DISCIPLINARE DI GARA
dei materiali – CIG 6934977C0D - CUP F83G16000960002
LAZIO INNOVA S.p.A.
Allegato n. 1 al Bando di gara
Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, volta alla stipulazione di un accordo quadro con più operatori economici avente ad oggetto la prestazione di servizi tipografici comprendenti stampa personalizzata, stoccaggio e consegna dei materiali – CIG 6934977C0D - CUP F83G16000960002
Art. 1 (Definizioni) 3
Art. 2 (Committente) 4
Art. 3 (Oggetto dell’Appalto) 4
Art. 4 (Importi a base di gara) 6
Art. 5 (Durata dell’Accordo Quadro) 7
Art. 6 (Operatori Economici) 7
Art. 7 (Criteri di selezione) 10
Art. 8 (Disciplina del soccorso istruttorio) 12
Art. 9 (Garanzie a corredo delle Offerte e in tema di esecuzione dell’Accordo Quadro) 12
Art. 10 (Contribuzione all’Autorità Nazionale AntiCorruzione e ricorso al Sistema AVCpass)
............................................................................................................................................... 16
Art. 11 (Avvalimento dei requisiti) 17
Art. 12 (Modalità di presentazione delle Offerte) 19
Art. 13 (Disposizioni per la partecipazione di raggruppamenti temporanei di Operatori Economici e consorzi) 28
Art. 14 (Modalità di valutazione delle Offerte) 30
Art. 15 (Svolgimento della procedura di gara) 34
Art. 16 (Aggiudicazione) 38
Art. 17 (Stipulazione dell’Accordo Quadro) 39
Art. 18 (Divieto di cessione dell’Accordo Quadro e subappalto) 41
Art. 19 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari) 43
Art. 20 (Fallimento dell’Aggiudicatario o risoluzione del contratto) 44
Art. 21 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente Appalto e in quelli della filiera) 44
Art. 22 (Trattamento dei dati personali e normativa sulla privacy) 45
Art. 23 (Legge regolatrice del rapporto e normativa in tema di contratti pubblici) 46
Art. 24 (Documenti allegati e chiarimenti sulla disciplina di Gara) 46
Art. 1 (Definizioni)
1. Nel presente Disciplinare sarà utilizzata la terminologia di seguito specificata:
a. Accordo Quadro: l’accordo quadro concluso con tre operatori economici ai sensi dell’art. 54 del Codice (come di seguito definito) con cui si affida in xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx (xxxx di seguito definiti) al primo classificato e si disciplinano le modalità di affidamento dei Servizi stessi al secondo e terzo classificato al ricorrere delle condizioni previste nel Capitolato;
b. Aggiudicatari: gli Operatori economici (tre) con cui, in caso di aggiudicazione, sarà sottoscritto l’Accordo Quadro;
c. Aggiudicatario Principale: l’Operatore economico posizionatosi al primo posto in graduatoria cui la Committente affiderà l’esecuzione dell’Accordo Quadro in via principale;
d. Servizio: la prestazione di servizi tipografici (stampa personalizzata, stoccaggio e consegna dei materiali);
e. AVCpass: l’Authority Virtual Company Passport, vale a dire il sistema di acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, costituito presso l’X.X.XX. di cui all’art. 216, comma 13°, del Codice (come di seguito definito);
f. Bando di Gara: il documento che riassume le caratteristiche essenziali dell’Appalto e della presente procedura di gara ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 71 del Codice (come di seguito definito);
g. Capitolato: il capitolato speciale descrittivo e prestazionale allegato al presente Disciplinare, costituente parte integrante e sostanziale della lex specialis di gara, che definisce gli elementi essenziali del Servizio funzionali alla elaborazione delle offerte e all’affidamento degli incarichi agli Aggiudicatari;
h. Codice: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;
i. Committente: Lazio Innova S.p.A. con sede legale in Roma, alla via Xxxxx Xxxxxxx 26 A, Partita Iva e Codice fiscale 05950941004;
j. Documento di Gara Unico Europeo o anche DGUE»: il documento redatto in conformità al modello approvato con regolamento dalla Commissione europea (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016 nonché alle Linee Guida pubblicate sulla GU – Serie Generale – n. 174 del 27 luglio 2016 che contiene le informazioni previste dall’art. 85 del Codice il cui form è allegato al presente Disciplinare;
k. Direttore dell’Esecuzione: la persona cui la Committente affiderà il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dell’Accordo Quadro e che avrà il compito di assicurarne la regolare esecuzione da parte degli Aggiudicatari, in conformità ai documenti contrattuali;
l. Disciplinare di Gara: il presente documento, volto ad integrare il Bando di Gara e a regolamentare gli aspetti di svolgimento della procedura e gli elementi minimi negoziali dell’Appalto;
m. Operatore Economico: l’operatore economico monosoggettivo o plurisoggettivo che intende concorrere alla procedura e che presenta la propria Offerta nella presente procedura;
n. Offerta: l’insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo, tecnico ed economico presentate dall’Operatore Economico al fine di partecipare alla presente procedura;
o. PassOE: il documento attestante l’effettuata registrazione da parte del Operatore Economico al sistema AVCpass, ai fini del caricamento dei documenti volti a comprovare il possesso da parte dello stesso dei requisiti richiesti dalla Committente;
p. Posta Elettronica Certificata (PEC): il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, del d.P.R 68/2005 e delle ulteriori norme di attuazione;
q. Responsabile dell’Aggiudicatario: la persona nominata da ogni Aggiudicatario quale responsabile della corretta esecuzione delle attività previste nell’Accordo Quadro e destinato a essere l’interlocutore della Committente nell’intero corso del rapporto contrattuale derivante dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro;
r. Responsabile del Procedimento (R.U.P.): l’esponente della Committente cui competono i compiti relativi all’affidamento e all’esecuzione dell’Accordo Quadro previsti dal Codice, nonché tutti gli altri obblighi di legge che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti;
Art. 2 (Committente) Denominazione Ufficiale: Lazio Innova S.p.A.
Sede: xxx Xxxxx Xxxxxxx 00 X, Xxxx Telefono: +39-06/605160
Fax: +39-06/00000000
PEC: xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx
Profilo di Committente: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx-xx-xxxxx/ Responsabile Unico del Procedimento: Xxxxxx Xxxxxxxxxx Determina a Contrarre: 21/07/2016
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 6934977C0D Codice Unico di Progetto (C.U.P.): F83G16000960002 CPV: 79810000-5, 79820000-8
Art. 3 (Oggetto dell’Appalto)
1. Oggetto dell’Appalto è la prestazione di servizi tipografici comprendenti la stampa personalizzata, lo stoccaggio e la consegna dei materiali prodotti. I materiali stampati da realizzare saranno di diversa tipologia tra cui, a titolo meramente esemplificativo:
- materiali istituzionali (biglietti da visita, cartelline, etc);
- materiali dal contenuto editoriale (pubblicazioni, brochure, bilanci, etc);
- materiali a supporto di eventi e di iniziative di comunicazione (depliant, locandine, inviti, totem, etc).
2. I Servizi che potranno essere richiesti anche parzialmente o singolarmente in esecuzione dell’Accordo Quadro, la tipologia dei materiali e le caratteristiche tecniche degli stessi sono indicate nel dettaglio nel Capitolato.
3. Nessuno dei Servizi descritti nel Capitolato può dirsi secondario.
4. L’Appalto sarà aggiudicato mediante il ricorso ad una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del Codice, con applicazione del criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all’art. 95 del Codice.
5. L’Operatore che avrà formulato la migliore offerta sottoscriverà l’Accordo Quadro come contraente principale mentre, agli Operatori Economici risultati nei posti immediatamente al secondo e terzo posto in graduatoria sarà offerta la sottoscrizione dell’Accordo Quadro subordinatamente all’impegno degli stessi ad applicare le medesime condizioni economiche dell’Aggiudicatario Principale. La mancata sottoscrizione dell’Accordo Quadro per indisponibilità ad applicare le medesime condizioni offerte dall’Aggiudicatario Principale non è causa di escussione della garanzia provvisoria.
6. Ove gli Operatori Economici collocatisi al secondo e terzo posto in graduatoria non accettino di sottoscrivere l’Accordo Quadro alle medesime condizioni dell’Aggiudicatario Principale, la Committente si riserva la facoltà di formulare, sulla base della propria discrezionale valutazione, analoga proposta agli Operatori Economici collocatisi nei posti successivi in graduatoria e che abbiano ottenuto un punteggio complessivo pari ad almeno 50/100.
7. Durante il periodo di efficacia, l’Accordo Quadro potrà essere modificato senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all’art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.
8. Ai sensi dell’art. 106, comma 12°, del Codice, la Committente, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo dell’Accordo Quadro, potrà imporre agli Aggiudicatari l’esecuzione alle stesse condizioni previste nell’Accordo Quadro originario.
In tal caso gli Aggiudicatari non potranno far valere il diritto alla risoluzione dell’Accordo Quadro.
9. Tutte le comunicazioni dovranno essere inviate via e-mail, mediante un valido indirizzo di Posta Elettronica Certificata del Operatore Economico, all’indirizzo di cui all’art. 2 del presente Disciplinare.
Art. 4 (Importi a base di gara)
1. Il valore dell’Accordo Quadro definito sulla base dell’entità complessiva dei budget che potranno essere complessivamente impegnati per l’esecuzione dei Servizi biennali è pari a Euro 700.000,00 (Euro settecentomila) oltre IVA. Tale importo deve intendersi come importo massimo presunto e non costituisce in alcun modo un minimo garantito per gli Aggiudicatari.
2. Gli Operatori dovranno formulare le proprie offerte sulla base dei Servizi e della tempistica descritti nel Capitolato e nello Schema di Accordo Quadro allegati al presente Disciplinare, formulando un ribasso sui valori posti a base d’asta per ciascun materiale descritto nel Capitolato.
3. La Committente si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di avvalersi, nel triennio successivo alla stipulazione dell’Accordo Quadro, della procedura negoziata prevista all’art. 63 del Codice per l’affidamento agli Aggiudicatari di servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto dell’Accordo Quadro, alle medesime condizioni tecniche ed economiche ivi previste.
4. Ai fini dell’art. 35, comma 4° del Codice, il valore stimato dell’Appalto è complessivamente e presuntivamente valutato in Euro 1.400.000,00 (Euro unmilionequattrocentomila/00) oltre IVA.
5. Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della Determinazione dell’X.X.XX. (già A.V.C.P.) n. 3/08, si attesta che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a € 0,00 (euro zero/00), trattandosi di prestazioni che non prevedono l’esecuzione presso le sedi di Lazio Innova.
