Contract
CONTRATTO DI VIAGGIO |
Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici, e di singoli servizi turistici. |
DOIT VIAGGI
di I.T.P. srl (International Travel Partners)
Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 Xxxxxx XX
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VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 3
4. Nozione di pacchetto turistico 4
5. Contenuto del contratto – Proposta d’acquisto e documenti da fornire 4
6. Informazioni al turista - scheda tecnica 5
9. Modifica o annullamento del pacchetto turistico prima della partenza 7
11. Recesso dell’organizzatore 9
13. Obblighi dei viaggiatori 10
14. Classificazione alberghiera 11
15. Regime di responsabilità 11
Responsabilità del venditore 11
16. Limiti del risarcimento 11
19. Assicurazione contro le spese di annullamento e di rimpatrio 12
19.1 Oggetto della garanzia 12
19.3 Costo dell’assicurazione 13
19.6 Xxxxxx esclusi dall’assicurazione 13
19.7 Assicurazione contro le spese mediche, di rimpatrio e sul bagaglio 13
20. Strumenti alternativi di risoluzione delle contestazioni 13
21. Fondo di garanzia (DL 79 del 23/11/2011 - art. 50) 14
VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI 14
VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dal Codice del Turismo, specificamente dagli artt. 32 al 51- novies per come modificato dalla direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, recepita in Italia con il D.Lgs 21.5.2018, n. 62, che ha modificato gli artt. 32-51 del D.Lgs 79/2011 (Codice del Turismo) nonché dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche regionale o comunale, stante la specifica competenza.
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L’Organizzatore e l’intermediario rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia facoltative od obbligatorie, a tutela dei viaggiatori per la copertura di eventi che possano incidere sulla effettuazione o esecuzione della vacanza, come annullamento del viaggio, o copertura di spese mediche, rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e dell’intermediario, ciascuno per quanto di propria competenza, ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro del viaggiatore presso la località di partenza ove il pacchetto turistico includa il servizio di trasporto.
Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo”, “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.
Ai fini del contratto di pacchetto turistico si intende per:
a) professionista, qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei contratti del turismo organizzato agisce, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa di cui al Codice del Turismo;
b) organizzatore, un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente ad un altro professionista, oppure il professionista che trasmette ì dati relativi al viaggiatore a un altro professionista;
c) venditore, il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende o offre in vendita pacchetti
combinati da un organizzatore;
d) viaggiatore, chiunque intende concludere un contratto, o stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, nell'ambito di applicazione della legge sui contratti del turismo organizzato;
e) supporto durevole, ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
f) circostanze inevitabili e straordinarie, una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
g) difetto di conformità, un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto;
h) punto vendita, qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita online, anche nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di vendita online siano presentati ai viaggiatori come un unico strumento, compreso il servizio telefonico;
i) xxxxxxxxx, il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, tra le seguenti 4 categorie:
a) trasporto passeggeri;
b) alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali o percorsi di lingua di lungo periodo;
c) noleggio di auto o di altri veicoli a motore ivi indicati;
d) servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici sopra indicati e non sia un servizio finanziario o assicurativo.
Tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi.
Tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori, sono: 4
1. acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
2. offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
3. pubblicizzati o venduti sotto la denominazione "pacchetto" o denominazione analoga;
4. combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione online ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l'indirizzo di posta elettronica sono trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest'ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
5. CONTENUTO DEL CONTRATTO – PROPOSTA
D’ACQUISTO E DOCUMENTI DA FORNIRE
1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, l'organizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole.
2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di vendita di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.
3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all'articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del contratto di vendita di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
4. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.
6. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
Organizzazione tecnica: DOIT VIAGGI di I.T.P. S.r.l. Licenza regionale Veneto N. 2567
Copertura Assicurativa con polizza n. 253639297 stipulata con Allianz - Xxxxxxxx Xxxx, 0, 00000 Xxxxxx - per la responsabilità civile derivante dai casi previsti dalla legge n. 1084 del 27 dicembre 1977 relativa alla convenzione di cui l’articolo 1 del presente regolamento.
Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un'offerta corrispondente, l'organizzatore e, nel caso in cui il pacchetto sia venduto tramite un venditore, anche quest'ultimo, forniscono al viaggiatore il pertinente modulo informativo standard contenente le informazioni sulle caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:
1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l'itinerario e i periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso l'alloggio, il numero di notti comprese;
2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l'orario esatto non sia ancora stabilito, l'organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell'orario approssimativo di partenza e ritorno;
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3) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art.11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”;
4) l'ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell'alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;
5) i pasti forniti;
6) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
7) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
8) la lingua in cui sono prestati i servizi;
9) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull'idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore;
10) la denominazione commerciale e l'indirizzo geografico dell'organizzatore e, ove presente, del venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica;
11) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un'indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
12) le modalità di pagamento, compresi l'eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
13) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all'articolo 41, comma 5, lettera a), prima dell'inizio del pacchetto per l'eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
14) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l'ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione;
15) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, le
spese di recesso standard richieste dall'organizzatore ai sensi dell'articolo 41, comma l del D.Lgs.
16) 79/2011 e specificate al successivo art. 10 comma 3;
17) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un'assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso;
18) gli estremi della copertura di cui all'articolo 47, commi 1, 2 e 3.
19) In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di vendita di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso l’organizzatore documenta la variazione del prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.
L’organizzatore predispone sul proprio sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xxx una scheda tecnica. In essa sono contenute le informazioni tecniche relative agli obblighi di legge cui è sottoposto il Tour Operator, quali a titolo esemplificativo:
▪ estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell’organizzatore;
▪ estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 47 Cod. Tur;
▪ estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
▪ periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
▪ parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 39 Cod. Tur.).
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1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposto l’acconto sul prezzo del pacchetto turistico, fino ad un massimo del 30% del prezzo del pacchetto turistico, pubblicato nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita dei servizi turistici indicati e pertanto prima della ricezione della conferma di prenotazione degli stessi, che costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal Tour Operator nella conferma di prenotazione del servizio\pacchetto turistico richiesto.
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto.
3. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme sopra indicate, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Operator delle somme versate dal Viaggiatore all’intermediario, comporterà la automatica risoluzione del contratto da comunicarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 D.Lgs. 79/2011 esercitabili dal viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite dell’intermediario dal medesimo viaggiatore scelto.
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato nel programma allegato ed agli eventuali aggiornamenti successivamente intervenuti, o nel sito web dell’operatore. Esso potrà essere variato, in aumento o diminuzione, fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
▪ costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
▪ diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse o diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
▪ tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sul sito web.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica.
Vige sempre l’obbligo di comunicazione di aumento per iscritto almeno 20 giorni prima della
partenza unitamente alla giustificazione e alla modalità di calcolo.
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza e la revisione non può essere superiore al 8% del prezzo nel suo originario ammontare. In caso di diminuzione del prezzo, l'organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
1. L’organizzatore si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, diverse dal prezzo. Ove la modifica sia di scarsa importanza, la comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso attraverso un supporto durevole, quale ad esempio la posta elettronica.
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2. Qualora prima della partenza l’organizzatore abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’art. 34 comma 1 lett. a) oppure non possa soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore, oppure proponga di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso.
3. Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica di cui al comma 2, esercitando il diritto di recesso, l'organizzatore potrà offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.
4. L’organizzatore informa via mail, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 6.
5. Il viaggiatore comunica la propria scelta all'organizzatore o all'intermediario entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso indicato al comma 1. In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
6. Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo.
7. In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto turistico ai sensi del comma 2, e se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l'organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei casi di seguito indicati:
a) non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto;
b) non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità sia imputabile a causa di forza maggiore e caso fortuito;
c) non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità sia imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura di servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile.
Il viaggiatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
▪ aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 8%;
▪ modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal viaggiatore;
▪ non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate
dall’Organizzatore.
Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può:
▪ accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore;
▪ richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere
effettuata nel termine di legge indicato all’articolo precedente.
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Nelle ipotesi di forza maggiore verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di annullare o recedere prima della partenza senza oneri (penali). Nell’ipotesi in cui invece tali eventi succedano nel corso del viaggio, l’organizzatore dovrà offrire soluzioni alternative per completare il pacchetto oppure ove non accettato dal viaggiatore o sia impossibile il rientro dovrà sostenere costi di alloggio per un periodo non superiore a 3 notti per i viaggiatori che non potranno rientrare.
Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi motivi anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 – il costo individuale di gestione pratica e l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi, adeguate e giustificabili spese di risoluzione preventivamente indicate nei programmi alla voce Penali da recesso, salvo eventuali condizioni più restrittive - legate a periodi di alta stagione o di piena occupazione delle strutture - che verranno comunicate al viaggiatore in fase di preventivo e quindi prima della conclusione del contratto:
a. 10% della quota di partecipazione fino a 46 giorni prima della partenza (per quanto riguarda la biglietteria aerea ai sensi della normativa che regola la relativa tariffa;
b. 30% della quota di partecipazione da 45 a 31 giorni prima della partenza;
c. 50% della quota di partecipazione da 30 a 21 giorni prima della partenza;
d. 75% della quota di partecipazione da 20 a 15 giorni prima della partenza;
e. 100% della quota di partecipazione da 14 giorni prima della partenza.
Nessun rimborso spetta a chi rinuncia il giorno ante partenza o il giorno stesso, o decida di interrompere il viaggio a soggiorno già intrapreso. Il calcolo dei giorni non include quelli di recesso e di partenza.
ATTENZIONE
In caso di annullamento o cambio nome di biglietti aerei di linea, aerei low cost o traghetti abbinati al pacchetto, già emessi, o altri servizi già acquistati e non rimborsabili la penale applicata sarà pari al 100% del costo del biglietto o servizio.
11. RECESSO DELL’ORGANIZZATORE
L’organizzatore può recedere dal contratto di xxxxxxxxx e offrire al viaggiatore il rimborso integrale
del prezzo versato, senza ulteriori risarcimenti:
1) Se il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto da contratto ed il recesso viene comunicato entro il termine fissato nel contratto (20 giorni prima per viaggi di più di 6 giorni, 7 giorni prima per viaggi fra 2 e 6 giorni e 48 h prima per i viaggi che durano meno di 2 giorni);
2) Quando l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo e prima dell’inizio del pacchetto (in questo caso rimborso integrale, detratte le adeguate spese – diritti amministrativi/gestione pratica)
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del turista, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle
prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato. 9
12. SOSTITUZIONI
Il viaggiatore rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 7 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur. ) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione;
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.
L'organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non eccedano le spese realmente sostenute dall'organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di vendita di pacchetto turistico e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto. In caso di contratto di viaggio con trasporto aereo per il quale è stata emessa biglietteria a tariffa agevolata e\o non rimborsabile, la cessione potrebbe comportare l’emissione di nuova biglietteria aerea con la tariffa disponibile alla data della cessione medesima.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo.
Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.
Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformità, per come previsto all’art. 11
comma 2, i viaggiatori devono attenersi ai seguenti obblighi:
1. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento personale valido per i viaggi all’estero ovvero passaporto o, per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l'espatrio. Per quanto riguarda l’uscita dal Paese dei minori di anni 14 e per quelli per cui è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/000/.
2. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
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3. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
4. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Le informazioni di cui sopra non sono contenute nel sito web xxx.xxxxxxxxxx.xxx poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate nell’art.34 del codice del Turismo e non informazioni temporalmente mutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori.
5. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi istituzionali, località soggetta ad “avvertimento” per motivi di sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero della riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.
6. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
7. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
8. Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione e risultare in ogni caso oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita nei programmi od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire nei programmi o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista.
