimento alla società UIRR rappresentata.
3.3 Il contratto UIRR prende effetto con la firma del formulario contrattuale da parte della società UIRR o del suo rappresentante, e da parte del cliente o del suo rappresentante.
La firma della società UIRR può essere sostituita da un timbro, un’indicazione meccanografica o qualsiasi altro mezzo appropriato. La firma del cliente non può essere sostituita da uno dei mezzi sopramenzionati, a meno che lo stesso abbia già accettato per
iscritto le presenti Condizioni Generali per tutti i futuri contratti UIRR e che la società UIRR sia d’accordo.
3.4 La firma del formulario contrattuale da parte del cliente comporta la sua accettazione delle presenti Condizioni Generali.
3.5 La firma del formulario contrattuale da parte della società UIRR costituisce, fino a prova contraria, il riconoscimento della rimessa dell’unità di carico al gestore del cantiere di trasbordo.
3.6 La responsabilità della società UIRR per perdita, avarie o ritardo ha inizio solo nel giorno della spedizione, conformemente alle disposizioni dell’art. 8.2 par. 3.
I rapporti tra il cliente e la società UIRR derivanti da una rimessa dell’unità di carico da parte del cliente prima del giorno della spedizione e relativi al periodo di stazionamento di tale unità fino al momento dell’inizio della responsabilità della società UIRR secondo l’art.
8.2 par. 3, saranno regolati da condizioni a parte.
Articolo 4 Termine del Contratto UIRR
4.1 Il contratto UIRR termina il giorno dell’arrivo, sia con la rimessa dell’unità di carico al cliente o al suo rappresentante, sia, in caso di mancato ritiro della stessa, con la chiusura del cantiere di trasbordo o, al più tardi, alle ore 24.
4.2 Nel caso in cui il cliente non assolva al suo obbligo di prelevare l’unità di carico prima della fine del contratto UIRR, la stessa resterà in stazionamento a sue spese presso il cantiere di trasbordo. I rapporti tra il cliente e la società UIRR relativi a tale periodo di stazionamento saranno regolati da condizioni a parte.
Articolo 5 Stato dell’unità di carico e delle merci - Responsabilità del Cliente
5.1 Firmando il formulario contrattuale, il cliente si impegna a che:
1. i dati da Lui forniti, relativi all’unità di carico e sulle merci, con particolare riguardo al peso e alla natura di queste ultime, siano esatti e completi, indipendentemente dal fatto che sia il cliente stesso o la società UIRR a inserire o a far inserire tali dati sul formulario contrattuale;
2. tutti i documenti che accompagnano l’unità di carico e che sono prescritti dalle Autorità per i diversi controlli, siano debitamente e correttamente compilati;
3. le eventuali disposizioni particolari vigenti negli Stati interessati dall’inoltro dell’unità di carico siano parimenti rispettate.
5.2 Nel rimettere l’unità di carico il cliente garantisce che questa è idonea al trasporto combinato e che la stessa e le merci che contiene assolvono i criteri di sicurezza richiesti per tale tipo di trasporto.
Per “idoneità” di un’unità di carico intermodale si deve intendere, in particolare, che questa è stata tecnicamente ammessa al trasporto combinato, ossia che è dotata della targhetta di codifica o, nel caso dei container ISO, della targhetta di sicurezza “Safety Approval Plate” in conformità alla “Container Safety Convention” e, che lo stato dell’unità di carico intermodale, che ha portato alla sua ammissione al trasporto combinato, non ha subito successivi cambiamenti.
Per “sicurezza” si deve intendere che lo stato dell’unità di carico e delle merci che essa contiene permette un trasporto in tutta sicurezza, in particolare che l’imballaggio delle merci stesse, il loro stivaggio e il loro fissaggio all’interno dell’unità sono atte alle specificità del trasporto combinato; ciò in particolare in caso di spedizioni di prodotti liquidi o di merci che richiedono una temperatura determinata.
5.3 Il cliente è responsabile di tutti i danni causati in conseguenza del mancato rispetto delle obbligazioni specificate agli articoli 5.1, 5.2. e 6.3. anche se non gli è imputabile nessuna colpa.