6. E’ comunque onere dell’Aggiudicatario elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti l’esercizio della propria attività, il Documento di Valutazione dei Rischi, e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività.
7. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 34, comma 35°, del decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, e
216, comma 11°, del Codice, si rappresenta che le spese di pubblicazione del Bando di Gara presso i quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, graveranno sull’Aggiudicatario nella misura massima complessiva e indicativa di € 10.000,00 (Euro diecimila/00), e dovranno essere rimborsate dal predetto alla Committente entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione.
Art. 5 (Durata dell’Accordo Quadro)
1. Il Servizio oggetto di affidamento avrà una durata di 24 mesi, naturali e consecutivi, a decorrere dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro.
2. Alla scadenza dell’Accordo Quadro e a condizione che vi siano ancora ricorse disponibili, la Committente si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale e previa insindacabile valutazione interna, di prorogare il Servizio per un periodo non superiore a 6 mesi.
3. Durante il periodo contrattuale l’Aggiudicatario dovrà garantire il rispetto dei livelli di servizio di cui al Capitolato.
4. La Committente si riserva di dare avvio all’esecuzione dell’Accordo Quadro in via d’urgenza, anche ai sensi dell’art. 32, comma 8°, del Codice.
Art. 6 (Operatori Economici)
1. Sono ammessi alla partecipazione alla procedura tutti i soggetti previsti dall’art. 45 del Codice.
2. Ai fini della partecipazione si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’art. 37 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con Legge 30 luglio 2010 n. 122, e le relative disposizioni di attuazione di cui al D.M. del 14 dicembre 2010.
3. Non sono ammessi a partecipare gli Operatori Economici che si trovino, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui all’art. 80, commi 1°,2°, 4° e 5°, del Codice o di cui alle ulteriori disposizioni normative che precludono soggettivamente gli affidamenti pubblici. Ove ricorrano tali situazioni, la Committente potrà escludere gli Operatori Economici in qualunque momento della procedura.
4. Si precisa che:
• relativamente alle condanne di cui all’art. 80, comma 1°, del Codice, l’esclusione non opera se il reato è stato depenalizzato ovvero se è intervenuta la riabilitazione ovvero se il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la
durata della pena accessoria dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale;
• l’Operatore Economico che si trovi in una delle situazioni di cui all’art. 80, comma 1°, del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, ovvero in una delle situazioni di cui al comma 5° del medesimo art. 80 del Codice, sarà ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la Committente riterrà che le misure di cui al precedente periodo siano sufficienti, l’Operatore Economico non sarà escluso dalla presente procedura. L’Operatore Economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti periodi nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza;
• relativamente ai motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 4°, del Codice, l’esclusione non opera quando l’Operatore Economico abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle Offerte;
• le cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in l. 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;
• in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Committente ne darà segnalazione all’Autorità Nazionale AntiCorruzione ai sensi dell’art. 80, comma 12°, del Codice.
• non sono ammessi altresì alla presente procedura gli Operatori Economici che abbiano fornito la documentazione di cui all’articolo 66, comma 2°, del Codice o che abbiano altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell’Appalto, qualora non sia stato in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione dei soggetti che si trovino nella condizione di cui al precedente periodo, la Committente inviterà entro un termine non superiore a dieci giorni solari i suddetti Operatori a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell’Appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza.
5. Il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero l’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, possono partecipare alla presente procedura su autorizzazione del giudice delegato, sentita l’X.X.XX., come previsto dall’art. 110, commi 3°, 4° e 5°, del Codice.
6. Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/01, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o enti privati in controllo pubblico non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Ai soli fini dell’applicazione dei divieti di cui ai precedenti periodi, devono considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici o degli enti privati in controllo pubblico anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.Lgs. 39/13, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico abbiano stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.
7. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla Procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di Operatori Economici, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla procedura medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di Operatori Economici.
8. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2°, lettere b) e c), del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. In caso di partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2°, lett. b) e c), troveranno altresì applicazione le disposizioni contenute all’art. 47 del Codice.
9. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2°, lett. d) ed e), del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli Operatori Economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di Operatori Economici e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi Operatori Economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà l’Accordo Quadro in nome e per conto proprio e dei mandanti.
10. E’ vietata l’associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto all’art. 48, commi 18° e 19°, del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di Operatori Economici rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
11. Gli Operatori Economici di cui all’art. 45, comma 2°, lett. d), e) e g) del Codice concorrono necessariamente per tutte le proprie raggruppate/consorziate.
12. E’ ammesso il recesso di uno o più Operatori Economici raggruppati esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che gli Operatori Economici rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al precedente periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
Art. 7 (Criteri di selezione)
1. Ai fini dell’affidamento, gli Operatori Economici dovranno possedere, ai sensi dell’art. 83 del Codice:
a) adeguati requisiti di idoneità professionale;
b) adeguata capacità economica e finanziaria;
c) adeguate capacità tecniche e professionali.
2. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1°, lettera a), gli Operatori Economici, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, dovranno essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali, fatto salvo quanto previsto dall’art. 13 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in legge n. 248 del 4 agosto 2006. Il cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, dovrà essere iscritto, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI al Codice.
3. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1°, lettera b), i Concorrenti dovranno possedere nell’ultimo triennio un fatturato specifico (al netto dell’IVA) relativo a servizi tipografici non inferiore a Euro 1.000.000,00.
In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di Operatori Economici, di cui rispettivamente all’art. 45, comma 2°, lett. d) ed e), del Codice il presente requisito dovrà essere posseduto dalla mandataria in misura maggioritaria rispetto agli altri componenti.
Ciascun Operatore Economico del raggruppamento o del consorzio ordinario dovrà rendere, comunque, la dichiarazione contenuta nella dichiarazione sostitutiva relativamente ai requisiti posseduti.
Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2°, del Codice, troverà applicazione quanto disposto dall’art. 47 del medesimo Codice.
4. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1°, lettera c), i Concorrenti dovranno dimostrare di aver eseguito contratti aventi ad oggetto servizi tipografici aventi ad oggetto uno o più dei prodotti indicati nell’elenco prodotti allegato 2.1 del presente Disciplinare, per importi non inferiori a quelli di seguito descritti:
nell’anno 2014:
- un contratto pari a un importo, al netto dell’IVA, non inferiore a € 20.000,00 (Euro ventimila/00)
e
- due contratti pari a un importo, al netto dell’IVA, non inferiore a € 10.000,00 (Euro diecimila/00)
nell’anno 2015:
- due contratti pari a un importo, al netto dell’IVA, non inferiore a € 20.000,00 (Euro ventimila/00)
e
- tre contratti pari a un importo, al netto dell’IVA, non inferiore a € 10.000,00 (Euro diecimila/00)
nell’anno 2016:
- due contratti pari a un importo, al netto dell’IVA, non inferiore a € 20.000,00 (Euro ventimila/00)
e
- tre contratti pari a un importo, al netto dell’IVA, non inferiore a € 10.000,00 (Euro diecimila/00)
In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di Operatori Economici, di cui rispettivamente all’art. 45, comma 2°, lett. d) ed e), del Codice la mandataria deve da sola aver prestato complessivamente, nel periodo di riferimento, almeno 3 contratti di importo non inferiore a € 20.000,00 (Euro ventimila/00) e 5 contratti di importo non inferiore a € 10.000,00 (Euro diecimila/00).
Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2°, del Codice, troverà applicazione quanto disposto dall’art. 47 del medesimo Codice.
5. In sede di partecipazione alla procedura, i requisiti di cui sopra potranno essere oggetto di dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00.
6. I requisiti di cui sopra verranno altresì comprovati con le modalità indicate al successivo art. 15.
7. L’Operatore Economico che, per fondati motivi, non sia in grado di presentare le referenze richieste dalla Committente, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla medesima Committente.
8. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, le imprese potranno far ricorso all’avvalimento, nei limiti e alle condizioni previsti dal predetto articolo. La documentazione ivi indicata, meglio dettagliata all’art. 11 del presente Disciplinare, dovrà essere allegata in sede di Offerta nell’ambito della “Busta A – Documentazione Amministrativa”.
Art. 8 (Disciplina del soccorso istruttorio)
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 83, comma 9°, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente articolo.
2. In particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi formali della domanda e del Documento di Gara Unico Europeo, con esclusione di quelle afferenti all’Offerta Tecnica ed Economica, obbliga l’Operatore Economico che vi ha dato causa al pagamento, in favore della Committente, di una sanzione pecuniaria pari all’1,5‰ del valore complessivo posto a base di gara (vale a dire il valore dell’Accordo Quadro pari a € 700.000,00).
3. Nei casi di cui al precedente comma, la Committente assegna all’Operatore Economico un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni solari, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.
4. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.
5. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Committente ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione.
6. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, l’Operatore Economico è escluso dalla gara.
7. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Art. 9 (Garanzie a corredo delle Offerte e in tema di esecuzione dell’Accordo Quadro)
1. Ai sensi dell’art. 93 del Codice, ciascuna Offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria prestata nella forma della cauzione o della fideiussione, a scelta dell’Operatore Economico. L’importo della garanzia dovrà essere pari al 2%. del valore
dell’Accordo Quadro a base di gara, salvo quanto previsto ai successivi commi 11° e 12° del presente articolo.
2. La cauzione, ai sensi del comma 2° del predetto art. 93 del Codice, a scelta dell’Operatore Economico, potrà essere costituita:
a) in contanti, con versamento su uno dei conti correnti intestati alla Committente presso le agenzie o filiali degli istituti di credito di cui all’allegato sub 7 al presente Disciplinare;
b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Committente.
3. Al fine di comprovare in sede di procedura l’avvenuta costituzione del deposito cauzionale, l’Operatore Economico dovrà produrre i documenti probatori che dimostrino il versamento delle relative somme.
4. Il deposito cauzionale non sarà produttivo di alcun interesse in favore dell’Operatore Economico. I titoli depositati saranno restituiti con le stesse cedole con le quali sono stati presentati.
5. La costituzione del deposito cauzionale dovrà avvenire con le modalità suindicate.
6. La fideiussione provvisoria può essere rilasciata, a scelta dell’Operatore Economico, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
7. La medesima fideiussione, comunque rilasciata, dovrà in particolare:
a) avere quale beneficiaria Lazio Innova S.p.A.;
b) essere specificamente riferita alla presente procedura;
c) prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell’art. 1944 del codice civile;
d) prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2°, del codice civile;
e) prevedere l’impegno alla liquidazione della somma garantita su semplice richiesta scritta della Committente, entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla richiesta medesima;
f) avere validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza fissata per il termine di ricezione delle Offerte;
g) prevedere l’impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della Committente, per la durata di ulteriori 180 (centottanta) giorni, qualora al momento della scadenza della garanzia stessa non fosse ancora intervenuta l’aggiudicazione;
h) coprire la mancata sottoscrizione dell’Accordo Quadro dopo l’aggiudicazione, per fatto dell’Aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave;
i) recare la sottoscrizione olografa o digitale del garante.
