Noi Commercianti
Noi Commercianti
I.P.
Informazioni & scadenze
xxx.xxxxxxxxxxxx.xx • xxxx@xxxxx.xxxxxxx.xx.xx
NUMERO 1 - Gennaio 2015
UMCE
CREDITO
NUOVA PROROGA PER LA MORATORIA
L’Associazione Bancaria Italiana e le Associazioni di categoria hanno prorogato al 31 marzo 2015 l’accordo già sottoscritto lo scorso anno e finalizzato alla sospensione dei debiti delle P.M.I. verso gli Istituti di Credito.
L’accordo prevede i seguenti benefici:
• Sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio e lungo termine (mutui)
• Sospensione per 12 mesi ovvero per 6 mesi della quota capitale implicita nei canoni di leasing
• Allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazioni su crediti certi ed esigibili
Possono presentare la richiesta solo le aziende “in bonis” , cioè quelle che non presentano posizioni debitorie in sofferenza, partite incagliate o esposizioni scadute da oltre 90 giorni.
Resta inteso che è possibile attivare le sopradescritte operazioni di sospensione o allungamento dei finanziamenti solo per le aziende che non abbiano già usufruito di simili benefici ai sensi del citato accordo.
Per ogni più opportuno approfondimento potrete fare riferimento ai nostri uffici interni della cooperativa di garanzia BRENTAFIDI.
CONTRATTI DI LOCAZIONE
MODALITÀ DI VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI REGISTRO
Con il nuovo anno è scattato l’obbligo di utilizzare esclusivamente il mod. F/24 ELIDE per il versamento dell’imposta di registro dei tributi speciali e dei compensi, nonché dell’imposta di bollo connessi alla registrazione dei contratti di locazione immobili. Tale nuovo modello dovrà essere utilizzato anche per il versamento dell’imposta annuale di registro relativa ai contratti di loca- zione e per l’eventuale regolarizzazione dei ritardi in ravvedimento operoso.
Il modello F/24 ELIDE, compilato con i nuovi codici tributo, dovrà essere presentato:
• Esclusivamente in via telematica per tutti i soggetti titolari di partita iva e anche per i soggetti privati in presenza di un saldo a debito superiore a € 1.000,00
• Anche in forma cartacea solo per i soggetti privati, qualora il saldo a debito risulti pari o inferiore ad € 1.000,00
Maggiori chiarimenti potranno essere richiesti a Xxxxxx Xxxxxx, responsabile del nostro Servizio Locazioni
CONAI
RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO PER ACCIAIO E LEGNO
Il Consiglio di Amministrazione del Conai ha deliberato la variazione del contributo ambientale per gli imballaggi in acciaio, legno plastica, vetro e sulle procedure semplificate di dichiarazione.
Periodico mensile d’informazione a cura della Confcommercio Imprese per l’Italia - Mandamento di Bassano del Grappa. Poste Italiane SpA - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% NE/VI. In caso di mancato recapito restituire al mittente.
Confcommercio Imprese per l’Italia - Mandamento di Bassano del Grappa, Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx xxx Xxxxxx Centralino Segreteria Tel.: 0000.000.000 - Fax Segreteria: 0000.000.000 - Fax Direzione: 0000.000.000 - Xxx Ufficio Paghe: 0000.000.000 Autorizzazione Tribunale di Bassano n.318/83 Stampa Grafiche Fantinato s.r.l. Romano d’Ezzelino (VI) Tel. 0000.000.000. • Dirett. Responsabile: Xxxxxxx Xxxxxxxx Redazione: Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx.