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del viaggiatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
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Il venditore è responsabile dell’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dal venditore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscano nell’esercizio delle loro funzioni o dai terzi della cui opera si avvalga, dovendo l’adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo alla diligenza richiesta per l’esercizio della corrispondente attività professionale.
Il venditore è considerato come organizzatore se, in relazione ad un contratto di pacchetto turistico, omette di fornire al viaggiatore, a norma dell’articolo 34, il pertinente modulo informativo standard e le informazioni relative alla denominazione commerciale, l’indirizzo geografico, il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica dell’organizzatore, ovvero omette di informare il viaggiatore che egli agisce in qualità di venditore.
I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto in esso previsto e comunque nei limiti stabiliti dalle convenzioni internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato.
A. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo, si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.
B. Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alle persone dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.
L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si trova in difficoltà anche nelle circostanze “catastrofali” in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo i servizi sanitari, alle Autorità locali e all’assistenza Consolare ed assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.
L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal viaggiatore durante la fruizione del pacchetto mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c.
Il viaggiatore dovrà altresì - a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o dell’intermediario speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto turistico, da eventuali infortuni e da vicende relative ai bagagli trasportati. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti, malattie, casi fortuiti e/o di forza maggiore. Il turista eserciterà i diritti nascenti da tali contratti esclusivamente nei confronti delle
Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste da tali polizze. 12
ANNULLAMENTO VIAGGIO
La Società rimborserà all’Assicurato entro la somma assicurata indicata nel certificato di assicurazione e con lo scoperto di cui al successivo punto 3, le penalità di annullamento previste a suo carico dal precedente art. 7) corrisposte dall’Assicurato ai sensi delle presenti Condizioni Generali (per quanto riguarda la biglietteria aerea ai sensi della normativa che regola la relativa tariffa), se il viaggio e/o soggiorno verrà annullato per una delle seguenti circostanze non prevedibili e non preesistenti al momento della sottoscrizione del certificato di assicurazione:
a. decesso dell’Assicurato, di qualsiasi persona con lui convivente (escluso i domestici), di genitori, fratelli, figli, suoceri, generi, nuore della persona con la quale doveva condividere la stessa camera;
b. malattia o infortunio delle stesse persone di cui sopra di gravità tale da comportare per l’Assicurato l’impossibilità a intraprendere il viaggio a causa delle sue condizioni di salute o della necessità di prestare assistenza alle stesse persone malate o infortunate;
c. danni materiali gravi all’abitazione, allo studio o all’impresa dell’Assicurato che ne rendano indispensabile e indifferibile la sua presenza;
d. impossibilità di raggiungere il luogo di partenza a seguito di gravi calamità naturali;
e. convocazione della Pubblica Autorità.
La garanzia prestata entro il limite del costo del viaggio/soggiorno indicato nel certificato di assicurazione e comunque fino ad un massimo di Euro 5.000 per persona e di Euro 10.000 per evento e con uno scoperto pari al 10% da calcolarsi sulla penale applicata e con un minimo di Euro 100 per persona.
Il costo dell’assicurazione proposta dall’organizzatore per i viaggi di gruppo (minimo 16 persone) contro le spese di recesso del Consumatore (spese di annullamento) varia a seconda dell’importo del viaggio, mentre per le partenze individuali il costo della copertura assicurativa dovrà essere elaborato di volta in volta, in funzione della durata e della destinazione. Il Consumatore al momento della prenotazione potrà sottoscrivere presso qualsiasi altra compagnia di assicurazione, dandone certificazione all’organizzatore, analoga polizza con i medesimi oggetto, massimali e condizioni.
La Società rimborserà la penale di annullamento prevista alla data in cui si è manifestato l’evento che ha dato origine alla rinuncia; l’eventuale maggior quota di penale dovuta a seguito di ritardata comunicazione di rinuncia all’Agenzia di Viaggio resterà a carico dell’Assicurato.
Pena la perdita del diritto a risarcimento, in caso di sinistro l’Assicurato o chi per esso è tenuto a farne denuncia a mezzo raccomandata A.R. alla Società entro 30 giorni dall’evento. La Società si riserva il diritto di chiedere in visione tutta la documentazione necessaria per ammettere il sinistro a risarcimento.