8. Ove non sia già contenuto nell’ambito della fideiussione provvisoria, l’Offerta dovrà essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria di cui all’art. 103 del Codice per l’esecuzione dell’Accordo Quadro, qualora l’Operatore Economico risultasse Aggiudicatario.
9. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di Operatori Economici o di un consorzio ordinario, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutti gli Operatori Economici del raggruppamento o consorzio medesimi.
10. Ai sensi dell'art. 93, comma 7°, del Codice, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto, mediante applicazione della seguente formula:
Gr = Gb * (1-R1) * (1-R2) * (1-R3)
Dove:
Gr = Importo della garanzia ridotto Gb = Importo base della garanzia
R1 = pari a 0,5 nel caso di riduzione del 50% prevista per gli Operatori Economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
R2 = riduzione:
1) Pari a 0,7 nel caso di riduzione del 30%, prevista per gli Operatori Economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009,
oppure
2) Pari a 0,8 nel caso di riduzione del 20%, prevista per gli Operatori Economici in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.
R3 = pari a 0,8 nel caso di riduzione del 20% applicabile agli Operatori Economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del Accordo Quadro stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
In caso di mancato possesso di uno o più dei suddetti requisiti, il corrispondente valore di R1, R2, R3 ed R4 nella formula sopra riportata sarà pari a 0.
11. L’importo della garanzia può essere altresì ridotto del 15%, qualora gli Operatori Economici abbiano sviluppato:
3) un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1; oppure
4) un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
12. In alternativa a quanto previsto dai precedenti commi, ai sensi dell’art. 93, comma 7°, del Codice, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui sopra, qualora l’Operatore Economico sia in possesso, alternativamente:
5) del rating di legalità;
6) dell’attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001;
7) di certificazione social accountability 8000;
8) di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001;
9) di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell’energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l’offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli Operatori Economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
13. Per fruire dei benefici di cui ai precedenti commi 10°, 11° e 12°, l’Operatore Economico segnala, in sede di Offerta, il possesso dei requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti, come meglio specificato al successivo art. 12, comma 12°, lett. e).
14. In caso di raggruppamento o consorzio ordinario, l’importo della garanzia è ridotto nei termini di cui sopra soltanto se tutti i consorziati o gli Operatori Economici raggruppati sono in possesso dei rispettivi requisiti. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2°, lett. b) e c), l’importo della garanzia è ridotto solo nel caso in cui il consorzio sia in possesso dei predetti requisiti.
15. Verso i Concorrenti non Aggiudicatari, la garanzia provvisoria sarà svincolata contestualmente alla comunicazione di intervenuta aggiudicazione dell’Appalto, tempestivamente e comunque entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione stessa, ai sensi di quanto disposto dall’art. 93, comma 9°, del Codice. Verso gli Aggiudicatari, la garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro, ai sensi di quanto previsto dal comma 6° dell’art. 93 del Codice.
16. Sarà obbligo dell’Aggiudicatario Principale rilasciare la garanzia definitiva prevista dall’art. 103 del Codice, secondo le modalità previste da detta norma ed entro i termini richiesti dalla Committente nei documenti di gara.
17. Ai sensi dell’art. 103, comma 6°, del Codice, ai fini del pagamento della rata di saldo, l’Aggiudicatario Principale dovrà costituire una cauzione o una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data della verifica di conformità e l’assunzione del carattere di definitività della medesima.
Art. 10 (Contribuzione all’Autorità Nazionale AntiCorruzione e ricorso al Sistema AVCpass)
1. Le Offerte dovranno essere corredate dalla prova dell’avvenuto pagamento della contribuzione dovuta dall’Operatore Economico all’X.X.XX. (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture), ai sensi dell’art. 1, commi 65° e 67°, della l. n. 266 del 23 dicembre 2005 e della Deliberazione della predetta Autorità n. 163 del 22 dicembre 2015.
2. La prova dovrà essere formata e depositata in relazione alla modalità di pagamento prescelta dall’Operatore Economico.
3. Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità, previste nelle “Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67°, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati in vigore dal 1° gennaio 2015”:
▪ versamento online, collegandosi al “Servizio Riscossione Contributi” disponibile in homepage sul sito web dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, seguendo le istruzioni disponibili sul portale, tramite carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo “certified by”), MasterCard (con la gestione del protocollo “secure code”), Diners, American Express. A riprova dell’avvenuto pagamento, l’Operatore Economico dovrà allegare all'Offerta copia della ricevuta di pagamento, trasmessa all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione e reperibile in qualunque momento accedendo alla lista dei pagamenti effettuati disponibile on line sul “Servizio Riscossione Contributi”;
▪ in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegata all’Offerta;
▪ per i soli Operatori Economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: XXXXXXXXXXX) intestato all’Autorità Nazionale AntiCorruzione. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:
a) il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante;
b) il CIG che identifica la procedura, come indicato all’art. 2 del presente Disciplinare di gara.
Copia della ricevuta del bonifico effettuato dovrà essere allegata all’Offerta.
4. A riprova dell’avvenuto pagamento, l’Operatore Economico dovrà allegare all'Offerta copia della ricevuta di pagamento o copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita.
5. La Committente è tenuta al controllo, anche tramite l’accesso al SIMOG, dell’avvenuto pagamento, dell’esattezza dell’importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla presente procedura in corso.
6. Nel caso di raggruppamenti o consorzi ordinari, costituiti e costituendi, il versamento dovrà essere effettuato dal solo Operatore capogruppo.
7. Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 81 e 216, comma 13°, del Codice e dalla Deliberazione dell’X.X.XX. n. 111 del 20 dicembre 2012, come aggiornata dalla successiva Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016, la Committente procederà all’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alla presente procedura, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’X.X.XX., salvo che nei casi di cui all’art. 5, comma 3°, della suddetta Deliberazione 111/12 nonché in tutti gli altri casi in cui non fosse possibile ricorrere a tale sistema.
8. Ciascun Operatore Economico, al fine di consentire l’utilizzo da parte della Committente del sistema AVCpass, sarà tenuto a registrarsi al Sistema accedendo all’apposito link sul portale X.X.XX. (Servizi ed accesso riservato – AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute e richiedere il PassOE per la presente procedura. Le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento, la consultazione dei dati e il caricamento dei documenti sono presenti sul sito: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
9. Si segnala che, nel caso di partecipazione alla presente procedura da parte di Concorrenti non registrati presso il sistema AVCpass, la Committente provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare loro un termine congruo per l’effettuazione della predetta registrazione.
Art. 11 (Avvalimento dei requisiti)
1. L’Operatore Economico, singolo o in raggruppamento di cui all’articolo 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui al precedente art. 7, comma 1°, lett. b) e c),
necessari per partecipare alla presente procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche eventualmente partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, mediante ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice.
2. Nel caso di avvalimento dovrà essere prodotta, nell’ambito della “Busta A – Documentazione Amministrativa”, la seguente documentazione:
a. una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
b. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il Operatore Economico e verso la Committente a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il Operatore Economico;
c. originale o copia autentica del Accordo Quadro in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del Operatore Economico a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
3. Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti a) e b) dovranno essere rese mediante compilazione del Documento di Gara Unico Europeo utilizzando il form allegato al presente Disciplinare. Il DGUE dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’Operatore Economico o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare l’Operatore, e dovrà essere accompagnato da copia del documento di identità del sottoscrivente, in corso di validità. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta in atti copia della fonte dei poteri.
4. Attraverso il Documento di Gara Unico Europeo l’Operatore Economico dovrà fornire le informazioni sui requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice e sui requisiti tecnici, relative agli eventuali soggetti di cui l’Operatore Economico si avvale ai sensi dell’articolo 89.
5. La Committente verifica, conformemente agli artt. 85, 86 e 88, del Codice se i soggetti della cui capacità l’Operatore intende avvalersi soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del medesimo Codice. Essa impone all’Operatore di sostituire le imprese ausiliarie che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Resta inteso che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 80, comma 12°, nei confronti dei sottoscrittori, la Committente esclude lo Operatore Economico ed escute la garanzia.
6. E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
7. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un Operatore Economico, ovvero che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
8. L’Operatore Economico e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Committente in relazione alle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’Operatore Economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell'appalto posto a base di gara.
9. L’Accordo Quadro è in ogni caso eseguito dall’Aggiudicataria alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subAggiudicataria nei limiti dei requisiti prestati.
10. La Committente eseguirà in corso di esecuzione le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto, con le modalità previste dall’art. 89 del Codice.
Art. 12 (Modalità di presentazione delle Offerte)
1. L’Offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti, e sarà vincolante per l’Operatore Economico per il termine di 180 (centottanta) giorni solari dalla data ultima fissata per la scadenza del termine di presentazione delle Offerte. Ai sensi dell’art. 32, comma 4°, del Codice, la committente si riserva la facoltà di chiedere agli Offerenti il differimento di detto termine.
2. Nel caso in cui l’Offerta o i documenti a corredo dell’Offerta siano redatti in lingua diversa da quella italiana, i medesimi dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.
3. Saranno considerate inammissibili le offerte:
i. che sono state presentate in ritardo rispetto al termine di cui al successivo comma 6°;
ii. in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
iii. che Committente ha giudicato anormalmente basse;
iv. che non hanno la qualificazione necessaria;
v. il cui prezzo supera l’importo posto dalla Committente a base di gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.
4. Saranno considerate irregolari le offerte non conformi a quanto prescritto nei documenti di gara. Si applica a tal fine la disciplina di cui al precedente art. 8 del presente Disciplinare di Gara.
5. L’Offerta dovrà consistere in un unico plico, chiuso, non trasparente, sigillato con ceralacca o equivalente sistema, controfirmato sui lembi di chiusura e recante all’esterno la dicitura: «NON APRIRE – Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, volta alla stipulazione di un accordo quadro con più operatori economici avente ad oggetto la prestazione di servizi tipografici comprendenti stampa personalizzata, stoccaggio e consegna dei materiali prodotti - CIG 6934977C0D - CUP F83G16000960002» oltre alla denominazione dell’Operatore Economico con il proprio indirizzo, recapito telefax e indirizzo e-mail.