Ecco le variazioni con l’indicazione delle relative date di decorrenza:
Dal 1° GENNAIO | Dal 1° APRILE | |
PLASTICA | 188,00 €/ton | -- |
VETRO | 20,80 €/ton | -- |
ACCIAIO | -- | 21,00 €/ton |
LEGNO | -- | 7,00 €/ton |
Contributo forfettario sul peso dei soli imballaggi delle merci | 49,00 €/ton | 48,00 €/ton |
Aliquote da applicare sul valore delle importazioni dei prodotti alimentari imballati | 0,12 % | |
Aliquote da applicare sul valore delle importazioni dei prodotti non alimentari | 0,06 % |
Segnaliamo infine che i moduli per la procedura semplificata Ex ante e per la procedura ordinaria Ex post sono stati aggiornati con la distinzione tra i quantitativi di imballaggi esportati pieni e/o vuoti.
INTERESSI LEGALI
DA GENNAIO ALLO 0,5%
A far data dal 1° gennaio il saggio di interesse legale è passato allo 0,5% in ragione d’anno. La modifica è contenuta nel De- creto Ministeriale 11 dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 290 del 15 dicembre 2014.
La modifica in esame si riflette in ambiti diversi tra i quali:
• Regolazione dei rapporti fra debitori e creditori
• Determinazione dell’usufrutto vitalizio
• Ravvedimento operoso
Si informa inoltre che è stato pubblicato in G.U. il comunicato con il quale il Ministero ha individuato i tassi di interesse moratori applicabili nei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali per il primo semestre del 2015, stabiliti nella misura del:
• 8,05% per la vendita dei prodotti in genere
• 10,05% per la vendita di alimenti deteriorabili
ENASARCO
CONTRIBUZIONE 2015
Dal 1° gennaio 2015 sono variate le aliquote contributive Enasarco, oltre che i minimali contributivi e i massimali provvigionali su cui eseguire i conteggi.
I contributi secondo le nuove aliquote dovranno essere versate soltanto per importi provvigionali relativi ad affari promossi nel nuovo anno (criterio di competenza).
AGENTI OPERANTI IN FORMA INDIVIDUALE O IN FORMA DI SOCIETÀ DI PERSONE (SAS, SNC).
La nuova aliquota contributiva dovuta per l’anno 2015 è fissata nella percentuale complessiva del 14,65% (metà a carico ditta, e metà a carico agente).
I massimali provvigionali su cui calcolare il contributo sono i seguenti:
• Rapporto di agenzia monomandatario : Euro 37.500,00
• Rapporto di agenzia plurimandatario: Euro 25.000,00
Il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari ad euro 834,00 per l’agente monomandatario ed euro 417,00 per l’agente plurimandatario, rivalutati secondo l’indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (importo specifico che sarà comunicato in un secondo momento da Enasarco).
AGENTI OPERANTI SOTTOFORMA DI SOCIETÀ PER AZIONI O DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Il preponente dovrà versare un contributo calcolato, in base agli scaglioni degli importi provvigionali annui, su tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto di agenzia, secondo il seguente schema:
PROVVIGIONI ANNUE | ANNO 2015 |
Importi provvigionali annui fino a euro 13.000.000,00 | 3,60% |
Da 13.000.000,01 a 20.000.000,00 | 1,80% |
Da 20.000.000,01 a 26.000.000,00 | 0,90% |
Da 26.000.000,01 | 0,40% |
Rimangono invariate le scadenze entro le quali i pagamenti devono pervenire alla Fondazione ovvero entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza dei trimestri: 1 gennaio/31marzo; 1 aprile/30 giugno; 1 luglio/30 settembre; 1 ottobre/31 dicembre.
LAVORO
BONUS ASSUNZIONE GIOVANI
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha messo a disposizione delle aziende alcuni fondi (5 milioni di euro per il Veneto) per l’assunzione di giovani, dai 16 ai 29 anni, effettuate dal 3 ottobre 2014 al 30 giugno 2017.
Per beneficiare dell’incentivo le aziende devono assumere i giovani:
- tra i 16 e i 29 anni;
- registrati al “Programma Xxxxxxxx Xxxxxxx”- xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
- che abbiano assolto l’obbligo scolastico, se minorenni;
- non occupati e non inseriti in percorsi di studio.
