CONDIZIONI DI CONTRATTO. A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
CONDIZIONI DI CONTRATTO. A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18.
CONDIZIONI DI CONTRATTO. A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 4 1° comma; art. 5; art. 7; art.8; art.9; art. 10 1° comma; art. 11; art. 15; art. 17. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.). La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile anche se gli stessi sono commessi all’estero. Il rispetto per i diritti dei bambini non conosce frontiere.
CONDIZIONI DI CONTRATTO. A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 “Proposta di acquisto – Conclusione del contratto di pacchetto turistico”; art. 7 “Pagamenti”; art. 10 “Recesso del Viaggiatore”; art. 19 “Possibilità di contattare l’organizzatore tramite il venditore – Reclami o denunce”. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno, etc.).
CONDIZIONI DI CONTRATTO. A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7; art. 13; art. 18. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore. viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.). INFORMATIVA EX ART. 13 DLGS 196/2003 e ss.mm.ii Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessario per la conclusione e l’esecuzione del contratto, è svolto nel pieno rispetto del DLGS 196/2003, in forma cartacea e digitale. I dati saranno comunicati ai soli fornitori dei servizi compresi in pacchetto turistico. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 DLGS 196/2003 contattando il titolare del trattamento: denominazione della Società; sede, dati fiscali; indicazione del nome del responsabile ed indirizzo e-mail.
CONDIZIONI DI CONTRATTO. A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 19. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore. viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.). La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero” I vettori aerei comunitari e quelli appartenenti a Stati aderenti alla Convenzione di Montreal 1999 sono soggetti al seguente regime di responsabilità: Non sussistono limiti finanziari alla responsabilità del vettore aereo per i danni da morte, ferite o lesioni personali del passeggero. Per danni superiori a 100000 DSP (equivalenti a circa 120.000 Euro) il vettore aereo può contestare una richiesta di risarcimento solo se è in grado di provare che il danno non gli è imputabile. In caso di ritardo nel trasporto passeggeri il vettore è responsabile per il danno fino ad un massimo di 4150 DSP (circa 5000 Euro). In caso di distruzione, perdita, danneggiamento o ritardo nella riconsegna dei bagagli, il vettore aereo è responsabile per il danno fino a 1000 DSP (circa 1200 Euro). È possibile effettuare una dichiarazione speciale di maggior valore del bagaglio o sottoscrivere apposita assicurazione col pagamento del relativo supplemento al più tardi al momento dell'accettazione. I Vettori appartenenti a Stati non aderenti alla Convenzione di Montreal potrebbero applicare regimi di responsabilità differenti da quello sopra riportato. Una sintesi delle principali disposizioni che disciplinano la responsabilità dei vettori che collaborano con Horca Myseria .Viaggi S.r.l. è comunque disponibile a richiesta presso i nostri uffici. La responsabilità del tour operator nei confronti del passeggero resta in ogni caso disciplinata dal Codice del Consumo e dalle Condizioni Generali di Contratto ASTOI pubblicate nel presente catalogo.
CONDIZIONI DI CONTRATTO. A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 19. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole re- lativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.). Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessario per la conclusione e l’esecuzione del contratto, è svolto nel pieno rispetto del DLGS 196/2003, in forma cartacea e digitale. I dati saranno comunicati ai soli fornitori dei servizi compresi in pacchetto turistico. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 DLGS 196/2003 contat- tando Brixia Viaggi, xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxx, Partita IVA 01088100175, e-mail xxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx. “Dal 17 ottobre 1998 i soli vettori comunitari sono illimitatamente responsa- bili per danni da morte, ferite e lesioni al passeggero ai sensi del regolamento CE nr. 2027/97, che stabilisce anche la responsabilità oggettiva (ossia senza colpa) del vettore per danni fino all’ammontare di 100.000 diritti speciali di prelievo, equivalenti a Euro 121.982,98 (al 30.06.98). La responsabilità del Tour Operator nei confronti del passeggero resta disciplinata dal D. Lgs 111/95 e dalle Condizioni Generali di Contratto pubblicate dal presente catalogo.
CONDIZIONI DI CONTRATTO. 1. AI contratti aventi ad oggetto l'offerta del servizio turistico singolo di cui alla precedente lettera A), sono applicabili gli artt. 6 (PROPOSTA DI ACQUISTO), 8 (PREZZO) e 14, comma 1 (MODIFICHE DOPO L'INIZIO DEL PACCHETTO TURISTICO), fermo restando che la terminologia di tale clausole va sempre intesa con riferimento al contratto di vendita dei servizi turistici singoli.
CONDIZIONI DI CONTRATTO. 1. I lavori oggetto del presente Accordo e tutte le altre prestazioni dovute dall’Appaltatore sono soggetti alle condizioni ed alle prescrizioni stabilite nei documenti tecnici e progettuali elencati nel documento denominato “DTA 000
2. Le tariffe indicate nel documento denominato “DTA 003 Elenco Prezzi”, hanno valore contrattuale per le parti descrittive e prescrittive, per i prezzi e per l’applicazione dell’art. 37 delle CGC.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall’osservanza di leggi, capitolati e
4. In caso di discordanza o contrasto fra disposizioni di uno stesso documento si applicano le disposizioni più favorevoli per FER. Nel caso in cui le norme, i regolamenti, le istruzioni, i capitolati, le tariffe, i disegni ecc., richiamati e/o allegati nel presente Accordo stabiliscano per uno stesso oggetto prescrizioni diverse, si applicheranno quelle più favorevoli a FER.
5. L’Appaltatore resta comunque totalmente ed unicamente responsabile della regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo.
CONDIZIONI DI CONTRATTO. 2.1 Salvo diverso accordo scritto tra le parti, le presenti condizioni generali (“Condizioni Generali”) si applicano alla vendita di tutti i Prodotti forniti da B&C all’Acquirente, e prevalgono su tutte le altre condizioni sia di B&C sia dell’Acquirente, emesse sia prima sia dopo le presenti Condizioni Generali.
2.2 La vendita dei Prodotti sarà regolata in via esclusiva dalle presenti Condizioni Generali, dall’Ordine e dalla Conferma d’Ordine di B&C, che costituiscono congiuntamente l’intero contratto che regola la vendita dei Prodotti da B&C all’Acquirente e prevalgono su qualsiasi precedente intesa orale o scritta tra le parti avente il medesimo oggetto (“Contratto”).