LAVORO. Per quanto concerne il tema del lavoro, appare di primaria importanza garantire una retribuzione equa al lavoratore in modo da assicurargli una vita e un lavoro dignitoso in condizioni di libertà, equità, sicurezza e dignità, in attuazione dei principi sanciti dall'articolo 36 della Costituzione. A tal fine si ritiene necessaria l'introduzione per legge di un salario minimo orario che, per tutte le categorie di lavoratori e settori produttivi in cui la retribuzione minima non sia fissata dalla contrattazione collettiva, stabilisca per legge che ogni ora di ogni lavoratore non possa essere pagata al di sotto di una certa cifra. Similmente non potranno essere più gratuiti neppure gli apprendistati per le libere professioni. Al fine di favorire una pronta ripresa dell'occupazione e liberare le imprese dal peso di oneri spesso inutili e gravosi, occorre porre in essere da un lato una riduzione strutturale del cuneo contributivo e dall'altro una semplificazione, razionalizzazione e riduzione, anche attraverso la digitalizzazione, degli adempimenti burocratici connessi alla gestione amministrativa dei rapporti di lavoro, che incidono pesantemente sul costo del lavoro in termini di tempo, efficienza e risorse dedicate. La cancellazione totale dei voucher ha creato non pochi disagi ai tanti settori per i quali questo mezzo di pagamento rappresentava uno strumento indispensabile e la sua sostituzione con il c.d. «libretto famiglia» e con il «contratto di prestazione occasionale» ha soltanto reso più complesso il ricorso al lavoro accessorio, col rischio di un aumento del sommerso. Anche qui occorre pertanto porre in essere una riforma complessiva della normativa vigente volta ad introdurre un apposito strumento, agile ma chiaro e semplice, che non si presti ad abusi, attivabile per via telematica attraverso un'apposita piattaforma digitale, per la gestione dei rapporti di lavoro accessorio. Al fine di tutelare la sicurezza occupazionale e sociale, si ritiene di primaria importanza lo sviluppo e il rafforzamento di politiche attive che facilitino l’occupazione, la ricollocazione ed adeguate misure di sostegno al reddito e di protezione sociale. Ciò potrà essere attuato anzitutto procedendo ad una profonda riforma ed un potenziamento dei centri per l'impiego. Una particolare attenzione sarà rivolta al contrasto del fenomeno della precarietà per costruire rapporti di lavoro più stabili e consentire alle famiglie una programmazione più serena del loro futuro. Favorire ...
LAVORO. 1. Xxxxxxxx Xxxxxx, Modifiche in tema di lavoro di pubblica utilità ............. p. 203
LAVORO. Il Fornitore dovrà adempiere, per l’intera esecuzione di un Contratto, a tutte le obbligazioni che incombono sullo stesso in applicazione delle Leggi sul lavoro vigenti nel Paese in cui i Prodotti sono fabbricati o i Servizi sono resi. In particolare, il Fornitore dovrà fornire all’Acquirente la prova del pagamento di stipendi, salari, emolumenti, contributi previdenziali, tasse, spese e ogni altro onere dovuti dal Fornitore. Il Fornitore indennizzerà l’Acquirente per ogni e qualsivoglia danno e sanzione incorsi quale conseguenza, diretta o indiretta, di azioni correlate al lavoro.
LAVORO. Premesso quanto previsto dalla legislazione e nel rispetto degli accordi interconfederali vigenti, e riconoscendo l'importanza di perseguire - nell'interesse delle imprese e dei lavoratori - la migliore funzionalità possibile del mercato del lavoro e di rendere gli strumenti legislativi e contrattuali quanto più adeguati a dare risposte mirate e flessibili alle esigenze del sistema produttivo, le parti nazionali esamineranno congiuntamente le seguenti materie: - le caratteristiche, l'andamento e le eventuali problematiche in tema di occupazione e mercato del lavoro nel settore, avvalendosi delle risultanze di apposite indagini sui comparti che avranno per oggetto: il monitoraggio dell'occupazione complessiva, le tipologie di contratti utilizzati (tempo parziale, tempo determinato, somministrazione), le modalità della prestazione lavorativa e l'occupazione giovanile (contratti di apprendistato). Le risultanze di tali indagini e approfondimenti potranno essere utilizzate dalle parti nei rinnovi contrattuali successivi; - l'andamento dell'occupazione femminile, in particolare nelle aree di crisi, con le eventuali azioni positive messe in atto per realizzare le pari opportunità secondo quanto previsto dalla legge n. 125/1991, con particolare riferimento ai problemi connessi con il reinserimento dopo l'aspettativa per maternità e delle nuove disposizioni che dovessero essere emanate in merito; - le opportunità di sviluppo e le problematiche poste da nuove forme di lavoro; - le dinamiche retributive, attraverso l'analisi delle retribuzioni medie nazionali contrattuali e di fatto, e l'esame dell'andamento della contrattazione aziendale di risultato, anche in relazione agli incentivi contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente; - l'andamento del costo del lavoro e i riflessi della legislazione in materia contributiva, assistenziale, antinfortunistica e sociale, anche al fine di una valutazione di competitività internazionale; - l'andamento delle ore lavorate, con riferimento alla corretta applicazione delle norme contrattuali; - le iniziative legislative che abbiano riflessi sul settore, in particolare in materia di previdenza obbligatoria e integrativa; - lo stato di attuazione nel settore della normativa sui Comitati aziendali europei (CAE); - i problemi connessi alla prestazione lavorativa dei disabili, con riferimento al loro inserimento lavorativo mirato e agli eventuali problemi occupazionali; - la presenza di lavoratori stranieri nel settore, gl...