L’importo del bonus varia, come illustrato nella seguente tabella, a seconda del tipo di assunzione e della classe di profilazione (bassa, media, alta, molto alta) assegnata dal centro per l’impiego al giovane registrato “Programma Xxxxxxxx Xxxxxxx”.
CLASSE DI PROFILAZIONE DEL GIOVANE | ||||
BASSA | MEDIA | ALTA | MOLTO ALTA | |
Assunzione tempo determinato di almeno 6 mesi e inferiore a 12 mesi | - | - | 1.500,00 € | 2.000,00 € |
Assunzione tempo determinato di almeno 12 mesi | - | - | 3.000,00 € | 4.000,00 € |
Assunzione a tempo indeterminato | 1.500,00 € | 3.000,00 € | 4.500,00 € | 6.000,00 € |
Il bonus viene riproporzionato nell’ipotesi di assunzione part time, che non deve essere inferiore al 60% dell’orario normale di lavoro. ATTENZIONE:
• Il bonus è escluso per le assunzioni con contratto di apprendistato, a chiamata, domestico, ripartito e accessorio;
• Le condizioni necessarie per fruire dell’incentivo sono: il regolare adempimento degli obblighi contributivi, il rispetto degli obblighi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, l’applicazione del CCNL e dei contratti di secondo livello ed il rispetto dei limiti imposti dal “regime de minimis”;
• Il bonus è riconosciuto fino ad esaurimento fondi.
Il nostro servizio paghe è a disposizione per eventuali chiarimenti e per effettuare le dovute pratiche del caso.
CAMERA DI COMMERCIO
COME CAMBIA IL DIRITTO ANNUALE
Con il D.L. 90/2014 è stata prevista una graduale riduzione del diritto annuale delle Camere di Commercio come di seguito sintetizzato: 35% per il 2015, 40% per il 2016, 50% dal 2017.
Gli importi così determinati, da versare per le aziende già iscritte in un’unica soluzione entro il termine previsto per il pagamento
del primo acconto delle tasse, è dunque così rimodulato (per il 2015):
• Ditte Individuali (piccoli imprenditori, artigiani, ecc.) € 57,20
• Ditte Individuali (sezione ordinaria) € 130,00
• Soggetti REA (mediatori ed agenti che non esercitano) € 19,50
• Società di persone e di capitali € 130,00 + % x scaglione di fatturato
Ricordiamo infine che ciascuna Camera di Commercio ha la possibilità di aumentare la misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20% ; ad oggi nessun provvedimento è stato adottato dalla Camera di Commercio Vicentina
INPS
LE ALIQUOTE 2015 PER LA GESTIONE SEPARATA
Le aliquote applicabili ai versamenti 2015 della Gestione separata INPS dovuti da liberi professionisti, amministratori o nelle altre forme di collaborazione coordinata e continuativa, sono così determinati:
• 30,72% per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie
• 23,50% per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra copertura contributiva
I versamenti sono dovuti fino al raggiungimento del massimale di redditi stabilito in € 100.324,00 mentre per l’accredito dei contributi, il minimale annuo di reddito si ritiene pari ad € 15.547,00 .
ADEMPIMENTI PER
CESSAZIONE ATTIVITÀ
Riteniamo utile ricordare che anche a fronte di un chiusura (o sospensione) dell’attività sono numerosi gli adempimenti amministrativi, previdenziali e tributari ai quali bisogna adempiere per evitare future contestazioni o sanzioni. Di seguito provvediamo a riepilogare i principali:
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI e SUAP
Le attività commerciali e di somministrazione devono preoccuparsi di inviare comunicazione alle Amministrazioni competenti, come il Comune nella maggior parte dei casi ma anche, per alcune tipologie di prodotti (oggetti preziosi, tabaccai, attività fune- rarie, strutture ricettive ecc.), agli altri preposti quali Questure, Amministrazione Provinciale, Amministrazione dei Monopoli, ecc. Di norma queste comunicazioni vengono oggi trasmesse obbligatoriamente in via telematica, tramite lo Sportello Unico delle Attività Produttive (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx)
CAMERA DI COMMERCIO
Entro 30 giorni dalla chiusura deve essere trasmessa, sempre con canale informatico, la relativa comunicazione di cessazione.