6. Il suddetto plico dovrà pervenire, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 20/02/2017, al seguente indirizzo:
LAZIO INNOVA S.p.A.
xxx Xxxxx Xxxxxxx 00/X, 00000 - Xxxx
7. Il Plico di Offerta potrà essere consegnato, entro e non oltre il termine predetto, mediante raccomandata A/R, agenzia di recapito autorizzata o a mano. In caso di consegna a mano, verrà rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna, nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00.
8. Non saranno ammesse alla procedura Offerte pervenute oltre il termine sopra indicato. Il recapito dei plichi, indipendentemente dalla modalità utilizzata, sarà incombente a esclusivo rischio del mittente, il quale non potrà sollevare eccezione alcuna ove, per qualsiasi motivo, i plichi non dovessero pervenire in tempo utile.
9. Ai fini del rispetto dei termini sopra indicati, farà fede esclusivamente il timbro apposto dalla Committente.
10. Sarà ammessa l’integrale sostituzione del Plico di offerta purché tale sostituzione intervenga entro i termini di scadenza per la presentazione delle Offerte.
11. Il Plico di Xxxxxxx dovrà contenere al proprio interno le seguenti buste, a loro volta chiuse, non trasparenti, sigillate con ceralacca o equivalente sistema e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti la denominazione dell’Operatore Economico e le seguenti diciture:
Busta A – Documentazione Amministrativa Busta B – Offerta Tecnica
Busta C – Offerta Economica
12. La Busta “A” (Documentazione Amministrativa) dovrà contenere i documenti e le dichiarazioni di seguito indicate:
a) il Documento di Gara Unico Europeo o i Documenti di Gara Unici Europei, completo/i in ogni sua/loro parte, in relazione a tutti i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e ai requisiti di carattere speciale di cui all’art. 83 del Codice.
Si precisa che, in base al Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, in tutti i casi in cui più persone siano membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’operatore economico o vi abbiano poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo, ognuna deve sottoscrivere lo stesso DGUE ovvero presentare DGUE propri in relazione all’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Si ricorda che, ai fini dell’attestazione di insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1°, 2° e 5° lett. l), dell’art. 80 del Codice, la relativa dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante, per quanto a propria conoscenza, per conto dei seguenti soggetti, in via omnicomprensiva:
• titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
• un socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
• soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
• membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
In tal caso, il legale rappresentante dovrà chiaramente esplicitare nel DGUE recante la propria sottoscrizione che “le dichiarazioni ivi contenute sono riferite a tutti i soggetti indicati per quanto a propria conoscenza”. In difetto, le dichiarazioni rese dal legale rappresentante nel DGUE presentato si intenderanno riferite a se stesso ed all’operatore economico che rappresenta.
Si ricorda inoltre che la dichiarazione relativa alle cause ostative di cui al comma 1° dell’art. 80 del Codice va resa anche per i soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ferma restando la possibilità di dimostrare la completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Anche in tal caso il legale rappresentante potrà dichiarare, per quanto a propria conoscenza, il possesso dei requisiti richiesti in capo ai predetti soggetti in via omnicomprensiva esplicitando nel DGUE la formula “le dichiarazioni ivi contenute sono riferite a tutti i soggetti indicati per quanto a propria conoscenza”.
Si rappresenta che la Committente procederà alla verifica della completezza delle dichiarazioni rese dagli operatori economici attraverso la consultazione del certificato camerale storico.
In caso di cessione di azienda, incorporazione o fusione realizzatasi nell’ultimo anno, il DGUE dovrà essere reso anche con riferimento agli esponenti della società cedente, incorporata o fusa.
Sarà comunque onere dell’Operatore Economico, qualora il Legale rappresentante dichiari per quanto a propria conoscenza l’insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1°, 2° e 5 lett. l), dell’art. 80 del Codice, produrre le relative dichiarazioni sottoscritte da ciascuno dei singoli esponenti sopra indicati.
Resta fermo quanto previsto al precedente art. 6, comma 4°, del presente Disciplinare di Gara.
Il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero l’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale devono fornire i riferimenti all’autorizzazione del giudice delegato e ai provvedimenti dell’X.X.XX. compilando l’apposita sezione del DGUE.
L’Operatore dovrà fornire:
i. le informazioni rilevanti richieste nel presente Disciplinare;
ii. le informazioni sui requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice e sui requisiti tecnici, relative agli eventuali soggetti di cui l’Operatore Economico si avvale ai sensi dell’articolo 89;
iii. l’indicazione dell’autorità pubblica o del terzo responsabile al rilascio dei documenti complementari;
iv. apposita dichiarazione, relativa alla capacità, per l’Operatore, di fornire i documenti complementari indicati al successivo art. 15, su richiesta e senza indugio.
I Concorrenti potranno riutilizzare un Documento di Gara Unico Europeo già utilizzato in una procedura precedente, purché producano apposita dichiarazione sostitutiva a conferma della validità delle informazioni ivi contenute.
Il Documento di Gara Unico Europeo dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare l’Operatore Economico. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta nella Busta “A” anche copia del titolo abilitativo.
Ai fini della validità del DGUE e delle a l tre dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, all’interno della “Busta A - Documentazione Amministrativa” dovrà essere inserita copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrivente, in corso di validità.
In caso di raggruppamenti e consorzi ordinari, costituiti o costituendi, la dichiarazione sostitutiva dovrà essere resa da ciascun Operatore Economico raggruppato o consorziato.
b) Le dichiarazioni, da inserire con separato allegato, sottoscritte dal legale rappresentante o dal procuratore speciale ove firmatario del DGUE con cui l’Operatore:
1) dichiara che l’impresa, ai fini di eventuali accessi agli atti del presente procedimento da parte di altri offerenti, ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 e degli articoli 76, comma 4, del Codice (in alternativa - contrassegnare con x):
o consente alla Committente di dare visione e rilasciare copia di tutta la propria documentazione di gara presentata (amministrativa, tecnica, economica e di congruità dell’offerta), qualora alcuno degli altri offerenti eserciti la facoltà di accesso agli atti;
o non consente alla Committente di dare visione e rilasciare copia della documentazione di gara indicata nella allegata motivata e comprovata dichiarazione relativa alle informazioni fornite dall’offerente stesso nell’ambito della propria offerta ovvero a giustificazione della medesima, che costituiscano segreti tecnici o commerciali, qualora alcuno degli altri offerenti eserciti la facoltà di accesso agli atti.
(Attenzione: in quest’ultimo caso inserire in separata busta chiusa, da inserire nella Busta C, con la dicitura “DICHIARAZIONE ACCESSO ATTI”, la comprovata e motivata dichiarazione in ordine all’eventuale carattere di segreto tecnico e/o commerciale delle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta ed a giustificazione della medesima. La suddetta “Dichiarazione accesso atti” deve essere sottoscritta in calce, a pena di irricevibilità della stessa, con firma leggibile (non autenticata) e per esteso (nome e cognome: riportare xxxxxx e firma), da chi è autorizzato a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa (se procuratore, allegare copia non autenticata della procura speciale). La mancata produzione della suddetta dichiarazione;
2) libera Lazio Innova S.p.a. dall’obbligo di notifica di eventuali richieste di accesso ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. n. 184/2006);
3) dichiara che l’impresa, a titolo di impegno contrattuale:
• conosce ed accetta integralmente tutte le condizioni, nessuna esclusa e senza riserva alcuna, del Bando di gara, del Capitolato speciale descrittivo e
prestazionale, dello Schema di contratto, del documento (eventuale) contenente quesiti e risposte, nonché del presente documento (disciplinare di gara e allegati) parte integrante del bando stesso;
• è disponibile a dare inizio all’esecuzione della prestazione, in caso di aggiudicazione, anche in pendenza della formale stipula del contratto, nei casi previsti dalla vigente normativa;
• è in grado di comprovare il possesso dei requisiti dichiarati in conformità a quanto prescritto dal presente disciplinare;
4) dichiara di aver ottenuto il PASSOE (allegare alla dichiarazione il documento che attesta che l’operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS - La registrazione al sistema AVCPASS dovrà essere effettuata sul sito xxx.xxxx.xx, mediante accesso al link “Registrazione” presente nella sezione “Servizi ad accesso riservato”, seguendo le istruzioni ivi riportate. In caso di mancata presentazione di tale documento, legata a difficoltà nell’utilizzo del sistema AVCpass, la Committente potrà provvedere, in corso di procedura, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione sul predetto sistema e per la conseguente trasmissione del PassOE);
5) dichiara che per il concorrente, per quanto a propria conoscenza, ai fini del monitoraggio di cui all’art. 1, comma 9, lettera e), della Legge n. 190/2012 (in alternativa contrassegnare con x):
o non sussistono relazioni di parentela o affinità, entro il quarto grado, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell’impresa e i dirigenti e i dipendenti della Lazio Innova S.p.a.;
o sussistono le seguenti relazioni di parentela o affinità, entro il quarto grado, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell’impresa e i dirigenti e i dipendenti della Lazio Innova S.p.a.: .................... (Attenzione: in quest’ultimo caso indicare nella dichiarazione i nominativi dei soggetti con relazioni di parentela o affinità e relativa tipologia);
6) dichiara che per l’impresa, per quanto a propria conoscenza, ai fini del monitoraggio di cui all’art. 1, comma 9, lettera f), della Legge n. 190/2012, (in alternativa contrassegnare con x):
o non sussistono vincoli di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti con gli amministratori e i responsabili delle unità organizzative della Lazio Innova S.p.a.;
o sussistono i seguenti vincoli di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti con gli amministratori e i responsabili delle unità organizzative della Lazio Innova S.p.a.: .................... (Attenzione: in quest’ultimo caso indicare nella presente dichiarazione i nominativi dei soggetti con vincoli di lavoro o professionali e relativa tipologia).;
7) (nel caso di società̀ cooperativa italiana) che l’impresa è iscritta nel Registro Prefettizio delle Cooperative e può partecipare ai pubblici appalti;
8) (nel caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cd. “black list”) che l’impresa è in possesso dell’autorizzazione di partecipazione alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010;
c) nel solo caso di ricorso all’avvalimento, la documentazione di cui all’art. 11 del presente Disciplinare;
d) nel solo caso di ricorso al subappalto, la seguente documentazione:
i. la dichiarazione di subappalto, resa dal legale rappresentante dell’Operatore Economico o dal soggetto abilitato ad impegnare l’Operatore, nella quale l’Operatore Economico:
a) indichi le prestazioni che intende eventualmente subappaltare ai sensi dell’art. 105, comma 4 °, lett. b) del Codice, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell’importo contrattuale massimo subappaltabile;
b) indichi una terna di nominativi di subappaltatori, ai sensi dell’art. 105, comma 6°, del Codice.