La società UIRR può subordinare la conclusione del contratto UIRR all’obbligo, da parte del cliente, di provare l’esistenza di un’assicurazione che lo copra per tutti i casi di responsabilità previsti nel precedente paragrafo di quest’articolo.
5.4 La società UIRR non si assume alcuna responsabilità né per l’idoneità al trasporto, né per i criteri di sicurezza dell’unità di carico rimessa e delle merci in essa contenute.
5.5 La società UIRR non è tenuta verificare l’unità di carico, nè le merci, il loro imballaggio, il loro stivaggio o fissaggio, né inoltre le indicazioni fornite o i documenti consegnati a tale riguardo dal cliente.
5.6 La società UIRR può, al momento della rimessa da parte del cliente, ispezionare solamente a partire dal suolo, lo stato esterno dell’unità di carico e iscrivere le sue constatazioni sul formulario contrattuale.
Se nessuna constatazione è stata iscritta sul formulario contrattuale al momento di detta rimessa concernente delle avarie esterne che sono apparenti al momento del ritiro della unità di carico da parte del cliente o riguardante il fatto che ci sia una mancanza visibile di parti, questa assenza di constatzione non costituisce una prova che al momento della rimessa da parte del cliente l’unità di carica era intatta e che nulla ne mancava.
Articolo 6 Merci Pericolose o non Autorizzate
6.1 La spedizione di un’unità di carico contenente delle merci pericolose deve essere richiesta dal cliente almeno 24 ore prima dell’ora limite di carico, escluse le domeniche e i giorni festivi. Il cliente non deve rimettere tale unità di carico che il giorno della partenza.
6.2 Un’unità di carico contenente delle merci pericolose autorizzate deve essere conforme alle norme legislative e regolamentari, nazionali e internazionali, per il loro inoltro via ferrovia e su strada.
6.3 Rimettendo un’unità di carico di tal genere il cliente si impegna, oltre a quanto è specificato nell’articolo 5:
a rispettare le disposizioni previste dal paragrafo 6.2.;
a riportare sul formulario contrattuale la denominazione esatta delle merci, secondo le prescrizioni specifiche vigenti in materia di merci pericolose;
a rimettere le idonee schede di sicurezza e gli altri documenti necessari;
a comunicare le precauzioni che devono essere adottate, che sono prescritte dalle Autorità o che sono comunque necessarie.
6.4 Dopo l’arrivo di una tale unità di carico, il cliente è tenuto a prelevarla immediatamente. Nel caso di un’unità di carico intermodale, il gestore del cantiere di trasbordo non è tenuto a scaricarla dal vagone fino a quando il veicolo del cliente non si presenti per il ritiro.
6.5 Le misure che possono essere adottate quando l’unità di carico contenente delle merci pericolose non è ritirata immediatamente, per esempio, ma senza che questo elenco sia esaustivo, lo stazionamento sul vagone o in un altro luogo, il rinvio, lo scarico o la distruzione, lo saranno a spese e a rischi del cliente.
6.6 Su richiesta, la società UIRR fornisce informazioni sulle merci, pericolose o non, che non sono autorizzate all’inoltro o che non lo sono che a particolari condizioni. Le merci autorizzate all’inoltro a particolari condizioni richiedono un preventivo accordo complementare, il quale può prevedere la conclusione di un contratto UIRR speciale.
Articolo 7 Condizioni di pagamento
7.1 Il pagamento del prezzo è esigibile al momento dell’entrata in vigore del contratto UIRR, a meno che i partner contrattuali non abbiano concluso un accordo scritto che preveda altre modalità di pagamento.
7.2 Una dilazione di pagamento può essere accordata al cliente quando questo rimette la fideiussione di una banca o fornisce un altra garanzia accettata dalla società UIRR. Questa ne determina l’ammontare, in particolare in funzione della dilazione di pagamento accordata e della cifra d’affari presunta del cliente e, se necessario, adeguerà tale ammontare in un momento successivo.