INPS e INAIL
Inviare comunicazione sempre entro il termine di 30 giorni.
IVA
Comunicare la cessazione entro:
- 30 giorni dalla data di scioglimento, per le società
- 30 giorni dalla data dell’ultima operazione imponibile per le ditte individuali
USLL
Per le aziende del settore alimentare è inoltre necessario notificare la cessazione al Servizio Igiene e Alimenti.
SHOPPERS IN PLASTICA
COME RICONOSCERE QUELLI A NORMA
Sono in molti gli associati che ancora chiedono informazioni sulle modalità per riconoscere le “borsette della spesa” a norma con le disposizioni ambientali, pienamente vigenti da agosto scorso cosi come il relativo impianto sanzionatorio.
Di seguito pubblichiamo un interessante schema riepilogativo predisposto da Unioncamere ed AssoBioplastiche nel quale sono riproposti i vari simboli grafici utili al riconoscimento degli shoppers regolari
LEGGE DI STABILITÀ
LE NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO
ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato (anche part time), effettuate dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, è pre- visto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, a carico del datore di lavoro, per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite massimo di euro 8.060,00 annui.
Esclusioni: l’esonero contributivo non spetta ai lavoratori che nei sei mesi precedenti l’assunzione siano stati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro; non spetta per quei lavoratori il cui sgravio sia già stato usufruito in precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato; non spetta per i lavoratori che avevano già un contratto a tempo indeterminato, con lo stesso datore di lavoro, nel periodo dal 1° ottobre 2014 al 31 dicembre 2014; non spetta alle assunzioni effettuate con contratto di apprendistato e di lavoro domestico.
RIDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO – IRAP
Dall’anno 2015 è prevista, per il calcolo dell’imposta IRAP, la riduzione totale del costo del lavoro del personale dipendente a tempo indeterminato.
BONUS 80 EURO
Confermato il c.d. Bonus Xxxxx anche per l’anno 2015.
Viene riconosciuto in modo automatico dal datore di lavoro a condizione della presenza contestuale:
- di un reddito non superiore ad euro 26.000,00;
- di un’Irpef positiva sul reddito da lavoro al netto delle sole detrazioni per lavoro dipendente.
REDDITO ANNUO COMPLESSIVO | BONUS POTENZIALMENTE SPETTANTE |
Inferiore ad euro 24.000 | EURO 960,00 |
Compreso tra euro 24.000 ed euro 26.000 | EURO 960 x (26.000 – RC)/2000 |
TFR MENSILE
I lavoratori dipendenti, con rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro da almeno sei mesi, hanno facoltà di chiedere l’e- rogazione mensile in busta paga del Tfr, compresa l’eventuale quota destinata alla forma pensionistica complementare.
La facoltà di scelta del lavoratore, vincolante per il datore di lavoro, può essere esercitata dal 1° marzo 2015 e resta inderoga- bile fino al 30 giugno 2018, termine di sperimentazione della norma.
Il Tfr sarà assoggettato a tassazione ordinaria e non rientra nella base imponibile previdenziale.
Esclusioni: lavoratori dipendenti del settore domestico e agricolo, lavoratori dipendenti del settore pubblico, lavoratori dipen- denti da aziende sottoposte a procedure concorsuali e da aziende in crisi occupazionale.