Detta dichiarazione è già contenuta nel form di Documento di Gara Unico Europeo allegato al presente Disciplinare;
c) dichiari, per quanto a propria conoscenza, l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice in capo ai subappaltatori indicati.
Detta dichiarazione è già contenuta nel form di Documento di Gara Unico Europeo allegato al presente Disciplinare;
ii. i Documenti di Gara Unici Europei compilati dai subappaltatori esclusivamente nella parte II, lett. A e B, e III).
I Documenti di Gara Unici Europei dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare il sub- aggiudicatario. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta nella Busta “A” anche copia del titolo abilitativo.
iii. copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrivente le dichiarazioni sostitutive dei subappaltatori, in corso di validità.
e) prova dell’avvenuto pagamento della contribuzione dovuta dall’Operatore Economico all’X.X.XX., di cui all’art. 10 del presente Disciplinare di gara, con riferimento alla presente procedura;
f) la seguente documentazione relativa alle garanzie di cui al precedente art. 9 del presente Disciplinare:
i. il documento comprovante la prestazione della cauzione o fideiussione provvisoria di cui all’art. 93 del Codice;
ii. l’impegno del fideiussore o di altro soggetto a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione dell’Accordo Quadro di cui all’art. 103 del Codice nei casi di cui all’art. 9 comma 9°. In caso di prestazione della garanzia a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa, l’impegno potrà già essere contenuto nella fideiussione stessa;
iii. solo qualora l’Operatore intenda usufruire dei benefici di cui al precedente art. 9, commi 10°, 11° e 12°, almeno uno dei seguenti documenti:
• copie conformi all’originale delle certificazioni, registrazioni, marchi, impronte o attestazioni di cui al precedente art. 9, commi 10°, 11° e 12°, del presente Disciplinare;
• dichiarazione rilasciata dall’Ente Certificatore o comunque da un organismo indipendente attestante il possesso delle certificazioni, registrazioni, marchi, impronte o attestazioni di cui al precedente art. 9, commi 10°, 11° e 12°, del presente Disciplinare. Tale dichiarazione dovrà riportare il numero del certificato, ove esistente, l’organismo che lo ha rilasciato, la data del rilascio, la data di scadenza, la vigenza;
• idonea dichiarazione resa dall’Operatore Economico ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 attestante il possesso delle certificazioni, registrazioni, marchi, impronte o attestazioni di cui al precedente art. 9, commi 10°, 11° e 12°, del presente Disciplinare. Tale dichiarazione è già contenuta nel form di dichiarazione sostitutiva dell’Operatore Economico allegato sub 4 al presente Disciplinare di Gara;
g) copia del Bando, del presente Disciplinare, del Capitolato, dello Schema di Accordo Quadro, delle eventuali Informazioni complementari pubblicate sul sito del Committente, debitamente sottoscritti, da parte del legale rappresentante dell’Operatore Economico o di soggetto giuridicamente abilitato a impegnare l’Operatore Economico medesimo, in segno di accettazione delle condizioni e prescrizioni tutte risultanti dalla lex specialis.
13. La “Busta B – Offerta Tecnica” La “Busta B – Offerta Tecnica” dovrà contenere:
a. I materiali prodotti in esecuzione delle schede tecniche allegate (all. 3, 3.1., 3.2., 3.3. e 3.4)
b. Il prospetto contenente l’eventuale indicazione dei minori tempi di consegna che l’Operatore Economico si impegna a garantire rispetto ai tempi massimi previsti nell’elenco prodotti allegato 2.1 al presente Disciplinare. Si consiglia di utilizzare il modello allegato (all. 6) in modo da facilitare il calcolo della differenza tra la somma del numero totale dei giorni di consegna previsti nell’elenco prodotti e il numero totale dei giorni offerti dall’Operatore Economico. Si avverte che, ai fini della valutazione di merito tecnico, l’offerta di tempi di consegna inferiori a 1 giorno lavorativo sarà automaticamente considerata pari a 1 giorno.
c. Nel caso non sia stata già prodotta a corredo della cauzione per usufruire dei benefici di cui al precedente art. 9 e sempre che l’Operatore Economico ne sia in possesso, la copia resa conforme all’originale, ai sensi del D.P.R. 445/2000, del certificato ambientale UNI EN ISO 14001:2004.
d. Copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrivente, in corso di validità.
Tutta la documentazione contenuta nella “Busta B” dovrà essere sottoscritta a margine di ogni foglio per sigla, e, in calce con firma per esteso e leggibile dal legale rappresentante dell’Operatore Economico o dal soggetto comunque giuridicamente abilitato a impegnare l’Operatore Economico medesimo. In caso di sottoscrizione della documentazione contenuta nella “Busta B” a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, qualora non già prodotta nell’ambito della “Busta A”, dovrà essere prodotta nella medesima “Busta B” anche copia fotostatica della fonte dei poteri del soggetto sottoscrivente.
Nel caso in cui la documentazione contenuta nella “Busta B” sia disponibile esclusivamente in lingua diversa da quella italiana, l’Operatore Economico dovrà produrre la documentazione in lingua originale corredata da una traduzione giurata della medesima in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare o da traduttore ufficiale, sottoscritto dal legale rappresentante dell’Operatore Economico o dal soggetto giuridicamente abilitato a impegnare l’Operatore Economico medesimo.
La Documentazione Tecnica contenuta nella Busta “B”, non potrà fare alcun riferimento a valori economici offerti, a pena di esclusione.
14. La “Busta C – Offerta Economica” dovrà contenere:
▪ l’indicazione dell’Offerta Economica, redatta in bollo preferibilmente sulla base dello schema di Offerta Economica allegato 7 al presente Disciplinare. In caso di libera compilazione a cura dell’Operatore economico, l’Offerta Economica dovrà comunque contenere tutti gli elementi riportati nel predetto form.
Si precisa che i dati relativi alle quantità per ciascun prodotto riportati nel Capitolato e nel form hanno valore puramente indicativo (sulla base delle previsioni formulate per il futuro biennio) e sono stati forniti ai soli fini della formulazione dei prezzi unitari e, quindi, dell’offerta complessiva. Le quantità indicate non danno origine ad alcun obbligo di acquisto o vincolo per la Committente. I dati reali saranno determinati dalle effettive esigenze e richieste da parte della Committente. Il prezzo unitario offerto per ciascuna tipologia di prodotto rimarrà invariato per l’intera durata dell’appalto anche qualora vi siano variazioni nei volumi delle quantità realmente ordinati rispetto a quelle indicate nel prospetto di gara.
▪ copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrivente, in corso di validità.
Nell’ambito dell’Offerta Economica dovranno essere indicati:
- i prezzi unitari offerti per ciascuna tipologia di prodotto utilizzando lo schema allegato 7;
- il prezzo complessivo annuale offerto rispetto ai prodotti indicati nello schema allegato 7;
- la percentuale di ribasso complessivamente offerta rispetto al Valore annuale dell’Accordo Quadro;
- la percentuale di maggiorazione del corrispettivo richiesta per le lavorazioni d’urgenza che non deve superare la percentuale indicata nel capitolato.
- i costi aziendali dell’Operatore concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, c. 10°, del Codice avendo come riferimento il valore dell’Accordo Quadro per un periodo di 12 mesi pari a Euro 350.000,00 (Euro trecentocinquantamila) oltre IVA.
La percentuale di sconto offerta dovrà essere indicata sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza fra il valore indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuta valida l’Offerta in lettere.
In caso di indicazione di valori recanti un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a tre, saranno considerate esclusivamente le prime tre cifre decimali, senza procedere ad alcun arrotondamento.
Non sono ammesse Offerte alternative o condizionate, a pena di esclusione.
Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto ai valori posti a base di gara.
L’Offerta Economica non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte a margine dall’Operatore Economico, lasciando in evidenza gli elementi oggetto di correzione.
La Dichiarazione di Offerta Economica dovrà essere sottoscritta a margine di ogni foglio per sigla, e in calce con firma per esteso e leggibile dal legale rappresentante dell’Operatore Economico o dal soggetto comunque giuridicamente abilitato a impegnare l’Operatore Economico stesso. In caso di sottoscrizione dell’Offerta Economica a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, qualora non già prodotta nell’ambito della “Busta A” o della “Busta B”, dovrà essere prodotta nella “Busta C” anche copia della fonte dei poteri del soggetto sottoscrivente.
Art. 13 (Disposizioni per la partecipazione di raggruppamenti temporanei di Operatori Economici e consorzi)
1. “Busta A – Documentazione Amministrativa”:
Nel caso di Offerta presentata da un raggruppamento o da un consorzio non ancora costituiti, come definiti all’art. 45, comma 2°, lett. d) ed e), del Codice, in combinato disposto con le disposizioni dell’art. 48 del medesimo Codice, valgono le seguenti regole speciali:
▪ il Documento di Gara Unico Europeo di cui alla lettera a) del precedente comma 13° dell’art. 12 dovrà essere presentato e sottoscritto da ogni componente del raggruppamento o del consorzio anche con specifico riferimento ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice, compresi i cessati;
▪ nella “Busta A – Documentazione Amministrativa” dovrà sussistere apposita dichiarazione, sottoscritta dai legali rappresentanti (o da soggetti abilitati a impegnare i rispettivi enti) di tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento o al costituendo consorzio. Tale dichiarazione dovrà contenere l’espresso impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi giuridicamente in tale forma, con indicazione esplicita del soggetto capofila, e a conformarsi alla disciplina di cui all’art. 48 del Codice. Tale dichiarazione è contenuta nel form di dichiarazione allegato sub 4 al presente Disciplinare;
▪ nella “Busta A – Documentazione Amministrativa” dovrà altresì sussistere un’apposita dichiarazione, sottoscritta dai rappresentanti legali delle società raggruppande e/o aderenti al consorzio (o da soggetti comunque giuridicamente abilitati a impegnare i rispettivi enti). Da tale dichiarazione, ai sensi dell’art. 48, comma 4°, del Codice, dovrà risultare la specificazione delle parti del Servizio che saranno eseguite dalle singole imprese. Tale dichiarazione è contenuta nel form di dichiarazione sostitutiva allegato sub 4 al presente Disciplinare.
