RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE Clausole campione

RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE. Il venditore deve indicare la propria qualità ed è responsabile esclusivamente dell’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dal venditore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni o dai terzi della cui opera si avvalga, dovendo l’adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo alla diligenza richiesta per l’esercizio della corrispondente attività professionale.
RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE. In caso di mancata consegna ad OLT del Quantitativo entro il termine previsto per la DISCARICA il Venditore sarà considerato inadempiente ai sensi del Contratto ed OLT, qualora il Venditore non provveda a consegnare un quantitativo di GNL equivalente al Quantitativo entro il termine di 10 giorni dalla prevista Data di Discarica, potrà provvedere direttamente al relativo approvvigionamento, con costi e spese a carico del Venditore.
RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE. 1. Il Venditore è responsabile dell'esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dal venditore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni o dai terzi della cui opera si avvalga, dovendo l'adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo alla diligenza richiesta per l'esercizio della corrispondente attività professionale (Art. 50). 2. Il Venditore è responsabile degli errori dovuti a difetti tecnici nel sistema di prenotazione che gli siano imputabili e, qualora abbia accettato di organizzare la prenotazione di un pacchetto o di servizi turistici che rientrano in servizi turistici collegati, degli errori commessi durante il processo di prenotazione (Art. 51). 3. Il Venditore non è responsabile degli errori di prenotazione imputabili al viaggiatore o dovuti a circostanze inevitabili e straordinarie (Art 51 co. 2).
RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE. 12.1. In caso di pretese o di contestazioni sorte tra le parti, all’Acquirente non è consentito di effettuare compensazioni sui pagamenti spettanti al Venditore, salvo autorizzazione scritta del Venditore e limitatamente all’importo da quest’ultimo approvato. 12.2. Nei casi espressi nel punto precedente, all’Acquirente non è altresì consentito sospendere, ritardare ovvero posticipare l’obbligo di pagare alle date previste le somme dovute, né gli altri obblighi assunti contrattualmente, con espressa rinuncia ad eccezioni di qualsiasi genere. 12.3. Se l’Acquirente ha patito un danno al cui risarcimento è tenuto il Venditore, tale danno non può superare il valore dei beni forniti oggetto di contestazione e, in ogni caso, quanto ragionevolmente prevedibile dal Venditore al momento della fornitura.
RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE. 1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità sussistente al momento della consegna del bene e che si manifesta entro 2 anni da tale momento. Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 3, il presente paragrafo si applica anche ai beni con elementi digitali. 2. Nel caso di beni con elementi digitali, quando il contratto di vendita prevede la fornitura continuativa del contenuto digitale o del servizio digitale per un periodo di tempo, il venditore è responsabile anche per qualsiasi difetto di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale che si verifica o si manifesta entro due anni dal momento della consegna dei beni con elementi digitali. Se il contratto prevede una fornitura continuativa per più di due anni, il venditore risponde di qualsiasi difetto di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale che si verifica o si manifesta nel periodo di tempo durante il quale il contenuto digitale o il servizio digitale deve essere fornito a norma del contratto di vendita. 3. Gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre termini più lunghi rispetto a quelli previsti ai paragrafi 1 e 2. 4. Se, a norma del diritto nazionale, i rimedi previsti all'articolo 13 sono ugualmente soggetti a prescrizione, gli Stati membri provvedono affinché il relativo periodo di prescrizione consenta al consumatore di avvalersi dei rimedi di cui all'articolo 13 per qualsiasi difetto di conformità di cui è responsabile il venditore a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo e che si manifesta entro il periodo di tempo indicato in tali paragrafi. 5. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, gli Stati membri possono solo mantenere in vigore o introdurre una prescrizione per i rimedi previsti all'articolo 13. Gli Stati membri provvedono affinché tale periodo di prescrizione consenta al consumatore di avvalersi dei rimedi di cui all'articolo 13 per qualsiasi difetto di conformità di cui è responsabile il venditore a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo e che si manifesta entro il periodo di tempo indicato in tali paragrafi. 6. Per quanto riguarda i beni di seconda mano, gli Stati membri possono prevedere che il venditore e il consumatore possano accordarsi su termini contrattuali o accordi con durata del periodo di responsabilità o del termine di prescrizione più breve rispetto a quanto previsto ai paragrafi 1, 2 e 5, a condizione che tali periodi più brevi non siano inferiori a un anno.
RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE. Il Venditore è responsabile della conformità, qualità, sicurezza, legittimità, provenienza e autenticità del Lotto e della correttezza, accuratezza e completezza della descrizione del Lotto, comprese le fotografie e qualsiasi traduzione della descrizione del Lotto. ● Il Venditore garantisce sotto la propria responsabilità che il Lotto è conforme alla normativa sul controllo delle esportazioni. Il Venditore deve ottenere tutte le dichiarazioni di benestare e le licenze necessarie per la vendita del Lotto e fornire documentazione che attesti la conformità a tale normativa. ● Il Venditore garantisce che, con l’offerta e la vendita del Lotto, (i) non viola alcuna norma di legge o regolamento, (ii) non infrange diritti di terzi, né (iii) agisce in modo fraudolento e/o illegale nei confronti dell'Acquirente o di terzi. ● Entro tre (3) giorni lavorativi dopo che Xxxxxxxx ha confermato il pagamento dell'Acquirente, il Venditore deve imballare correttamente e consegnare il Lotto all'Acquirente in conformità alle Condizioni del Venditore e alla descrizione del Lotto, a meno che il Venditore e l'Acquirente non abbiano concordato che l'Acquirente ritirerà il Lotto. Il Venditore è responsabile nei confronti dell'Acquirente per qualsiasi danno dovuto alla spedizione (difettosa) o alla perdita del Lotto. Se le spese di spedizione sono inferiori all'importo indicato nell'Asta online, il Venditore rimborserà all'Acquirente le spese di spedizione che l'Acquirente ha pagato in eccesso. Se c'è un problema con la consegna di un Lotto e le parti non raggiungono una soluzione, entrambe le parti devono prestare la loro collaborazione alle indagini dell'azienda che ha curato la spedizione.
RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE. (1) 1. Il venditore è responsabile dell'esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dal venditore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni o dai terzi della cui opera si avvalga, dovendo l'adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo alla diligenza richiesta per l'esercizio della corrispondente attività professionale. (1) Da ultimo il presente articolo è stato così sostituito dall’ art. 1, comma 1, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62, che ha sostituito il Capo I, a decorrere dal 1° luglio 2018 e con applicabilità ai contratti conclusi a decorrere da tale data, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 62/2018.
RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE. (A) I presenti Termini stabiliscono l'intera responsabilità del Venditore in relazione alle Merci e alla fornitura delle stesse all'Acquirente. (B) La responsabilità del Venditore ai sensi dei presenti Termini sostituirà ed escluderà qualsiasi altra responsabilità, prevista da altre garanzie, condizioni, termini o responsabilità, espresse o implicite, previste per legge o in virtù di altre disposizioni, in ragione di norme contrattuali, illecito civile, inclusa la negligenza, o qualsiasi altro obbligo o azione legale, comprese le responsabilità inerenti a qualità, condizioni, descrizione o idoneità per un utilizzo particolare delle Merci, nella misura massima consentita dalla legge vigente. (C) Senza pregiudizio per la generalità di quanto sopra, salvo quanto espressamente previsto nei presenti Termini, il Venditore non sarà responsabile nei confronti dell'Acquirente (o, nella massima misura consentita dalla legge vigente, nei confronti di terze parti), in ragione di norme contrattuali, illecito civile o altre disposizioni, per qualsiasi difetto delle Merci, mancata corrispondenza delle stesse a specifiche, descrizioni o campioni per qualsiasi lesione personale, danno o perdita derivante, direttamente o indirettamente, da tale difetto o guasto. (D) L'Acquirente dovrà seguire tutte le istruzioni fornite di volta in volta dal Venditore per quanto riguarda conservazione, precauzioni di sicurezza o altre misure da adottare per fare in modo che le Merci non provochino danni o lesioni ad alcuna cosa o persona. L'Acquirente dovrà portare tali istruzioni a conoscenza degli eventuali acquirenti successivi delle Merci.
RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE. (Vendor’s Liability) 1. L’Assicurazione riguardante il Venditore non vale per: a) qualsiasi specifica garanzia, o qualsiasi distribuzio- ne o vendita non autorizzata dall’Assicurato; b) i danni corporali o materiali derivanti da: I. qualsiasi azione da parte del Venditore che mo- difichi il prodotto; II. qualsiasi inosservanza al mantenimento del prodotto in condizioni di vendita; III. qualsiasi inosservanza nell’effettuare ispezioni, adattamenti, prove o servizi che il Venditore abbia concordato di effettuare o normalmente effettui nel regolare svolgimento della sua atti- vità in relazione alla distribuzione o vendita del prodotto; IV. prodotti che dopo la distribuzione o la vendita da parte dell’Assicurato sono stati etichettati o rietichettati o usati come contenitori, o come parti o componenti di qualsiasi altra cosa o so- stanza da parte o per il Venditore; c) danni corporali o materiali che si verifichino nei locali del Venditore; eccetto quelli relativi alla di- mostrazione dei prodotti assicurati attinenti alla loro vendita e conseguenti ad un difetto degli stes- si risarcibile a termini di Polizza; d) pretese o responsabilità per danni decretati dal Tribunale a scopo punitivo o di ammonimento del Responsabile. 2. L’Assicurazione non è operante nei confronti di qualsiasi persona od organizzazione dalla quale l’As- sicurato Contraente abbia acquisito prodotti o com- ponenti, parti di essi o contenitori che fanno parte del prodotto cui si riferisce la garanzia. Avvertenza All’attivazione della presente garanzia la Compagnia emetterà apposita appendice riportando anche il testo in lingua inglese per utilità dell’Assicurato, fermo restando che il contratto è disciplinato dal testo italiano.
RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE. (a) Fatti salvi i divieti di cui all’art. 1229 c.c., la responsabilità del Venditore, ed il risarcimento dovuto al Compratore, per ragioni derivanti da questo Contratto, sono espressamente limitati alla sostituzione, da parte del Venditore, delle Merci difettose ed alla loro consegna presso il Compratore, oppure, a discrezione del Venditore, al pagamento di un importo non eccedente il prezzo delle merci che hanno dato luogo alla controversia. (b) Senza che ciò infici le disposizioni della clausola 8 (d) e sempre fatti salvi i divieti di cui all’art. 1229 c.c., il Venditore non ha responsabilità nei confronti del Compratore, a qualsivoglia titolo, per: (i) perdita o danno sofferto dal Compratore o da terzi derivante dalla mancata specificazione o enunciazione, da parte del Venditore, delle potenzialità, delle capacità produttive o di adattamento delle Merci o di parte di esse; (ii) perdita o danno sofferto dal Compratore in conseguenza di pretese di terzi; (iii) perdite di profitti, avviamento, opportunità commerciali, produttività o abbattimento di costi sofferta del Compratore; (iv) ogni altro danno o perdita finanziaria indirettamente causati al Compratore. (c) La responsabilità complessiva del Venditore in relazione alla fornitura delle Merci, a qualsivoglia titolo, è limitata, per ogni fatto dannoso o serie di fatti dannosi connessi tra loro, al costo delle Merci difettose, danneggiate o non consegnate che danno luogo all’azione di responsabilità, determinato sulla base del prezzo netto fatturato al Compratore. (d) Nulla in queste condizioni generali potrà escludere o diminuire la responsabilità del Venditore per : (i) morte o lesioni personali causate da colpa; (ii) dolo o induzione in errore. (e) Nel caso che il Compratore o un rappresentante del Compratore apporti modificazioni o arrechi cambiamenti alle Merci senza il preventivo consenso scritto del Venditore e derivi da tali modifiche o cambiamenti un’azione legale contro il Venditore, il Compratore garantirà, indennizzerà e terrà il Venditore indenne da ogni danno, responsabilità, spesa e costo connesso oderivante.