SIAE
FOTOCOPIE E DIRITTO D’AUTORE
Come di consueto ci preme ricordare a tutti i commercianti, i quali all’interno del proprio punto vendita effettuano anche un servizio di fotocopie al cliente (tabaccherie, cartolerie, edicole, ecc.), che la riproduzione di opere letterarie (libri, riviste, ecc.) è consentita a condizione che sia effettuata dal cliente per esclusivo uso personale e a scopi di lettura o studio, senza alcun tipo di utilizzo a fini commerciali e nel limite massimo del 15% del volume o del fascicolo, escluse le pagine di pubblicità.
In ogni caso i commercianti che eseguono fotocopie dovranno sottoscrivere un accordo con la SIAE e quindi versare i compensi di riproduzione dovuti per diritto d’autore, calcolati forfettariamente secondo la seguente tabella:
FOTOCOPIE EFFETTUATE IN MANIERA CONTINUATIVA
N. COPIATORI | Compenso a macchina | Totale annuo |
1 macchina | € 219,00 | € 219,00 |
2 macchine | € 355,00 | € 710,00 |
3 macchine | € 472,00 | € 1.416,00 |
4 macchine | € 602,00 | € 2.408,00 |
5 o più macchine | € 2.845,00 |
Se la fotocopiatura non è l’attività prevalente dell’esercizio commerciale e la stessa viene svolta con una sola macchina in maniera occasionale, è previsto il pagamento di un compenso forfettario biennale di € 163,00.
IL REVERSE CHARGE
ESTESO AL SETTORE EDILE/ENERGETICO E ALLA CESSIONE DI PALLET
La legge di stabilità per il 2015 ha previsto l’estensione del reverse charge (inversione contabile) ad una nuova serie di tipologie di operazioni. Tale meccanismo contabile prevede, come noto, che il cedente/prestatore emette la fattura senza applicazione e l’addebito dell’IVA, specificando che trattasi di operazione in reverse charge (ex art. 17c.6 Dpr 633/72) con applicazione dell’I- VA a carico del destinatario finale. L’acquirente/committente diventa il debitore dell’imposta e per assolverla integra la fattura ricevuta, con l’aliquota e l’imposta, e l’annota sia nel registro IVA acquisti che vendite.
Tale particolare normativa, introdotta nel nostro ordinamento dal 2006, ha subito più volte varie modifiche e integrazioni.
Da ultimo con la legge di stabilità per il 2015 è previsto dal 1 gennaio l’estensione di tale meccanismo contabile anche a:
- prestazione di servizi relativi ad edifici di: pulizia, demolizione, installazione impianti, completamento.
- cessioni di beni effettuate nei confronti di: ipermercati, supermercati e discount alimentari.
- trasferimenti di: quote di emissione di gas a effetto serra, certificati relativi a gas e energia, cessioni di gas e ener- gia ad un soggetto rivenditore
Nello specifico il nuovo meccanismo del reverse charge interessa i servizi di pulizia di uffici, negozi, depositi ecc . e non trova ap- plicazione solo nel caso il servizio di pulizia sia rivolto a privati cioè non soggetti passivi IVA e a servizi di pulizia di soli beni mobili. Per quanto riguarda invece i servizi di demolizione, installazione impianti e completamento di edifici c’è da sottolineare che il sistema dell’inversione contabile si applica in ogni caso e a prescindere dalla circostanza incui le prestazioni siano rese da soggetti subappaltatori.
Pertanto tale nuove ipotesi si applicano indipendentemente dal rapporto contrattuale (appalto, subappalto), come avviene negli altri casi per il settore edile, rilevando solo il fatto che il committente sia un soggetto passivo IVA e la riconducibilità di tali prestazioni a un bene qualificato come edificio.
Al fine di individuare specificatamente i servizi di completamento si ritiene di fare riferimento alle attività di intonacatura, rive- stimento di pareti e di muri, tinteggiatura ecc.
Per quanto concerne invece l’applicazione del reverse charge nei confronti della grande distribuzione dobbiamo attendere il rilascio di una apposita autorizzazione da parte della UE.