Nel caso di Offerta presentata da un raggruppamento o da un consorzio già costituito, valgono le medesime regole sopra poste con riferimento ai raggruppamenti e ai consorzi non ancora costituiti, con la seguente eccezione:
▪ in luogo dell’attestazione circa l’impegno a costituirsi in raggruppamento o in consorzio, nell’ambito della “Busta A – Documentazione Amministrativa”, dovrà sussistere apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale vengano indicati gli estremi del mandato speciale con rappresentanza conferito all’Operatore capogruppo, redatto, ai sensi dell’art. 48 del Codice, in conformità a quanto previsto nella dichiarazione sostitutiva di cui all’allegato sub 4 del presente Disciplinare.
Nel caso di Offerta presentata dai consorzi di cui all’art. 45 comma 2°, lett. b) e c), del Codice, valgono le seguenti regole speciali:
▪ il consorzio dovrà indicare in sede di Offerta per quali consorziati il consorzio medesimo concorre;
▪ il Documento di Gara Unico Europeo di cui alla lettera a) del precedente comma 13° dell’art. 12 dovrà essere presentato dal consorzio e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti.
La documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’Operatore Economico o da soggetto giuridicamente abilitato a impegnare l’Operatore Economico medesimo. In caso di sottoscrizione a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta nell’ambito della Busta “A” anche copia fotostatica della fonte dei poteri del soggetto sottoscrivente. Resta in ogni caso fermo l’obbligo di dichiarare l’insussistenza delle cause ostative di cui all’art. 80, comma 1°, del Codice, per conto di ciascuno dei soggetti indicati al precedente art. 12, comma 13°, lettera a), con riferimento ad ogni singolo Operatore associato, consorziato o aggregato.
Ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del
d.P.R. 445/00, all’interno della “Busta A – Documentazione Amministrativa” dovrà essere inserita copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrivente, in corso di validità.
2. “Busta B – Offerta Tecnica” e “Busta C - Offerta Economica”:
In caso di raggruppamenti o consorzi non ancora costituiti, tutti i documenti componenti l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica dovranno essere sottoscritti dai legali rappresentanti di tutti gli Operatori Economici raggruppati o aderenti al consorzio, o dai soggetti giuridicamente abilitati ad impegnare i rispettivi enti.
In caso di raggruppamenti o consorzi già costituiti, tutti i documenti che compongono l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica potranno essere sottoscritti dal legale rappresentante della mandataria, o da soggetto comunque giuridicamente abilitato ad impegnare la medesima mandataria.
In caso di consorzi di cui all’art. 45 comma 2°, lett. b) e c), del Codice, tutti i documenti che compongono l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’Operatore Economico nella presente procedura.
Art. 14 (Modalità di valutazione delle Offerte)
1. L’Appalto sarà aggiudicato mediante il criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del Codice.
2. La graduatoria verrà formata in ragione dei criteri di valutazione di seguito stabiliti:
Punteggio Tecnico (PT): | MAX 35 punti |
Punteggio Economico (PE): | MAX 65 punti |
La migliore offerta sarà determinata sommando il “Punteggio Tecnico” (PT) e il “Punteggio Economico” (PE). Punteggio totale: PT + PE
Il “Punteggio Tecnico” sarà attribuito sulla base dei seguenti criteri di merito tecnico:
1. Qualità e rispondenza al brief dei prodotti richiesti | 20 |
1.1. Qualità e rispondenza al brief del/i prodotto/i oggetto della scheda tecnica 1 | 5 |
1.2. Qualità e rispondenza al brief del/i prodotto/i oggetto della scheda tecnica 2 | 5 |
1.3. Qualità e rispondenza al brief del/i prodotto/i oggetto della scheda tecnica 3 | 5 |
1.4. Qualità e rispondenza al brief del/i prodotto/i oggetto della scheda tecnica 4 | 5 |
2. Riduzione dei tempi di consegna rispetto a quelli previsti nel Capitolato | 10 |
3. Possesso della certificazione UNI EN ISO 14001:2004 | 5 |
Per la determinazione dei coefficienti V(a)i relativi al criterio n. 1 e ai suoi subcriteri verrà applicato il metodo n. II, lettera a.4), riportato nell’allegato P dell’abrogato Regolamento di cui al d.P.R. 207/2010.
In particolare, i coefficienti V(a)i saranno determinati attraverso la media dei coefficienti V(a)i attribuiti discrezionalmente dai singoli componenti della Commissione giudicatrice.
Ogni componente della Commissione giudicatrice, pertanto, attribuirà a ciascuno dei criteri e/o elementi specifici che lo compongono per ogni offerta, a propria discrezione, un giudizio sintetico motivato (da molto negativo a ottimo) cui verrà associato il corrispondente valore V(a)i da 0 a 1 come segue.
Giudizio sintetico | V(a)i associato al giudizio sintetico |
Molto negativo | 0 |
Abbastanza negativo | 0,1 |
Negativo | 0,2 |
Abbastanza scarso | 0,3 |
Scarso | 0,4 |
Quasi sufficiente | 0,5 |
Sufficiente | 0,6 |
Più che sufficiente | 0,7 |
Buono | 0,8 |
Quasi ottimo | 0,9 |
Ottimo | 1 |
A ciascun subcriterio saranno dunque assegnati coefficienti variabili tra zero ed uno come segue:
1. attribuzione discrezionale del coefficiente sulla base del giudizio sintetico motivato (da molto negativo a ottimo) da parte di ogni commissario;
2. calcolo della media aritmetica dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun criterio o elemento specifico;
3. attribuzione del coefficiente uno al valore medio massimo e proporzione lineare della media massima rispetto agli altri valori medi (“prima riparametrazione”);
4. moltiplicazione del valore riparametrato per il punteggio massimo attribuito al criterio o elemento specifico.
La somma dei punteggi ottenuti per ciascun criterio o subcriterio determina il valore provvisorio V(a)i del punteggio di merito tecnico. Successivamente, al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari subcriteri di valutazione, se nessun concorrente ottiene sui 4 subcriteri di qualità tecnica qualitativa di cui al criterio n. 1 il punteggio pari al peso complessivo assegnato agli stessi (20 punti), sarà effettuata una “seconda riparametrazione”, assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto (dato dalla somma dei punteggi dei 4 subcriteri) il massimo punteggio previsto (20 punti) e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.
Relativamente al criterio n. 2, il punteggio sarà attribuito applicando la seguente formula: (Ri/Rimax) x PEmax
dove:
Ri è la differenza tra il numero totale dei giorni di consegna stimati da Lazio Innova avendo presente, per ciascuna tipologia di prodotto, il numero di ordinativi che potrebbero essere effettuati nell’anno (rapporto tra i quantitativi massimi previsti in un anno e i quantitativi relativi a ciascun ordine) e il numero totale di giorni offerti da singolo Operatore Economico concorrente
Rimax è la migliore offerta di riduzione dei tempi pari alla massima differenza tra la somma dei giorni di consegna previsti nel capitolato per ciascuna tipologia di prodotto, tenuto conto del numero di ordinativi che sono previsti nell’anno, e la somma dei giorni offerti da ciascun Operatore Economico concorrente
PEmax è il punteggio attribuito alla voce pari a 10
ATTENZIONE: Le offerte di consegna di una o più tipologia di prodotto in termini inferiori a 1 giorno saranno automaticamente considerate pari a 1 giorno.
I termini di consegna offerti devono essere in ogni caso idonei a garantire elevati standard di qualità del prodotto finale.
Nella elaborazione dell’offerta gli Operatori Economici devono infine tener presente che Lazio Xxxxxx potrà chiedere con uno stesso ordine la stampa di prodotti per i quali siano previsti termini di consegna diversi. In tali casi, salvo che Lazio Xxxxxx non accetti la contestuale consegna di tutti i materiali nel termine più lungo previsto per il/i prodotto/i più complesso/i contenuto/i nell’ordine, l’Operatore Economico dovrà garantire per ciascun prodotto la consegna nel termine offerto, anche se non contestuale.
Relativamente al criterio n. 3, l’intero punteggio sarà attribuito all’Operatore Economico monosoggettivo in possesso della certificazione ambientale e all’Operatore Economico plurisoggettivo i cui componenti siano tutti in possesso della certificazione ambientale.
Nel caso di Operatore Economico Plurisoggettivo che dimostri il possesso della certificazione ambientale esclusivamente in capo ad alcuni dei suoi componenti sarà attribuito un punteggio proporzionalmente ridotto tenendo conto della percentuale di partecipazione all’Operatore Economico Plurisoggettivo da parte dei componenti in possesso della certificazione ambientale come segue:
(%CAi/%CAtot) x PEmax dove:
%CAi è la percentuale di partecipazione all’Operatore Economico Plurisoggettivo da parte dei componenti in possesso della certificazione ambientale
%CAtot è la percentuale totale pari a 100%; PEmax è il punteggio attribuito alla voce pari a 5.
Sia con riferimento all’attribuzione dei punteggi dei singoli criteri, sia con riferimento all’attribuzione dei punteggi tecnici totali provvisori e definitivi (valori riparametrati), saranno considerate le prime due cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento.
Saranno ammesse alla successiva valutazione delle offerte economiche, le sole offerte tecniche che avranno raggiunto, per l’aspetto tecnico-qualitativo, un punteggio pari o superiore a 15 (soglia minima di merito tecnico).
3. Il “Punteggio economico” sarà attribuito sulla base dei seguenti criteri:
1. Ribasso offerto rispetto al valore annuo dell’accordo quadro previsto come base d’asta (pari a Euro 350.000,00) | 60 | ||
2. Ribasso offerto rispetto alla percentuale di maggiorazione proposta a titolo di indennizzo per le lavorazioni in urgenza | 5 |
Il punteggio relativo al criterio 1, sarà attribuito applicando la seguente formula:
se Ri <= Rmed PEi= PEmax * X * Ri/Rmed)
se Ri > Rmed PEi= PEmax*[X+(1-X)*(Ri-Rmed)/(Rmax-Rmed)]
Dove:
Ri: è il ribasso offerto dall’Operatore i-esimo rispetto al prezzo annuale totale Rmed: è la media aritmetica dei ribassi offerti in gara rispetto al prezzo annuale totale Rmax: è il ribasso più alto offerto
Pei: è il punteggio assegnato all’offerta economica i-esima PEmax: è il punteggio assegnato all’offerta migliore
X: è il parametro scelto dalla Committente pari a 0,9
In caso di un numero di offerte valide pari o inferiori a 3 (tre) ciascuno dei punteggi di merito economico, verrà attribuito secondo la seguente formula:
(Ri/Rmax) x PEmax
Il punteggio relativo al criterio 2, sarà attribuito applicando la seguente formula: (Ridi /Ridmax) x PEmax
Dove:
%Ridi è la riduzione della percentuale di maggiorazione offerta dal concorrente per le lavorazioni d’urgenza
Ridmax è la più alta riduzione della percentuale di maggiorazione offerta dai concorrenti per le lavorazioni d’urgenza
PEmax è il punteggio attribuito alla voce pari a 5.