Qualsiasi ritardo di pagamento comporta la decadenza dal termine convenuto e, di conseguenza, l’esigibilità immediata del totale delle somme dovute, compresi gli interessi di mora previsti dalle norme dello Stato nel quale si trova la sede della società UIRR che ha diritto di esigere queste somme.
7.3 Sono esclusi il mancato pagamento di somme dovute dal cliente e la compensazione da parte di quest’ultimo di un qualsiasi credito vantato, salvo in caso di credito che è accertato con decisione giudiziaria definitiva, esaurite tutte le possibilità di impugnazione, oppure espressamente riconosciuto dalla società UIRR.
7.4 L’esercizio di un diritto di ritenzione o di pegno da parte della società UIRR si fonda sul Diritto Nazionale applicabile ai sensi dell’art. 10.3.
Articolo 8 Responsabilità della società UIRR
8.1 La responsabilità della società UIRR è regolata esclusivamente dalle seguenti disposizioni del presente articolo.
8.2 La società UIRR assume, unicamente nei confronti del proprio cliente, la responsabilità per la perdita o le avarie subite dall’unità di carico o dalle merci che essa contiene, nonché per i danni provocati dal superamento del termine di consegna o dalla perdita di documenti, salvo che tali perdita, avarie e danni siano derivati da colpa del cliente, da un ordine da lui dato, da un vizio proprio dell’unità di carico o delle merci, ovvero da circostanze che non potevano essere evitate o alle conseguenze delle quali non poteva essere ovviato.
Quando la perdita, le avarie o i danni sono causati in parte dal comportamento o da colpa del cliente, o da un vizio proprio dell’unità di carico o delle merci, l’obbligazione e la misura del risarcimento da parte della società UIRR saranno limitati e ripartiti con il cliente in proporzione alle conseguenze di queste circostanze.
La responsabilità della società UIRR inizia il giorno della spedizione con la rimessa dell’unità di carico; in caso di rimessa da parte del cliente prima del giorno della spedizione tale responsabilità non inizia che il giorno della spedizione, al momento dell’apertura del cantiere di trasbordo. Questa responsabilità della società UIRR cessa nel momento in cui il contratto termina in conformità all’art. 4.1.
8.3 Quando è dimostrato che la perdita o le avarie si sono prodotte nel periodo intercorrente tra l’accettazione e la riconsegna dell’unità di carico da parte delle imprese ferroviarie interessate, la responsabilità della società UIRR e le sue limitazioni sono regolate dalle Norme delle “Regole Uniformi concernenti il Contratto di Trasporto Internazionale Ferroviario di Merci (CIM)” che costituiscono l’“Appendice B alla Convenzione Relativa ai Trasporti Internazionali Ferroviari (COTIF)”, nell’edizione in vigore al momento in cui il contratto UIRR prende effetto.
8.4 Al di fuori del periodo di inoltro per ferrovia come previsto all’art. 8.3, il risarcimento dovuto dalla società UIRR per perdita o avarie dell’unità di carico e delle merci in essa contenute, è limitato a 8,33 DSP per kg di peso lordo perduto o avariato. DSP significa Diritti Speciali di Prelievo, come definiti dal Fondo Monetario Internazionale.
Inoltre, il risarcimento non potrà superare i 300.000 DSP per unità di carico, comprese le merci contenute, né oltrepassare i 2 milioni di DSP per sinistro, quando nello stesso sinistro sono coinvolte più di 6 unità di carico. In caso di sinistro in cui il danno totale superi i 2 milioni di DSP, questo importo è ripartito tra i clienti in proporzione al peso lordo di ciascuna unità di carico, merci comprese.
8.5 In caso di superamento del termine di consegna, qualunque ne sia l’origine, così come in caso di perdita di documenti o di altri eventuali inadempimenti delle obbligazioni contrattuali, al di fuori dei casi di perdita o di avarie, un risarcimento non è dovuto che per un danno materiale, diretto e certo provocato al cliente. In questi casi, l’ammontare del risarcimento dovuto dalla società UIRR è limitato al doppio del prezzo della spedizione dell’unità di carico in questione.
