CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER I FATTI DANNOSI CONNESSI ALLA PROPRIETA’ O ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE DEI VEICOLI
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER I FATTI DANNOSI CONNESSI ALLA PROPRIETA’ O ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE DEI VEICOLI
TUTELA LEGALE STANDARD e PERDITE PECUNIARIE
Modello: TLAS Edizione: 05/2021
Set Informativo
Modello: SINFTLAS Edizione: 05/2021
Polizza di Assicurazione per i fatti dannosi connessi alla proprietà o alla circolazione stradale dei veicoli
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: Sara Assicurazioni S.p.A. Prodotto: TUTELA LEGALE
STANDARD e PERDITE PECUNIARIE
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in
altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura ogni socio dell’Automobile club d’Italia titolare di una tessera ACI (ad esclusione della Tessera GOLD)
Che cosa è assicurato?
✓ La Società fornisce all'Assicurato a seguito del verificarsi di un Sinistro che comporti assistenza giudiziale e stragiudiziale ovvero in caso di spese sostenute a seguito della decurtazione dei punti dal proprio documento di guida, le prestazioni di seguito specificate:
- Tutela Legale STANDARD
- Perdite Pecuniarie
Che cosa non è assicurato?
🗶 L'Assicurazione non è operante per:
- TUTELA LEGALESTANDARD:
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per i sinistri riguardanti la materia fiscale, amministrativa e tributaria;
per i fatti conseguenti a sommosse popolari, invasioni, insurrezioni, eventi bellici, sabotaggio, atti di terrorismo e di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione o da impiego di sostanze radioattive;
per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
per le controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
per i sinistri derivanti da fatto doloso; per i fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile, quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
se l'Assicurato non è abilitato alla guida del veicolo, salvo i casi per cui per la casistica di riferimento, non è richiesta la patente di guida, oppure se il veicolo è usato in difformità alla immatricolazione o a quanto previsto dalle normative vigenti o per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, se non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A., salvo che l'Assicurato medesimo, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista e alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla legge n.990/1969 e s.m.i.;
;
⚫ se l’Assicurato è imputato di guida in stato di ebbrezza (artt.186 e 186 bis Codice della Strada) o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art.187 Codice della Strada), ovvero gli siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o di inosservanza agli obblighi di cui all'art.189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso); qualora l’Assicurato sia successivamente prosciolto o assolto dalle imputazioni citate al precedente capoverso, la Società rimborserà le spese legali sostenute per la sua difesa, sempreché la sentenza sia passata in giudicato e non vi sia stata estinzione del reato per qualsiasi causa;
⚫ per i fatti derivanti dalla partecipazione a gare o
competizioni sportive e relative prove nonché da circolazione su piste o circuiti privati;
⚫ se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida viene emesso per motivi diversi da quelli previsti dalle presenti condizioni di polizza;
⚫ se l’Assicurato non è in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida secondo la normativa vigente o se guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente o, nei casi in cui non è prevista la patente, utilizzi il veicolo in difformità da quanto prescritto dalle normative vigenti; tale esclusione decade nei casi in cui l’Assicurato non abbia ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida, ovvero sia munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al sinistro;
⚫ se la richiesta di risarcimento danni avvenga
prima dell’offerta di risarcimento comunicata da parte della propria Compagnia R.C. Auto ai sensi dell’art.8 del D.P.R. n.254/2006;
⚫ per le spese di regolarizzazione dei documenti necessari per la gestione del sinistro e ogni altro onere fiscale nel corso o al termine dello stesso, a eccezione dell’IVA esposta in fattura dai professionisti incaricati e del contributo unificato di cui al precedente art. 3.1 lett. f);
⚫ per le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art.541 Codice di Procedura Penale).
Ci sono limiti di copertura?
Le garanzie sono operanti esclusivamente se l'assicurato è in possesso del documento di guida.
Per l’elenco completo vedi l’Allegato.
Che cosa non è assicurato?
L'Assicurazione non è operante per:
- PERDITE PECUNIARIE:
⚫ per i fatti conseguenti a sommosse popolari, invasioni, insurrezioni, eventi bellici, sabotaggio, atti di terrorismo e di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
⚫ per i sinistri derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
⚫ per i sinistri derivanti da fatto doloso;
⚫ se l'Assicurato non è abilitato alla guida del veicolo, oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, se non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A., salvo che l'Assicurato medesimo, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista e alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla legge n.990/1969 e s.m.i.;
⚫ se l'Assicurato è imputato di guida in stato
di ebbrezza (artt.186 e 186 bis Codice della Strada) o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art.187 Codice della Strada), ovvero gli siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o di inosservanza agli obblighi di cui all'art.189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso), salvo il caso di proscioglimento o assoluzione dalle imputazioni, sempreché la sentenza sia passata in giudicato e vi sia stata estinzione del reato per qualsiasi causa;
⚫ per i fatti derivanti da partecipazione a
gare o competizioni sportive e relative prove nonché da circolazione su piste o circuiti privati;
⚫ se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida viene emesso per motivi diversi da quelli previsti dalle presenti condizioni di polizza.