Infine anche le cessioni di bancali in legno (pallet) recuperati a cicli di utilizzo successivi al primo, sono, assoggettati dal 1 gennaio 2015 al reverse charge.
CESSIONE DI FIAMMIFERI
DAL 01.01.2015 SI APPLICA IL REGIME IVA ORDINARIO
A decorrere dal 1 gennaio 2015 è stata soppressa l’imposta di fabbricazione sui fiammiferi.
Di conseguenza i tabaccai devono assoggettare ad IVA i corrispettivi incassati per tali cessioni con aliquota IVA al 22% e con rilascio dello scontrino fiscale o ricevuta fiscale.
Per quanto riguarda le cessioni dei fiammiferi in rimanenza acquistati con il vecchio regime monofase e muniti del contrasse- gno di Stato continueranno ad essere “fuori campo IVA” .
LE NUOVE DICHIARAZIONI D’INTENTO
LA COMPILAZIONE DEL MODELLO “MOD. DI”
Il X.Xxx n. 175/2014 così detto “Semplificazioni” ha stabilito l’obbligo di comunicare i dati delle dichiarazioni di intento in capo
all’esportatore abituale il quale quindi dovrà inviare:
- All’Agenzia delle Entrate telematicamente i dati delle dichiarazioni d’intento emesse;
- Al fornitore o alla Dogana (per le importazioni) la dichiarazione d’intento unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione della stessa, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.
Per contro il fornitore potrà effettuare la cessione o la prestazione senza l’applicazione dell’IVA solo dopo aver:
- Ricevuto la dichiarazione d’intento e la relativa ricevuta di presentazione all’Agenzia delle Entarte, consegnatagli dall’e- sportatore abituale;
- Riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate da parte dell’esportatore abituale.
Il fornitore dovrà inoltre riepilogare nella dichiarazione IVA annuale le dichiarazioni d’intento ricevute.
L’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello “Mod DI” da utilizzare per la dichiarazione d’intento e ha disposto che le nuove modalità con i conseguenti nuovi obblighi decorrono dal 12 febbraio 2015.
La verifica dell’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate da parte dell’esportatore abituale
effettuata dal fornitore potrà essere svolta consultando il proprio cassetto fiscale.
Da sottolineare che la sanzione dal 100% al 200% dell’imposta verrà applicata qualora il cedente o il prestatore ef- fettui operazioni nei confronti dell’esportatore abituale prima di aver ricevuto da parte di questi la dichiarazione di intento ed averne riscontrato l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate.
Permane comunque in capo al fornitore/prestatore l’obbligo di tenuta dell’apposito registro delle dichiarazioni di intento e l’o- nere di indicare nelle fatture emesse gli estremi della relativa dichiarazione di intento.
Corso di formazione
(completo di aggiornamento)
per abilitazione alla conduzione di Carrelli elevatori
Corso completo:
20/02/2015 + 27/02/2015 + 06/03/2015
Orario: dalle 08:30 alle 12:30 Quote partecipazione:
Soci Confcommercio € 150,00 Non soci Confcommercio € 201,00 Disoccupati € 150,00
Corso di aggiornamento: 05/03/2015 oppure 06/03/2015 Orario: dalle 08:30 alle 12:30 Quote partecipazione:
Soci Confcommercio € 90,00
Non soci Confcommercio € 122,00 Disoccupati € 90,00
Pe informazioni e iscrizioni:
Confcommercio Bassano del Grappa - Largo Xxxxxxxx - Bassano del Grappa
Tel. 0000 000000 / 0000 000000 - mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxxxxxx.xx.xx Oppure visita il sito: xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx
Le lezioni si terranno presso la sede di Confcommercio Bassano del Grappa - Xxxxx Xxxxxxxx - Xxxxxxx xxx Xxxxxx