Non saranno ammesse Offerte in aumento rispetto all’importo posto a base di gara, né Offerte condizionate.
4. Ai fini del calcolo dei punteggi tecnico ed economico saranno utilizzate due cifre decimali. In caso di un numero di cifre maggiori di due la Stazione Appaltante procederà a troncare i valori alla seconda cifra decimale.
5. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle Offerte, non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle Offerte.
Art. 15 (Svolgimento della procedura di gara)
1. Le operazioni di gara si svolgeranno presso la sede di Lazio Innova S.p.a., Via Xxxxx Xxxxxxx 26/A, 00184 – Roma. Alla seduta pubblica potrà presenziare il legale
rappresentante del soggetto Operatore Economico, ovvero un rappresentante dell’Operatore Economico munito di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, di delega scritta e di fotocopia del documento di riconoscimento del delegante in corso di validità.
2. La valutazione delle Offerte pervenute sarà svolta dalla Committente, attraverso apposita commissione giudicatrice.
3. Delle operazioni di gara verrà redatta apposita verbalizzazione. La documentazione di gara sarà custodita a cura del R.U.P., con modalità tali da garantire la riservatezza delle Offerte nel corso della procedura e la conservazione dei plichi all’esito della medesima.
APERTURA BUSTA A
4. La Committente provvederà, in seduta pubblica, all’apertura delle sole Offerte pervenute in tempo utile, secondo il loro ordine cronologico di invio risultante dal timbro apposto sul plico di offerta.
5. La seduta pubblica relativa all’apertura dei Plichi di Offerta e delle “Buste A - Documentazione Amministrativa” si terrà in data 2 3 / 0 2 / 2 0 1 7 , alle ore 1 0 : 0 0 .
6. In tale seduta, in base all’ordine cronologico di cui al precedente comma 3°, verrà esaminata la regolarità formale dei Plichi stessi e quella delle Buste e, previa apertura delle “Buste A - Documentazione Amministrativa”, della corrispondenza della documentazione amministrativa ivi contenuta rispetto alle prescrizioni del Codice, del Bando di Gara, del presente Disciplinare e della normativa comunque applicabile. La pubblicazione del presente Disciplinare deve intendersi come invito ai Concorrenti a presenziare a tale seduta pubblica.
7. La Committente potrà richiedere eventuali integrazioni alla documentazione con le forme e le modalità previste dal precedente art. 8 del presente Disciplinare di Gara.
8. In tutti i casi in cui fossero necessarie delle valutazioni sul tenore dei documenti presentati dagli Offerenti, e su tutte le altre questioni insorte nel corso della procedura, sarà facoltà del soggetto che presiede la gara riunirsi in seduta riservata, sospendendo se del caso temporaneamente la seduta pubblica, o aggiornandola a successiva data della quale verrà data comunicazione ai Concorrenti mediante i mezzi previsti nel presente Disciplinare o dalla legge.
APERTURA BUSTA B
9. Successivamente a quanto previsto dai precedenti commi, in data da comunicarsi tramite Posta Elettronica Certificata o fax a tutti i Concorrenti ammessi alla gara, la commissione giudicatrice, nel corso di una seduta pubblica, darà corso all’apertura delle “Buste B - Offerta Tecnica” presentate da ciascun Operatore Economico, in base allo stesso ordine utilizzato per l’apertura delle “Buste A - Documentazione Amministrativa”, verificando la documentazione ivi contenuta. Nel corso di una o più sedute riservate la commissione procederà alla verifica della corrispondenza dei relativi contenuti rispetto alle prescrizioni della lex specialis e della legge ai fini dell’ammissione delle relative Offerte al prosieguo di procedura e all’attribuzione del relativo punteggio tecnico.
APERTURA BUSTA C
10. In data da comunicarsi tramite Posta Elettronica Certificata o fax a tutti i Concorrenti ammessi alla gara, la commissione procederà, in seduta pubblica, all’apertura delle “Buste C - Offerta Economica”, alla lettura dei valori offerti in lettere e alla successiva formazione della graduatoria provvisoria, sulla base dei punteggi attribuiti secondo le modalità indicate al precedente art. 14.
SUB PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELL’ANOMALIA DELLE OFFERTE
11. Formata la graduatoria provvisoria, la Committente darà corso alla verifica delle eventuali offerte anormalmente basse, nei casi e con il procedimento previsto dall’art. 97 del Codice.
12. In caso di avvio del procedimento di verifica di eventuali offerte anormalmente basse ex art. 97 del Codice, il soggetto che presiede la gara ne dà comunicazione ai Concorrenti in seduta pubblica.
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
13. All’esito del procedimento di verifica dell’anomalia, il soggetto che presiede la gara, in seduta pubblica, dichiara l’anomalia delle Offerte che sono risultate non congrue e formula la proposta di aggiudicazione in favore della migliore Offerta risultata congrua.
DOCUMENTI COMPLEMENTARI
14. La Committente potrà chiedere agli Offerenti, in qualsiasi momento nel corso della presente procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima.
15. Prima dell'aggiudicazione, la Committente richiederà all’Operatore Economico cui ha deciso di aggiudicare l’Appalto, nonché ai due Operatori Economici che lo seguono in graduatoria, di presentare documenti complementari aggiornati a comprova dell’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e del rispetto dei criteri di selezione di cui al precedente art. 7. A tal fine la Committente potrà invitare gli Operatori a integrare i certificati richiesti.
16. Sempreché la Committente non sia già in possesso dei documenti complementari in corso di validità, il medesimo procederà alla predetta verifica attraverso il sistema AVCpass, salvo che nei casi di cui all’art. 5, comma 3°, della Deliberazione 111/12 nonché in tutti gli altri casi in cui non fosse possibile ricorrere a tale sistema. In tali ipotesi la Committente avrà la facoltà di richiedere direttamente i documenti complementari all’Operatore.
17. La Committente potrà comunque acquisire d’ufficio ai sensi del D.P.R 445/00 tutta la documentazione necessaria alla comprova dei requisiti di carattere generale, tecnico- professionale ed economico e finanziario, mediante richiesta alle Autorità competenti, anche alla luce delle indicazioni fornite dagli Operatori nella dichiarazione sostitutiva.
18. Ai fini di cui al precedente comma 14°, saranno in ogni caso richiesti all’Operatore, anche attraverso il sistema AVCpass, i seguenti mezzi di prova relativi alla capacità economica, finanziaria e tecnica:
a) con riferimento al criterio di selezione di cui al precedente art. 7, comma 3°:
- le fatture quietanzate relative a servizi tipografici.
In caso di comprovata difficoltà a produrre un elevato numero di fatture, le medesime potranno essere sostituite da una dichiarazione del revisore contabile, anche esterno alla società, o del collegio sindacale, nella quale si attesti, in forma sostitutiva ex artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00:
1) che le fatture di cui all’elenco contestualmente allegato corrispondono esattamente, per oggetto, alle attività necessarie a concorrere al fatturato specifico richiesto a titolo di requisito di ammissione;
2) quale sia l’ammontare della loro sommatoria, da indicarsi esattamente al netto di IVA.
- in alternativa, in caso di committenti pubblici (amministrazioni ed enti pubblici), i certificati, rilasciati e vistati dalle amministrazioni e dagli enti pubblici destinatari dei servizi, contenenti l’indicazione dei valori oggetto di fatturazione e del triennio di riferimento;
- in alternativa, in caso di committenti privati, i contratti, o in via subordinata e gradata, la dichiarazione del soggetto privato committente che la prestazione è stata effettivamente resa, con l’indicazione dei valori oggetto di fatturazione e del triennio di riferimento
b) con riferimento ai criteri di selezione di cui ai precedenti art. 7, comma 4°,
alternativamente:
- in caso di committenti pubblici (amministrazioni ed enti pubblici), i certificati, rilasciati e vistati dalle amministrazioni e dagli enti pubblici destinatari dei servizi attestanti l’anno di esecuzione del contratto, l’importo, l’oggetto;
- in caso di committenti privati, i contratti con le fatture quietanzate o, in via subordinata e gradata, la dichiarazione del soggetto privato committente che la prestazione è stata effettivamente resa.
19. Conformemente a quanto previsto dall’art. 13, comma 4°, della L. n. 180 dell’11 novembre 2011, nel caso di micro, piccole e medie imprese la verifica sui requisiti di capacità speciale verrà condotta solo se tali imprese siano aggiudicatarie.
20. L’Operatore Economico che per fondati motivi non sia in grado di presentare le referenze chieste dalla Committente, potrà provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Committente.
21. La documentazione a comprova dei requisiti fornita dagli Operatori Economici dovrà essere prodotta in lingua italiana. In caso di documenti in lingua diversa da quella italiana, i medesimi dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.
ESCLUSIONI E AMMISSIONI
22. Ai sensi dell’art. 29 del Codice, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, sarà pubblicato e aggiornato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, nella sezione “Società trasparente”, il provvedimento che determina le esclusioni dalla presente procedura e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.
23. Il suddetto provvedimento sarà altresì pubblicato con le modalità di cui all’art. 29, comma 2°, del Codice.
24. Fermo quanto previsto al precedente comma 22°, contestualmente alla pubblicazione ivi prevista sarà dato avviso ai Concorrenti, mediante PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, del suddetto provvedimento, con indicazione dell’ufficio o del collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.
Art. 16 (Aggiudicazione)
1. L’aggiudicazione verrà disposta dall’organo competente della Committente. La medesima è subordinata nella sua efficacia alla prova positiva dei requisiti
dell’Aggiudicatario ai sensi dell’art. 32, comma 7°, del Codice, fermo restando quanto previsto al precedente art. 15, comma 14°.
2. Le informazioni relative alla procedura, xxx comprese quelle relative all’eventuale aggiudicazione e alle esclusioni, saranno fornite a cura della Committente con le modalità di cui all’art. 76 del Codice.
3. Sia nell’ipotesi di esclusione dalla gara di un Operatore Economico, che all’esaurimento della procedura, i plichi e le Buste contenenti le Offerte verranno conservati dalla Committente nello stato in cui si trovano al momento dell’esclusione o esaurimento della procedura. Nel corso della procedura, la Committente adotterà idonee cautele di conservazione della documentazione di offerta, in maniera tale da garantirne la segretezza. La documentazione sarà conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell’Appalto, ovvero, in caso di controversie inerenti alla presente procedura, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.