⚫
Dove vale la copertura?
L’Assicurazione è valida per i Sinistri verificatisi nei Paesi aderenti all’Unione Europea e nei Paesi per i quali è prestata l’estensione della garanzia di responsabilità civile auto mediante carta verde; rimangono esclusi Paesi o zone nei quali siano in atto eventi bellici o rivoluzioni.
Che obblighi ho?
Stipula contratto - Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c..
Corso di contratto - Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi dell'articolo 1898 c.c.. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 c.c..
Altre assicurazioni - Il Contraente o l'Assicurato è tenuto a comunicare l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di Xxxxxxxx, l'Assicurato deve comunque darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri a norma dell‘art. 1910 c.c.. La mancata comunicazione, anche se colposa, comporterà il diritto della Società a negare la liquidazione del danno e della relatività indennità.
Quando e come devo pagare?
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se l’Assicurato od il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15esimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ai sensi dell’articolo 1901 del Codice Civile. Il pagamento del premio va eseguito presso l’Agenzia e/o Ufficio cui è assegnata la polizza o presso la sede della Società. L’eventuale tolleranza al ritardo non comporta rinuncia alla validità ed efficacia della presente clausola, con particolare ma non esclusivo riferimento alla sospensione della garanzia assicurativa.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Nei confronti dei singoli Assicurati le garanzie sono valide dalle ore 00,00 del giorno successivo a quello di presentazione della domanda e di pagamento della quota sociale per 12 mesi.
Come posso disdire la polizza?
La presente Polizza ha la durata prevista ed indicata sul frontespizio di Polizza ed è escluso il tacito rinnovo.
Assicurazione VEICOLO
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Impresa: Xxxx Xxxxxxxxxxxxx S.p.A.
Prodotto: TUTELA LEGALE STANDARD e PERDITE PECUNIARIE
Data di realizzazione del DIP aggiuntivo danni: 01/01/2019, ultima versione disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Sara Assicurazioni S.p.A., assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club di Italia, Capogruppo del gruppo assicurativo SARA, con sede legale in Italia in Xxx Xx xx 00, 00000 XXXX, è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con DMICA del 26/8/1925 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 201 del 31/8/1925. Iscrizione all'Albo delle imprese assicurative n° 1.00018. Società del Gruppo ACI. Tel. +39 06 8475.1 - FAX x00 00 0000000 - Sito Internet: xxx.xxxx.xx - Indirizzo email: xxxx@xxxx.xx - Indirizzo PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxx.xx
Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa
Le informazioni che seguono sono dati inerenti l'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2019
• Patrimonio netto: euro 671,074,629,80
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Capitale sociale : euro 54.675.000
Totale delle riserve patrimoniali: euro 553,342,518,38
Le informazioni che seguono sono dati inerenti la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa (xxx.xxxx.xx)
• Requisito patrimoniale di Solvibilità: euro 262,783,690,67
• Requisito patrimoniale Minimo di Solvibilità: euro 118.252,660,67
• Fondi Propri Ammissibili: euro 795,561,834,36
• Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: 3,30 (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato ?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
L’assicurazione si intende prestata alle condizioni previste in polizza; l’ampiezza dell’impegno dell’impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.
Tutela Legale STANDARD e
Perdite Pecuniarie
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare ?
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Che cosa non è assicurato ?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Rischi esclusi
Ci sono limiti di copertura ?
Tutela Legale STANDARD
MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI
La Società assume a proprio carico:
a) le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del sinistro;
b) le spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato o di transazione, sempreché autorizzata dalla Società ;
c) le spese per l'intervento del consulente tecnico d'ufficio, del consulente tecnico di parte e di periti, purché scelti in accordo con la Società;
d) le spese processuali nel processo penale (art.535 Codice di Procedura Penale);
e) le spese di giustizia;
f) il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, ove non rimborsato dalla controparte soccombente;
g) le spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri.
In caso di arresto, minaccia d'arresto o di procedimento penale in uno dei Paesi nei quali la presente garanzia è operante Italia esclusa, la Società assicura, inoltre, entro il limite massimo di:
a) n. 10 ore lavorative, le spese per l'assistenza di un interprete;
b) €.1.000,00 (mille) le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
c) €10.000,00 (sedicimila) l'anticipo della cauzione disposta dall'autorità competente; tale anticipo dovrà essere restituito alla Società entro 60 (sessanta) giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali verranno conteggiati gli interessi al tasso legale corrente.