Per termini di consegna si devono intendere quelli delle imprese ferroviarie; gli orari comunicati dalla società UIRR non costituiscono in alcun caso dei termini di consegna.
In caso di perdita di documenti, un risarcimento non è dovuto che per la perdita colposa dei documenti richiesti dalle Autorità per i diversi controlli, per esempio, documenti doganali, veterinari, o fitosanitari, o quelli relativi alle merci pericolose, e che sono rimessi a questo fine dal cliente e inoltrati insieme all’unità di carico.
8.6 Quando un risarcimento per perdita totale o parziale o per avarie è dovuto dalla società UIRR, il suo ammontare è calcolato secondo il valore dell’unità di carico e delle merci in essa contenuta, oppure sulla base della diminuzione del loro valore in rapporto a quello che esse avevano nel luogo e all’epoca della loro rimessa da parte del cliente.
8.7 La responsabilità per danni indiretti o conseguenti è esclusa. Per danni indiretti o conseguenti si devono intendere in particolare: spese di tempi di attesa e di immobilizza- zione dell’unità di carico e del veicolo di trazione alla partenza e all’arrivo, spese di trasporti di sostituzione, danni conseguenti alla perdita di utili, al mancato utilizzo o all’utilizzazione tardiva delle merci inoltrate, all’arresto o al ritardo della produzione, alla perdita di immagine o di quote di mercato.
8.8 Solo il cliente e non i suoi rappresentanti è titolare di tutti i diritti al risarcimento nei confronti della società UIRR che ha stipulato il contratto UIRR e ha emesso la fattura, e solo lo stesso può promuovere azioni giudiziarie contro quest’ultima.
8.9 Quando la perdita, le avarie e tutti gli altri danni sopravvenuti nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore e la fine del contratto UIRR possano dare luogo a dei reclami extracontrattuali contro la società UIRR, le esclusioni di responsabilità e le limitazioni al risarcimento previste nel presente articolo 8 sono ugualmente applicabili.
Articolo 9 Condizioni di risarcimento
9.1 Un risarcimento non è dovuto che nel caso in cui da un lato il danno è stato notificato e dall’altro il risarcimento richiesto, nelle forme e nei termini specificati qui di seguito. In caso contrario, qualsiasi azione contro la società UIRR si estingue.
9.2 Questa notificazione, che deve descrivere il danno in modo sufficientemente preciso, deve essere fatta presso il rappresentante locale della società UIRR responsabile del cantiere di trasbordo o del luogo di destinazione, ovvero, in sua assenza, presso colui che consegna l’unità di carico.
Per contro, il risarcimento deve essere richiesto presso la società UIRR come definita all’art. 1.5.
9.3 In caso di perdita o di avarie apparenti, anche se relative ai sigilli doganali o ad altri sistemi di chiusura dell’unità di carico, il cliente o il suo rappresentante sono tenuti a notificare delle riserve all’atto in cui questa è loro rimessa.
9.4 In caso di perdita o di avarie non apparenti constatate solamente dopo la rimessa dell’unità di carico al cliente, questo o il suo rappresentante sono tenuti:
a notificare delle riserve immediatamente dopo la scoperta della perdita o delle avarie e
in ogni caso al più tardi entro i 5 giorni successivi all’arrivo dell’unità di carico;
a permettere l’esame immediato della perdita o delle avarie;
a confermare le riserve tramite fax, telex, telegramma, lettera espresso o qualsiasi altro supporto scritto, che dovrà essere ricevuto entro detto termine di 5 giorni e, subito dopo, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
a conservare tutte le prove che dimostrano che la perdita o le avarie si sono verificate tra l’entrata in vigore e la conclusione del contratto UIRR.
9.5 Nel caso in cui l’unità di carico non è arrivata alla data prevista, il cliente, salvo in caso di ritardo conosciuto, lo deve notificare immediatamente e richiedere in seguito per iscritto che sia intrapresa una ricerca.