LAVORO relative ai dipendenti dell’Assicurato.
LAVORO. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
LAVORO. La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 30 del 19 novembre 2013, ha risposto ad un quesito della Confindustria, in merito al criterio utile per il computo dei rapporti di lavoro a tempo determinato, ai fini dell’applicazione di specifiche previsioni di legge. In particolare, l’istante si riferisce alla corretta interpretazione: - dell’art. 8, X.Xxx. n. 368/2001 ai fini del riconoscimento dei diritti sindacali di cui all’art. 35, L. n. 300/1970; - dell’art. 12, D.Lgs. n. 25/2007, sulla disciplina dell’informazione e della consultazione dei lavoratori; - dell’art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 113/2012 concernente i CAE (Comitati Aziendali Europei). Dalla lettura delle disposizioni sopra indicate si evince che, ai fini della corretta determinazione della base di computo, occorre effettuare la somma di tutti i periodi di rapporto di lavoro a tempo determinato, svolti a favore del datore di lavoro nell’ultimo biennio e successivamente dividere il totale per 24 mesi. Il risultato così ottenuto consente infatti di determinare, così come richiesto dal Legislatore, il numero medio mensile dei lavoratori subordinati impiegati nell’arco di 24 mesi. A titolo esemplificativo, nell’ipotesi di due lavoratori a tempo determinato con rapporti di lavoro rispettivamente pari a 12 per ciascuno nel corso degli ultimi due anni, si procederà a sommare la durata di ciascun rapporto (12 mesi + 12 mesi = 24 mesi ) per poi dividere tale risultato per 24 mesi (24 : 24 = 1 unità lavorativa). Ne consegue che il numero medio mensile dei lavoratori subordinati impiegati nell’arco di 24 mesi è pari a 1 unità. Con le medesime modalità, nel caso di due lavoratori a termine con rapporti di lavoro rispettivamente pari a 12 e 16 mesi, si dovrà effettuare la somma di 12 mesi + 16 mesi = 28 mesi e divedere il totale sempre per 24 mesi (28 : 24 = 1,16) arrotondando il risultato ad una unità lavorativa; la soluzione segue infatti il criterio dell’arrotondamento per difetto nelle ipotesi in cui il risultato sia compreso tra 0,01 e 0,50, mentre qualora sia compreso tra 0,51 e 0,99 si procede all’arrotondamento ad unità (es. 1,50 = 1 unità; 1, 51 = 2 unità). Per quanto attiene all’art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 113/2012, concernente i Comitati Aziendali Europei, il riferimento alla “ponderazione” non sembra modificare nella sostanza il criterio di computo contemplato dalle due disposizioni innanzi menzionate. Ai sensi di tale disposizi...
LAVORO. Verranno attivate forme di sostegno all’inserimento lavorativo, attraverso la collaborazione con lo Sportello Lavoro Comunale e gli enti formativi presenti sul territorio. Sono previste le seguenti azioni: Rispetto alla popolazione presente nelle Aree, il servizio sarà in grado di: - interagire con la comunità Sinti ed intercettare i relativi bisogni, anche al fine di poter far fronte ad eventuali situazioni emergenziali; - formare, in accordo con il Comune di Bologna, un patto di convivenza per ogni singolo nucleo presente all’interno delle aree; - coinvolgimento nel superamento dell’area sosta di Via Erbosa attraverso accompagnamento dei nuclei all’interno delle microaree realizzate dal Comune di Bologna in Via del Gomito e in Via selva di pescarola e all’interno di alloggi dell’edilizia residenziale pubblica e alloggi messi a disposizione al perseguimento dell’obiettivo; attualmente sono stati messi a disposizione dall’Area Welfare e promozione del benessere e della Comunità del Comune di Bologna, un alloggio in xxx xxx Xxxxxxxxxx 00 int. 9 e un alloggio in xxx xxx xxxxxxxxxx 00 xxx. 0; - mediare nelle eventuali situazioni conflittuali; - assumere un atteggiamento rispettoso e di riconoscimento delle differenze culturali, rispetto ai residenti Sinti, che tenda a favorire un dialogo costruttivo; - favorire la partecipazione del gruppo al processo di condivisione di regole comuni finalizzato al riconoscimento e rispetto delle stesse; - osservare ed analizzare la situazione e percepire i bisogni contestualizzandoli rispetto al contesto familiare e socio-ambientale; - progettare, programmare, realizzare e verificare gli interventi educativi, identificando gli obiettivi e la metodologia di lavoro per poi verificarne il raggiungimento; - operare nell’ambito della prevenzione primaria sul territorio favorendo un lavoro di rete e quindi l’accesso ai servizi per le situazioni di rischio o di manifeste patologie.
LAVORO. V A LAVORO AS ST SUD- IA VIA F VIA DEI MACABRACCIA VIA ISONZO UCINI E U A M SSE -OV D R NTONIO DE TIS (TOTO') VIA RAVA GGIO VIA DEI CARRACCI A BANDIERA TUNISI C VIA XXXXXX FRANCIA VIA CORSICA VIA JACCHIA VIA VIA XXXXXX MALTA C V O RILYN OE R IA ZA VI O L C L LAVORO VIA DEL V ANONICA XXXXXX VIA C V I
LAVORO. I VIA DEL LAVORO AS SUD-O S UTI O V SU Y N E ASSE VIA XXXXXX XXXXXX E EST SUD-OVEST N V T VIA DEL LAVORO CARAVAGGIO XXX XXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XX TANGENZIALE I VIA 63 ?