4. A conclusione dell’iter di aggiudicazione, la Committente inviterà l’Aggiudicatario, a mezzo di raccomandata, fax o PEC, a produrre la documentazione di legge occorrente per la stipula dell’Accordo Quadro.
5. Ai sensi dell’art. 80, comma 12°, del Codice, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Committente ne dà segnalazione all’Autorità Nazionale AntiCorruzione che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dell’Operatore dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorsi i quali l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
6. Sarà insindacabile diritto della Committente quello di non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna Offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 12°, del Codice.
7. La Committente potrà decidere di non aggiudicare l’Appalto all’Operatore Economico che ha presentato l’Offerta economicamente più vantaggiosa, qualora abbia accertato che tale Offerta non soddisfa gli obblighi di cui all’art. 30, comma 3°, del Codice.
Art. 17 (Stipulazione dell’Accordo Quadro)
1. Successivamente all’aggiudicazione, con gli Aggiudicatari verrà stipulato un Accordo Quadro conforme ai contenuti del presente Disciplinare, del relativo Capitolato e dello Schema di Accordo Quadro allegati al presente Disciplinare, secondo le modalità previste all’art. 32, comma 14°, del Codice.
2. Ai fini della sottoscrizione dell’Accordo Quadro, gli Aggiudicatari dovranno presentare l’allegato all’Accordo Quadro indicante la designazione del Responsabile esterno del trattamento dei dati.
3. Il rapporto contrattuale sarà regolato dall’Accordo Quadro, dal Bando, dal Disciplinare di Gara, dal Capitolato, dai relativi allegati e dalle vigenti norme di legge.
4. Per esigenze organizzative della Committente, correlate all’organizzazione funzionale delle strutture della Committente deputate alle attività di verifica, monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del Accordo Quadro potranno essere concordati con l’Aggiudicatario termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni.
5. Ai sensi e per gli effetti del comma 2° dell’art. 209 del Codice, si precisa che l’Accordo Quadro non recherà clausola compromissoria.
6. Prima della stipula dell’Accordo Quadro, l’Aggiudicatario Principale sarà tenuto a presentare una garanzia fideiussoria per l’esecuzione del Accordo Quadro medesimo, nella misura prevista dall’art. 103, 1° comma, del Codice, riferita all’importo di aggiudicazione del Accordo Quadro.
7. La garanzia fideiussoria dovrà essere costituita sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, e dovrà essere prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni dell’Accordo Quadro e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Aggiudicatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’Aggiudicatario medesimo.
8. La stessa garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2°, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.
9. Non sarà accettata una garanzia definitiva costituita con modalità e/o per importi differenti da quelli previsti nell’art. 103 del Codice.
10. In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
11. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 93 del Codice da parte della Committente, che aggiudica l’Appalto all’Operatore Economico che segue nella graduatoria.
12. All’atto della stipula dell’Accordo Quadro si procederà alla liberazione della cauzione provvisoria prestata dal soggetto risultato Aggiudicatario Principale. Nei confronti degli altri Concorrenti, la cauzione provvisoria sarà svincolata entro 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 93, comma 9°, del Codice.
Art. 18 (Divieto di cessione dell’Accordo Quadro e subappalto)
1. In conformità a quanto stabilito dall’art. 105, comma 1°, del Codice, è fatto divieto agli Aggiudicatari di cedere l’Accordo Quadro stipulato. Resta fermo quanto previsto all’art. 106, comma 1°, lett. d) del Codice, in caso di modifiche soggettive.
2. Per l’esecuzione delle attività di cui all’Accordo Quadro, gli Aggiudicatari potranno avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall’art. 105 del Codice nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo dell’Accordo Quadro e dietro autorizzazione della Committente ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono.
3. In caso di subappalto, gli Aggiudicatari saranno responsabili in via esclusiva delle proprie prestazioni nei confronti della Committente. L’Aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il sub-aggiudicatario in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell’Aggiudicatario previste dall’art. 105, comma 8°.
4. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
5. L’affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:
▪ all’atto dell’Offerta l’Operatore Economico abbia indicato i servizi e le parti di servizi che intende subappaltare;
▪ l’Operatore Economico dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
6. Ai fini del subappalto, inoltre, in sede di Offerta l’Operatore Economico deve aver indicato una terna di nominativi di subappaltatori ai sensi dell’art. 105, comma 6°, del
Codice.
7. Ciascun Aggiudicatario che intende avvalersi del subappalto dovrà depositare il relativo contratto presso la Committente almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, trasmettendo altresì la certificazione attestante il possesso da parte del sub- aggiudicatario dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del sub-aggiudicatario attestante l'assenza in capo a se dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 dello stesso Xxxxxx. Il contratto di subappalto, corredato della relativa documentazione, dovrà indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
8. Ciascun Aggiudicatario che intende avvalersi del subappalto o del cottimo dovrà altresì allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
9. La Committente provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.
10. Per i subappalti di importo inferiore al 2 % (due per cento) dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Committente sono ridotti della metà.
11. La Committente corrisponderà direttamente al sub-aggiudicatario l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:
a) quando il sub-aggiudicatario è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell’Aggiudicatario;
c) su richiesta del sub-aggiudicatario e se la natura del contratto lo consente.
12. Ciascun Aggiudicatario dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’Aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel Accordo Quadro di Appalto.
13. Ciascun Aggiudicatario corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Committente, sentito il Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’Aggiudicatario sarà solidalmente responsabile
con il sub-aggiudicatario degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Art. 19 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)
1. Ciascun Aggiudicatario si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e del decreto Legge 187 del 12/11/2010 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso Committente che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
2. In particolare, ciascun Aggiudicatario si obbliga:
a. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto, sia attivi da parte della Committente che passivi verso la Filiera delle Imprese, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
b. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
c. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d. ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3, comma 1° della legge 136/10;
e. ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di gara (CIG);
f. a comunicare alla Committente ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
g. ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
3. Per quanto concerne il presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
a. i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa;
b. le spese giornaliere relative al presente Appalto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (millecinquecento,00), fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa, nonché il rispetto di ogni altra previsione di legge in materia di pagamenti;
c. gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro.
5. Nel caso di cessione di crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell’art. 106, comma 13°, del Codice, nel relativo Accordo Quadro dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
a. indicare il CIG ed anticipare i pagamenti all’Aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
b. osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
Art. 20 (Fallimento dell’Aggiudicatario o risoluzione del contratto)
1. Ai sensi dell’art. 110 del Codice in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, Lazio Innova interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei servizi.
2. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Art. 21 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente Appalto e in quelli della filiera)
1. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese, l’Aggiudicatario:
a. è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10, come declinati al 2° comma dell’articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera;
b. qualora si abbia notizia dell’inadempimento della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo precedente ed all’art. 3 della legge 136/10, sarà obbligato a darne immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
c. è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera delle Imprese.
Art. 22 (Trattamento dei dati personali e normativa sulla privacy)
1. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di Protezione dei Dati Personali»), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si precisa che:
• titolare del trattamento è LAZIO INNOVA S.p.a. Responsabile del trattamento è Xxxxxx Xxxxxxxxxx;
• il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
• il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all’art. 4, comma 1°, lettera a), del Decreto Legislativo n. 196/03, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
• i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell’attività sopra indicata, e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
• i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
• i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
• l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto Decreto Legislativo n. 196/03.
2. Con l’invio dell’Offerta, i Concorrenti esprimono il consenso al trattamento dei dati personali forniti.
Art. 23 (Legge regolatrice del rapporto e normativa in tema di contratti pubblici)
1. Il rapporto contrattuale di cui al servizio sarà regolato dalla Legge Italiana.
2. L’Affidamento di cui alla presente procedura è inoltre subordinato all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare, il medesimo garantisce l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge, dal Bando di Gara, dal presente Disciplinare e dal Capitolato ai fini del legittimo affidamento delle prestazioni e della loro corretta e diligente esecuzione, in conformità allo Schema di Accordo Quadro e per tutta la durata del medesimo.
3. Si dà atto che, nel caso in cui si rilevi la necessità ed urgenza di assicurare l’acquisizione del Servizio, l’efficacia dell’Accordo Quadro sarà subordinata al positivo accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale in capo agli Aggiudicatari, quali previsti dall’art. 80 del Codice e dalla normativa di settore in tema di capacità generale a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
4. Ciascun Aggiudicatario dovrà comunicare immediatamente alla Committente - pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 1456 c.c. – ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati e accertati prima della sottoscrizione dell’Accordo Quadro, che valga a comportare il difetto sopravvenuto dei predetti requisiti.
5. La Committente si riserva la facoltà, durante l'esecuzione dell’Accordo Quadro, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo all’Aggiudicatario, al fine di accertare l’insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del rapporto contrattuale e ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle relative prestazioni.
6. Qualora nel corso del rapporto dovesse sopravvenire il difetto di alcuno dei predetti requisiti, il medesimo rapporto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
Art. 24 (Documenti allegati e chiarimenti sulla disciplina di Gara)
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, si fa rinvio alle disposizioni di legge applicabili in materia di appalti pubblici.
2. Sono allegati al presente Disciplinare, e costituiscono parte integrante dello stesso:
▪ All. 1 Schema di Accordo Quadro;
▪ All. 2 Capitolato Tecnico
▪ All. 2.1 Elenco Prodotti
▪ All. 3.1 Scheda tecnica 1
▪ All. 3.2 Scheda tecnica 2
▪ All. 3.3 Scheda tecnica 3
▪ All. 3.4 Scheda tecnica 4
▪ All. 4 Schema di dichiarazione sostitutiva dell’Aggiudicatario;
▪ All. 5 Schema di Documento di Gara Unico Europeo;
▪ All. 6 Schema di offerta riduzione termini di consegna
▪ All. 7 Schema di Offerta Economica.
3. La medesima documentazione può essere reperita sul sito internet xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx-xx-xxxxx/, nelle forme e nei termini di legge.
4. Le richieste di chiarimenti da parte dei Concorrenti dovranno pervenire alla Committente, all’attenzione del Responsabile del Procedimento, via mail all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata di cui all’art. 2, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 07/02/2017. Le richieste di chiarimenti tempestive e le relative repliche saranno pubblicate sul sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx-xx-xxxxx/. Le repliche in questione andranno ad integrare la lex specialis con effetto dalla data della loro pubblicazione sul sito, ai fini della partecipazione alla procedura.
5. Sarà onere dei Concorrenti esaminare il contenuto dei chiarimenti pubblicati, rimanendo l’Amministrazione dispensata da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti degli stessi.