19.6 Rischi esclusi dall’assicurazione
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La garanzia è operante solo se le malattie o gli infortuni siano diagnosticati da un ospedale pubblico. Gli infortuni avvenuti e le malattie diagnosticate anteriormente alla stipulazione della polizza non sono ritenuti validi a rendere operante la garanzia. Sono altresì escluse dalla garanzia le rinunce causate da malattie connesse o da eventi conseguenti allo stato di gravidanza e da malattie o infortuni di persona che siano dedite all’abuso di alcolici e/o all’uso di allucinogeni e/o all’uso non terapeutico di psicofarmaci e stupefacenti. Dalla summenzionata garanzia inoltre sono esclusi i Viaggiatori di età superiore a 80 anni, le rinunce dovute ad impedimenti relativi a patologie preesistenti o quale conseguenza diretta di situazioni patologiche già in atto alla data della prenotazione del viaggio e le rinunce dovute a: scioperi, mancato rilascio o concessione del visto consolare, motivi professionali, complicazioni dello stato di gravidanza oltre il 5° mese, incompatibilità con vaccinazioni. L’assicurazione è prestata a “Primo rischio Assoluto”, cioè senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del C.C.
19.7 Assicurazione contro le spese mediche, di rimpatrio e sul bagaglio
La quota di apertura pratica o iscrizione (solo se prevista ed espressamente specificata) include una polizza AXA che prevede le seguenti prestazioni: centrale operativa in funzione 24 ore su 24; rientro sanitario con il mezzo di trasporto più idoneo; trasporto della salma in caso di decesso dell’assistito; rimborso spese mediche e di ricovero; viaggio di un familiare per consentire di far visita all’assistito; assistenza ai minori; prolungamento del soggiorno; rientro anticipato; rimborso per il danneggiamento, perdita parziale o totale del bagaglio fino ad un massimo di euro 1000,00. Le condizioni dettagliate e le istruzioni che il Viaggiatore dovrà osservare in caso di necessità sono contenute nel certificato personale che l’organizzatore consegnerà al Viaggiatore unitamente ai documenti di viaggio o che potranno preventivamente essere inviate, su richiesta, per fax.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTESTAZIONI
Ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al turista - a catalogo, sul proprio sito o in altre forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.
21. FONDO DI GARANZIA (DL 79 DEL 23/11/2011 - ART. 50)
In ottemperanza agli obblighi di legge derivanti dal DL 79 del 23 maggio 2011 - art. 50 comma 2 e comma 3 e successive modifiche/integrazioni la scrivente Agenzia Xxxxxx ha contratto adeguata POLIZZA ASSICURATIVA con la FILO DIRETTO Spa (Polizza numero 5002002211/L - Consorzio FOGAR - FIAVET) che nei limiti dei massimali previsti garantisce il Turista per il rimborso del prezzo del pacchetto turistico e/o costo del rientro immediato qualora il turista stesso non fosse messo in condizione di usufruire in tutto o in parte dei servizi inclusi nel pacchetto turistico esclusivamente in caso di insolvenza o fallimento della stessa ADV/T.O.
Pertanto qualora il turista si trovasse a non poter utilizzare i servizi acquistati in seguito a mancati pre-pagamenti potrà contattare immediatamente la "Centrale Operativa 24 H" per avere consulenza e supporto nel rintracciare sistemazioni alberghiere alternative e/o mezzi di trasporto per raggiungere le stesse e/o informazioni sulle soluzioni di viaggio per un eventuale immediato rientro presso la propria residenza in Italia nel più breve tempo possibile, come da art. 15.2 della succitata Polizza Assicurativa. Al verificarsi di detti inconvenienti dovendo provvedere al pagamento in loco dei servizi richiesti, il viaggiatore potrà ottenerne il rimborso nei limiti di operatività della Polizza sempre che le spese sostenute siano documentate e conformi al DL 79 del 23/5/11.
VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
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I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).