Ci sono limiti di copertura ?
Tutela Legale STANDARD
MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI
Le garanzie di cui alla presente Sezione vengono prestate a tutela dell’Assicurato in relazione alla proprietà o alla guida di un VEICOLO così come identificato nelle Definizioni per la Tutela Legale Plus, nel caso in cui:
⚫ sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o contravvenzione connesso a incidente stradale, ferme le esclusioni previste al successivo art.5;
⚫ xxxxx presentare ricorso contro il provvedimento che lo ha privato del documento di guida, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di un evento della circolazione stradale che abbia provocato la morte o lesione a persone;
⚫ debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi;
⚫ debba presentare ricorso contro le sanzioni amministrative irrogate in conseguenza diretta ed esclusiva di un evento della circolazione stradale che abbia provocato la morte o lesione a persone;
⚫ debba proporre opposizione o ricorso avverso le sanzioni per violazioni al vigente Codice della Strada comportanti la decurtazione di un punteggio superiore a 4 (quattro) punti; tale garanzia è operante a condizione che l’Assicurato non abbia più di 14 (quattordici) punti residui sul documento di guida;
⚫ debba proporre opposizione o ricorso contro i provvedimenti di ritiro, sospensione, revoca del documento di guida adottati dall’Autorità amministrativa o giudiziaria derivanti da violazioni di norme di comportamento del vigente Codice della Strada;
⚫ debba sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti da terzi nei seguenti casi:
1) sinistri stradali gestiti con la “Procedura di risarcimento diretto” (art.149 D.lgs n.209/05): l’operatività della presente prestazione è prevista esclusivamente dopo l’offerta di risarcimento comunicata da parte della propria Compagnia
R.C. Auto o, in caso di mancata comunicazione della stessa, entro i termini di cui all’art.8 del D.P.R. n.254/2006, ivi compresa l’eventuale successiva fase giudiziale;
2) sinistri stradali gestiti con la “Procedura di risarcimento” (art.148 D.lgs n. 209/05);
3) recupero dei danni subiti dall’Assicurato, in qualità di terzo trasportato, a causa di sinistri stradali (art 141 D.lgs n. 209/2005).
La garanzia di cui alla presente Sezione viene prestata fino alla concorrenza dei seguenti massimali, secondo i seguenti casi:
tessera per persona fisica: €.10.000,00 (diecimila) per sinistro, con il limite di n.1 sinistro per anno assicurativo;
tessera per azienda: €.10.000,00 (diecimila) per sinistro, con il limite di n.2 sinistri per anno assicurativo.
Ci sono limiti di copertura ?
Perdite Pecuniarie
MASSIMALI, FRANCHIGIE E SCOPERTI
All'Assicurato che subisca una decurtazione di punti dal proprio documento di guida, in conseguenza di violazioni commesse agli articoli del vigente Codice della Strada, la Società riconoscerà:
a) il rimborso delle spese sostenute per partecipare ad un corso di aggiornamento, organizzato da un'autoscuola o da altri soggetti autorizzati per il recupero dei punti, nei
limiti del massimale previsto al successivo art.17; la presente garanzia è operante esclusivamente per i corsi effettuati entro 12 (dodici) mesi dalla data di decurtazione dei punti, che coincide con la data nella quale i dati concernenti il verbale di contestazione ed il numero dei punti detratti sono inseriti nell'Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida, e sempreché la violazione che ha originato la suddetta decurtazione sia avvenuta successivamente alla data di rilascio e/o di rinnovo della tessera associativa. La data sopra indicata viene rilevata dalla lettera inviata all'Assicurato dalla Direzione Generale per la Motorizzazione (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), ovvero sul relativo sito internet istituzionale;
b) il rimborso delle spese sostenute per l'esame di revisione o riattivazione del documento di guida a seguito di perdita totale del punteggio iniziale conseguente a violazione di norme del Codice della Strada, nei limiti del massimale previsto
.
La presente garanzia è operante sia per il rimborso del solo costo dell'esame di revisione del documento di guida che nei casi in cui l'Assicurato abbia sostenuto il corso di aggiornamento previsto dalla vigente legislazione in materia, organizzato da soggetti in tal senso autorizzati, per recuperare il punteggio perduto o per riattivare il documento di guida.
