PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE Clausole campione
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. All’esito del procedimento di verifica dell’anomalia, il seggio di gara, di intesa con il RUP, dichiara, in seduta pubblica, l’anomalia delle Offerte che, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni sono risultate, nel complesso, non congrue e formula la proposta di aggiudicazione in favore della migliore Offerta risultata congrua.
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. All’esito del procedimento di verifica dell’anomalia, il seggio di gara, di intesa con il RUP, dichiara, in seduta pubblica, l’anomalia delle Offerte che, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni sono risultate, nel complesso, non congrue e formula la proposta di aggiudicazione in favore della migliore Offerta risultata congrua. In ogni caso, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice, la Stazione Appaltante, prima dell'aggiudicazione, procederà, laddove non effettuato in sede di verifica di congruità dell’offerta, a verificare che i costi della manodopera indicati dall’aggiudicatario nella propria offerta economica rispettino quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del Codice.
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. Al termine della procedura di valutazione delle offerte, la Commissione formula la proposta di aggiudicazione a favore del miglior offerente, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del Codice. L'aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che otterrà il punteggio complessivo più alto sulla base della graduatoria ottenuta seguendo i suddetti criteri. In caso di parità di punteggio complessivo sarà considerata migliore offerta, quella che abbia ottenuto un più elevato punteggio tecnico/qualitativo. In caso di ulteriore parità di punteggio si procederà mediante sorteggio. Ai sensi dell’art. 97, del D. Lgs. 50 del 2016, il RUP valuterà le eventuali offerte anormalmente basse, richiedendo l’ausilio tecnico della Commissione e/o di esperti del settore assicurativo qualora lo ritenga necessario.
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. All’esito del procedimento di verifica dell’anomalia, il soggetto che presiede la gara, in seduta pubblica, dichiara l’anomalia delle Offerte che sono risultate non congrue e formula la proposta di aggiudicazione in favore della migliore Offerta risultata congrua. DOCUMENTI COMPLEMENTARI
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. All’esito del procedimento di verifica dell’anomalia, il soggetto che presiede la gara, in seduta pubblica, dichiara l’anomalia delle Offerte che sono risultate non congrue e formula la proposta di aggiudicazione in favore della migliore Offerta risultata congrua.
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. La proposta di aggiudicazione è formulata a favore dell’offerta non anomala che risulti utilmente posizionata in graduatoria. Ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del Codice, la proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, si intende approvata, salvo che prima di tale termine intervenga il provvedimento di aggiudicazione.
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. L’ordinamento antecedente anche al d.lgs 163/2006 non disciplinava specificamente le varie fasi procedimentali; pertanto era possibile porre in essere attività “sincopate” o, comunque, “parallele” tra loro. In effetti, la distinzione tra aggiudicazione provvisoria e definitiva era intesa nel senso che alla prima fase appartenesse ogni attività funzionale alla stipulazione del contratto, in particolare tutti i tipi di controlli necessari alla valutazione dell’effettivo possesso dei requisiti, sia di ordine generale, sia legati alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, così da poter, poi, emanare l’aggiudicazione definitiva, intesa come provvedimento formale, avente lo scopo di impegnare definitivamente la spesa e di consentire la stipulazione del contratto. La distinzione tra aggiudicazione provvisoria e definitiva resta nell’ordinamento. C’è da precisare che tuttavia con l’articolo 32 del d.lgs 50/2016 i due tipi di aggiudicazione hanno cambiato denominazione. Quella che era denominata precedentemente come “aggiudicazione provvisoria”, oggi è definita “proposta di aggiudicazione”, quella che era definita come “aggiudicazione definitiva” è denominata ora semplicemente “aggiudicazione”. Nulla è cambiato, però, sotto il profilo sostanziale, rispetto al d.lgs 163/2006. In ogni caso, sia la proposta di aggiudicazione, sia l’aggiudicazione non producono l’effetto di far insorgere il rapporto obbligatorio tra ente appaltante ed operatore economico, bensì solo di concludere formalmente la procedura di gara con l’individuazione del miglior offerente. Il rapporto obbligatorio tra amministrazione appaltante ed appaltatore nasce solo ed esclusivamente a seguito della stipulazione del contratto. Si conferma, comunque, la scelta di far assurgere a dignità di legge ciò che ancora prima del regime normativo del d.lgs 163/2006 era solo una prassi, sia pure indagata con favore dalla giurisprudenza: la distinzione tra aggiudicazione provvisoria (oggi proposta di aggiudicazione) e aggiudicazione definitiva (oggi aggiudicazione). In questo modo, il legislatore fa certamente chiarezza, soprattutto perché riconduce entrambe le fasi all’esercizio di poteri unilaterali ed autoritativi, negando loro qualsiasi valore negoziale di diritto privato. La commissione di gara, o se non operi questa il seggio di gara o il dirigente competente, ultimate le nelle quali si articolano le operazioni di gara, adotta la proposta di aggiudicazione, mediante la sottoscrizione dell...
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE a) La proposta di aggiudicazione avviene a favore dell’offerta che risulti la migliore in termini di rapporto qualità/prezzo, classificatasi prima nella graduatoria di cui al punto 6.5.4, sempre che sia stata adeguatamente giustificata ai sensi dei punti da 7.2.1 a 7.2.3, nel caso sia individuata come anormalmente bassa ricorrendo la condizione di cui al punto 6.6;
b) la Stazione appaltante verifica la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33, comma 1, primo periodo, del Codice, accertando l’assenza di irregolarità nelle operazioni di gara e provvede alla sua approvazione da parte dell’organo competente, ai sensi della successiva lettera c);
c) ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del Codice, la proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, si intende approvata, salvo che prima di tale termine intervenga il provvedimento di aggiudicazione.
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. Al termine dei propri lavori, la Commissione giudicatrice provvederà a stilare una graduatoria e a formulare una proposta di aggiudicazione nei confronti dell’operatore economico concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio totale Ptot più alto (somma del punteggio tecnico e del punteggio economico).
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. 1. Formata la graduatoria provvisoria, Lazio Innova darà corso alla verifica delle eventuali offerte anormalmente basse, nei casi e con il procedimento previsto dall’art. 97 del Codice.
2. In caso di avvio del procedimento di verifica di eventuali offerte anormalmente basse ex art. 97, comma 3, del Codice, il soggetto che presiede la gara ne dà comunicazione ai concorrenti in seduta pubblica.
3. All’esito del procedimento di verifica dell’anomalia, il soggetto che presiede la gara, in seduta pubblica, dichiara l’anomalia delle offerte che sono risultate non congrue e formula la proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua.
4. La Stazione Appaltante potrà chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della presente procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima.
5. Prima dell’aggiudicazione, Lazio Innova richiederà all’offerente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti complementari aggiornati a comprova dell’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e del rispetto dei criteri di selezione stabiliti dal presente Disciplinare. A tal fine Lazio Xxxxxx potrà invitare gli operatori a integrare i certificati richiesti.