9.6 I danni derivanti da un superamento del termine di consegna, da una perdita di documenti o da altre inadempienze agli obblighi contrattuali, al di fuori dei casi di perdita o di avarie, devono essere notificati dal cliente al più tardi entro un termine di 5 giorni dall’arrivo dell’unità di carico.
9.7 Quando le notificazioni sono fatte in conformità al presente articolo, il rappresentante locale della società UIRR annoterà o farà annotare le constatazioni concernenti l’estensione e la causa presunta del danno sul formulario contrattuale o su uno scritto separato che il cliente dovrà ugualmente firmare e di cui dovrà riceverne copia. In caso di disaccordo, ciascuna parte interessata potrà fare eseguire a sue spese gli accertamenti di cui sopra da un perito giurato, in modo amichevole o giudiziario.
9.8 Qualsiasi risarcimento deve essere richiesto dal cliente per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla quale devono essere allegati i documenti giustificativi. Questo reclamo deve essere inviato entro un termine di 8 mesi a partire dall’entrata in vigore del contratto UIRR; questo termine è però ridotto a 40 giorni nei casi previsti all’art. 9.6. I rappresentanti citati nell’ art. 1.4 non possono richiedere un risarcimento in nome proprio.
9.9 Se il cliente ritira l’unità di carico dopo la fine del contratto UIRR, così come definita all’art. 4.1, non soltanto le notificazioni e la richiesta di risarcimento devono essere fatte nelle forme e nei termini previsti nel presente articolo, ma inoltre il cliente deve dare la prova che il danno si è verificato tra l’entrata in vigore e la fine del contratto UIRR.
Articolo 10 Disposizioni finali
10.1 Tutte le azioni derivanti dal contratto UIRR si prescrivono entro il termine di un anno a decorrere dalla sua entrata in vigore, salvo il caso in cui il Diritto Nazionale applicabile o le convenzioni internazionali applicabili non prevedano delle disposizioni di ordine pubblico differenti.
10.2 Qualsiasi contestazione tra il cliente e la società UIRR è di competenza esclusiva delle autorità giudiziarie del luogo in cui si trova la sede della direzione generale della società UIRR, indipendentemente da chi sia il richiedente. Ciononostante, il cliente può anche essere citato in giudizio davanti all’autorità giudiziaria del luogo dove si trova la sua sede sociale.
10.3 Il diritto applicabile è quello dello Stato in cui la società UIRR ha la propria sede sociale, salvo il caso in cui il cliente e la società UIRR non abbiano deciso diversamente per iscritto.
10.4 Le presenti Condizioni Generali entrano in vigore in conformità al Diritto Nazionale applicabile, come indicato all’art 10.3 e, da tale momento in poi, sostituiscono le Condizioni Generali UIRR precedenti.
10.5 La società UIRR può stabilire delle condizioni particolari complementari o concordarle con il cliente.
Tali condizioni particolari non possono essere in contrasto con le presenti Condizioni Generali.
La società UIRR può tuttavia, in deroga al paragrafo 2 del presente articolo, prevedere delle disposizioni relative a un prolungamento della fine del contratto, o su determinate linee di traffico, relative alla sua responsabilità, che derogano alle presenti Condizioni Generali. Queste disposizioni derogatorie devono essere depositate presso la sede dell’UIRR a Bruxelles e rese note da ogni società UIRR interessata, per esempio tramite un riferimento nel listino prezzi della linea di traffico alla quale esse si applicano.
Inoltre, la società UIRR è autorizzata a cedere al cliente le sue eventuali richieste di risarcimento nei confronti del terzo che è responsabile dei danni.
10.6 La rinuncia della società UIRR a far valere i propri diritti in un caso particolare, sia in via amichevole che giudiziale, non costituisce un precedente che possa esserle di pregiudizio per altri casi, anche simili.
10.7 In caso di inapplicabilità o di nullità di un articolo, di un paragrafo o di una parte di questi, tutte le altre disposizioni delle presenti Condizioni Generali rimangono applicabili.
10.8 In quanto al contenuto delle presenti Condizioni Generali fanno testo solo le versioni francese e tedesca.
(haf\uirr\uirri.doc)