IVA. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono esenti Iva ai sensi dell'art. 10 punto 18) del D.P.R. 633/72 e successive modifiche e integrazioni.
IVA. L’IVA è a carico del Committente nella misura prevista dalla legge.
IVA. L'IVA è esclusa da tutti gli importi presentati nei documenti di gara ed è a carico della Committenza in misura di legge. Il Comune di Salsomaggiore Terme rientra nel regime di cui all’articolo 1, comma 629, lettera b, della L. n. 190 del 23 dicembre 2014 (Split payment). Tutte le fatture emesse nei confronti del Comune, per la fornitura di beni e servizi, dovranno essere predisposte nel rispetto delle disposizioni previste dalla citata normativa. Nella fattura dovrà essere obbligatoriamente inserita l’annotazione “Scissione dei pagamenti” così come disposto dall’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015. Il Comune di Salsomaggiore Terme provvederà al pagamento della sola base imponibile, provvedendo, successivamente, al versamento dell’Iva esposta in fattura direttamente all’Erario.
IVA. Gli importi indicati in precedenza, tranne quelli esenti per legge, sono comprensivi dell’IVA secondo l'aliquota vigente al momento della stipula del Contratto. Tutti gli importi addebitati saranno assoggettati all’aliquota IVA in vigore al momento della fatturazione.
IVA. Le tariffe sopra indicate saranno assoggettate ad I.V.A. soltanto per la parte relativa agli onorari. La parte relativa al rimborso degli oneri sostenuti da Temporary S.p.A. per retribuzioni e contributi sarà esente. Per quanto non espressamente previsto le parti convengono di ritenere a tutti gli effetti parte integrante del presente contratto di fornitura le condizioni generali accluse. TEMPORARY S.p.A con Unico Socio Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 C.C., si intendono specificatamente approvati i punti numero 1 (tariffa), 2 (nota al contratto di somministrazione), 3 (fatturazione e modalità di pagamento). Per conferma ed accettazione TEMPORARY S.p.A con Unico Socio
1. Somministrazione del personale. TEMPORARY S.p.A. si impegna verso l’impresa utilizzatrice a fornire personale qualificato e professionalmente competente e, ove necessario, in possesso delle abilitazioni di legge e delle eventuali autorizzazioni sanitarie. La somministrazione di lavoro oggetto del presente contratto non incorre in alcuno dei divieti di cui all’art. 32 comma 1 lett. a), b), c) e d) del D.lgs 81/2015 e precisamente: a non utilizzate i lavoratori somministrati: per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; presso unità produttive nelle quali si e' proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi; presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro; da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Il rapporto di lavoro tra somministratore e prestatore di lavoro è soggetto alla disciplina di cui al capo III del D.lgs 81/2015 per quanto compatibile, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1, 2 e 3, 21, 23 e 24 del medesimo D.lgs 81/2015. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per ...
IVA. L'IVA è a carico del Comune nella misura prevista dalla legge.
IVA. Gli importi a base d’asta e di contratto sono da intendersi IVA ESCLUSA Il contratto e soggetto ad IVA nella misura del 22%.
IVA. A carico della Stazione Appaltante.
IVA. Il presente atto, soggetto ad IVA, va registrato soltanto in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.