La garanzia di cui alla presente Sezione viene prestata fino alla concorrenza dei seguenti massimali dietro presentazione di regolare ricevuta:
a) per i casi di cui alla lettera a): fino al un massimo di €250 per sinistro, con il limite di n. 1corso per documento di guida e per anno assicurativo;
b) per i casi di cui alla lettera b): fino al un massimo di €.500 per sinistro, con il limite di n.1 corso per documento di guida e per anno assicurativo.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |||
Cosa fare in caso di | Denuncia di sinistro: in caso di Sinistro l'Assicurato, o chi per esso, deve | ||
sinistro? | darne avviso alla Società secondo le modalità previste alle singole | ||
prestazioni/garanzie assicurative come di seguito indicato. L'inadempimento di | |||
tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo | |||
ai sensi dell'art. 1915 c.c.. | |||
Inoltre l'Assicurato, o chi per esso, dovrà inviare alla Società la dichiarazione | |||
sottoscritta per il consenso al trattamento dei dati personali generali e sensibili | |||
in base alla Legge 196/2003. | |||
Gestione da parte di altre imprese: per la liquidazione dei Sinistri relativi al | |||
ramo Assistenza la Compagnia si avvale della Struttura Organizzativa esterna di | |||
ACI GLOBAL S.p.A. | |||
Prescrizione: il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un | |||
anno dalle singole scadenze. I diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si | |||
prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si | |||
fonda, ai sensi dell'art. 2952 c.c.. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, | |||
il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il | |||
risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questi l'azione. Il mancato | |||
adempimento agli obblighi di informativa e/o comunicazione propri del | |||
contraente e/o dell'assicurato comportano decadenza dal diritto alla garanzia | |||
qualora determinati da dolo o consapevolezza. | |||
Dichiarazioni inesatte o | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP | ||
reticenti | |||
Obblighi | Dopo aver verificato che la garanzia sia operativa, valutato il danno e ricevuta | ||
dell’impresa | la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento | ||
dell'indennizzo dovuto entro sessanta giorni dal momento in cui viene raggiunto | |||
un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo. | |||
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Rimborso | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere il contratto. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Il contratto non prevede il diritto del contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |
A chi è rivolto questo prodotto?
Ogni Socio dell’Automobile Club d’Italia, titolare una tessera associativa ACI. Per la Sezione Perdite Pecuniarie la qualifica di Assicurato è legata ai seguenti casi:
1, tessera per persona fisica, esclusivamente il titolare della tessera associativa;
2. tessera per azienda:
a. per i moduli al veicolo, il proprietario o il conducente autorizzato del veicolo indicato nel modulo;
b. per i moduli driver, il titolare del modulo stesso.
3. nel caso di tessera Inoltre, il titolare della tessera e/o l'accompagnatore del titolare della tessera che è equiparato all'Assicurato.
Quali costi devo sostenere?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?
All’impresa Assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Sara Assicurazioni Spa - Direzione Affari Legali e Societari – Funzione Reclami- Xxx Xx, 00 -00000 Xxxx – Xxxxxx - Fax 00.0000000 - e-mail: xxxx.xxxxxxx@xxxx.xx. I reclami possono essere inoltrati anche compilando il form presente nella apposita sezione dedicata ai reclami nel sito della Compagnia xxx.xxxx.xx. L'impresa dovrà fornire un riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. |
All’IVASS | Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni ovvero in caso di reclami non riguardanti il contratto, un servizio assicurativo o la gestione di un sinistro, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni (D.Lgs.209/2005) e delle relative norme di attuazione, potrà rivolgersi per iscritto all'IVASS Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx – fax 00.00.000.000 o 00.00.000.000 - xxxxx@xxx.xxxxx.xx; (sul sito xxx.xxxxx.xx è reperibile un apposito modello) Il reclamo dovrà contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | E’ un istituto introdotto con il D.Lgs. n. 28/2010 e si differenzia dalla negoziazione perché è prevista la presenza, oltre che degli avvocati che rappresentano le parti, di un soggetto terzo, estraneo, e quindi imparziale, denominato mediatore. La mediazione si svolge avanti uno degli Organismi di mediazione scelto dalla parte richiedente, tra quelli indicati nell'elenco presente sul sito (xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/XXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXX). |
Negoziazione assistita | La negoziazione assistita è un istituto introdotto con il D.L. n. 132/2014 e consiste in una procedura condotta dagli avvocati nominati dalle parti che si incontrano con il fine di cercare una soluzione bonaria alla controversia insorta con la Compagnia. Può essere sempre utilizzata in xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xx cui la legge la prevede come procedura obbligatoria, prima di ricorrere in giudizio. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxx en.htm Arbitrato: per la garanzia tutela legale è previsto che in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi la decisione possa essere demandata ad un arbitro. Resta in ogni caso fermo il diritto della società e del contraente di adire l'Autorità Giudiziaria. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.